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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3064/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4817/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
09/07/2020 e notificata in pari data
TRA
, c.f. residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CS) alla via V. Emanuele n.115, elettivamente domiciliato in Napoli, al viale A.
Gramsci n.18, presso lo studio degli Avv.ti Riccardo Paparella, c.f.
e Paolo Picone, c.f. , dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore dott.ssa P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio
[...]
dell'avv. Alessandro Colonna, c.f. , dal quale è rappresentato C.F._4
e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 Appellata
NONCHE'
c.f. , residente a [...]in _3 C.F._5 Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I 109 presso lo
[...]
studio dell'avv. Francesco Gaetano Bellofiore, c.f. , dal quale C.F._6
è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
NONCHE'
, c.f. residente in [...]alla Controparte_4 C.F._7
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via P. Controparte_1
Mascagni n. 78, presso lo studio dell'Avv. Carlo D'Angelillo, c.f.
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione in appello
NONCHE'
, c.f. residente in [...]alla Controparte_5 C.F._9 [...]
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via P. Mascagni Controparte_1
n. 78, presso lo studio dell'Avv. Carlo D'Angelillo, c.f. , dal C.F._8
quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Conclusioni
All'udienza del 10.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato il 18-21.04.2016 Parte_2
2
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_1
nonchè ,
[...] _3 Controparte_5
ed deducendo: 1) di essere proprietario Controparte_4 Controparte_6
dal 20.7.2007 di un appartamento facente parte del plesso immobiliare CP_1
” ubicato in Napoli alla Via Annella di Massimo n.9, piano II, int. 6; 2) che
[...]
il predetto appartamento aveva presentato, sin dal momento dell'acquisto, cospicue infiltrazioni d'acqua provenienti dai sovrastanti lastrici solari in proprietà di
[...]
e del de quo; 3) che l'appartamento presentava alla predetta CP_4 CP_1
data anche rilevanti cedimenti strutturali nonché lesioni alle strutture portanti del solaio in comune con la proprietà della condomina ubicata al piano _3
sottostante nonché degli ulteriori solai in comune con le proprietà dei condomini
, e;
4) che, essendo rimaste Controparte_5 CP_4 Controparte_6
inevase le numerose diffide proprie e del ad eseguire gli interventi di Controparte_7
riparazione e ripristino dei descritti solai necessari a rendere abitabile il proprio appartamento e ad eliminare i pericoli per la incolumità propria e di terzi, in data 19.11.2008 l'istante depositava un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentir pronunciare nei confronti del de quo e dei condomini e CP_1 _3 CP_4
il seguente provvedimento cautelare: “- accertare e dichiarare il diritto del dott.
ad ottenere in via d'urgenza, da parte del Parte_1 Controparte_1
sito in Napoli alla e dei condomini SI.ri
[...] Controparte_1 [...]
e , l'immediata esecuzione delle opere necessarie a mettere in _3 CP_4
sicurezza il proprio appartamento;
- accertare e dichiarare la sussistenza del
pericolo per il ricorrente di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile durante
il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria;
per l'effetto
ordinare alla convenuto nonché alla SI.ra ed alla SI.ra CP_1 _3
3 di consentire l'accesso agli immobili di rispettiva proprietà nonché di CP_4
eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza
l'appartamento del dott. ; - emettere, in ogni caso, ogni provvedimento Parte_1
preliminare o consequenziale all'accoglimento delle domande avanzate;
- con
riserva di richiedere nel successivo giudizio di merito il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali cagionati al dott. , come preannunciato al Parte_1
paragrafo III del presente ricorso”; 5) che il Tribunale di Napoli, in persona del
Dott. con l'ordinanza cautelare del 24.4.2009, notificata con pedissequa CP_8
formula esecutiva alle parti soccombenti, accoglieva il ricorso, ordinando “ al
in Napoli alla , in Controparte_1 Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t., a e a di realizzare _3 CP_4
immediatamente, previo conseguimento delle autorizzazioni amministrative di legge,
gli interventi di cui sopra, autorizzando in mancanza parte ricorrente ad effettuali
direttamente in danno dei predetti resistenti che dovranno consentire l'accesso alle
rispettive proprietà”; 6) che, poiché sia tale ordinanza sia numerose altre diffide a provvedere notificate alle parti soccombenti non sortivano alcun effetto ingenerando ulteriori danni, l'istante nel 2009 citava innanzi al Tribunale di Napoli il e i condomini e al fine di Controparte_1 _3 CP_4
sentir “accertare e dichiarare che tutti i danni cagionati alla proprietà dell'attore
sono ascrivibili alla responsabilità del Controparte_9
e dei condomini SI.ra e;
accertare e dichiarare il
[...] _3 CP_4
diritto dell'attore ad ottenere il ripristino dello status quo ante e l'esecuzione di
tutte le opere necessarie a rendere sicuro ed agibile il proprio immobile e l'intero
stabile nei termini e nelle proposizioni di legge;
accertare e dichiarare il diritto
dell'attore ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
4 patrimoniali sinora cagionati (e che si dovessero ulteriormente produrre in corso di
causa) al proprio immobile ed al proprio patrimonio in conseguenza di tutti i
denunciati comportamenti illeciti e, per l'effetto condannare il CP_1
convenuto nonché i condomini SI.ra e , a ripristinare lo _3 CP_10 CP_4
status quo ante e ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a
ripristinare una condizione di agibilità e di sicurezza all'interno dell'immobile per
cui è causa e di tutto lo stabile di;
condannare il Controparte_1
Condominio convenuto i condomini SI.ra e SI.ra , al risarcimento _3 CP_4
in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali sinora cagionati (e che si dovessero
ulteriormente produrre in corso di causa) all'immobile ed al patrimonio dell'attore
medesimo così come indicati e descritti nel presente atto;
”;7) che tale giudizio di merito si concludeva con la sentenza n.12706 del 29.9.2014 che, in parziale accoglimento delle domande rassegnate dalla parte attrice, tra l'altro, condannava il
de quo “… ad effettuare tutte le opere relative alle parti comuni, come CP_1
descritte nell'ordinanza cautelare del 24 aprile 2009 e meglio precisate alla pagina
26 dell'elaborato peritale redatto dall'Ing. nell'aprile 2009, che Persona_1
si allega quale parte integrante della presente sentenza…”; 8) che avverso tale sentenza l'istante aveva proposto appello in data 15.3.15 rubricato con R.G. n.
1521/2015 (che sarà deciso solo nelle more del presente gravame dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n. 4057/2022 del 30.9.22); 9) che - come attestato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, dalla Polizia Municipale e dalla relazione tecnica dell'Arch. - nelle more di tale giudizio di Persona_2
merito lo stato di dissesto dei solai in comune con le proprietà , Parte_1 _3 [...]
, e si era ulteriormente aggravato;
10) che, perpetrandosi CP_5 CP_6 CP_4
il comportamento omissivo ed ostruzionistrico in ordine ai lavori afferenti il
5 rifacimento e il consolidamento dei solai intermedi e di copertura nonché dei lastrici comuni de quo appaltati alla ditta e inizialmente rimessi alla Controparte_11
progettazione e alla direzione dei lavori all'Arch. – poi destituito Persona_2
dall'incarico da , e - l'istante in data _3 CP_5 CP_6 CP_4
2.10.2014 preannunciava ai convenuti , _3 Controparte_6 CP_5
e la determinazione di eseguire in danno i lavori de quo, in
[...] CP_4
quanto a ciò espressamente facultato giusta ordinanza cautelare pronunciata dal
Tribunale di Napoli, in persona del Dott. in data 24.4.2009; 11) che a far CP_12
data dal 13.10.2014 impediva l'ingresso delle maestranze della _3 [...]
a parte dei propri locali, sì da interrompere l'esecuzione degli interventi CP_11
provvisionali propedeutici al risanamento conservativo e alla sostituzione dei solai comuni;
12) che in data 5.11.2014 ovvero in occasione del primo accesso disposto dall'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione in danno, ed essendo sopravvenuta la comunicazione del deposito della sentenza del Tribunale di Napoli
n.12706/2014 afferente il giudizio di merito, le parti concordavano nel costituire un collegio di tecnici al fine di pervenire a una soluzione condivisa circa le modalità di esecuzione degli imprescindibili interventi di risanamento e sostituzione dei solai comuni;
13) che il verificarsi di nuovi crolli esterni al fabbricato (dal quale erano già
originate richieste risarcitorie per lesioni riportate da un terzo), nonché una nuova ordinanza sindacale intimante l'immediata rimozione dello stato di pericolo e la messa in sicurezza delle facciate esterne, il perpetrarsi della situazione di empasse
nell'esecuzione degli interventi di risanamento e sostituzione dei i solai lignei comuni, l'omessa esecuzione degli interventi provvisionali, promessi in data
11.11.2014 dal tecnico di fiducia di la mancata prospettazione di un progetto _3
alternativo a quello redatto dall'Arch. ed assentito dalle competenti autorità Per_2
6 amministrative (quali il Genio Civile per l'autorizzazione sismica e la
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e Provincia con l'autorizzazione prot. n.28777 del
25.11.2014), nonché il mancato riscontro ad un nuovo sollecito ad _3
affinchè consentisse l'esecuzione degli improcrastinabili interventi autorizzati,
inducevano l'istante a depositare nel 2015 un ricorso ai sensi dell'art.669 bis e 700
c.p.c. rubricato con R.G. n.1106/2015 affinché il Tribunale di Napoli ordinasse ai convenuti SI.ri , e _3 Controparte_5 Controparte_6 [...]
di consentire l'accesso agli immobili di rispettiva proprietà nonché di CP_4
eseguire immediatamente tutte le opere e gli interventi edilizi di rimozione,
sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro indicato e previsto nel progetto redatto dall'Arch. così come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE Persona_2
della Provincia di Napoli con atto prot. n. 28777 del 25.11.2014, autorizzando, in caso di eventuale ulteriore inerzia, l'esecuzione in danno da parte del ricorrente
Dott. mediante l'ausilio della forza pubblica;
14) che tale ricorso Parte_1
veniva deciso con ordinanza del 19.2.2016 che, verificato uno stato di pericolo
successivo ai provvedimenti giurisdizionali precedentemente adottati, statuiva quanto segue: “Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina ai condomini CP_5
ed , quanto al solaio di interpiano “e”, così come
[...] Controparte_6
descritto nella relazione del CTU del 18.2.2016, la verifica della porzione di solaio
ancora esistente mediante la demolizione della controsofittatura esistente, la
verifica dello stato di fatto e la conseguente puntellatura del solaio effettuata con
elementi metallici e tavolato in legno se necessaria;
ordina alla sig. la _3
messa in sicurezza del solaio di interpiano “d” così come descritta nella suddetta
relazione, mediante puntellatura del solaio effettuata con elementi metallici e
7 tavolato in legno;
ordina alla sig. la messa in sicurezza del solaio di _3
interpiano “c”, così come descritto nella predetta relazione, mediante lo sgombero
o l'accantonamento degli arredi presenti, la protezione della pavimentazione
esistente, la demolizione della controsoffittatura esistente, la verifica dello stato di
fatto e la conseguente puntellatura del solaio effettuata con elementi metallici e
tavolato in legno se necessario;
ordina alla sig. la messa in sicurezza del _3
solaio di interpiano “b” così come descritto nella suddetta relazione, mediante lo
sgombero o l'accantonamento degli arredi presenti, la protezione della
pavimentazione esistente, la demolizione della controsoffittatura esistente, la
verifica dello stato di fatto e la conseguente puntellatura del solaio effettuata con
elementi metallici e tavolato in legno;
ordina altresì al Controparte_1
la posa in opera di un ponteggio di protezione parasassi lungo l'intera
[...]
facciata principale e l'installazione di una rete di protezione lungo le pareti
sporgenti del fabbricato...”; 15) che tale ordinanza cautelare veniva in pari data
(19.2.2016) così modificata: “a parziale modifica dell'ordinanza emessa in data
odierna; nella parte in cui si fa riferimento al solaio di interpiano “e”, sostituisce la
parte in cui ha ordinato ai condomini ed la verifica della CP_5 CP_6
porzione di solaio ancora esistente mediante la demolizione della controsoffittatura
esistente, la verifica dello stato di fatto e la conseguente puntellatura del solaio
effettuata con elementi metallici e tavolato in legno, con la seguente pronuncia:
ordina ai condomini , , e al Controparte_5 Controparte_6 _3
, il ripristino del solaio di interpiano “e” così come Controparte_1
descritto nella relazione del CTU del 18.2.2016;conferma per il resto la predetta
ordinanza”; 16) che, atteso il carattere di estrema urgenza degli interventi ordinati dal Giudicante e ciò in ragione dei rischi di crollo imminente ravvisati anche dal
8 nominato c.t.u. Arch. , l'istante in data 29 febbraio e 2 marzo 2016 Persona_3
notificava alle parti resistenti copia conforme dei richiamati provvedimenti cautelari nonché atto di diffida per l'esecuzione degli interventi in essi puntualmente intimati;
17) che, a fronte delle ennesima empasse verificatasi anche in ordine alla sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta l'istante Controparte_13
depositava in data 4.4.2016 istanza ex art.669 duodecies c.p.c. al fine di conseguire dall'adito Tribunale la pronuncia degli occorrenti provvedimenti attuativi delle disposte misure cautelari;
18) che l'adito Giudicante aveva fissato l'udienza del
19.4.2016 per la comparizione delle parti ai fini della pronuncia dei provvedimenti consequenziali;
19) che, a causa dell'inerzia dei convenuti, non aveva potuto usufruire della sua abitazione ed era stato costretto a versare un canone di locazione mensile di euro 1.350,00 per un alloggio in via Cilea 183, Napoli.
Tutto ciò premesso la parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito: <<
1) previa conferma delle Ordinanze pronunciate dal Tribunale di Napoli in persona
del GU Dott. O Baiocco in data 19 febbraio 2016, accertare e dichiarare il diritto
del dott. a conseguire da parte dei condomini SI.ri Parte_1 [...]
, e e dal _3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 [...]
>> ubicato in Napoli alla via Annella di Massimo n.9, Controparte_1
l'esecuzione di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza e consolidare
l'appartamento del dott. , consentendo l'accesso delle maestranze a tutte le Parte_1
aree in comune ed alle proprietà esclusive interessate dai descritti interventi –
, , e – e segnatamente ad _3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_14
seguire gli interventi di rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro
indicato e previsto nel progetto redatto dall'Arch. così come da Persona_2
ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Provincia di Napoli con atto prot. n.28777
9 del 25 novembre 2014; 2) per l'effetto condannare i convenuti SI.ri _3
, , e il Controparte_5 Controparte_6 CP_4 Controparte_1
>> ubicato in Napoli alla ad eseguire gli
[...] Controparte_1
interventi di cui al punto che precede, consentendo l'accesso agli immobili di
rispettiva proprietà nonché a realizzare tutte le opere e gli interventi edilizi di
rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro indicato e previsto nel
progetto redatto dall'Arch. così come da ultimo autorizzato dalla Persona_2
SBAPSAE della Provincia di Napoli con atto prot. n.28777 del 25 novembre 2014,
espressamente autorizzando sin d'ora, in caso di eventuale ulteriore inerzia,
l'esecuzione in danno da parte del ricorrente Dott. mediante Parte_1
l'ausilio della forza pubblica;
3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad
ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dai
convenuti SI.ri , , _3 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e il >> ubicato in Napoli alla CP_4 Controparte_1 [...]
per effetto dei comportamenti illeciti descritti in atti;
4) per l'effetto CP_1
condannare i convenuti SI.ri , _3 Controparte_5 CP_6
, e il >> ubicato in Napoli
[...] CP_4 Controparte_1
alla a corrispondere in favore dell'attore tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali sinora cagionati in conseguenza dei descritti illeciti
e che si dovessero ulteriormente produrre in corso di causa, così come indicati e
descritti nel presente atto (paragrafo 2) ovvero nella diversa maggiore o minor
somma stimata a ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante;
5) il tutto con vittoria di
spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai
sottoscritti procuratori, che si dichiarano integralmente antistatari.>>.
A.b.) Si costituivano in giudizio i convenuti , _3 CP_5 CP_4
10 nonchè il condominio " ", i quali resistevano alla domanda chiedendo CP_1
che venisse dichiarata inammissibile e/o rigettata.
In particolare i convenuti eccepivano innanzitutto l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a ciascuno di essi per le condizioni di degrado dell'appartamento di e il dissesto dei relativi solai con esso in comune Parte_1
nonchè per il differimento dell'esecuzione delle opere comminate, fatti tutti ascrivibili, invece, alla parte istante per la incauta rimozione del pavimento e massetto da parte di operai non specializzati, per aver lasciato il suo appartamento in uno stato di abbandono, per aver concesso alla di praticare in buso Controparte_11
nel solaio/lastrico solare per l'esecuzione dei lavori e, comunque, per la sua condotta omissiva e/o ostruzionistica in ordine alla determinazione ed esecuzione dei lavori;
i convenuti eccepivano, altresì, l'omessa allegazione e prova dei danni lamentati dall'attore nonché la cessazione della materia del contendere essendo state realizzate o, comunque, in fase di realizzazione le opere indicate nella ordinanza cautelare.
I convenuti eccepiva anche che le domande avanzate dalla parte attrice ai punti 1)
e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione erano inammissibili, oltre che infondate poiché richiedevano la loro condanna ad eseguire gli interventi previsti da tale Arch.
consulente tecnico di parte di , e ciò in evidente contrasto Persona_2 Parte_1
con i provvedimenti cautelari resi dal G.U. dott.ssa Baiocco nei quali si ordinava,
invece, l'esecuzione delle opere descritte dal CTU Arch. . Persona_3
Eccepivano, altresì, la natura pretestuosa e vessatoria della condotta di , Parte_1
che prima aveva scelto di non mettere in esecuzione il provvedimento cautelare concessogli in data 20-24.4.2009 dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice
dott. Marcello Sinisi, che lo autorizzava ad eseguire in danno i predetti interventi,
ma, poi, incardinava un nuovo procedimento cautelare ex art. 669 bis e 700 c.p.c.
11 deciso dalle ordinanze del Giudice Dott. Baiocco del 19.2.2016.
I convenuti e eccepivano anche la litispendenza con il CP_5 CP_4
giudizio di merito deciso con sentenza n. 12706/14 in considerazione del fatto che in questo procedimento si dibatteva esclusivamente dei danni eventualmente conseguenti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino di uno dei cinque solai di interpiano tra primo e secondo piano, mentre nel precedente giudizio i danni sono collegati al ritardo dei lavori globali dello stabile nonché di quelli di CP_15
tutte le parti private (compreso il solaio 1°/ 2° piano) confinanti e con beni in comunione con la proprietà . Parte_1
La condomina eccepiva, altresì: i) la propria carenza di legittimatio ad CP_4
causam in quanto sia nella fase cautelare che nella fase di merito il sig. Parte_1
(con il quale aveva in comune il solaio di interpiano tra 2° e 3° piano) chiedeva l'esecuzione dei lavori di cui al progetto dell'Arch. che prevedeva Persona_2
opere afferenti esclusivamente il solaio di interpiano tra il 1° e 2° piano in comune tra le proprietà del Condominio e dei condomini , e Parte_1 _3 CP_5
; ii) la pretestuosità e tendenziosità dell'azione in considerazione CP_6
dell'accordo transattivo stipulato con a febbraio 2010 con il quale Parte_1
quest'ultimo aveva rinunciato a proseguire il precedente giudizio contro la , CP_4
poi deciso con sentenza del Tribunale di Napoli n. 12706/2014, in cambio della accettazione da parte di quest'ultima delle scelte compiute da in ordine Parte_1
alla individuazione della ditta appaltatrice e della sua collaborazione all'esecuzione dei lavori consentendo l'accesso al suo immobile.
A.c.) Esperita la fase istruttoria, con l'audizione di testi di parte attorea e di parti convenute, sulle conclusioni rassegnate alla udienza del 10-1-2020, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
12 A.d.) Il tribunale adito, con sentenza n. 4817/2020 del 7.7.20 rigettava la domanda così statuendo: “1) Dichiara cessata la materia del contendere, quanto
alle opere di cui alle ordinanze cautelari emesse da questo giudice il 19.2.2016; 2)
Dichiara per il resto inammissibile la domanda quanto ai punti 1) e 2) delle
conclusioni; 3) Rigetta la domanda quanto ai punti 3) e 4);4) Spese compensate tra
le parti.”.
Il Giudice motivava rispettivamente: 1) la declaratoria di cessata materia in ordine alle opere di cui alle ordinanze cautelari del 19.2.2016 con la dichiarazione del loro completamento attestata dal CTU Ing. in data 24.2.2017; 2) la CP_16
declaratoria di inammissibilità delle domande di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione - in cui venivano chiesti gli ulteriori e diversi lavori di cui al progetto del consulente di parte Ing. - con la circostanza che esorbitavano il Per_2
petitum di cui al ricorso ex art.700 c.p.c., che costituivano domanda completamente nuova rispetto a quanto dedotto nell'atto di citazione (ove non era stato dedotto alcunché in ordine a tali lavori progettati dall'arch. né alla loro Persona_2
necessità), che il facere richiesto era indeterminato ed indeterminabile per il mancato deposito di tale progetto , che il rimborso delle somme versate per Per_2
l'esecuzione dei lavori era stata chiesto soltanto nelle memorie ex art.183 c.p.c.
comma 6 n. 1; 3) il rigetto della domanda di risarcimento del danno consistente nei canoni di locazione versati a far data dal 1.1.2011 in quanto in parte già soddisfatta dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.12706/2014 e per il resto infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la sentenza proponeva appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della
13 sentenza nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del danno da
mancato godimento dell'immobile ritenendola in parte (fino al settembre 2014) già
soddisfatta dalla sentenza Trib. Napoli n.12706/2014 e per il resto infondata per
mancato assolvimento dell'onere probatorio;
2) Erroneità della sentenza nella parte
in cui respinge le domande di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni ritenendole
inammissibili; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara inesistente la
responsabilità delle parti convenute nella produzione dei danni lamentati;
4)
Omessa pronuncia sulla dedotta nullità e, in via subordinata, sull'inattendibilità e
irrilevanza della deposizione resa dall'Ing. ; 5) Erroneità della sentenza Per_1
nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso delle somme
anticipate nell'interesse dei convenuti per l'esecuzione in danno ordinata dal
Giudicante ex art.669 duodecies c.p.c. perché assertivamente formulata per la
prima volta solo nella memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.; 6) Erroneità della
sentenza nella parte in cui dichiara la parziale cessazione della materia del
contendere.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo alla adita Corte: “previa conferma
delle Ordinanze pronunciate dal Tribunale di Napoli in persona del GU Dott. O
Baiocco in data 19 febbraio 2016, accertare e dichiarare il diritto del dott.
a conseguire da parte dei condomini SI.ri Parte_1 _3 [...]
e e dal >> ubicato in CP_5 CP_4 Controparte_1
Napoli alla via Annella di Massimo n.9, l'esecuzione di tutte le opere, nessuna
eccettuata ovvero esclusa, necessarie a mettere in sicurezza e consolidare
l'appartamento del dott. , consentendo l'accesso delle maestranze a tutte le Parte_1
aree in comune ed alle proprietà esclusive interessate dai descritti interventi –
, , e condominiali – e segnatamente ad _3 CP_4 CP_5 CP_6
14 seguire gli interventi di rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro
indicato e previsto nell'intero progetto redatto dall'Arch. così Persona_2
come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Provincia di Napoli con atto prot.
n.28777 del 25 novembre 2014 e integrato da ogni eventuale successivo atto
autorizzativo;
2) per l'effetto condannare i convenuti SI.ri , _3 Controparte_5
e il >> ubicato in Napoli alla CP_4 Controparte_1 [...]
ad eseguire gli interventi di cui al punto che precede, Controparte_1
consentendo l'accesso agli immobili di rispettiva proprietà nonché a realizzare tutte
le opere e gli interventi edilizi di rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e
quanto altro indicato e previsto nell'intero progetto redatto dall'Arch. Per_2
, così come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Provincia di Napoli
[...]
con atto prot. n.28777 del 25 novembre 2014 e integrato da ogni eventuale
successivo atto autorizzativo, espressamente autorizzando sin d'ora, in caso di
eventuale ulteriore inerzia, l'esecuzione in danno da parte del ricorrente Dott.
mediante l'ausilio della forza pubblica;
Parte_1
3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dai convenuti SI.ri _3
, e il >> Controparte_5 CP_4 Controparte_1
ubicato in Napoli alla per effetto dei comportamenti Controparte_1
illeciti descritti in atti, tra essi segnatamente ricompresi quelli scaturenti dalla
procrastinata fruizione dell'immobile a far data dal 1^ gennaio 2011 fino al 1^
luglio 2016 e per l'effetto condannarli in solido al pagamento della somma di
€.89.100,00 (€.1.350,00 x n.66 mesi) oltre interessi e rivalutazione ovvero della
diversa maggiore o minor somma stimata e ritenuta equa e di giustizia dall'adito
15 Giudicante.
4) per effetto dell'Ord.za resa fuori udienza in data 19 aprile 2016 dal Giudice
Cautelare del Tribunale di Napoli nel procedimento RG n.1106-01/2015 ex art. 669
duodecies c.p.c., instaurato al fine di conseguire dall'adito Tribunale la pronuncia
dei occorrenti provvedimenti attuativi delle disposte misure cautelari, condannare
gli odierni convenuti alla restituzione delle somme anticipate nel loro interesse
dalla parte attrice ai fini dell'esecuzione dei lavori ordinati, anticipazione da detta
ordinanza espressamente autorizzata, segnatamente:
la SI.ra al pagamento in favore del Dott. della somma di _3 Parte_1
€.31.509,64 oltre interessi e rivalutazione;
il SI. al pagamento in favore del Dott. della Controparte_5 Parte_1
somma di €.1.539,55 oltre interessi e rivalutazione;
Il ubicato in Napoli alla via A. Di Massimo n.9 Controparte_1
al pagamento in favore del Dott. della somma di €.3.614,40 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione.
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA del doppio
grado di giudizio con riferimento anche a quelli, afferenti il procedimento attuativo
delle misure interinali assunte, la cui stima, giusta Ord.za del G.U. Dott.ssa O.
Baiocco del 17/20 marzo 2017, è stata rinviata al giudizio di merito anche con
riferimento al definitivo addebito dei costi di c.t.u. (€.8.000,00), posti
provvisoriamente a carico del Dott. , con attribuzione ai sottoscritti Persona_4
procuratori, che si dichiarano antistatari con la sola eccezione dei suddetti costi di
ctu, integralmente anticipati dalla parte attrice Dott. .”. Persona_4
B.b.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva all'impugnazione e, _3
richiamando le proprie difese svolte in primo grado, così concludeva: “A) Per il
16 rigetto dell'appello e per la conferma della impugnata sentenza;
B) Per la condanna
dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di Parte_1
giudizio con attribuzione.”
B.c.) Si costituiva l'appellato il quale resisteva Controparte_5
all'impugnazione, richiamando le proprie difese svolte in primo grado, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c., e così concludeva: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello spiegato dal
SI. avverso la sentenza n. 4817/20, emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli – Sezione Civile II, in persona del Giudice Ornella Baiocco, per le ragioni
esposte sia in primo che secondo grado, compreso tutte le domande proposte nei
confronti del comparente SI. , siccome inammissibili, Controparte_5
improponibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
IN
SUBORDINE - Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
rigettare la domanda di risarcimento del danno nonché quella di rimborso delle
spese sostenute dal SI. per l'esecuzione delle opere ordinate in Parte_1
sede cautelare, formulate in danno del SI. , per le ragioni Controparte_5
espresse in entrambi i gradi di giudizio;
IN ULTERIORE SUBORDINE - Nella
denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda
di risarcimento, condannare il SI. alla refusione dei danni Controparte_5
nella sola misura provata in corso di causa;
IN OGNI CASO - Con condanna
dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di lite, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.”
B.d.) Si costituiva l'appellato Controparte_1
il quale resisteva all'impugnazione e, richiamando le proprie
[...]
difese svolte in primo grado, così concludeva: “1-)rigetti l'appello proposto dal sig.
17 avverso la sent.4817/2020 del Tribunale di Napoli;
2-)condanni Parte_1
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio,
con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
B.e.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva Controparte_4
all'impugnazione e, richiamando le proprie difese svolte in primo grado, così
concludeva: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello spiegato dal SI. Parte_1
avverso la sentenza n. 4817/20, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione
[...]
Civile II, in persona del Giudice Ornella Baiocco, per le ragioni esposte sia in
primo che secondo grado, compreso tutte le domande proposte nei confronti del
comparente SI.ra , siccome inammissibili, improponibili, Controparte_4
improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
IN SUBORDINE -
Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare la carenza di
legitimatio ad causam della SI.ra , per le ragioni Controparte_4
espresse in entrambi i gradi di giudizio, con esclusione delle stessa da ogni
soccombenza di tipo risarcitorio;
IN OGNI CASO - Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli
onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
B.f.) Alla udienza del 10.11.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini del 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti dettati dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, in quanto, al di là delle successive precisazioni in ordine ad alcuni aspetti dell'impugnazione che finiscono per incidere oltre che sulla specificità del motivo,
sulla sua fondatezza, chiare sono le censure che l'appellante muove alla decisione
18 di primo grado, così come le modifiche e la diversa soluzione richiesta a questa corte.
C.b.) Innanzi tutto, occorre individuare esattamente il contenuto delle domande avanzate dal in primo grado, considerato che il tribunale ha, in sostanza, Parte_1
ritenuto inammissibile sia la richiesta di condanna ad eseguire i lavori indicati dall'arch. , sia la richiesta di condanna alla restituzione delle somme che Per_2
l'attore ha anticipato per l' “esecuzione in danno”, in attuazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice in data 19.2.2016, inoltre, pur rigettandola nel merito,
avendo lasciato intendere che anche quella rivolta al ristoro dei danni occorsi per aver dovuto prendere in locazione un immobile sostitutivo, fosse già coperta,
almeno fino alla sua emanazione, dalla sentenza del 2014, che aveva posto fine al precedente giudizio intentato nei riguardi del e della (nonché CP_1 _3
della , con cui veniva, però, stipulata transazione). CP_4
C.b.i.) Circa la prima questione, da un punto di vista generale, afferente l'in se
della domanda, cioè la possibilità di poter richiedere l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta cautelare o, comunque, della statuizione adottata dal giudice della cautela sulla scorta della relazione dell'ausiliare ing.
e, segnatamente, delle opere previste dal progetto del proprio tecnico Per_3
arch. , è evidente l'errore in cui è incorso il tribunale. Per_2
Chiaramente l'azione di merito – nella specie introdotta nell'aprile del 2016 a fronte del ricorso cautelare depositato nel 2015 – non era vincolata da nessun limite posto da una precedente richiesta cautelare, nulla vietando di aggiungere anche ulteriori pretese, richieste o domande nel successivo giudizio di merito: è
l'istanza cautelare che è strumentale alla seconda e non certamente il contrario.
19 Sotto altro profilo, è errata pure l'ulteriore argomentazione che essa non era contenuta nell'atto di citazione, posto che il concludeva specificamente Parte_1
richiedendo non solo la conferma delle ordinanze cautelari, ma, come si è visto nella parte narrativa, che venissero eseguiti anche gli “interventi di rimozione,
sostituzione, risanamento dei solai e quant'altro indicato e previsto nel progetto
dell'Arch. così come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Persona_2
Provincia di Napoli…”.
Il tribunale ha anche aggiunto, però, una argomentazione 'supplementare',
avendo evidenziato che la domanda sarebbe stata comunque non accoglibile,
afferendo ad una domanda di condanna ad un facere non determinato, né
determinabile, visto che tale progetto non risultava essere stato prodotto, avendo,
inoltre, precedentemente rilevato che non era stato “dedotto alcunché in ordine a
tali lavori progettati … né alla loro necessità.”.
Si rileva che, agli atti di primo grado, quello che è definito come progetto dell'Arch. , come lamenta l'appellante, era stato depositato in giudizio Per_2
dall'attore in data 9.1.2017 e, nello specifico, come documento “allegati al ricorso
ex art. 700 rg. 1106-2015”, specificatamente “autorizzazione della
Sovraintendenza e allegati tecnici” e vi è anche un ulteriore file “particolari
costruttivi e recupero carte dipinte”, pure depositato il 9.1.2017.
Sicché, parte dell'argomentazione svolta dal tribunale è errata.
Ciò che, però, resta pienamente valido, ad avviso della corte – potendo, così,
trattarsi funditus tale motivo di appello – è l'ulteriore argomento opposto dal tribunale, cioè che l'oggetto della richiesta rimaneva indeterminato e indeterminabile, ma, per quel che maggiormente conta, che ciò che resta indeterminata e indeterminabile è la richiesta di riforma che l'appellante prospetta
20 al giudice dell'impugnazione, dovendo ricordarsi che all'appellante non basta lamentare l'omesso esame di un documento, avendo imprescindibilmente anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale,
degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare, comunque, 'a monte', la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per
'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con
altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado
di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, è pacificamente emerso che i lavori posti in essere sotto la direzione dell'ausiliare del giudice dell'attuazione del provvedimento cautelare,
hanno ricompreso anche interventi riguardanti la progettazione dell'arch , di Per_2
tal che il avrebbe dovuto compiutamente specificare a quali di esse Parte_1
intendesse riferirsi, considerato che, altrettanto pacificamente, l'ausiliare incaricato dell'attuazione ha dato atto della ultimazione dei lavori e proprio che essi avessero compreso lavorazioni aggiuntive in conformità con detto progetto.
Sul punto, nessuna precisazione è stata fatta, restando più che valida, perché non censurata in parte qua – come si era preavvertito sub C.a.) – l'affermazione del primo giudice secondo cui nulla era stato dedotto, prima ancora dal punto di vista assertivo, in ordine a tali lavori, oltre alla loro necessità.
Da ciò discende, pertanto, in via assorbente, se non l'inammissibilità, comunque il rigetto del motivo di appello.
C.b.ii.) Anche la doglianza riferita alla erroneità della dichiarata inammissibilità
della richiesta di restituzione delle somme pagate per l'attuazione del provvedimento cautelare, restando, per il momento, sul piano procedurale, è
21 fondata.
Vero che le conclusioni dell'atto introduttivo erano evidentemente riferite in
primis ai danni subiti, rapportati ai costi della locazione che il lamentava Parte_1
di aver dovuto sopportare per munirsi di un alloggio alternativo;
ma è anche vero che l'attore poneva una clausola di riserva finale di cumulo con “il risarcimento
del pregiudizio occorso per tutti i maggiori costi sostenuti e a sostenersi per il
ritardo nell'esecuzione degli interventi edilizi”.
Al di là della questione 'terminologica' più che sostanziale opposta dalle controparti – la richiesta restitutoria di somme anticipate è cosa diversa da quella risarcitoria – che si scontra con il dato 'comune ed empirico' che le somme pagate per eseguire i lavori nell'interesse di tutti costituiscono, comunque, in senso lato
“maggiori costi sostenuti per il ritardo nell'esecuzione degli interventi edilizi”, il problema muove da un evidente fraintendimento dell'oggetto del giudizio,
originato da una precedente istanza cautelare, tanto che la prima domanda era,
appunto, la conferma delle ordinanze pronunciate in data 19.2.2016 – ragione che determinava la rimessione del giudizio di merito allo stesso giudice che aveva trattato quello cautelare – e non a caso già nell'atto di citazione, a pag. 19, il faceva espresso riferimento al fatto di essere stato costretto a depositare Parte_1
ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c..
D'altro canto, il dato che il giudice della cautela avesse qualificato il ricorso proposto come denuncia di danno temuto, sicché, come pure qualche appellato ha sostenuto, il presente giudizio non potrebbe neppure essere considerato come prosecuzione nel merito, non è un'obiezione, visto che non tiene conto del fatto che i provvedimenti capaci di anticipare gli effetti della decisione di merito non necessitano più, per conservare efficacia, dell'introduzione del giudizio, ma nulla
22 vieta che ciò possa, comunque, avvenire su input di “ciascuna parte”, quindi anche di quella che ha visto accolta l'istanza, sebbene più spesso ciò avviene per volere di chi è rimasto soccombente, così cercando di ribaltare gli esiti del giudizio cautelare, mentre per la prima magari l'interesse è connesso al conseguimento di eventuali poste risarcitorie (come nel caso in esame).
In base alla disposizione dell'art. 669 duodecies l'attuazione delle misure aventi ad oggetto, come quello in esame, obblighi di fare “avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento” e “Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”, senza che vi sia spazio per la competenza del giudice dell'esecuzione e, tantomeno, per opposizioni ex art. 615 e ss..
In altri termini, introdotto il giudizio di merito, 'accorpate' in sé le figure del giudice della cautela e di quello del merito, chiesta l'attuazione della cautela durante il giudizio, i costi sopravvenuti per l'esecuzione in danno, pur residuando anche lo strumento del decreto ingiuntivo, ben potranno essere chiesti al giudice del merito, senza che sussista il limite della introduzione di una nuova domanda,
essendo la conseguenza del provvedimento cautelare non eseguito e dovendo, del resto, considerarsi che è lo stesso provvedimento attuativo che onerava l'istante ad anticipare le spese necessarie, di tal che sarebbe assolutamente incongruente se il loro recupero fosse ritenuto inammissibile, all'esito della causa, quale domanda nuova.
Si potrebbe discutere se ciò debba essere fatto entro la barriera preclusiva prevista dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. laddove l'esecuzione cautelare in danno si sia conclusa entro tale termine, oppure anche successivamente, fatto sta che è lo stesso tribunale, nella sentenza impugnata, ad affermare che il aveva avanzato detta domanda con tale memoria, come Parte_1
23 emerge dalla lettura dell'atto, il quale, alla pag. 19, contiene, infatti, il riferimento alle somme assunte dall'attore, certificate dal dl/ctu per gli interventi Per_3
eseguiti, “di cui dovrà tenersi debito conto ai fini del risarcimento dei danni fin qui
ingiustamente subiti”, rendendo del tutto irrilevante il nomen iuris o la qualificazione risarcitoria operata, essendo chiarissimo il reale contenuto della richiesta.
C.b.iii.) Residua, sempre per restare alle questioni riguardanti, per così dire,
l'ammissibilità o meno di alcune delle domande proposte dal , quella Parte_1
relativa alla domanda risarcitoria proposta in relazione ai danni conseguiti alla stipulazione della locazione sostitutiva contratta per munirsi di altro alloggio.
Come detto, il giudice di primo grado, pur rigettando nel merito la domanda, ha lasciato intendere che quantomeno fino alla pronuncia di primo grado del precedente giudizio introdotto nel 2009 – 29.9.2014 – i danni dovevano ritenersi già liquidati in detta sede nella somma onnicomprensiva di euro 20.000,00.
Il petitum della domanda avanzata in questa sede dal era, comunque, Parte_1
chiaro, avendo egli sicuramente chiesto il “pagamento degli oneri di locazione a
far data dal 1 gennaio e tuttora in corso di pagamento, siccome successivi e
dunque ultronei ed estranei al risarcimento già rivendicato e conseguito
dall'attore ricorrente nel giudizio di merito, concluso con la sentenza n.
12706/2014 e per la quale allo stato è pendente il rammentato giudizio di
appello.”.
Questione evidentemente diversa è, però, se la sentenza de qua abbia liquidato il danno fino alla pronuncia o meno.
Dalla lettura dell'atto di appello del avverso la sentenza n. Parte_1
12706/2014, prodotto dalla si ricava – diversamente da quanto _3
24 argomentato a pag. 18 dell'atto di appello in questo giudizio laddove sostiene che
“In ossequio al principio di corrispondenza del pronunciato al richiesto … non
essendo mai stati reclamati o documentati danni (all'epoca) futuri” – che l'attore aveva chiesto “il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sinora cagionati (e che si dovessero ulteriormente produrre in corso di causa) al proprio immobile ed al proprio patrimonio in conseguenza di tutti i denunciati comportamenti illeciti … così come richiesti nel presente atto” (corsivo aggiunto).
Il tribunale, decideva, pur affermando che non erano stati “meglio quantificati nell'atto di citazione”, di riconoscerli in via equitativa nella misura di euro
20.000,00.
Deve, però ritenersi che il difetto di quantificazione non può che riferirsi agli elementi assertivi anteposti e all'oggetto della domanda, che si spingeva fino a quelli “che si dovessero ulteriormente produrre in corso di causa”, a nulla rilevando che poi la prova sarebbe stata fornita solo limitatamente ad un periodo,
elementi sempre documentabili costituendo dati sopravvenuti, vieppiù laddove legati a fatti dedotti o deducibili come certi quale i costi sopportati per la stipulazione di un contratto di durata come una locazione ad uso abitativo.
Sicché, avendo il tribunale provveduto ad una liquidazione 'forfettaria',
andrebbe, comunque, ritenuto corretto l'obiter del tribunale secondo il quale la statuizione del precedente giudice 'copriva' il risarcimento fino alla data della pronuncia del 29.9.2014.
Fatta questa necessaria premessa, si ritiene che, a prescindere dalla conferma della responsabilità in capo ai convenuti/appellati, questione di cui pure il si duole col successivo motivo di gravame, che radica la loro condanna a Parte_1
risarcire i danni conseguiti alla mancata disponibilità dell'immobile, visto l'esito
25 che si sta per esporre, si può immediatamente passare all'esame del motivo nel merito.
Il tribunale rigetta la domanda sulla base di diverse proposizioni: la mancata produzione delle ricevute di pagamento;
la mancanza di prova dei versamenti tramite bonifici o a mezzo assegni, si può subito aggiungere, con prova dell'incasso; il contratto della durata di un solo mese, non registrato e privo di valore, le bollette Enel limitate al solo periodo 2014/2015, il certificato di famiglia datato 2017, cosa che non esclude che potesse avere abitato nell'immobile a titolo gratuito.
La prima è errata, visto che il ha provato di avere depositato le Parte_1
ricevute di pagamento, mentre le altre, ad avviso della corte, restano corrette e rendono assolutamente irrilevanti e non probanti le ricevute depositate.
Infatti, a) il deposito di copia di un contratto di locazione non registrato e relativo ad un periodo diverso da quello oggetto della domanda risarcitoria;
b)
soprattutto, l'impossibilità di datare e, comunque, di ricondurre con certezza le 27
ricevute dei canoni all'immobile sito in Napoli a Via Cilea n. 183 per la mancanza di valori bollati e di ogni riferimento all'immobile locato e/o al relativo contratto,
dovendo, altresì, considerarsi, ancor più radicalmente, che dette ricevute
sarebbero provenienti da un terzo estraneo alla causa, di cui neppure è stata
chiesta l'audizione; c) nonché l'assenza di contabili di bonifici attestanti i pagamenti o degli estratti conto che 'certifichino' la riscossione di assegni, non consentono di ritenere provata la stipula del contratto di locazione, né, comunque,
l'effettivo pagamento dei canoni dedotti.
Priva di pregio è l'argomentazione secondo la quale il contratto di locazione non era soggetto a registrazione per avere una durata inferiore a giorni trenta, in quanto
26 una volta superato tale termine – e nel caso di specie era stato superato da circa
cinque anni ed era stato lo stesso a soprassedere nell'eseguire Parte_1
l'ordinanza del 2009, per la opportunità di dare corso a lavori integrali
interessanti l'intero fabbricato – esso andava assoggettato alla registrazione,
altrimenti si autorizzerebbero evidenti prassi elusive.
Né può condividersi l'assunto secondo cui il danno da mancato godimento dell'immobile sarebbe, comunque, rimesso alla valutazione del giudice del merito,
probabilmente evocando una liquidazione equitativa in base al cd. valore figurativo del bene (come poi precisato in comparsa conclusionale), per la semplice ragione che il ha connesso tale danno ad una specifica causa di cui si è offerto di Parte_1
dare compiuta prova dell'entità: come si è visto, avendo allegato “Il pregiudizio il
cui risarcimento si rivendica in questa sede è costituito dal pagamento degli oneri
di locazione a far data dal 1 gennaio 2011 e tuttora in corso di pagamento,
siccome …”, oltre agli ulteriori “costi sostenuti e a sostenersi per il ritardo
nell'esecuzione degli interventi edilizi”, questi ultimi che, evidentemente, non possono che riferirsi ad una differente causale rispetto alla mancata disponibilità
dell'alloggio.
Pretendere di fare ricorso alla liquidazione equitativa o 'alternativa', quando è
fallita la prova del danno subito allegato, significa ribaltare la prospettiva in virtù
della quale detta liquidazione è giuridicamente ammissibile.
Pertanto, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
C.c.) Il terzo motivo di gravame non è fondato.
Infatti, contrariamente a quanto ricostruito da parte appellante, il giudice non motiva la dichiarazione di inesistenza della responsabilità delle parti convenute nella produzione dei danni lamentati sulla scorta della 'non contestazione' che il
27 avesse impedito l'attuazione del primo provvedimento cautelare emesso Parte_1
dal tribunale di Napoli in data 24.4.2009: infatti, il giudice effettua il richiamo a tale “non contestazione” – evidentemente riferita al diverso concetto di “provata” e non perché non contestata dalla parte – soltanto per motivare la compensazione delle spese di lite, connettendola, comunque, al solo primo provvedimento cautelare e non alle successive allegazioni riguardanti il protrarsi dell'inerzia,
compensazione che, peraltro, poteva anche essere giustificata attraverso le ulteriori statuizioni, aventi ad oggetto diverse ed autonome domande, declaratorie di inammissibilità o di rigetto, mai in nessun punto della decisione 'superando'
quanto espresso nelle ordinanze cautelari in cui accoglieva il ricorso sul presupposto dell'inerzia dei condomini e sul fatto che i solai sono comuni al proprietario del piano superiore e di quello inferiore, entrambi tenuti ad eseguire i necessari lavori partecipando alle spese nella misura del 50%. (del resto, come si vedrà, la responsabilità dei convenuti veniva affermata anche proprio in relazione alla statuizione sulle spese).
Al più, pertanto, l'argomentazione era stata posta, 'sullo sfondo' ed ai soli fini della disposta compensazione, in termini di una corresponsabilità del e Parte_1
non certo di una esenzione della responsabilità degli altri.
Quanto appena osservato porta all'assorbimento del quarto motivo riguardante la deposizione testimoniale del , che neppure compare in motivazione, se Per_1
non volendoci vedere il fondamento, però, inespresso, di quanto argomentato in merito alla compensazione delle spese, doglianza che, pertanto, potrebbe valere solo ove detta statuizione fosse stata specificamente e direttamente impugnata.
C.d.) Il sesto motivo di gravame relativo alla declaratoria della cessazione della materia del contendere va rigettato in quanto basato su una errata interpretazione
28 della domanda ritenuta investita da tale declaratoria: infatti, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, tale statuizione era riferita unicamente alla domanda volta ad ottenere una condanna dei convenuti alla esecuzione alle opere di messa in sicurezza e di consolidamento indicate nell'ordinanza cautelare emessa dal giudice nell'ambito del procedimento rubricato con RG.1106-1/2015 e non anche alle ulteriori domande formulate dal . Parte_1
La prova della erroneità della interpretazione di tale capo della sentenza da parte dell'appellante è fornita, oltre che dal dato letterale della motivazione di cui al terzo capoverso di pagina 4, dalle ulteriori argomentazioni e pronunce inserite nella sentenza.
Infatti, ove il giudice avesse ritenuto cessata la materia del contendere anche delle domande relative alla condanna dei convenuti alla attuazione delle opere previste dal progetto dell'Arch. , alla domanda risarcitoria dei canoni di Per_2
locazione e restitutoria delle spese anticipate per i lavori realizzati, non avrebbe inserito nella decisione anche le successive, rispettive argomentazioni e pronunce di inammissibilità e di infondatezza.
C.e.) Residua la questione di cui al terzo motivo di appello, avendo questa corte già vagliato la sicura ammissibilità della domanda di restituzione delle spese occorse per l'esecuzione delle opere eseguite in attuazione, ex art. 669 duodecies
c.p.c., anticipate dal . Parte_1
In data 9.1.2017, unitamente al deposito della propria memoria ex art. 183 co 6
n. 1 c.p.c., l'istante aveva depositato un file denominato Quadro Economico
interventi di messa in sicurezza redatto dal CTU, del CTU Ing. , Per_3
contenente l'elenco delle attività e delle relative spese afferenti le opere ordinate dal giudice cautelare o semplicemente oggetto dei due contratti di appalto (tra cui,
29 in parte, come visto, anche quelle progettate dall'arch ) , ed un file Per_2
denominato Riparto analitico di spesa, contenete un dettagliato schema di riparto delle spese tra i condomini, recante nella intestazione una chiara indicazione dei criteri adoperati per la sua redazione.
Le somme inserite in tale Riparto analitico di spesa saranno semplicemente ridotte nel quantum nel successivo file denominato Riparto analitico quote lavori,
depositato da , unitamente ai giustificativi (bonifici, fatture, ecc.) ed alle Parte_1
proprie memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per la decurtazione di somme erroneamente duplicate rispetto a quelle già inserite dal CTU e dalla Per_3
CP_1 maturazione di nuove spese per il cantiere.
A ciò si aggiunga che la tipologia degli interventi posti in essere, certificati dal
CTU Ing. ed i riparti di spesa, come gli altri documenti depositati dal Per_3
, erano fatti, nel 'merito', oggetto solo di generica contestazione da parte Parte_1
dei convenuti nel giudizio di primo grado, i quali incentravano principalmente ed erroneamente le loro difese sulla inammissibilità della domanda restitutoria e sulla mancanza di sottoscrizione dei riparti, dovendo, però, rilevarsi che detti riparti trovano corrispondenza, relativamente alle analitiche voci delle singole lavorazioni ed importi di spesa, con quelle di cui al “Quadro Economico interventi di messa in sicurezza esecuzione ”, che è sottoscritto dall'arch . Parte_1 Per_3
Né sono stati offerti elementi di contestazione riguardo all'entità delle lavorazioni, distribuite, per es., per superfici, evidentemente in ragione del criterio di ripartizione riguardante i solai, tali da smentire la correttezza di quanto prodotto dal , ragionevolmente dovendo, pertanto, presumersi che detti riparti Parte_1
provengano anch'essi dallo . Per_3
30 Tale ultima circostanza trova conferma nella dichiarazione dello PA stesso
(nominato C.T.U. nel giudizio cautelare ex art. 669 bis cpc e direttore dei lavori ordinanti a seguito del successivo giudizio di attuazione ex art. 669 duodecies
c.p.c.), escusso nel corso dell'udienza del 19.9.17 laddove precisa: “Dopo
l'ordinanza ex art.669 duodecies cpc le parti hanno dato l'assenso ad eseguire
tutti lavori nonché lavori ulteriori rispetti a quelli previsti nell'ordinanza…”,
affermando che la spesa è stata sostenuta integralmente dal . Parte_1
Inoltre, il predetto ha certificato che l'importo complessivo Per_3
ammontava ad oltre 66.000,00 euro e ha confermato che esso è stato pagato, come detto, dal , essendo stato anche specificato l'ammontare dei “non Parte_1
significativi” versamenti operati dagli altri condomini.
L'insieme dei documenti acquisiti agli atti di causa, valutati alla luce delle difese tutte, circa le spese anticipate dal (quali la deposizione Parte_1
testimoniale Arch. , i bonifici, le fatture e gli altri giustificativi di spesa) Per_3
sono idonei a provare, pertanto, la fondatezza nel merito della domanda di restituzione delle spese formulata dall'attore in ordine alle opere poste in essere,
senza che possa rilevare il fatto che buona parte delle somme sia stata sborsata da un soggetto terzo, segnatamente, come è stato documentato, la moglie del
, non essendo posto in dubbio che dell'intera vicenda se ne sia occupato il Parte_1
in prima persona, parte del giudizio, attenendo la provvista, per far fronte Parte_1
alle lavorazioni alla procedura ex art. 669 duodecies c.p.c., ai loro rapporti interni.
Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado va riformata, condannando le parti convenute al pagamento delle somme che l'istante odierno appellante ha dato prova di aver anticipato nel loro interesse per effetto della ordinanza del 19.4.2016
e di cui non ha ancora ricevuto la restituzione, nell'importo indicato nel file
31 denominato Riparto analitico quote lavori depositato da unitamente alle Parte_1
proprie memorie ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. in data 11.1.2017, fatta esclusione per che, in forza di quanto attestato da , gli ha Controparte_6 Parte_1
già corrisposto il rimborso di euro 4.247,47 cui era tenuta e rispetto alla quale ha rinunciato integralmente a proporre appello.
Pertanto, la è tenuta a pagare euro 31.509,64 (avendo corrisposto euro _3
1.671,00); il euro 1.539,55 (avendo pagato euro 1.104,25), il Parte_3
condominio euro 3.614,40.
Naturalmente, su tali importi vanno corrisposti gli interessi, ex art. 1284 comma
1 c.c, dalla domanda del 9.12.2016.
D) Le spese
Riguardo al regime delle spese, fermo che non vi è stata impugnazione specifica rivolta alla relativa statuizione di primo grado da parte del , se non Parte_1
connessa al generale accoglimento dell'appello, né impugnazione incidentale, con la necessaria parte espositiva delle eventuali censure, degli appellati, deve considerarsi, innanzi tutto, che anche in questa sede parte dei motivi di gravame sono stati disattesi, ivi compresa la domanda autonoma riguardante il rilevante importo risarcitorio richiesto;
che, come del resto si comprende dalla stessa statuizione di primo grado relativa al governo delle spese, sicuramente al convenuto condominio, alla e al , è comunque addebitabile il _3 Parte_3
ritardo nell'esecuzione delle opere (ritardata firma dei contratti, disponibilità ai pagamenti, etc.), cui, deve ritenersi, non sia del tutto estraneo neppure il , Parte_1
che non ha certo assunto sempre comportamenti tali fa facilitare la risoluzione delle problematiche (scelta del d.l. e rapporti conflittuali con alcuni di loro),
peraltro di non semplice composizione, stante il complessivo degrado del
32 fabbricato, avendo, infatti, per tale ragione soprasseduto nella immediata esecuzione della prima ordinanza cautelare;
che l'attore non è esente da responsabilità riguardo ad alcune opere svolte all'interno della sua proprietà, che aggravavano lo stato di dissesto (vds. c.t.u. agli atti), sicché, nella reciproca soccombenza, si stima sussistano evidenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.
va, però, condannato a rifondere le spese del grado nei Parte_1
confronti della , in quanto non destinataria di alcun provvedimento CP_4
cautelare, considerato che gli interventi non riguardavano il solaio interpiano con la sua proprietà ed avendo l'attore/appellante insistito nella sua condanna ad eseguire opere e al risarcimento del danno.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo e domanda rinunciati, così
provvede:
a) accoglie per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna:
a1) al pagamento in favore di della somma di _3 Parte_1
euro 31.509,64, oltre interessi, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal 16.12.2016;
a2) al pagamento in favore di della Controparte_5 Parte_1
somma di euro 1.539,55, oltre interessi, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal 16.12.2016;
a3) il ubicato in Napoli alla via A. Di Massimo Controparte_1
n.9 al pagamento in favore di della somma di euro 3.614,40, Parte_1
oltre interessi, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal 16.12.2016;
b) lo rigetta per il resto;
33 c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
d) ad eccezione di , con condanna di Controparte_4 Parte_1
al pagamento, in suo favore, delle spese del giudizio di appello, che
[...]
liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso in data 30 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3064/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4817/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
09/07/2020 e notificata in pari data
TRA
, c.f. residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CS) alla via V. Emanuele n.115, elettivamente domiciliato in Napoli, al viale A.
Gramsci n.18, presso lo studio degli Avv.ti Riccardo Paparella, c.f.
e Paolo Picone, c.f. , dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore dott.ssa P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio
[...]
dell'avv. Alessandro Colonna, c.f. , dal quale è rappresentato C.F._4
e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 Appellata
NONCHE'
c.f. , residente a [...]in _3 C.F._5 Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I 109 presso lo
[...]
studio dell'avv. Francesco Gaetano Bellofiore, c.f. , dal quale C.F._6
è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
NONCHE'
, c.f. residente in [...]alla Controparte_4 C.F._7
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via P. Controparte_1
Mascagni n. 78, presso lo studio dell'Avv. Carlo D'Angelillo, c.f.
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione in appello
NONCHE'
, c.f. residente in [...]alla Controparte_5 C.F._9 [...]
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via P. Mascagni Controparte_1
n. 78, presso lo studio dell'Avv. Carlo D'Angelillo, c.f. , dal C.F._8
quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Conclusioni
All'udienza del 10.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato il 18-21.04.2016 Parte_2
2
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_1
nonchè ,
[...] _3 Controparte_5
ed deducendo: 1) di essere proprietario Controparte_4 Controparte_6
dal 20.7.2007 di un appartamento facente parte del plesso immobiliare CP_1
” ubicato in Napoli alla Via Annella di Massimo n.9, piano II, int. 6; 2) che
[...]
il predetto appartamento aveva presentato, sin dal momento dell'acquisto, cospicue infiltrazioni d'acqua provenienti dai sovrastanti lastrici solari in proprietà di
[...]
e del de quo; 3) che l'appartamento presentava alla predetta CP_4 CP_1
data anche rilevanti cedimenti strutturali nonché lesioni alle strutture portanti del solaio in comune con la proprietà della condomina ubicata al piano _3
sottostante nonché degli ulteriori solai in comune con le proprietà dei condomini
, e;
4) che, essendo rimaste Controparte_5 CP_4 Controparte_6
inevase le numerose diffide proprie e del ad eseguire gli interventi di Controparte_7
riparazione e ripristino dei descritti solai necessari a rendere abitabile il proprio appartamento e ad eliminare i pericoli per la incolumità propria e di terzi, in data 19.11.2008 l'istante depositava un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentir pronunciare nei confronti del de quo e dei condomini e CP_1 _3 CP_4
il seguente provvedimento cautelare: “- accertare e dichiarare il diritto del dott.
ad ottenere in via d'urgenza, da parte del Parte_1 Controparte_1
sito in Napoli alla e dei condomini SI.ri
[...] Controparte_1 [...]
e , l'immediata esecuzione delle opere necessarie a mettere in _3 CP_4
sicurezza il proprio appartamento;
- accertare e dichiarare la sussistenza del
pericolo per il ricorrente di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile durante
il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria;
per l'effetto
ordinare alla convenuto nonché alla SI.ra ed alla SI.ra CP_1 _3
3 di consentire l'accesso agli immobili di rispettiva proprietà nonché di CP_4
eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza
l'appartamento del dott. ; - emettere, in ogni caso, ogni provvedimento Parte_1
preliminare o consequenziale all'accoglimento delle domande avanzate;
- con
riserva di richiedere nel successivo giudizio di merito il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali cagionati al dott. , come preannunciato al Parte_1
paragrafo III del presente ricorso”; 5) che il Tribunale di Napoli, in persona del
Dott. con l'ordinanza cautelare del 24.4.2009, notificata con pedissequa CP_8
formula esecutiva alle parti soccombenti, accoglieva il ricorso, ordinando “ al
in Napoli alla , in Controparte_1 Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t., a e a di realizzare _3 CP_4
immediatamente, previo conseguimento delle autorizzazioni amministrative di legge,
gli interventi di cui sopra, autorizzando in mancanza parte ricorrente ad effettuali
direttamente in danno dei predetti resistenti che dovranno consentire l'accesso alle
rispettive proprietà”; 6) che, poiché sia tale ordinanza sia numerose altre diffide a provvedere notificate alle parti soccombenti non sortivano alcun effetto ingenerando ulteriori danni, l'istante nel 2009 citava innanzi al Tribunale di Napoli il e i condomini e al fine di Controparte_1 _3 CP_4
sentir “accertare e dichiarare che tutti i danni cagionati alla proprietà dell'attore
sono ascrivibili alla responsabilità del Controparte_9
e dei condomini SI.ra e;
accertare e dichiarare il
[...] _3 CP_4
diritto dell'attore ad ottenere il ripristino dello status quo ante e l'esecuzione di
tutte le opere necessarie a rendere sicuro ed agibile il proprio immobile e l'intero
stabile nei termini e nelle proposizioni di legge;
accertare e dichiarare il diritto
dell'attore ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
4 patrimoniali sinora cagionati (e che si dovessero ulteriormente produrre in corso di
causa) al proprio immobile ed al proprio patrimonio in conseguenza di tutti i
denunciati comportamenti illeciti e, per l'effetto condannare il CP_1
convenuto nonché i condomini SI.ra e , a ripristinare lo _3 CP_10 CP_4
status quo ante e ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a
ripristinare una condizione di agibilità e di sicurezza all'interno dell'immobile per
cui è causa e di tutto lo stabile di;
condannare il Controparte_1
Condominio convenuto i condomini SI.ra e SI.ra , al risarcimento _3 CP_4
in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali sinora cagionati (e che si dovessero
ulteriormente produrre in corso di causa) all'immobile ed al patrimonio dell'attore
medesimo così come indicati e descritti nel presente atto;
”;7) che tale giudizio di merito si concludeva con la sentenza n.12706 del 29.9.2014 che, in parziale accoglimento delle domande rassegnate dalla parte attrice, tra l'altro, condannava il
de quo “… ad effettuare tutte le opere relative alle parti comuni, come CP_1
descritte nell'ordinanza cautelare del 24 aprile 2009 e meglio precisate alla pagina
26 dell'elaborato peritale redatto dall'Ing. nell'aprile 2009, che Persona_1
si allega quale parte integrante della presente sentenza…”; 8) che avverso tale sentenza l'istante aveva proposto appello in data 15.3.15 rubricato con R.G. n.
1521/2015 (che sarà deciso solo nelle more del presente gravame dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n. 4057/2022 del 30.9.22); 9) che - come attestato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, dalla Polizia Municipale e dalla relazione tecnica dell'Arch. - nelle more di tale giudizio di Persona_2
merito lo stato di dissesto dei solai in comune con le proprietà , Parte_1 _3 [...]
, e si era ulteriormente aggravato;
10) che, perpetrandosi CP_5 CP_6 CP_4
il comportamento omissivo ed ostruzionistrico in ordine ai lavori afferenti il
5 rifacimento e il consolidamento dei solai intermedi e di copertura nonché dei lastrici comuni de quo appaltati alla ditta e inizialmente rimessi alla Controparte_11
progettazione e alla direzione dei lavori all'Arch. – poi destituito Persona_2
dall'incarico da , e - l'istante in data _3 CP_5 CP_6 CP_4
2.10.2014 preannunciava ai convenuti , _3 Controparte_6 CP_5
e la determinazione di eseguire in danno i lavori de quo, in
[...] CP_4
quanto a ciò espressamente facultato giusta ordinanza cautelare pronunciata dal
Tribunale di Napoli, in persona del Dott. in data 24.4.2009; 11) che a far CP_12
data dal 13.10.2014 impediva l'ingresso delle maestranze della _3 [...]
a parte dei propri locali, sì da interrompere l'esecuzione degli interventi CP_11
provvisionali propedeutici al risanamento conservativo e alla sostituzione dei solai comuni;
12) che in data 5.11.2014 ovvero in occasione del primo accesso disposto dall'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione in danno, ed essendo sopravvenuta la comunicazione del deposito della sentenza del Tribunale di Napoli
n.12706/2014 afferente il giudizio di merito, le parti concordavano nel costituire un collegio di tecnici al fine di pervenire a una soluzione condivisa circa le modalità di esecuzione degli imprescindibili interventi di risanamento e sostituzione dei solai comuni;
13) che il verificarsi di nuovi crolli esterni al fabbricato (dal quale erano già
originate richieste risarcitorie per lesioni riportate da un terzo), nonché una nuova ordinanza sindacale intimante l'immediata rimozione dello stato di pericolo e la messa in sicurezza delle facciate esterne, il perpetrarsi della situazione di empasse
nell'esecuzione degli interventi di risanamento e sostituzione dei i solai lignei comuni, l'omessa esecuzione degli interventi provvisionali, promessi in data
11.11.2014 dal tecnico di fiducia di la mancata prospettazione di un progetto _3
alternativo a quello redatto dall'Arch. ed assentito dalle competenti autorità Per_2
6 amministrative (quali il Genio Civile per l'autorizzazione sismica e la
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e Provincia con l'autorizzazione prot. n.28777 del
25.11.2014), nonché il mancato riscontro ad un nuovo sollecito ad _3
affinchè consentisse l'esecuzione degli improcrastinabili interventi autorizzati,
inducevano l'istante a depositare nel 2015 un ricorso ai sensi dell'art.669 bis e 700
c.p.c. rubricato con R.G. n.1106/2015 affinché il Tribunale di Napoli ordinasse ai convenuti SI.ri , e _3 Controparte_5 Controparte_6 [...]
di consentire l'accesso agli immobili di rispettiva proprietà nonché di CP_4
eseguire immediatamente tutte le opere e gli interventi edilizi di rimozione,
sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro indicato e previsto nel progetto redatto dall'Arch. così come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE Persona_2
della Provincia di Napoli con atto prot. n. 28777 del 25.11.2014, autorizzando, in caso di eventuale ulteriore inerzia, l'esecuzione in danno da parte del ricorrente
Dott. mediante l'ausilio della forza pubblica;
14) che tale ricorso Parte_1
veniva deciso con ordinanza del 19.2.2016 che, verificato uno stato di pericolo
successivo ai provvedimenti giurisdizionali precedentemente adottati, statuiva quanto segue: “Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina ai condomini CP_5
ed , quanto al solaio di interpiano “e”, così come
[...] Controparte_6
descritto nella relazione del CTU del 18.2.2016, la verifica della porzione di solaio
ancora esistente mediante la demolizione della controsofittatura esistente, la
verifica dello stato di fatto e la conseguente puntellatura del solaio effettuata con
elementi metallici e tavolato in legno se necessaria;
ordina alla sig. la _3
messa in sicurezza del solaio di interpiano “d” così come descritta nella suddetta
relazione, mediante puntellatura del solaio effettuata con elementi metallici e
7 tavolato in legno;
ordina alla sig. la messa in sicurezza del solaio di _3
interpiano “c”, così come descritto nella predetta relazione, mediante lo sgombero
o l'accantonamento degli arredi presenti, la protezione della pavimentazione
esistente, la demolizione della controsoffittatura esistente, la verifica dello stato di
fatto e la conseguente puntellatura del solaio effettuata con elementi metallici e
tavolato in legno se necessario;
ordina alla sig. la messa in sicurezza del _3
solaio di interpiano “b” così come descritto nella suddetta relazione, mediante lo
sgombero o l'accantonamento degli arredi presenti, la protezione della
pavimentazione esistente, la demolizione della controsoffittatura esistente, la
verifica dello stato di fatto e la conseguente puntellatura del solaio effettuata con
elementi metallici e tavolato in legno;
ordina altresì al Controparte_1
la posa in opera di un ponteggio di protezione parasassi lungo l'intera
[...]
facciata principale e l'installazione di una rete di protezione lungo le pareti
sporgenti del fabbricato...”; 15) che tale ordinanza cautelare veniva in pari data
(19.2.2016) così modificata: “a parziale modifica dell'ordinanza emessa in data
odierna; nella parte in cui si fa riferimento al solaio di interpiano “e”, sostituisce la
parte in cui ha ordinato ai condomini ed la verifica della CP_5 CP_6
porzione di solaio ancora esistente mediante la demolizione della controsoffittatura
esistente, la verifica dello stato di fatto e la conseguente puntellatura del solaio
effettuata con elementi metallici e tavolato in legno, con la seguente pronuncia:
ordina ai condomini , , e al Controparte_5 Controparte_6 _3
, il ripristino del solaio di interpiano “e” così come Controparte_1
descritto nella relazione del CTU del 18.2.2016;conferma per il resto la predetta
ordinanza”; 16) che, atteso il carattere di estrema urgenza degli interventi ordinati dal Giudicante e ciò in ragione dei rischi di crollo imminente ravvisati anche dal
8 nominato c.t.u. Arch. , l'istante in data 29 febbraio e 2 marzo 2016 Persona_3
notificava alle parti resistenti copia conforme dei richiamati provvedimenti cautelari nonché atto di diffida per l'esecuzione degli interventi in essi puntualmente intimati;
17) che, a fronte delle ennesima empasse verificatasi anche in ordine alla sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta l'istante Controparte_13
depositava in data 4.4.2016 istanza ex art.669 duodecies c.p.c. al fine di conseguire dall'adito Tribunale la pronuncia degli occorrenti provvedimenti attuativi delle disposte misure cautelari;
18) che l'adito Giudicante aveva fissato l'udienza del
19.4.2016 per la comparizione delle parti ai fini della pronuncia dei provvedimenti consequenziali;
19) che, a causa dell'inerzia dei convenuti, non aveva potuto usufruire della sua abitazione ed era stato costretto a versare un canone di locazione mensile di euro 1.350,00 per un alloggio in via Cilea 183, Napoli.
Tutto ciò premesso la parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito: <<
1) previa conferma delle Ordinanze pronunciate dal Tribunale di Napoli in persona
del GU Dott. O Baiocco in data 19 febbraio 2016, accertare e dichiarare il diritto
del dott. a conseguire da parte dei condomini SI.ri Parte_1 [...]
, e e dal _3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 [...]
>> ubicato in Napoli alla via Annella di Massimo n.9, Controparte_1
l'esecuzione di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza e consolidare
l'appartamento del dott. , consentendo l'accesso delle maestranze a tutte le Parte_1
aree in comune ed alle proprietà esclusive interessate dai descritti interventi –
, , e – e segnatamente ad _3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_14
seguire gli interventi di rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro
indicato e previsto nel progetto redatto dall'Arch. così come da Persona_2
ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Provincia di Napoli con atto prot. n.28777
9 del 25 novembre 2014; 2) per l'effetto condannare i convenuti SI.ri _3
, , e il Controparte_5 Controparte_6 CP_4 Controparte_1
>> ubicato in Napoli alla ad eseguire gli
[...] Controparte_1
interventi di cui al punto che precede, consentendo l'accesso agli immobili di
rispettiva proprietà nonché a realizzare tutte le opere e gli interventi edilizi di
rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro indicato e previsto nel
progetto redatto dall'Arch. così come da ultimo autorizzato dalla Persona_2
SBAPSAE della Provincia di Napoli con atto prot. n.28777 del 25 novembre 2014,
espressamente autorizzando sin d'ora, in caso di eventuale ulteriore inerzia,
l'esecuzione in danno da parte del ricorrente Dott. mediante Parte_1
l'ausilio della forza pubblica;
3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad
ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dai
convenuti SI.ri , , _3 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e il >> ubicato in Napoli alla CP_4 Controparte_1 [...]
per effetto dei comportamenti illeciti descritti in atti;
4) per l'effetto CP_1
condannare i convenuti SI.ri , _3 Controparte_5 CP_6
, e il >> ubicato in Napoli
[...] CP_4 Controparte_1
alla a corrispondere in favore dell'attore tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali sinora cagionati in conseguenza dei descritti illeciti
e che si dovessero ulteriormente produrre in corso di causa, così come indicati e
descritti nel presente atto (paragrafo 2) ovvero nella diversa maggiore o minor
somma stimata a ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante;
5) il tutto con vittoria di
spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai
sottoscritti procuratori, che si dichiarano integralmente antistatari.>>.
A.b.) Si costituivano in giudizio i convenuti , _3 CP_5 CP_4
10 nonchè il condominio " ", i quali resistevano alla domanda chiedendo CP_1
che venisse dichiarata inammissibile e/o rigettata.
In particolare i convenuti eccepivano innanzitutto l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a ciascuno di essi per le condizioni di degrado dell'appartamento di e il dissesto dei relativi solai con esso in comune Parte_1
nonchè per il differimento dell'esecuzione delle opere comminate, fatti tutti ascrivibili, invece, alla parte istante per la incauta rimozione del pavimento e massetto da parte di operai non specializzati, per aver lasciato il suo appartamento in uno stato di abbandono, per aver concesso alla di praticare in buso Controparte_11
nel solaio/lastrico solare per l'esecuzione dei lavori e, comunque, per la sua condotta omissiva e/o ostruzionistica in ordine alla determinazione ed esecuzione dei lavori;
i convenuti eccepivano, altresì, l'omessa allegazione e prova dei danni lamentati dall'attore nonché la cessazione della materia del contendere essendo state realizzate o, comunque, in fase di realizzazione le opere indicate nella ordinanza cautelare.
I convenuti eccepiva anche che le domande avanzate dalla parte attrice ai punti 1)
e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione erano inammissibili, oltre che infondate poiché richiedevano la loro condanna ad eseguire gli interventi previsti da tale Arch.
consulente tecnico di parte di , e ciò in evidente contrasto Persona_2 Parte_1
con i provvedimenti cautelari resi dal G.U. dott.ssa Baiocco nei quali si ordinava,
invece, l'esecuzione delle opere descritte dal CTU Arch. . Persona_3
Eccepivano, altresì, la natura pretestuosa e vessatoria della condotta di , Parte_1
che prima aveva scelto di non mettere in esecuzione il provvedimento cautelare concessogli in data 20-24.4.2009 dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice
dott. Marcello Sinisi, che lo autorizzava ad eseguire in danno i predetti interventi,
ma, poi, incardinava un nuovo procedimento cautelare ex art. 669 bis e 700 c.p.c.
11 deciso dalle ordinanze del Giudice Dott. Baiocco del 19.2.2016.
I convenuti e eccepivano anche la litispendenza con il CP_5 CP_4
giudizio di merito deciso con sentenza n. 12706/14 in considerazione del fatto che in questo procedimento si dibatteva esclusivamente dei danni eventualmente conseguenti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino di uno dei cinque solai di interpiano tra primo e secondo piano, mentre nel precedente giudizio i danni sono collegati al ritardo dei lavori globali dello stabile nonché di quelli di CP_15
tutte le parti private (compreso il solaio 1°/ 2° piano) confinanti e con beni in comunione con la proprietà . Parte_1
La condomina eccepiva, altresì: i) la propria carenza di legittimatio ad CP_4
causam in quanto sia nella fase cautelare che nella fase di merito il sig. Parte_1
(con il quale aveva in comune il solaio di interpiano tra 2° e 3° piano) chiedeva l'esecuzione dei lavori di cui al progetto dell'Arch. che prevedeva Persona_2
opere afferenti esclusivamente il solaio di interpiano tra il 1° e 2° piano in comune tra le proprietà del Condominio e dei condomini , e Parte_1 _3 CP_5
; ii) la pretestuosità e tendenziosità dell'azione in considerazione CP_6
dell'accordo transattivo stipulato con a febbraio 2010 con il quale Parte_1
quest'ultimo aveva rinunciato a proseguire il precedente giudizio contro la , CP_4
poi deciso con sentenza del Tribunale di Napoli n. 12706/2014, in cambio della accettazione da parte di quest'ultima delle scelte compiute da in ordine Parte_1
alla individuazione della ditta appaltatrice e della sua collaborazione all'esecuzione dei lavori consentendo l'accesso al suo immobile.
A.c.) Esperita la fase istruttoria, con l'audizione di testi di parte attorea e di parti convenute, sulle conclusioni rassegnate alla udienza del 10-1-2020, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
12 A.d.) Il tribunale adito, con sentenza n. 4817/2020 del 7.7.20 rigettava la domanda così statuendo: “1) Dichiara cessata la materia del contendere, quanto
alle opere di cui alle ordinanze cautelari emesse da questo giudice il 19.2.2016; 2)
Dichiara per il resto inammissibile la domanda quanto ai punti 1) e 2) delle
conclusioni; 3) Rigetta la domanda quanto ai punti 3) e 4);4) Spese compensate tra
le parti.”.
Il Giudice motivava rispettivamente: 1) la declaratoria di cessata materia in ordine alle opere di cui alle ordinanze cautelari del 19.2.2016 con la dichiarazione del loro completamento attestata dal CTU Ing. in data 24.2.2017; 2) la CP_16
declaratoria di inammissibilità delle domande di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione - in cui venivano chiesti gli ulteriori e diversi lavori di cui al progetto del consulente di parte Ing. - con la circostanza che esorbitavano il Per_2
petitum di cui al ricorso ex art.700 c.p.c., che costituivano domanda completamente nuova rispetto a quanto dedotto nell'atto di citazione (ove non era stato dedotto alcunché in ordine a tali lavori progettati dall'arch. né alla loro Persona_2
necessità), che il facere richiesto era indeterminato ed indeterminabile per il mancato deposito di tale progetto , che il rimborso delle somme versate per Per_2
l'esecuzione dei lavori era stata chiesto soltanto nelle memorie ex art.183 c.p.c.
comma 6 n. 1; 3) il rigetto della domanda di risarcimento del danno consistente nei canoni di locazione versati a far data dal 1.1.2011 in quanto in parte già soddisfatta dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.12706/2014 e per il resto infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la sentenza proponeva appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della
13 sentenza nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del danno da
mancato godimento dell'immobile ritenendola in parte (fino al settembre 2014) già
soddisfatta dalla sentenza Trib. Napoli n.12706/2014 e per il resto infondata per
mancato assolvimento dell'onere probatorio;
2) Erroneità della sentenza nella parte
in cui respinge le domande di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni ritenendole
inammissibili; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara inesistente la
responsabilità delle parti convenute nella produzione dei danni lamentati;
4)
Omessa pronuncia sulla dedotta nullità e, in via subordinata, sull'inattendibilità e
irrilevanza della deposizione resa dall'Ing. ; 5) Erroneità della sentenza Per_1
nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso delle somme
anticipate nell'interesse dei convenuti per l'esecuzione in danno ordinata dal
Giudicante ex art.669 duodecies c.p.c. perché assertivamente formulata per la
prima volta solo nella memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.; 6) Erroneità della
sentenza nella parte in cui dichiara la parziale cessazione della materia del
contendere.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo alla adita Corte: “previa conferma
delle Ordinanze pronunciate dal Tribunale di Napoli in persona del GU Dott. O
Baiocco in data 19 febbraio 2016, accertare e dichiarare il diritto del dott.
a conseguire da parte dei condomini SI.ri Parte_1 _3 [...]
e e dal >> ubicato in CP_5 CP_4 Controparte_1
Napoli alla via Annella di Massimo n.9, l'esecuzione di tutte le opere, nessuna
eccettuata ovvero esclusa, necessarie a mettere in sicurezza e consolidare
l'appartamento del dott. , consentendo l'accesso delle maestranze a tutte le Parte_1
aree in comune ed alle proprietà esclusive interessate dai descritti interventi –
, , e condominiali – e segnatamente ad _3 CP_4 CP_5 CP_6
14 seguire gli interventi di rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e quanto altro
indicato e previsto nell'intero progetto redatto dall'Arch. così Persona_2
come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Provincia di Napoli con atto prot.
n.28777 del 25 novembre 2014 e integrato da ogni eventuale successivo atto
autorizzativo;
2) per l'effetto condannare i convenuti SI.ri , _3 Controparte_5
e il >> ubicato in Napoli alla CP_4 Controparte_1 [...]
ad eseguire gli interventi di cui al punto che precede, Controparte_1
consentendo l'accesso agli immobili di rispettiva proprietà nonché a realizzare tutte
le opere e gli interventi edilizi di rimozione, sostituzione, risanamento dei solai e
quanto altro indicato e previsto nell'intero progetto redatto dall'Arch. Per_2
, così come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Provincia di Napoli
[...]
con atto prot. n.28777 del 25 novembre 2014 e integrato da ogni eventuale
successivo atto autorizzativo, espressamente autorizzando sin d'ora, in caso di
eventuale ulteriore inerzia, l'esecuzione in danno da parte del ricorrente Dott.
mediante l'ausilio della forza pubblica;
Parte_1
3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dai convenuti SI.ri _3
, e il >> Controparte_5 CP_4 Controparte_1
ubicato in Napoli alla per effetto dei comportamenti Controparte_1
illeciti descritti in atti, tra essi segnatamente ricompresi quelli scaturenti dalla
procrastinata fruizione dell'immobile a far data dal 1^ gennaio 2011 fino al 1^
luglio 2016 e per l'effetto condannarli in solido al pagamento della somma di
€.89.100,00 (€.1.350,00 x n.66 mesi) oltre interessi e rivalutazione ovvero della
diversa maggiore o minor somma stimata e ritenuta equa e di giustizia dall'adito
15 Giudicante.
4) per effetto dell'Ord.za resa fuori udienza in data 19 aprile 2016 dal Giudice
Cautelare del Tribunale di Napoli nel procedimento RG n.1106-01/2015 ex art. 669
duodecies c.p.c., instaurato al fine di conseguire dall'adito Tribunale la pronuncia
dei occorrenti provvedimenti attuativi delle disposte misure cautelari, condannare
gli odierni convenuti alla restituzione delle somme anticipate nel loro interesse
dalla parte attrice ai fini dell'esecuzione dei lavori ordinati, anticipazione da detta
ordinanza espressamente autorizzata, segnatamente:
la SI.ra al pagamento in favore del Dott. della somma di _3 Parte_1
€.31.509,64 oltre interessi e rivalutazione;
il SI. al pagamento in favore del Dott. della Controparte_5 Parte_1
somma di €.1.539,55 oltre interessi e rivalutazione;
Il ubicato in Napoli alla via A. Di Massimo n.9 Controparte_1
al pagamento in favore del Dott. della somma di €.3.614,40 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione.
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA del doppio
grado di giudizio con riferimento anche a quelli, afferenti il procedimento attuativo
delle misure interinali assunte, la cui stima, giusta Ord.za del G.U. Dott.ssa O.
Baiocco del 17/20 marzo 2017, è stata rinviata al giudizio di merito anche con
riferimento al definitivo addebito dei costi di c.t.u. (€.8.000,00), posti
provvisoriamente a carico del Dott. , con attribuzione ai sottoscritti Persona_4
procuratori, che si dichiarano antistatari con la sola eccezione dei suddetti costi di
ctu, integralmente anticipati dalla parte attrice Dott. .”. Persona_4
B.b.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva all'impugnazione e, _3
richiamando le proprie difese svolte in primo grado, così concludeva: “A) Per il
16 rigetto dell'appello e per la conferma della impugnata sentenza;
B) Per la condanna
dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di Parte_1
giudizio con attribuzione.”
B.c.) Si costituiva l'appellato il quale resisteva Controparte_5
all'impugnazione, richiamando le proprie difese svolte in primo grado, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c., e così concludeva: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello spiegato dal
SI. avverso la sentenza n. 4817/20, emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli – Sezione Civile II, in persona del Giudice Ornella Baiocco, per le ragioni
esposte sia in primo che secondo grado, compreso tutte le domande proposte nei
confronti del comparente SI. , siccome inammissibili, Controparte_5
improponibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
IN
SUBORDINE - Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
rigettare la domanda di risarcimento del danno nonché quella di rimborso delle
spese sostenute dal SI. per l'esecuzione delle opere ordinate in Parte_1
sede cautelare, formulate in danno del SI. , per le ragioni Controparte_5
espresse in entrambi i gradi di giudizio;
IN ULTERIORE SUBORDINE - Nella
denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda
di risarcimento, condannare il SI. alla refusione dei danni Controparte_5
nella sola misura provata in corso di causa;
IN OGNI CASO - Con condanna
dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di lite, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.”
B.d.) Si costituiva l'appellato Controparte_1
il quale resisteva all'impugnazione e, richiamando le proprie
[...]
difese svolte in primo grado, così concludeva: “1-)rigetti l'appello proposto dal sig.
17 avverso la sent.4817/2020 del Tribunale di Napoli;
2-)condanni Parte_1
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio,
con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
B.e.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva Controparte_4
all'impugnazione e, richiamando le proprie difese svolte in primo grado, così
concludeva: “IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello spiegato dal SI. Parte_1
avverso la sentenza n. 4817/20, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione
[...]
Civile II, in persona del Giudice Ornella Baiocco, per le ragioni esposte sia in
primo che secondo grado, compreso tutte le domande proposte nei confronti del
comparente SI.ra , siccome inammissibili, improponibili, Controparte_4
improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
IN SUBORDINE -
Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare la carenza di
legitimatio ad causam della SI.ra , per le ragioni Controparte_4
espresse in entrambi i gradi di giudizio, con esclusione delle stessa da ogni
soccombenza di tipo risarcitorio;
IN OGNI CASO - Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli
onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
B.f.) Alla udienza del 10.11.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini del 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti dettati dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, in quanto, al di là delle successive precisazioni in ordine ad alcuni aspetti dell'impugnazione che finiscono per incidere oltre che sulla specificità del motivo,
sulla sua fondatezza, chiare sono le censure che l'appellante muove alla decisione
18 di primo grado, così come le modifiche e la diversa soluzione richiesta a questa corte.
C.b.) Innanzi tutto, occorre individuare esattamente il contenuto delle domande avanzate dal in primo grado, considerato che il tribunale ha, in sostanza, Parte_1
ritenuto inammissibile sia la richiesta di condanna ad eseguire i lavori indicati dall'arch. , sia la richiesta di condanna alla restituzione delle somme che Per_2
l'attore ha anticipato per l' “esecuzione in danno”, in attuazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice in data 19.2.2016, inoltre, pur rigettandola nel merito,
avendo lasciato intendere che anche quella rivolta al ristoro dei danni occorsi per aver dovuto prendere in locazione un immobile sostitutivo, fosse già coperta,
almeno fino alla sua emanazione, dalla sentenza del 2014, che aveva posto fine al precedente giudizio intentato nei riguardi del e della (nonché CP_1 _3
della , con cui veniva, però, stipulata transazione). CP_4
C.b.i.) Circa la prima questione, da un punto di vista generale, afferente l'in se
della domanda, cioè la possibilità di poter richiedere l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta cautelare o, comunque, della statuizione adottata dal giudice della cautela sulla scorta della relazione dell'ausiliare ing.
e, segnatamente, delle opere previste dal progetto del proprio tecnico Per_3
arch. , è evidente l'errore in cui è incorso il tribunale. Per_2
Chiaramente l'azione di merito – nella specie introdotta nell'aprile del 2016 a fronte del ricorso cautelare depositato nel 2015 – non era vincolata da nessun limite posto da una precedente richiesta cautelare, nulla vietando di aggiungere anche ulteriori pretese, richieste o domande nel successivo giudizio di merito: è
l'istanza cautelare che è strumentale alla seconda e non certamente il contrario.
19 Sotto altro profilo, è errata pure l'ulteriore argomentazione che essa non era contenuta nell'atto di citazione, posto che il concludeva specificamente Parte_1
richiedendo non solo la conferma delle ordinanze cautelari, ma, come si è visto nella parte narrativa, che venissero eseguiti anche gli “interventi di rimozione,
sostituzione, risanamento dei solai e quant'altro indicato e previsto nel progetto
dell'Arch. così come da ultimo autorizzato dalla SBAPSAE della Persona_2
Provincia di Napoli…”.
Il tribunale ha anche aggiunto, però, una argomentazione 'supplementare',
avendo evidenziato che la domanda sarebbe stata comunque non accoglibile,
afferendo ad una domanda di condanna ad un facere non determinato, né
determinabile, visto che tale progetto non risultava essere stato prodotto, avendo,
inoltre, precedentemente rilevato che non era stato “dedotto alcunché in ordine a
tali lavori progettati … né alla loro necessità.”.
Si rileva che, agli atti di primo grado, quello che è definito come progetto dell'Arch. , come lamenta l'appellante, era stato depositato in giudizio Per_2
dall'attore in data 9.1.2017 e, nello specifico, come documento “allegati al ricorso
ex art. 700 rg. 1106-2015”, specificatamente “autorizzazione della
Sovraintendenza e allegati tecnici” e vi è anche un ulteriore file “particolari
costruttivi e recupero carte dipinte”, pure depositato il 9.1.2017.
Sicché, parte dell'argomentazione svolta dal tribunale è errata.
Ciò che, però, resta pienamente valido, ad avviso della corte – potendo, così,
trattarsi funditus tale motivo di appello – è l'ulteriore argomento opposto dal tribunale, cioè che l'oggetto della richiesta rimaneva indeterminato e indeterminabile, ma, per quel che maggiormente conta, che ciò che resta indeterminata e indeterminabile è la richiesta di riforma che l'appellante prospetta
20 al giudice dell'impugnazione, dovendo ricordarsi che all'appellante non basta lamentare l'omesso esame di un documento, avendo imprescindibilmente anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale,
degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare, comunque, 'a monte', la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per
'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con
altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado
di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, è pacificamente emerso che i lavori posti in essere sotto la direzione dell'ausiliare del giudice dell'attuazione del provvedimento cautelare,
hanno ricompreso anche interventi riguardanti la progettazione dell'arch , di Per_2
tal che il avrebbe dovuto compiutamente specificare a quali di esse Parte_1
intendesse riferirsi, considerato che, altrettanto pacificamente, l'ausiliare incaricato dell'attuazione ha dato atto della ultimazione dei lavori e proprio che essi avessero compreso lavorazioni aggiuntive in conformità con detto progetto.
Sul punto, nessuna precisazione è stata fatta, restando più che valida, perché non censurata in parte qua – come si era preavvertito sub C.a.) – l'affermazione del primo giudice secondo cui nulla era stato dedotto, prima ancora dal punto di vista assertivo, in ordine a tali lavori, oltre alla loro necessità.
Da ciò discende, pertanto, in via assorbente, se non l'inammissibilità, comunque il rigetto del motivo di appello.
C.b.ii.) Anche la doglianza riferita alla erroneità della dichiarata inammissibilità
della richiesta di restituzione delle somme pagate per l'attuazione del provvedimento cautelare, restando, per il momento, sul piano procedurale, è
21 fondata.
Vero che le conclusioni dell'atto introduttivo erano evidentemente riferite in
primis ai danni subiti, rapportati ai costi della locazione che il lamentava Parte_1
di aver dovuto sopportare per munirsi di un alloggio alternativo;
ma è anche vero che l'attore poneva una clausola di riserva finale di cumulo con “il risarcimento
del pregiudizio occorso per tutti i maggiori costi sostenuti e a sostenersi per il
ritardo nell'esecuzione degli interventi edilizi”.
Al di là della questione 'terminologica' più che sostanziale opposta dalle controparti – la richiesta restitutoria di somme anticipate è cosa diversa da quella risarcitoria – che si scontra con il dato 'comune ed empirico' che le somme pagate per eseguire i lavori nell'interesse di tutti costituiscono, comunque, in senso lato
“maggiori costi sostenuti per il ritardo nell'esecuzione degli interventi edilizi”, il problema muove da un evidente fraintendimento dell'oggetto del giudizio,
originato da una precedente istanza cautelare, tanto che la prima domanda era,
appunto, la conferma delle ordinanze pronunciate in data 19.2.2016 – ragione che determinava la rimessione del giudizio di merito allo stesso giudice che aveva trattato quello cautelare – e non a caso già nell'atto di citazione, a pag. 19, il faceva espresso riferimento al fatto di essere stato costretto a depositare Parte_1
ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c..
D'altro canto, il dato che il giudice della cautela avesse qualificato il ricorso proposto come denuncia di danno temuto, sicché, come pure qualche appellato ha sostenuto, il presente giudizio non potrebbe neppure essere considerato come prosecuzione nel merito, non è un'obiezione, visto che non tiene conto del fatto che i provvedimenti capaci di anticipare gli effetti della decisione di merito non necessitano più, per conservare efficacia, dell'introduzione del giudizio, ma nulla
22 vieta che ciò possa, comunque, avvenire su input di “ciascuna parte”, quindi anche di quella che ha visto accolta l'istanza, sebbene più spesso ciò avviene per volere di chi è rimasto soccombente, così cercando di ribaltare gli esiti del giudizio cautelare, mentre per la prima magari l'interesse è connesso al conseguimento di eventuali poste risarcitorie (come nel caso in esame).
In base alla disposizione dell'art. 669 duodecies l'attuazione delle misure aventi ad oggetto, come quello in esame, obblighi di fare “avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento” e “Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”, senza che vi sia spazio per la competenza del giudice dell'esecuzione e, tantomeno, per opposizioni ex art. 615 e ss..
In altri termini, introdotto il giudizio di merito, 'accorpate' in sé le figure del giudice della cautela e di quello del merito, chiesta l'attuazione della cautela durante il giudizio, i costi sopravvenuti per l'esecuzione in danno, pur residuando anche lo strumento del decreto ingiuntivo, ben potranno essere chiesti al giudice del merito, senza che sussista il limite della introduzione di una nuova domanda,
essendo la conseguenza del provvedimento cautelare non eseguito e dovendo, del resto, considerarsi che è lo stesso provvedimento attuativo che onerava l'istante ad anticipare le spese necessarie, di tal che sarebbe assolutamente incongruente se il loro recupero fosse ritenuto inammissibile, all'esito della causa, quale domanda nuova.
Si potrebbe discutere se ciò debba essere fatto entro la barriera preclusiva prevista dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. laddove l'esecuzione cautelare in danno si sia conclusa entro tale termine, oppure anche successivamente, fatto sta che è lo stesso tribunale, nella sentenza impugnata, ad affermare che il aveva avanzato detta domanda con tale memoria, come Parte_1
23 emerge dalla lettura dell'atto, il quale, alla pag. 19, contiene, infatti, il riferimento alle somme assunte dall'attore, certificate dal dl/ctu per gli interventi Per_3
eseguiti, “di cui dovrà tenersi debito conto ai fini del risarcimento dei danni fin qui
ingiustamente subiti”, rendendo del tutto irrilevante il nomen iuris o la qualificazione risarcitoria operata, essendo chiarissimo il reale contenuto della richiesta.
C.b.iii.) Residua, sempre per restare alle questioni riguardanti, per così dire,
l'ammissibilità o meno di alcune delle domande proposte dal , quella Parte_1
relativa alla domanda risarcitoria proposta in relazione ai danni conseguiti alla stipulazione della locazione sostitutiva contratta per munirsi di altro alloggio.
Come detto, il giudice di primo grado, pur rigettando nel merito la domanda, ha lasciato intendere che quantomeno fino alla pronuncia di primo grado del precedente giudizio introdotto nel 2009 – 29.9.2014 – i danni dovevano ritenersi già liquidati in detta sede nella somma onnicomprensiva di euro 20.000,00.
Il petitum della domanda avanzata in questa sede dal era, comunque, Parte_1
chiaro, avendo egli sicuramente chiesto il “pagamento degli oneri di locazione a
far data dal 1 gennaio e tuttora in corso di pagamento, siccome successivi e
dunque ultronei ed estranei al risarcimento già rivendicato e conseguito
dall'attore ricorrente nel giudizio di merito, concluso con la sentenza n.
12706/2014 e per la quale allo stato è pendente il rammentato giudizio di
appello.”.
Questione evidentemente diversa è, però, se la sentenza de qua abbia liquidato il danno fino alla pronuncia o meno.
Dalla lettura dell'atto di appello del avverso la sentenza n. Parte_1
12706/2014, prodotto dalla si ricava – diversamente da quanto _3
24 argomentato a pag. 18 dell'atto di appello in questo giudizio laddove sostiene che
“In ossequio al principio di corrispondenza del pronunciato al richiesto … non
essendo mai stati reclamati o documentati danni (all'epoca) futuri” – che l'attore aveva chiesto “il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sinora cagionati (e che si dovessero ulteriormente produrre in corso di causa) al proprio immobile ed al proprio patrimonio in conseguenza di tutti i denunciati comportamenti illeciti … così come richiesti nel presente atto” (corsivo aggiunto).
Il tribunale, decideva, pur affermando che non erano stati “meglio quantificati nell'atto di citazione”, di riconoscerli in via equitativa nella misura di euro
20.000,00.
Deve, però ritenersi che il difetto di quantificazione non può che riferirsi agli elementi assertivi anteposti e all'oggetto della domanda, che si spingeva fino a quelli “che si dovessero ulteriormente produrre in corso di causa”, a nulla rilevando che poi la prova sarebbe stata fornita solo limitatamente ad un periodo,
elementi sempre documentabili costituendo dati sopravvenuti, vieppiù laddove legati a fatti dedotti o deducibili come certi quale i costi sopportati per la stipulazione di un contratto di durata come una locazione ad uso abitativo.
Sicché, avendo il tribunale provveduto ad una liquidazione 'forfettaria',
andrebbe, comunque, ritenuto corretto l'obiter del tribunale secondo il quale la statuizione del precedente giudice 'copriva' il risarcimento fino alla data della pronuncia del 29.9.2014.
Fatta questa necessaria premessa, si ritiene che, a prescindere dalla conferma della responsabilità in capo ai convenuti/appellati, questione di cui pure il si duole col successivo motivo di gravame, che radica la loro condanna a Parte_1
risarcire i danni conseguiti alla mancata disponibilità dell'immobile, visto l'esito
25 che si sta per esporre, si può immediatamente passare all'esame del motivo nel merito.
Il tribunale rigetta la domanda sulla base di diverse proposizioni: la mancata produzione delle ricevute di pagamento;
la mancanza di prova dei versamenti tramite bonifici o a mezzo assegni, si può subito aggiungere, con prova dell'incasso; il contratto della durata di un solo mese, non registrato e privo di valore, le bollette Enel limitate al solo periodo 2014/2015, il certificato di famiglia datato 2017, cosa che non esclude che potesse avere abitato nell'immobile a titolo gratuito.
La prima è errata, visto che il ha provato di avere depositato le Parte_1
ricevute di pagamento, mentre le altre, ad avviso della corte, restano corrette e rendono assolutamente irrilevanti e non probanti le ricevute depositate.
Infatti, a) il deposito di copia di un contratto di locazione non registrato e relativo ad un periodo diverso da quello oggetto della domanda risarcitoria;
b)
soprattutto, l'impossibilità di datare e, comunque, di ricondurre con certezza le 27
ricevute dei canoni all'immobile sito in Napoli a Via Cilea n. 183 per la mancanza di valori bollati e di ogni riferimento all'immobile locato e/o al relativo contratto,
dovendo, altresì, considerarsi, ancor più radicalmente, che dette ricevute
sarebbero provenienti da un terzo estraneo alla causa, di cui neppure è stata
chiesta l'audizione; c) nonché l'assenza di contabili di bonifici attestanti i pagamenti o degli estratti conto che 'certifichino' la riscossione di assegni, non consentono di ritenere provata la stipula del contratto di locazione, né, comunque,
l'effettivo pagamento dei canoni dedotti.
Priva di pregio è l'argomentazione secondo la quale il contratto di locazione non era soggetto a registrazione per avere una durata inferiore a giorni trenta, in quanto
26 una volta superato tale termine – e nel caso di specie era stato superato da circa
cinque anni ed era stato lo stesso a soprassedere nell'eseguire Parte_1
l'ordinanza del 2009, per la opportunità di dare corso a lavori integrali
interessanti l'intero fabbricato – esso andava assoggettato alla registrazione,
altrimenti si autorizzerebbero evidenti prassi elusive.
Né può condividersi l'assunto secondo cui il danno da mancato godimento dell'immobile sarebbe, comunque, rimesso alla valutazione del giudice del merito,
probabilmente evocando una liquidazione equitativa in base al cd. valore figurativo del bene (come poi precisato in comparsa conclusionale), per la semplice ragione che il ha connesso tale danno ad una specifica causa di cui si è offerto di Parte_1
dare compiuta prova dell'entità: come si è visto, avendo allegato “Il pregiudizio il
cui risarcimento si rivendica in questa sede è costituito dal pagamento degli oneri
di locazione a far data dal 1 gennaio 2011 e tuttora in corso di pagamento,
siccome …”, oltre agli ulteriori “costi sostenuti e a sostenersi per il ritardo
nell'esecuzione degli interventi edilizi”, questi ultimi che, evidentemente, non possono che riferirsi ad una differente causale rispetto alla mancata disponibilità
dell'alloggio.
Pretendere di fare ricorso alla liquidazione equitativa o 'alternativa', quando è
fallita la prova del danno subito allegato, significa ribaltare la prospettiva in virtù
della quale detta liquidazione è giuridicamente ammissibile.
Pertanto, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
C.c.) Il terzo motivo di gravame non è fondato.
Infatti, contrariamente a quanto ricostruito da parte appellante, il giudice non motiva la dichiarazione di inesistenza della responsabilità delle parti convenute nella produzione dei danni lamentati sulla scorta della 'non contestazione' che il
27 avesse impedito l'attuazione del primo provvedimento cautelare emesso Parte_1
dal tribunale di Napoli in data 24.4.2009: infatti, il giudice effettua il richiamo a tale “non contestazione” – evidentemente riferita al diverso concetto di “provata” e non perché non contestata dalla parte – soltanto per motivare la compensazione delle spese di lite, connettendola, comunque, al solo primo provvedimento cautelare e non alle successive allegazioni riguardanti il protrarsi dell'inerzia,
compensazione che, peraltro, poteva anche essere giustificata attraverso le ulteriori statuizioni, aventi ad oggetto diverse ed autonome domande, declaratorie di inammissibilità o di rigetto, mai in nessun punto della decisione 'superando'
quanto espresso nelle ordinanze cautelari in cui accoglieva il ricorso sul presupposto dell'inerzia dei condomini e sul fatto che i solai sono comuni al proprietario del piano superiore e di quello inferiore, entrambi tenuti ad eseguire i necessari lavori partecipando alle spese nella misura del 50%. (del resto, come si vedrà, la responsabilità dei convenuti veniva affermata anche proprio in relazione alla statuizione sulle spese).
Al più, pertanto, l'argomentazione era stata posta, 'sullo sfondo' ed ai soli fini della disposta compensazione, in termini di una corresponsabilità del e Parte_1
non certo di una esenzione della responsabilità degli altri.
Quanto appena osservato porta all'assorbimento del quarto motivo riguardante la deposizione testimoniale del , che neppure compare in motivazione, se Per_1
non volendoci vedere il fondamento, però, inespresso, di quanto argomentato in merito alla compensazione delle spese, doglianza che, pertanto, potrebbe valere solo ove detta statuizione fosse stata specificamente e direttamente impugnata.
C.d.) Il sesto motivo di gravame relativo alla declaratoria della cessazione della materia del contendere va rigettato in quanto basato su una errata interpretazione
28 della domanda ritenuta investita da tale declaratoria: infatti, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, tale statuizione era riferita unicamente alla domanda volta ad ottenere una condanna dei convenuti alla esecuzione alle opere di messa in sicurezza e di consolidamento indicate nell'ordinanza cautelare emessa dal giudice nell'ambito del procedimento rubricato con RG.1106-1/2015 e non anche alle ulteriori domande formulate dal . Parte_1
La prova della erroneità della interpretazione di tale capo della sentenza da parte dell'appellante è fornita, oltre che dal dato letterale della motivazione di cui al terzo capoverso di pagina 4, dalle ulteriori argomentazioni e pronunce inserite nella sentenza.
Infatti, ove il giudice avesse ritenuto cessata la materia del contendere anche delle domande relative alla condanna dei convenuti alla attuazione delle opere previste dal progetto dell'Arch. , alla domanda risarcitoria dei canoni di Per_2
locazione e restitutoria delle spese anticipate per i lavori realizzati, non avrebbe inserito nella decisione anche le successive, rispettive argomentazioni e pronunce di inammissibilità e di infondatezza.
C.e.) Residua la questione di cui al terzo motivo di appello, avendo questa corte già vagliato la sicura ammissibilità della domanda di restituzione delle spese occorse per l'esecuzione delle opere eseguite in attuazione, ex art. 669 duodecies
c.p.c., anticipate dal . Parte_1
In data 9.1.2017, unitamente al deposito della propria memoria ex art. 183 co 6
n. 1 c.p.c., l'istante aveva depositato un file denominato Quadro Economico
interventi di messa in sicurezza redatto dal CTU, del CTU Ing. , Per_3
contenente l'elenco delle attività e delle relative spese afferenti le opere ordinate dal giudice cautelare o semplicemente oggetto dei due contratti di appalto (tra cui,
29 in parte, come visto, anche quelle progettate dall'arch ) , ed un file Per_2
denominato Riparto analitico di spesa, contenete un dettagliato schema di riparto delle spese tra i condomini, recante nella intestazione una chiara indicazione dei criteri adoperati per la sua redazione.
Le somme inserite in tale Riparto analitico di spesa saranno semplicemente ridotte nel quantum nel successivo file denominato Riparto analitico quote lavori,
depositato da , unitamente ai giustificativi (bonifici, fatture, ecc.) ed alle Parte_1
proprie memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per la decurtazione di somme erroneamente duplicate rispetto a quelle già inserite dal CTU e dalla Per_3
CP_1 maturazione di nuove spese per il cantiere.
A ciò si aggiunga che la tipologia degli interventi posti in essere, certificati dal
CTU Ing. ed i riparti di spesa, come gli altri documenti depositati dal Per_3
, erano fatti, nel 'merito', oggetto solo di generica contestazione da parte Parte_1
dei convenuti nel giudizio di primo grado, i quali incentravano principalmente ed erroneamente le loro difese sulla inammissibilità della domanda restitutoria e sulla mancanza di sottoscrizione dei riparti, dovendo, però, rilevarsi che detti riparti trovano corrispondenza, relativamente alle analitiche voci delle singole lavorazioni ed importi di spesa, con quelle di cui al “Quadro Economico interventi di messa in sicurezza esecuzione ”, che è sottoscritto dall'arch . Parte_1 Per_3
Né sono stati offerti elementi di contestazione riguardo all'entità delle lavorazioni, distribuite, per es., per superfici, evidentemente in ragione del criterio di ripartizione riguardante i solai, tali da smentire la correttezza di quanto prodotto dal , ragionevolmente dovendo, pertanto, presumersi che detti riparti Parte_1
provengano anch'essi dallo . Per_3
30 Tale ultima circostanza trova conferma nella dichiarazione dello PA stesso
(nominato C.T.U. nel giudizio cautelare ex art. 669 bis cpc e direttore dei lavori ordinanti a seguito del successivo giudizio di attuazione ex art. 669 duodecies
c.p.c.), escusso nel corso dell'udienza del 19.9.17 laddove precisa: “Dopo
l'ordinanza ex art.669 duodecies cpc le parti hanno dato l'assenso ad eseguire
tutti lavori nonché lavori ulteriori rispetti a quelli previsti nell'ordinanza…”,
affermando che la spesa è stata sostenuta integralmente dal . Parte_1
Inoltre, il predetto ha certificato che l'importo complessivo Per_3
ammontava ad oltre 66.000,00 euro e ha confermato che esso è stato pagato, come detto, dal , essendo stato anche specificato l'ammontare dei “non Parte_1
significativi” versamenti operati dagli altri condomini.
L'insieme dei documenti acquisiti agli atti di causa, valutati alla luce delle difese tutte, circa le spese anticipate dal (quali la deposizione Parte_1
testimoniale Arch. , i bonifici, le fatture e gli altri giustificativi di spesa) Per_3
sono idonei a provare, pertanto, la fondatezza nel merito della domanda di restituzione delle spese formulata dall'attore in ordine alle opere poste in essere,
senza che possa rilevare il fatto che buona parte delle somme sia stata sborsata da un soggetto terzo, segnatamente, come è stato documentato, la moglie del
, non essendo posto in dubbio che dell'intera vicenda se ne sia occupato il Parte_1
in prima persona, parte del giudizio, attenendo la provvista, per far fronte Parte_1
alle lavorazioni alla procedura ex art. 669 duodecies c.p.c., ai loro rapporti interni.
Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado va riformata, condannando le parti convenute al pagamento delle somme che l'istante odierno appellante ha dato prova di aver anticipato nel loro interesse per effetto della ordinanza del 19.4.2016
e di cui non ha ancora ricevuto la restituzione, nell'importo indicato nel file
31 denominato Riparto analitico quote lavori depositato da unitamente alle Parte_1
proprie memorie ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. in data 11.1.2017, fatta esclusione per che, in forza di quanto attestato da , gli ha Controparte_6 Parte_1
già corrisposto il rimborso di euro 4.247,47 cui era tenuta e rispetto alla quale ha rinunciato integralmente a proporre appello.
Pertanto, la è tenuta a pagare euro 31.509,64 (avendo corrisposto euro _3
1.671,00); il euro 1.539,55 (avendo pagato euro 1.104,25), il Parte_3
condominio euro 3.614,40.
Naturalmente, su tali importi vanno corrisposti gli interessi, ex art. 1284 comma
1 c.c, dalla domanda del 9.12.2016.
D) Le spese
Riguardo al regime delle spese, fermo che non vi è stata impugnazione specifica rivolta alla relativa statuizione di primo grado da parte del , se non Parte_1
connessa al generale accoglimento dell'appello, né impugnazione incidentale, con la necessaria parte espositiva delle eventuali censure, degli appellati, deve considerarsi, innanzi tutto, che anche in questa sede parte dei motivi di gravame sono stati disattesi, ivi compresa la domanda autonoma riguardante il rilevante importo risarcitorio richiesto;
che, come del resto si comprende dalla stessa statuizione di primo grado relativa al governo delle spese, sicuramente al convenuto condominio, alla e al , è comunque addebitabile il _3 Parte_3
ritardo nell'esecuzione delle opere (ritardata firma dei contratti, disponibilità ai pagamenti, etc.), cui, deve ritenersi, non sia del tutto estraneo neppure il , Parte_1
che non ha certo assunto sempre comportamenti tali fa facilitare la risoluzione delle problematiche (scelta del d.l. e rapporti conflittuali con alcuni di loro),
peraltro di non semplice composizione, stante il complessivo degrado del
32 fabbricato, avendo, infatti, per tale ragione soprasseduto nella immediata esecuzione della prima ordinanza cautelare;
che l'attore non è esente da responsabilità riguardo ad alcune opere svolte all'interno della sua proprietà, che aggravavano lo stato di dissesto (vds. c.t.u. agli atti), sicché, nella reciproca soccombenza, si stima sussistano evidenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.
va, però, condannato a rifondere le spese del grado nei Parte_1
confronti della , in quanto non destinataria di alcun provvedimento CP_4
cautelare, considerato che gli interventi non riguardavano il solaio interpiano con la sua proprietà ed avendo l'attore/appellante insistito nella sua condanna ad eseguire opere e al risarcimento del danno.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo e domanda rinunciati, così
provvede:
a) accoglie per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna:
a1) al pagamento in favore di della somma di _3 Parte_1
euro 31.509,64, oltre interessi, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal 16.12.2016;
a2) al pagamento in favore di della Controparte_5 Parte_1
somma di euro 1.539,55, oltre interessi, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal 16.12.2016;
a3) il ubicato in Napoli alla via A. Di Massimo Controparte_1
n.9 al pagamento in favore di della somma di euro 3.614,40, Parte_1
oltre interessi, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal 16.12.2016;
b) lo rigetta per il resto;
33 c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
d) ad eccezione di , con condanna di Controparte_4 Parte_1
al pagamento, in suo favore, delle spese del giudizio di appello, che
[...]
liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso in data 30 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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