Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1731 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 (al quale è stato riunito il procedimento n. 1772/20 R.G.), passata in decisione all'udienza cartolare del 24 giugno 2025 e vertente tra TRA
1) (CF ), rappresentato e difeso, giusta delega in Parte_1 C.F._1
ATTI, dagli Avv.ti Antonio Briguglio e Fiammetta Fiammeri;
2) (C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_2 C.F._2 dagli Avv.ti Dario Maciariello e Elena Rossi;
APPELLANTI
E
codice fiscale n. per il tramite del suo procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(denominazione assunta da ) codice fiscale n. rappresentata e difesa, CP_3 P.IVA_2 per procura in atti, dall'Avv. Giuliana Stellato;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Velletri il 04.05.2017, provvisoriamente esecutivo, notificatogli in data 07.06.2017, ad istanza della in persona del suo rappresentante processuale Controparte_1 CP_3
Col ricorso monitorio era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.495.142,73, oltre interessi, spese e accessori di legge al Sig. al Sig. e Parte_2 Parte_1 alla Curatela dell'eredità giacente di nella persona dell'Avv. Luigi Calvaruso, Persona_1 tutti quali garanti in via fideiussoria della fallita Controparte_4
Con l'opposizione proposta, conveniva la innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, 1. dichiarare nullo e/o inefficace e per ciò stesso revocare il decreto ingiuntivo n. 970/2017 (RG 2576/2017) emesso e pubblicato dal Tribunale ordinario di Velletri in data 04.04.2017 e notificato in data 7 giugno 2017, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto per i motivi meglio esposti in narrativa in particolare
2. dichiarare la nullità e, comunque, annullare e/o sancire la inefficacia della garanzia fideiussoria prestata per i motivi meglio esposti nella narrativa da aversi qui per integralmente trascritti e riportati
3. in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla BA opposta in relazione alle pretese di questa. Si costituiva la convenuta quale procuratrice di contestando CP_3 Controparte_1 integralmente le domande attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Deduceva l'infondatezza della tesi avversaria circa l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il credito azionato in via monitoria dalla CP_1 risultava determinato nel suo importo e chiaro nella fonte delle obbligazioni. Lo stesso riveniva
[...] da due mutui stipulati per atto pubblico con rilascio di regolare quietanza che dimostravano l'erogazione in favore della di una somma complessiva di € 7.975.127,44, a Controparte_4 fronte di una somma ingiunta con il decreto opposto pari ad € 1.495.142,73, pari al tetto per cui venne rilasciata fideiussione a garanzia del credito azionato. Non v'erano dunque ragioni per accogliere la richiesta avanzata ex adverso di revoca e/o sospensione del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione - presuntiva e ordinaria - avanzate dall'opponente. Quanto alla prescrizione presuntiva, atteso che il credito per cui è causa non rientra in alcuna delle categorie per le quali la legge consente di avvalersi di tale prescrizione. Quanto alla prescrizione ordinaria, attesa l'insinuazione al passivo fallimentare della del Controparte_4
13.06.2002. Ai sensi dell'art. 1310 c.c., infatti, la prescrizione doveva ritenersi interrotta con la ridetta istanza di ammissione al passivo fallimentare, anche nei confronti del debitore solidale Parte_1
, garante in via fideiussoria della fallita.
[...]
Ugualmente infondata era l'eccezione di decadenza avanzata dalla difesa dell'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c., attesa la deroga espressa a tale disposizione contenuta nell'art 6 della fideiussione rilasciata e approvata con distinta sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c. (cfr. all. 16 al fascicolo monitorio di questa difesa). Contestava poi la circostanza dedotta dall'opponente circa l'insussistenza di qualsivoglia obbligo fideiussorio in capo all'opponente, atteso il disposto dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865 che imporrebbe al di acquisire la proprietà degli immobili edificati, subentrando nei mutui CP_5 stipulati. Al contrario, il subentro del nel debito contratto dalla con la CP_5 Controparte_4 BA aveva determinato un'ipotesi di accollo ex lege, che pertanto non implica la liberazione dell'originario debitore né quella dei garanti. Infondata era inoltre la circostanza dedotta dall'opponente circa la violazione da parte della CP_6 delle norme di diligenza, correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di garanzia perché, per lungo periodo, la stessa non avrebbe avanzato richieste di pagamento nei confronti dell'odierno opponente, né avanzato istanza neiconfronti del . Esponeva che la BA aveva Controparte_7 inteso tutelare le proprie ragioni di credito insinuandosi al passivo del fallimento della CP_4
Ciò non comportando – a fronte dell'inerzia dell'Istituto di credito - né una violazione
[...] dell'obbligo di correttezza e buona fede né la prescrizione del credito né un incremento dello stesso, atteso che la fideiussione presentava un tetto massimo non superabile ed inferiore all'ammontare del credito per la sola sorte del capitale erogato e tale inerzia risultava irrilevante nei confronti dei garanti. Argomentava inoltre che l'opponente era non solo garante in via fideiussoria Parte_1 ma anche Vice Presidente del CDA della al momento del fallimento, di talchè Controparte_4 lo stesso non poteva sostenere di non essere stato a conoscenza dell'erogazione del credito né che la BA fosse rimasta inerte nei confronti della Non poteva pertanto trovare Controparte_4 accoglimento la tesi della ex adverso dedotta nullità della fideiussione per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Priva di rilievo era anche la circostanza relativa alla mancata comunicazione delle intervenute cessioni del credito, attesa la deroga espressa alle disposizioni codicistiche, in merito all'obbligo di notifica delle cessioni al debitore ceduto, prevista dall'art. 56 TUB. Sul punto, contestava la tesi avversaria circa la mancanza di prova in ordine alla effettiva titolarità del credito in capo all'opposto, deducendo i passaggi che avevano portato la a divenire titolare del credito Controparte_1 azionato in via monitoria. Deduceva inoltre che, con la documentazione prodotta, la ricorrente aveva fornito prova della sua titolarità del credito azionato.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'opposta quale procuratrice di CP_3 Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In rito, per il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non ricorrendone gli estremi;
- nel merito, per il totale rigetto dell'opposizione perché infondata Radicatosi il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione del 05.12.2017, parte opponente chiedeva che la causa venisse riunita a quella di opposizione al medesimo D.I. 970/17 pendente innanzi allo stesso Tribunale, proposta da e rubricata con RG 5001/2017. Parte_2
Nella stessa udienza, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto avanzata dall'opponente e, atteso il mancato esperimento del tentativo di media- conciliazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di 15 giorni, a decorrere dal 15.12.2017, per introdurre la procedura di mediazione, rinviando la causa per la sua prosecuzione al 10.05.2018. In detta udienza il Giudice, rilevata la connessione oggettiva tra le due opposizioni al medesimo D.I., disponeva la riunione del fascicolo dell'opposizione proposta da (rubricata Parte_1 con NRG 5331/17) a quello dell'opposizione proposta da (rubricata con RG Parte_2
5001/17) e concedeva alle parti termini ex. art. 183, VI co. c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al 6.11.2018. Con la memoria ex art. 183, VI co., n.1 c.p.c., l'opponente così integrava le Parte_1 conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
1. Dichiarare nullo e/o inefficace e per ciò stesso revocare il decreto ingiuntivo n. 970/2017 (RG
2576/2017) emesso e pubblicato dal Tribunale ordinario di Velletri in data 04.04.2017 e notificato in data 7 giugno 2017, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto per i motivi meglio esposti in narrativa dell'atto di citazione e del presente atto. In particolare:
2. Preliminarmente, in rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della banca opposta;
3. Nel merito, dichiarare la nullità e, comunque, annullare e/o sancire la inefficacia della garanzia fideiussoria prestata, per i motivi meglio esposti in narrativa dell'atto di citazione e del presente atto da aversi qui per integralmente trascritti e riportati;
4. Per l'effetto dichiarare la decadenza e/o prescrizione della garanzia ai sensi dell'art 1957 c.c.
5. In ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla BA opposta in relazione alle pretese formulate con il decreto ingiuntivo;
6. Rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nei nostri precedenti scritti.
7. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con clausola come per legge”.
All'udienza del 6.11.2018, il Giudice rigettava la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dalla difesa dell'opponente e ammetteva l'esperimento di CTU contabile, fissando per l'8.1.2019
l'udienza di giuramento del Tecnico. Per_ All'udienza del 8.1.2019, a seguito del giuramento del CTU dott. , il G.I. formulava al Tecnico i quesiti e rinviava la causa all'udienza del 17.09.2019 per l'esame della perizia contabile definitiva.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ - rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto, conferma integralmente il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 970/17, emesso il 4/4/17 dal Tribunale di Velletri, già munito di efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.734,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della I. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata "mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la "esposizione delle ragioni in diritto" anche con riferimento a
"precedenti conformi", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia alla citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. La aveva richiesto -e poi ottenuto- il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo n. 970/17, emesso 11 4/4/17 dal Tribunale di Velletri, per € 1.495.142,73, oltre interessi fino al saldo e spese, nei confronti di e curatela eredità giacente Parte_2 Parte_1 di , quali garanti della società debitrice principale risultante Persona_1 Controparte_4 dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio.
Gli opponenti impugnavano il citato decreto ingiuntivo, contestando il merito della pretesa Parte_1 per le ragioni analiticamente espresse nei rispettivi atti introduttivi. Concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La banca ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto delle opposizioni con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Denegata la sospensione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza 5/12/17, riuniti i giudizi di opposizione, la causa era istruita, documentalmente e con ammissione di
C.t.u. contabile;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale delle cause ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02) . Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla prova del credito esatto dalla banca in via monitoria, è sufficiente trascrivere quanto già osservato nella ridetta ordinanza 5/12/17:
". - che, in via preliminare di merito, occorre rilevare 1' inidoneità dell'eccezione (sollevata dal fideiussore opponente) di difetto di legittimazione attiva della società intimante a definire il giudizio, dacché, nei confronti del debitore (principale) ceduto, la cessione si perfeziona attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: pubblica-zione, questa, di cui è stata data prova documentale nel corso della procedura monitoria (cfr. documenti 6 [copia pubblicazione in G.U. parte II - Foglio delle
Inserzioni - n. 61 del 24.05.2008 dalla pag. 22 alla 27], 10 [copia pubblicazione in G.U. parte II del 08.10.2016 n. 120] e 12 [co-pia conforme per Notaio del 26.10.2017 Rep. Persona_3 70841 dell'atto di cessione 30.09.2016. da a prodotti dall'opposta CP_3 Controparte_1
1.) ; CP_8
-che, in particolare, l'art. 4, l° co., legge 130/99 dispone che l'"efficacia" della cessione dei crediti operata in esecuzione di un'operazione di cartolarizzazione è assicurata ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 58, 2°, 3° e 4° co., D.Lgs. 385/93: pertanto, la società cessionaria deve dare notizia della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potendo peraltro la BA d'AL stabilire forme integrative di pubblicità (2" co.); nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (4° co.) ;
-che, in ogni caso, riguardo a tale ultima norma codicistica, la tesi prevalente ritiene che l'accettazione, la notificazione o la conoscenza del debitore dell'avvenuta cessione siano rilevanti al solo fine di escludere che l'adempimento dal debitore eventualmente effettuato al cedente possa considerarsi liberatorio (cfr. Cass. 9195/95; Cass. 7013/88). Ne discende che, anche in assenza di dette formalità,
l'obbligato resta comunque Immediatamente vincolato nei confronti del cessionario: "Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intende agire "in executivis" utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente ed il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ, questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario dal debitore" (citata Cass. 9195/95) :
- che, compendiando, l'avvenuta cessione del credito ha attribuito senz'altro all'opposta cessionaria la veste di creditore (esclusivo) e, quindi, di (esclusivo) legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto;
- che, ancora in via preliminare di merito, occorre rilevare l'inidoneità dell'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente a definire il giudizio. Ed invero a tal proposito occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo il pagamento di ratei configura un'obbligazione unica, anche con riguardo agli interessi previsti (corrispettivi e moratori) ed 11 relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: pertanto, la data di decorrenza della prescrizione (decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di obbligazione unitaria come tale non rientrante nella tipologia di cui all'art 2948 n. 4 c.c.) deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo 21/12/92 e i successivi atti di erogazione (cfr. in proposito Cass. 18951/13 e Cass. 17798/11); che, in ogni caso, la banca si è insinuata al passivo fallimentare della debitrice principale.
depositando in data 29/7/02 istanza ammissiva, fondata sui rapporti di mutuo Controparte_4 azionati con il procedimento monitorio (cfr. copia dell' insinuazione, copia dello stato passivo dal quale risulta la regolare ammissione del credito e certificato attestante la attuale pendenza della procedura fallimentare, sub documenti 15-17 prodotti da nel fascicolo di Controparte_1 opposizione); che, a mente dell'art. 1310 c.c., in caso di obbligazioni solidali, "... gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori.."; che inoltre trova peraltro applicazione il principio stabilito dall'art. 2945 c.c. a termine del quale, se l'interruzione avviene per effetto di un atto che da inizio ad un procedimento giudiziario
(art. 2943 c.o.), la prescrizione non corre fino a quando passa in giudicato la sentenza che definisce
11 giudizio (cfr. Cass. 1406/11: "La disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod.civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio);
- che, tanto premesso, il diritto della banca ingiungente risulta fondato su prova scritta, avendo l'opposto istituto prodotto: copia contratto condizionato del 21.12.92 Rep. n.10523 a rogito Notaio di Roma;
copia atto di erogazione del 24.03.1993 per Notaio di Persona_4 Persona_4
Roma Rep. 10924; copia atto di erogazione del 30.08.1993 per Notaio di Roma Rep. Persona_4
11500; copia atto di erogazione del 19.11.1993 per Notaio di Roma Rep. 41387;
Persona_4 copia atto di erogazione del 13.05.1994 per Notalo di Roma Rep. 12856; copia atto
Persona_4 di erogazione del 15.09.1994 per Notaio di Roma Rep. 13368; copia atto di
Persona_4 erogazione del 06.09.1995 per Notalo di Roma Rep. 14364; copia atto di erogazione
Persona_4 del 24.06.1999 per Notaio di Roma Rep. 18563; copia contratto condizionato del
Persona_4
24.11.1994 a rogito Notaio di Roma Rep. 13541; copia atto di erogazione del Persona_4
23.12.1994 per Notaio di Roma Rep. 13654; copia atto di erogazione del 24.06.1999 Persona_4 per Notaio di Roma Rep. 18562: copia atto di erogazione del 16.11.2000 per Notaio Persona_4 di Roma Rep. 19982; copia lettere di fideiussione rilasciate da , Persona_4 Persona_1
e estratto conto dei due mutui fondiari frazionati, certificato Parte_1 Parte_2 dal Notaio di Roma in data 26.01.2017; conteggi analitici della creditoria al 13 luglio Persona_5
2017 relativi a tutti i mutui frazionati azionati in sede monitoria;
note ipotecarie: lettere di revoca fidi e certificazione ex art. 50 D. L.vo n. 385/93 (cfr. copia documenti prodotti da nel Controparte_1 fascicolo monitorio e in quello di opposizione) :
- che la società intimante ha così dato contezza delle operazioni contabili e delle partite di dare e avere da cui deriva 11 credito fatto valere in via monitoria;
- che tali risultanze, avendo efficacia fino a prova contraria, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni;
- che le doglianze mosse dall'opponente risulta invece generiche e non fondate su prova scritta;
- che, riguardo al credito esatto in via ingiuntiva, le doglianze del citante sulla misura degli interessi sono contraddette dall'espressa previsione degli stessi nei contratti di mutuo (regolarmente sottoscritti dalla società debitrice); che alcuna prova è stata fornita su errati addebiti di interessi non dovuti;
che non sono state concretamente indicate somme illecitamente imputate;
che non sono state depositate neppure le Gazzette Ufficiali nelle quali vengono rilevati i tassi soglia periodo per periodo;
- che, in particolare, per gli importi erogati, il debitore principale ha rilasciato regolare quietanza per atti pubblici (cir. documenti prodotti da sub 3-9 e 13-15 del fascicolo monitorio); Controparte_9
- che quindi è comprovato il versamento in favore di dell'importo di Lit. Controparte_4
13.142.000.000 (pari ad €. 6.787.276,57) per il mutuo del 1992 e di Lit. 2.300.000.000 (pari ad €. 1.187.850,87) per il mutuo del 1994 e quindi in totale € 7.975.127,44; - che, a mente dei conteggi analitici della pretesa creditoria al 13/7/17, relativi a tutti i mutui frazionati azionati in sede monitoria (cfr. documento 18 prodotti da , emerge un credito CP_10 complessivo di € 4.254.368,55;
- che tale importo è ampiamente superiore alla somma azionata in via monitoria di. € 1.495.142,73
(già Lit. 3.250.000.000), pari al limite di valore della fideiussione (cfr. documento 16 prodotto da nel fascicolo monitorio); Controparte_11
- che, quindi, le censure di nullità riguardanti il calcolo degli interessi, oltre a non essere confortate da alcuna prova certa, perdono comunque di significato, poiché la ipotetica riduzione dell'importo reclamato per interessi farebbe comunque ascendere il credito, all'esito del ricalcolo, ad una somma superiore a quella ingiunta;
- che, in ogni caso, nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un mutuo, è prevista la decorrenza automatica degli interessi corrispettivi maturati sulle singole scadenze e l'applicabilità degli interessi moratori sugli importi dovuti a tale titolo, come per il capitale versato (cfr. Cass. 21885/13; Cass. 3656/13);
- che, d'altro canto, la nota sentenza della Cassazione 350/13, pur chiarendo che ". ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori...", non ha affermato affatto che la verifica dell'usurarietà implichi la sommatoria degli interessi moratori a quelli corrispettivi..." (cfr. ordinanza istruttoria 5/12/17, in atti).
Compendiando, va ribadito che le doglianze dell' opponente, oltre che estremamente generiche, sono comunque infondate;
riguardo ad esse è sufficiente rilevare che, nonostante la produzione da parte della società intimante della documentazione contabile relativa al rapporto dedotto in giudizio e comprovante il credito vantato, il citante non ha specificatamente allegato alcunché in ordine all'asserita infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, né ha analiticamente contestato l'ammontare del credito vantato dalla controparte, continuando a permanere nel corso del giudizio in quell'ambito di estrema genericità, che caratterizza lo stesso atto di opposizione. Invero, l'attore non ha fornito alcuna prova su errati addebiti di interessi, commissioni o remunerazioni non dovute;
non sono state concretamente indicate somme illecitamente imputate;
non sono state infine documentate contestazioni nel corso del rapporto. Giungendo all'indagine svolta dal C.t.u. (dott. ), essa risulta puntuale e sorretta da diffusa Per_6 motivazione;
l'Ausiliare ha ricostruito i rapporti tra intimante e società debitrice principale, dando spazio alle varie ipotesi prospettate ed ha argomentato e concluso alla stregua di corretti ed analitici elementi cui deve senz'altro farsi rinvio.
In particolare, il C.t.u. ha così condivisibilmente concluso:
".. A riepilogo di quanto sopra esposto il CTU, tenuto conto della documentazione in atti e sulla base degli accertamenti effettuati, effettuati, rassegna di seguito le proprie conclusioni per ogni quesito:
1. Per entrambi i rapporti esaminati è stato possibile operare il confronto tra il TEG e il relativo tasso soglia soltanto in riferimento agli atti di erogazione e inizio ammortamento del 24.6.1999; tale confronto ha evidenziato che in entrambi i casi non vi è stato superamento di quest'ultimo da parte dei TEG calcolati.
2. La carenza informativa riscontrata nella documentazione contabile in atti circa la riferibilità della stessa ai contratti di mutuo oggetto di consulenza e l'individuazione delle somme pagate a titolo di interesse, ha reso di fatto impossibile l'accertamento della corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello effettivamente praticato.
3. Rilevato che entrambi i mutui oggetto di indagine, così come tutti gli atti susseguenti ad essi relativi, sono stati stipulati antecedentemente al 1°. 10.2003, e rilevata altresì l'assenza dell'indicazione dell'ISCISC/TAEG nei predetti documenti contrattuali non si è proceduto alla verifica richiesta circa tale indicatore.
4. Posto che per entrambi i rapporti esaminati le pattuizioni dei tassi moratori sono contenute negli originari contratti di mutuo del 1992 e del 1994, antecedenti quindi l'entrata in vigore della L.
108/96, non si è proceduto alla verifica dell'usurarietà dei tassi di mora medesimi.
5. Posto che la richiamata carenza informativa della documentazione contabile in atti ha reso impraticabile la determinazione delle somme eventualmente pagate dalla società mutuataria a fronte degli importi effettivamente dovuti non è stato possibile procedere all'accertamento del complessivo rapporto di dare/avere relativo ai rapporti di mutuo oggetto di consulenza...* cfr. (v. pag. 28 della relazione peritale depositata 1l 31/7/19 dal dott. , in atti). Per_6
Da ultimo, nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c-p.c.. l'opponente ha rilevato -per la prima volta- la nullità della fideiussione invocando all'uopo la pronuncia della Cassazione n. 29810/17 in tema di violazione della normativa antitrust.
Anzitutto, la Suprema Corte, con tale arresto, ha affermato che, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la BA d'AL, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli art. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. 29810/17), senza peraltro pronunciarsi ex professo sulla sussistenza dell'eccepita nullità.
Orbene, il Supremo Collegio, con l'invocata decisione, ha peraltro anche osservato che il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'AL su cui i garanti fondano, in buona sostanza, la loro pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (cfr. Cass. 30818/18). In proposito, è stata riaffermata la necessità di provare adeguatamente in ogni singolo giudizio l'asserita nullità dei contratti di garanzia, o delle loro clausole, non essendo sufficiente il solo richiamo a detta ordinanza n. 29810/17 (v. Cass. 24044/191). La giurisprudenza di merito prevalente si è espressa in senso contrario alla nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la banca ed il garante per effetto del citato provvedimento della BA d'AL (cfr. Trib. Milano 7796/16), mentre l'orientamento minoritario si e diviso tra le pronunce che hanno ritenuto la nullità derivata delle singole clausole che ripropongono il contenuto di quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, oggetto di censura da parte dell'Autorità di vigilanza (cfr. Trib. Venezia 1447/16).
Nella specie, a prescindere da ogni altra considerazione, difetta la prova del carattere uniforme dell'applicazione del contratto contestato, che costituisce elemento costitutivo dell'eccezione dell'opponente e rispetto al quale l'o-nere probatorio grava sul garante, come rilevato dalla citata Cass. 30818/18: (v. Trib. Roma 569/19, edita da . CP_12
In avanti, l'eccezione (tardiva) è inammissibile in quanto totalmente generica, non essendo specificati i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente e la fattispecie esaminata dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia invocata. Non viene, in particolare, indicato quali clausole del contratto di fideiussione corrisponderebbero a quelle per le quali è stata ravvisata la violazione della normativa antitrust. In ogni caso, si rileva che, al più, la nullità riguarderebbe la specifica clausola introdotta nel contratto con comportamento in violazione della normativa antitrust e non l'intero contratto;
e che l'opponente non ha svolto nei propri atti alcuna deduzione in ordine alla violazione dell'art. 1957 c.c. nei suoi confronti (v. Trib. Torino 205/19, edita da Dejure).
A tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato tale opzione ermeneutica con una recente decisione, ribadendo come sia da escludere una nullità in toto del contratto di garanzia, trattandosi (nei casi, diversi da quello in esame, sanzionati dall'Antitrust) di nullità relativa, che non travolge l'intero contratto e fa salve le obbligazioni restitutorie assunte (v. citata Cass. 24044/19).
In conclusione, avendo la società opposta fornito la prova della dazione della somma esatta in via monitoria ed avendo dato prova del diritto al pagamento, sarebbe stato onere degli opponenti provare l'estinzione del debito: nulla risulta invece al riguardo. Alla luce delle risultanze di causa, vanno rigettate le opposizioni e deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 970/17, emesso il 4/4/17 dal Tribunale. di Velletri, già munito di efficacia esecutiva (art. 653 c.p.c.). Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.]»
§ 2 — Ha proposto appello (n. 1731/20 R.G.) contestando la sentenza di primo Parte_1 grado sotto vari profili e chiedendo: “ In totale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 317 pubblicata il 12 Febbraio 2020- 7. dichiarare nullo e/o inefficace e per ciò stesso revocare il decreto ingiuntivo n. 970/2017 (RG 2576/2017) emesso e pubblicato dal Tribunale ordinario di Velletri in data 04.04.2017 e notificato in data 7 giugno 2017, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto per i motivi meglio esposti in narrativa dell'atto di citazione e del presente atto. In particolare:
8. Preliminarmente, in rito, Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della banca opposta;
9. Nel merito, dichiarare la nullità e, comunque, annullare e/o sancire la inefficacia della garanzia fideiussoria prestata, per i motivi meglio esposti in narrativa dell'atto di citazione in appello, da aversi qui per integralmente trascritti e riportati;
10. per l'effetto dichiarare la decadenza e/o prescrizione della garanzia ai sensi dell'art.1957 c.c.;
11. in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla BA opposta in relazione alle pretese formulate con il decreto ingiuntivo;
12. Rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate siccome in fondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nei nostri precedenti scritti” Ha resistito e per essa la mandataria chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 dell'appello. Avverso la medesima sentenza ha proposto altresì appello (N. 1731/2020 Parte_3
r.g.) formulando diversi profili di doglianza e chiedendo “
1. In via cautelare, sospendere gli effetti esecutivi della sentenza e, dunque, della ingiunzione che la stessa ha confermato.
2. In via istruttoria:
2.1. Ordinare al curatore del Fallimento Nuova Lariano s.r.l., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la esibizione:
2.1.1. delle notizie e dei documenti in possesso della Curatela riguardo ai rapporti obbligatori intercorsi con la banca (fatta eccezione per i contratti di mutuo e di erogazione, già in atti);
2.1.2. dello stato passivo aggiornato con i contenziosi oppositivi ex art. 98 l.f.
2.1.3. di relazione su tutte le cause attive e passive in cui il fallimento fosse parte.
3. Nel merito, e con espressa riserva di variare all'esito della esibizione volontaria o coattiva della richiesta documentazione:
3.1. dichiarare che la ricorrente oggi appellata non ha fornito la CP_3 prova della titolarità del credito e/o dell'oggetto delle due distinte cessioni “in blocco” che avrebbero interessato la Controparte_4
3.2. in subordine, dichiarare nulla, estinta o priva di effetti la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente, anche per effetto dell'art. 37 della legge n.865/1971;
3.3. in via più gradata, accertato il comportamento della stessa appellata come contrario a buona fede, ai sensi dell'art. 1227 c.c, escludere la sussistenza del credito vantato dalla stessa o, quanto meno, ridurlo di tutti gli interessi maturati nel ventennio decorrente dalla esigibilità del credito per sorte capitale.
4. In ciascuna di dette ipotesi, anche in ragione della mancata prova della titolarità del credito e dell'inesistenza del rapporto di garanzia, revocare l'opposto decreto ingiuntivo”.
Si costituiva , sostenendo il gravame altrui. Parte_4
Resisteva come rappresentata, chiedendone il rigetto. CP_1
Con provvedimento in data 16.4.21 il Presidente della sezione disponeva la riunione ex art. 335 CPC dei due procedimenti.
La causa veniva più volte differita d'ufficio. Con provvedimento in data 15 febbraio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
Con atto depositato in data 14.11.24 veniva allegato il certificato di morte dell'Avv. Paolelli – difensore di nel procedimento riunito n. 1772/20 R.G. – e contestualmente veniva CP_1 depositata la costituzione del nuovo difensore per tale procedimento Avv. Stellato, già costituitosi per nel procedimento portante n. 1731/20 R.G. CP_1
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello proposto da , composto di 23 pagine è articolato in cinque Parte_1 motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 5) l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 4 I co. L.130/199 artt. 112 e 115 c.p.c. Art 2719 c.c. . - Travisamento dei fatti
–motivazione parziale e contraddittoria” devolvendo la questione – nuovamente – della prova della cessione del credito con la contestazione della non identificabilità del rapporto e l'asserzione della impraticabilità della prova presuntiva.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 8) la parte appellante denuncia “ Nullità della fideiussione omnibus per la violazione della normativa antitrust. Carenza di motivazione e comunque violazione o erronea applicazione delle normativa antitrust” e devolve, di nuovo, la questione della nullità delle due garanzie datate 20.7.93 e 23.9.94 in quanto rilevabili d'ufficio e comunque assoggettabili alla verifica sanzionatoria nonostante siano antecedenti al 2005, come da Cass. N. 29810/17. Invoca, quindi, l'appellante la nullità assoluta o comunque relativa alla clausola ex art. 1957 C.C.
considerato che
addebito risale al periodo 1995/1999 e che l'insinuazione al passivo del fallimento è avvenuta il 29.7.02.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 13) la parte appellante si duole di omessa pronuncia e comunque id
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 l.865/1971. Difetto di motivazione” con riguardo alla richiesta di “liberazione” formulata dal fideiussore in ragione della norma citata in quanto – a suo dire – prevede , in caso di revoca della convenzione per il diritto di superficie per edilizia economica e popolare (come nel caso di specie) il subentro dell'ente pubblico ex lege negli obblighi restitutori previsti nel contratto di mutuo, sicchè l'unico obbligato dal 2003 – secondo l'appellante – è il
[...]
, in favore del quale si è verificata l'accessione invertita. CP_7
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 15) lamenta “Difetto di Motivazione. Violazione Parte_1 delle norme di diligenza, correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di garanzia. Nullità e, comunque, inefficacia della garanzia fideiussoria”, allegando che la banca ha agito con un ritardo di
17 anni, atteso che i mutui risalgono al 1992, il fallimento della società debitrice principale è avvenuto nel 2001 e l'acquisizione dei beni immobili da parte del Comune di è avvenuta nel 2003, con CP_4 la conseguenza che la fideiussione – stante la violazione dei detti canoni contrattuali – non può essere operativa.
§3.5 – Con l'ultimo motivo (pag. 18) l'appellante denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c; art.115 e 2697 c.c.. Motivazione apparente e, comunque, insufficiente e contradditoria” allegando che il “quantum” non è provato con certezza e che sul punto è stato prodotto un parere “pro veritate” nel quale si evidenziano le lacune e in particolare i problemi di collegamenti tra il decreto ingiuntivo e l'allegato n. 10. Ripropone, quindi, l'appellante la questione dell'usura, evidenziando che le 19 posizioni erano determinate dai frazionamenti progressivi, senza gli estratti conto parziali per le singole posizioni e che non era stata effettuata alcuna differenziazione tra tassi corrispettivi e moratori.
§ 4 — L'appello proposto da composto di 33 pagine, è a sua volta articolato in Parte_2 quattro motivi.
§ 4.1 — Con il primo motivo (pag. 15), dopo aver ricostruito i fatti e le vicende processuali di primo grado, l'appellante denuncia “Violazione e falsa applicazione della legge: artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c.
– Motivazione illogica e contraddittoria” deducendo che il Tribunale, con condotta definita superficiale, si era limitato a richiamare gli atti delle parti e l'ordinanza istruttoria.
§ 4.2 — Con il secondo motivo (pag. 17) lamenta “Violazione e falsa applicazione della Parte_1 legge: art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione della legge: artt. 115 c.p.c e 2697 c.c.; art. 119, T.U.B; art. 210 c.p.c. - Motivazione contraddittoria” allegando che il Tribunale avrebbe invertito la ripartizione degli oneri probatori ed invoca le attività istruttorie come indicate già in primo grado.
§4.3 – Con il terzo motivo (pag. 21) l'appellante , dolendosi di “Violazione e falsa applicazione della legge: art. 4, I comma, L. 130/1999 – artt. 112 e 115 c.p.c. - art. 2719 c.c. - Travisamento del fatto e motivazione contraddittoria” , devolve la questione della cessione dei crediti con particolare riguardo alla prima avvenuta il 30.4.08 alla quale ha fatto seguito quella del 30.9.16, unica quest'ultima sulla quale il Tribunale avrebbe delibato.
§4.4 – Con l'ultimo motivo (pag. 26) devolve, anch'egli, la questione ex art. 37 L. Parte_2
n. 865/71 deducendo “Mancata, erronea o falsa applicazione dell'art. 37 della legge n.865/1971” e allegando che il , in forza del chiaro ed inderogabile disposto della norma citata Controparte_7
è l'unico soggetto tenuto all'adempimento del credito ipotecario, giacché tale norma prevede che
““in tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art.35 ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti” e che di conseguenza “L'accollo ex lege ha natura privativa (ossia liberatoria del debitore originario)”.
§ 5 — Entrambi gli appelli sono infondati. Le doglianze, alcune perfettamente sovrapponibili, devono essere esaminate secondo un ordine logico come segue.
§5.1 – Il primo motivo del gravame proposto da lamenta che: “il Giudice di prime Parte_2 cure avrebbe totalmente equivocato il motivo di opposizione a D.I. 970/17 con cui il Parte_2 si doleva della circostanza che l'evoluzione della titolarità del credito era sfornita della prova
[...] dell'oggettiva consistenza del trasferimento del credito. Non vi era infatti alcuna prova documentale della cessione in di crediti in blocco a favore della Inoltre, il Primo Giudice non Controparte_1 avrebbe dedicato alcuna riflessione al motivo di opposizione proposto dalla difesa dell'opponente in primo grado circa la possibilità di ritenere estinto, per accollo liberatorio ex lege, il credito azionato in via monitoria dalla o di ritenerlo - comunque - integralmente soddisfatto, Controparte_1 attesa l'ammissione della ricorrente in via monitoria allo stato passivo della A Controparte_4 tale ultimo motivo di opposizione erano connesse le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della curatela del fallimento, impropriamente negate dal G.I. Il Giudice di prime cure, infine, non avrebbe assolutamente affrontato il motivo di opposizione avanzato nel giudizio di primo grado con cui l'opponente lamentava il concorso del creditore nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il creditore, infatti, aveva atteso 20 anni prima di procedere contro i fideiussori per il recupero del credito”.
In sostanza, ancor prima di proporre i singoli profili di doglianza, l'appellante si duole di una sinteticità della sentenza che avrebbe pregiudicato una verifica di tutte le questioni già svolte con l'atto di opposizione.
Al riguardo, fermo restando che le singole questioni sono, poi, riproposte con i singoli motivi di gravame, va anche evidenziato come alcune di esse sono rimaste assorbite nella “ragione più liquida” adottata dal primo giudice. Se, invece, la questione attiene alla “forma” sintetica della sentenza – ivi compreso il richiamo all'ordinanza istruttoria riportata – deve rilevarsi come di certo non è causa di nullità tale scelta di richiamo degli atti difensivi delle parti o delle motivazioni (per relationem) contenute in una ordinanza assunta nel corso del giudizio.
Ciò che può condurre ad una nullità - per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. è la materiale mancanza di motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Vale a dire che in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Ebbene, l'articolazione stessa del gravame conduce a ritenere che detto scopo è stato raggiunto e che, invero, ciò che viene denunciato come “omesso” è, invece, rimasto assorbito (come detto) dal ragionamento svolto dal Tribunale su altre questioni che sono apparse idonee a definire il giudizio.
Di qui la reiezione del primo motivo di doglianza nel gravame di Parte_2
§5.2 – Anche il secondo motivo di detto gravame è infondato, atteso che vengono riproposte istanze anche istruttorie, senza tener conto che in realtà non vi è stata alcuna inversione dell'onere probatorio a carico del garante: il Tribunale ha chiaramente individuato tutti gli elementi costitutivi del credito vantato dalla banca evidenziando come fosse – di fronte ad una richiesta di accertamento negativo – onere del debitore (principale e garante) allegare gli elementi utili per sostenere la non legittimità di certe voci o di certe operazioni adottate. Una volta acquisiti i contratti e gli estratti prodotti dalla banca, il CTU non ha potuto approfondire i rapporti dare/avere perché le parti opponenti non hanno fornito alcun elemento utile ex art. 2697 comma 2 C.C., neppure con contestazioni specifiche, come del resto pure il Tribunale ha evidenziato.
Quindi, l'esito della perizia di primo grado va letto nel giusto senso che è poi quello adottato condivisibilmente dal Tribunale: non è stata la banca ad essere carente nelle sue allegazioni e nel fornire prova del credito, bensì non è stato possibile rivedere e rivalutare la situazione a causa di una carenza di allegazioni e di prove (per fatti estintivi e/o modificativi) imputabili proprio agli opponenti, sicchè le ribadite istanze istruttorie sono, a loro volta, carenti di una pista probatoria da seguire, con quanto ne consegue riguardo al carattere esplorativo che esse assumono.
§5.3 – Venendo ad esaminare congiuntamente i due motivi di doglianza relativi alla cessione del credito, si deve osservare come il Tribunale abbia con argomenti molteplici spiegato le ragioni per le quali chi aveva agito in sede monitoria aveva, anche , provato i passaggi del credito oggetto di contenzioso.
Quel che si coglie in entrambi i motivi sono due aspetti: il primo riguarda le modalità della prova, dalle quali viene in sostanza escluso il ragionamento presuntivo;
il secondo , poi, attiene al doppio passaggio di cessione, la prima del 2008 e la seconda del 2016. Posto che, come già rilevato in sentenza, entrambe le cessioni (la prima da Controparte_13
a Aspra Finance e la seconda a ) risultano nelle gazzette ufficiali allegate in atti, va altresì CP_1 evidenziato che vi è un'unica categoria di crediti oggetto della cessione, vale a dire tutti i finanziamenti o comunque tutte le forme di erogazione di credito poste in essere dall'allora CP_14
e rimaste, ovviamente, insoddisfatte fino a quelle date.
[...]
Non si vede, pertanto, come dal punto di vista logico il mutuo fondiario di cui è processo non possa non rientrare in detta categoria;
non occorreva alcuna ulteriore identificazione atteso che si tratta, si ripete, di tutti i finanziamenti ancora aperti perché insoluti. Non vi sono altre categorie di crediti, sicchè non vi è motivo per generare alcuna confusione o indeterminabilità del credito di cui si tratta. Quanto, poi, al ragionamento presuntivo, questo Collegio – in casi del tutto similari – ha già esposto Cont ex art. 118 disp. Att. il proprio ragionamento, condividendo peraltro principi pure affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Va, dunque, dato seguito ai principi affermati , secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete») (v. anche Cass. N. 12007/24).
E ancora, è' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”
- il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi in via esclusiva nella cessione, tra i quali (come si evince con facilità) anche quello della debitrice principale sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N. 4277/23).
In tale ragionamento, peraltro, va inserito un elementi indiziario fortissimo, allegato dalle stesse parti appellanti (per altro scopo processuale), vale a dire il mandato di pagamento n. 755/24 emesso dal
(per quanto appresso poi si dirà) in favore proprio della Controparte_7 CP_1
Leggendo la delibera che lo precede, infatti, si evince chiaramente quale sia l'origine del credito e quale sia il creditore divenuto tale a seguito delle cessioni. Ne consegue che le parti appellanti sono ben consapevoli (proprio perché se ne vogliono avvalere) che quel pagamento è stato eseguito in favore della società ormai titolare (fin dalla domanda monitoria relativa a questo giudizio) del credito derivante dall'originario mutuo fondiario ottenuto dalla società poi fallita. Di qui la reiezione del motivo di doglianza posto da entrambi gli appelli riuniti.
§5.4 – Occorre, poi, affrontare la questione relativa alla nullità delle fideiussioni in ragione della violazione della normativa antitrust.
Va evidenziato che invocare – come fa l'appellante , l'unico a devolvere detta Parte_1 questione – la nullità come rilevabile d'ufficio non è di per sé sufficiente a far superare la “tardività” della allegazione in primo grado, atteso che si viene necessariamente a determinare un nuovo campo di indagine con violazione del contraddittorio. In sostanza , una tale nullità può essere rilevata dal giudicante solo “ex actis”, sulla base peraltro di precise allegazioni che, nel caso in esame, sono pure carenti.
Va sottolineato, ancora, che il Tribunale – superando anche questo profilo della tardività – ha posto il punto sul nesso di causalità tra le c.d. intese e il contratto in esame, tenendo conto del periodo temporale in cui la stipula delle fideiussioni è avvenuta, vale a dire di molto antecedente al provvedimento sanzionatorio del 2005. Si può senz'altro concordare – in astratto – con la tesi dell'appellante secondo il quale detto provvedimento sia riferibile anche ai contratti antecedenti all'accertamento; ma ciò non significa che in modo automatico sia provato il nesso di causalità. E' sufficiente, al riguardo, ricordare senz'altro
Cass. N. 29810/17 quanto all'ammissibilità di un profilo di nullità anche per i contratti ante 2005 (per l'utilizzo, cioè, del modello ABI), ma non si può trascurare Cass. N. 17108/24 lì ove precisa che l'intesa deve essere allegata e dimostrata come antecedente al negozio denunciato come nullo. E nel caso in esame, invero, il motivo di gravame appare configurato come richiamo a elaborati dottrinali e giurisprudenziali senza alcun riferimento concreto a questo specifico profilo, tanto più che si tratta di contratti del 1993 e del 1994 (risalenti a circa un decennio prima dell'attività sanzionatoria) con la conseguenza che in assenza di prova del nesso, il motivo va respinto anche per quanto attiene alla clausola ex art. 1957 C.C., in quanto non risulta alcuna prescrizione o decadenza, unico aspetto che può avere un rilievo ai fini dell'esercizio del diritto di credito in questo giudizio.
A questo punto, si ricollega a questa tematica il quarto motivo dell'appello proposto, anch'esso, da e che attiene all'asserito mancato rispetto di correttezza e buona fede da parte Parte_1 della banca, per avere quest'ultima atteso 17 anni senza alcuna attività, condotta che avrebbe reso non operativa la fideiussione.
Per altri versi, anche solleva una questione similare, quella cioè dell'art. 1227 C.C. Parte_2
A parte la difficile intellegibilità – salvo che non si voglia ritenere la titolare del credito inadempiente con conseguente richiesta di risarcimento dei danni conseguenti – di una doglianza che attiene al trascorrere del tempo senza che sia maturata, come detto, una decadenza o una prescrizione, va pure ricordato che la vicenda di questo mutuo è senz'altro peculiare, considerato il contenzioso che si è innestato con riguardo alla risoluzione/revoca della convenzione per il diritto di superficie che ha riguardato il Comune di e la società che aveva ottenuto il mutuo fondiario e considerato CP_4 altresì che quest'ultima è poi fallita nel 2001 tanto da imporre a (originaria titolare CP_14 del credito) la insinuazione al passivo, peraltro ammessa. E ancora, risulta agli atti (vedi la delibera posta a base anche del mandato di pagamento sopra ricordato) che tra il e la Controparte_7 era intervenuta una transazione, poi risolta per mancato rispetto dei termini di pagamento da CP_3 parte del medesimo. In sostanza, alla banca non può essere addebitata alcuna “negligenza” CP_5 in violazione dei canoni contrattuali verso la debitrice principale ed i suoi garanti, avendo piuttosto tentato tutto quanto possibile anche per non procedere – pure – nei confronti dei garanti, ai quali si è dovuta rivolgere in via sussidiaria con il ricorso monitorio poi accolto e dal quale è scaturito l'odierno procedimento.
Il motivo, quindi, va respinto, tenuto anche conto che non vi è alcuna domanda risarcitoria poi svolta, né tanto meno è stato identificato un danno che di certo non può coincidere semplicemente nell'importo richiesto in sede monitoria.
§5.5 – Proseguendo nell'esame del gravame proposto da , deve affrontarsi la Parte_1 questione del “quantum”, posta nuovamente in discussione. A tale proposito, dopo una CTU espletata in primo grado, non pare al Collegio sufficiente fare richiamo ad un “parere pro-veritate” che sembrerebbe essere invocato come consulenza di parte, atto da equipararsi senz'altro ad uno difensivo, purchè però consenta di comprendere con adeguate allegazioni che ragionamento logico sia alla base sotteso.
In realtà, l'unica illustrazione attiene alla non collegabilità tra il decreto ingiuntivo e l'allegato n. 10, non meglio precisato: invero, se si verificano tutti i singoli frazionamenti allegati dalla banca si comprende il ragionamento generale;
in ogni caso, proprio la CTU espletata dinanzi al Tribunale ha verificato la documentazione contabile prodotta dalla banca, evidenziando piuttosto le lacune addebitabili a chi, come l'odierno appellante, allegava la illegittimità di voci ed oneri applicati. Quanto all'usura, il CTU ha già risposto in modo compiuto, sicchè in questa sede riproporre la questione senza un ragionamento che sia giuridico o sia contabile viola il disposto di cui all'art. 342 CPC. Né è necessario – come sembra sostenere l'appellante – avere i singoli estratti conto parziali per le singole posizioni relative ai frazionamenti;
generico ed apodittico anche il motivo relativo alla distinzione tra corrispettivi e moratori. Infine, se la questione è la carenza di “certezza” sul quantum, è evidente che alla determinazione di quest'ultimo – una volta apertosi il procedimento di cognizione piena ed effettuata anche una verifica contabile da parte di un soggetto terzo ed imparziale – si può giungere valutando complessivamente tutti quegli elementi che in modo convergente portano a quel risultato. Ciò è avvenuto nel caso in esame e la riproposizione della questione così come avvenuto in gravame non è sufficiente a scardinare il ragionamento del primo giudice. Di qui la reiezione anche di tale doglianza.
§5.6 – Residua, a questo punto, la questione che entrambi gli appellanti hanno posto con riguardo all'art. 37 L. n. 865/71, denunciando l'omessa pronuncia del Tribunale sul punto.
Invero, dalla sentenza si evince che detta questione è stata ritenuta assorbita dal ragionamento principale, sicchè non può ritenersi sussistente quel profilo denunciato.
Ciò non toglie che, essendo sopravvenuti elementi nuovi (ma acquisibili proprio perché intervenuti nelle more del procedimento di appello e quindi non producibili precedentemente), la Corte si fa carico di esaminarli, anche perché posti dalle parti a fondamento di una richiesta di sospensione ex artt. 295 e 337 CPC formulata dagli appellanti nelle note finali. L'art. 37 già più volte citato recita: “ In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione
e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.
I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà”. Nel caso in esame è certo che l'ente che ha concesso il diritto di superficie (Comune di ) è CP_4 divenuto proprietario (per accessione invertita) degli immobili realizzati dalla società CP_4
e quindi è senz'altro subentrato nel mutuo ipotecario concesso dalla CP_14
Secondo gli appellanti, tale “successione” integra un accollo ex lege di natura liberatoria, idoneo cioè
a far venir meno ogni onere (conseguente al finanziamento) in capo sia alla debitrice principale, sia ai suoi garanti.
Di qui la richiesta di estinzione del debito in capo ai detti appellanti/garanti nell'originaria formulazione contenuta negli atti di gravame;
oggi la richiesta è addirittura di cessazione della materia del contendere per avere il – in sede di procedura esecutiva instaurata dalla Controparte_7 medesima titolare del credito a seguito dei decreti ingiuntivi ottenuti sia nei confronti del sia CP_5 nei confronti dei garanti della società ormai fallita – provveduto ad un pagamento (per CP_4 il quale comunque ha fatto riserva di ripetizione in ragione della pendenza di procedimento di appello non ancora definito). La tesi , per quanto suggestiva, non convince.
In primo luogo, perché la norma non prevede alcuna “liberazione” dei debitori, non potendosi il solo termine “subentro” equipararsi ad una tale volontà del legislatore. In secondo luogo, perché ben può profilarsi un accollo cumulativo esterno ma non liberatorio, con il verificarsi – a questo punto – di una obbligazione solidale sussidiaria (v. Cass. N. 9982/04). In sostanza, la normativa speciale – che tiene conto del profilo pubblicistico sia delle opere realizzate, sia degli esborsi avvenuti (con agevolazioni che ricadono, come oneri, a carico di enti appunto pubblici) - ha creato un accollo a favore del terzo, vale a dire la banca creditrice, così tutelandola anche in caso del venir meno del presupposto di quel finanziamento (v. Cass. N. 4604/00). Pertanto, l'accollo è automatico e non essendo previsto alcun beneficio d'escussione, ben poteva la banca operare – come ha fatto – nei confronti di tutti i debitori solidali, trattandosi di posizioni scindibili che possono provocare, poi, la richiesta di somme da parte dell'accollante (che compie l'esborso) nei confronti del debitore originario.
Ciò è accaduto nel caso in esame ove, appunto, la banca creditrice (e le cessionarie) ha proceduto sui vari fronti debitori, fino a quando il , con il mandato del 2024, ha provveduto ad Controparte_7 un versamento, con riserva di ripetizione. Se tale atto ha senz'altro riflesso immediato nella procedura esecutiva forzata – tanto da far affermare al difensore della banca procedente di non avere più interesse a procedere, appunto, in modo forzoso nei confronti dei garanti – sempre reiterabile, certamente non può affermarsi lo stesso impatto con riguardo ai titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) sui quali una procedura esecutiva si fonda.
Vale a dire che la banca procedente ha sempre interesse a vedere accertata la validità e l'efficacia dei titoli esecutivi, a prescindere dall'esito che poi avrà la procedura esecutiva.
E' questo il profilo che sfugge totalmente agli appellanti, con la conseguenza che seppure il
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con i suoi mandati di pagamento recenti ha provveduto a pagare e a saldare l'intero debito, CP_7 ciò non toglie che ben si può in questa sede (ove la banca appellata non ha affatto manifestato carenza di interesse ad una pronuncia giurisdizionale, come impone la invocata cessazione della materia del contendere) accertare , si ripete, la legittimità e l'efficacia del titolo esecutivo.
Di qui la reiezione anche della istanza di sospensione (con riguardo al giudizio di appello n. 5882/20 R.G. pendente tra banca e ), non essendovi alcuna pregiudizialità, tanto più che si Controparte_7 tratta di posizioni scindibili. Cont Ne consegue la reiezione di entrambi i gravami, così come della istanza ex art. 96 che Parte_2 ha formulato in sede di note finali.
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§ 6 — Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.937,00
Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00 Compenso tabellare (valori medi) € 34.001,00
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 317/20 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna ciascun appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano (a carico di ciascun appellante) nella misura di Euro 34.001,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti – ciascuno - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore