Versione
3 gennaio 1998
3 gennaio 1998
Art. 1. Delega al Governo 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della Comunita' europea e' il seguente:
"Art. 108. - Ciascuno Stato membro assicura che, al piu' tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sara' compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC".
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della Comunita' europea e' il seguente:
"Art. 108. - Ciascuno Stato membro assicura che, al piu' tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sara' compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC".
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Commentari • 5
- 1. I diritti (reali) “fluttuanti”: tra prassi e dirittohttps://www.iusinitinere.it/ · 1
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