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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
147/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/11/2025, alle ore 09.51, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. G. Perrone il quale si riporta al preverbale depositato in atti e Parte_1 nelle difese articolate in atti e verbali di causa;
per (già l'Avv. C. Controparte_1 Controparte_2 Aloisi per delega dell'Avv. A. Arìa la quale rileva l'irritualità del deposito delle memorie di controparte;
laddove non fosse stato trasmesso il fascicolo di primo grado nella sua interezza, chiede un termine per la sua ricostruzione;
in subordine chiede la decisione della causa;
Il Presidente di Sezione Il Presidente invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali Quindi, il Presidente designato decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione in appello notificato a (già , la sig.ra Controparte_2 CP_1 (C.F.: ) proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1 C.F._1 480/2020 emessa dal Giudice di Pace di Messina il 27.02.2020 e pubblicata in data 05.06.2020, all'esito del giudizio iscritto al n. 2207/2017 R.G., al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) in via principale riconoscere e dichiarare per i motivi suesposti la fondatezza del presente appello e conseguentemente riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a D.I. 748/16, per carenza di prova delle eccezioni sollevate, ed in cui ha ritenuto dimostrata la congruità dei consumi addebitati all'opponente sig.ra ; Pt_1
B) in ogni caso, riformare la sentenza appellata accogliendo le eccezioni e conclusioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione al DI 748/16, da intendersi qui trascritte e insistite, conseguentemente revocare il predetto D.I., privandolo di efficacia giuridica;
C) in ogni caso, dichiarare che la società di somministrazione non ha provato gli CP_1 elementi costituitivi della propria pretesa creditoria, con riferimento alla regolare rilevazione dei consumi, conseguentemente revocare il D.I. opposto;
D) in via subordinata, riconoscere e dichiarare per le motivazioni meglio descritte in narrativa, o con la statuizione più adeguata, e per le ragioni nella stessa spiegate la prescrizione delle fatture sottese al D.I. opposto;
pagina1 di 4 E) riconoscere e dichiarare comunque che la somma di cui al DI n. 748/16 (sent. 480/20) non è dovuta. F) Emettere in favore dell'appellante ed a carico dell'appellata ogni e qualsiasi ulteriore ordine e condanna e comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, nonché alle eccezioni e conclusioni sopra esposte. G) condannare l'appellata ex art. 96 c.p.c. CP_1 Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori” Per tesi dell'appellante il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l'opposizione carente di prova;
l'appellante deduceva la carente o illogica motivazione e la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. Att.; nel dettaglio, il Giudice di prime cure – per tesi dell'appellante – avrebbe errato nella valutazione di infondatezza nel merito della formulata eccezione di prescrizione del credito allegato dall'odierna appellata e già ricorrente in monitorio e non avrebbe valutato che la ricorrente in monitorio e attrice in senso sostanziale e odierna appellata aveva omesso di fornire la prova della quantità dei metri cubi di gas erogati all'appellante odierna, nonché di fatturare periodicamente i consumi all'utente; contestava, infine, la condanna del Giudice di primo grado ex art. 96 c.p.c. e chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Con comparsa del 9 aprile 2021 si costituiva (già , la quale Controparte_2 CP_1 chiedeva, in via preliminare, che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art.348 c.p.c. e nel merito il rigetto di tutti i motivi di appello;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Dopo un'analitica ricostruzione dei fatti di causa e del giudizio di primo grado, la società appellata, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.; contestava l'eccezione di violazione dell'art.132 c.p.c., di carente motivazione e di mancanza di prova del credito ingiunto;
contestava l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito e sull'inadempimento contrattuale. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., l'odierna appallata argomentava che probabilmente il Giudice di prime cure fosse “incorso in un mero lapsus calami intellegibile al lettore, atteso che il richiamo al comma 1 (anziché al comma 3) dell'art. 96 c.p.c. nel dispositivo è ictu oculi errato rispetto all'iter logico-giuridico che ha condotto ad esso”; chiedeva, infine, che il Giudice rigettasse la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Con ordinanza del 19/20.04.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 aprile
2021, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 7 giugno
2022 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per memorie conclusionali;
dopo ulteriori rinvii disposti per la discussione orale, all'udienza del 15.05.2025 lo scrivente ordinava la ricostruzione a cura delle parti del fascicolo del giudizio di primo grado e onerava comunque la cancelleria delle ricerche di rito e rinviava il processo all'udienza del 27.11.2025 per la nuova comparizione delle parti ed anche per l'eventuale decisione della causa e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Con comparsa del 30.06.2025 (oggi Controparte_2 Controparte_1
C.F. e P. Iva – si costituiva in giudizio tramite nuovo difensore.
[...] P.IVA_1
L'appello svolto dalla sig.ra è manifestamente infondato nel merito e va Parte_1 rigettato e ciò per quanto di ragione. In ordine al primo motivo di appello – facente leva sulla carenza di prova del credito allegato e sulla pretesa violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. – si osserva quanto segue. Orbene, la sentenza impugnata, sebbene estremamente sintetica, presenta tutte le caratteristiche indicate dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. Att. C.p.c. ovvero la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, quindi, delle ragioni giuridiche della decisione. Sul tema della carenza della prova del credito giova osservare che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante pagina2 di 4 l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025). Nel caso in ispecie, anche in esito alla c.t.u., non è emerso alcun malfunzionamento (nemmeno specificamente allegato da parte opponente) del contatore servente l'utenza dell'odierna appellante. Ciò che consente di ritenere documentato il fatto costitutivo del credito allegato nel ricorso monitorio e accertato dal giudice di prime cure. Anche il secondo motivo d'appello – facente leva sulla maturata estinzione del credito allegato (fatturato e maturato tra il 15.5.2009 e 22.10.2015) da parte appellata e già ricorrente in monitorio - non è fondato nel merito e ciò le ragioni che seguono. E' pacifico tra le parti – nemmeno oggetto di specifica contestazione con l'atto d'appello – che all'odierna appellante sia stata recapitata messa in mora dalla odierna appellata in data 26.7.2012 e che il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo siano stati notificata alla in data Parte_1
8.7.2016 trattasi di atti idonei a interrompere il termine di prescrizione (quinquennale) del credito controverso rilevante nella fattispecie in esame;
il primo atto interruttivo ha provocato il nuovo decorso del termine (sempre) quinquennale a partire dal 27.7.2012 per i crediti anteriori controversi (maturati tra il 2009 e il 25.7.2012); il secondo atto interruttivo del 2016 ha provocato il nuovo decorso del termine di prescrizione quinquennale per i crediti anteriori controversi maturati tra il 2009 e il 25.7.2012 e, naturalmente, per quelli maturati dopo il 25.7.2012 e fino al 22.10.2015. Anche il terzo motivo d'appello – facente leva sul preteso inadempimento contrattuale correlato all'omessa periodica lettura del contatore – è privo di fondamento nel merito. Va osservato che non è dato comprendere se siffatta doglianza, già proposta innanzi al giudice di prime cure, volesse, nelle intenzioni dell'opponente e odierno appellante, assurgere alla dignità di eccezione di inadempimento finalizzata a paralizzare l'azione di adempimento contrattuale fondante il ricorso monitorio;
laddove tale la si volesse considerare, permarrebbe attuale e legittimo il vaglio di infondatezza nel merito della doglianza in esame in ragione del fatto che parte opponente non ha nemmeno allegato la previsione contrattuale che obbligherebbe il fornitore di energia elettrica – odierna appellata - della lettura sistematica e periodica del contatore, fermo l'ulteriore rilievo che, a fronte di un conclamato e grave inadempimento dell'appellante odierno, difetterebbe la proporzionalità (dell'inadempimento) richiesta dall'art. 1460 c.c. Né può accertarsi nella presente sede il preteso diritto all'indennizzo per l'omessa periodica lettura del contatore al quale ha fatto riferimento l'appellante nel motivo d'appello in esame perché mai oggetto di domanda riconvenzionale (nell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo). Anche il quanto motivo d'appello non coglie nel segno;
il Giudice di Pace ha condannato l'odierno appellante e già opponente al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., sicché il riferimento al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. è solo frutto di mero errore materiale, ciò che si ricava anche dal fatto che parte opposta e già ricorrente in monitoria aveva omesso di formulare domanda di risarcimento danni per lite temeraria. La sentenza impugnata va, quindi, confermata. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense, nella misura minima tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00). Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora
[...]
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina Parte_1 C.F._1 n. 75, presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Perrone, C.F. dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, appellante, contro Controparte_1 (già - C.F. e P. Iva – elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
pagina3 di 4 in Milano, Corso Genova n. 14 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Arìa ( ) del Foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura in atti così C.F._3 dispone:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e dei compensi di lite liquidati in euro € 852,00 oltre s.g. al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, sicché grava sull'appellante l'obbligo del versamento del doppio del contributo unificato. Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina4 di 4
per (già l'Avv. C. Controparte_1 Controparte_2 Aloisi per delega dell'Avv. A. Arìa la quale rileva l'irritualità del deposito delle memorie di controparte;
laddove non fosse stato trasmesso il fascicolo di primo grado nella sua interezza, chiede un termine per la sua ricostruzione;
in subordine chiede la decisione della causa;
Il Presidente di Sezione Il Presidente invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali Quindi, il Presidente designato decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione in appello notificato a (già , la sig.ra Controparte_2 CP_1 (C.F.: ) proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1 C.F._1 480/2020 emessa dal Giudice di Pace di Messina il 27.02.2020 e pubblicata in data 05.06.2020, all'esito del giudizio iscritto al n. 2207/2017 R.G., al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) in via principale riconoscere e dichiarare per i motivi suesposti la fondatezza del presente appello e conseguentemente riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a D.I. 748/16, per carenza di prova delle eccezioni sollevate, ed in cui ha ritenuto dimostrata la congruità dei consumi addebitati all'opponente sig.ra ; Pt_1
B) in ogni caso, riformare la sentenza appellata accogliendo le eccezioni e conclusioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione al DI 748/16, da intendersi qui trascritte e insistite, conseguentemente revocare il predetto D.I., privandolo di efficacia giuridica;
C) in ogni caso, dichiarare che la società di somministrazione non ha provato gli CP_1 elementi costituitivi della propria pretesa creditoria, con riferimento alla regolare rilevazione dei consumi, conseguentemente revocare il D.I. opposto;
D) in via subordinata, riconoscere e dichiarare per le motivazioni meglio descritte in narrativa, o con la statuizione più adeguata, e per le ragioni nella stessa spiegate la prescrizione delle fatture sottese al D.I. opposto;
pagina1 di 4 E) riconoscere e dichiarare comunque che la somma di cui al DI n. 748/16 (sent. 480/20) non è dovuta. F) Emettere in favore dell'appellante ed a carico dell'appellata ogni e qualsiasi ulteriore ordine e condanna e comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, nonché alle eccezioni e conclusioni sopra esposte. G) condannare l'appellata ex art. 96 c.p.c. CP_1 Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori” Per tesi dell'appellante il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l'opposizione carente di prova;
l'appellante deduceva la carente o illogica motivazione e la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. Att.; nel dettaglio, il Giudice di prime cure – per tesi dell'appellante – avrebbe errato nella valutazione di infondatezza nel merito della formulata eccezione di prescrizione del credito allegato dall'odierna appellata e già ricorrente in monitorio e non avrebbe valutato che la ricorrente in monitorio e attrice in senso sostanziale e odierna appellata aveva omesso di fornire la prova della quantità dei metri cubi di gas erogati all'appellante odierna, nonché di fatturare periodicamente i consumi all'utente; contestava, infine, la condanna del Giudice di primo grado ex art. 96 c.p.c. e chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Con comparsa del 9 aprile 2021 si costituiva (già , la quale Controparte_2 CP_1 chiedeva, in via preliminare, che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art.348 c.p.c. e nel merito il rigetto di tutti i motivi di appello;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Dopo un'analitica ricostruzione dei fatti di causa e del giudizio di primo grado, la società appellata, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.; contestava l'eccezione di violazione dell'art.132 c.p.c., di carente motivazione e di mancanza di prova del credito ingiunto;
contestava l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito e sull'inadempimento contrattuale. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., l'odierna appallata argomentava che probabilmente il Giudice di prime cure fosse “incorso in un mero lapsus calami intellegibile al lettore, atteso che il richiamo al comma 1 (anziché al comma 3) dell'art. 96 c.p.c. nel dispositivo è ictu oculi errato rispetto all'iter logico-giuridico che ha condotto ad esso”; chiedeva, infine, che il Giudice rigettasse la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Con ordinanza del 19/20.04.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 aprile
2021, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 7 giugno
2022 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per memorie conclusionali;
dopo ulteriori rinvii disposti per la discussione orale, all'udienza del 15.05.2025 lo scrivente ordinava la ricostruzione a cura delle parti del fascicolo del giudizio di primo grado e onerava comunque la cancelleria delle ricerche di rito e rinviava il processo all'udienza del 27.11.2025 per la nuova comparizione delle parti ed anche per l'eventuale decisione della causa e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Con comparsa del 30.06.2025 (oggi Controparte_2 Controparte_1
C.F. e P. Iva – si costituiva in giudizio tramite nuovo difensore.
[...] P.IVA_1
L'appello svolto dalla sig.ra è manifestamente infondato nel merito e va Parte_1 rigettato e ciò per quanto di ragione. In ordine al primo motivo di appello – facente leva sulla carenza di prova del credito allegato e sulla pretesa violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. – si osserva quanto segue. Orbene, la sentenza impugnata, sebbene estremamente sintetica, presenta tutte le caratteristiche indicate dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. Att. C.p.c. ovvero la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, quindi, delle ragioni giuridiche della decisione. Sul tema della carenza della prova del credito giova osservare che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante pagina2 di 4 l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025). Nel caso in ispecie, anche in esito alla c.t.u., non è emerso alcun malfunzionamento (nemmeno specificamente allegato da parte opponente) del contatore servente l'utenza dell'odierna appellante. Ciò che consente di ritenere documentato il fatto costitutivo del credito allegato nel ricorso monitorio e accertato dal giudice di prime cure. Anche il secondo motivo d'appello – facente leva sulla maturata estinzione del credito allegato (fatturato e maturato tra il 15.5.2009 e 22.10.2015) da parte appellata e già ricorrente in monitorio - non è fondato nel merito e ciò le ragioni che seguono. E' pacifico tra le parti – nemmeno oggetto di specifica contestazione con l'atto d'appello – che all'odierna appellante sia stata recapitata messa in mora dalla odierna appellata in data 26.7.2012 e che il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo siano stati notificata alla in data Parte_1
8.7.2016 trattasi di atti idonei a interrompere il termine di prescrizione (quinquennale) del credito controverso rilevante nella fattispecie in esame;
il primo atto interruttivo ha provocato il nuovo decorso del termine (sempre) quinquennale a partire dal 27.7.2012 per i crediti anteriori controversi (maturati tra il 2009 e il 25.7.2012); il secondo atto interruttivo del 2016 ha provocato il nuovo decorso del termine di prescrizione quinquennale per i crediti anteriori controversi maturati tra il 2009 e il 25.7.2012 e, naturalmente, per quelli maturati dopo il 25.7.2012 e fino al 22.10.2015. Anche il terzo motivo d'appello – facente leva sul preteso inadempimento contrattuale correlato all'omessa periodica lettura del contatore – è privo di fondamento nel merito. Va osservato che non è dato comprendere se siffatta doglianza, già proposta innanzi al giudice di prime cure, volesse, nelle intenzioni dell'opponente e odierno appellante, assurgere alla dignità di eccezione di inadempimento finalizzata a paralizzare l'azione di adempimento contrattuale fondante il ricorso monitorio;
laddove tale la si volesse considerare, permarrebbe attuale e legittimo il vaglio di infondatezza nel merito della doglianza in esame in ragione del fatto che parte opponente non ha nemmeno allegato la previsione contrattuale che obbligherebbe il fornitore di energia elettrica – odierna appellata - della lettura sistematica e periodica del contatore, fermo l'ulteriore rilievo che, a fronte di un conclamato e grave inadempimento dell'appellante odierno, difetterebbe la proporzionalità (dell'inadempimento) richiesta dall'art. 1460 c.c. Né può accertarsi nella presente sede il preteso diritto all'indennizzo per l'omessa periodica lettura del contatore al quale ha fatto riferimento l'appellante nel motivo d'appello in esame perché mai oggetto di domanda riconvenzionale (nell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo). Anche il quanto motivo d'appello non coglie nel segno;
il Giudice di Pace ha condannato l'odierno appellante e già opponente al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., sicché il riferimento al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. è solo frutto di mero errore materiale, ciò che si ricava anche dal fatto che parte opposta e già ricorrente in monitoria aveva omesso di formulare domanda di risarcimento danni per lite temeraria. La sentenza impugnata va, quindi, confermata. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense, nella misura minima tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00). Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora
[...]
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina Parte_1 C.F._1 n. 75, presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Perrone, C.F. dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, appellante, contro Controparte_1 (già - C.F. e P. Iva – elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
pagina3 di 4 in Milano, Corso Genova n. 14 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Arìa ( ) del Foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura in atti così C.F._3 dispone:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e dei compensi di lite liquidati in euro € 852,00 oltre s.g. al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, sicché grava sull'appellante l'obbligo del versamento del doppio del contributo unificato. Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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