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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1863/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863/2025 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. Maria Mercedes Maniglia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Chiara Stelo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in a
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.6.2025.
1 Proc. R.G. n. 1863/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori (21.10.2015) e Persona_1 Persona_2
(28.10.2018) nate durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente ha chiesto: 1) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di 300,00 euro per ciascuna minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 23.6.2025 dando atto CP_1 dell'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti.
Alla udienza del 26.6.2025 i difensori chiedevano di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e depositato telematicamente in data 23.6.2025 e, di seguito, il Giudice delegato invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire il seguente accordo in ordine alla regolamentazione dei rispettivi doveri genitoriali:
“1) le figlie e saranno affidate in maniera condivisa ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le decisioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un in dirizzo comune;
mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2) Le figlie avranno residenza abituale presso la madre nella casa familiare in via
Oberdan n° 6, qualunque cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicato al sig. CP_1
2 Proc. R.G. n. 1863/2025
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per le figlie la somma di CP_1 euro 300,00 entro il 25 di ogni mese a partire dal mese di luglio 2025. Il sig. dichiara di rinunciare a percepire la parte spettante dell'assegno e che CP_1 tale cifra si intende imputarla alle spese straordinarie delle minori.
4) Il padre eserciterà il diritto dovere di visita nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana dalle ore 16,10 alle ore 20,00 con pernottamento delle minori presso la casa paterna a fine settimana alternati, con prelievo il sabato dalle ore
16,00 e riaccompagnamento la domenica alle ore 18,00, salvo casi di impossibilità del padre per ragioni di lavoro.
5) Le feste e le vacanze estive seguiranno il criterio dell'alternanza come meglio specificato nel piano genitoriale”.
Orbene, ritiene il collegio di poter recepire tali accordi in quanto conformi agli interessi delle minori, all'art. 160 c.c. e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Si ritiene tuttavia di dover prevedere, attesa la mancanza di previsione espressa sul punto, che le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie andranno divise al 50% tra i genitori.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori
(21.10.2015) e (28.10.2018) avvenga secondo le Persona_1 Persona_2 condizioni concordate tra le parti depositate telematicamente in data 25.6.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
3 Proc. R.G. n. 1863/2025
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863/2025 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. Maria Mercedes Maniglia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Chiara Stelo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in a
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.6.2025.
1 Proc. R.G. n. 1863/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori (21.10.2015) e Persona_1 Persona_2
(28.10.2018) nate durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente ha chiesto: 1) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di 300,00 euro per ciascuna minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 23.6.2025 dando atto CP_1 dell'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti.
Alla udienza del 26.6.2025 i difensori chiedevano di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e depositato telematicamente in data 23.6.2025 e, di seguito, il Giudice delegato invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire il seguente accordo in ordine alla regolamentazione dei rispettivi doveri genitoriali:
“1) le figlie e saranno affidate in maniera condivisa ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le decisioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un in dirizzo comune;
mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2) Le figlie avranno residenza abituale presso la madre nella casa familiare in via
Oberdan n° 6, qualunque cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicato al sig. CP_1
2 Proc. R.G. n. 1863/2025
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per le figlie la somma di CP_1 euro 300,00 entro il 25 di ogni mese a partire dal mese di luglio 2025. Il sig. dichiara di rinunciare a percepire la parte spettante dell'assegno e che CP_1 tale cifra si intende imputarla alle spese straordinarie delle minori.
4) Il padre eserciterà il diritto dovere di visita nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana dalle ore 16,10 alle ore 20,00 con pernottamento delle minori presso la casa paterna a fine settimana alternati, con prelievo il sabato dalle ore
16,00 e riaccompagnamento la domenica alle ore 18,00, salvo casi di impossibilità del padre per ragioni di lavoro.
5) Le feste e le vacanze estive seguiranno il criterio dell'alternanza come meglio specificato nel piano genitoriale”.
Orbene, ritiene il collegio di poter recepire tali accordi in quanto conformi agli interessi delle minori, all'art. 160 c.c. e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Si ritiene tuttavia di dover prevedere, attesa la mancanza di previsione espressa sul punto, che le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie andranno divise al 50% tra i genitori.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori
(21.10.2015) e (28.10.2018) avvenga secondo le Persona_1 Persona_2 condizioni concordate tra le parti depositate telematicamente in data 25.6.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
3 Proc. R.G. n. 1863/2025
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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