Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Proserpio e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato in data 03.05.2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano e notificato in pari data, recante il rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente (codice identificativo -OMISSIS- – codice pratica -OMISSIS-), nonché di ogni altro atto connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1239 del 2024 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. EL TA all’Udienza pubblica del 18 dicembre 2025, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 3/7/2020 il signor -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro del ricorrente, presentava alla Prefettura di Milano istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020; da ottobre 2020 a maggio 2021 il ricorrente effettivamente lavorava per la “-OMISSIS-” di cui il datore di lavoro è il rappresentante legale, finchè il 12/5/2021 la citata società venne dichiarata fallita con sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Milano. In data 17/11/2021 lo Sportello Unico di Milano inviò al ricorrente un preavviso di rigetto sulla base del parere negativo della Direzione Provinciale del Lavoro in relazione “all’incapacità reddituale del datore di lavoro”; dopo le osservazioni di parte ricorrente, l’Amministrazione inviò un secondo preavviso di rigetto sul presupposto che “dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria risulta che al momento della presentazione della richiesta il datore di lavoro, Società -OMISSIS-, non possedeva il requisito reddituale fissato dalla procedura di emersione 2020 nel settore dell'agricoltura in relazione al numero elevato di richieste effettuate. Sono stati emessi pareri positivi in merito alle prime tre richieste presentate in ordine cronologico. Trattasi di undicesima richiesta. Livello categoria di inquadramento non indicato. Orario di lavoro settimanale non indicato”. Seguivano nuove osservazioni dell’istante che continuava a lavorare in maniera intermittente ed irregolare finchè il 3/5/2024, dopo quasi quattro anni dall’inoltro della domanda di emersione, è stato notificato l’impugnato provvedimento di rigetto che riporta il contenuto del preavviso di rigetto comunicato nel novembre 2022.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DI LEGGE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, NONCHE’ ECCESSO DI POTERE.
1.1Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per depositare documentazione.
1.2 Con ordinanza del 24 ottobre 2024, n.1239 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso non risulti assistito da sufficiente fumus boni iuris, in difetto di dimostrazione da parte del ricorrente dell’originario possesso in capo al datore di lavoro del requisito reddituale richiesto dall’art. 9 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dal ricorrente;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della fase cautelare.”
2. All'Udienza pubblica del 18 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto in decisione la controversia allo stato degli atti.
3. La Sezione ritiene che, come peraltro anticipato in fase cautelare, il ricorso sia infondato e vada rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1 Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 103, comma 15, D.L. n. 34/2020, "lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno...".
Il D.M. n. 137 del 27 maggio 2020 prescrive a sua volta, all'art.9, comma 1, che "l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui". Il comma 4 del medesimo articolo, all'ultimo periodo, prevede altresì che "per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori".
3.2 Gli atti normativi che precedono producono, quindi, l'effetto di circoscrivere la discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone ai fini della valutazione della capacità economica del datore di lavoro che abbia presentato istanza di regolarizzazione, commisurandola a parametri di redditività aziendale ritenuti congrui ai fini della dimostrazione della serietà della proposta di lavoro e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore (Cons. Stato, III, 28.1.2025, nn.656 e 651). Anche questa Sezione aderisce all’orientamento del Tribunale (III, 3.11.2023, n.2564) che ha condiviso la tesi giurisprudenziale (cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, 27.2.2023, n.76; TAR Campania, Napoli, VI, 2.2.2023, n. 750; Cons. Stato, III, 27.12.2022, n. 11385; 8.9.2022, n.7814;VI, 22.11.2010, n.8120 quest’ultima con riferimento alla sanatoria di cui alla Legge n.102/2009) secondo cui la disciplina dettata dall’art. 103, comma 1, del D.L. n.34/2020 evidenzia il favor nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano in situazioni di precarietà lavorativa, allorché gli stessi presentino i presupposti per potersi integrare nel tessuto sociale nazionale.
4. Nella fattispecie per cui è controversia il provvedimento oggetto di impugnazione, ai fini del rigetto dell’istanza di emersione presentata dal Sig. -OMISSIS-in favore del ricorrente, ha valutato la circostanza che non veniva prestato riscontro entro dieci giorni al rilievo secondo cui dal Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria risultava che, al momento della presentazione della richiesta, il datore di lavoro -OMISSIS- non possedeva il requisito reddituale fissato dalla procedura di emersione 2020 nel settore dell’agricoltura, ciò in relazione al numero elevato di richieste effettuate. A parere del Collegio, in ragione del disposto del citato art.9 del Decreto del 27 maggio 2020, la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro.
4.1 Peraltro la disciplina della emersione dettata nel 2020 - a differenza di quella di cui all'art.5, comma 11-bis, D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 - "limita l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 11, d.lvo n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020) e non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro: ebbene, il carattere eccezionale della disciplina de qua, derogatoria di quella ordinaria, ne impone un'applicazione restrittiva, nel rispetto dei casi e dei tempi in essa contemplati" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 27.1.2025, n.681; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17.1.2022, n.41; T.A.R. Toscana, II, 14.1.2022, n.15; Cons. Stato, III, 17.12.2021 n.8422; 22.12.2021, n.1686; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 4.11.2021, n.2424).
4.2 E’ dunque chiaro che, alla luce di tali riferimenti, nel caso di specie - essendo stata rilevata l'incapienza del reddito del datore di lavoro - non sussistessero i presupposti per l’emersione del ricorrente sì da garantirne il sostentamento durante la permanenza in Italia, l’inserimento nel contesto lavorativo e la capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese. A parere della Sezione, ciò ai fini della conferma della legittimità dell’operato dell’Amministrazione già anticipata in fase cautelare, il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione è stato emesso sulla base delle circostanze conosciute dalla P.A. alla data della sua adozione, mentre qualsiasi circostanza successiva non può valere quale elemento sopravvenuto.
4.3 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono, tuttavia, motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL TA |
IL SEGRETARIO