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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N219-1/ /2024 P.U.
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da IR
IN (C.F.: [...]) nato a [...] il [...] e AR
ER ([...]) nata a [...] il [...], entrambi residenti in Loc. La Capannina – Casciana Terme (PI), via G. Leopardi n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Corradini (C.F.[...]) ed elettivamente domiciliati nel suo studio, sito in Pontedera (PI), Piazza Curtatone (avvisi e comunicazioni alla Pec silvia.corradini@pecordineavvvocatipisa.it);
PREMESSO che:
1.- I ricorrenti, in data 18/6/2024 hanno richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata;
è stato nominato il Dott. Valerio Goldoni quale gestore della crisi, la quale ha accettato l'incarico conferitole in data 04/04/2024. In data 11/11/2024 i ricorrenti hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.
RITENUTO che:
2. Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente ha la residenza all'interno del
Circondario di questo Tribunale (Casciana Terme - Lari), e con essa si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.
3. I debitori sono persone fisiche, e pertanto non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono coniugati e conviventi. Sussistono, dunque,
i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi familiare.
Sull'applicabilità dell'art. 66 CCII anche alla liquidazione controllata, si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, la quale, partendo dal dato che la norma anzidetta “è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr.
Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre
2022).
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
4. Sussistono, altresì, i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n.
14/19, in quanto i ricorrenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata del dott. Goldoni.
5. Le cause di tale situazione sono illustrate nella relazione dell'OCC allegata al ricorso, come richiesto nell'art. 268 CCII.
L'attendibilità e completezza della documentazione e la fattibilità della proposta sono attestate nella relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso.
Non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l.
3/2012, in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12. (in tal senso, sent. Tribunale
Rimini, 12/08/2021).
6. Venendo al fabbisogno dei debitori, il nucleo familiare è composto, oltre che dai ricorrenti, dai loro due figli minori. Esaminato l'elenco dele spese correnti allegato dai ricorrenti e tenuto conto del fatto che le banche dati Istat indicano per un nucleo familiare composto da quattro membri una spesa mensile media per il sostentamento pari ad €
3.394,59 e una soglia di povertà assoluta pari a € 1.501,4, l'importo mensile di € 2.610,00 indicato dai ricorrenti per le spese necessarie per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, appare congruo, come ritenuto anche dall'OCC.
7. L'ammontare dei debiti contratti dai ricorrenti ammonta a complessivi € 235.886,34 a carico di AR ER e € 221.770,31 a carico del LV. Della somma totale, il credito
BNL di € 181.228,38 per il mutuo e il credito del Comune di Casciana Terme – Lari, pari a € 741,95 vedono i ricorrenti quali coobbligati in solido.
Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili in relazione al compenso dell'OCC e alle spese di procedura, in ossequio alla nozione di crediti prededucibili oggi enucleata dall'art. 6 CCI e una classe di creditori privilegiati.
8. I ricorrenti non sono proprietari di beni immobili, posto che la casa familiare in passato di loro proprietà è stata espropriata dalla banca da BNL, in forza di mutuo ipotecario, con ipoteca iscritta sull'immobile adibito a residenza familiare ed in comproprietà tra i coniugi.
All'esito della detta esecuzione, residua un debito di € 148.953,65 per capitale al 19.09.23 nei confronti d BNL, che ha notificato agli odierni ricorrenti atto di precetto e atto di pignoramento dello stipendio di CO LV quale lavoratore dipendente presso ILME.
Il LV è intestatario di autoveicolo modello Fiat Punto immatricolato nel 2009, targato
DW275MW, il cui valore attuale è stimato in circa € 2.000,00 nella relazione dell'OCC. I ricorrenti chiedono che detto bene, visto anche il modesto valore di realizzo, non sia incluso nel piano in quanto indispensabile ai Debitori per le esigenze familiari di spostamento e, in particolare, per potersi recare al lavoro.
Il LV è proprietario anche di un autoveicolo modello Ford Puma immatricolato nel
2022, targato GH268ZJ, il cui valore attuale è stimabile in circa € 18.000,00 per il cui acquisto ha contratto un finanziamento con Ford Credit Italia Spa che prevede il pagamento mensile di una rata di € 303,46 e una rata per il riscatto finale di € 12.910,72 il cui pagamento è previsto in data 20.05.2025. tale bene viene destinato dal Debitore in favore dell'esecuzione della liquidazione.
Quanto ai redditi disponibili, la sig.ra ER svolge un lavoro a tempo determinato part time presso la società Markas srl, nell'unità operativa Scuole del Comune di Casciana
Terme Lari, cons entrate nette mensili stimate in circa € 850,00. Il LV, invece, svolge un lavoro a tempo indeterminato presso la società I.L.M.E. srl, con la qualifica di operaio tagliatore cucitore. Dall'analisi delle ultime dichiarazioni dei redditi e delle ultime buste paga si riscontra che le relative entrate nette mensili ammontano a circa € 2.000,00, importo dal quale oggi viene trattenuta una somma di circa € 300,00 per cessione del quinto.
I debitori, inoltre, percepiscono mensilmente un assegno unico familiare di circa € 300,00.
8. Secondo il parere reso dall'OCC è possibile esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 269 CCI, posto che i dati esposti nella domanda di liquidazione controllata trovano sostanziale corrispondenza dalle verifiche dell'esperto, che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.
Sussistono, dunque, i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata di CO LV
e AR ER.
In ragione delle motivazioni esposte nella relazione particolareggiata e nel ricorso, fin da ora va autorizzata l'esclusione dell'autovettura modello Fiat Punto, immatricolata nel 2009, targata DW275MW, (valore commerciale € 2.000,00), in quanto necessaria per gli spostamenti quotidiani sia per il valore esiguo commerciale.
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore il dott. Valerio Goldoni;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore, con esclusione dell'autovettura targata DW275MW
Fiat Punto, immatricolata nel 2009, intestata a CO LV;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.610,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del
Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 24/1/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Eleonora Polidori
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da IR
IN (C.F.: [...]) nato a [...] il [...] e AR
ER ([...]) nata a [...] il [...], entrambi residenti in Loc. La Capannina – Casciana Terme (PI), via G. Leopardi n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Corradini (C.F.[...]) ed elettivamente domiciliati nel suo studio, sito in Pontedera (PI), Piazza Curtatone (avvisi e comunicazioni alla Pec silvia.corradini@pecordineavvvocatipisa.it);
PREMESSO che:
1.- I ricorrenti, in data 18/6/2024 hanno richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata;
è stato nominato il Dott. Valerio Goldoni quale gestore della crisi, la quale ha accettato l'incarico conferitole in data 04/04/2024. In data 11/11/2024 i ricorrenti hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.
RITENUTO che:
2. Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente ha la residenza all'interno del
Circondario di questo Tribunale (Casciana Terme - Lari), e con essa si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.
3. I debitori sono persone fisiche, e pertanto non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono coniugati e conviventi. Sussistono, dunque,
i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi familiare.
Sull'applicabilità dell'art. 66 CCII anche alla liquidazione controllata, si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, la quale, partendo dal dato che la norma anzidetta “è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr.
Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre
2022).
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
4. Sussistono, altresì, i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n.
14/19, in quanto i ricorrenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata del dott. Goldoni.
5. Le cause di tale situazione sono illustrate nella relazione dell'OCC allegata al ricorso, come richiesto nell'art. 268 CCII.
L'attendibilità e completezza della documentazione e la fattibilità della proposta sono attestate nella relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso.
Non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l.
3/2012, in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12. (in tal senso, sent. Tribunale
Rimini, 12/08/2021).
6. Venendo al fabbisogno dei debitori, il nucleo familiare è composto, oltre che dai ricorrenti, dai loro due figli minori. Esaminato l'elenco dele spese correnti allegato dai ricorrenti e tenuto conto del fatto che le banche dati Istat indicano per un nucleo familiare composto da quattro membri una spesa mensile media per il sostentamento pari ad €
3.394,59 e una soglia di povertà assoluta pari a € 1.501,4, l'importo mensile di € 2.610,00 indicato dai ricorrenti per le spese necessarie per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, appare congruo, come ritenuto anche dall'OCC.
7. L'ammontare dei debiti contratti dai ricorrenti ammonta a complessivi € 235.886,34 a carico di AR ER e € 221.770,31 a carico del LV. Della somma totale, il credito
BNL di € 181.228,38 per il mutuo e il credito del Comune di Casciana Terme – Lari, pari a € 741,95 vedono i ricorrenti quali coobbligati in solido.
Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili in relazione al compenso dell'OCC e alle spese di procedura, in ossequio alla nozione di crediti prededucibili oggi enucleata dall'art. 6 CCI e una classe di creditori privilegiati.
8. I ricorrenti non sono proprietari di beni immobili, posto che la casa familiare in passato di loro proprietà è stata espropriata dalla banca da BNL, in forza di mutuo ipotecario, con ipoteca iscritta sull'immobile adibito a residenza familiare ed in comproprietà tra i coniugi.
All'esito della detta esecuzione, residua un debito di € 148.953,65 per capitale al 19.09.23 nei confronti d BNL, che ha notificato agli odierni ricorrenti atto di precetto e atto di pignoramento dello stipendio di CO LV quale lavoratore dipendente presso ILME.
Il LV è intestatario di autoveicolo modello Fiat Punto immatricolato nel 2009, targato
DW275MW, il cui valore attuale è stimato in circa € 2.000,00 nella relazione dell'OCC. I ricorrenti chiedono che detto bene, visto anche il modesto valore di realizzo, non sia incluso nel piano in quanto indispensabile ai Debitori per le esigenze familiari di spostamento e, in particolare, per potersi recare al lavoro.
Il LV è proprietario anche di un autoveicolo modello Ford Puma immatricolato nel
2022, targato GH268ZJ, il cui valore attuale è stimabile in circa € 18.000,00 per il cui acquisto ha contratto un finanziamento con Ford Credit Italia Spa che prevede il pagamento mensile di una rata di € 303,46 e una rata per il riscatto finale di € 12.910,72 il cui pagamento è previsto in data 20.05.2025. tale bene viene destinato dal Debitore in favore dell'esecuzione della liquidazione.
Quanto ai redditi disponibili, la sig.ra ER svolge un lavoro a tempo determinato part time presso la società Markas srl, nell'unità operativa Scuole del Comune di Casciana
Terme Lari, cons entrate nette mensili stimate in circa € 850,00. Il LV, invece, svolge un lavoro a tempo indeterminato presso la società I.L.M.E. srl, con la qualifica di operaio tagliatore cucitore. Dall'analisi delle ultime dichiarazioni dei redditi e delle ultime buste paga si riscontra che le relative entrate nette mensili ammontano a circa € 2.000,00, importo dal quale oggi viene trattenuta una somma di circa € 300,00 per cessione del quinto.
I debitori, inoltre, percepiscono mensilmente un assegno unico familiare di circa € 300,00.
8. Secondo il parere reso dall'OCC è possibile esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 269 CCI, posto che i dati esposti nella domanda di liquidazione controllata trovano sostanziale corrispondenza dalle verifiche dell'esperto, che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.
Sussistono, dunque, i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata di CO LV
e AR ER.
In ragione delle motivazioni esposte nella relazione particolareggiata e nel ricorso, fin da ora va autorizzata l'esclusione dell'autovettura modello Fiat Punto, immatricolata nel 2009, targata DW275MW, (valore commerciale € 2.000,00), in quanto necessaria per gli spostamenti quotidiani sia per il valore esiguo commerciale.
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore il dott. Valerio Goldoni;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore, con esclusione dell'autovettura targata DW275MW
Fiat Punto, immatricolata nel 2009, intestata a CO LV;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.610,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del
Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 24/1/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Eleonora Polidori