CA
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 364\2024 R.G. e vertente
TRA
in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa, con sede in Eboli(SA), in persona del Commissario
Liquidatore, avv. Angela Innocente, nominata con DM n. 159\2016 del 19\4\2016 del Ministero
della Sviluppo Economico, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Bertoloni n.
41, presso lo studio dell'avv. Mauro Morellli, che la rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata su atto separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 , con sede in , in persona del Direttore Controparte_1 CP_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fiorillo, in virtù di procura generale alle liti per notar del 9\10\2024 rep. 25175, Persona_1
elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso la Funzione Affari Legali CP_1
dell' ; Parte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4068\2023 del 28\9\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 5\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 1521\2020, reso in data 12-27\7\2020, il Tribunale di Salerno ingiungeva all'
(per brevità, di seguito, solo ) di Controparte_1 Pt_3
corrispondere alla società Parte_1
Co
in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, per brevità, ) la somma
[...] Pt_1
di € 1.171.169,71, oltre interessi e spese, a titolo di differenze tariffarie per prestazioni socio sanitarie e di riabilitazione negli anni 2006, 2007, 2008 e gennaio\agosto 2013 (cfr. fatture n.
195\13, n. 187\13, n. 215\13, n. 216\13 e n. 217\13).
L' , con atto di citazione notificato in data 2\10\2020, proponeva opposizione avverso Pt_3
il provvedimento monitorio, eccependo: l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss cpc;
la prescrizione quinquennale del credito;
la mancanza dei contratti scritti per gli anni 2006, 2007 e 2008, nonché di quello del 2013 per le prestazioni di assistenza socio-sanitaria; il superamento del tetto fissato per il contenimento della spesa sanitaria relativamente all'anno 2013 per le prestazioni riabilitative;
l'avvenuto rigetto dell'accreditamento definitivo con Delibera n. 174\15, confermata dal TAR Campania, Sez.
2 Salerno, con sentenza n. 1904\2015 e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 683\17), nonché
decreto del Commissario ad acta n. 2\2019; in via subordinata, la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs n. 231\2002 come richiesti.
L'amministrazione sanitaria, quindi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria di spese e di compensi professionali.
Si costituiva, quindi, l'opposta Controparte_3
contestando gli assunti
[...]
avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 648 cpc (cfr. ordinanza del 2\3\2021),
all'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Salerno all'udienza del 27\3\2023 riservava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda proposta dall' , condannandola al pagamento delle spese Pt_1
di lite (cfr. sentenza n. 4068\2023 del 28\9\2023, non notificata).
In particolare, il giudice di prime cure rilevava la mancanza dei contratti in forma scritta ex art. 8quinquies del Dlgs n. 502\92 sia per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833\78
rese negli anni 2006-2007-2008, sia per quelle socio-sanitarie rese dal gennaio all'agosto 2013.
Parte Per il Tribunale, infatti, i rapporti tra e strutture private devono essere regolati da appositi contratti, aventi forma scritta ad substantiam a pena di nullità, sia nel previgente regime convenzionale di cui all'art. 44 Legge n. 833\78, sia nel vigente regime di accreditamento,
disciplinato dal Dlgs n. 502\92. Nel caso di specie, la convenzione del 23\1\1989 aveva perso efficacia a decorrere dal 30\6\1997, per effetto dell'art. 8, comma 7, Dlgs n. 502\92, non fornendo alcuna copertura per gli anni in questione. Riguardo, poi, alle prestazioni riabilitative del 2013, il primo giudice accertava il superamento del tetto di spesa, avendo fatturato €
3.768.957,01 a fronte del budget di struttura assegnatole di € 3.522.291,00, con conseguente
3 richiesta di emissione della nota di credito, come previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto del
29\11\2013.
Con atto regolarmente notificato in data 28\3\2024, la proponeva appello, censurando la Pt_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui al Dlgs n. 502\92 e successive modifiche, omettendo di considerare che il regime transitorio di fatto si era protratto fino al
31\10\2014, non essendo entrato in funzione il sistema di pagamento delle prestazioni a tariffa,
con trasformazione automatica delle vecchie convenzioni in accreditamenti provvisori. Ragion
per cui la aveva operato fino al 2013 in forza della vecchia convenzione;
Pt_1
- Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superato il tetto di spesa per l'anno 2013, laddove risultava dal quadro dei pagamenti un residuo di ben € 285.000,00, tenuto conto delle somme erogate e non di quelle fatturate, come sostenuto dal primo giudice.
Quindi la così concludeva: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti Pt_1
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 4068/2023,
resa inter partes dal Tribunale Civile di Salerno, Sezione Seconda civile, Giudice Dott. Cesare
Taraschi – R.G. 7198/2020, pubblicata il 28/09/2023 e mai notificata, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto rigettare l'opposizione
formulata, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto,
confermare il decreto opposto e, in via subordinata, condannare, comunque, l'opponente al
pagamento delle somme ingiunte o nella misura anche minore ritenuta di giustizia, con interessi
di mora dalla data del dovuto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l' , eccependo in via Pt_3
pregiudiziale l'illegittimo dei crediti, per avere la azionato con atto di citazione del Pt_1
21\12\2020 un ulteriore credito di € 690.893,46 (oltre interessi di mora, maggior danno e spese)
per fatture emesse dal 2011 al 2014; la mancanza di valido accreditamento e dei contratti scritti;
4 il corretto rilievo di superamento del tetto di spesa del 2013, come emergente dalla documentazione in atti;
la non debenza degli interessi di mora per una convenzione del 1989.
Quindi, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, era rinviata all'udienza del 5\6\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Frazionamento abusivo del credito.
Rispetto all'eccepito frazionamento del credito in plurime domande giudiziali per un credito unitario, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto, hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
5 di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in
6 via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte avalla le coordinate ermeneutiche già tracciate in precedenza, pur differenziando le conseguenze in presenza di un accertato illegittimo frazionamento, in quanto stabilisce che “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti
di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure
7 fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in
un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente
frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua
riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla
pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di
liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo
frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e
probità processuale” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7299/2025 del 19/03/2025).
Pertanto, a prescindere dall'accertamento in concreto dell'esistenza dell'eccepito abuso, la conseguenza non sarebbe comunque la declaratoria di improponibilità, bensì la decisione nel merito con condanna alle spese dell'intero giudizio illegittimamente “duplicato”.
B. Accreditamento e contratto.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
8 (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che
9 avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle
10 prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
11 La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Alla luce dei principi sin qui delineati, quindi, la mancata dimostrazione da parte della società
appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, trattandosi di elementi costitutivi della domanda, dell'accreditamento e dei contratti scritti per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2013
(quest'ultimo limitatamente alle prestazioni socio-sanitarie), comporta il rigetto della relativa pretesa creditoria, in carenza della prova della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
C. Superamento tetto di spesa per l'anno 2013.
Con l'appello in esame, infine, la si doleva della decisione di primo grado, che aveva Pt_1
ritenuto superato il tetto di spesa per l'anno 2013, laddove risultava dal quadro dei pagamenti
12 un residuo di ben € 285.000,00, tenuto conto delle somme erogate e non di quelle fatturate,
come sostenuto dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_4
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Parte la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Parte Parte della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Parte Parte
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
13 Parte superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Parte è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire
14 i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget - artt. 3 (n. 32.230 prestazioni ambulatoriali o domiciliari di riabilitazione ex art. 26 e n. 18.343 giornate di assistenza semiresidenziale o residenziale) e 4 (limite di spesa per il volume massimo di prestazioni, €
1.480.975,75 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex art. 26 ed € 2.041.315,25 per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 semiresidenziale o residenziale, per un totale di €
3.522.291,00) - e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua
Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 (cfr. contratto allegato del 29\112013), l' Pt_3
doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art. 5.3). Peraltro, nel contratto stipulato tra l' e l' per l'anno 2013 (cfr. contratto in atti) era Pt_1 Pt_3
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola Pt_3
struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2)
15 di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine -
definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-
finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Parte prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Parte dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Parte Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo confermato a consuntivo il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. nota n. 355\15 del 13\5\2015), dando atto della Regressione Tariffaria Unica
(RTU), con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito per
€ 246.666,01, in ragione del fatturato per le suddette prestazioni pari ad € 3.768.957,01.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel Pt_3
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico
16 mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di Pt_3
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Nulla, pertanto, è dovuto alla _5
, con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la
[...]
decorrenza degli interessi moratori.
D.Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, ex ufficio,
così come in dispositivo.
17 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla _5
nei confronti dell' , ogni
[...] Controparte_6
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza di primo grado n. 4068\23,
emessa e pubblicata in data 28\9\2023 dal Tribunale di Salerno;
2.CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell' TR
, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 14.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott.ssa Maria Balletti -
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 364\2024 R.G. e vertente
TRA
in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa, con sede in Eboli(SA), in persona del Commissario
Liquidatore, avv. Angela Innocente, nominata con DM n. 159\2016 del 19\4\2016 del Ministero
della Sviluppo Economico, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Bertoloni n.
41, presso lo studio dell'avv. Mauro Morellli, che la rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata su atto separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 , con sede in , in persona del Direttore Controparte_1 CP_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fiorillo, in virtù di procura generale alle liti per notar del 9\10\2024 rep. 25175, Persona_1
elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso la Funzione Affari Legali CP_1
dell' ; Parte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4068\2023 del 28\9\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 5\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 1521\2020, reso in data 12-27\7\2020, il Tribunale di Salerno ingiungeva all'
(per brevità, di seguito, solo ) di Controparte_1 Pt_3
corrispondere alla società Parte_1
Co
in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, per brevità, ) la somma
[...] Pt_1
di € 1.171.169,71, oltre interessi e spese, a titolo di differenze tariffarie per prestazioni socio sanitarie e di riabilitazione negli anni 2006, 2007, 2008 e gennaio\agosto 2013 (cfr. fatture n.
195\13, n. 187\13, n. 215\13, n. 216\13 e n. 217\13).
L' , con atto di citazione notificato in data 2\10\2020, proponeva opposizione avverso Pt_3
il provvedimento monitorio, eccependo: l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss cpc;
la prescrizione quinquennale del credito;
la mancanza dei contratti scritti per gli anni 2006, 2007 e 2008, nonché di quello del 2013 per le prestazioni di assistenza socio-sanitaria; il superamento del tetto fissato per il contenimento della spesa sanitaria relativamente all'anno 2013 per le prestazioni riabilitative;
l'avvenuto rigetto dell'accreditamento definitivo con Delibera n. 174\15, confermata dal TAR Campania, Sez.
2 Salerno, con sentenza n. 1904\2015 e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 683\17), nonché
decreto del Commissario ad acta n. 2\2019; in via subordinata, la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs n. 231\2002 come richiesti.
L'amministrazione sanitaria, quindi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria di spese e di compensi professionali.
Si costituiva, quindi, l'opposta Controparte_3
contestando gli assunti
[...]
avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 648 cpc (cfr. ordinanza del 2\3\2021),
all'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Salerno all'udienza del 27\3\2023 riservava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda proposta dall' , condannandola al pagamento delle spese Pt_1
di lite (cfr. sentenza n. 4068\2023 del 28\9\2023, non notificata).
In particolare, il giudice di prime cure rilevava la mancanza dei contratti in forma scritta ex art. 8quinquies del Dlgs n. 502\92 sia per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833\78
rese negli anni 2006-2007-2008, sia per quelle socio-sanitarie rese dal gennaio all'agosto 2013.
Parte Per il Tribunale, infatti, i rapporti tra e strutture private devono essere regolati da appositi contratti, aventi forma scritta ad substantiam a pena di nullità, sia nel previgente regime convenzionale di cui all'art. 44 Legge n. 833\78, sia nel vigente regime di accreditamento,
disciplinato dal Dlgs n. 502\92. Nel caso di specie, la convenzione del 23\1\1989 aveva perso efficacia a decorrere dal 30\6\1997, per effetto dell'art. 8, comma 7, Dlgs n. 502\92, non fornendo alcuna copertura per gli anni in questione. Riguardo, poi, alle prestazioni riabilitative del 2013, il primo giudice accertava il superamento del tetto di spesa, avendo fatturato €
3.768.957,01 a fronte del budget di struttura assegnatole di € 3.522.291,00, con conseguente
3 richiesta di emissione della nota di credito, come previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto del
29\11\2013.
Con atto regolarmente notificato in data 28\3\2024, la proponeva appello, censurando la Pt_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui al Dlgs n. 502\92 e successive modifiche, omettendo di considerare che il regime transitorio di fatto si era protratto fino al
31\10\2014, non essendo entrato in funzione il sistema di pagamento delle prestazioni a tariffa,
con trasformazione automatica delle vecchie convenzioni in accreditamenti provvisori. Ragion
per cui la aveva operato fino al 2013 in forza della vecchia convenzione;
Pt_1
- Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superato il tetto di spesa per l'anno 2013, laddove risultava dal quadro dei pagamenti un residuo di ben € 285.000,00, tenuto conto delle somme erogate e non di quelle fatturate, come sostenuto dal primo giudice.
Quindi la così concludeva: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti Pt_1
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 4068/2023,
resa inter partes dal Tribunale Civile di Salerno, Sezione Seconda civile, Giudice Dott. Cesare
Taraschi – R.G. 7198/2020, pubblicata il 28/09/2023 e mai notificata, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto rigettare l'opposizione
formulata, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto,
confermare il decreto opposto e, in via subordinata, condannare, comunque, l'opponente al
pagamento delle somme ingiunte o nella misura anche minore ritenuta di giustizia, con interessi
di mora dalla data del dovuto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l' , eccependo in via Pt_3
pregiudiziale l'illegittimo dei crediti, per avere la azionato con atto di citazione del Pt_1
21\12\2020 un ulteriore credito di € 690.893,46 (oltre interessi di mora, maggior danno e spese)
per fatture emesse dal 2011 al 2014; la mancanza di valido accreditamento e dei contratti scritti;
4 il corretto rilievo di superamento del tetto di spesa del 2013, come emergente dalla documentazione in atti;
la non debenza degli interessi di mora per una convenzione del 1989.
Quindi, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, era rinviata all'udienza del 5\6\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Frazionamento abusivo del credito.
Rispetto all'eccepito frazionamento del credito in plurime domande giudiziali per un credito unitario, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto, hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
5 di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in
6 via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte avalla le coordinate ermeneutiche già tracciate in precedenza, pur differenziando le conseguenze in presenza di un accertato illegittimo frazionamento, in quanto stabilisce che “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti
di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure
7 fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in
un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente
frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua
riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla
pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di
liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo
frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e
probità processuale” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7299/2025 del 19/03/2025).
Pertanto, a prescindere dall'accertamento in concreto dell'esistenza dell'eccepito abuso, la conseguenza non sarebbe comunque la declaratoria di improponibilità, bensì la decisione nel merito con condanna alle spese dell'intero giudizio illegittimamente “duplicato”.
B. Accreditamento e contratto.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
8 (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che
9 avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle
10 prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
11 La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Alla luce dei principi sin qui delineati, quindi, la mancata dimostrazione da parte della società
appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, trattandosi di elementi costitutivi della domanda, dell'accreditamento e dei contratti scritti per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2013
(quest'ultimo limitatamente alle prestazioni socio-sanitarie), comporta il rigetto della relativa pretesa creditoria, in carenza della prova della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
C. Superamento tetto di spesa per l'anno 2013.
Con l'appello in esame, infine, la si doleva della decisione di primo grado, che aveva Pt_1
ritenuto superato il tetto di spesa per l'anno 2013, laddove risultava dal quadro dei pagamenti
12 un residuo di ben € 285.000,00, tenuto conto delle somme erogate e non di quelle fatturate,
come sostenuto dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_4
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Parte la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Parte Parte della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Parte Parte
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
13 Parte superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Parte è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire
14 i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget - artt. 3 (n. 32.230 prestazioni ambulatoriali o domiciliari di riabilitazione ex art. 26 e n. 18.343 giornate di assistenza semiresidenziale o residenziale) e 4 (limite di spesa per il volume massimo di prestazioni, €
1.480.975,75 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex art. 26 ed € 2.041.315,25 per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 semiresidenziale o residenziale, per un totale di €
3.522.291,00) - e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua
Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 (cfr. contratto allegato del 29\112013), l' Pt_3
doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art. 5.3). Peraltro, nel contratto stipulato tra l' e l' per l'anno 2013 (cfr. contratto in atti) era Pt_1 Pt_3
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola Pt_3
struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2)
15 di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine -
definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-
finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Parte prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Parte dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Parte Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo confermato a consuntivo il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. nota n. 355\15 del 13\5\2015), dando atto della Regressione Tariffaria Unica
(RTU), con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito per
€ 246.666,01, in ragione del fatturato per le suddette prestazioni pari ad € 3.768.957,01.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel Pt_3
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico
16 mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di Pt_3
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Nulla, pertanto, è dovuto alla _5
, con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la
[...]
decorrenza degli interessi moratori.
D.Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, ex ufficio,
così come in dispositivo.
17 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla _5
nei confronti dell' , ogni
[...] Controparte_6
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza di primo grado n. 4068\23,
emessa e pubblicata in data 28\9\2023 dal Tribunale di Salerno;
2.CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell' TR
, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 14.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott.ssa Maria Balletti -
18