Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1532/2021 R.G. e riunita
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1532/2021 tra Parte_1
[...]
[...]
e Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 10/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Pelizzoni per , l'Avv. C. Pontrelli, in sostituzione degli Avv.ti Mora e Loy per , Parte_1 Parte_1
l'Avv. Carra per . I procuratori presenti si riportano alle conclusioni già Controparte_1 rassegnate: gli opponenti come da nota scritta depositata e l'opposta come da comparsa costitutiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1532/2021 alla quale è stata riunita la n. R.G. 1563/2021
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Pelizzoni, Parte_1
, con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Mora e Carlotta Pontrelli, Parte_1
ATTORI OPPONENTI e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Elena Carra, CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 226/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 16.02.2021”.
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con separate iniziative giudiziali, e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 226/2021, emesso su richiesta di con il quale era Controparte_1 stato loro ingiunto, quali garanti delle esposizioni debitorie della fallita Impresa Costruzioni Magri geom. Anselmo S.p.A., il pagamento in solido della somma di Euro 1.115.547,00, oltre interessi e spese. Tale importo corrispondeva a quello della fideiussione omnibus da ciascuno dei due rilasciata, assai inferiore al debito della società debitrice principale (superiore ai 13 milioni di Euro) nei confronti di CO RO VE S.p.A. - al quale sarebbe subentrata l'odierna opposta a seguito di varie operazioni societarie e cessioni di credito -, ammesso al passivo fallimentare tra i chirografi nell'anno 1997 per 2.849.676.203 di vecchie lire e rimasto insoddisfatto nella procedura concorsuale. Gli opponenti resistevano alla pretesa economica loro rivolta, introducendo una pluralità di rilievi: preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione attiva, o meglio della titolarità
2 del credito, di assumendo che la documentazione prodotta non fosse Controparte_1 idonea a dimostrare l'intervenuta cessione all'ingiungente del credito originariamente facente capo al CO RO VE S.p.A., né la consistenza del credito con effetti verso i garanti, i quali, altresì, disconoscevano le firme presenti in calce al contratto di fideiussione del 23.10.1992, eccepivano la nullità della fideiussione rilasciata nel 1989, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, comunque, la già avvenuta definizione delle esposizioni debitorie personali verso i creditori delle società fallite del gruppo I due PT opponenti rilevavano anche il vizio di ultra-petizione interessante il decreto ingiuntivo, per essere stati con esso accordati gli interessi sul credito, sebbene non richiesti. Conclusivamente, e chiedevano entrambi che fosse accertata Parte_1 PT
l'infondatezza della domanda di pagamento della società controparte, ritenendo di non dover corrispondere alcunché. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio per ribadire le Controparte_1 proprie originarie pretese creditorie, così come riconosciute dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione su tutte le eccezioni avversarie, delle quali assumeva l'infondatezza. Una volta riuntiti i due procedimenti per connessione con ordinanza del 19.10.2021, non venivano espletati accertamenti istruttori e la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** I motivi preliminari di opposizione avanzati da e , aventi ad oggetto il Parte_1 PT difetto di legittimazione/titolarità attiva di e l'indeterminatezza del Controparte_1 credito nei loro confronti sono fondati e la loro decisione ha valenza assorbente rispetto a tutti i restanti motivi addotti dai due garanti ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, da cui la revoca del decreto ingiuntivo. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla società opposta, il CO RO VE S.p.A., con atto in data 11.12.2000 a ministero del Notaio dott. di Persona_1
Milano, si è fuso mediante incorporazione in quest'ultima ha poi con Controparte_2 delibera straordinaria del 01.03.2001 modificato la propria denominazione sociale in
[...]
Con contratto di cessione di rapporti giuridici in Controparte_3 blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. stipulato in data 12.6.2001 a rogito del Notaio dott. di Cosenza, vi è stata cessione a Intesa Gestione Crediti S.p.A., con Persona_2 effetto dal 22.6.2001, di tutti i crediti in sofferenza vantati dal CO RO VE S.pA. alla data del 31.12.2000 aggiornati al 12.6.2001 e di tale cessione la cessionaria dava notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 4.7.2001, Parte Seconda, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Il 06.12.2015, ha Controparte_1 poi concluso un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con Intesa Gestione Crediti S.p.A. e dato avviso dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300, Serie II, del 27.12.2005. Infine,
[...]
per la gestione ed il recupero di tali crediti, ha conferito procura notarile a CP_1
Parte_2
Orbene, di tali articolate vicende societarie e successorie non è stato prodotto da
[...] alcun atto negoziale tra quelli succitati, sebbene gli opponenti abbiano da CP_1 subito contestato alla controparte sia la mancata dimostrazione della consecuzione di
3 cessioni, sia il contenuto delle eventuali cessioni e che esse abbiano avuto oggetto il credito originariamente vantato da CO RO VE. Non sono stati prodotti da neppure i contratti bancari da cui scaturisce il Controparte_1 credito verso Costruzioni Magri geom. Anselmo S.p.A., garantito dai fideiussori Parte_1
e . PT
La società opposta ha limitato le produzioni rilevanti a fini dimostrativi della propria legittimazione e attuale titolarità del credito azionato ai due avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: 1) quello della cessione di crediti in blocco del 22.06.2001 da IntesaBci S.p.A. a Intesa Gestione Crediti S.p.A. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 4.7.2001, Parte Seconda;
2) quello successivo del 2005 da Intesa Gestione Crediti a LO AN S.r.l. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300, Serie II, del 27.12.2005. Ad essi si sono aggiunti soltanto una tabella riepilogativa redatta dalla per conto Parte_2 della stessa e altro prospetto in formato PDF, entrambi oggetto di Controparte_1 certificazione notarile, privi tuttavia di valenza istruttoria in giudizio, poiché formati e provenienti dalla stessa società opposta. Il contenuto degli avvisi di cessione presenti in Gazzetta Ufficiale, già menzionati, non permette a parere di questo Giudice di individuare attraverso il mero riferimento ai crediti
“in sofferenza al 31.12.2000” e alle categorie escluse (operazioni di credito fondiario, agrario a medio e lungo termine e le altre genericamente indicate nell'avviso) il credito nei confronti di Impresa Costruzioni Magri geom. Anselmo S.p.A. e i rapporti all'origine del credito tra quelli compresi nelle cessioni, oggetto di integrale contestazione da parte dei fideiussori L'indicazione fornita dagli avvisi non è sufficientemente precisa, non porta PT indicazione del credito e degli elementi identificativi, bensì soltanto a tipologie ampie. Occorre dare atto, a questo punto, dell'orientamento interpretativo recente, ma ormai consolidato, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13.09.2018 n. 22268). Tale orientamento è pienamente condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31.01.2019 n. 2780): la prova della titolarità del credito passa necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, che nella fattispecie non vi è stata, mancanza che non permette di appurare l'oggetto della cessione e di ritenere provata la successione della titolarità del credito fino a CP_1 CP_1
che lo azionato con il ricorso monitorio, né l'inclusione del credito nell'atto di cessione
[...] non prodotto. E ancor più recentemente, è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità (v. Cass. 22.06.2023, n. 17944; Cass. 05.04.2023, n. 9412; Cass. 22.03.2024 n. 7688) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
4 speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Le scarne produzioni documentali di LO AN sopra indicate ed esaminate non permettono di superare la situazione di incertezza in punto di effettiva titolarità del credito azionato in via monitoria. Rispetto a quest'ultimo, va altresì sottolineato che l'odierna opposta ha sostanzialmente inteso trasferire a proprio beneficio gli effetti della dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo fallimentare del 9 aprile 1998 – stato passivo in cui, peraltro, figura ancora quale creditore ammesso l'originario creditore CO RO VE senza variazione nominativa alcuna successiva - direttamente nei confronti dei garanti e Parte_1 PT
.
[...]
Tuttavia, tale automatismo non è consentito, in quanto il provvedimento di ammissione di un credito allo stato passivo fallimentare e il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo hanno efficacia interna alla procedura concorsuale, sicché non producono effetti nei confronti di coobbligati del fallito, tra cui i fideiussori (v. in questo senso, Cass. civ. 15.09.2006 n. 19940, Cass. civ. 11.03.2003 n. 3550, n. 650/2003, Cass. civ. 22.02.n. 2573) che, seppure non recenti, non sono state contraddette da successiva giurisprudenza di legittimità e di merito sull'argomento (al contrario, per il merito, conforme: Tribunale Napoli 29.11.2005). I precedenti assunti offrono supporto, dunque, anche al rilievo di incertezza e indeterminatezza del credito proposto dai garanti, che rendeva ancora più stringente l'obbligo dimostrativo di attraverso il deposito della documentazione Controparte_1 contrattuale. Conclusivamente, le opposizioni di e devono essere accolte e il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo è da revocare. Le spese di lite sostenute dagli opponenti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo riferimento al valore di ciascuna delle cause riunite, ai valori medi di scaglione per le prime due fasi processuali e a quelli minimi per le restati due, stante la mancanza di istruttoria e concentrazione della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da e nei confronti di Parte_1 Parte_1
così decide: Controparte_1
- accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 226/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 16.02.2021;
5 - condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione, liquidate in 23.946,00 Euro per compenso professionale e 870,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché a rifondere a PT
le spese del giudizio di opposizione, liquidate in 23.946,00 Euro per compenso
[...] professionale e 870,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 10 aprile 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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