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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1787/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
FRA
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui minori e , quali eredi di Persona_1 Persona_2 Persona_3
e , rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4
dall'avv. Amelita Castriotti in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliati;
- OPPONENTI -
E
in persona del in carica e Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del rappresentante legale, NT
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ope legis presso i suoi uffici;
- OPPOSTI -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 9-5-2024 , in Parte_1
proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , quali eredi di , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2 Pt_3
e agivano in giudizio nei confronti del
[...] Parte_4 Controparte_1
e di al fine di ottenere
[...] NT
preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09220210012192551507 notificata da NT
, con la quale era stato intimato loro il pagamento della somma
[...]
complessiva di euro 20.300,94 a titolo di multe, ammende, spese processuali e cassa ammende, e nel merito l'accertamento dell'estinzione per morte del reo delle pene accessorie e l'accertamento della non debenza delle Persona_4
somme indicate nella cartella di pagamento impugnata per rinuncia all'eredità e,
quindi, del difetto in capo al e ad Controparte_1 NT
del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti
[...]
oppure in via subordinata l'accertamento che le somme di cui era stato intimato il pagamento non erano dovute.
2 In particolare, gli opponenti allegavano a fondamento della domanda che:
- aveva notificato la cartella di pagamento n. NT
09220210012192551507, con la quale era stato intimato loro il pagamento della somma complessiva di euro 20.300,94 relativa a recupero multe, ammende, spese processuali e cassa ammende dovute da Persona_4
- ai sensi dell'articolo 171 c.p. la morte del reo avvenuta dopo la condanna estingue la pena e, quindi, non soltanto le pene detentive, ma anche le pene pecuniarie, le pene accessorie e tutti gli effetti penali della condanna;
quindi, gli importi richiesti a titolo di multe e ammende e per cassa ammende, pari rispettivamente ad euro 3.000,00 e ad euro 2.000,00, non erano dovuti, essendo intervenuta la morte del reo, Persona_4
- in ogni caso, (alla quale erano succeduti , Persona_3 Parte_1 Per_1
e ), e
[...] Persona_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avevano rinunciato all'eredità relitta da e, quindi, non potevano Persona_4
ritenersi obbligati al pagamento del debito facente capo al de cuius.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-7-2024 si costituivano in giudizio il e Controparte_1 NT
, che in via preliminare davano atto che la cartella di pagamento
[...]
impugnata era stata annullata in autotutela dall' e Controparte_4
chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata formulata dagli opponenti e non veniva svolta attività istruttoria.
3 In seguito al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo 2025,
fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo 2025 gli opponenti, pur deducendo la mancata adozione di un provvedimento di sgravio ad opera dell'Ente impositore, hanno dato atto che ha proceduto all'annullamento in autotutela NT
della cartella di pagamento oggetto della domanda.
Ritiene questo Giudice che l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento oggetto dell'opposizione proposta da , in proprio e in Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
e , quali eredi di , da , da Persona_2 Persona_3 Parte_2 Parte_3
e da abbia fatto venir meno l'interesse in capo agli opponenti ad Parte_4
ottenere una pronuncia sulla sua legittimità, abbia eliminato ogni contrapposizione fra le parti ed abbia reso ultroneo l'esame della fondatezza della domanda,
integrando un fatto sopravvenuto rispetto alla instaurazione del giudizio idoneo ad elidere l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sul merito delle contrapposte pretese e a far cessare la materia del contendere, non ostando a tale conclusione il mancato annullamento della relativa iscrizione a ruolo ad opera dell'Ente impositore, dal momento che l'iscrizione a ruolo non costituisce oggetto del presente giudizio.
In caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, qualora permanga un contrasto fra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre applicare il principio della
4 soccombenza virtuale in base al quale deve essere condannata al pagamento delle spese la parte che potenzialmente, sulla base di un giudizio allo stato degli atti,
sarebbe risultata soccombente nel caso in cui non si fosse verificato il fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 4278 del 1995 e Corte di cassazione n. 489 del 2000, Corte
di cassazione n. 26299 del 2018 e, di recente, Corte di cassazione n. 30251 del
2023 e Corte di cassazione n. 14036 del 2024).
Dal momento che gli opponenti hanno chiesto la condanna dell'Ente impositore e dell' al pagamento delle spese processuali, il giudizio Controparte_4
deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
ma occorre esaminare il merito dell'opposizione proposta soltanto al fine di regolamentare le spese del giudizio attraverso il ricorso al principio della soccombenza virtuale.
ha notificato a (alla quale sono NT Persona_3
succeduti , e ), a , a Parte_1 Persona_1 Persona_2 Parte_2 Pt_3
e a , in qualità di eredi di la cartella
[...] Parte_4 Persona_4
di pagamento n. 09220210012192551507, con la quale ha intimato loro il pagamento dell'importo complessivo di euro 20.300,94 a titolo di multe,
ammende, spese processuali e cassa ammende dovute dal loro dante causa in virtù
del ruolo 2021/002739 (si vedano le cartelle di pagamento notificate a Per_3
prodotte nel fascicolo di parte degli opposti e nel fascicolo di parte degli
[...]
opponenti).
Gli opponenti hanno contestato di aver acquistato la titolarità dal lato passivo del debito azionato dall' con la notifica della suddetta cartella Controparte_4
di pagamento, allegando e dimostrando che , , Persona_3 Parte_2 Pt_3
e hanno rinunciato all'eredità relitta da
[...] Parte_4 Per_3
5 (si vedano il verbale di rinuncia all'eredità di ad Per_4 Persona_4
opera di redatto ai sensi dell'articolo 519 c.p.c. in data 21-5- Parte_4
2021 e il verbale di rinuncia all'eredità di ad opera di Persona_4 Per_3
e redatto ai sensi dell'articolo 519 c.p.c. in
[...] Parte_2 Parte_3
data 7-10-2020 prodotti nel fascicolo di parte degli opponenti).
La qualità di erede costituisce il presupposto che consente ai creditori del de cuius
di agire per il recupero di un debito ereditario: l'articolo 752 c.c. stabilisce che l'erede succede nei rapporti attivi e passivi che facevano capo al de cuius e subentra a questi in universum ius, rispondendo anche con il suo patrimonio dei debiti ereditari senza vincolo di solidarietà con i coeredi, salva l'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Pertanto, ai fini del subentro del chiamato all'eredità nei debiti del de cuius è
necessario che alla delatio ex lege o ex testamento dell'eredità in suo favore abbia fatto seguito l'accettazione, espressa, tacita o presunta, dell'eredità e che il chiamato all'eredità non abbia rinunciato alla stessa eredità.
Dal momento che nel caso che ci occupa i chiamati all'eredità relitta da Per_4
vi hanno rinunciato, deve escludersi che gli stessi siano subentrati al
[...]
debitore originario nella titolarità del debito.
Peraltro, la rinuncia all'eredità è intervenuta prima non soltanto della emissione della cartella di pagamento, ma anche della iscrizione a ruolo e, essendo la stessa assoggettata ad una forma di pubblicità costituita dall'inserimento nel registro delle successioni ai sensi dell'articolo 519 c.p.c., sia l'Ente impositore in sede di iscrizione a ruolo che l'Agente della riscossione in sede di emissione della cartella di pagamento avrebbero potuto averne conoscenza con l'uso dell'ordinaria diligenza.
6 Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata agli opponenti, in qualità di eredi di dopo la rinuncia all'eredità da Persona_4
quest'ultimo relitta, deve essere considerata illegittima e deve essere escluso il diritto in capo all'Ente impositore e all'Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei rinuncianti.
Tanto premesso in ordine al merito dell'opposizione, venendo alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento dopo l'instaurazione del giudizio integri il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni per compensare per un terzo fra le parti le spese del giudizio, che nella parte residua, comprese quelle relative alla fase cautelare relativa alla sospensione, - in attuazione del principio della soccombenza virtuale - devono essere poste a carico del
[...]
e dell' in solido fra loro, devono Controparte_1 NT
essere attribuite all'avv. Amelita Castriotti per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta,
applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di merito e i valori minimi per il procedimento cautelare e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso fra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, essendo stata svolta l'attività del difensore interamente sotto il vigore del suddetto Decreto ministeriale.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 9-5-2024, da , in proprio e Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
e , quali eredi di , da , da
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_2 Pt_3
e da nei confronti del e di
[...] Parte_4 Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NT
disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il e in Controparte_1 NT
solido fra loro al pagamento in favore degli opponenti di due terzi delle spese processuali, quota che liquida in complessivi euro 3.992,60 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Amelita Castriotti per dichiarato anticipo;
- compensa fra le parti le restanti spese del giudizio.
Potenza, 18-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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