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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 400 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 02/04/2025, vertente TRA
(c.f. , società di diritto sloveno, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_2
e (c.f. ), Parte_3 C.F._1 difesi dall'avv. FARAON ANDREA (c.f. ), C.F._2 unitamente all'avv. (c.f. ), Parte_3 C.F._1
VIA COMANO, 95 - 00100 ROMA;
APPELLANTI
E
(c.f. ), domiciliata in VIA CP_1 P.IVA_3
NAZIONALE, 91 00184 ROMA, con l'avv. LUPI GIOVANNI, che la rappresenta e difende con procura in atti, unitamente all'avv. MENZELLA
RAFFAELLA, ed all'avv.CHIRICO FRANCESCOPAOLO, tutti della Avvocatura dell'ente; APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2
), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00100 P.IVA_4
ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge,
APPELLATO
E
r.g. n. 1 (c.f. , società di diritto Controparte_3 P.IVA_5 svizzero, con l'avv , VIA COMANO, 95 - 00100 Parte_3
ROMA; altra APPELLANTE intervenuta
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8997/2020 emessa dal Tribunale di Roma resa e pubblicata il 23/06/2020 nel proc. RG n. 65175/2017.
Conclusioni degli appellanti: “accertarsi e dichiararsi il diritto alla conversione in euro della e del Controparte_3 [...]
e dell'avv. congiuntamente Parte_2 Parte_3 all'associazione da lui rappresentata che ha presentato domanda di conversione in euro della somma complessiva di lire italiane 5.000.000.=
(diconsi lire cinque milioni) pari ad euro 2.582,28. alla conversione di tale importo. Ricavato, in ogni caso, destinato interamente al
[...] di Rovigo. Parte_2
Conseguentemente condannarsi gli appellati in solido al pagamento delle somme suindicate e di quelle che saranno richieste con successiva domanda di conversione lire-euro fino alla concorrenza suindicata.
Condannarsi altresì gli appellati in solido al pagamento degli interessi legali dalla data di diffida dell'11 dicembre 2015 al saldo. Condannarsi altresì in solido i convenuti al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle somme liquidate a favore dell'avv. Pt_3
, coordinatore dei difensori del primo grado con obbligo di
[...] provvedere al pagamento delle competenze maturate dei singoli ed all'avv. Andrea Faraon per il presente atto di appello.
Revocarsi conseguentemente la condanna alle spese di cui all'ordinanza depositata in cancelleria in data 28 luglio 2017 stante il mancato adempimento da parte dei convenuti all'obbligo di convertire le lire in euro e della condanna alle spese relative alla sentenza appellata”;
Conclusioni dell'appellata : “ CP_1
- dichiarare l'estraneità al presente giudizio della Società
[...]
e, quindi, disporne l'estromissione dallo stesso, Controparte_3 con l'integrale rigetto di tutte le domande dalla medesima formulate, in quanto improcedibili e/o inammissibili;
- respingere il gravame proposto dalle appellanti e confermare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi. “
e dell'appellato : “rigettare l'istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c.; CP_2 in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del r.g. n. 2 convenuto;
nel merito rigettare tutte le domande proposte, in CP_2 quanto inammissibili e/o infondate anche per avvenuta prescrizione del relativo diritto e/o per mancata individuazione del bene. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
I)..La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
“…oggetto del giudizio era: la domanda di accertamento del diritto degli attori a vedersi riconosciuta la conversione delle lire in euro, per sé e per i propri assistiti;
diritto negato in asserita violazione del diritto costituzionale di proprietà del credito a seguito della sentenza della Corte costituzionale per la conversione lira – euro, nonché quale asserito diritto del cittadino europeo a non subire discriminazioni e disparità di trattamento con gli altri cittadini europei.
Le conclusioni delle parti attrici, proponenti domande autonome (ma in rapporto parallelo tra loro quanto alla c.d. “causa petendi”), hanno avuto come esordio un ricorso ex art. 700 c.p.c. conclusosi con ordinanza del
27.07.2017 di rigetto del ricorso della e di declaratoria di Pt_1 inammissibilità dell'intervento svolto in quel giudizio dalla CP_3
, e dal
[...] Parte_2
Le parti attrici chiedevano quindi al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto degli attori e dei cittadini italiani assistiti di ottenere la conversione delle lire in loro possesso in moneta avente corso legale (euro) con consequenziale emissione di ordine alla di provvedere al CP_1 materiale servizio. Le argomentazioni svolte procedevano dalla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del D.L.
6.12.2011 n. 201, disposizione che aveva “anticipato” la prescrizione del diritto di ottenere la conversione delle lire in circolazione nella moneta di nuovo corso legale, con versamento del controvalore all'entrata del bilancio dello Stato per esservi riassegnato al per l'ammortamento CP_4 dei titoli di Stato.
Le parti provvedevano anche a svolgere eccezione di incostituzionalità della disposizione di cui all'articolo 87 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), che aveva aggiunto all'art. 3 della legge n. 96 del 1997 il comma 1-bis, secondo cui «Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della r.g. n. 3 non oltre il 28 febbraio 2012. Formulavano le conclusioni CP_1 meglio specificate nell'atto introduttivo…..”. All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 65175/2017:
“A) rigetta le domande proposte dalle parti attrici.
B) condanna le parti attrici - in solido tra loro - al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta , che liquida nella Controparte_5 misura di € 61.190,00, oltre accessori di legge. C) condanna le parti attrici - in solido tra loro - al pagamento delle spese processuali nei confronti del , che Controparte_2 liquida nella misura di € 61.190,00, oltre accessori di legge”.
II). A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “[…] il Giudice ritiene poter fare in questo caso applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al
Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass. S.
U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011).
Va tuttavia ritenuta – in via preliminare – non convincente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute in favore del giudice amministrativo, posto che, in accordo con quanto già ritenuto dal giudice della cautela, la natura delle questioni sottoposte al giudizio del giudice, solo in via indiretta e mediata attiene alla materia del debito pubblico, con Contro la conseguente incongruenza del richiamo operato dalla difesa del e della all'articolo 133, comma 1, lett. v), c.p.a. – disposto Controparte_5 che sostituisce quanto precedentemente previsto dall'art. 81 d.P.R. 30.12.2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, come sostituito dall'art. 3, comma 15, dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) – laddove stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico». Ciò pur convenendosi con l'eccipiente che nell'articolo 2, lettera m) del già menzionato T.U. si definiscono 'titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato'.
r.g. n. 4 Analogamente va ritenuta non fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di merito proposta da e dal Controparte_3
e dall'avvocato Parte_2 Pt_3
, stante la cesura del nesso di condizionamento del giudizio
[...] cautelare rispetto al giudizio di merito, originato dalla decisione del giudice della cautela, che legittima la proposizione in via di merito delle domande non accolte o dichiarate inammissibili nel procedimento ex art
700 c.p.c.
Va invece considerata fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto vantato dalle parti attrici, tempestivamente sollevata dalle difese convenute nei propri atti difensivi.
Ed in effetti i diritti fatti valere dalle parti attrici con le proprie domande vanno considerati estinti per maturata prescrizione. Non sarebbe il caso di rammentare che, ex art 2934 c.c., salve le eccezioni tassativamente individuate dall'ordinamento, ogni diritto si estingue per prescrizione se il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla Legge.
L'ordinamento non consente, infatti, che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto e quindi, trascorso un certo specificato e vario termine, senza che il titolare lo abbia esercitato e manifestato nei modi stabiliti dalla legge, l'ordinamento ricollega a questo comportamento la perdita della situazione sostanziale di vantaggio per presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso.
Premesso il noto principio, costituisce una cortina fumogena ininfluente sulla legittimità delle pretese fatte valere dagli attori nella fattispecie concreta la pronuncia della Corte costituzionale n. 216/2015, con la quale il giudice delle Leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 26 D.L.
6.12.2011 n. 201. Con questa disposizione -- in conseguenza delle note vicende di dissesto del bilancio pubblico e dei pericoli di default che si andavano a profilare all'orizzonte per l'economia del Paese -- è stato innovato l'ordinamento stabilendosi che - in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 commi 1 ed 1 bis della Legge 07.04.1997 n. 96 ed all'articolo
52 ter commi 1 ed 1 bis del decreto legislativo 24.06.1998 n. 213 – “….le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, nell'ottica emergenziale menzionata, si era disposta la prescrizione anticipata con r.g. n. 5 effetto immediato delle lire ancora in circolazione, e si era stabilito che il relativo controvalore venisse versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'Ammortamento dei Titoli di Stato.
La Corte, ha ritenuto in buona sostanza che la normativa sulla prescrizione immediata violasse l'affidamento riposto dai possessori di banconote in lire nella circostanza che la conversione delle stesse in euro potesse avvenire entro il previsto termine decennale di prescrizione;
le esigenze sottese non potevano costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta;
il parametro violato era, “more solito”, il principio della proporzionalità. Posto che la nuova disposizione consumava in via anticipata un diritto spettante ai possessori di moneta vecchio conio, la Corte ha precisato che l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva ormai consolidata non può non radicare in capo al privato un legittimo affidamento in ordine alla sua conservazione e, quindi alla sua intangibilità, da parte di leggi con effetti “pro praeterito”. Infatti, la salvaguardia del principio del legittimo affidamento, riconosciutane la copertura costituzionale nell'art. 3 Cost. ad opera della giurisprudenza costituzionale, si atteggia quale vero e proprio limite all'adozione di leggi retroattive in senso proprio imponendo al legislatore di non pregiudicare situazioni soggettive ormai stratificatesi in capo alla sfera giuridica del privato.
Del resto, come precisa il Giudice delle Leggi, in un sistema quale il nostro, in cui il principio di irretroattività in materia extrapenale non ha assunto rango costituzionale , il legislatore può “liberamente retroagire” ogni qual volta non incontri però, come nella fattispecie, “specifici ostacoli nella Costituzione” oppure, secondo la più recente impostazione della Consulta che almeno in apparenza ha recepito l'orientamento della Corte di Strasburgo «quando la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU»
Senonché, tale arresto della Corte in nulla incide sulla legittimità della pretesa degli attori. L'espunzione dall'ordinamento della novella che aveva introdotto il principio della prescrizione immediata ha semplicemente fatto rivivere le disposizioni previgenti, e la riviviscenza delle disposizioni previgenti non produce certo l'effetto della reviviscenza di un diritto invariabilmente prescritto alla data del 28.02.2012.
r.g. n. 6 Rammentando pedissequamente: Il 1° gennaio 2002, veniva a cessare il periodo nel quale le monete metalliche e le banconote in lire costituivano il solo mezzo di pagamento in numerario. L'art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (che detta norme in materia di circolazione monetaria), dispone che «le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L'art. 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), ha aggiunto all'art. 3 della legge n. 96 del
1997 il comma 1-bis, secondo cui «le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della non oltre il 28 CP_1 febbraio 2012». L'art. 52-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433), occupandosi delle monete, in analogia a quanto stabilito per le banconote, prevede che «le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L'art. 87, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha aggiunto un comma 1- bis anche all'art. 52-ter del decreto legislativo n. 213 del 1998, secondo cui «le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della non oltre il 28 febbraio 2012». CP_1
Per effetto della cessazione del corso legale della lira quindi, il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell'erario, e cioè fino al 28 febbraio 2012.
In questo senso, espunta dall'ordinamento la disposizione censurata dalla Corte costituzionale tornava a rivivere il sistema costruito dalla precedente normativa e quindi tornava a rivivere il limite massimo oltre il quale potesse esser richiesta la conversione, individuato alla data del
28.02.2012.
Hanno quindi ragione le convenute a sostenere che la sentenza n. 216/15 della Corte Costituzionale non ha determinato una riapertura dei termini normativamente fissati per chiedere la conversione, né una proroga degli stessi, ma si è limitata ad abrogare la norma che ne aveva anticipato la scadenza facendo rivivere la originaria normativa (ai sensi della quale soltanto i possessori di banconote in lire che fossero in grado di provare di r.g. n. 7 avere presentato la richiesta di conversione entro il 28 febbraio 2012 potevano beneficiare della stessa).
Il termine del 28 febbraio 2012 è stato dunque imposto dalla sopra riportata normativa primaria, in coerenza con il principio generale di durata decennale del termine di prescrizione delle “banconote e dei biglietti a debito dello Stato”, imposto, prima dell'introduzione dell'euro, dal citato art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, ed in conseguenza della cessazione del corso legale della lira, in data 28 febbraio 2002, a seguito dell'introduzione dell'euro. Ed allora, anche all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, i diritti vantati rimangono invariabilmente estinti per maturata prescrizione.
Sono infatti gli stessi attori a precisare che le richieste di conversione in questione sono state presentate per la prima volta, rispettivamente, dalla
HY in data 27 marzo 2017, dalla in data 18 luglio 2017 e CP_3 dal in data 25 settembre 2017. Ed in ogni Parte_2 caso – per tutti – al di fuori del termine del 28.02.2012, termine prescrizionale ripristinato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
216/2015 ed in alcun modo oggetto di estensione o proroga;
tali richieste, pertanto, non sono, né sarebbero state, in alcun modo da accogliere”.
§ 1. — III).Hanno proposto appello, reiterando le proprie istanze e motivazioni svolte nel primo grado, ivi comprese le richieste di sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa del 2002, anche per contrarietà al diritto comunitario e degli altri stati UE sul punto, segnatamente con tali motivi.
1) ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE IN MERITO ALLA
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CONVERSIONE LIRE EURO.
In quanto: “elemento fondamentale di questa causa è la corretta applicazione del principio della prevalenza della normativa comunitaria europea su quella nazionale e quindi l'accertamento non solo dell'errata applicazione in sentenza della presunzione di prescrizione facendo erroneamente rifermento al codice civile, ma anche alla normativa speciale erroneamente emanata dal legislatore in materia delle conversione lire euro, normativa che, in ogni caso va inquadrata nella mutazioni delle condizioni di diritto derivate dall'avvento dell'euro come moneta unica”.
2) VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE
In quanto: “essendo state varate dal legislatore italiano norme che hanno sin qui limitato la conversione delle Lire in euro si sono attuate permanenti violazioni delle norme comunitarie,
r.g. n. 8 violazioni che permangono nonostante la sussistenza della sentenza appellata e di norme locali sia a livello di Codice Civile che norme speciali che potevano avere un senso ed una applicabilità prima della Costituzione della Comunità europea”. 3) ILLOGICITA' PER DANNO AL PATRIMONIO DELLO STATO
E DEI CITTADINI
In quanto: “nessuno Stato europeo ai tempi delle monete locali era in grado di conoscere quale fosse la reale massa delle monete circolanti e di quelle tesaurizzate dalle singole persone, società.
Ma mentre gli stati esteri che, con comune buon senso, hanno tutelato lo
Stato adempiendo all'obbligo di non perdere ricchezza nazionale, lasciando ai singoli possessori della moneta locale, nella fattispecie stiamo parlando di lire, e quindi lasciando aperto il termine per la conversione a partire dalla nazione più ricca ovvero la Germania, ed a seguire le altre indicate nel prospetto riportato: Austria, Lussemburgo, Slovenia ecc.
Quindi lo Stato ha l'obbligo di recuperare tutte le lire esistenti per la salvaguardia dell'economia dell'Italia e favorirne così il recupero economico, e non di sottrarre ricchezze a risparmiatori, società ed organismi di beneficienza cui risulta bloccato il diritto di conversione in violazione al diritto europeo ed alla Costituzione che con l'applicazione dell'art. 11 e 3 impongono di disapplicare l'errata normativa locale in materia”.
4) NECESSITÀ DI UN INTERVENTO SOSTITUTIVO
ALL'INERZIA ED AGLI ERRORE DEL LEGISLATORE DA
PARTE DELLA MAGISTRATURA (ECCEZIONE DI
INCOSTITUZIONALITA' per violazione degli artt.3, 97, 42, 47, 117 ed 11 Cost.).
In quanto: “nella fattispecie sussiste la necessità, ancora una volta, che la
Magistratura risolva errori inescusabili del legislatore che, come dianzi precisato ed evidenziato, ha promulgato norme in contrasto con la normativa sovranazionale imposta dai trattati, ledendo contestualmente il diritto di parità di trattamento ai cittadini italo-europei possessori della moneta nazionale “lire” impedendone la conversione”.
r.g. n. 9 5) IN VIA RESIDUALE SULLE SPESE DI LITE. ERRONEITA'
DELLA CONDANNA. ERRONEITA' DELLA CONDANNA IN
SOLIDO DI TUTTE LE PARTI PROCESSUALI.
In quanto: “per tutte le parti processuali andava eventualmente applicato l'art. 92 c.p.c. trattandosi di questione giuridica a dir poco unica, sorretta per di più da un precedente cautelare che aveva respinto la domanda per assenza di periculum, ma che ne aveva riconosciuto il fondamento sostanziale.
Per quanto riguarda invece e è Parte_3 Parte_2 evidente che il giudicante di primo grado ha fatto cattivo uso del disposto del disposto dell'art. 97 c.p.c.: “Cass. civ. Sez. III Sent., 11/04/2016, n.
6976 In materia di spese del giudizio, la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., non
è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all'accoglimento delle rispettive domande. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 23/09/2014)”
L'azione proposta da nell'interesse del Parte_3 Parte_2 ammontava a 5 milioni delle vecchie lire, circa € 2.500,00,
[...] profittando di una causa patrocinata per clienti imprenditoriali portanti interessi per migliaia di miliardi di vecchie lire.
Vedersi a condannare ad un importo superiore ad € 120.000,00 oltre accessori di legge stride platealmente col diritto di agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 della Costituzione.
e CP_1 Controparte_2 hanno resistito al gravame e chiesto confermarsi la appellata
[...] decisione.
ha svolto atto di intervento adesivo alle Controparte_3 ragioni degli appellanti, e principale in ordine alla propria distinta posizione.
Registrato l'intervento della ulteriore parte attrice Controparte_3
, con il medesimo difensore delle altre parti appellanti, alla udienza del
[...]
26 marzo 2025 il procedimento veniva trattenuto in decisione sulla scorta delle conclusioni di cui sopra, con concessione dei termini ex art.352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.4 In ordine anzitutto alla preliminare richiesta di proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 87 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui si è fatta applicazione dal r.g. n. 10 giudice di prime cure, ai fini dell'accoglimento della eccezione di prescrizione degli enti convenuti, si consideri quanto segue.
Prescindendo dall'evidenza della difficoltà di configurare una questione di legittimità costituzionale di una disposizione che stabilisce un termine di prescrizione di un diritto, non appartenente alla categoria di quelli
“imprescrittibili”, ed evidenziata in termini di manifesta infondatezza l'insufficienza del semplice parametro di cui all'articolo 3 Cost. (rispetto alla disciplina della conversione prescelta da altri ordinamenti di stati membri) per articolarvi una questione di legittimità costituzionale che abbia qualche speranza di esser esaminata nel merito dal Giudice delle Leggi, val bene evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, laddove è stata investita della questione di legittimità del successivo articolo 26 del D.L
6.12.2011 n. 201 - censurandone l'introduzione – ha, come sopra precisato, fondato la propria valutazione sull'introduzione di una disposizione che, seppur produceva effetti dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, in realtà costruiva su di essa un effetto impropriamente retroattivo, incidendo infatti su di una fattispecie, ossia il decorso del termine prescrizionale per convertire le lire in euro, sorta sotto la vigenza della vecchia disciplina e non ancora esauritosi, in ragione del residuo spazio temporale di tre mesi entro cui era ancora possibile esercitare il diritto di conversione. Quindi si deve evidenziare che le argomentazioni del Giudice delle Leggi sull'articolo 26 del D.L.
6.12.2011 n. 201 costruiscono il relativo apparato argomentativo, considerando esplicitamente, e non solo implicitamente, pienamente legittima l'apposizione di un termine di prescrizione al diritto di conversione.
In altre parole: se si fosse ritenuto diversamente, la Corte non avrebbe impostato la propria decisione sull'individuazione del “limite” della tutela dell'affidamento del privato;
in buona sostanza, va evidenziato che la questione di legittimità costituzionale eccepita dalla difesa degli attori è stata già risolta in senso sfavorevole alla tesi proposta con la pronuncia costituzionale, per cui non appare prospettarsi alcun elemento per fondare una astratta fondatezza della questione stessa.
1.Quanto primo motivo di gravame, e quindi alla correttezza nella applicazione della norma testè citata, e quindi all'interruzione del termine di prescrizione, si osserva.
Ci si limita dagli appellanti a richiamare i termini e le condizioni che consentono, nell'ordinamento, di riconoscere l'esistenza di un atto interruttivo ai sensi dell'articolo 2943 c.c., non ravvisandosi, nella r.g. n. 11 prospettazione offerta dalla difesa delle parti medesime e nella documentazione prodotta, alcun atto scritto idoneo a costituire in mora il debitore, ovvero la proposizione di una domanda giudiziale, men che meno un riconoscimento del diritto ai sensi dell'articolo 2944 c.c. : nulla che consenta di legittimare l'incardinazione di una istruttoria orale, con tutti i limiti insiti in questo tipo di prova, come preteso dalla difesa della parte attrice.
Sul punto, rilievo dirimente ha il recente arresto della Corte di Cassazione
n. 3592/22.
Con la medesima, pur condividendosi l'esito della decisione scrutinata (di questa Corte, e del tutto coerente con quella del Tribunale di Roma oggetto del presente appello) si precisa però la necessità di integrare la relativa motivazione, in quanto:
“……va infatti disatteso l'argomento principale utilizzato dalla Corte di Appello che distingue tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità.
Pur trattandosi di due vicende diverse, non v'e' ragione di trattarle diversamente quanto al problema della reviviscenza (contra Cass.
5320/1987).
Non si può sostenere che in caso di dichiarazione di illegittimità, la norma precedente – a quella dichiarata incostituzionale- rivive sempre a cagione della retroattività della dichiarazione di incostituzionalità: che sia retroattiva la perdita di efficacia della legge incostituzionale nulla dice circa la reviviscenza di quella precedente, che è problema da risolvere a parte e diversamente. L'efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità comporta solo che la norma dichiarata illegittima viene meno sin dall'origine, ma non significa che conseguentemente quella precedente rivive pienamente.
Infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è pacifica nel senso di distinguere, agli effetti della reviviscenza, tra il caso in cui la norma dichiarata Infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è pacifica nel senso di distinguere, agli effetti della reviviscenza, tra il caso in cui la norma dichiarata incostituzionale aveva meramente abrogato quella precedente, ed il caso in cui invece la norma illegittima aveva modificato o sostituito quella precedente. Solo nel primo caso, ossia quello di una mera abrogazione, la prima norma rivive pienamente, non nel secondo (Corte
Cost. n. 7 del 2020; Corte Cost. 218 del 2015; Corte Cost. n. 13 del 2012).
r.g. n. 12 Ai fini della reviviscenza della norma abrogata, non si distingue, in sostanza, a seconda della fonte dell'abrogazione, che sia referendum o dichiarazione di incostituzionalità. Conta piuttosto la portata della riforma: se mera abrogazione o se modifica della precedente disciplina.
Significativa sul punto Corte Cost. n. 7 del 2020: “secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate” non opera in via generale ed automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate” (sentenza n. 13 del 2012)…. In particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere (sentenze n. 255 del 2019; n. 10 del 2018; n.
218 del 2015) non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio, atteso il carattere non meramente abrogativo della disposizione censurata, la quale ha invece un contenuto più ampio e sostitutivo di quella previgente”.
Pertanto, per stabilire se la precedente disciplina del termine (il 28 febbraio 2012) sia divenuta nuovamente efficace, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma (L. n. 201 del 2011) che l'aveva modificata, portando il termine al 31.12.2011, serve stabilire se si sia trattato di una mera abrogazione o di una modifica dal “contenuto sostitutivo”.
La norma in questione prevedeva che: “In deroga alle disposizioni di cui alla L. 7 aprile 1997, n. 96, art. 3, commi 1 ed 1 bis, e al D.Lgs. 24 giugno
1998, n. 213, art. 52-ter, commi 1 ed 1 bis, le banconote, i biglietti e le monete in Lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al ((Fondo per l'ammortamento)) dei titoli di Stato.”
Innanzitutto, la nuova disciplina dispone un effetto “in deroga” rispetto alla precedente, e già questo è indice del fatto che non si è trattato di una mera abrogazione, bensì di una modifica del termine per scambiare Lire in
Euro.
La mera abrogazione presuppone che la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente: non si può parlare di mera abrogazione se una norma non ha come esclusivo contenuto l'abrogazione di una precedente ma contiene una nuova e diversa disciplina, rispetto a quella abrogata, di una o più situazioni giuridiche, di uno o più rapporti giuridici.
r.g. n. 13 Come è evidente, la L. n. 201 del 2011, art. 26 non ha limitato il suo scopo alla mera abrogazione della L. n. 97 del 1996, art. 3 ma piuttosto ha sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le che avevano valore di cambio in quel Pt_4 momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla L. n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo. E' questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra.
Ed invece la L. n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che dunque non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso.
Anche a volerla intendere come una disciplina che ha fatto venire meno il diritto, come pure si legge nelle note del PM, ma cosi non è come vedremo,
l'esito non cambia, poiché passare da una norma che pone un termine all'esercizio di un diritto (28 febbraio 2012) ad una che quel diritto estingue immediatamente non è vicenda da mera abrogazione, come ognuno vede, ma di sostituzione o di modifica normativa.
Del resto, questa indicazione si trae dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale (la n. 216 del 2015) che ha per l'appunto dichiarato illegittima la successiva disciplina, proprio perché, modificando la scadenza per cambiare le Lire, ha leso un affidamento: esito che non si sarebbe avuto se si fosse trattato di una mera abrogazione, la quale, si ripete, riguardando un termine, avrebbe solo eliminato quest'ultimo rendendo sine die la situazione giuridica prima soggetta al limite temporale: una mera abrogazione del termine vigente, in sostanza, rendendo esercitabile il diritto sine die, non avrebbe leso alcun affidamento.
Ciò premesso, giusta la regola posta dalla Corte costituzionale, la reviviscenza opera solo in caso di mera abrogazione, e non già in quella di sostituzione o modifica della disciplina precedente, con la conseguenza che non opera né il nuovo termine (dichiarato incostituzionale) né quello precedente (abrogato e sostituito da quello incostituzionale).
r.g. n. 14 Si aggiunge, ed è ratio della decisione impugnata, che, se anche si ammettesse che non rivive il termine originario per la conversione delle
Lire, allora, creandosi un vuoto normativo – quanto ovviamente al termine per cambiare le monete -, si deve applicare la regola generale che vede prescritti i diritti soggettivi in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.).
Questa “ratio” è fondata, ma va chiarita a sua volta: essa presuppone che la legge che ha previsto il cambio delle Lire in Euro ha riconosciuto un diritto soggettivo ai possessori delle Lire sottoponendolo ad un termine di esercizio, termine poi venuto meno…”.
Per cui correttamente si deve fare applicazione alla fattispecie non già, in effetti, del citato art.87 cm.1 della legge 289/02, ma della norma generale in materia di prescrizione ex artt.2934 e 2946 c.c., ed il termine prescrizionale decennale ivi comunque previsto, con conseguente estinzione del diritto alla conversione delle provviste in lire italiane ancora possedute da consumatori od istituti finanziari, od enti vari, restando senza esito le richieste in tale senso successive al 28 febbraio 2012.
2.Con riferimento poi alla questione di asserita violazione del diritto comunitario, sempre con la citata sentenza n.3592/22, la S.C. osserva: “…il ricorrente assume una violazione del diritto dell'Unione, e chiede anche rimettersi la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, sostenendo che la restrizione, operata mediante il provvedimento amministrativo che ha imposto, come si è visto al secondo motivo, una forma particolare per la richiesta di cambio, costituisce una ingerenza nel pacifico godimento dei diritti, tutelato dal diritto dell'Unione, costituendone una illegittima restrizione. Inoltre, l'interpretazione che ne segue costituisce una violazione grave del regolamento 974/1998 che ha disciplinato il transitorio valore di scambio della . Pt_5
I motivi sono infondati: non c'e' una violazione del diritto dell'Unione nel fatto di avere temporalmente limitato il valore di cambio della moneta, né nel fatto di aver preteso che lo si eserciti in modo formale, tanto è vero che si ammette che il diritto dell'Unione ha lasciato gli Stati liberi di regolare il valore residuo delle monete nazionali, il che esclude, per forza,
l'imposizione di un interesse da rispettare;
non c'e' in sostanza un interesse dell'Unione nella questione del termine da assegnare al valore di mero scambio – non ovviamente al corso legale della moneta, che è altra cosa. E dunque non c'e' violazione alcuna.
r.g. n. 15 Conseguentemente non ci sono ragioni per sollevare la questione presso la corte Europea, vertendosi in situazione di “acte claire” per quanto appena osservato”.
Ed ancora “…quanto alla prima questione, ossia alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione, si è detto che non c'e' un interesse dell'Unione al termine entro cui scambiare le monete nazionali con Euro, termine rimesso alla discrezionalità degli Stati membri e dunque non imposto dall'Unione stessa, con la conseguenza che qualsiasi condotta dello Stato che abbia deciso in un modo o nell'altro, non è antigiuridica nell'ordinamento dell'Unione, che appunto, ha lasciato libertà di scelta agli Stati membri, tanto che alcuni hanno posto il termine, mentre altri no”.
Per cui, anche per quanto attiene al versante comunitario, neppure può esservi un dubbio di illegittimità della norma in questione, fondato su di un rapporto con una normativa europea che non prevede, ma neppure vieta, che possa essere posto un termine alla conversione, a nulla rilevando che alcuni degli stati UE avessero escluso di prevedere un termine siffatto nella propria normativa interna.
5.In ordine, infine, all'ultimo motivo di gravame relativo alla statuizione sulle spese di lite del primo grado riferibile a Parte_2
e , si rileva come in presenza
[...] Parte_3 di pluralità di domande, di valore diverso, è stata fatta corretta applicazione del principio di soccombenza, in presenza di giurisprudenza già consolidata e contraria all'assunto delle parti attrici od intervenute (vedi Cass.369/25, 9063/19, 27476/18, 8832/18, tutte in contrario avviso rispetto alla decisione invocata da alcuni degli appellanti), e del principio di solidarietà, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione 6976/2016 citata dagli appellanti è superata da successive tutte di segno opposto (da ultimo Cass. 369/2025,
Cass.9063/2019, ecc).
Tuttavia la particolare esiguità delle pretese creditorie del
[...]
e , consente di ridurne la responsabilità Parte_2 Parte_3 solidale per il primo grado ad € 1.400,00 tenendo conto del valore della pretesa da essi avanzata, come in dispositivo.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza della e della in solido fra loro e si Pt_1 Controparte_3 liquidano tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (superiore ad r.g. n. 16 € 50.000.000 per ciascuno degli appellanti (cfr pagine 55,56,57 dell'atto di appello).
Vanno invece compensate con gli altri appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, e con l'intervento di Parte_3 Controparte_3
, nei confronti di ,
[...] CP_1 [...]
, Controparte_2 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) in parziale riforma della appellata decisione, in ordine ai capi B) e C) della stessa, limita la quota di solidarietà a carico di
[...]
e nei limiti di Parte_2 Parte_3
€.1.400,00 ciascuno oltre accessori, per ciascuna delle controparti;
b) rigetta per il resto gli appelli;
c) condanna in solido e Parte_1 Controparte_3
al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente
[...] grado di giudizio, che si liquidano per ciascuno di essi in € 96.000,00, oltre accessori di legge
Compensa le spese del grado nei confronti di Parte_2
e ;
[...] Parte_3
d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di Controparte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente, non essendo la causa di valore indeterminabile.
Così deciso in Roma il giorno 05/06/2025. il Consigliere estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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