Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3371 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente tra
TRA
cod. fisc. , rappresentato e difeso, per procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Ivo Baldassini;
APPELLANTE
E 1) con sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Controparte_1
Molesworth Street, e sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA R.E.A. P.IVA_1
n. , cessionaria di nella sua qualità di procuratrice di P.IVA_2 Controparte_1 con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 70, Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F. , rappresentata P.IVA_3
e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Francesca Andrea Cantone e Stefano Baldi;
2) quale procuratrice di contumace Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
citava in giudizio la chiedendo: Parte_1 Controparte_2
“1) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra il sig. da una Parte_1 parte quale parte mutuataria e datrice di ipoteca, e la (incorporata Controparte_3 successivamente alla ), in persona del legale rapp.te p.t., dall'altra quale parte Controparte_1
n.14.286 - per un importo totale finanziato di € 56.810,26, con specifica pattuizione ed applicazione di tassi di interesse di natura usuraria e dunque, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del medesimo contratto di mutuo a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1865, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione in favore del sig. di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte Parte_1 mutuataria, a titolo di interessi, spese e commissioni non dovuti, mediante il pagamento della relativa somma pari a € 31.528,07 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata previa disponenda C.T.U. contabile, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) In via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare che tra il sig. da una parte quale Parte_1 parte mutuataria e datrice di ipoteca, e la (incorporata successivamente alla Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t., dall'altra quale parte mutuante, in data Controparte_1
05.02.2002 è intervenuto un contratto di mutuo con garanzia ipoteca-ria a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dott. - Repertorio n.29.700 – Raccolta n.14.286 - per un Controparte_4 importo totale finanziato di € 56.810,26, con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine alla contrattualizzazione dei tassi di interesse di mora di cui all'art.13 delle Condizioni
Generali di Mutuo allegato al medesimo contratto, in ordine all'Euribor, per violazione dell'art.1284
c.c. e del combinato disposto degli artt.1418, comma 2, e 1346 c.c., anche in virtù della sentenza della
Commissione Europea del 04.12.2013 pubblicata in data 19.11.2016, e dunque in totale dispregio di quanto espressamente previsto dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, ai sensi del comma 7 dell'art.117
T.U.B. dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti, previa disponenda C.T.U. tecnico-contabile, e con l'applicazione del solo tasso
BOT in luogo di quello relativo agli interessi corrispettivi in quanto indeterminati e, conseguentemente, con-dannare parte convenuta alla restituzione in favore del sig. Parte_2 di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria, a titolo di interessi, mediante il
[...] pagamento della relativa somma pari a € 18.711,19 ov-vero della maggiore o minore somma che verrà accertata previa disponenda C.T.U. contabile, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
3) Ancora in via principale e nel merito: previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso della parte convenuta nella redazione e nella stipula del contratto di mutuo del 05.02.2002, giusto atto a rogito del Notaio Dott. in Roma – Repertorio n.29.700 – Raccolta n.14.286 - per un importo totale Persona_1 finanziato di € 56.810,26, intervenuto tra le odierne parti in causa, con speci-fica pattuizione ed applicazione di tassi di interesse di natura usuraria e per l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per violazione dell'art.1284 c.c. e del combinato disposto degli artt.1418, comma 2, e
1346 c.c., in virtù della sentenza della Commissione Europea del 04.12.2013 pubblicata in data
19.11.2016, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta usuraria ed anche per l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali così come invocate, ai danni del sig. Parte_2
mediante il pagamento in favore dello stesso della somma che verrà determinata in corso di
[...] causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
4) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”.
A sostegno della propria domanda il signor allegava di aver stipulato con la Parte_1 [...] un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso ( Rep. N. 29.700-Racc. Controparte_3
n. 14.286) per un importo finanziato di euro 56.810,26, per finanziare le opere sull'immobile sito in
Fiumicino (RM), alla via Florinas, n. 34/B; che a garanzia del prestito il mutuatario prestava a favore della Banca mutuante garanzia ipotecaria sulla porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Fiumicino, via Florians n. 34/B; di aver contestualmente stipulato polizza assicurativa
“convenzione incendio” n.463/01/1001; di aver stabilito un tasso di interesse corrispettivo nella misura fissa del 6,19%, una penale di estinzione anticipata del mutuo pari al 4% entro la sessantesima rata ovvero pari al 2% successivamente alla sessantesima rata, un tasso di usura pari al 6,85%; che a fronte di un'analisi delle condizioni contrattuali l'attore verificava che il mutuo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1815, secondo comma, c.c., fosse da ritenersi a titolo gratuito, essendo ammissibile la sola corresponsione dell'importo finanziato e/o la restituzione di quanto pagato illegittimamente per effetto del tasso usurario applicato;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e, in particolar modo, in riferimento al tasso EURIBOR nella determinazione degli interessi di mora, che, in contrasto con la sentenza della Commissione Europea del 04.12.2013 pubblicata in data 19.11.2016, risulta essere nullo o comunque illecito, atteso che si è formato in aperta violazione delle norme di ordine pubblico ed economico con con-seguente nullità e/o invalidità dei contratti stipulati con tale indice ai sensi e per gli effetti dell'art.1284 c.c. (indeterminatezza) nonché ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.1418, comma 2, e 1346 c.c.; che risultate infruttuose la messa in mora e la mediazione civile adiva l'Autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio la banca quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
contestando tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto chiedendone
[...]
l'integrale rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Deve preliminarmente darsi atto della assoluta genericità delle domande avanzate, nonché della natura esplorativa delle stesse, basate su deduzioni non supportate da idonei elementi probatori, ne da rispondenti alla normativa di riferimento. Va rilevato che la fonte del rapporto obbligatorio, ricondotto al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso, stipulato con atto notarile del 05.02.2002, non risulta essere stato mai contestato delle parti nel corso della sua vigenza, piuttosto confermato da entrambe anche nei suoi contenuti pattizi. In particolare si osserva come parte attrice abbia sottoscritto il contratto di mutuo accettando ogni sua parte specificatamente, anche ex art. 1341 c.c. le condizioni generali del contratto.
Peraltro si evidenzia che lo stesso mutuatario ha corrisposto tutte le rate previste nel relativo piano di ammortamento, estinguendo il rapporto contrattuale alla data del 01.08.2017.
Esaminata la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti, va rilevato che le condizioni economiche statuite nel richiamato contratto ed attinenti ai tassi di interessi pattuiti siano regolari, tenuto conto dei parametri rilevati dalla Banca D'Italia per il periodo in esame.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto- legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Orbene, posto che il tasso soglia ai fini della determinazione degli interessi usurari per i muti a decorrere dal 1° gennaio
2002 è da ricondurre al valore dell'8,275, (ottenuto sommando Tasso Effettivo Globale medio rilevato del 5,51% aumentato della metà), dall'esame del contratto de quo si rileva che sia il tasso corrispettivo “stabilito nella misura dello
0,515834% mensile, pari ad un dodicesimo del saggio di interesse annuo del 6,19, che rimarrà fisso dalla data di stipula fino alla scadenza del mutuo” , sia il tasso di mora pari al 6,846% (ottenuto dal valore del 3,346% corrispondente alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di 3,50%), risultano essere stati fissati ben al di sotto del tasso soglia di usura fissato.
In ordine alle deduzioni svolte da parte istante sulla determinazione dell'usurarietà del contratto di mutuo in esame, in funzione della sommatoria tra tasso corrispettivo ed usuraio, come fissati, giova osservare che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato. Tale diversa funzione ed il diverso momento di operatività, impongono, pertanto, che la verifica della usurarietà degli interessi moratori venga effettuata in modo distinto ed autonomo rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Altresì si rileva che nei contratti di mutuo, come quello in esame, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non può essere sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, bensì si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Dunque l'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Ciò considerato, si rileva che nella fattispecie in esame il tasso di mora non è stato mai applicato, poiché il mutuatario ha effettuato il rimborso delle rate indicate nel piano di ammortamento predisposto nel rispetto delle scadenze previste.
Tale circostanza è pacifica tra le parti.
Pertanto risultano infondate le relative deduzioni e domande attoree.
Parimenti prive di pregio risultano essere le doglianze in merito alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B. in ordine alla contrattualizzazione degli interessi moratori per nullità dell' Euribor, condizione che integrerebbe una violazione della disciplina in materia di Antitrust, si rileva, condividendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, che ai fini della nullità delle clausole di richiamo dell'interesse Euribor, non può essere effettuato un collegamento tra le intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l'invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento. Invero la sanzione della nullità prevista normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese. Inoltre, poiché ii diritto comunitario e quello nazionale nulla dispongono in ordine agli effetti dell'illecito anticoncorrenziale sui contratti conclusi dalle in1prese con i clienti, il giudice può applicare ad essi solo le sanzioni eventualmente previste dal diritto interno e, al riguardo, l'ordinamento interno non prevede alcuna sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell'indice Euribor (cfr. tra le altre Trib. Milano, 11. 9708 del 27/9/2017).
Da ultimo sul rilievo attoreo di illegittimità del piano di ammortamento alla francese e sull'asserita su incidenza sull'applicazione degli interessi, si osserva che il piano di ammortamento alla francese, come pattuito, è da considerarsi legittimamente applicato, poiché costituisce un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000, con la quale, invero, in attuazione dell'art. 120 del d.lgs.n. 385/1993, (TUB)all'epoca vigente – come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 342/1999, che attribuiva al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria- ha previsto che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata finisce per costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori e rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente, anche ai fini del superamento del tasso soglia usurario, la quota capitale e la quota interessi corrispettivi. Dunque non vi è violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi;
ne si determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alternativi.
Pertanto, in ordine al piano di ammortamento alla francese applicato si osserva che non implica un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, piuttosto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
La deduzione di parte attrice appare, dunque, destituita di fondamento e va rigettata.
Ebbene l'istante non ha prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie domande, salvo una consulenza tecnica di parte, la quale per sua natura non può costituire un valido elemento di prova, quanto piuttosto una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, ovvero un mero indizio soprattutto quando non sia supportato da altri elementi di prova certi e sia contrario al prevalente orientamento giurisprudenziale di riferimento ( cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 27297 del 30 novembre 2020, che ribadisce quanto stabilito dalla Cass. Civ. SS.UU. N. 13902/2013).
Va rilevato che parte attrice al fine di avvalorare le proprie allegazioni e deduzioni ha chiesto disporsi ctu tecnica.
Tuttavia va osservato che a tale onere probatorio non si può sopperire con la richiesta di ctu, che può essere legittimamente negata, qualora la parte onerata, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze ( Cfr. Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento.
Tali motivazioni sono da intendersi assorbente di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “ accogliere nel merito tutte le domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si ri-portano testualmente: “1) In via principale e nel merito: accertare e dichia-rare che tra il sig. da una parte quale parte mutuataria e datrice di ipoteca, Parte_1
e la (incorporata successiva-mente alla ), in persona del Controparte_3 Controparte_1 legale rapp.te p.t., dall'altra quale parte mutuante, in data 05.02.2002 è intervenuto un contratto di mu-tuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dott. in Persona_1
Roma - Repertorio n.29.700 – Raccolta n.14.286 - per un importo totale finanziato di € 56.810,26, con specifica pattuizione ed applicazione di tassi di interesse di natura usuraria e dunque, per tutti i mo-tivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del medesimo contratto di mutuo a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1815, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare parte conve-nuta alla restituzione in favore del sig. di tutto quanto Parte_1 corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria, a titolo di interessi, spese e commissioni non dovuti, mediante il pagamento della relativa somma pari a € 31.528,07 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata previa disponenda C.T.U. contabile, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) In via subordinata e nel merito: accertare e dichiara-re che tra il sig. da una parte quale parte mutuataria e datrice di ipoteca, e la Parte_1 Controparte_3
(incorporata successivamen-e alla ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_1 dall'altra quale parte mutuante, in data 05.02.2002 è intervenuto un contratto di mu-tuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dott. - Repertorio Controparte_4
n.29.700 – Raccolta n.14.286 - per un importo totale finanziato di € 56.810,26, con assoluta indetermina-tezza delle condizioni contrattuali in ordine alla contrattualizzazione dei tassi di interesse di mora di cui all'art.13 delle Condizioni Generali di Mu-tuo allegato al medesimo contratto, in ordine all'Euribor, per violazione dell'art.1284 c.c. e del combinato disposto degli artt.1418, comma 2, e
1346 c.c., anche in virtù della sentenza della Commissione Europea del 04.12.2013 pubblicata in data
19.11.2016, e dunque in totale dispregio di quanto espressamente previsto dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, ai sensi del comma 7 dell'art.117 T.U.B. dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti, previa disponenda C.T.U. tecnico-contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT in luogo di quello relativo agli interessi corrispettivi in quanto indeterminati e, conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione in favore del sig. di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte Parte_1 mutuataria, a titolo di interessi, mediante il pagamento della relativa somma pari a € 18.711,19 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata previa disponenda C.T.U. contabile, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
3) Ancora in via principale e nel merito: previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso della parte con-venuta nella redazione e nella stipula del contratto di mutuo del 05.02.2002, giusto atto a rogito del Notaio Dott. in Roma - Repertorio n.29.700 – Raccolta Persona_1
n.14.286 - per un importo totale finanziato di € 56.810,26, intervenuto tra le odierne parti in causa, con specifica pattuizio-ne ed applicazione di tassi di interesse di natura usuraria e per l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per violazione dell'art.1284 c.c. e del combinato disposto degli artt.1418, comma 2, e 1346 c.c., in virtù della sentenza della Commissione Europea del 04.12.2013 pubblicata in da-ta 19.11.2016, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di parte attri-ce, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali e non pa-trimoniali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito conve-nuto in virtù dell'accertata condotta usuraria ed anche per l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali così come invocate, ai danni del sig.
mediante il pagamento in favore dello stesso della somma che verrà determinata Parte_1 in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria nelle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
“In via istruttoria:
B) RICHIESTA C.T.U.: si chiede, in ragione di tutte le argomentazioni svolte nel presente atto di appello, all'Ecc.ma Corte di Appello adita di di-sporre C.T.U. tecnico contabile al fine di verificare l'usurarietà ab origine del contratto di mutuo de quo in ordine al TEG (comprensivo di tutte le spese, oneri e remunerazioni se, oneri e remunerazioni –– ivi inclusi i costi occulti di cui al piano di am-ivi inclusi i costi occulti di cui al piano di ammortamento alla francese per il regime composto il regime composto degli interessi corrispettivi non espressamente pattuita tra le parti, la penale di estinzione anticipata i costi assicurativi ed il solo spread per la contrattualizzazione dei costi assicurativi ed il solo spread per la contrattualizzazione degli interessi gli interessi moratori), secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione moratori), secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione –– Se-Se-zioni Unite Civili zioni Unite Civili –– con la sentenza n.19597 del 18.09.2020, che rendono con la sentenza n.19597 del 18.09.2020, che rendono usurario il contratto di mutuo usurario il contratto di mutuo de quo ab origine de quo ab origine e nella sua effettiva esecuzione, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Legislatore;
nonché al fine di verificare fine di verificare il regime composto il regime composto degli interessi degli interessi corrispettivi non espressamente pattuita tra le parti nel piano di ammortamento imposto dalla al Cliente e quantificare l'esatto CP_3 ammontare degli interessi quali costi occulti al Cliente e quantificare l'esatto ammontare degli interessi quali costi occulti da inserire nel calcolo del TEG ai fini della eventuale determinazione dell'usurarietà ab origine del contratto di mutuo per cui è causa e comunque del contratto di mutuo per cui è causa e comunque da restituire;
nonché al fine di verificare l'indeterminatezza delle condizioni da restituire;
nonché al fine di verificare l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, come rese nel contratto di mutuo per cui è causa, in ordine alla contrattuali, come rese nel contratto di mutuo per cui è causa, in ordine alla contrattualizzazione del tasso di mora con il parametro
EURIBOR ed in or-con il parametro EURIBOR ed in or-dine alla mancata dichiarazione dine alla mancata dichiarazione –– in violazione dell'art.6 della delibera in violazione dell'art.6 della delibera
CICR del 09.02.2000 e dell''art.1284 c.c. –– del TAE applicato al rapporto che applicato al rapporto che comunque risulta essere difforme al comunque risulta essere difforme al TANTAN dichiarato in contratto in virtù del regime composto degli interessi corrispettivi regime composto degli interessi corrispettivi di cui al piano di ammortamento non espressamente pattuito tra le parti;
e dunque al fine di accertare to non espressamente pattuito tra le parti;
e dunque al fine di accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, previa applicazione delle sanzioni previste l'effettivo dare/avere tra le parti, previa applicazione delle sanzioni previste per legge in materia di usura (ex art.1815, comma 2, c.c.) ed in materia di in materia di usura (ex art.1815, comma 2, c.c.) ed in materia di violazione delle norme sulla trasparenza bancaria con la sanzione prevista ex violazione delle norme sulla trasparenza bancaria con la sanzione prevista ex art.117, comma 7, TUB con l'effettiva rivisitazione del dare/avere tra le art.117, comma 7, TUB con l'effettiva rivisitazione del dare/avere tra le odierne parti in causa.
Con riserva di formulare ulteriori quesiti di parte al nominando C.T.U. e con riserva di nominare proprio C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali”.
Rimasta contumace l'appellata quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
, si è costituita ex art. 111 quale
[...] Controparte_5 cessionaria di nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 eccependo ex art. 348 bis CPC la inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello, composto di 52 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag.8) - titolato “Le contestazioni dell'odierno appellante svolte nel giudizio di primo grado in ordine al contratto di mutuo de quo alla luce delle risultanze peritali depositate in atti” – l'appellante, dopo aver riproposto le allegazioni già svolte dinanzi al Tribunale, lamenta una omessa pronuncia per quanto attiene il tasso effettivo (10,19%) previsto in contratto, includendo tutte le voci di spesa, ivi compresa la penale da estinzione anticipata, spese collegate all'erogazione del credito, i costi occulti dalla capitalizzazione composta e gli interessi di mora;
una omessa pronuncia sulla usurarietà del tasso previsto in contratto, come contabilizzato con le voci indicate;
errata pronuncia in punto di indeterminatezza del tasso con riguardo al parametro Euribor;
errata pronuncia e omessa pronuncia con riguardo alla denuncia di indeterminatezza dei tassi corrispettivi con riguardo al sistema di ammortamento alla francese con regime composto non pattuito in sede contrattuale.
Rivendica, quindi, l'appellante la gratuità del mutuo e l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117
TUB.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 10) – titolato “ Violazione e falsa applicazione degli artt.61, 112,
115 e 116, c.p.c.. Applicabilità della disciplina antiusura. Corretta interpretazione dell'art.644 c.p..
Inefficacia delle Istruzioni della Banca d'Italia in sede di pattuizione. Funzione nomofilattica della
Corte di Cassazione” – parte appellante , dopo aver trascritto la parte della sentenza oggetto di tale profilo di impugnazione, denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che non vi era stata contestazione del mutuo (contrariamente a quanto risultante dalla diffida del 10.4.16) e che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/20 aveva riconosciuto la sommatoria.
Invoca, quindi, l'appellante la verifica del tasso effettivo comprensivo di tutte le spese, compresa la penale da estinzione anticipata, la capitalizzazione composta, le spese di assicurazione e lo spread del tasso di mora (v. pag. 23), chiedendo ammettersi CTU per le verifiche contabili.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 23) – titolato “ Il regime composto degli interessi corrispettivi – non espressamente pattuito tra le parti nel caso di specie in violazione dell'arti.1284 c.c. – nel piano di ammortamento alla francese, imposto dalla Banca nel con-tratto di mutuo in disamina, che genera il cosiddetto costo occulto che, a sua volta, genera l'usurarietà ab origine del contratto di mutuo e la Cont conseguente incongruenza tra TAE e sul quale il GOP di prime cure ha omesso di pronunciarsi”
– l'appellante si duole di una omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il primo giudice con riguardo al sistema finanziario di ammortamento alla francese, riportando innanzitutto la parte della sentenza oggetto di questo profilo di gravame, sostenendo che nel contratto di mutuo tale sistema di ammortamento è stato “imposto” al cliente, richiamando dottrina di matematica finanziaria e giurisprudenza di merito, nonché la perizia di parte già depositata in primo grado.
Invoca l'appellante la CTU contabile per la verifica.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 34) – titolato “ Indeterminatezza delle condizioni contrattuali per violazione dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000 in virtù della omessa dichiarazione del TAE applicato al contratto e non dichiarato dalla ed il TAN dichiarato in contratto – il tasso di CP_3 interesse moratorio contrattualizzato con il parametro EURIBOR” – la parte appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla mancata indicazione del TAE e, con riguardo al profilo Euribor, riportati i passaggi della sentenza oggetto di gravame, invoca Cass. N. 18275/21 nonché l'ammissione di CTU, reiterando altresì le allegazioni già svolte in primo grado sul punto.
§3.5 – Col quinto motivo (pag. 38) – titolato “ La necessità di ammettere la chiesta C.T.U. tecnico- contabile nel corso del giudizio di primo grado e ora in sede di gravame” – la parte appellante , nell'invocare l'ammissione di CTU, si duole del mancato esame, da parte del Tribunale, della documentazione e della consulenza di parte, allegando altresì che trattasi di nullità (quelle già sopra evidenziate) rilevabili d'ufficio.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di appello, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
E' indubbio che il gravame contiene, fondamentalmente, la ripetizione di argomenti già svolti in primo grado, non sempre conferenti e contrapposti rispetto alla elaborazione logico-giuridica svolta dal Tribunale. Peraltro, si lamentano omissioni di pronuncia che, per quanto si dirà, in realtà relative a questioni che sono rimaste assorbite in detti ragionamenti che hanno condotto alla reiezione di tutte le molteplici richieste, anche istruttorie, svolte dall'originario attore oggi appellante.
Va, peraltro, sottolineato in via preliminare che a carico dell'odierno appellante grava un duplice onere di allegazione e probatorio: non solo, infatti, in questa sede sussiste l'obbligo di svolgere Cont censure specifiche ed idonee a scardinare il ragionamento del giudice di primo grado ex art. 342 , ma persiste, appunto, quell'onere di allegazione e di prova che grava su chi agisce ai sensi dell'art. 2033 C.C. , come appunto nel caso di specie.
E' infatti gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (cfr. ex multis,
Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022; Cass. n. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18,
7501/12), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
La questione principale riguarda la usurarietà dei tassi – corrispettivi e moratori, sebbene non venga in realtà precisato alcunchè – contrattualmente previsti nel mutuo di cui il ha usufruito, Parte_1 peraltro provvedendo ad estinguerlo integralmente, senza alcuna applicazione di interessi moratori.
A sostegno di detta tesi – che oggi viene riportata limitatamente alla usura originaria oggettiva –
l'attore ha depositato in primo grado una perizia di parte di ben 61 pagine, costituita per lo più da conteggi, con il richiamo a principi dottrinali e giurisprudenziali della materia (usura e ammortamento), da intendersi senz'altro come atto difensivo ma che in sede di gravame viene meramente richiamata come strumento probatorio, con l'indicazione numerica di alcune pagine, ma senza mai riportare i ragionamenti in essa elaborati, in aperta violazione – dunque – di quanto previsto Cont in punto di specificità dall'art. 342 . La Corte, dunque, si è fatta carico di esaminare detta consulenza, dalla quale emerge in primo luogo che è stata elaborata la tesi di una usura anche soggettiva di cui non vi è traccia alcuna nel presente contenzioso, che vi è il rilievo di un'assenza di indicazioni in punto di che , quanto ai sistemi CP_7 finanziari, vengono svolti conteggi posti a raffronto tra il sistema di ammortamento alla francese, quello all'italiana e finanche quello tedesco, il tutto – come poi si dirà – per dimostrare evidentemente la migliore ”convenienza” per il cliente/mutuatario, profilo che giuridicamente invero non ha alcuna rilevanza.
Ed allora, come si evince – sebbene con difficile intellegibilità – da detta perizia e dalle odierne allegazioni di parte attrice, per giungere ad affermare che i tassi contrattuali sono “usurari” ,
l'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della necessaria “sommatoria” che si sarebbe dovuta operare tra tutte le voci di costo (per l'erogazione del credito), tra le quali inserisce la penale da estinzione anticipata, i costi di assicurazione e, poi, in modo assolutamente generico ed apodittico lo “spread” dei tassi moratori.
Ora, quanto alla penale da estinzione anticipata, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale detta voce non può entrare nei c.d. costi per l'erogazione del credito: è sufficiente ricordare (v. Cass. Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 e Cass. Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 ) che “ In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
Ne consegue che tale voce non può di certo essere inserita nel computo ai fini della delibazione sull'usura.
L'altra voce riguarda l'assicurazione che, in verità, risulta – in assenza di migliori specificazioni che pure era onere dell'appellante fornire ex art. 342 CPC – stipulata per incendio, con riguardo cioè al bene immobile che costituisce la garanzia (con l'ipoteca) per l'impegno assunto dal che, Parte_1 appunto, non spiega e non dimostra che detta assicurazione sia effettivamente strettamente connessa e collegata alla erogazione del credito. Nulla viene specificato ed anzi il nesso eziologico viene dato per certo, senza alcuna spiegazione.
Non ignora questo Collegio come la giurisprudenza di merito abbia individuato degli indici presuntivi in presenza dei quali si può ritenere la natura obbligatoria o meno della polizza assicurativa.
In particolare, e come ha osservato parte appellante, si è ritenuto che costituiscano indici di obbligatorietà: (i) la funzione di garanzia del credito della polizza;
(ii) la stipula della polizza contestualmente a quella del contratto di finanziamento;
(iii) la coincidenza della durata della copertura assicurativa con quella del finanziamento;
(iv) il pagamento del premio assicurativo anticipatamente e il rimborso dello stesso congiuntamente al capitale;
(v) il beneficiario delle prestazioni sia la stessa. CP_3
Inoltre, secondo numerose decisioni dell'ABF non può ritenersi risolutiva, al fine di escludere l'obbligatorietà del contratto di assicurazione stipulato, la circostanza che dalla documentazione contrattuale fornita dalla banca emerga che la polizza assicurativa fosse definita come facoltativa e, quindi, formalmente non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, alla luce della ratio della previsione dell'art. 121, co. 2, T.U.B., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto un requisito per ottenere il credito anche in contrasto con la qualifica contrattuale.
Soprattutto, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. E ha ritenuto che la sussistenza del collegamento possa essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. I,
5.4.2017, n. 8806; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 1°.2.2022, n. 3025).
In un precedente non massimato, poi, il Supremo Collegio ha affermato che, qualora il contratto di assicurazione accessorio a quello di finanziamento sia stato stipulato “al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato”, il costo della polizza si deve includere nel computo del tasso di usura “in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, ord. 16.4.2018, n. 9298).
Questo Collegio ritiene che, seppure gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza, e sopra riportati, possano costituire indici dell'obbligatorietà del contratto di assicurazione stipulato dal finanziato, e possano fondare dunque la decisione del giudice circa l'obbligatorietà della polizza assicurativa anche in presenza di un'espressa previsione di facoltatività della stessa, non è però possibile – come affermato, invece, dalla Suprema Corte – ritenere presunta l'obbligatorietà nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Avendo riguardo al caso in esame, parte appellante non spende alcuna allegazione neppure con riguardo alla funzione (della polizza antincendio) di garantire il credito né descrive la causa in concreto del contratto di assicurazione stipulato. Per tale ragione, non può costituire sic et simpliciter un elemento indiziario della natura obbligatoria di tale contratto, vale a dire che lo stesso sia stato imposto dalla Banca per la concessione del finanziamento. In particolare, non è possibile escludere a priori che, piuttosto, sia stato il finanziato ad avere deciso di avvalersi di tale copertura assicurativa, anche qualora la possibilità di stipulare la stessa sia stata rappresentata dall'intermediario bancario in sede di istruzione della pratica di finanziamento.
Al contempo, la funzione di garanzia del credito della polizza assicurativa spiega perché la durata del contratto in parola, e quindi della copertura assicurativa, corrisponda con quella prevista per il rimborso del finanziamento. Inoltre, la causa in concreto di tale contratto di assicurazione rende del tutto evidente perché la stipula sia avvenuta contemporaneamente a quella del contratto di finanziamento.
Di qui l'impossibilità di considerarla una voce di costo nel calcolo di verifica del tasso soglia.
Altre voci o altri oneri connessi all'erogazione del credito non è dato comprendere quali siano, neppure dalla lettura della detta perizia di parte di cui l'appellante non si è neppure curato di riportare, seppur sinteticamente, i passaggi più importanti.
Quanto allo “spread” relativo al tasso moratorio, al di là della difficile intellegibilità del concetto come apoditticamente rappresentato, va sottolineato che l'appellante non è mai incorso nell'applicazione dei tassi moratori sicchè, anche a voler riferire il concetto al dato meramente contrattuale originario, era necessario svolgere un ragionamento logico-giuridico che, peraltro, si contrapponesse agli argomenti del Tribunale, che in sentenza ha ritenuto (per la ragioni sopra testualmente riportate) assorbite alcune questioni, senza incorrere – come si è detto – in alcuna omissione di pronuncia.
Peraltro, come già evidenziato, la perizia di parte – che il Tribunale avrebbe omesso di considerare – può ritenersi implicitamente valutata come irrilevante da parte del primo giudice, in modo del tutto condivisibile per le ragioni anzidette: è sufficiente sottolineare che in quella sede si fa riferimento ad usura soggettiva, concetto che poi non risulta ripetuto in questa sede, sicchè l'impostazione appare profondamente confusa.
Vanno, a questo punto, richiamati condivisibili passaggi motivazionali elaborati proprio in sede di legittimità (v. Cass. 27074/23), in caso del tutto similare, atteso che l'odierno appellante ha stipulato un contratto di mutuo oneroso, secondo lo schema tipico previsto dall'art. 1815 c.c., e quindi si è obbligato a corrispondere gli interessi corrispettivi, cioè quegli interessi aventi funzione remunerativa, dovuti in cambio del vantaggio che il debitore consegue grazie alla disponibilità del denaro altrui.
Le parti hanno altresì convenzionalmente stabilito la misura degli interessi moratori, per il caso di ritardo nel pagamento delle rate, vicenda che - secondo quanto accertato dal giudice di primo grado senza contestazione alcuna sul punto - non si è mai verificata.
L'originario attore ha denunciato l'usurarietà dei tassi – corrispettivi e moratori per come sembra intendersi dalle non sempre chiare allegazioni - e cioè la loro pattuizione in misura superiore al c.d. tasso soglia ai sensi della legge 106/1996.
La sentenza impugnata ha affermato, in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione che interessi corrispettivi e interessi moratori costituiscono due tipologie diverse di interessi, in ragione della loro natura e funzione;
essi costituiscono infatti unità eterogenee, tra loro alternative, riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass. n. 31615 del 04/11/2021; Cass. n. 14214 del 05/05/2022).
In modo del tutto condivisibile, il Tribunale ha affermato altresì – e conseguenzialmente - che la usurarietà non si verifica sommando gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori (o meglio le somme dovute a titolo di); il dictum è conforme all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31615 del 04/11/2021; Cass. n. 14214 del 05/05/2022).
Quest'ultimo argomento, peraltro, non è censurato direttamente dall'appellante che, piuttosto, si focalizza sulla conseguenza della denunciata usurarietà degli interessi moratori che sarebbe, nella lsua prospettazione, la non debenza degli interessi corrispettivi: così argomentando non coglie però né la effettiva portata della distinzione tra le due tipologie di interessi, né la ratio decidendi della sentenza ove, muovendo appunto da questa distinzione, si osserva non soltanto che non è legittima la sommatoria delle somme dovute a titolo diverso, ma anche che la verifica di usurarietà del tasso non può prescindere dalla valutazione dell'impatto effettivo sul costo del credito e cioè che l'interesse così convenuto sia effettivamente dovuto, cosa che nella fattispecie non è avvenuta.
Può del resto rilevarsi che il Tribunale ha poi implicitamente ritenuto che per l'usura occorre tener conto di un profilo dell'accertamento in concreto e non in astratto della usurarietà.
L'appellante, al fine di ribadire la propria tesi (ed il proprio interesse ad agire) , invoca l'autorità di alcune pronunce di legittimità, ma offrendone una lettura non del tutto pertinente al caso di specie.
E' pur vero, infatti, che la usurarietà dell'interesse si valuta al momento della pattuizione, ma l'interesse ad agire si valuta in concreto sulla domanda proposta e, di conseguenza, se le parti agiscono a rapporto in corso si deve avere riguardo al tasso soglia applicabile al momento dell'accordo poiché
“ non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari”; se invece i presupposti della mora si siano già verificati si ha riguardo all'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento (Cass. sez. un. 19597/2020 cit.).
Nel caso in esame, come si è detto, durante il rapporto non si sono mai verificati i presupposti della mora e nonostante ciò, l'appellante vorrebbe far discendere dalla dedotta usurarietà degli interessi moratori a suo tempo convenuti, ma mai corrisposti né dovuti, la non debenza degli interessi corrispettivi convenzionalmente determinati - e da lui corrisposti - o in subordine la debenza degli interessi corrispettivi solo in misura legale.
La tesi non è condivisibile, perché come precisato anche dalla sentenza a Sezioni Unite 24675/2017
, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, ma ferma restando la distinzione con gli interessi corrispettivi;
ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
L'art. 1815 c.c. si intrepreta infatti nel senso che la sanzione prevista dalla norma per la pattuizione degli interessi usurari, non comporta la non debenza di qualsiasi interesse, ma solo del tipo di interessi che quella soglia abbia superato. (Cass. s.u. 19597/2020 cit.). In questi termini anche la giurisprudenza successiva di legittimità, secondo la quale: "In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi" (v. Cass. n. 1818/2021 e in senso conforme Cass. n. 4597/2023, nonché, Cass. n. 8103/2023).
Non è condivisibile pertanto l'argomento speso dall'appellante che la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usuraio rimarrebbe così priva di sanzione, né la lettura che essi offrono dell'art. 1815 c.c., poiché non tiene conto che il comma secondo è strutturato in due separate preposizioni, della quali la seconda conseguenziale alla prima e operante secondo il meccanismo della sostituzione della clausola nulla con una norma imperativa. Vale a dire che il legislatore, nel prevedere la nullità della clausola contenente la pattuizione illecita (“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla”) la sostituisce con una norma imperativa di carattere sanzionatorio (“non sono dovuti interessi”) e ha così preservato – come espressamente prevede l'art. 1419, comma II, c.c. - il resto del contratto e quindi anche le clausole non legate a quella nulla da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (Cass. n. 10536/2002). Pertanto, poiché la clausola che prevede interessi moratori e quella che prevede interessi corrispettivi sono autonome ed indipendenti tra di loro, operanti in due diverse ed opposte fasi della vita del contratto, l'una patologica e l'altra fisiologica, la nullità della prima, sostituita da norma imperativa (art. 1815, comma II, c.c.), non produce di per sé effetti sulla seconda e salva ovviamente l'ipotesi che anche quest'ultima sconti un autonomo profilo di illeceità, mentre resta salva l'applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. La sanzione, come esplicitato dalla sentenza a Sezioni Unite sopra citata, non si applica a qualsivoglia tipo di interesse, bensì solo a quella tipologia di interesse che abbia superato il tasso soglia. Ciò in conformità ai principi che regolano il mercato del credito, ed in genere i rapporti obbligatori, in virtù dei quali non si può “premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo
(inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.” (Cass. s.u.
19597/2020 cit.).
Pertanto, il Tribunale, nel rilevare la differenza di natura e funzioni tra interessi moratori e corrispettivi e nel tener conto che di fatto alcun interesse moratorio era stato pagato né dovuto, ha deciso in conformità ai suddetti principi.
Se poi l'usura – come sembrerebbe indicare parte appellante – debba riconnettersi alla sommatoria tra interessi corrispettivi e anatocismo, invero si è di fronte ad un grave difetto di allegazione: in primo luogo, perché la capitalizzazione degli interessi , in un contratto successivo alla delibera CICR
2000, è stata espressamente pattuita, come detto dal Tribunale sicchè non è di per sé illecita;
in secondo luogo, parte appellante non spiega per quale motivo nonostante la distinzione delle voci, si debba integrare il calcolo dei separati interessi con questa voce né tanto meno in quali momenti e in quali occasioni, anche temporali, è intervenuto comunque il superamento del tasso soglia.
Tutte queste considerazioni, peraltro, rendono del tutto irrilevante ed inconferente la tesi circa la non utilizzabilità delle istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso ai fini della verifica del rispetto o meno del tasso soglia: il problema è a monte, appunto, nel difetto di allegazione così come di specificità della doglianza, considerato che, come detto, non si può operare alcuna sommatoria e le voci vanno tenute distinte anche nella loro effettività.
Egualmente deve dirsi a proposito del motivo con il quale si devolve la questione dell'usura perchè trattasi di una nullità rilevabile d'ufficio in appello (Cass. sez. un. n. 26242 del 12/12/2014): è infatti, necessario, poiché l'onere di allegazione spetta pur sempre a colui che agisce, che: a) dagli atti emerga che si tratta di nullità e- di conseguenza chi se ne lamenta nel gravame dovrebbe esplicitare le ragioni per cui il giudice di primo grado ben poteva avvedersi che si trattava di nullità rilevabile d'ufficio;
b) la parte chiarisca quale è il suo interesse e la pertinenza della questione con la materia del contendere e specificamente con l'atto di appello, nei limiti del devoluto. Questi requisiti difettano nell'odierno gravame per tutti i motivi sopra esposti. Co Quanto, poi, alla non corrispondenza tra TAEG e , il Collegio ribadisce quanto già espresso in Cont casi similari ex art. 118 disp. Att. : “ Al contrario non costituisce pattuizione di tasso né di prezzo o di condizione la previsione normalmente riportata nel documento di sintesi del contratto di finanziamento dell'ISC (indicazione sintetica di costo), sicchè essa non può essere colpita dalla Co nullità comminata dallo stesso art. 117, comma 6 TUB. L'indicazione dell' non può neppure essere suscettibile della nullità prevista dall'art. 125 relative ai costi a carico del consumatore, tutte le volte che non siano state incluse o siano state incluse in modo non corretto nella stessa In CP_7 altri termini, è fulminata dalla nullità la clausola di costo indebitamente posto a carico del Co consumatore per non essere stato preso in considerazione al momento di pubblicizzare l' , non la Co previsione dell' che dovesse rivelarsi difforme dalla sommatoria dei tassi, oneri e costi che la Co formano. Vero è che l'eventuale erronea indicazione dell' non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e in particolare del tasso di interesse effettivamente pattuito, né costituisce una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, utile al cliente che voglia conoscere il costo totale effettivo del finanziamento in una sintetica percentuale piuttosto che in valore assoluto”.
In conclusione, questa Corte condivide l'orientamento emerso nella giurisprudenza di merito secondo Co cui la violazione dell'obbligo pubblicitario per erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli Co interessi), ma al più costituirebbe un illecito fonte di responsabilità. L' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale Co effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione le previsioni normative di nullità che presidiano i contratti di credito e finanziamento.
L'altra voce, poi, che porta l'appellante ad affermare che vi è superamento del tasso soglia ha per oggetto i c.d. “costi occulti” che deriverebbero, a suo dire, dalla capitalizzazione composta e quindi dall'anatocismo (i cui effetti, dunque, si rifletterebbero sull'entità dei tassi) collegato al sistema di ammortamento c.d. alla francese, adottato e stipulato tra le parti.
Ritiene, innanzitutto, la Corte di dover evidenziare che l'appellante afferma più volte nel gravame che detto regime finanziario (differente, ovviamente, da quello italiano e tedesco, che vengono declinati nella perizia di parte) sarebbe stato “imposto” dalla banca: invero, non vi sono allegazioni né tanto meno prove che la parte mutuante abbia operato in modo tale da compromettere la capacità di intendere e di volere del mutuatario o che questo si trovasse in una condizione tale da non comprendere le modalità di restituzione del denaro ottenuto in finanziamento, visto che ha – come dice il Tribunale – versato tutte le rate dovute e solo verso il termine del rapporto ha sollevato la questione dell'usura e comunque dell'indebito con la diffida del 2016, prima della chiusura del rapporto avvenuta nel 2017. Sul punto, è bene dire che il primo giudice – lungi dall'affermare che vi sia stata acquiescenza da parte dell'odierno appellante – ha valorizzato il comportamento che quest'ultimo ha tenuto per ben 14 anni, quale elemento indiziario preciso e concordante ex art. 116
CPC, unitamente dunque a tutti gli altri elementi probatori acquisiti al processo.
E questo profilo è invece sfuggito all'odierno appellante, che dunque non ha svolto un motivo conferente.
Quanto, poi, all'ammortamento alla francese ed al presunto sistema di capitalizzazione composta non stipulata tra le parti con conseguenti costi occulti, la recente giurisprudenza di legittimità viene utilizzata dall'appellante, nelle note finali, con modalità non conforme all'integrale ragionamento che la Suprema Corte ha compiuto, estrapolandone in verità passaggi parziali a sostegno della propria tesi.
Ed allora, questo Collegio non può che rinnovare ex art. 118 disp. Att. CPC le considerazioni che, in casi del tutto similari, sono state già espresse (v. per tutte Corte appello Roma n. 5813/24).
“….In particolare, la questione principale riguarda sia l'applicabilità del tasso soglia usura anche ai tassi moratori (e come si calcola eventualmente) sia la eventuale sommatoria non dei tassi (come sostiene la parte originaria attrice) bensì degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del TEG in concreto.
Vanno, allora, ricordati sicuramente due principi. Il primo – condiviso anche dalla correntista così come dai garanti appellanti anche in via incidentale
– attiene, appunto, alla c.d. sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi di mora, da escludersi ormai alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che si ha qui per richiamata.
La tesi, invece, perseguita – da quanto è possibile comprendere dalle congetture formulate nei due gravami principale ed incidentale da costoro proposti – riguarda il tasso effettivo globale applicato in concreto, nel quale si dovrebbero far confluire non i tassi ma le somme applicate a titolo di tasso corrispettivo e di mora.
Sembrerebbe, dunque, volersi richiedere l'accertamento di una nullità conseguente ad una sommatoria che determinerebbe un TEG maggiore rispetto a quello formalmente risultante.
Ma , se questa è l'unica allegazione intellegibile, la tesi è del tutto infondata in quanto si deve osservare come la determinazione di un “Tasso Effettivo di Mora”, che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, dovendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'inadempimento del debitore. Proprio per tale ragione sono del tutto inconferenti con il caso all'esame le sentenze citate da parte appellante e relative all'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle spese di assicurazione volte a garantire il rimborso totale o parziale del credito, che si riferiscono appunto all'inclusione di tale costo nel T.E.G.
Nel caso in esame, si propone una sommatoria tra interessi disomogenei, operazione che la giurisprudenza di legittimità ha escluso già per i tassi sicchè non è di certo applicabile ai fini di un conteggio del TEG (come invocato dalla parte appellante principale/incidentale), ove vengono appunto mescolati interessi di diversa natura.
Ai fini del calcolo del T.E.G., come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della Banca d'Italia del 28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati. Ciò non è evidentemente possibile con riguardo agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito che è condivisa da questo Collegio: “È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.”.
Se poi la questione è quella relativa alla diversità tra il costo dichiarato in contratto e quello reale ed effettivo, è ormai pacifica l'esclusione di una nullità.
Segnatamente, la difformità tra I.S.C. pattuito e I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.E.G.) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non CP_7 rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, co. 6, T.U.B.
Residua, a questo punto, la questione della capitalizzazione composta (o occulta) nel piano di ammortamento c.d. alla francese.
Come già affermato da questa Corte in vicende similari ex art. 118 disp. Att. PC , le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24.
Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra.
L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante.
Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca”.
Infine- pur trattandosi di principio fondamentale – va ricordato ancora una volta come l'onere di allegazione sia fondamentale nelle azioni di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, elemento che va ad integrare inevitabilmente la sentenza impugnata che merita di essere confermata perché perfettamente in linea con gli insegnamenti giurisprudenziali in materia.
Da ultimo, neppure la perizia di parte – invocata dall'appellante – aiuta nel senso richiesto, atteso che di fatto elabora conteggi sulla base di formule di matematica finanziaria per poi raffrontare gli esiti dell'applicazione di tre diversi sistemi (francese, italiano, tedesco) giungendo, in sostanza, a valutare quale sia quello più “conveniente” per il mutuatario, profilo che proprio la Corte di legittimità ha escluso avere alcuna rilevanza di natura giuridica.
Di qui la reiezione anche di tale motivo di doglianza.
Ancora, sempre al fine di sostenere l'esistenza di illegittimità e nullità nell'ambito del contratto di mutuo, l'originario attore oggi appellante ribadisce la non determinatezza/determinabilità del tasso collegato al parametro “Euribor”, richiamando le decisioni della Commissione Europea e le violazioni in materia di concorrenza. Anche per questo profilo la Corte ritiene di dover confermare l'orientamento già più volte espresso in casi similari ex art. 118 disp. Att. CPC.
L'appellante devolve nuovamente la nota questione della manipolazione intervenuta nel periodo
2005/2008 da parte di un gruppo di banche a proposito dell'Euribor e, quindi, volendosi avvalere della pronuncia della Commissione Europea del 2013, invocando la nullità della clausola contrattuale perché viola l'ordine pubblico ed economico perché conseguenza di quella manipolazione.
Il Tribunale, invero, ha già risposto in modo puntuale ed articolato, sicchè il motivo – che richiama le decisioni della Commissione Europea – in verità non coglie appieno il ragionamento sotteso nella sentenza.
Ebbene, non ignora la Corte che di recente la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n.
34889/23 ha ritenuto la nullità della clausola in un contratto di leasing, fondata sul tasso Euribor e che alcune pronunce di merito hanno condiviso tale pronuncia, superando anche la circostanza della estraneità della banca mutuante alle dette intese (v. Corte appello Catanzaro n. 67/24), e che altre pronunce (v. Tribunale Torino 29.1.24) hanno invece ritenuto non applicabile il principio dettato dalla
Corte di Cassazione limitatamente ai contratti stipulati con banche che hanno partecipato alle intese illecite “a monte”.
La recente pronuncia di legittimità n. 12007/24 ha chiarito, nel ricostruire la vicenda anche sotto il profilo del diritto ultranazionale, quanto segue: “ la corretta impostazione da adottare per ri-solvere le questioni legate alla stipulazione di clausole contrat-tuali contenenti riferimenti all'Euribor, in applicazione dei prin-cipi sull'esistenza, la possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto del contratto, implica che la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente
“applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi de-gli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula).
Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per im-possibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autorego-lamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effetti-vamente voluto (cioè, quello
“genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile. D'altra parte, anche in virtù del principio generale della com-plementarietà degli strumenti di tutela del contraente (ma la questione esula, con ogni evidenza, dalla tematica oggetto della presente fattispecie), nel caso in cui si dimostri che le pratiche illecite abbiano determinato un'alterazione dei tassi di interesse pagati o ricevuti (rispettivamente in aumento o in diminuzione) dalle parti dei contratti contenenti clausole di richiamo del tasso alterato, resta ferma la possibilità, per il contraente danneggiato, di esercitare le opportune azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti responsabili, a qualunque titolo, del danno, ricorrendone – beninteso – tutti i presupposti”.
Ne consegue che parte appellante aveva ben precisi oneri di allegazione e di prova che non risultano, neppure in questa sede, rispettati, atteso che le argomentazioni spese, oltre che ripetere quanto già detto in primo grado senza
contro
-argomenti calzanti avverso il ragionamento del Tribunale, non sono di certo sufficienti allo scopo per come indicato dalla Corte di Cassazione il cui ragionamento questo
Collegio condivide. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non sussistendo alcuna valida pista probatoria da seguire mediante una CTU – che viene nuovamente invocata – il gravame va respinto, con assorbimento, appunto, di ogni altra questione e/o istanza.
Egualmente deve dirsi quanto alla richiesta di rinvio – formulata nelle note finali da parte appellante con opposizione di parte appellata– in attesa della pronuncia di legittimità a sezioni unite così come della Corte di Giustizia, tenuto conto dei principi sopra riportati e, comunque, del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Non può procedersi alla compensazione delle stesse – come richiesto da parte appellante nelle note finali – in quanto, oltre a trattarsi di delibazione discrezionale, non sussistono i presupposti alla luce di quanto sopra riportato in punto di orientamenti giurisprudenziali allo stato esistenti.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3768/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE