Articolo 3 della Legge 7 aprile 1997, n. 96
Articolo 2Articolo 4
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27 aprile 1997
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1 gennaio 2003
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28 dicembre 2011
Art. 3. Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato 1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. ((2)) ((3)) 1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. ((2)) ((3)) 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia' stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 , e all' articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 2011
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