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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di CUNEO Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 949/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata presso avv.ti Corrado Bertoni ed Alberto Manfredi, Parte_1 che la difendono e rappresentano per procura in atti RICORRENTE contro sede in Cuneo in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Sartoris e presso lo stesso elettivamente domiciliata CONVENUTO
ad oggetto: retribuzione CONCLUSIONI La ricorrente
“IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la dal 3 settembre 2018 al Parte_1 Controparte_1
12 maggio 2022, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica della dipendente di III Livello del CCNL Commercio Confcommercio;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della sig.ra alla trasformazione dei Parte_1 contratti di apprendistato con la convenuta in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorere dal 3 settembre 2018, o altra veriore data, al 12 maggio 2022;
3) Dichiararsi in ogni caso tenuta e condannarsi, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma capitale di €. 37.465,29, o altra veriore somma accertanda in corso di causa (€ 29.194,42 nel caso di retribuzioni parametrate sul IV livello). In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il pagamento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa. IN VIA SUBORDINATA 1) Dichiararsi tenuta e condannarsi, per i titoli ed i motivi di cui al presente atto, se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, quale dipendente di IV Livello del CCNL Commercio Confcommercio, della complessiva somma capitale di € 29.194,42, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, con relativa regolarizzazione contributiva. In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il pagamento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa.”.
Il convenuto pagina 1 di 7 _“nel merito in via principale: respingere il ricorso e tutte le domande proposte dalla ricorrente, sig.ra nei confronti di in via subordinata;
accertare le eventuali differenze Parte_1 CP_1 retribuve pretese dal ricorrente limitandole al giusto ed al provato;
in ogni caso con il favore delle spese e delle competenze del giudizio, condannando il ricorrente al rimborso dei compensi di avvocato (oltre spese generali, I.V.A. e CPA) contemplate nel Decreto del Ministro della Gius1zia 10 marzo 2014, n. 55, determina1 – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dal Tribunale – nella misura massima comprensiva delle spese tu)e (ivi incluse quelle generali) del presente giudizio.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, il ricorso va accolto come da dispositivo per le ragion che di seguono si espongono. Lamenta la ricorrente di non essere stata correttamente inquadrata e retribuita, anche per il lavoro straordinario prestato, in quanto i due contratti di apprendistato con cui il rapporto di lavoro era stato formalmente regolarizzato relativi ai seguenti periodi : 3.9.2018/3.8.21 e poi 13.1.22/12.5.22 con applicazione del CCNL Commercio Confcommercio erano da ritenersi nulli e illegittimi per autonomi motivi, ognuno di per sé idoneo a inficiare la legittimità della pattuizione e cioè, in sintesi
1. mancata allegazione ai contratti dei piani formativi,
2. mancata partecipazione ad alcun corso formativo
3. effettuazione in autonomia di mansioni differenti da quelle previste dal contratto di assunzione. Chiedeva quindi il riconoscimento per l'intera durata del rapporto della qualifica di disegnatrice tecnica di III livello o, in subordine, di IV livello, qualifica peraltro prevista dal secondo contratto di apprendistato del CCNL Commercio. La convenuta si costituiva: pur non contestando in fatto né la stipula dei due contratti né la loro durata, resisteva al ricorso confermando la validità dei contratti di apprendistato e la infondatezza delle domande. Venivano assunte le prove dedotte e quindi la causa era decisa come da dispositivo in atti. SI OSSERVA Giova ricordare in linea generale che il contratto di apprendistato, disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge n° 25 del 1955 e poi successivamente dal d.lgs 81/2015 e s.m.i., si configura quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani;
la disciplina legale devolve alla contrattazione collettiva nazionale o ad accordi interconfederali il compito di disciplinare l'apprendistato in tutti suoi momenti, compresi gli aspetti formativi del c.d. apprendistato professionalizzante, che è quel particolare tipo di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l'apprendimento tecnico professionale (cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2015). Anche l'interpretazione giurisprudenziale ha rilevato come il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non possa essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere al contempo una attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale ( Cfr Cass. 5375/2018; Cass 11265/2013).
pagina 2 di 7 Lo scopo del contratto di apprendistato/ formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. E' consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa. Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. 08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878;Cass. 16595/2020 e anche Cass. 1324/2015,). Ancora recentemente la Suprema Corte è intervenuta per sottolineare che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato- ( Cassazione civile, 16.3.24 n 6704) . Quanto poi alle regole del riparto dell'onere probatorio, è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sul datore di lavoro;
ed infatti grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo formativo ovvero di non avere potuto adempiere a tale obbligo per cause imputabili all'apprendista. Spetta quindi all'azienda dimostrare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di conseguire una adeguata qualificazione (Cass. 275/2019), dovendo il datore di lavoro quantomeno dimostrare l'effettivo svolgimento di corsi di formazione per le ore prescritte e la mancata partecipazione agli stessi da parte del lavoratore (cfr., da ultimo, Cass.22.6.2018 n. 16571). Ciò posto, passando al caso in esame, si osserva che tra le parti vennero stipulati n. 2 contratti di apprendistato professionalizzante in forma scritta – così rispettando la previsione di cui all'art 41 D.lgs 81/15 citato- per i periodi già ricordati ( e non contestati), con previsione di un tutor aziendale ( sig e sig ); nel primo contratto è prevista, come tipologia di Pt_2 Pt_3 mansioni (e quindi di formazione per tali mansioni) la creazione, stampa e taglio di etichette aziendali, con indicazione del “programma di addestramento” (così espressamente definito); il secondo contratto afferisce a mansioni di grafico pubblicitario, addetto alla formazione grafica, controllo qualità della progettazione, esecuzione del progetto grafico, realizzazione del prototipo e sono indicate le competenze impartite. Occorre pertanto verificare se il datore di lavoro ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante come declinato dalla citata giurisprudenza. Orbene, se può ritenersi che il “programma di addestramento” riportato nei contratti possa essere considerato un piano formativo, nell'ambito di una interpretazione sostanzialistica, maggior attenzione va posta quanto alla individuazione della previsione ed esecuzione della attività di formazione della Pt_1
Invero, quanto ai corsi formativi esterni, va ricordato che ai sensi dell'art 44 D.lgs 81/2015 tale tipo di formazione è obbligatoria e varia, a seconda del titolo di studio dell'apprendista da pagina 3 di 7 120 h a 40 h;
essa deve essere necessariamente pertinente al tipo di mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere. Nel caso in esame, tipizzate che sono le mansioni della come disegnatore grafico, le Pt_1 produzioni della convenuta dimostrano la partecipazione della a generici corsi sulla Pt_1 sicurezza e sul primo soccorso, senz'altro utili per ogni lavoratore, ma di per sé estranei alla tipologia delle mansioni per cui la venne assunta;
sono poi anche prodotti n. 2 Pt_1 attestati di partecipazione a n.2 corsi, uno per le etichettature, uno per l'origine degli alimenti, le altre produzioni sono brochure illustrative. Non vi è quindi prova di una per lo meno adeguata formazione esterna. Quanto alla formazione interna, va precisato che la legge non richiede che l'insegnamento pratico sia impartito con modalità scolastiche, ma bensì che il datore di lavoro fornisca un addestramento pratico, che necessariamente si inserisce nel contesto lavorativo dell'impresa, nel quale si pone pure l'attività lavorativa dell'apprendista, il quale può anche svolgere alcune mansioni da solo - ed anzi è destinato a progressivamente acquisire la capacità di svolgerle da solo - salvo essere il lavoro svolto controllato dal datore di lavoro Tanto premesso, l'esame delle deposizioni testimoniali assunte porta a negare che sia stata data prova della formazione interna. Ed invero Il teste “ è la moglie del legale rappresentante della società convenuta. Non so se Tes_1 Tes_2 fosse la Tutor della ricorrente. si occupava delle relazioni con i clienti e dei pagamenti. Non Tes_2 so se abbia nozioni di tecnica grafica. Non l'ho mai vista impartire insegnamenti alla ricorrente… è il legale rappresentante della società convenuta. Non so se fosse Tutor della ricorrente. Parte_4
Si occupava delle relazioni con i clienti e dei pagamenti. Non so se abbia nozioni di tecnica grafica. L'ho visto parlare con la ricorrente.”. Il teste : “Non so se abbia nozioni di grafica. Non l'ho mai vista impartire Tes_3 Tes_2 insegnamenti alla ricorrente”... Non so se abbia nozioni di tecnica grafica. Non l'ho mai Parte_4 visto impartire insegnamenti alla ricorrente”. Il teste : “ è la moglie del legale rappresentante della società convenuta. Non so di Tes_4 Tes_2 cosa si occupasse. Non so se ha nozioni tecnica grafica e se ha impartito insegnamenti alla ricorrente”…ER è il legale rappresentante della società convenuta. Si occupava dei clienti, Pt_4 non so se anche dei pagamenti. Non sono informato sul resto”. Il teste : “ è la moglie del legale rappresentante della società convenuta. E' laureata Tes_5 Tes_2 in ingegneria. Prima del mio arrivo si occupava lei della realizzazione dei cataloghi. Le ho viste, e Pt_2
discutere insieme di alcuni progetti”. .. Presumo che sia il legale Pt_1 Parte_4 rappresentante della società convenuta. Non conosco il suo lavoro. non so se ha nozioni di tecnica grafica. Posso dire che in più occasioni ci ha aiutato nella realizzazione di file tecnici, realizzazione di fustelle. L'ho visto impartire insegnamenti sull'uso delle stampanti.”. Ma anche i testi indicati dalla convenuta e suoi dipendenti non hanno riferito positivamente di una attività di formazione interna: ha riferito : “ è la moglie del legale rappresentante della società Testimone_6 Tes_2 convenuta. ..Non so se abbia mai impartito insegnamenti alla ricorrente…ER è il legale Pt_4 rappresentante della società convenuta. a volte ci ha insegnato a far funzionare le Parte_4 stampanti, quando si sono presentati dei problemi. Non so se abbia nozioni tecnico-grafiche”.
ha riferito: “ si occupava dei pagamenti, della progettazione di scatole. Testimone_7 Tes_2
Non so se abbia nozioni di tecnica grafica. Mi è capitato di vederla impartire insegnamenti alla
pagina 4 di 7 ricorrente… è il legale rappresentante della società convenuta. Si è occupato, per un Parte_4 periodo, delle relazioni con i clienti. Ha delle nozioni di tecnica grafica: sa utilizzare i programmi di grafica. L'ho visto insegnare alla ricorrente come utilizzare le stampanti”…”.
ha riferito : “ è la moglie del legale rappresentante della società Parte_5 Tes_2 convenuta. Si occupa di tante cose, anche delle relazioni con i clienti e dei pagamenti. E' ingegnere o architetto. Le basi su cui si operava erano state da lei ideate, in collaborazione con Parte_6
Che io sappia, non ha impartito insegnamenti alla ricorrente…ER è il legale rappresentante Pt_4 della società convenuta. Si occupava delle relazioni con i clienti. non ha nozioni di Parte_4 tecnica grafica. Potrebbe aver insegnato alla ricorrente l'utilizzo delle stampanti”. Conclusivamente, in difetto di prova dello svolgimento in favore del dipendente di formazione interna ed esterna la causa contrattuale è viziata:“ in materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr. Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247, 275/19) nonché la recente e già citata pronuncia della Corte di Cassazione n° 6704 del 1924 che ha evidenziato che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante. I contratti di apprendistato della quindi vanno intesi come contratti di lavoro Pt_1 subordinato, come da domanda. Andando allora ad esaminare la domanda di inquadramento superiore, il corretto iter logico valutativo presuppone l'esame dei livelli contrattuali Ed ebbene, risulta dalla contrattazione collettiva di settore – cfr documenti in atti- che Il IV livello è così tipizzato: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: contabile d'ordine; cassiere comune;
traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); astatore;
controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
operatore meccanografico;
commesso alla vendita al pubblico;
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi persale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita…”. Il III livello: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita
pagina 5 di 7 mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: steno- dattilografo in lingue estere;
disegnatore tecnico…” Successivamente occorre accertare le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente: sul punto rilevano le deposizioni testimoniali:
- teste “Svolgeva mansioni di disegnatrice tecnica addetta alla progettazione grafica, Tes_1 all'esecuzione del progetto grafico e alla realizzazione delle etichette da apporre ai prodotti in vendita. Faceva le etichette con il computer, le stampava, le tagliava e ce le consegnava. Utilizzava il PC con appositi programmi grafici, la stampante, la macchina da taglio e il plotter per la creazione delle fustelle”;
- teste : “La ricorrente si occupava della grafica delle etichette e della stampa. Si occupava Tes_3 della esecuzione del progetto grafico. Io parlavo spesso con lei. Quando avevo clienti nuovi dovevo far approvare l'etichetta dal cliente: le scrivevo la mail, le davo le indicazioni sulle richieste del cliente. Lei realizzava fisicamente la campionatura. Si occupava della parte grafica e della stampa. La ricorrente, per l'esecuzione del proprio lavoro, utilizzava il PC con appositi programmi grafici, la stampante, la macchina da taglio e il plotter per la creazione delle fustelle”;
- teste “mi occupavo io della esecuzione del progetto grafico, però - se necessario - anche Parte_5 lei. La ricorrente, per l'esecuzione del proprio lavoro, utilizzava il PC con il programma Microsoft Publisher. Usava la macchina da taglio e la stampante”;
- teste : “Si occupava di grafica, faceva loghi che poi venivano messi sulle etichette dei prodotti. Tes_4
Prendeva un logo già preimpostato e lo modificava in base alle esigenze del cliente. Usava il PC con appositi programmi grafici, la stampante e la macchina da taglio”;
- teste : “confermo il capo 3 (“la ricorrente, a prescindere dagli inquadramenti che via via le Tes_5 erano stati attribuiti, ha costantemente svolto mansioni di disegnatrice tecnica addetta alla progettazione grafica”), si interfacciava con i commerciali, faceva le bozze grafiche, usava il PC con programmi di grafica. Usava la stampante e la macchina da taglio. Usava il plotter””.
Le deposizioni concordano quindi nella testimonianza di mansioni di disegnatrice tecnica addetta alla progettazione grafica, e quindi riconducibili al III livello del CCNL di settore . La domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive parametrate sul III livello va quindi accolta risultando applicabile l'art. 53 D.L. 276/03, c. 3:
“… In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli art. 48, c. 2, 49, c. 1 e 50, c. 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento”. La ricorrente ha anche chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle ore di lavoro straordinario ma l'ufficio ritiene che la prova – che in materia di lavoro straordinario notoriamente deve essere rigorosa- non sia stata raggiunta: il teste ha invero Tes_8 dichiarato : “L'orario di lavoro che doveva osservare la ricorrente era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. So, però, che a volte andava anche prima delle 9,00 e mi è capitato, a volte, di vederla sul posto di lavoro anche alle 19,00/19,30. Soprattutto sotto le festività”, e ben si comprende che non è irrilevante sapere con certezza quando e per quanto tempo l'orario di lavoro si sia prolungato oltre le 40 h settimanali. Analoghe considerazioni per la deposizione del teste : (“L'orario di lavoro che la Tes_3 ricorrente doveva osservare andava dal lunedì al venerdì. Era variabile: a volte iniziava alle ore 8,00,
pagina 6 di 7 altre alle 8,30. Si fermava fino alle 18,00/19,00/19,30. C'erano giorni in cui lavorava undici ore. Posso confermarlo perché ho visto le sue buste paga” ) e del teste ( “L'orario di lavoro dell'azienda Tes_5 era il seguente: dalle 9,00 alle 13,00 – dalle 14,00 alle 18,00. Posso però confermare che si andava anche alle otto del mattino e che alla sera si finiva anche oltre alle ore 18,00. Anche verso le 19,00/19,30. Capitava nel periodo natalizio: da metà novembre a tutto dicembre. Capitava a Pasqua e anche nella stagione estiva”), entrambe possibiliste nella esatta quantificazione del lavoro straordinario . Il quantum dovuto è quindi di euro 26.605,54, secondo i conteggi ricalcolati dalla ricorrente, oltre accessori di legge. Spese come da soccombenza, liquidate secondo il valore della lite e come da scaglioni per n. 4 fasi, nei valori minimi, ex DM 147/1922.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che tra e tra il 3 settembre 2018 e il 12 maggio Parte_1 Controparte_1
2022, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica della dipendente di III Livello del CCNL Commercio Confcommercio;
- Accerta e dichiara il diritto della sig.ra alla trasformazione dei contratti di Parte_1 apprendistato con la convenuta in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3 settembre 2018 e fino al 12 maggio 2022;
- Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 complessiva somma capitale di €. 26.605,54 oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.388,00 oltre accessori e rimborsi di legge.
- Motivazione in gg 60 Cuneo, 8.3.2025 Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di CUNEO Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 949/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata presso avv.ti Corrado Bertoni ed Alberto Manfredi, Parte_1 che la difendono e rappresentano per procura in atti RICORRENTE contro sede in Cuneo in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Sartoris e presso lo stesso elettivamente domiciliata CONVENUTO
ad oggetto: retribuzione CONCLUSIONI La ricorrente
“IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la dal 3 settembre 2018 al Parte_1 Controparte_1
12 maggio 2022, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica della dipendente di III Livello del CCNL Commercio Confcommercio;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della sig.ra alla trasformazione dei Parte_1 contratti di apprendistato con la convenuta in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorere dal 3 settembre 2018, o altra veriore data, al 12 maggio 2022;
3) Dichiararsi in ogni caso tenuta e condannarsi, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma capitale di €. 37.465,29, o altra veriore somma accertanda in corso di causa (€ 29.194,42 nel caso di retribuzioni parametrate sul IV livello). In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il pagamento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa. IN VIA SUBORDINATA 1) Dichiararsi tenuta e condannarsi, per i titoli ed i motivi di cui al presente atto, se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, quale dipendente di IV Livello del CCNL Commercio Confcommercio, della complessiva somma capitale di € 29.194,42, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, con relativa regolarizzazione contributiva. In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il pagamento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa.”.
Il convenuto pagina 1 di 7 _“nel merito in via principale: respingere il ricorso e tutte le domande proposte dalla ricorrente, sig.ra nei confronti di in via subordinata;
accertare le eventuali differenze Parte_1 CP_1 retribuve pretese dal ricorrente limitandole al giusto ed al provato;
in ogni caso con il favore delle spese e delle competenze del giudizio, condannando il ricorrente al rimborso dei compensi di avvocato (oltre spese generali, I.V.A. e CPA) contemplate nel Decreto del Ministro della Gius1zia 10 marzo 2014, n. 55, determina1 – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dal Tribunale – nella misura massima comprensiva delle spese tu)e (ivi incluse quelle generali) del presente giudizio.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, il ricorso va accolto come da dispositivo per le ragion che di seguono si espongono. Lamenta la ricorrente di non essere stata correttamente inquadrata e retribuita, anche per il lavoro straordinario prestato, in quanto i due contratti di apprendistato con cui il rapporto di lavoro era stato formalmente regolarizzato relativi ai seguenti periodi : 3.9.2018/3.8.21 e poi 13.1.22/12.5.22 con applicazione del CCNL Commercio Confcommercio erano da ritenersi nulli e illegittimi per autonomi motivi, ognuno di per sé idoneo a inficiare la legittimità della pattuizione e cioè, in sintesi
1. mancata allegazione ai contratti dei piani formativi,
2. mancata partecipazione ad alcun corso formativo
3. effettuazione in autonomia di mansioni differenti da quelle previste dal contratto di assunzione. Chiedeva quindi il riconoscimento per l'intera durata del rapporto della qualifica di disegnatrice tecnica di III livello o, in subordine, di IV livello, qualifica peraltro prevista dal secondo contratto di apprendistato del CCNL Commercio. La convenuta si costituiva: pur non contestando in fatto né la stipula dei due contratti né la loro durata, resisteva al ricorso confermando la validità dei contratti di apprendistato e la infondatezza delle domande. Venivano assunte le prove dedotte e quindi la causa era decisa come da dispositivo in atti. SI OSSERVA Giova ricordare in linea generale che il contratto di apprendistato, disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge n° 25 del 1955 e poi successivamente dal d.lgs 81/2015 e s.m.i., si configura quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani;
la disciplina legale devolve alla contrattazione collettiva nazionale o ad accordi interconfederali il compito di disciplinare l'apprendistato in tutti suoi momenti, compresi gli aspetti formativi del c.d. apprendistato professionalizzante, che è quel particolare tipo di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l'apprendimento tecnico professionale (cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2015). Anche l'interpretazione giurisprudenziale ha rilevato come il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non possa essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere al contempo una attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale ( Cfr Cass. 5375/2018; Cass 11265/2013).
pagina 2 di 7 Lo scopo del contratto di apprendistato/ formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. E' consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa. Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. 08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878;Cass. 16595/2020 e anche Cass. 1324/2015,). Ancora recentemente la Suprema Corte è intervenuta per sottolineare che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato- ( Cassazione civile, 16.3.24 n 6704) . Quanto poi alle regole del riparto dell'onere probatorio, è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sul datore di lavoro;
ed infatti grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo formativo ovvero di non avere potuto adempiere a tale obbligo per cause imputabili all'apprendista. Spetta quindi all'azienda dimostrare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di conseguire una adeguata qualificazione (Cass. 275/2019), dovendo il datore di lavoro quantomeno dimostrare l'effettivo svolgimento di corsi di formazione per le ore prescritte e la mancata partecipazione agli stessi da parte del lavoratore (cfr., da ultimo, Cass.22.6.2018 n. 16571). Ciò posto, passando al caso in esame, si osserva che tra le parti vennero stipulati n. 2 contratti di apprendistato professionalizzante in forma scritta – così rispettando la previsione di cui all'art 41 D.lgs 81/15 citato- per i periodi già ricordati ( e non contestati), con previsione di un tutor aziendale ( sig e sig ); nel primo contratto è prevista, come tipologia di Pt_2 Pt_3 mansioni (e quindi di formazione per tali mansioni) la creazione, stampa e taglio di etichette aziendali, con indicazione del “programma di addestramento” (così espressamente definito); il secondo contratto afferisce a mansioni di grafico pubblicitario, addetto alla formazione grafica, controllo qualità della progettazione, esecuzione del progetto grafico, realizzazione del prototipo e sono indicate le competenze impartite. Occorre pertanto verificare se il datore di lavoro ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante come declinato dalla citata giurisprudenza. Orbene, se può ritenersi che il “programma di addestramento” riportato nei contratti possa essere considerato un piano formativo, nell'ambito di una interpretazione sostanzialistica, maggior attenzione va posta quanto alla individuazione della previsione ed esecuzione della attività di formazione della Pt_1
Invero, quanto ai corsi formativi esterni, va ricordato che ai sensi dell'art 44 D.lgs 81/2015 tale tipo di formazione è obbligatoria e varia, a seconda del titolo di studio dell'apprendista da pagina 3 di 7 120 h a 40 h;
essa deve essere necessariamente pertinente al tipo di mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere. Nel caso in esame, tipizzate che sono le mansioni della come disegnatore grafico, le Pt_1 produzioni della convenuta dimostrano la partecipazione della a generici corsi sulla Pt_1 sicurezza e sul primo soccorso, senz'altro utili per ogni lavoratore, ma di per sé estranei alla tipologia delle mansioni per cui la venne assunta;
sono poi anche prodotti n. 2 Pt_1 attestati di partecipazione a n.2 corsi, uno per le etichettature, uno per l'origine degli alimenti, le altre produzioni sono brochure illustrative. Non vi è quindi prova di una per lo meno adeguata formazione esterna. Quanto alla formazione interna, va precisato che la legge non richiede che l'insegnamento pratico sia impartito con modalità scolastiche, ma bensì che il datore di lavoro fornisca un addestramento pratico, che necessariamente si inserisce nel contesto lavorativo dell'impresa, nel quale si pone pure l'attività lavorativa dell'apprendista, il quale può anche svolgere alcune mansioni da solo - ed anzi è destinato a progressivamente acquisire la capacità di svolgerle da solo - salvo essere il lavoro svolto controllato dal datore di lavoro Tanto premesso, l'esame delle deposizioni testimoniali assunte porta a negare che sia stata data prova della formazione interna. Ed invero Il teste “ è la moglie del legale rappresentante della società convenuta. Non so se Tes_1 Tes_2 fosse la Tutor della ricorrente. si occupava delle relazioni con i clienti e dei pagamenti. Non Tes_2 so se abbia nozioni di tecnica grafica. Non l'ho mai vista impartire insegnamenti alla ricorrente… è il legale rappresentante della società convenuta. Non so se fosse Tutor della ricorrente. Parte_4
Si occupava delle relazioni con i clienti e dei pagamenti. Non so se abbia nozioni di tecnica grafica. L'ho visto parlare con la ricorrente.”. Il teste : “Non so se abbia nozioni di grafica. Non l'ho mai vista impartire Tes_3 Tes_2 insegnamenti alla ricorrente”... Non so se abbia nozioni di tecnica grafica. Non l'ho mai Parte_4 visto impartire insegnamenti alla ricorrente”. Il teste : “ è la moglie del legale rappresentante della società convenuta. Non so di Tes_4 Tes_2 cosa si occupasse. Non so se ha nozioni tecnica grafica e se ha impartito insegnamenti alla ricorrente”…ER è il legale rappresentante della società convenuta. Si occupava dei clienti, Pt_4 non so se anche dei pagamenti. Non sono informato sul resto”. Il teste : “ è la moglie del legale rappresentante della società convenuta. E' laureata Tes_5 Tes_2 in ingegneria. Prima del mio arrivo si occupava lei della realizzazione dei cataloghi. Le ho viste, e Pt_2
discutere insieme di alcuni progetti”. .. Presumo che sia il legale Pt_1 Parte_4 rappresentante della società convenuta. Non conosco il suo lavoro. non so se ha nozioni di tecnica grafica. Posso dire che in più occasioni ci ha aiutato nella realizzazione di file tecnici, realizzazione di fustelle. L'ho visto impartire insegnamenti sull'uso delle stampanti.”. Ma anche i testi indicati dalla convenuta e suoi dipendenti non hanno riferito positivamente di una attività di formazione interna: ha riferito : “ è la moglie del legale rappresentante della società Testimone_6 Tes_2 convenuta. ..Non so se abbia mai impartito insegnamenti alla ricorrente…ER è il legale Pt_4 rappresentante della società convenuta. a volte ci ha insegnato a far funzionare le Parte_4 stampanti, quando si sono presentati dei problemi. Non so se abbia nozioni tecnico-grafiche”.
ha riferito: “ si occupava dei pagamenti, della progettazione di scatole. Testimone_7 Tes_2
Non so se abbia nozioni di tecnica grafica. Mi è capitato di vederla impartire insegnamenti alla
pagina 4 di 7 ricorrente… è il legale rappresentante della società convenuta. Si è occupato, per un Parte_4 periodo, delle relazioni con i clienti. Ha delle nozioni di tecnica grafica: sa utilizzare i programmi di grafica. L'ho visto insegnare alla ricorrente come utilizzare le stampanti”…”.
ha riferito : “ è la moglie del legale rappresentante della società Parte_5 Tes_2 convenuta. Si occupa di tante cose, anche delle relazioni con i clienti e dei pagamenti. E' ingegnere o architetto. Le basi su cui si operava erano state da lei ideate, in collaborazione con Parte_6
Che io sappia, non ha impartito insegnamenti alla ricorrente…ER è il legale rappresentante Pt_4 della società convenuta. Si occupava delle relazioni con i clienti. non ha nozioni di Parte_4 tecnica grafica. Potrebbe aver insegnato alla ricorrente l'utilizzo delle stampanti”. Conclusivamente, in difetto di prova dello svolgimento in favore del dipendente di formazione interna ed esterna la causa contrattuale è viziata:“ in materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr. Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247, 275/19) nonché la recente e già citata pronuncia della Corte di Cassazione n° 6704 del 1924 che ha evidenziato che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante. I contratti di apprendistato della quindi vanno intesi come contratti di lavoro Pt_1 subordinato, come da domanda. Andando allora ad esaminare la domanda di inquadramento superiore, il corretto iter logico valutativo presuppone l'esame dei livelli contrattuali Ed ebbene, risulta dalla contrattazione collettiva di settore – cfr documenti in atti- che Il IV livello è così tipizzato: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: contabile d'ordine; cassiere comune;
traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); astatore;
controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
operatore meccanografico;
commesso alla vendita al pubblico;
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi persale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita…”. Il III livello: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita
pagina 5 di 7 mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: steno- dattilografo in lingue estere;
disegnatore tecnico…” Successivamente occorre accertare le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente: sul punto rilevano le deposizioni testimoniali:
- teste “Svolgeva mansioni di disegnatrice tecnica addetta alla progettazione grafica, Tes_1 all'esecuzione del progetto grafico e alla realizzazione delle etichette da apporre ai prodotti in vendita. Faceva le etichette con il computer, le stampava, le tagliava e ce le consegnava. Utilizzava il PC con appositi programmi grafici, la stampante, la macchina da taglio e il plotter per la creazione delle fustelle”;
- teste : “La ricorrente si occupava della grafica delle etichette e della stampa. Si occupava Tes_3 della esecuzione del progetto grafico. Io parlavo spesso con lei. Quando avevo clienti nuovi dovevo far approvare l'etichetta dal cliente: le scrivevo la mail, le davo le indicazioni sulle richieste del cliente. Lei realizzava fisicamente la campionatura. Si occupava della parte grafica e della stampa. La ricorrente, per l'esecuzione del proprio lavoro, utilizzava il PC con appositi programmi grafici, la stampante, la macchina da taglio e il plotter per la creazione delle fustelle”;
- teste “mi occupavo io della esecuzione del progetto grafico, però - se necessario - anche Parte_5 lei. La ricorrente, per l'esecuzione del proprio lavoro, utilizzava il PC con il programma Microsoft Publisher. Usava la macchina da taglio e la stampante”;
- teste : “Si occupava di grafica, faceva loghi che poi venivano messi sulle etichette dei prodotti. Tes_4
Prendeva un logo già preimpostato e lo modificava in base alle esigenze del cliente. Usava il PC con appositi programmi grafici, la stampante e la macchina da taglio”;
- teste : “confermo il capo 3 (“la ricorrente, a prescindere dagli inquadramenti che via via le Tes_5 erano stati attribuiti, ha costantemente svolto mansioni di disegnatrice tecnica addetta alla progettazione grafica”), si interfacciava con i commerciali, faceva le bozze grafiche, usava il PC con programmi di grafica. Usava la stampante e la macchina da taglio. Usava il plotter””.
Le deposizioni concordano quindi nella testimonianza di mansioni di disegnatrice tecnica addetta alla progettazione grafica, e quindi riconducibili al III livello del CCNL di settore . La domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive parametrate sul III livello va quindi accolta risultando applicabile l'art. 53 D.L. 276/03, c. 3:
“… In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli art. 48, c. 2, 49, c. 1 e 50, c. 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento”. La ricorrente ha anche chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle ore di lavoro straordinario ma l'ufficio ritiene che la prova – che in materia di lavoro straordinario notoriamente deve essere rigorosa- non sia stata raggiunta: il teste ha invero Tes_8 dichiarato : “L'orario di lavoro che doveva osservare la ricorrente era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. So, però, che a volte andava anche prima delle 9,00 e mi è capitato, a volte, di vederla sul posto di lavoro anche alle 19,00/19,30. Soprattutto sotto le festività”, e ben si comprende che non è irrilevante sapere con certezza quando e per quanto tempo l'orario di lavoro si sia prolungato oltre le 40 h settimanali. Analoghe considerazioni per la deposizione del teste : (“L'orario di lavoro che la Tes_3 ricorrente doveva osservare andava dal lunedì al venerdì. Era variabile: a volte iniziava alle ore 8,00,
pagina 6 di 7 altre alle 8,30. Si fermava fino alle 18,00/19,00/19,30. C'erano giorni in cui lavorava undici ore. Posso confermarlo perché ho visto le sue buste paga” ) e del teste ( “L'orario di lavoro dell'azienda Tes_5 era il seguente: dalle 9,00 alle 13,00 – dalle 14,00 alle 18,00. Posso però confermare che si andava anche alle otto del mattino e che alla sera si finiva anche oltre alle ore 18,00. Anche verso le 19,00/19,30. Capitava nel periodo natalizio: da metà novembre a tutto dicembre. Capitava a Pasqua e anche nella stagione estiva”), entrambe possibiliste nella esatta quantificazione del lavoro straordinario . Il quantum dovuto è quindi di euro 26.605,54, secondo i conteggi ricalcolati dalla ricorrente, oltre accessori di legge. Spese come da soccombenza, liquidate secondo il valore della lite e come da scaglioni per n. 4 fasi, nei valori minimi, ex DM 147/1922.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che tra e tra il 3 settembre 2018 e il 12 maggio Parte_1 Controparte_1
2022, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica della dipendente di III Livello del CCNL Commercio Confcommercio;
- Accerta e dichiara il diritto della sig.ra alla trasformazione dei contratti di Parte_1 apprendistato con la convenuta in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3 settembre 2018 e fino al 12 maggio 2022;
- Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 complessiva somma capitale di €. 26.605,54 oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.388,00 oltre accessori e rimborsi di legge.
- Motivazione in gg 60 Cuneo, 8.3.2025 Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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