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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANZONI
[...] C.F._2
IA RI (C.F. e dell'Avv. BRIO C.F._3
SS ) con studio in Milano, Viale C.F._4
PAPINIANO 22/B, presso i quali sono elettivamente domiciliati, nonché dall'Avv.to DI DIONISIO PIETRO ) del Foro di C.F._5
Velletri, con studio in Anzio, via Gramsci n. 6, giusta delega in atti;
attori in riassunzione
CONTRO (partita IVA di Gruppo , codice Controparte_1 P.IVA_1
fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero
, REA CCIAA Venezia– 420580) e per essa P.IVA_2 [...]
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e Controparte_2 P.IVA_3
numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA P.IVA_4
pagina 1 di 15 420580), , con sede legale in Milano (MI), via Email_1
Caldera 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, con il patrocinio dell'Avv. VICARI DONATELLA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C.F._6
Podgora 20122 MILANO giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_5
tempore, con il patrocinio dell'Avv. POLIMENI NATALE (C.F.
ed elettivamente domiciliata in presso il suo studio in C.F._7
Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 4 giusta delega in atti;
Convenuti in riassunzione OGGETTO: “Leasing”.
CONCLUSIONI: Per e per : Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, così provvedere, a seguito del rinvio:
A - in riforma della sentenza n. 1206/2021 della Corte di appello di Milano,
Sezione Terza Civile e in conformità all'enunciato principio di diritto, accogliere l'appello e le conclusioni ivi riportate;
B - condannare (CF ), in qualità Controparte_2 P.IVA_4
Cessionaria di (già , in persona del legale Controparte_4 CP_5
rappresentante pro tempore, nonché la società (CF ), in CP_3 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentati, alle spese, diritti ed onorari dei giudizi innanzi al Tribunale di Milano, alla Corte d'Appello di Milano e alla Corte di Cassazione ed al presente giudizio, e, per l'effetto
C – disporre la restituzione di tutte le somme percepite in sede di pignoramenti subiti dai ricorrenti in virtù delle sentenze emesse nelle varie fasi del presente procedimento pagina 2 di 15 D - Condannare (CF ), in qualità Controparte_2 P.IVA_4
Cessionaria di (già , in persona del legale Controparte_4 CP_5
rappresentante pro tempore, nonché la società (CF ), in CP_3 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 comma 2
c.p.c., accertata l'inesistenza del diritto per cui sono stati eseguiti i procedimenti esecutivi, a risarcire i danni subiti, nella misura determinata in via equitativa che si ritenga di giustizia.
Per e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice:
[...]
voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così giudicare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove e dei documenti proposti dagli appellanti con l'atto di citazione in riassunzione del 5.06.2024;
- confermare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere l'appello dei sig.ri perché infondato in fatto e in diritto;
Pt_1
- in ogni caso, rigettare tutte le domande e pretese formulate dai sig.ri con Pt_1
l'atto di citazione in appello del 7.06.2019 e con l'atto di citazione in riassunzione del 5.06.2024 perché infondate in fatto e in diritto, nonché rigettare le istanze istruttorie ivi formulate.
Con condanna degli appellanti alla refusione in favore dell'esponente delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Per CP_3
Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello, o per ogni altro e/o diverso titolo, in accoglimento dei motivi di cui alla comparsa di costituzione in appello così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità delle domande nuove e dei rispettivi documenti proposti dagli appellanti.
NEL MERITO
pagina 3 di 15 - RESPINGERE perché inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dai sigg. e , confermando la Parte_2 Parte_1
sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
- CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo:
“ e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2 Parte_1
emesso in favore di , con il quale si è ingiunto loro di Controparte_4
pagare la somma di 295.710,75 € a seguito della risoluzione di quattro contratti di locazione finanziaria stipulati tra la società creditrice e la poi fallita: CP_6
i due avevano infatti prestato garanzia a favore di tale società.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il , in particolare, ha Parte_1
assunto che uno dei contratti era stato sottoscritto non da lui ma da un suo omonimo.
Entrambi hanno chiamato in causa il terzo indicato come effettivo CP_3
utilizzatore del bene oggetto di uno dei quattro contratti, e quindi obbligato al pagamento.
Separatamente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo LA LI, disconoscendo l'autenticità delle firme apparentemente apposte a suo nome sui contratti di fideiussione.
Si è costituita in giudizio anche la che ha dedotto la propria carenza CP_3
di legittimazione passiva.
Nel corso del primo grado del giudizio, previa CTU calligrafica, si è accertato che tutte le firme a nome LA LI erano apocrife, e che risultavano false anche le firme a nome in calce alle clausole vessatorie di uno Parte_2
dei quattro contratti. La ha rinunciato al credito in riferimento ad uno CP_4
dei contratti, in cui la firma “ ” risultava apposta da altro Parte_1
soggetto, omonimo dell'opponente.
pagina 4 di 15 Il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del LI
e lo ha revocato anche nei confronti del , riducendo il credito Parte_1
a 114.000 € circa, mentre ha confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di
ritenendo irrilevante la falsità della sua firma in calce alle Parte_2
clausole vessatorie ai fini della validità complessiva del contratto. Ha ritenuto anche infondate le eccezioni dei debitori relative all'inerzia del creditore, puntualizzando che gli opponenti avevano prestato garanzie a prima richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1955 c.c., con conseguente impossibilità di far valere un eventuale comportamento colposo del creditore ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
Entrambi i hanno proposto appello ed hanno contestato la qualificazione Pt_1
di uno dei quattro contratti come contratto autonomo di garanzia sulla base della falsità delle firme apposte da , facendo presente che -stante la Parte_2
nullità di quella clausola permaneva la loro facoltà di opporre i comportamenti assunti dal creditore, in particolar modo la sua inerzia in relazione al recupero dei beni concessi in leasing.
La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione affermando
l'insussistenza della violazione dei doveri di correttezza e buonafede in capo al creditore, confermando la natura dei contratti quali contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità dei garanti di svolgere eccezioni riguardo all'inerzia e alle condotte del creditore, del quale escludeva comunque una responsabilità ai sensi dell'articolo 1227 CC.”.
La cassazione della sentenza è chiesta da e con cinque Pt_2 Parte_1
motivi di ricorso.
Hanno resistito con distinti controricorsi e Controparte_2 CP_3
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte di cassazione pronunciava sentenza n. 6002/2024 pubblicata in data 6 marzo 2024 con il seguente dispositivo:
pagina 5 di 15 “La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in Pt_3
diversa composizione anche per le spese”.
e riassumevano il giudizio ex art. 392 c.p.c. Parte_1 Parte_2
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituivano e, per essa, Controparte_1 Controparte_7
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice, nonché CP_3
chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025 ove tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per le conclusionali e venti per le repliche.
Con provvedimento del 14 ottobre 2025, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per la decisione da parte di un collegio in diversa composizione, atteso che uno dei magistrati componenti aveva già partecipato al collegio della Corte d'Appello che aveva pronunciato la sentenza di rigetto dell'appello.
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate all'udienza del 17 giugno 2025, e la Corte, su concorde richiesta delle parti tratteneva immediatamente la causa, senza, quindi, concessione di ulteriori termini a difesa.
Con riferimento ai motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dai con cui “si denuncia la violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. Si sostiene che, qualora la classificazione del contratto dovesse essere in termini di contratto di fideiussione, dovranno essere ritenute legittime le censure mosse dal garante quanto alla responsabilità del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., censure che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare in relazione al profilo dell'inerzia del creditore, quantomeno sotto il profilo del concorso di colpa”, nonché il quarto motivo con cui “ denunciano la violazione e falsa applicazione
pagina 6 di 15 dell'articolo 1175 c.c. e dell'articolo 1375 c.c., censurando la sentenza impugnata là dove è stata ritenuta insussistente la malafede del creditore nella stipula delle fideiussioni e nella relativa previsione di escludere la rilevanza della insolvenza dell'utilizzatore.
I ricorrenti assumono di aver dedotto diverse circostanze a fondamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della creditrice, circostanze che non sarebbero state prese in considerazione, ed in particolare la falsità delle firme di uno dei garanti, la falsità della firma del in Parte_2
calce alle clausole vessatorie di uno dei quattro contratti”, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Giova riportare, ad avviso di questa Corte, le motivazioni contenute nella sentenza remittente in relazione alla decisione sul secondo e quarto motivo di ricorso.
Si legge nella motivazione: “Con esso si prospetta, come si è detto, che il finanziatore ha sfruttato una garanzia avente fonte in un contratto le cui sottoscrizioni sono state accertate come false e che, al momento della apposizione, erano state per l'appunto autenticate da un funzionario della stessa società finanziatrice.
Qui va fatta una premessa.
Sostiene il PG, ed insieme a lui i controricorrenti, che questa questione non risulta sia stata posta in appello o, meglio, i ricorrenti non dimostrano di averla posta in secondo grado, con la conseguenza che sarebbe qui fatta valere per la prima volta.
In realtà, lo stesso giudice di appello dà atto che la questione era stata posta davanti a sé, ed infatti a pagina 3, espressamente riferisce che tra i motivi di appello c'è la questione della immeritevolezza di contratti in cui sono apposte firme false;
ed anzi, su tale questione egli decide pure: a pagina 4 risponde che le conseguenze della falsità di alcune firme comportano l'inutilizzabilità relativa del contratto e non la sua complessiva immeritevolezza.
pagina 7 di 15 Non si può dunque affermare che, siccome il giudice di appello non ha dato alcun conto della questione posta, allora era onere dei ricorrenti, come da giurisprudenza di questa Corte, dimostrare che lo avevano fatto.
Il giudice di appello ha dunque esaminato la questione, segno che è stata a lui sottoposta.
Un ulteriore chiarimento occorre.
Nel rispondere alla questione se vi sia meritevolezza in una operazione negoziale in cui la volontà delle parti è , almeno in parte, contraffatta, il giudice di appello replica che si applica la regola della nullità parziale o della inefficacia parziale,
e cioè che la circostanza che siano del tutto false le sottoscrizioni di un solo garante, e che quelle di un altro lo siano in parte, e che comunque esse riguardino prevalentemente le clausole vessatorie, comporta inefficacia di quanto falsamente sottoscritto e validità di tutto il resto.
Ma la questione non sta, né è stata posta, in termini di invalidità o inefficacia parziale, è stata posta in termini diversi: quelli di una di una violazione del dovere di buona fede da parte di una società di leasing che, all'interno di una unica operazione negoziale (costituita dalla garanzia di un leasing), consente che si appongano firme false, o comunque utilizza contratti che di quella operazione fanno parte e che recano firme non riconducibili ai soggetti nei cui confronti poi la società agisce per far valere le sue pretese.
Si è trattato di quattro leasing, garantiti da contratti di garanzia, alcuni dei quali con firma falsa: quelli sottoscritti da LA LI, nei cui confronti poi la società ha rinunciato, un altro con firma falsa di , ed altri in Parte_1
cui erano false le firme di apposte ad approvazione delle Persona_1
clausole vessatorie.
Qui il concetto di operazione negoziale torna utile: sebbene singole operazioni siano immuni dalla falsità delle firme, e solo alcune lo siano, queste ultime concorrono con quelle ad un unico risultato, quello di assicurare una garanzia al finanziatore, che si serve delle sottoscrizioni, dunque, proprio in quanto anche le
pagina 8 di 15 clausole sottoscritte consentono di raggiungere il risultato o di meglio garantirlo.
Questa situazione incide sulla interpretazione del contratto, che va condotta tenuto conto della buona fede dell'altro contraente, e che serve a stabilire se, alla luce della falsità di quelle sottoscrizioni, possa effettivamente ritenersi che le parti hanno voluto una garanzia autonoma.
Inoltre, ed a prescindere da ciò, va tenuto conto della consapevolezza che la società aveva, o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, della falsità delle firme su interi contratti o su clausole rilevanti di essi, consapevolezza che avrebbe dovuto portarla a rinegoziare i contratti, a regolarizzarli, anziché pretenderne l'esecuzione senza eccezioni.
E la valutazione non può essere condotta in termini di incidenza parziale del viziato sull'intero, concludendo che la società poteva far valere la parte valida, rinunciando a quella invalida, poiché, come si è detto, ogni contratto di garanzia era inserito nella medesima operazione negoziale, volta a costituire come garanti soggetti che non avevano manifestato la volontà di esserlo, almeno in quei termini, e comunque non rispetto ad alcuni contratti ed al contenuto di altri, con la conseguenza che non si può epurare l'operazione negoziale dal viziato e ritenerla valida ed efficace per il resto.
Il giudice di merito deve dunque condurre una valutazione complessiva dell'operazione negoziale, rispetto alla quale, e non alle singole clausole, stabilire se la condotta della banca è stata in buona fede o meno, e se l'operazione complessiva sia meritevole di tutela”.
Ritiene pertanto questa Corte che la portata della sentenza di rinvio, alla quale il presente collegio è tenuto a dare esecuzione, sia quella di esaminare l'intera operazione negoziale nella sua unitarietà, verificando se vi sia stata o meno violazione del dovere di buona fede da parte della società di leasing, la quale avrebbe fatto valere una garanzia derivante da un contratto le cui sottoscrizioni, autenticate da un funzionario della medesima società, sono state accertate come false, e conseguentemente se tale operazione possa ritenersi meritevole di tutela.
pagina 9 di 15 Reputa questa Corte, uniformandosi ai principi sopra espressi, che nel caso di specie la società di leasing abbia tenuto una condotta conforme ai canoni della buona fede e che l'operazione complessivamente considerata sia meritevole di tutela, con conseguente rigetto delle domande avanzate dai per le seguenti Pt_1
ragioni.
I contratti di garanzia autonoma sono stati stipulati tra la società di leasing (allora
, e . La cioè la società CP_5 Parte_2 Parte_1 CP_6
utilizzatrice dei beni oggetto di locazione finanziaria, come emerge dagli atti di causa, era all'epoca amministrata da : questi ne era altresì socio. Parte_2
È evidente, pertanto, l'interesse di tale soggetto a prestare una garanzia patrimoniale in favore della società da lui stesso amministrata, nonché
l'affidamento che la controparte riponeva sulla correttezza e buona fede della sua condotta.
Nulla quaestio per quanto riguarda la posizione di . Parte_1
La società di leasing, accertato nel corso del giudizio di primo grado che una delle firme apposte sul contratto non era riconducibile all'ingiunto, ma a un soggetto omonimo, ha opportunamente preso atto di tale circostanza, rinunciando alla domanda originariamente formulata in sede monitoria con riferimento al contratto
LI995237.
Al riguardo, e sempre a riprova della correttezza della condotta tenuta dalla società di leasing, va evidenziato che la questione dell'omonimia è emersa soltanto nel corso del giudizio di primo grado.
Fino a quel momento, infatti, entrambi gli ingiunti non avevano mai sollevato alcuna contestazione, neppure a fronte dei solleciti di pagamento inviati dalla società in via stragiudiziale – solleciti, come risulta dagli atti e come rimasto incontestato, indirizzati agli odierni attori in riassunzione con specifiche missive relative a ciascun contratto di garanzia.
pagina 10 di 15 Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque a contenzioso ormai instaurato, e hanno sollevato contestazioni in Parte_2 Parte_1
merito alla paternità delle sottoscrizioni.
La società di leasing ha avuto, pertanto, contezza della reale situazione solo in questa fase, potendo adeguare la propria condotta e le proprie richieste unicamente alla luce delle risultanze istruttorie.
A ciò si aggiunga che i non hanno mai allegato, nel corso di giudizio, Pt_1
elementi o circostanze idonei a far presumere un comportamento scorretto della controparte o un suo interesse a tenere una simile condotta.
Del pari ininfluente, ai fini della presente valutazione, è la questione relativa alla posizione del funzionario della in ordine all'autenticazione delle CP_5
firme.
La condotta di quest'ultimo può, al più, costituire indice di una certa superficialità della società al momento della sottoscrizione dei contratti, ma non già di malafede.
E' infatti di tutta evidenza che la società non avesse alcun interesse a procurarsi firme false, posto che ciò avrebbe potuto solo compromettere la validità e l'efficacia delle garanzie acquisite.
Quanto emerso nel corso di causa rende palese che la condotta complessiva della società di leasing sia stata improntata alla buona fede.
E' pacifico, infatti, che la diligenza richiesta alle parti di un contratto, in ogni fase del rapporto, debba essere valutata anche alla luce del reciproco affidamento.
Nel caso di specie, la società di leasing ha accettato le garanzie a corredo dei contratti di locazione finanziaria nei quali uno dei garanti era l'amministratore della società utilizzatrice dei beni;
anche sotto questo profilo, era del tutto irragionevole attendersi la non autenticità di una delle sottoscrizioni apposte sul contratto.
Quanto alla posizione di , la come già sopra Parte_1 CP_5
riportato, è venuta a conoscenza solo in sede giudiziale della non riconducibilità
pagina 11 di 15 della sottoscrizione di un contratto al medesimo;
unicamente in tale sede, pertanto, ha potuto valutare compiutamente la situazione, rinunciando alla relativa pretesa.
In entrambi i casi non sono stati allegati, né provati fatti o circostanze tali da far ritenere che la società di leasing fosse tenuta, in virtù del dovere di buona fede e solidarietà contrattuale, ad attivarsi per la rinegoziazione degli accordi.
Il comportamento della società è, quindi, complessivamente corretto.
L'operazione, valutata nel suo complesso, consente di pervenire alla conclusione che essa sia meritevole di tutela.
Ciascuno dei firmatari delle lettere di garanzia aveva piena contezza del contenuto complessivo dell'operazione che li riguardava: le lettere rilevanti in questa sede, ai fini della valutazione di meritevolezza, presentano contenuto identico e risultano sottoscritte in un lasso di tempo ravvicinato.
Entrambi i soggetti, dunque, erano pienamente consapevoli della tipologia e della portata della garanzia prestata, sicché le firme accertate come false costituiscono una circostanza documentale, che tuttavia non inficia la complessiva meritevolezza dell'operazione.
Occorre altresì rilevare che relativamente a , una sola firma tra Parte_2
quattro contratti identici non risulta riconducibile al medesimo, mentre per
, la questione interessa tre contratti le cui sottoscrizioni Parte_1
risultano, invece, indiscutibilmente riconducibili.
Pertanto, l'operazione, valutata nella sua globalità, deve ritenersi meritevole di tutela, essendo le firme, non riconducibili ai soggetti, meri episodi isolati, incapaci di compromettere l'effettiva comprensione e volontà dei garanti.
Per le su esposte ragioni l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 28/2019, emessa in data 30.12.2018 e pubblicata in data 4.01.2019, confermata.
SPESE Devono ora essere regolate le spese di lite.
pagina 12 di 15 Gli odierni attori in riassunzione e sono Parte_2 Parte_1
sostanzialmente soccombenti e devono essere condannati, in via tra loro solidale ex art 91 c.p.c., alla refusione delle spese processuali dell'intero giudizio in favore di e, per essa, non in proprio Controparte_1 Controparte_7
ma nella sua espressa qualità di procuratrice, ed in favore di Va infatti CP_3
considerato che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass. 4778/2004, Cass.
18353/2005).
Le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza del Tribunale, devono ritenersi confermate;
mentre quelle del grado di appello, del grado di legittimità e del presente grado sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con riferimento al valore della causa in rapporto ai valori medi previsti, stante la media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e al valore minimo per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria).
Va, infine, rigettata la domanda di e di Parte_2 Parte_1
condanna degli odierni convenuti in riassunzione ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. essendo gli stessi risultati vittoriosi.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli attori in riassunzione, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da e contro Parte_1 Parte_2
e, per essa, non in proprio ma Controparte_1 Controparte_7
nella sua espressa qualità di procuratrice, e contro così provvede: CP_3
pagina 13 di 15 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2
conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 28/2019, emessa in data
30.12.2018 e pubblicata in data 4.01.2019, anche in punto di spese di lite;
2) condanna e , in via tra loro solidale, alla rifusione Pt_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di e, per essa, Controparte_1 [...]
non in proprio ma nella sua espressa qualità di Controparte_7
procuratrice, ed in favore di che si liquidano, in favore di CP_3
ciascuna parte:
3) per il giudizio di appello prima fase, in complessivi €. 17.179,00 di cui €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4) per il giudizio di legittimità in complessivi €. 10.773,00 di cui € 4.961,00 per la fase di studio, € 3.260,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5) per il presente giudizio di rinvio, in complessivi €. 17.179,00, di cui €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori in riassunzione, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 14 di 15 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANZONI
[...] C.F._2
IA RI (C.F. e dell'Avv. BRIO C.F._3
SS ) con studio in Milano, Viale C.F._4
PAPINIANO 22/B, presso i quali sono elettivamente domiciliati, nonché dall'Avv.to DI DIONISIO PIETRO ) del Foro di C.F._5
Velletri, con studio in Anzio, via Gramsci n. 6, giusta delega in atti;
attori in riassunzione
CONTRO (partita IVA di Gruppo , codice Controparte_1 P.IVA_1
fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero
, REA CCIAA Venezia– 420580) e per essa P.IVA_2 [...]
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e Controparte_2 P.IVA_3
numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA P.IVA_4
pagina 1 di 15 420580), , con sede legale in Milano (MI), via Email_1
Caldera 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, con il patrocinio dell'Avv. VICARI DONATELLA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C.F._6
Podgora 20122 MILANO giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_5
tempore, con il patrocinio dell'Avv. POLIMENI NATALE (C.F.
ed elettivamente domiciliata in presso il suo studio in C.F._7
Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 4 giusta delega in atti;
Convenuti in riassunzione OGGETTO: “Leasing”.
CONCLUSIONI: Per e per : Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, così provvedere, a seguito del rinvio:
A - in riforma della sentenza n. 1206/2021 della Corte di appello di Milano,
Sezione Terza Civile e in conformità all'enunciato principio di diritto, accogliere l'appello e le conclusioni ivi riportate;
B - condannare (CF ), in qualità Controparte_2 P.IVA_4
Cessionaria di (già , in persona del legale Controparte_4 CP_5
rappresentante pro tempore, nonché la società (CF ), in CP_3 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentati, alle spese, diritti ed onorari dei giudizi innanzi al Tribunale di Milano, alla Corte d'Appello di Milano e alla Corte di Cassazione ed al presente giudizio, e, per l'effetto
C – disporre la restituzione di tutte le somme percepite in sede di pignoramenti subiti dai ricorrenti in virtù delle sentenze emesse nelle varie fasi del presente procedimento pagina 2 di 15 D - Condannare (CF ), in qualità Controparte_2 P.IVA_4
Cessionaria di (già , in persona del legale Controparte_4 CP_5
rappresentante pro tempore, nonché la società (CF ), in CP_3 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 comma 2
c.p.c., accertata l'inesistenza del diritto per cui sono stati eseguiti i procedimenti esecutivi, a risarcire i danni subiti, nella misura determinata in via equitativa che si ritenga di giustizia.
Per e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice:
[...]
voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così giudicare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove e dei documenti proposti dagli appellanti con l'atto di citazione in riassunzione del 5.06.2024;
- confermare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere l'appello dei sig.ri perché infondato in fatto e in diritto;
Pt_1
- in ogni caso, rigettare tutte le domande e pretese formulate dai sig.ri con Pt_1
l'atto di citazione in appello del 7.06.2019 e con l'atto di citazione in riassunzione del 5.06.2024 perché infondate in fatto e in diritto, nonché rigettare le istanze istruttorie ivi formulate.
Con condanna degli appellanti alla refusione in favore dell'esponente delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Per CP_3
Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello, o per ogni altro e/o diverso titolo, in accoglimento dei motivi di cui alla comparsa di costituzione in appello così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità delle domande nuove e dei rispettivi documenti proposti dagli appellanti.
NEL MERITO
pagina 3 di 15 - RESPINGERE perché inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dai sigg. e , confermando la Parte_2 Parte_1
sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
- CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo:
“ e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2 Parte_1
emesso in favore di , con il quale si è ingiunto loro di Controparte_4
pagare la somma di 295.710,75 € a seguito della risoluzione di quattro contratti di locazione finanziaria stipulati tra la società creditrice e la poi fallita: CP_6
i due avevano infatti prestato garanzia a favore di tale società.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il , in particolare, ha Parte_1
assunto che uno dei contratti era stato sottoscritto non da lui ma da un suo omonimo.
Entrambi hanno chiamato in causa il terzo indicato come effettivo CP_3
utilizzatore del bene oggetto di uno dei quattro contratti, e quindi obbligato al pagamento.
Separatamente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo LA LI, disconoscendo l'autenticità delle firme apparentemente apposte a suo nome sui contratti di fideiussione.
Si è costituita in giudizio anche la che ha dedotto la propria carenza CP_3
di legittimazione passiva.
Nel corso del primo grado del giudizio, previa CTU calligrafica, si è accertato che tutte le firme a nome LA LI erano apocrife, e che risultavano false anche le firme a nome in calce alle clausole vessatorie di uno Parte_2
dei quattro contratti. La ha rinunciato al credito in riferimento ad uno CP_4
dei contratti, in cui la firma “ ” risultava apposta da altro Parte_1
soggetto, omonimo dell'opponente.
pagina 4 di 15 Il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del LI
e lo ha revocato anche nei confronti del , riducendo il credito Parte_1
a 114.000 € circa, mentre ha confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di
ritenendo irrilevante la falsità della sua firma in calce alle Parte_2
clausole vessatorie ai fini della validità complessiva del contratto. Ha ritenuto anche infondate le eccezioni dei debitori relative all'inerzia del creditore, puntualizzando che gli opponenti avevano prestato garanzie a prima richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1955 c.c., con conseguente impossibilità di far valere un eventuale comportamento colposo del creditore ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
Entrambi i hanno proposto appello ed hanno contestato la qualificazione Pt_1
di uno dei quattro contratti come contratto autonomo di garanzia sulla base della falsità delle firme apposte da , facendo presente che -stante la Parte_2
nullità di quella clausola permaneva la loro facoltà di opporre i comportamenti assunti dal creditore, in particolar modo la sua inerzia in relazione al recupero dei beni concessi in leasing.
La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione affermando
l'insussistenza della violazione dei doveri di correttezza e buonafede in capo al creditore, confermando la natura dei contratti quali contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità dei garanti di svolgere eccezioni riguardo all'inerzia e alle condotte del creditore, del quale escludeva comunque una responsabilità ai sensi dell'articolo 1227 CC.”.
La cassazione della sentenza è chiesta da e con cinque Pt_2 Parte_1
motivi di ricorso.
Hanno resistito con distinti controricorsi e Controparte_2 CP_3
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte di cassazione pronunciava sentenza n. 6002/2024 pubblicata in data 6 marzo 2024 con il seguente dispositivo:
pagina 5 di 15 “La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in Pt_3
diversa composizione anche per le spese”.
e riassumevano il giudizio ex art. 392 c.p.c. Parte_1 Parte_2
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituivano e, per essa, Controparte_1 Controparte_7
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice, nonché CP_3
chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025 ove tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per le conclusionali e venti per le repliche.
Con provvedimento del 14 ottobre 2025, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per la decisione da parte di un collegio in diversa composizione, atteso che uno dei magistrati componenti aveva già partecipato al collegio della Corte d'Appello che aveva pronunciato la sentenza di rigetto dell'appello.
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate all'udienza del 17 giugno 2025, e la Corte, su concorde richiesta delle parti tratteneva immediatamente la causa, senza, quindi, concessione di ulteriori termini a difesa.
Con riferimento ai motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dai con cui “si denuncia la violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. Si sostiene che, qualora la classificazione del contratto dovesse essere in termini di contratto di fideiussione, dovranno essere ritenute legittime le censure mosse dal garante quanto alla responsabilità del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., censure che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare in relazione al profilo dell'inerzia del creditore, quantomeno sotto il profilo del concorso di colpa”, nonché il quarto motivo con cui “ denunciano la violazione e falsa applicazione
pagina 6 di 15 dell'articolo 1175 c.c. e dell'articolo 1375 c.c., censurando la sentenza impugnata là dove è stata ritenuta insussistente la malafede del creditore nella stipula delle fideiussioni e nella relativa previsione di escludere la rilevanza della insolvenza dell'utilizzatore.
I ricorrenti assumono di aver dedotto diverse circostanze a fondamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della creditrice, circostanze che non sarebbero state prese in considerazione, ed in particolare la falsità delle firme di uno dei garanti, la falsità della firma del in Parte_2
calce alle clausole vessatorie di uno dei quattro contratti”, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Giova riportare, ad avviso di questa Corte, le motivazioni contenute nella sentenza remittente in relazione alla decisione sul secondo e quarto motivo di ricorso.
Si legge nella motivazione: “Con esso si prospetta, come si è detto, che il finanziatore ha sfruttato una garanzia avente fonte in un contratto le cui sottoscrizioni sono state accertate come false e che, al momento della apposizione, erano state per l'appunto autenticate da un funzionario della stessa società finanziatrice.
Qui va fatta una premessa.
Sostiene il PG, ed insieme a lui i controricorrenti, che questa questione non risulta sia stata posta in appello o, meglio, i ricorrenti non dimostrano di averla posta in secondo grado, con la conseguenza che sarebbe qui fatta valere per la prima volta.
In realtà, lo stesso giudice di appello dà atto che la questione era stata posta davanti a sé, ed infatti a pagina 3, espressamente riferisce che tra i motivi di appello c'è la questione della immeritevolezza di contratti in cui sono apposte firme false;
ed anzi, su tale questione egli decide pure: a pagina 4 risponde che le conseguenze della falsità di alcune firme comportano l'inutilizzabilità relativa del contratto e non la sua complessiva immeritevolezza.
pagina 7 di 15 Non si può dunque affermare che, siccome il giudice di appello non ha dato alcun conto della questione posta, allora era onere dei ricorrenti, come da giurisprudenza di questa Corte, dimostrare che lo avevano fatto.
Il giudice di appello ha dunque esaminato la questione, segno che è stata a lui sottoposta.
Un ulteriore chiarimento occorre.
Nel rispondere alla questione se vi sia meritevolezza in una operazione negoziale in cui la volontà delle parti è , almeno in parte, contraffatta, il giudice di appello replica che si applica la regola della nullità parziale o della inefficacia parziale,
e cioè che la circostanza che siano del tutto false le sottoscrizioni di un solo garante, e che quelle di un altro lo siano in parte, e che comunque esse riguardino prevalentemente le clausole vessatorie, comporta inefficacia di quanto falsamente sottoscritto e validità di tutto il resto.
Ma la questione non sta, né è stata posta, in termini di invalidità o inefficacia parziale, è stata posta in termini diversi: quelli di una di una violazione del dovere di buona fede da parte di una società di leasing che, all'interno di una unica operazione negoziale (costituita dalla garanzia di un leasing), consente che si appongano firme false, o comunque utilizza contratti che di quella operazione fanno parte e che recano firme non riconducibili ai soggetti nei cui confronti poi la società agisce per far valere le sue pretese.
Si è trattato di quattro leasing, garantiti da contratti di garanzia, alcuni dei quali con firma falsa: quelli sottoscritti da LA LI, nei cui confronti poi la società ha rinunciato, un altro con firma falsa di , ed altri in Parte_1
cui erano false le firme di apposte ad approvazione delle Persona_1
clausole vessatorie.
Qui il concetto di operazione negoziale torna utile: sebbene singole operazioni siano immuni dalla falsità delle firme, e solo alcune lo siano, queste ultime concorrono con quelle ad un unico risultato, quello di assicurare una garanzia al finanziatore, che si serve delle sottoscrizioni, dunque, proprio in quanto anche le
pagina 8 di 15 clausole sottoscritte consentono di raggiungere il risultato o di meglio garantirlo.
Questa situazione incide sulla interpretazione del contratto, che va condotta tenuto conto della buona fede dell'altro contraente, e che serve a stabilire se, alla luce della falsità di quelle sottoscrizioni, possa effettivamente ritenersi che le parti hanno voluto una garanzia autonoma.
Inoltre, ed a prescindere da ciò, va tenuto conto della consapevolezza che la società aveva, o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, della falsità delle firme su interi contratti o su clausole rilevanti di essi, consapevolezza che avrebbe dovuto portarla a rinegoziare i contratti, a regolarizzarli, anziché pretenderne l'esecuzione senza eccezioni.
E la valutazione non può essere condotta in termini di incidenza parziale del viziato sull'intero, concludendo che la società poteva far valere la parte valida, rinunciando a quella invalida, poiché, come si è detto, ogni contratto di garanzia era inserito nella medesima operazione negoziale, volta a costituire come garanti soggetti che non avevano manifestato la volontà di esserlo, almeno in quei termini, e comunque non rispetto ad alcuni contratti ed al contenuto di altri, con la conseguenza che non si può epurare l'operazione negoziale dal viziato e ritenerla valida ed efficace per il resto.
Il giudice di merito deve dunque condurre una valutazione complessiva dell'operazione negoziale, rispetto alla quale, e non alle singole clausole, stabilire se la condotta della banca è stata in buona fede o meno, e se l'operazione complessiva sia meritevole di tutela”.
Ritiene pertanto questa Corte che la portata della sentenza di rinvio, alla quale il presente collegio è tenuto a dare esecuzione, sia quella di esaminare l'intera operazione negoziale nella sua unitarietà, verificando se vi sia stata o meno violazione del dovere di buona fede da parte della società di leasing, la quale avrebbe fatto valere una garanzia derivante da un contratto le cui sottoscrizioni, autenticate da un funzionario della medesima società, sono state accertate come false, e conseguentemente se tale operazione possa ritenersi meritevole di tutela.
pagina 9 di 15 Reputa questa Corte, uniformandosi ai principi sopra espressi, che nel caso di specie la società di leasing abbia tenuto una condotta conforme ai canoni della buona fede e che l'operazione complessivamente considerata sia meritevole di tutela, con conseguente rigetto delle domande avanzate dai per le seguenti Pt_1
ragioni.
I contratti di garanzia autonoma sono stati stipulati tra la società di leasing (allora
, e . La cioè la società CP_5 Parte_2 Parte_1 CP_6
utilizzatrice dei beni oggetto di locazione finanziaria, come emerge dagli atti di causa, era all'epoca amministrata da : questi ne era altresì socio. Parte_2
È evidente, pertanto, l'interesse di tale soggetto a prestare una garanzia patrimoniale in favore della società da lui stesso amministrata, nonché
l'affidamento che la controparte riponeva sulla correttezza e buona fede della sua condotta.
Nulla quaestio per quanto riguarda la posizione di . Parte_1
La società di leasing, accertato nel corso del giudizio di primo grado che una delle firme apposte sul contratto non era riconducibile all'ingiunto, ma a un soggetto omonimo, ha opportunamente preso atto di tale circostanza, rinunciando alla domanda originariamente formulata in sede monitoria con riferimento al contratto
LI995237.
Al riguardo, e sempre a riprova della correttezza della condotta tenuta dalla società di leasing, va evidenziato che la questione dell'omonimia è emersa soltanto nel corso del giudizio di primo grado.
Fino a quel momento, infatti, entrambi gli ingiunti non avevano mai sollevato alcuna contestazione, neppure a fronte dei solleciti di pagamento inviati dalla società in via stragiudiziale – solleciti, come risulta dagli atti e come rimasto incontestato, indirizzati agli odierni attori in riassunzione con specifiche missive relative a ciascun contratto di garanzia.
pagina 10 di 15 Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque a contenzioso ormai instaurato, e hanno sollevato contestazioni in Parte_2 Parte_1
merito alla paternità delle sottoscrizioni.
La società di leasing ha avuto, pertanto, contezza della reale situazione solo in questa fase, potendo adeguare la propria condotta e le proprie richieste unicamente alla luce delle risultanze istruttorie.
A ciò si aggiunga che i non hanno mai allegato, nel corso di giudizio, Pt_1
elementi o circostanze idonei a far presumere un comportamento scorretto della controparte o un suo interesse a tenere una simile condotta.
Del pari ininfluente, ai fini della presente valutazione, è la questione relativa alla posizione del funzionario della in ordine all'autenticazione delle CP_5
firme.
La condotta di quest'ultimo può, al più, costituire indice di una certa superficialità della società al momento della sottoscrizione dei contratti, ma non già di malafede.
E' infatti di tutta evidenza che la società non avesse alcun interesse a procurarsi firme false, posto che ciò avrebbe potuto solo compromettere la validità e l'efficacia delle garanzie acquisite.
Quanto emerso nel corso di causa rende palese che la condotta complessiva della società di leasing sia stata improntata alla buona fede.
E' pacifico, infatti, che la diligenza richiesta alle parti di un contratto, in ogni fase del rapporto, debba essere valutata anche alla luce del reciproco affidamento.
Nel caso di specie, la società di leasing ha accettato le garanzie a corredo dei contratti di locazione finanziaria nei quali uno dei garanti era l'amministratore della società utilizzatrice dei beni;
anche sotto questo profilo, era del tutto irragionevole attendersi la non autenticità di una delle sottoscrizioni apposte sul contratto.
Quanto alla posizione di , la come già sopra Parte_1 CP_5
riportato, è venuta a conoscenza solo in sede giudiziale della non riconducibilità
pagina 11 di 15 della sottoscrizione di un contratto al medesimo;
unicamente in tale sede, pertanto, ha potuto valutare compiutamente la situazione, rinunciando alla relativa pretesa.
In entrambi i casi non sono stati allegati, né provati fatti o circostanze tali da far ritenere che la società di leasing fosse tenuta, in virtù del dovere di buona fede e solidarietà contrattuale, ad attivarsi per la rinegoziazione degli accordi.
Il comportamento della società è, quindi, complessivamente corretto.
L'operazione, valutata nel suo complesso, consente di pervenire alla conclusione che essa sia meritevole di tutela.
Ciascuno dei firmatari delle lettere di garanzia aveva piena contezza del contenuto complessivo dell'operazione che li riguardava: le lettere rilevanti in questa sede, ai fini della valutazione di meritevolezza, presentano contenuto identico e risultano sottoscritte in un lasso di tempo ravvicinato.
Entrambi i soggetti, dunque, erano pienamente consapevoli della tipologia e della portata della garanzia prestata, sicché le firme accertate come false costituiscono una circostanza documentale, che tuttavia non inficia la complessiva meritevolezza dell'operazione.
Occorre altresì rilevare che relativamente a , una sola firma tra Parte_2
quattro contratti identici non risulta riconducibile al medesimo, mentre per
, la questione interessa tre contratti le cui sottoscrizioni Parte_1
risultano, invece, indiscutibilmente riconducibili.
Pertanto, l'operazione, valutata nella sua globalità, deve ritenersi meritevole di tutela, essendo le firme, non riconducibili ai soggetti, meri episodi isolati, incapaci di compromettere l'effettiva comprensione e volontà dei garanti.
Per le su esposte ragioni l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 28/2019, emessa in data 30.12.2018 e pubblicata in data 4.01.2019, confermata.
SPESE Devono ora essere regolate le spese di lite.
pagina 12 di 15 Gli odierni attori in riassunzione e sono Parte_2 Parte_1
sostanzialmente soccombenti e devono essere condannati, in via tra loro solidale ex art 91 c.p.c., alla refusione delle spese processuali dell'intero giudizio in favore di e, per essa, non in proprio Controparte_1 Controparte_7
ma nella sua espressa qualità di procuratrice, ed in favore di Va infatti CP_3
considerato che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass. 4778/2004, Cass.
18353/2005).
Le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza del Tribunale, devono ritenersi confermate;
mentre quelle del grado di appello, del grado di legittimità e del presente grado sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con riferimento al valore della causa in rapporto ai valori medi previsti, stante la media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e al valore minimo per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria).
Va, infine, rigettata la domanda di e di Parte_2 Parte_1
condanna degli odierni convenuti in riassunzione ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. essendo gli stessi risultati vittoriosi.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli attori in riassunzione, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da e contro Parte_1 Parte_2
e, per essa, non in proprio ma Controparte_1 Controparte_7
nella sua espressa qualità di procuratrice, e contro così provvede: CP_3
pagina 13 di 15 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2
conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 28/2019, emessa in data
30.12.2018 e pubblicata in data 4.01.2019, anche in punto di spese di lite;
2) condanna e , in via tra loro solidale, alla rifusione Pt_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di e, per essa, Controparte_1 [...]
non in proprio ma nella sua espressa qualità di Controparte_7
procuratrice, ed in favore di che si liquidano, in favore di CP_3
ciascuna parte:
3) per il giudizio di appello prima fase, in complessivi €. 17.179,00 di cui €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4) per il giudizio di legittimità in complessivi €. 10.773,00 di cui € 4.961,00 per la fase di studio, € 3.260,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5) per il presente giudizio di rinvio, in complessivi €. 17.179,00, di cui €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori in riassunzione, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 14 di 15 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
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