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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/08/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6126 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come Parte_1 da procura in atti;
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti.
- OPPOSTA –
NONCHÉ
elettivamente Controparte_2 domiciliata rappresentata e difesa come da procura in atti.
-OPPOSTA - OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In data 21.7.22 era notificata a cartella di Parte_1 pagamento n. 097 2019 01897085 81 002 intimante il pagamento di euro
75.365,03 afavore del
[...]
n. 58066. Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 028202239000315929000.
L'opponente deduce quale unico motivo di doglianza il difetto di motivazione dell'atto che non avrebbe consentito al contribuente di conoscere le ragioni dell'addebito.
Contro
Si sono costituite le opposte ed chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2024 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 cpc.
3. Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574). Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc in quanto volto a porre in discussione il quomodo della esecuzione.
3.1. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Una premessa si impone, giova infatti osservare che il credito di cui si controverte ha ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia ex L. n.662/96, e cioè delle somme che , nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato CP_6 all'istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 20/06/05 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”), richiamato disposizioni operative.
Tale norma stabilisce, infatti, che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Il citato art. 9 co. 5 del D. Lgs. n.123/98 a sua volta dispone che “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Pertanto, nelle ipotesi di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di
Garanzia per le P.M.I. devono essere tenuti ben distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, perché fondato sul contratto di finanziamento, e, dall'altro, quello riguardante in qualità di gestore del Fondo, l'impresa Pt_2 beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla L.
n.662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, che ha natura incontrovertibilmente pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia.
Questa breve premessa consente di chiarire come si è svolto il processo di recupero del credito che ha dato origine alla cartella impugnata in seguito alla iscrizione a ruolo.
Quale motivo di doglianza l'opponente deduce il difetto di motivazione della cartella impugnata. Tuttavia come emerge dagli atti la cartella è conforme al modello ministeriale approvato. Giova richiamare sul punto Cass. n.
18385/2005: “Se esiste un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche alle cartelle esattoriali costituenti il primo atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente l'iscrizione a ruolo di un'imposta a suo carico, e giustificato dall'esigenza di consentire all'interessato l'esercizio del proprio diritto di difesa, attraverso l'immediata e piena percezione delle ragioni della pretesa tributaria, quest'ultima considerazione impone ragionevolmente di ritenere che il contenuto di un tale obbligo deve intendersi strettamente collegato alla realizzazione di quell'esigenza. Ne deriva, pertanto, che mentre è ampia la esigenza di motivazione di un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria accerti redditi non dichiarati, ben più limitata
è detta esigenza nel caso di una cartella esattoriale emessa sulla base di una iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo dei datti forniti dallo stesso contribuente. La circostanza è ancora più evidente se si considera la previsione dell'articolo 25 del Dpr 602/1973 che indica specificamente i contenuti obbligatori minimi della cartella esattoriale (tributo, periodo di imposta, imponibile, aliquota applicata e altro), intendendo con ciò dirsi che se i contenuti di cui alla citata norma non sempre, in concreto, possono risultare sufficienti a garantire il rispetto dell'obbligo di motivazione del provvedimento, quanto invece tale risultato possa dirsi assicurato con quelle indicazioni, non vi è motivo alcuno per caricare l'amministrazione di oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, bene potendo l'obbligo di motivazione esaurirsi nelle indicazioni medesime. Come nell'ipotesi in cui il semplice raffronto tra i dati della dichiarazione del contribuente e quelli riportati nella cartella consente al primo di comprendere le ragioni della pretesa tributaria”.
Alla luce delle motivazioni illustrate l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147
2022, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e tenendo in considerazione l'attività svolta (medi tabellari, fase di introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore di e Controparte_1 [...]
spese quantificate in euro 5881,00 Controparte_2 ciascuna ,oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 14 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna