Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6223/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6223/2017 avente ad oggetto avverso alla sentenza
1651/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 16.05.2017, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARRA MICHELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA DORSO 16
81100 CASERTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FACCIOLONGO FRANCESCO ( ) VIA M. MALPIGHI, 12 C.F._2
pagina 1 di 8
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il decreto Controparte_1
ingiuntivo n 1940/2015 emesso in data 13.10.2016/15.10.2015 con il quale veniva ingiunto a il pagamento in suo favore di € 31.019,49 oltre interessi e Parte_1
spese, quale importo non versato a seguito del ricevuto finanziamento.
con atto di citazione notificato alla proponeva Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n 1940/2015 assumendo, in particolare, l'applicazione di tassi di interesse di natura usuraria da parte della società finanziaria e che il contratto di finanziamento era collegato ad una polizza assicurativa che copriva il rischio di licenziamento o di perdita di occupazione da parte del lavoratore, di modo che dalle somme richieste doveva essere detratto quanto la società mutuataria aveva già ricevuto dall'impresa di assicurazione. Precisava, infine, di aver restituito la somma complessiva di € 27.240,00 onde il suo debito residuo era pari ad €
8.106,53. Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con sentenza numero 1651/2017 resa in data 16.05.2017, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere così provvedeva: “rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Conferma, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo…; condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese del giudizio…”. Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 10/11/2018, alla società Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza n1651/2017 del Tribunale Controparte_1
di Santa Maria Capua Vetere chiedendo preliminarmente ordinare ai sensi dell'art.210 cpc alla compagnia di assicurazioni il deposito di certificazione relativa ai pagamenti pagina 2 di 8 eseguiti in favore di . Disporre ctu al fine di accertare l'usurarietà del Controparte_1
contratto di mutuo determinando l'importo residuo da versare in € 8.106,53 e per l'effetto annullare la sentenza appellata. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame di Controparte_1
cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza del 18.12.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che ha censurato la pronuncia di Parte_1
primo grado nella parte in cui il Tribunale ha deciso la causa affermando che la mancata produzione dei decreti ministeriali avrebbe impedito di valutare se al contratto stipulato tra le parti fossero stati applicati interessi di natura usuraria (cfr.: sentenza appellata in cui, tra l'altro, si legge: “in riferimento alla rappresentazione secondo la quale la parte opposta abbia applicato interessi che si situano oltre la soglia dell'usura, da determinare ai sensi della legge 108/1996, il Tribunale deve constatare che questa ha conservato lo stato di una mera e non dimostrata allegazione di parte. Non soltanto la parte opponente non ha corroborato tale prospettazione con una consulenza tecnica di parte, ma, soprattutto, non ha prodotto in giudizio i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 che in concreto individuano, ogni trimestre ed in riferimento alle diverse operazioni economico-giuridiche, il saggio usurario…in assenza di tali documenti, non depositati dall'opponente né in allegato alla citazione e neppure unitamente alla memoria di cui all'art. 183 co 6 n 2 cpc, la richiesta di nominare una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, avanzata dall'ingiunto, avrebbe acquisito una valenza esplorativa, in quanto allo stesso consulente si sarebbe dovuto ordinare, in contrasto con il principio secondo cui i fatti costitutivi delle domande o delle difese
pagina 3 di 8 devono essere introdotti in giudizio dalle parti, di acquisire d'ufficio i suddetti decreti ministeriali”).
Sul punto l'appellante ha affermato che trattandosi di documenti emanati dalla Pubblica
Amministrazione gli stessi erano facilmente rilevabili anche su internet siccome costituenti fatto notorio.
All'uopo si ricorda che la legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Secondo quanto sancito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 settembre 2003 n. 226, le operazioni di credito sono state ripartite in categorie omogenee ed è stato attribuito alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi. Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “altri finanziamenti” e “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” effettuati da intermediatori non bancari, i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre;
per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.
Orbene, sul punto, è divenuto ormai costante in giurisprudenza il principio secondo cui i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Si è, dunque, riconosciuto il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all'incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr. Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742), nonché dal precedente rappresentato da Cass. 3 maggio 2020, n. 8883, il quale, pur pagina 4 di 8 affermando l'insussistenza dell'onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre i relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse "tenuto a conoscere in via autonoma" del loro contenuto.
Il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge
(ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio iura novit curia. Da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (pt. Cass. 31/07/2024,
n.21427; Cass. 24/04/2024, n. 11108).
Non di meno le carenze delle allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata ne' da una perizia di parte, che comunque nel caso di specie difetta.
In altri termini, la eccezione in esame è del tutto indeterminata poiché l'istante si è limitato a sollevare contestazioni generiche deducendo genericamente l'usurarietà del tasso, riferito non a quello pattuito ma a quello “applicato” dalla società appellata, ed omettendo completamente di chiarire in che termini ed in quale periodo sarebbe avvenuto tale superamento.
Questo onere di allegazione era tanto più necessario e rigoroso in questa sede, dal momento che l'appellante era tenuta a dimostrare anche la erroneità della decisione del primo giudice che, come sopra esposto, aveva, appunto, evidenziato la incompletezza delle difese dell'opponente.
Alle evidenziate carenze assertive e probatorie non può di certo sopperirsi mediante la sollecitata c.t.u. contabile che finirebbe con l'assumere natura chiaramente esplorativa vietata dal nostro ordinamento giuridico. E' noto che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui
pagina 5 di 8 sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Ord. 19631/20; 31886/19).
In definitiva, poiché le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la consulenza tecnica d'ufficio contabile su cui ha insistito l'appellante, che, com'è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Conclusivamente, va, allora, ribadito che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente valutato il comportamento processuale delle parti in causa in relazione all'onere probatorio sulle stesse incombente evidenziando che l'opponente che impugnava il contratto di finanziamento perché usurario, non ha mai indicato quale sarebbe stato l'effettivo tasso applicato al contratto, di quanto lo stesso avrebbe superato il limite imposto per legge tale da definirlo usurario né ha indicato quale tabella ministeriale si sarebbe dovuta prendere come riferimento per il relativo confronto.
Per quanto concerne, infine, la polizza assicurativa stipulata dal con la Pt_1 [...]
al momento del finanziamento oggetto del presente giudizio, Parte_2
relativamente alla quale l'appellante chiede l'integrazione del contraddittorio con la pagina 6 di 8 compagnia di assicurazione e lamenta che il Tribunale non avrebbe “ordinato ex art 210 cpc alla compagnia di assicurazioni di depositare in giudizio gli eventuali pagamenti eseguiti in favore della parte opposta”, rileva la Corte che con la suddetta polizza il rischio che risulta garantito è relativo esclusivamente al decesso dell'assicurato (indicato in polizza come rischio morte) ed alla perdita dell'impiego (indicato in polizza come rischio impiego). Dalla semplice lettura delle polizze allegate, infatti, si evince che non risulta stipulata alcuna polizza per l'interruzione del rapporto di lavoro per pensionamento del lavoratore (cfr.: copia della polizza allegata agli atti di causa in esplicitamente di fa riferimento al “rischio morte” ed al “rischio impiego”). Ed invero alcuna alea idonea a giustificare un rapporto assicurativo sussiste in relazione all'ipotesi di pensionamento del lavoratore, trattandosi di evento fisiologico del rapporto di lavoro, temporalmente determinabile in ragione della normativa vigente.
Tutto ciò premesso, l'appello deve essere respinto e la sentenza oggetto di gravame deve essere interamente confermata.
Quanto al regime delle spese processuali, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, l'appellante va condannato a rimborsare all'appellata le spese di lite del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 (come da ultimo aggiornate con D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore della lite ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta i valori tabellari medi ivi previsti.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso alla sentenza 1651/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere pubblicata in data 16.05.2017 e contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 120,00 per spese ed € 3.484,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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00161 ROMA
APPELLATA