Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1192/2024 R.G.A.C.,
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Capozzi giusta procura in calce al ricorso con domicilio eletto presso il suo studio in
Benevento alla Via F. Raguzzini n. 7
ricorrente
E
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Colucci giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino alla Via S. Ten. Iannaccone n. 3
resistente con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
1 di 5
Conclusioni: come formulate dalle parti nelle note in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025 e dal P.M. in data 8 aprile 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata ha depositato ricorso al
Tribunale di Benevento chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del minore nato il [...] con Persona_1 collocazione presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno come da conclusioni del ricorso da intendersi integralmente riportate e trascritte, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento del minore oltre spese straordinarie al 50%; di attribuire l'assegno unico alla ricorrente quale genitore collocatario.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che dalla relazione more uxorio con il resistente era nato il figlio il quale alla nascita era stato riconosciuto dalla Per_1 sola madre e solo il 3 febbraio 2023 aveva ottenuto, il riconoscimento paterno dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Benevento;
- che con decreto n. 1351/2023 il minore aveva assunto il cognome paterno, assumendo il nome di;
Persona_1
- che il resistente, durante lo stato di detenzione, non aveva provveduto alle esigenze del minore e da quando era stato sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, aveva iniziato a frequentarlo;
- che ella percepiva assegno di inclusione e assegno unico nella misura del 100% e non aveva altre fonti di reddito né titolarità di immobili, vivendo in alloggio di proprietà dell' CP_2
All'udienza del 25 settembre 2024, il resistente è comparso personalmente -nonostante la tardività della notifica del ricorso
2 di 5 e decreto di fissazione udienza- dichiarando di essere sottoposto alla detenzione domiciliare e di aver potuto presenziare giusta autorizzazione del tribunale di sorveglianza;
nella detta udienza lo stesso ha manifestato la disponibilità a trovare un accordo circa la regolamentazione di affido, mantenimento e diritto visita. Il resistente si è poi costituito, non si è opposto alle domande formulate dalla ricorrente, chiedendo, rispetto all'obbligo dell'assegno per il mantenimento del figlio che Per_1 la corresponsione di euro 200,00 mensili decorresse dal mese successivo all'espiazione della pena detentiva fissata per la data del 8 gennaio 2026.
Le parti hanno successivamente depositato, in data 19 febbraio
2025, conclusioni congiunte prevedendo, in sintesi, affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, diritto di visita paterno da esercitarsi alla luce della disciplina di cui ai punti a) b) c) d ) e) f) dell'accordo, obbligo del resistente di corrispondere dalla sottoscrizione dell'accordo euro 50,00 mensili a titolo di mantenimento del minore, precisando che il detto importo sarà aumentato a 200,00 euro dal mese successivo al reperimento di impiego, se reperito prima della scarcerazione, ovvero ancora dall'eventuale pensionamento del resistente, se anteriore alla scarcerazione, e, comunque, dal mese successivo all'espiazione della pena fissata per la data dell'otto gennaio
2026; assegno unico percepito totalmente dalla ricorrente anche quale parziale contribuzione al mantenimento da parte del resistente;
spese straordinarie ripartite tra i genitori al 50%.
All'udienza del 28 marzo 2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza alle condizioni depositate in data 19 febbraio 2025 e il giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 8 aprile 2025.
L'art. 337 ter comma 2 c.c. prevede che il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori in materia di esercizio 3 di 5 della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, laddove gli stessi non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli.
Le condizioni oggetto dell'accordo sottoscritto il 13 febbraio
2025 non si pongono in contrasto con l'interesse del piccolo
. In particolare, in ordine all'accordo raggiunto tra le Pt_1 parti in relazione al mantenimento del piccolo , premesso che Pt_1 permane, anche in capo al genitore in stato di detenzione, il dovere primario ed insopprimibile di mantenimento del figlio, occorre rilevare che l'esiguità dell'assegno mensile per il mantenimento del piccolo al più tardi, a gennaio 2026 Persona_2
(fermo restando l'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie ed il percepimento per intero dell'assegno unico universale da parte del genitore collocatario)- si giustifica tenuto conto della temporaneità della misura ridotta dell'assegno
-che automaticamente a partire da febbraio 2026 (o anche prima, nel caso di reperimento di lavoro o ottenimento di pensione da parte del resistente anteriormente alla scarcerazione) si innalzerà nella somma di 200,00 euro mensili- oltre che della situazione di detenzione del resistente, peraltro verso ammesso, come la ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato.
Le condizioni concordate dalle parti in corso in causa possono pertanto essere omologate, non ponendosi in contrasto, per le ragioni illustrate, con l'interesse del minore.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo tra le parti nel corso del presente giudizio.
Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di entrambe le parti, sulle rispettive istanze di liquidazione dei compensi presentate dai difensori si procederà con separati decreti previa valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni
4 di 5 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, letto l'art. 337 ter c.c. e così decide:
-prende atto delle condizioni indicate nell'accordo del 13 febbraio 2025 e depositato 19 febbraio 2025, in ordine ad affido, collocamento, mantenimento del figlio diritto Persona_1 di visita paterno e percezione dell'assegno unico, omologandole;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
5 di 5