Sentenza 12 novembre 2024
Massime • 1
In tema di imposta di registro, il valore dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del DPR n. 131/1986, comprende anche l'avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l'attività del cedente, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Legge n. 1293 del 1957. Difatti, l'avviamento, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 4, del DPR citato, essendo costituito dalla capacità di profitto di una attività produttiva e cioè, dal maggior valore del complesso aziendale, unitariamente considerato, rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, certamente ricomprende la valutazione dei profitti relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, in quanto espressione della capacità produttiva dell'azienda ceduta, laddove l'acquirente prosegua tale attività proprio nell'azienda ceduta. Pertanto, ai fini della quantificazione del valore dell'azienda rileva la capacità produttiva dell'azienda ceduta, che è una sua qualità immateriale, da tenere distinta dai singoli beni materiali e/o immateriali che ne fanno parte, e che si traduce in un elemento patrimoniale proiettato nel futuro, da cui deriva la probabilità, fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti e a tal fine non è significativo che la possibilità di svolgere l'attività di rivendita dei generi di monopolio derivi dal conseguimento, da parte dell'acquirente, del provvedimento concessorio dalla pubblica amministrazione piuttosto che dall'accordo delle parti, ma ciò che rileva è semplicemente la conservazione di questa possibilità, che comporta la probabilità di maggiori profitti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2024, n. 29212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29212 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
cfr. anche Cass., Sez. 1, 18 marzo 2015, n. 5449). Da tale premessa consegue che non è significativo che la possibilità di svolgere l’attività di rivendita dei generi di monopolio derivi dal conseguimento, da parte dell’acquirente, del provvedimento concessorio dalla pubblica amministrazione piuttosto che 5 di 8 dall’accordo delle parti: ciò che rileva è semplicemente la conservazione di questa possibilità, che comporta la probabilità di maggiori profitti. Il motivo deve, dunque, essere rigettato in base al seguente principio di diritto: in tema di imposta di registro, il valore dell’azienda ceduta (ai sensi dell’art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo anteriore al d.lgs. n. 139 del 2024) comprende anche l’avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l’attività del cedente, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293 del 1957. Per completezza si rileva che la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, pure svolta nel motivo, è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., consistente nella rinuncia, da parte dell’alienante, alla licenza della vendita di beni di monopolio prima della cessione e nella conseguente impossibilità di includere l’avviamento relativo a tale attività, nell’azienda ceduta, ormai priva di tale componente, oggetto di trattativa da parte dell’acquirente direttamente con la pubblica amministrazione. In base all’art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, ed oggi sostituito dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., il motivo, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., è inammissibile, confermando la sentenza di appello la decisione di primo grado e non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni poste a baso delle due sentenze sono diverse (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947, secondo cui, nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non 6 di 8 indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse). 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 381 del 1986, 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto la quantificazione del valore dell’azienda è erronea, essendo stati inclusi gli aggi collegati dalla rivendita di generi di monopolio, senza, peraltro, tenere conto dei costi (anche collegati alle rapine subite) e senza chiarire i criteri che inducevano a determinare l’avviamento in un determinato multiplo di tali aggi. Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, pur denunciando la violazione di legge, chiede una rivalutazione dell’accertamento di fatto, operato dai giudici di merito, e, dall’altro lato, introduce contestazioni relative al metodo di calcolo usato ed alla motivazione dell’avviso di accertamento che, secondo quanto riportato nella sentenza e nello stesso ricorso, non risultano formulate nel giudizio di merito (in particolare in sentenza si legge, a p. 2, «relativamente al quantum della rettifica effettuata dall’ufficio, parte ricorrente non aveva mosso alcuna deduzione specifica e, comunque, per i primi giudici, il criterio adottato dall’ufficio di quantificarlo in base al valore degli aggi riscossi nell’anno precedente e segnatamente moltiplicato per un coefficiente medio del 3,47%, appariva corretto»; a p. 4, «l’appellante non ha fornito un criterio alternativo né ha specificato l’errore di calcolo in sarebbe incorso l’ufficio. In mancanza di nuovi elementi che potrebbero sostenere il mutamento del quadro in cui l’obbligazione tributaria si colloca il decisum dei giudici …è pienamente condivisibile»). 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 1, 7 di 8 comma 1, punto 10), d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, avendo notificato all’Agenzia istanza in autotutela di accertamento con adesione e non essendo stato invitato a comparire: violazioni dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato. Pure tale censura è infondata, atteso che, come già chiarito da questa Corte, l’invito a comparire, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 integra una facoltà e non un obbligo per l’ufficio, sicché la sua omissione non si traduce in una nullità dell’atto impositivo precedentemente adottato (in questo senso, tra le altre, Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2019, n. 31472, secondo cui, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria;
v. anche Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2009, n. 28051, secondo cui la convocazione del contribuente costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria). 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 8 di 8
P.Q.M.
La Corte di cassazione: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 26/09/2024.