Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 369
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 25 novembre 2024, con pubblicazione avvenuta l'8 gennaio 2025. Le parti ricorrenti, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo per il risarcimento danni, contestavano un progetto di distribuzione dei crediti in un'esecuzione immobiliare, sostenendo che il loro credito dovesse essere incluso. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la validità del titolo esecutivo, l'applicabilità del sequestro conservativo e la legittimità del piano di riparto, oltre alla liquidazione delle spese legali.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il sequestro conservativo si era convertito in pignoramento e che, a seguito di una sentenza d'appello, il titolo esecutivo dei ricorrenti era venuto meno. Inoltre, ha escluso l'applicabilità dell'indebito arricchimento, ritenendo che i creditori soddisfatti avessero titolo legittimo per il pagamento ricevuto. Infine, ha confermato la liquidazione delle spese di lite, considerando la comunanza di interessi tra le parti. La decisione si fonda su consolidati principi giuridici, evidenziando l'importanza del rispetto del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

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Massime1

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 369
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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