Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 17/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dott. VA MI DE RO Presidente dott. Federico RE Consigliere (relatore)
dott. Giuseppe Vella Primo Referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23988 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 51697, reso da LL EV, in qualità di economo dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.R.D.I.S.
Marche) per l’esercizio finanziario 2019, difeso dall’avv. Andrea Filippini, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in corso Mazzini, n. 7, Ancona; PEC: avvocato.filippini@pec.it;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Federico RE, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri, e l’ avv. Andrea Filippini per il sig. LL, presente in aula.
FATTO
1. Il conto indicato in epigrafe concerne la gestione economale dell’Ente Sent.
14/2026 Regionale per il Diritto allo Studio (E.R.D.I.S. Marche), svolta nell’esercizio finanziario 2019 dal dott. EV LL.
Nella relazione n. 573/2025 il magistrato istruttore ha rilevato preliminarmente quanto segue.
Il conto era stato tempestivamente presentato dall’agente contabile all’E.R.D.I.S. , mentre è stato trasmesso dall’Ente a questa Sezione giurisdizionale oltre i termini stabiliti; infatti, il bilancio consuntivo per il 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2020 del 26 giugno 2020 mentre il conto è pervenuto a questa Corte solamente in data 13 dicembre 2022.
II conto presenta talune difformità rispetto al contenuto previsto dal modello 23, di cui al D.P.R. n. 194/1996, e dall’art. 227, comma 6-ter, del D.lgs. n. 267/2000; in particolare, non risulta compilata la parte relativa allo “scarico”, con conseguenti carenze informative circa: i riepiloghi mensili del numero dei buoni d’ordine emessi; l’elenco dei medesimi buoni con i relativi importi; gli estremi delle deliberazioni di discarico in favore dell’economo o degli atti dirigenziali adottati nel corso della gestione, ai fini dell’emissione di ulteriori mandati per ricostituire il fondo economale; le annotazioni relative ai fatti rilevanti della gestione economale.
Tuttavia, le esposte criticità non sembrano “precludere una verifica sostanziale delle risultanze del conto, atteso che il modello utilizzato è corretto e la documentazione depositata successivamente può ritenersi adeguata ai fini di un controllo sostanziale, in ossequio al principio 11.11 del D.lgs n.
118/2011”.
Sul conto giudiziale predisposto dal LL, in qualità di economo, risulta apposto il visto di regolarità da parte del medesimo, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e ciò in contrasto con il principio di “terzietà” tra controllore e controllato, determinandosi così una “situazione di conflitto d’interessi, in cui v’era il dovere di astensione” (art. 6-bis della L. n.241/1990).
Non sono stati depositati i verbali delle verifiche trimestrali di cassa, di cui all’art. 223 del T.U.E.L., occorrenti per il riscontro della corrispondenza dei saldi della cassa economale con le scritture contabili dell’Ente.
2. Nel merito, il magistrato istruttore ha segnalato l’inosservanza dell’art. 4 del Regolamento del Servizio di Cassa Economale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
123/2018, che prevedeva all’inizio dell’anno l’emissione, da parte dell’Ente, di un mandato di pagamento di € 1.000,00 in favore dell’economo, reintegrabile nel corso dell’esercizio, previa presentazione trimestrale del rendiconto delle spese effettuate.
Orbene, da un lato, non risulta l’erogazione dell’anticipazione di cassa di € 1.000,00, da un altro lato, è emersa una lievitazione del budget a disposizione dell’economo, ammontante, a fine esercizio, ad € 5.430,03, per effetto di periodiche reintegrazioni disposte in date 21/8, 11/11 e 18/12/2019.
È stato, infine, rilevato il mancato deposito della documentazione contabile di supporto (fatture o scontrini) relativamente a n. 2 buoni.
Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi sulle irregolarità segnalate, che determinerebbero l’irregolarità del conto ed impedirebbero di procedere al discarico in favore dell’economo.
3. Con memoria depositata in data 20 dicembre 2025 il LL ha dedotto che:
- il tardivo deposito presso questa Corte del conto, da lui tempestivamente reso, è imputabile esclusivamente all’Ente;
- relativamente alle riscontrate difformità del conto rispetto al contenuto previsto dal modello 23, si è provveduto a recepire per il futuro le osservazioni formulate dal magistrato istruttore, il quale aveva, peraltro, evidenziato che le difformità non erano, comunque, tali da “precludere una verifica sostanziale delle risultanze della gestione, atteso che il modello utilizzato è corretto e la documentazione successivamente depositata può ritenersi idonea a consentire un controllo sostanziale, in ossequio al principio 11.11 del D.lgs n. 118/2011”;
- la redazione e il deposito dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa costituiva onere dell’Organo di Revisione economicofinanziaria, ragion per cui nessuna responsabilità può essere ascritta all’agente contabile;
- per quanto riguarda la problematica dell’apposizione sul conto del visto di regolarità da parte dello stesso agente contabile, in violazione del principio di terzietà tra controllore e controllato, egli, in qualità di Responsabile anche del Servizio Finanziario, aveva tempestivamente informato l’allora Direttore Generale dell’Ente, il quale aveva ritenuto che non fosse leso il principio d’imparzialità dell’azione amministrativa, trattandosi di un adempimento caratterizzato da un elevato grado di oggettività e senza apprezzabili margini di discrezionalità, in quanto basato sul mero raffronto dei dati contabili con i relativi documenti giustificativi;
pertanto, l’operato del LL deve ritenersi rispettoso di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”); d’altro canto, la determina dirigenziale n. 499 del 3 novembre 2022, concernente la parifica del conto, non s’è limitata ad un mero recepimento formale del visto apposto dal LL, avendo fornito un’autonoma motivazione sulla regolarità del documento contabile.
- Relativamente alla mancata osservanza dell’art. 4 del Regolamento economale, concernente l’erogazione dell’anticipazione di cassa ad inizio esercizio, il LL ha precisato che l’E.R.D.I.S. Marche era sorto a seguito della fusione dei quattro preesistenti E.R.S.U., che avevano sistemi contabili differenti e procedure di gestione delle anticipazioni di cassa non uniformi.
La necessità di armonizzare le procedure di gestione economale era stata riscontrata dall’E.R.D.I.S. con la delibera n. 123/2018, che aveva previsto l’adozione di uno specifico regolamento per il Servizio di Cassa economale, che, però, è stato effettivamente approvato soltanto in epoca successiva al 2019, esercizio in cui il LL svolgeva le mansioni di economo.
Peraltro, l’importo di € 5.430,12 ha costituito il totale delle spese economali registrate nel 2019 e non la dotazione massima del Fondo economale, che è stata ricondotta, per mezzo delle operazioni di reintegro in corso di esercizio, al tetto di € 2.586,52 (importo della dotazione di cassa, ereditata dalla gestione economale dell’E.R.S.U.
di Urbino), senza, quindi, deroghe al principio di modico valore delle spese economali.
In osservanza dei rilievi di questa Corte, con la determina n. 57 del 10/10/2025 si è provveduto a formalizzare la riduzione della dotazione iniziale della cassa economale ad € 1.000,00.
- In ordine al mancato deposito della documentazione di supporto relativamente a due buoni, ciò è verosimilmente dipeso da smarrimento verificatosi in occasione del trasferimento degli Uffici in altra sede.
Sono state, comunque, reperite e vengono depositate le relative schede contabili e le determine di reintegro, che consentono d’individuare con certezza la natura istituzionale delle spese e la relativa collocazione temporale. Trattasi, peraltro, di spese di esiguo ammontare, riguardanti, rispettivamente, la somministrazione di caffè in occasione di un evento istituzionale a rilevanza esterna e l’integrazione dell’affrancatura di una corrispondenza spedita tramite le Poste Italiane.
Conclusivamente, il LL ha chiesto che sia emessa pronunzia di discarico in suo favore.
4. All’odierna udienza, l’avv. Filippini, difensore del LL, si è riportato alla memoria depositata, ribadendo, pur in presenza di talune irregolarità di tipo formale, la sostanziale legittimità della gestione contabile; il P.M. ha ritenuto condivisibili i rilievi formulati dal magistrato istruttore, in ordine alla violazione del principio di terzietà in sede di apposizione del visto di regolarità sul conto; considerata, tuttavia, l’esiguità degli importi dei due buoni privi d’idonea documentazione di supporto, il P.M. ha chiesto conclusivamente che il conto sia dichiarato parzialmente irregolare, senza addebiti a carico dell’economo.
DIRITTO
1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.
A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:
“Il fondamento costituzionale dell’obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va rinvenuto innanzitutto nelle disposizioni dell’art. 81, dell’art. 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.
Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di valori di proprietà dell’ente pubblico, può sottrarsi all’adempimento di tale fondamentale dovere. […] Più di recente, il codice di giustizia contabile ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).
Con riguardo all’Economo, va evidenziato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile, desumibile dall’art. 178 del R.D. n.
827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923.
Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.
Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa.
Sul piano contabile, mentre l’ordinario procedimento di spesa inizia con l’assunzione dell’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest’ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio – budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.
Ciò premesso, va affermata l’irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti” (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez.
Marche, sentenza n. 41/2024).
2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione allegata, il Collegio ritiene che, pur risultando confermate talune delle criticità evidenziate dal magistrato istruttore, esse non si configurino come gravi inadempienze, foriere di concreti danni per l’Ente.
Peraltro, l’agente contabile LL e l’Ente hanno preso atto di quanto segnalato, evidenziando, altresì, che sono state adottate le opportune misure correttive.
In particolare, con la determina n. 63 del 4/12/2025 è stata data concreta applicazione al Regolamento per il Servizio di Cassa economale, previsto dalla delibera del C.d.A. n. 123 dell’ 11/12/2018, mentre con la determina n. 57 del 10/10/2025 si è provveduto a formalizzare la riduzione della dotazione della cassa economale ad €
1.000,00.
Alcune irregolarità, quali quelle inerenti alla tardiva trasmissione del conto giudiziale a questa Corte ed al mancato deposito delle verifiche trimestrali di cassa, non sono imputabili al LL, il quale aveva anche debitamente segnalato al Direttore Generale dell’Ente la problematica riguardante la necessità dell’osservanza del principio di terzietà in sede d’apposizione del visto di regolarità contabile sul conto; peraltro, il medesimo Direttore Generale aveva autonomamente provveduto a parificare il conto, non riscontrando significative anomalie nella complessiva gestione economale.
Infine, pur dovendosi rimarcare il mancato deposito della formale documentazione contabile di supporto per n. 2 buoni d’ordine, appaiono, comunque, dimostrate le finalità delle esigue spese in questione (integrazione dell’affrancatura di una corrispondenza spedita tramite Ufficio Postale e somministrazione di caffè durante un evento istituzionale con rilevanza esterna), che inducono a ravvisarne la legittimità sotto il profilo sostanziale.
3. In conclusione, il Collegio reputa che le irregolarità segnalate siano circoscritte ad un ambito essenzialmente formale, con la conseguenza che, ferma restando la pronuncia di parziale irregolarità del conto, non v’è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile EV LL.
4. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, l’accertata irregolarità soltanto formale del conto, induce alla relativa compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 51697, reso per l’esercizio finanziario 2019 dal dott.
EV LL, in qualità di economo dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.R.D.I.S. MARCHE), senza addebiti a carico del medesimo agente contabile.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Federico RE VA MI DE RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in segreteria il 17/02/2026.
Il funzionario amministrativo Dott. Valerio Carletti f.to digitalmente