Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2024, n. 29212
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Sentenza 12 novembre 2024

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​​In tema di imposta di registro, il valore dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del DPR n. 131/1986, comprende anche l'avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l'attività del cedente, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Legge n. 1293 del 1957. Difatti, l'avviamento, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 4, del DPR citato, essendo costituito dalla capacità di profitto di una attività produttiva e cioè, dal maggior valore del complesso aziendale, unitariamente considerato, rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, certamente ricomprende la valutazione dei profitti relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, in quanto espressione della capacità produttiva dell'azienda ceduta, laddove l'acquirente prosegua tale attività proprio nell'azienda ceduta. Pertanto, ai fini della quantificazione del valore dell'azienda rileva la capacità produttiva dell'azienda ceduta, che è una sua qualità immateriale, da tenere distinta dai singoli beni materiali e/o immateriali che ne fanno parte, e che si traduce in un elemento patrimoniale proiettato nel futuro, da cui deriva la probabilità, fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti e a tal fine non è significativo che la possibilità di svolgere l'attività di rivendita dei generi di monopolio derivi dal conseguimento, da parte dell'acquirente, del provvedimento concessorio dalla pubblica amministrazione piuttosto che dall'accordo delle parti, ma ciò che rileva è semplicemente la conservazione di questa possibilità, che comporta la probabilità di maggiori profitti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2024, n. 29212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29212
    Data del deposito : 12 novembre 2024
    Fonte ufficiale :

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