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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 492 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Blasi per procura in Parte_1 calce al ricorso in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Canfora per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado
- Appellata –
pagina 1 di 8 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 445 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 30.04.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello intestata, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, in via principale
1.- respingere la domanda di affidamento in via esclusiva rafforzata alla madre del minore relativamente alle questioni di maggiore interesse Persona_1 ossia alla salute, all'istruzione e all'educazione;
2.- disporre l'affidamento esclusivo alla madre sulle questioni di ordinaria gestione, per poi tornare all'affidamento condiviso all'esito del percorso ordinato e attivato tramite ausilio dei servizi sociali e consultoriali di reintroduzione della figura paterna;
3.- disporre che il padre corrisponda a titolo di mantenimento del primogenito
, data la condizione di precarietà e provvisorietà lavorativa e la Per_1 modestia reddituale e la nascita di un altro figlio nel 2022 ) Persona_2
e un altro in arrivo, la somma di euro 100,00 rivalutabile ex lege o altra somma ritenuta equa e di Giustizia;
4.- stabilire che le spese straordinarie di cui all'elenco indicato nel protocollo di intesa redatto dal Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro in data 12.11.2018 a favore del figlio siano poste a carico della Per_1 madre nella misura del 70% e del padre nella misura del 30%;
5.- confermare la sentenza di primo grado di ausilio e presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Pesaro avvalendosi di esperti consultoriali (ed eventuale educatore alle parti) affinché il padre possa ripristinare la funzione genitoriale e il diritto di visita al minore sia durante la Per_1 settimana (con calendario di visite 2/3 pomeriggi) fine settimana alternato, dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con gli impegni extrascolastici del minore e con l'affidamento in prova ai servizi sociali o altra misura alternativa paterna e successivamente con gli impegni lavorativi attraverso un calendario di incontri graduandoli secondo i progressi dei rapporti pagina 2 di 8 con il minore e del percorso di sostegno del Sig. già iniziato;
6.- disporre Pt_1 un percorso di supporto alla genitorialità per e Parte_1 Controparte_1 riguardante il figlio tramite il cons Per_1
7.- disporre l'attivazione urgente di un percorso di assistenza psicologica al minore tramite il servizio consultoriale e i servizi sociali di Persona_1
Pesaro, anche tramite assistenza educativa domiciliare;
8.- confermare la sentenza sotto il profilo dell'attivazione di un percorso psicologico in favore del sig. compatibilmente con il percorso attivato Pt_1 volontariamente dal medesim e il Ser.T. di Pesaro (dr.ssa CP_2
) e disporre immediato eguale percorso psicologico in favore della
[...]
tramite il consultorio familiare per reintrodurre Controparte_1 adeguatamente la figura paterna al minore;
In via subordinata nella malaugurata ipotesi di non accoglimento della clausola n. 1: 9.- stabilire l'affidamento superesclusivo rafforzato del minore alla Per_1 madre collocataria sotto il profilo scolastico ed educativo per poi modificarlo a fronte della ripresa dei rapporti padre e figlio e disporre il semplice affidamento esclusivo alla madre e/o condiviso ad entrambi i genitori sotto il profilo medico sanitario in virtù degli approcci al riguardo già intrapresi di presa in carico del minore su necessario consenso di entrambi i genitori e necessaria condivisione dei progressi e decisioni riguardanti l'aspetto psicologico e/o medico del minore e migliore esercizio ed espletamento dell'incarico da parte del personale dei servizi sociali e consultoriale relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale e decisionale anche paterna al riguardo, come già indicato da esperti contattati. Con vittoria delle spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio'. “
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, Voglia, previa opportuna qualificazione del gravame, rigettare l'impugnazione proposta, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
-con vittoria di spese e compensi di causa”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che il provvedimento in oggetto appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in applicazione della normativa disciplinante la materia, aderente ai principi giurisprudenziali ed adeguatamente parametrato alle emergenze processuali rappresentate e all'interesse esclusivo della prole;
chiede il rigetto del reclamo .
pagina 3 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro al fine di ottenere la Controparte_1 modifica delle condizioni previste nella sentenza con cui in data 25.06.2020 il medesimo Tribunale, recependo le conclusioni congiuntamente proposte dalle parti, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27.09.2014 tra la ricorrente e;
la Parte_1 ricorrente ha chiesto in particolare che venga previsto il c.d. affidamento superesclusivo del figlio , nato in data [...], tenuto conto delle Per_1 problematiche di tossicodipendenza del padre (in quel momento detenuto), nonché del sostanziale disinteresse materiale o morale mostrato nei confronti del bambino.
Costituendosi in giudizio, il si è opposto alla richiesta avanzata dalla Pt_1 ricorrente, imputando all'ex coniuge di averlo sempre ostacolato negli incontri con il figlio, valorizzando invece la figura dell'attuale compagno;
ha altresì chiesto in via riconvenzionale la riduzione dell'assegno posto a proprio carico, tenuto conto delle attuali condizioni economiche e familiari.
Con sentenza pronunciata in data 30.04.2024 il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso, evidenziando che “il comportamento tenuto dal padre, reiterato per anni,” dimostrerebbe “in modo indiscutibile la volontà di non osservare i suoi obblighi di genitore o comunque un suo colpevole disinteresse nei confronti del figlio” e ritenendo pertanto necessario “l'affidamento c.d. superesclusivo, per consentire di superare le difficoltà, anche burocratiche, connesse alla “inesistenza” dell'altro genitore”; i primi giudici hanno comunque previsto che il segua un Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Consultorio e che l'intero nucleo familiare sia preso in carico dai servizi sociali, al fine di verificare la possibilità di riprendere i contatti tra il padre ed il figlio;
hanno da ultimo rigettato la domanda di riduzione dell'assegno, tenuto conto che nelle more del procedimento il resistente è stato ammesso ad espiare la pena nelle forme dell'affidamento in prova e sta svolgendo un'attività lavorativa. pagina 4 di 8 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , contestando di essersi Pt_1 disinteressato del figlio e chiedendo che almeno le decisioni in materia sanitaria vengano condivise tra i genitori;
ha altresì censurato la sentenza nel capo relativo alle condizioni economiche, evidenziando di lavorare con contratti a termine e di dover provvedere anche alle esigenze dei due bambini nati dalla relazione con l'attuale compagna.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento gravato.
Analoghe conclusioni sono state rese dalla Procura Generale, intervenuta nel presente grado.
All'esito dell'acquisizione della relazione trasmessa dai servizi sociali presso il comune di Pesaro, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data
22.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello (dovendosi in tal modo riqualificare il gravame proposto, nonostante l'improprio riferimento al reclamo e l'indistinto richiamo della normativa vigente prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), il censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici Pt_1 hanno disposto il c.d. affidamento superesclusivo del figlio;
Per_1
l'appellante ribadisce di avere sempre tentato di riallacciare i rapporti con il bambino e chiede che venga ripristinato l'originario affidamento condiviso o che quantomeno gli venga consentito di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per il minore, in particolar modo per ciò che riguarda le esigenze sanitarie.
Tale censura può essere parzialmente accolta.
E' stato infatti chiarito che l'affidamento esclusivo rafforzato previsto dall'art. 337 quater comma III c.c. risulta giustificato solo qualora uno dei genitori presenti delle problematiche di gravità tale da precludere qualsiasi pagina 5 di 8 sua partecipazione anche alle decisioni di maggiore rilevanza per il figlio;
tale provvedimento viene in ogni caso adottato al fine di “assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole”, senza alcun intento sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, ordinanza n.4056 del 09.02.2023).
Nel caso di specie, le problematiche vissute in passato dal , il Pt_1 rapporto conflittuale con l'ex coniuge e soprattutto la risalente interruzione dei rapporti con il figlio costituiscono validi motivi per prevedere l'affidamento in via esclusiva di alla madre e la ripresa degli Per_1 incontri con il padre soltanto all'esito del percorso di sostegno e di verifica descritto dai primi giudici (la cui opportunità il non ha del resto Pt_1 contestato).
Dalle deduzioni delle parti e dall'istruttoria svolta non sono tuttavia emerse in capo al padre gravi carenze (psichiche o genitoriali) tali da precluderne la partecipazioni alle decisioni di maggiore rilevanza per il figlio: la stessa ha lamentato che l'ex coniuge si sarebbe disinteressato del figlio CP_1 per lunghi periodi, ma non ha neppure dedotto che tale assenza abbia pregiudicato l'assunzione delle decisioni necessarie per fronteggiare le esigenze del minore, determinandone il pregiudizio.
In tale complessivo contesto, risulta superfluo approfondire le motivazioni che possano aver portato all'interruzione dei rapporti tra il bambino ed il padre o anche attendere l'esito dei percorsi avviati a cura dei servizi sociali e del Consultorio.
In parziale riforma della sentenza gravata, pertanto, deve Per_1 restare affidato in via esclusiva alla madre, restando comunque riservate ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per il minore.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici hanno confermato l'assegno d'importo pari ad euro
350,00 mensili posto a proprio carico quale concorso nel mantenimento del figlio;
l'appellante lamenta che tale contributo sarebbe eccessivamente gravoso, tenuto conto dei redditi attualmente fruiti e della necessità di pagina 6 di 8 provvedere anche alle esigenze dei due bambini nati dalla relazione con l'attuale compagna.
Tale censura può essere parzialmente condivisa.
Risulta infatti non contestato che, dopo essere stato ammesso ad espiare la pena nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale, il sta Pt_1 svolgendo una regolare attività lavorativa per cui percepisce uno stipendio d'importo pari a circa 1.300,00 euro mensili;
egli deve peraltro fronteggiare anche le esigenze dei due bambini in tenera età nati dalla relazione con l'attuale compagna.
In considerazione delle risorse di cui attualmente dispone il padre e delle esigenze quantomeno minime di , risulta quindi equo Per_1 rideterminare il contributo posto a carico del in euro 200,00 mensili Pt_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto che la madre del bambino non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, non sussistono invece i presupposti per ridurre la quota delle spese straordinarie poste a carico del padre, attualmente prevista nella misura del 50%.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza delle parti) sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando anche sotto tale profilo la sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 445 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 30.04.2024, cosí dispone:
In parziale riforma della pronuncia gravata, pagina 7 di 8 DISPONE che entrambi i genitori partecipino alle decisioni di maggiore rilevanza per il minore . Persona_1
RIDETERMINA in euro 200,00 mensili (annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT) il contributo che il padre deve versare alla madre quale concorso nel mantenimento del figlio.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 492 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Blasi per procura in Parte_1 calce al ricorso in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Canfora per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado
- Appellata –
pagina 1 di 8 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 445 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 30.04.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello intestata, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, in via principale
1.- respingere la domanda di affidamento in via esclusiva rafforzata alla madre del minore relativamente alle questioni di maggiore interesse Persona_1 ossia alla salute, all'istruzione e all'educazione;
2.- disporre l'affidamento esclusivo alla madre sulle questioni di ordinaria gestione, per poi tornare all'affidamento condiviso all'esito del percorso ordinato e attivato tramite ausilio dei servizi sociali e consultoriali di reintroduzione della figura paterna;
3.- disporre che il padre corrisponda a titolo di mantenimento del primogenito
, data la condizione di precarietà e provvisorietà lavorativa e la Per_1 modestia reddituale e la nascita di un altro figlio nel 2022 ) Persona_2
e un altro in arrivo, la somma di euro 100,00 rivalutabile ex lege o altra somma ritenuta equa e di Giustizia;
4.- stabilire che le spese straordinarie di cui all'elenco indicato nel protocollo di intesa redatto dal Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro in data 12.11.2018 a favore del figlio siano poste a carico della Per_1 madre nella misura del 70% e del padre nella misura del 30%;
5.- confermare la sentenza di primo grado di ausilio e presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Pesaro avvalendosi di esperti consultoriali (ed eventuale educatore alle parti) affinché il padre possa ripristinare la funzione genitoriale e il diritto di visita al minore sia durante la Per_1 settimana (con calendario di visite 2/3 pomeriggi) fine settimana alternato, dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con gli impegni extrascolastici del minore e con l'affidamento in prova ai servizi sociali o altra misura alternativa paterna e successivamente con gli impegni lavorativi attraverso un calendario di incontri graduandoli secondo i progressi dei rapporti pagina 2 di 8 con il minore e del percorso di sostegno del Sig. già iniziato;
6.- disporre Pt_1 un percorso di supporto alla genitorialità per e Parte_1 Controparte_1 riguardante il figlio tramite il cons Per_1
7.- disporre l'attivazione urgente di un percorso di assistenza psicologica al minore tramite il servizio consultoriale e i servizi sociali di Persona_1
Pesaro, anche tramite assistenza educativa domiciliare;
8.- confermare la sentenza sotto il profilo dell'attivazione di un percorso psicologico in favore del sig. compatibilmente con il percorso attivato Pt_1 volontariamente dal medesim e il Ser.T. di Pesaro (dr.ssa CP_2
) e disporre immediato eguale percorso psicologico in favore della
[...]
tramite il consultorio familiare per reintrodurre Controparte_1 adeguatamente la figura paterna al minore;
In via subordinata nella malaugurata ipotesi di non accoglimento della clausola n. 1: 9.- stabilire l'affidamento superesclusivo rafforzato del minore alla Per_1 madre collocataria sotto il profilo scolastico ed educativo per poi modificarlo a fronte della ripresa dei rapporti padre e figlio e disporre il semplice affidamento esclusivo alla madre e/o condiviso ad entrambi i genitori sotto il profilo medico sanitario in virtù degli approcci al riguardo già intrapresi di presa in carico del minore su necessario consenso di entrambi i genitori e necessaria condivisione dei progressi e decisioni riguardanti l'aspetto psicologico e/o medico del minore e migliore esercizio ed espletamento dell'incarico da parte del personale dei servizi sociali e consultoriale relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale e decisionale anche paterna al riguardo, come già indicato da esperti contattati. Con vittoria delle spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio'. “
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, Voglia, previa opportuna qualificazione del gravame, rigettare l'impugnazione proposta, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
-con vittoria di spese e compensi di causa”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che il provvedimento in oggetto appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in applicazione della normativa disciplinante la materia, aderente ai principi giurisprudenziali ed adeguatamente parametrato alle emergenze processuali rappresentate e all'interesse esclusivo della prole;
chiede il rigetto del reclamo .
pagina 3 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro al fine di ottenere la Controparte_1 modifica delle condizioni previste nella sentenza con cui in data 25.06.2020 il medesimo Tribunale, recependo le conclusioni congiuntamente proposte dalle parti, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27.09.2014 tra la ricorrente e;
la Parte_1 ricorrente ha chiesto in particolare che venga previsto il c.d. affidamento superesclusivo del figlio , nato in data [...], tenuto conto delle Per_1 problematiche di tossicodipendenza del padre (in quel momento detenuto), nonché del sostanziale disinteresse materiale o morale mostrato nei confronti del bambino.
Costituendosi in giudizio, il si è opposto alla richiesta avanzata dalla Pt_1 ricorrente, imputando all'ex coniuge di averlo sempre ostacolato negli incontri con il figlio, valorizzando invece la figura dell'attuale compagno;
ha altresì chiesto in via riconvenzionale la riduzione dell'assegno posto a proprio carico, tenuto conto delle attuali condizioni economiche e familiari.
Con sentenza pronunciata in data 30.04.2024 il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso, evidenziando che “il comportamento tenuto dal padre, reiterato per anni,” dimostrerebbe “in modo indiscutibile la volontà di non osservare i suoi obblighi di genitore o comunque un suo colpevole disinteresse nei confronti del figlio” e ritenendo pertanto necessario “l'affidamento c.d. superesclusivo, per consentire di superare le difficoltà, anche burocratiche, connesse alla “inesistenza” dell'altro genitore”; i primi giudici hanno comunque previsto che il segua un Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Consultorio e che l'intero nucleo familiare sia preso in carico dai servizi sociali, al fine di verificare la possibilità di riprendere i contatti tra il padre ed il figlio;
hanno da ultimo rigettato la domanda di riduzione dell'assegno, tenuto conto che nelle more del procedimento il resistente è stato ammesso ad espiare la pena nelle forme dell'affidamento in prova e sta svolgendo un'attività lavorativa. pagina 4 di 8 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , contestando di essersi Pt_1 disinteressato del figlio e chiedendo che almeno le decisioni in materia sanitaria vengano condivise tra i genitori;
ha altresì censurato la sentenza nel capo relativo alle condizioni economiche, evidenziando di lavorare con contratti a termine e di dover provvedere anche alle esigenze dei due bambini nati dalla relazione con l'attuale compagna.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento gravato.
Analoghe conclusioni sono state rese dalla Procura Generale, intervenuta nel presente grado.
All'esito dell'acquisizione della relazione trasmessa dai servizi sociali presso il comune di Pesaro, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data
22.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello (dovendosi in tal modo riqualificare il gravame proposto, nonostante l'improprio riferimento al reclamo e l'indistinto richiamo della normativa vigente prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), il censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici Pt_1 hanno disposto il c.d. affidamento superesclusivo del figlio;
Per_1
l'appellante ribadisce di avere sempre tentato di riallacciare i rapporti con il bambino e chiede che venga ripristinato l'originario affidamento condiviso o che quantomeno gli venga consentito di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per il minore, in particolar modo per ciò che riguarda le esigenze sanitarie.
Tale censura può essere parzialmente accolta.
E' stato infatti chiarito che l'affidamento esclusivo rafforzato previsto dall'art. 337 quater comma III c.c. risulta giustificato solo qualora uno dei genitori presenti delle problematiche di gravità tale da precludere qualsiasi pagina 5 di 8 sua partecipazione anche alle decisioni di maggiore rilevanza per il figlio;
tale provvedimento viene in ogni caso adottato al fine di “assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole”, senza alcun intento sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, ordinanza n.4056 del 09.02.2023).
Nel caso di specie, le problematiche vissute in passato dal , il Pt_1 rapporto conflittuale con l'ex coniuge e soprattutto la risalente interruzione dei rapporti con il figlio costituiscono validi motivi per prevedere l'affidamento in via esclusiva di alla madre e la ripresa degli Per_1 incontri con il padre soltanto all'esito del percorso di sostegno e di verifica descritto dai primi giudici (la cui opportunità il non ha del resto Pt_1 contestato).
Dalle deduzioni delle parti e dall'istruttoria svolta non sono tuttavia emerse in capo al padre gravi carenze (psichiche o genitoriali) tali da precluderne la partecipazioni alle decisioni di maggiore rilevanza per il figlio: la stessa ha lamentato che l'ex coniuge si sarebbe disinteressato del figlio CP_1 per lunghi periodi, ma non ha neppure dedotto che tale assenza abbia pregiudicato l'assunzione delle decisioni necessarie per fronteggiare le esigenze del minore, determinandone il pregiudizio.
In tale complessivo contesto, risulta superfluo approfondire le motivazioni che possano aver portato all'interruzione dei rapporti tra il bambino ed il padre o anche attendere l'esito dei percorsi avviati a cura dei servizi sociali e del Consultorio.
In parziale riforma della sentenza gravata, pertanto, deve Per_1 restare affidato in via esclusiva alla madre, restando comunque riservate ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per il minore.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici hanno confermato l'assegno d'importo pari ad euro
350,00 mensili posto a proprio carico quale concorso nel mantenimento del figlio;
l'appellante lamenta che tale contributo sarebbe eccessivamente gravoso, tenuto conto dei redditi attualmente fruiti e della necessità di pagina 6 di 8 provvedere anche alle esigenze dei due bambini nati dalla relazione con l'attuale compagna.
Tale censura può essere parzialmente condivisa.
Risulta infatti non contestato che, dopo essere stato ammesso ad espiare la pena nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale, il sta Pt_1 svolgendo una regolare attività lavorativa per cui percepisce uno stipendio d'importo pari a circa 1.300,00 euro mensili;
egli deve peraltro fronteggiare anche le esigenze dei due bambini in tenera età nati dalla relazione con l'attuale compagna.
In considerazione delle risorse di cui attualmente dispone il padre e delle esigenze quantomeno minime di , risulta quindi equo Per_1 rideterminare il contributo posto a carico del in euro 200,00 mensili Pt_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto che la madre del bambino non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, non sussistono invece i presupposti per ridurre la quota delle spese straordinarie poste a carico del padre, attualmente prevista nella misura del 50%.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza delle parti) sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando anche sotto tale profilo la sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 445 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 30.04.2024, cosí dispone:
In parziale riforma della pronuncia gravata, pagina 7 di 8 DISPONE che entrambi i genitori partecipino alle decisioni di maggiore rilevanza per il minore . Persona_1
RIDETERMINA in euro 200,00 mensili (annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT) il contributo che il padre deve versare alla madre quale concorso nel mantenimento del figlio.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8