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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7630/2024 R.G.
TRA
elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi, n. 211, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Dino Caudullo, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
[...]
, Controparte_1 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
Resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere una docente in servizio presso l'Istituzione scolastica I.C. Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco, ha dedotto di avere prestato servizio negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del in virtù di una Controparte_1
serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e di non avere fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
1 Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del
DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti
a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo
sul lavoro tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di
Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c.
121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto
- condannare il , in persona del a costituire Controparte_1 CP_5
in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 di complessivi € 3500
Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con memoria tempestivamente depositata l'11.12.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul Controparte_1
procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso «valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di
euro 500».
L'Amministrazione ha quindi argomentato in ordine all'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103.
2 Ha, quindi eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché quella ordinaria ex art. 2936 c.c. in relazione alle pretese risarcitorie, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: «- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la
prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia».
Sostituita l'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, che ha rinunciato alla domanda relativa alle annualità prescritte, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
3. Va, preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente CP_1
funzionale ad individuare le annualità in relazione alle quali parte ricorrente ha dichiarato per il tramite del difensore munito di procura di rinunciare (all'azione relativa) alle annualità prescritte.
3.1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2023/2024 a partire dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento del beneficio CP_1
rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine, ha precisato che
«la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche
3 ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
3.2. Ora, in ragione della data di proposizione del ricorso e della data di notificazione del ricorso introduttivo, considerato che nell'a.s. 2018/19 l'incarico di supplenza è stato conferito a parte ricorrente in data 3 ottobre 2018 (cfr. doc. 1 parte ricorrente), deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia fondata in relazione alla domanda di accertamento del diritto di fruire della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici
2018/2019 e 2017/2018.
Per contro, la invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata in relazione agli anni scolastici successivi ricadenti nel range del termine quinquennale.
3.3. Da tanto deriva che con riferimento alle annualità 2017/2018 e 2018/2019 va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, e produce, quale effetto, non l'estinzione del giudizio con conseguente possibilità di riproporre l'azione, ma l'estinzione dell'azione, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in futuro la tutela giurisdizionale per il diritto fatto valere con l'azione rinunciata e ciò in quanto la rinuncia all'azione si sostanzia nella rinuncia al diritto sostanziale sottostante, cui nel caso di specie è stata fatta peraltro espressa rinuncia.
Che alla rinuncia all'azione segua una decisione del giudice che abbia forma di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è stato affermato anche dalla Corte di cassazione, la quale ha chiarito che «la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la
cessazione della materia del contendere» (Cass. 12953/2014).
4. La materia controversa del presente giudizio concerne, quindi, la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n.
3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M.
4 Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n.
10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data
1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023
emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 –est. dott.ssa P. Mirenda).
5. «Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022
dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che «L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale
docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_6 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in CP_6 vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_6
5 soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna» ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del
2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
«Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile CP_1
a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
6 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e
concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni
per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare
una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le
condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
«35- Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
7 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza…».
- Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, Persona_1
punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno Per_2
2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45)».
[...] Persona_4
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della Corte di giustizia invocata dalla ricorrente, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19
TUE, l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che «le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni».
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e
sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della
UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione»
(Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
8 6. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Ed invero, «Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il
contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203» (ex multis Cass. nn. 26897/2009
e 3841/2002).
7. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (v. doc. 1 fasc. ricorrente) è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
7.1. La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quella propria di un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, anche dalla documentazione in atti.
7.2. Dalla produzione documentale avente ad oggetto i contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno), per effetto di una serie continuativa di supplenze brevi.
Ed invero, con riferimento all'annualità 2021/2022, pur trattandosi di incarichi che non sono stati conferiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, bensì di supplenze temporanee
9 conferite sulla base di plurimi contratti, il servizio prestato dalla ricorrente (dal 3.9.2021 al
3.11.2021; dal 25.9.2021 al 24.10.2021; dal 25.10.2021 al 25.11.2021; dal 12.11.2021 al
10.12.2021; dall'11.12.2021 al 22.12.2021; dal 23.12.2021 al 14.1.2022, dal 17.1.2022 al
30.6.2022), ha coperto, in concreto, un lasso temporale pari a quello che giustifica – secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 29961/2023) – il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze fino al 30 giugno ex art. 4, comma 2, legge cit., integrando per tale via il requisito dell'annualità didattica.
8. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_1
La Suprema Corte non ha invece affrontato il tema delle supplenze temporanee in quanto estraneo al giudizio a quo, ma non ha comunque escluso la possibilità di recuperare il senso dell'annualità di una didattica «per supplenze temporanee che coprano - come nella fattispecie ndr - un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999».
Sul punto peraltro si è pronunciato l'intestato Tribunale, che, con pronuncia che si condivide e che si richiama, ha affermato che «vendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della
Carta docente, che le supplenze brevi siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione se e in quanto diano luogo, seppure frammentate ma tali
10 da succedersi sostanzialmente senza interruzioni di qualche rilievo -nella specie fin dal 30 novembre 2021- ad un rapporto di lavoro fino al 30 giugno, facendo emergere, sia pure ex post, il carattere continuativo della prestazione lavorativa e dunque l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa sicché la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto è resa su base annuale giustifica, per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa» (Trib. Catania 29 novembre 2023, n. 4800, emessa a definizione del procedimento recante numero di ruolo generale 6901/2023, est. Dott.ssa Patrizia
Mirenda).
9. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
10. Sulla scorta delle superiori considerazioni l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, nella CP_1
misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, computato sulla base delle sole annualità in relazione alle quali non è
cessata la materia del contendere, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini CP_2
e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
11 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, avv. Dino Caudullo.
Così deciso in Catania il 15 gennaio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7630/2024 R.G.
TRA
elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi, n. 211, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Dino Caudullo, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
[...]
, Controparte_1 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
Resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere una docente in servizio presso l'Istituzione scolastica I.C. Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco, ha dedotto di avere prestato servizio negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del in virtù di una Controparte_1
serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e di non avere fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
1 Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del
DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti
a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo
sul lavoro tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di
Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c.
121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto
- condannare il , in persona del a costituire Controparte_1 CP_5
in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 di complessivi € 3500
Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con memoria tempestivamente depositata l'11.12.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul Controparte_1
procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso «valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di
euro 500».
L'Amministrazione ha quindi argomentato in ordine all'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103.
2 Ha, quindi eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché quella ordinaria ex art. 2936 c.c. in relazione alle pretese risarcitorie, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: «- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la
prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia».
Sostituita l'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, che ha rinunciato alla domanda relativa alle annualità prescritte, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
3. Va, preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente CP_1
funzionale ad individuare le annualità in relazione alle quali parte ricorrente ha dichiarato per il tramite del difensore munito di procura di rinunciare (all'azione relativa) alle annualità prescritte.
3.1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2023/2024 a partire dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento del beneficio CP_1
rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine, ha precisato che
«la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche
3 ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
3.2. Ora, in ragione della data di proposizione del ricorso e della data di notificazione del ricorso introduttivo, considerato che nell'a.s. 2018/19 l'incarico di supplenza è stato conferito a parte ricorrente in data 3 ottobre 2018 (cfr. doc. 1 parte ricorrente), deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia fondata in relazione alla domanda di accertamento del diritto di fruire della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici
2018/2019 e 2017/2018.
Per contro, la invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata in relazione agli anni scolastici successivi ricadenti nel range del termine quinquennale.
3.3. Da tanto deriva che con riferimento alle annualità 2017/2018 e 2018/2019 va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, e produce, quale effetto, non l'estinzione del giudizio con conseguente possibilità di riproporre l'azione, ma l'estinzione dell'azione, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in futuro la tutela giurisdizionale per il diritto fatto valere con l'azione rinunciata e ciò in quanto la rinuncia all'azione si sostanzia nella rinuncia al diritto sostanziale sottostante, cui nel caso di specie è stata fatta peraltro espressa rinuncia.
Che alla rinuncia all'azione segua una decisione del giudice che abbia forma di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è stato affermato anche dalla Corte di cassazione, la quale ha chiarito che «la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la
cessazione della materia del contendere» (Cass. 12953/2014).
4. La materia controversa del presente giudizio concerne, quindi, la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n.
3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M.
4 Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n.
10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data
1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023
emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 –est. dott.ssa P. Mirenda).
5. «Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022
dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che «L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale
docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_6 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in CP_6 vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_6
5 soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna» ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del
2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
«Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile CP_1
a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
6 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e
concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni
per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare
una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le
condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
«35- Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
7 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza…».
- Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, Persona_1
punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno Per_2
2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45)».
[...] Persona_4
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della Corte di giustizia invocata dalla ricorrente, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19
TUE, l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che «le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni».
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e
sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della
UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione»
(Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
8 6. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Ed invero, «Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il
contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203» (ex multis Cass. nn. 26897/2009
e 3841/2002).
7. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (v. doc. 1 fasc. ricorrente) è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
7.1. La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quella propria di un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, anche dalla documentazione in atti.
7.2. Dalla produzione documentale avente ad oggetto i contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno), per effetto di una serie continuativa di supplenze brevi.
Ed invero, con riferimento all'annualità 2021/2022, pur trattandosi di incarichi che non sono stati conferiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, bensì di supplenze temporanee
9 conferite sulla base di plurimi contratti, il servizio prestato dalla ricorrente (dal 3.9.2021 al
3.11.2021; dal 25.9.2021 al 24.10.2021; dal 25.10.2021 al 25.11.2021; dal 12.11.2021 al
10.12.2021; dall'11.12.2021 al 22.12.2021; dal 23.12.2021 al 14.1.2022, dal 17.1.2022 al
30.6.2022), ha coperto, in concreto, un lasso temporale pari a quello che giustifica – secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 29961/2023) – il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze fino al 30 giugno ex art. 4, comma 2, legge cit., integrando per tale via il requisito dell'annualità didattica.
8. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_1
La Suprema Corte non ha invece affrontato il tema delle supplenze temporanee in quanto estraneo al giudizio a quo, ma non ha comunque escluso la possibilità di recuperare il senso dell'annualità di una didattica «per supplenze temporanee che coprano - come nella fattispecie ndr - un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999».
Sul punto peraltro si è pronunciato l'intestato Tribunale, che, con pronuncia che si condivide e che si richiama, ha affermato che «vendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della
Carta docente, che le supplenze brevi siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione se e in quanto diano luogo, seppure frammentate ma tali
10 da succedersi sostanzialmente senza interruzioni di qualche rilievo -nella specie fin dal 30 novembre 2021- ad un rapporto di lavoro fino al 30 giugno, facendo emergere, sia pure ex post, il carattere continuativo della prestazione lavorativa e dunque l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa sicché la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto è resa su base annuale giustifica, per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa» (Trib. Catania 29 novembre 2023, n. 4800, emessa a definizione del procedimento recante numero di ruolo generale 6901/2023, est. Dott.ssa Patrizia
Mirenda).
9. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
10. Sulla scorta delle superiori considerazioni l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, nella CP_1
misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, computato sulla base delle sole annualità in relazione alle quali non è
cessata la materia del contendere, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini CP_2
e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
11 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, avv. Dino Caudullo.
Così deciso in Catania il 15 gennaio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
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