CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al numero 3522 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Roma, alla Via Pineta Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Fontanella che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
C.F. , sede di Roma
[...] P.IVA_2
Nomentano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
del Lazio, con domicilio eletto presso la sede in Roma in Piazza
[...] CP_1 CP_1
Cinque Giornate n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Renata Cantatore;
E in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ) in proprio e nella qualità di mandatario della P.IVA_3 [...]
CP_
con sede in Roma, Via Barberini n. 47 ( Cf Controparte_4
), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari P.IVA_4
(c.f. ), domiciliata in Controparte_5 P.IVA_5
Roma, alla Via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Varì che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI
1 Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dell'appello
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6365/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/04/2020.
CONCLUSIONI:
Per L' SPORTIVA : Parte_1 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita in parziale riforma della avversata sentenza n. 6365/2020 emessa dal Tribunale di Roma– sez, I civile ed in accoglimento del presente appello contrariis reiectis, riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il Tribunale di Roma compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra l'opponente ed e le spese di CTU nella misura del CP_1
50%, e per l'effetto disporre la condanna di all'integrale pagamento delle spese CP_1 di lite e delle spese di CTU in favore dell'odierna appellante per i motivi di cui alla premessa.
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio oltre RSG, IVA e CPA il tutto da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistastario;
Per l' (si è riportato alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta):
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di dichiarare CP_6
l'inammissibilità e/o nullità del ricorso in appello e respingere il medesimo ricorso confermando integralmente la sentenza di primo grado;
per l' : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Collegio :
- In via principale, nel merito, in relazione al gravame avverso decidere secondo giustizia ed, in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza sul punto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell' CP_7
per le spese di CTU, in considerazione dell'esito del giudizio integralmente
[...] favorevole in relazione alle cartelle esattoriali n. 097 2007 033433523 000 e 097 2008
0022391373 000; in tutto con vittoria delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l Controparte_5
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile, Sezione Lavoro adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 6365/2020 del Tribunale Civile di Roma, emessa a definizione del giudizio N.R.G. 81915/2015 e
2 depositata in data 21.04.2020, nella parte in cui il Tribunale Civile di Roma ha compensato le spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, da Controparte_8 distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata - resa nei confronti delle intestate parti appellate - il
Tribunale di Roma ha così provveduto:
Il giudizio di primo grado ha avuto oggetto una querela di falso incidentale avverso le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento di tre cartelle prodotte da nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 cpc dinanzi Controparte_9 al Giudice del Lavoro, e relative a crediti vantati da e nei confronti della CP_3 CP_1
Associazione.
L'appello principale - che ha ad oggetto la sola regolazione delle spese tra l'appellante e l' - è stato inizialmente notificato al solo Istituto stesso che, non costituendosi CP_1 prima della prima udienza, veniva dichiarato contumace con ordinanza del 30.06.2021.
L' si costituiva quindi con comparsa depositata il 2.05.2022, eccependo il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva per la sua estraneità alla domanda azionata;
del tutto correttamente, secondo l'appellante, la decisione impugnata non aveva condannato l' alle spese in quanto l'attività successiva alla formazione della cartella e quindi CP_1 la notifica della cartella impugnata – annullata per falsità della sottoscrizione – era di competenza esclusiva del concessionario e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario - subentrato ad Controparte_10
- quale parte che aveva depositato nel giudizio originario dinanzi al Controparte_9
3 giudice del lavoro la notifica della cartella la cui sottoscrizione era stata poi oggetto di querela di falso.
Con memoria depositata il 12.04.2023 si è costituito l' opponendosi all'appello e CP_3 svolgendo appello incidentale con cui ha censurato la statuizione del Tribunale che aveva regolato le spese di CTU ponendo il relativo onere per il 50% “a carico dei convenuti in solido”. Secondo la parte, l' erano risultati Controparte_7 completamente vittoriosi all'esito del giudizio, così come riconosciuto anche dall'appellante. Con la conseguenza che alcuna spesa di consulenza doveva essere posta a carico dell'Ente deducente che aveva agito in proprio e quale mandatario di CP_4
Con ordinanza del 24.02.2023, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti originarie.
Con comparsa del 12.04.2023 si è costituito l' chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello.
Riservata la causa in decisione, il procedimento era quindi rimesso sul ruolo con ordinanza del 9.10.2023 per la notifica, a cura dell' , dell'appello incidentale nei CP_3 confronti dell' . Controparte_8
Con comparsa del 6.11.2023, si è costituita la chiedendo la Controparte_8 conferma della statuizione di primo grado relativa alla compensazione delle spese di lite.
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono fondati.
Volendo riepilogare i fatti di causa, nel corso del procedimento n. 12041/2015 davanti al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, di opposizione ex art. 615 c.p.c. avviato nei confronti di , ed la CP_3 CP_4 CP_1 Controparte_8 ha proposto querela di falso in via incidentale Parte_1 avverso la sottoscrizione apposta in calce agli avvisi di ricevimento di tre cartelle n. 097
2007 033433523 000, n. 097 2008 0022391373 000, n. 097 2008 0294633008 000, prodotti dalla ( già agente della ) nel corso del predetto giudizio. CP_9 CP_8
In punto spese, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di lite, rilevando nella parte motiva che “le spese di lite sono compensate in vista della parziale reciproca soccombenza, e quelle di CTU, già liquidate in corso di causa, poste a carico delle parti in misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico dei convenuti in solido”.
Tale statuizione viene aggredita con il primo motivo di appello, dove la parte lamenta, testualmente la “Violazione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla disposta compensazione
4 delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'originario opponente ed ”. CP_1
Secondo la parte, avrebbe errato il Tribunale nel rilevare, a fondamento della disposta compensazione delle spese unicamente con l' la “parziale reciproca CP_1 soccombenza” e tanto sulla base dei seguenti rilievi:
a) in diritto, che, a seguito della novella di cui all'art. 13 della L. 162/2014, applicabile ratione temporis, l'art. 92 comma 2 cpc, prevedeva che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca qui non ricorrenti, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in un caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.4.2018, in casi di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
b) in fatto, che, nella fattispecie, non ricorrerebbe neanche una ipotesi di soccombenza reciproca nel rapporto processuale tra l'originario ricorrente ed , stante l'integrale CP_1 accoglimento da parte del Tribunale della domanda con riferimento alla sola cartella
097 2008 029463 300800, mentre nessuna censura era sollevata con riferimento agli altri due titoli. Il Tribunale, in definitiva, avrebbe dovuto scindere i rapporti processuali, azionati nei confronti di soggetti diversi.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Costituendosi nel giudizio di primo grado l' , con riferimento alla proposizione CP_1 della querela avverso la predetta cartella, unica di competenza dell'Ente, ha contrastato la domanda, chiedendo nelle proprie conclusioni di “accertare la verità del documento impugnato per querela di falso”.
Del tutto tardivamente, la stessa parte introduce in appello una eccezione relativa al proprio “difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività successiva alla formazione della cartella” laddove in primo grado, di contro aveva formulato una eccezione di contenuto diverso, incentrata sul “difetto di legittimazione passiva dell' in ordine CP_1 alla eventuale prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti dell' , posto che CP_1 con il D. Lgs. N. 46/1999 la riscossione dei crediti previdenziali è stata affidata in via esclusiva all'esattoria (attualmente ), con la evidente conseguenza che CP_9 alcuna responsabilità può essere addebitata all' con riferimento alle modalità di CP_1 riscossione dei crediti”.
Peraltro, il Tribunale nella decisione impugnata ha espressamente affermato la legittimazione passiva, nel procedimento per querela, di “tutti i soggetti già parti del giudizio principale davanti al Giudice del Lavoro, in quanto sui documenti oggetto del
5 presente giudizio si fondano le pretese delle parti in quel giudizio..” , ma tale statuizione è stata oggetto, come detto, di una censura tardiva da parte dell' , non CP_1 potendo dirsi la eccezione di difetto di legittimazione, per come svolta nel presente giudizio, conforme a quella introdotta in primo grado.
In definitiva, il Tribunale ha qui errato nel compensare le spese del primo grado sul presupposto, inesistente, della reciproca soccombenza rispetto all' , in piena CP_1 contraddizione con il rilievo, svolto in motivazione, della legittimazione di tutte le parti rispetto alla domanda.
La relativa statuizione va dunque riformata limitatamente alla posizione del , CP_1 mentre va confermata rispetto all'Agente della Riscossione, non avendo né l'appellante principale, né l' , in sede di appello incidentale, censurato l'avvenuta CP_3 compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
. Controparte_11
Con l'appello incidentale, l' ha fatto rilevare l'erroneità del capo di CP_3 sentenza che ha disposto il pagamento delle spese di CTU (€. 2.207,03) per il 50% “a carico dei convenuti in solido”. Secondo la parte, la statuizione sarebbe erronea in quanto l' sono risultati completamente vittoriosi all'esito del giudizio, Controparte_7 così come riconosciuto anche dall'appellante. Con la conseguenza che alcuna spesa di consulenza deve essere posta a carico dell'Ente deducente che ha agito in proprio e quale mandatario di CP_4
L'appello, che giova alla sola parte impugnante, è fondato.
Tenuto conto infatti dell'esito della lite, culminata con il definitivo rigetto della opposizione relativa alle due cartelle emesse dall' , delle spese di consulenza CP_3 liquidate in primo grado con duplice decreto (e pari a complessivi € 3.436 oltre accessori come da relativo decreto del 4.10.2019) va esentato l'appellante incidentale, ponendo le stesse a carico esclusivo delle altre parti soccombenti nella seguente misura:
- Quanto alla per € 1.718 oltre accessori di legge Parte_1
(50%);
- Quanto all' , per € 859 oltre accessori di legge (25%); CP_3
- Quanto alla , per € 859 oltre Controparte_12 accessori di legge (25%);
Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza dell' , dell' e CP_1 CP_3 della (che si sono inutilmente opposte all'appello Controparte_8 principale non proposto nei loro confronti)
6 Quanto all'appello incidentale, accolto in parte, le spese del grado vanno poste a carico della appellante soccombente sul punto e in favore unicamente Parte_1 dell' che ha appellato il relativo capo di sentenza, mentre vanno compensate con le CP_3 altre parti che non hanno preso posizione sull'appello incidentale.
La liquidazione delle spese va condotta tenendo conto del valore indeterminato della domanda proposta nel giudizio a quo e in base agli scaglioni tariffari minimi.
Quanto alle spese tra appellante principale e appellante incidentale , si tiene conto CP_3 del valore dell'accolto parametrato alle spese di ctu liquidate in primo grado (€ 3.436)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto dell' avente ad Parte_1 CP_3 oggetto la sentenza n. 6363/20 del Tribunale di Roma, pubblicata il 21.04.2020, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, previa parziale riforma della stessa così provvede: condanna l' , l' e L , al CP_1 CP_3 Controparte_12 pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del primo e del secondo che liquida in complessivi € 7.400 (di cui € 3.900 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Gianluca Fontanella;
pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, a carico di tutte le altre parti del giudizio, nella seguente misura:
- Quanto alla per € 1.718 oltre accessori di legge Parte_1
(50%);
- Quanto all' , per € 859 oltre accessori di legge (25%); CP_3
- Quanto alla , per € 859 oltre Controparte_12 accessori di legge (25%);
- Conferma nel resto;
- Condanna l'appellante principale alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellante incidentale , liquidate in € 1.000 oltre Iva cpa e spese generali;
CP_3 al 15% oltre a contributo unificato;
compensa le spese del grado tra l'appellante incidentale e le altre parti appellate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Gianì Nicola Saracino
7
8