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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 173/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GIUSEPPE CALABRIA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Controparte_1
TACCONE, giusta procura in atti;
- appellato
E
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi il proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento dalla intimazione di pagamento N. 094 2022 90003879 07/000, notificata in data 01.03.2022, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. N. 394 2014
0004245831 000, asseritamente notificato il 13.01.2016, per un ammontare di € 12.206,80 , richiesti a titolo contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive, per gli anni dal
2010 al 2014, gestione lavoratore autonomo, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995l. CP_ Nella resistenza dell' e dell' , il Giudice di prime cure, Parte_1 dopo aver qualificato l'azione come opposizione ex art 615 c.p.c, accoglieva il ricorso ritenendo che non vi fosse prova della notifica dell'latto interruttivo allegato da Parte_1 intimazione n. 094 2020 90035097 11/000, in quanto non vi era in atti la prova della provenienza degli indirizzi PEC utilizzati per la notifica.
Ha proposto appello eccependo, e citando copiosa giurisprudenza a supporto, che la CP_3 notifica dell'atto interruttivo era da considerarsi valida in quanto vi era piena riferibilità della stessa al creditore notificante.
Si è costituito il eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione dell'agente CP_1 della Riscossione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_ L' pur ritualmente citato non si è costituito, rimanendo contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, per difetto di legittimazione di CP_3
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè CP_2 dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019). Le spese di lite devono essere compensate visto il contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 1422/2022 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2
Palmi, pubblicata in data 11/10/2022, dichiara inammissibile l'appello.
Compensa le spese di lite
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 173/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GIUSEPPE CALABRIA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Controparte_1
TACCONE, giusta procura in atti;
- appellato
E
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi il proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento dalla intimazione di pagamento N. 094 2022 90003879 07/000, notificata in data 01.03.2022, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. N. 394 2014
0004245831 000, asseritamente notificato il 13.01.2016, per un ammontare di € 12.206,80 , richiesti a titolo contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive, per gli anni dal
2010 al 2014, gestione lavoratore autonomo, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995l. CP_ Nella resistenza dell' e dell' , il Giudice di prime cure, Parte_1 dopo aver qualificato l'azione come opposizione ex art 615 c.p.c, accoglieva il ricorso ritenendo che non vi fosse prova della notifica dell'latto interruttivo allegato da Parte_1 intimazione n. 094 2020 90035097 11/000, in quanto non vi era in atti la prova della provenienza degli indirizzi PEC utilizzati per la notifica.
Ha proposto appello eccependo, e citando copiosa giurisprudenza a supporto, che la CP_3 notifica dell'atto interruttivo era da considerarsi valida in quanto vi era piena riferibilità della stessa al creditore notificante.
Si è costituito il eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione dell'agente CP_1 della Riscossione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_ L' pur ritualmente citato non si è costituito, rimanendo contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, per difetto di legittimazione di CP_3
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè CP_2 dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019). Le spese di lite devono essere compensate visto il contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 1422/2022 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2
Palmi, pubblicata in data 11/10/2022, dichiara inammissibile l'appello.
Compensa le spese di lite
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)