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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14664 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
nato a [...] il [...], (CF: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
SPINA GIANNI presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
SIPORSO GIUSEPPE presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2023, Parte_1 deduceva: che dalla relazione intrapresa con erano nati due figli: Controparte_1
, il 24.11.2013 e , il 18.2.2015; _1 Persona_2 che il Tribunale di Napoli, con decreto emesso in data 18.11.2016 (cron.
8261/2016 del 15.12.2016) all'esito della celebrazione dell'istruttoria e dell'espletamento della Ctu psico-diagnostica, aveva disciplinato la regolamentazione della genitorialità disponendo l'affidamento condiviso dei minori, ordinando la trasmissione del Decreto al Giudice Tutelare perché vigilasse sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà ai sensi dell'art.337 c.c., e così disponeva in ordine al diritto dovere del padre di frequentare i figli: “va adottato il calendario previsto dal CTU, pertanto: al primo maggio 2017:
i bambini staranno con il padre dal venerdì alle ore 17.00 alla 21.00 della domenica dopo la cena per 3 settimane, la quarta settimana potranno vedere il padre dalle 10 del venerdì alle 20.30 del giorno stesso. Le tre settimane sono da considerarsi in favore del padre a compensazione del fatto che allo stato attuale la distanza non consente incontri infrasettimanali. Si predispone sin da ora che ad un riavvicinamento della sede lavorativa del padre possa far seguito una settimana alternata e un incontro infrasettimanale il mercoledì dalle 13.00 dopo pranzo alle
20.30 della sera dopo la cena …(omissis)” che prima dell'emanazione del provvedimento del Tribunale, la madre, approfittando della sua lontananza per motivi lavorativi, aveva assunto una condotta ostruzionistica avendo inibito “con futili pretesti” il suo esercizio del diritto di visita, come “emerso anche nell'elaborato peritale del Ctu nominato nel giudizio recante
RG 3741/2015”; che, anche dopo l'emanazione del provvedimento giudiziale del Tribunale di
Napoli, la sig.ra si rifiutava di darvi applicazione;
CP_1 che, infatti, il contegno ostativo della resistente perdurava anche in sede di vigilanza da parte del giudice tutelare al punto che il giudice delegato alla trattazione del procedimento “a fronte delle intemperanze della e dei suoi avvocati, CP_1 minacciava di inviare il fascicolo al Tribunale dei Minori”; che la resistente rifiutava, altresì, di acconsentire al rilascio di un documento d'identità valido per l'espatrio per il secondogenito “al solo scopo di impedire al padre di viaggiare con i figli (anche solo per portarli in aereo a Milano, per vedere dove vivesse il padre)” che, avendo disatteso anche gli espliciti impegni assunti in udienza dinanzi al giudice tutelare, rendeva necessaria l'emanazione di un provvedimento giudiziale nel quale il G.T., dopo aver osservato che il “dissenso [della sig.ra CP_1 appar[iva] pretestuoso e frutto solo di acredine nei confronti dell'istante […]” autorizzava il rilascio del documento;
che la controversia in ordine al rilascio del predetto documento appariva mai del tutto sopita atteso che alle volte la resistente si rifiutava di consegnarlo al padre, ne simulava lo smarrimento o, addirittura, procedeva a farlo rinnovare “avendo cura di omettere il nome del padre quale genitore esercente la potestà”; che la resistente non aveva mai concordato con lui le scelte inerenti all'educazione e all'istruzione dei minori e, considerati i suoi impegni di lavoro in
Lombardia, per avere informazioni sull'andamento scolastico dei figli “poteva fare affidamento solo sull'applicazione della scuola (assai carente) e sulle chat dei genitori”; che, analogamente, sottratte a qualsivoglia di concertazione e/o comunicazione erano le scelte relative alla salute dei minori nonché le scelte religiose avendo, del resto, appreso che la resistente, otto anni prima, “aveva fatto battezzare di nascosto il figlio minore”; che tale situazione, acuitasi sempre di più nel corso degli anni, degenerava sensibilmente nel corso del lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19 allorquando la resistente, di fatto, impediva al padre l'esercizio del diritto di visita;
che nello stesso periodo la resistente proponeva ricorso d'urgenza chiedendo al Presidente del Tribunale l'emissione di un provvedimento “come sempre inaudita altera parte, che inibisse al padre il diritto di visita”; che alla suddetta istanza seguiva un provvedimento di rigetto da parte del
Presidente – il quale ordinava l'integrazione del contraddittorio e fissava la data dell'udienza – che veniva impugnato dalla resistente medesima;
che, sempre nel periodo del lockdown, la resistente, “non provando alcuna remora nel triangolare i minori nelle dinamiche conflittuali genitoriali”, così come evidenziato nella relazione C.T.U. a firma della dott.ssa aveva Per_3
“surrettiziamente contagiato i figli invece impedendo al padre di vederli per un mese”; che il contegno della madre si riversava inevitabilmente anche sui bambini e, in particolare, sul primogenito che sembrava subire maggiormente “i condizionamenti della madre” e veniva “sottoposto ad un grave stato di stress psicofisico” presentando evidenti sintomi quali “iperattività, movimenti compulsivi
(tic nervosi, tricotillomania), disturbi del sonno ed una deficienza immunitaria che si evidenzia[va] innanzitutto sulla cute (orzaiolo, herpes, sfoghi cutanei)”; che, infatti, in un'occasione in particolare risalente a maggio 2022, avendo notato che il minore indossava uno smartwatch, si avvedeva della presenza di diversi messaggi nei quali la madre “chiede[va] al bambino di fotografare i biglietti che scrive[va] il padre [e] la foto della password del wifi di casa sua”; che il minore, a causa dei disturbi predetti, era in cura presso una neuropsichiatra infantile della ASL, la quale gli aveva prescritto un percorso di psicoterapia che potesse accompagnarlo nella crescita;
che si era sempre prodigato per garantire il massimo benessere dei figli,
“provvedendo (da solo) ad ogni loro esigenza economica e a tutti i loro bisogni, compiendo, ogni settimana, per ben nove anni, 2000 km solo per veder[li]”; che, pur avendo richiesto il trasferimento a Napoli – “sacrificando un'attività professionale avviata da vent'anni” - al solo scopo di essere più vicino ai figli, la sig.ra continuava a frapporre ostacoli “triangolando […] i bambini nelle CP_1 dinamiche genitoriali”; che, stante il comportamento ostativo della resistente, era opportuno disporre
“l'affidamento congiunto paritetico dei minori e _1 Persona_2 in considerazione dell'avvenuto trasferimento della propria sede lavorativa”; che, nonostante la crisi che aveva colpito anche il suo settore professionale, continuava a provvedere da solo al mantenimento dei suoi figli adempiendo regolarmente agli oneri contributivi ordinari, quantificati in €. 2.500,00 mensili oltre rivalutazione Istat;
che, tuttavia, era facile prevedere che il trasferimento a Napoli avrebbe comportato una “notevole riduzione nelle capacità di reddito”, sia per la necessità di avviare ex novo un'attività professionale in una città nella quale non aveva più rapporti sociali ed economici, sia perché il contesto economico in cui era chiamato ad operare era indubbiamente meno florido ed attivo;
che l'onere patrimoniale posto a suo carico doveva essere “rideterminato in considerazione della richiesta di un affidamento paritetico che comporta[va] il mantenimento diretto dei minori”; tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. disporre l'affidamento congiunto paritetico dei minori e _1
, i quali trascorreranno con i genitori settimane Persona_2 alternate, ed in particolare 7 giorni con il ricorrente e 7 giorni con la resistente, in considerazione della modifica intervenuta nel contesto di riferimento a seguito del trasferimento della propria sede lavorativa, confermando esplicitamente quanto già stabilito con il provvedimento n. cronol. 8261/2016 del 15.12.2016 emesso dal Tribunale Ordinario di
Napoli il 18/11/2016 nel procedimento rg. n. 3741/2015;
2. per l'effetto
- disporre la trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare per vigilare sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà ai sensi dell'art.337 c.c.;
- revocare l'assegno di mantenimento previsto a carico del Notaio
per i minori, disponendo il c.d. mantenimento diretto con Parte_1 contribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- in subordine disporre che l'obbligo della contribuzione ricadente sul
venga ridotto nella misura di € 500,00; Parte_1
3. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenesse di confermare l'affidamento paritetico a settimane alternate voglia:
4. disporre un Ctu al fine di valutare la capacità genitoriale portando a compimento, alla luce degli eventi descritti, il lavoro della dott.ssa
. Parte_2
Si costituiva la resistente, la quale deduceva: che la richiesta di affido paritetico era priva di “qualsiasi considerazione in ordine all'interesse dei minori, alle loro aspirazioni o alle loro condizioni di vita attuali o in prospettiva”; che la rappresentazione dei fatti antecedenti al 2016 era “mistificata” e il provvedimento di cui il ricorrente chiedeva la modifica non aveva inteso ipotizzare un diverso regime di affido del e sulle relative modalità di esercizio “sul mero presupposto di un avvicinamento della residenza del ricorrente”; che il Tribunale, infatti, aveva “espressamente previsto la possibilità di un'alternanza dei fine settimana, in sostituzione di quelli fino ad allora previsti in numero di tre da trascorrersi con il padre […], in considerazione della impossibilità di esercizio del giorno infrasettimanale, anch'esso sicuramente da ipotizzarsi con
l'alternanza dei fine settimana in caso di riavvicinamento del padre”; che, inoltre, nel provvedimento si aggiungeva che: “si predispone[va] sin
d'ora che ad un riavvicinamento della sede lavorativa del padre possa far seguito una settimana alternata e un incontro infrasettimanale…” e tale espressione non poteva non significare “ad una settimana in cui il fine settimana potrà essere alternato e con un giorno infrasettimanale”; che, in ogni caso, non vi erano dubbi sul fatto che un cambio di modalità di
“custodia dei minori” (rectius: di affido) dovesse essere preceduto da una
“valutazione […] di opportunità, di concreto interesse dei minori, di inadeguatezza delle modalità attuali o di certezza di miglioramento con quelle proposte” e che non potesse essere desunto “per relationem come effetto discendente da altre disposizioni”; che, inoltre, il suddetto affido paritario doveva essere considerato una soluzione residuale, “solo allorquando i genitori abbiano già risolto i propri personali conflitti” dovendo, altrimenti, prendere in debita considerazione il possibile “effetto destabilizzante sui minori”; che nel ricorso introduttivo non vi era alcun elemento da cui si evinceva la sussistenza di “una qual minima aspirazione dei bambini a modificare lo stato consolidato e l'equilibrio raggiunto”; che dopo l'emissione del provvedimento del Tribunale di Napoli aveva intrapreso più di un percorso di sostegno alla genitorialità – viceversa,
“abbandonato” dal resistente – e aveva acquisito consapevolezza in ordine alla necessità di sottrarre i figli al “perdurante processo di strumentalizzazione dei figli” da parte del ricorrente;
che, viceversa, il ricorrente continuava a tenere un contegno estremamente conflittuale, come testimoniato dal fatto che aveva sporto una “paralizzante querela” per un contrasto sorto il giorno prima della comunione di uno dei figli cui gli stessi, del resto, avevano assistito;
che il più delle volte aveva dovuto tollerare la poca trasparenza del ricorrente sui luoghi in cui si recava con i figli e diversi rifiuti di riaccompagnare a casa i minori;
che il ricorrente, inoltre, negava le “puntuali comunicazioni della madre” in ordine alle questioni riguardanti i figli, continuava a strumentalizzare diversi episodi
– citando, a titolo esemplificativo, quello della Comunione e del lockdown – e, infine, si riteneva autorizzato a “sequestrare” al figlio l'orologio con il pretesto che costituisse uno strumento di controllo;
che, viceversa, il suddetto orologio non era né uno smartwatch né un telefono e, pur potendo scattare foto a bassa risoluzione, non poteva registrare video trattandosi di un “giocattolo utilizzato tuttalpiù come strumento per dare la buonanotte alla mamma tramite emoji programmate”; che entrambi i figli manifestavano disturbi d'ansia ed era stata lei stessa a segnalarlo e a individuare una professionista qualificata che aveva iniziato a seguire i bambini;
che gli incontri di sostegno psicologico stavano proseguendo e “forse ottenendo qualche lieve risultato”; con riferimento alle questioni economiche, che il precedente ricorso del notaio finalizzato alla riduzione del contributo al mantenimento era già Per_4 stato rigettato con decreto del Tribunale di Napoli del 19.02.2021 e, pertanto, “il rigetto auspicato della domanda di “custodia alternata” per le ragioni sopraesposte non [poteva] che automaticamente comportare la pronuncia di inammissibilità della reiterata domanda di modifica dei provvedimenti di natura economica”; che la domanda del ricorrente era, altresì, inammissibile avendo il ricorrente omesso di depositare gli estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
che, in ogni caso, la capacità economica del ricorrente e l'enorme squilibrio reddituale tra le parti giustificavano la conferma del provvedimento relativo al contributo al mantenimento, sia in caso di conferma della residenza privilegiata presso la madre sia in caso di qualsiasi modifica;
che i minori, nel caso di affido paritario, si sarebbero trovati a far fronte a
“due ordini di ménage assolutamente diversi, con un'ulteriore rischio di destabilizzazione personale”; che si a quanto già dedotto nel procedimento definito dal Tribunale di Napoli nel 2021 in ordine alla capacità reddituale del ricorrente e, precisamente, “agli investimenti all' estero, all'uso di una prestigiosa imbarcazione “Gagliotta 44” […] il cui costo di manutenzione era di per sé superiore al contributo per il mantenimento dei figli;
alla proprietà di una prestigiosissima 1. Porsche RE (oltre che di una
2. Suzuki IF per gli spostamenti cittadini) una 3. Yamaha e un 4. ; CP_2 che un'eventuale riduzione del contributo al mantenimento si sarebbe ripercosso ingiustamente sul contesto socioeconomico dei bambini;
tutto ciò premesso, chiedeva: “
1. Rigettare il ricorso depositato dal notaio dott. , Parte_1 poiché inammissibile ed infondato. Perché le conclusioni contrastano con dati letterali ma soprattutto con l'esigenza di stabilità dei bambini e dunque sono contrarie all'interesse degli stessi;
2. Confermare il provvedimento disciplinativo come regolato dal Tribunale di Napoli con decreto 15.12.2016, precisando, e in ogni caso stabilendo che allo stato i minori (doc. 014), continueranno ad avere la residenza privilegiata presso la madre , in Napoli alla via Luca da Penne 1 e che il padre potrà prelevare i figlioli a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle ore 20.30, ed un pomeriggio infra settimanale da indicarsi e stabilirsi precisamente , e che gli stessi saranno riaccompagnati presso il domicilio materno ( dal padre o comunque a sua cura), festività e ricorrenze alternate;
3. Confermare il contributo al mantenimento dei figlioli come determinato dai provvedimenti del Tribunale di Napoli dei 15.12.2016/ - 19/2/2021 (doc. 014 e doc. 02);
4. Stabilire espressamente (anche con provvedimento di URGENZA e dunque che sin da subito) che i ri-accompagnamenti a casa della madre siano curati dal padre;
5. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con memoria ex art. 473-bis.17 depositata in data 24.10.2023, la resistente, riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito nella propria comparsa di risposta, rinnovava la propria richiesta di valutare l'opportunità di acquisire apposita relazione della professionista del Dipartimento di Neuro-Psichiatria dell'Asl NA 1 in ordine allo stato dei minori;
nonché l'opportunità di “disporre informazioni a mezzo
Servizio Sociale”.
All'udienza del 07.11.2023, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita padre- figli;
pertanto, i rispettivi difensori chiedevano che fosse recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“il padre terrà con sé i figli ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19.00 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Per le feste di Natale la madre terrà con sé i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso”.
Rinviata la causa in prosieguo in ordine alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 27.02.2024, le parti, concordemente, alla luce degli impegni lavorativi del padre, chiedevano di rimodulare il calendario dei tempi di frequentazione del padre con i figli nel modo che segue:
“il padre starà con i figli tutti i martedì dall'uscita da scuola o dalla mattina, se c'è vacanza da scuola, con pernottamento nonché nella settimana in cui non starà coi figli nel fine settimana anche il giovedì dall'uscita dalla scuola fino al venerdì mattina (in caso di vacanza scolastica dalla mattina), nonché a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina in caso di vacanza scolastica), fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con pernottamento. Ad anni alterni, per le feste di Natale la madre terrà con sé i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso, per Pasqua dal venerdì santo alla domenica con il padre e dal lunedì in Albis al mercoledì delle ceneri con la madre. Per le vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, ad anni alterni, la prima metà o la seconda metà, da concordarsi. Per l'estate 2024 la prima metà del mese i figli staranno con la madre
e la seconda con il padre, e così via. I genitori valuteranno la possibilità di ulteriore vacanza invernale, cd. settimana bianca purché non determini un numero eccessivo di vacanza scolastica”.
Alla stessa udienza, il giudice relatore recepiva l'accordo raggiunto tra le parti;
disposta nuovamente la comparizione delle parti, all'udienza del 04.06.2024, le stesse, previa conferma del buon andamento del percorso di sostegno psicologico dei minori, chiedevano – unitamente ai propri difensori - breve rinvio auspicando il raggiungimento di un accordo.
In data 30.09.2024, le parti depositavano un'istanza congiunta di rinvio per tentativo di bonario componimento;
il giudice relatore accoglieva la predetta istanza e differiva la causa.
All'udienza del 22.04.2025, le parti, premettendo di aver avuto risultati positivi con la professionista del Dipartimento di Neuro- psichiatria dell'Asl NA 1, concordemente dichiaravano che il regime di frequentazione concordato all'udienza del 27.02.2024 era andato bene;
la resistente, tuttavia, proponeva una modifica al predetto regime avendo percepito “una stanchezza e un disagio dei ragazzi nella settimana successiva al weekend col papà”. La resistente, pertanto, dichiarava quanto segue:
“il regime di frequentazione è andato abbastanza bene ma ho avvertito una stanchezza e un disagio dei ragazzi nella settimana successiva al weekend col papà; pertanto, di comune accordo, con l'adesione della dott.ssa , avevamo Per_5 eliminato il pernottamento nella notte tra il martedì e il mercoledì conservando invece quello tra il giovedì e il venerdì; in pratica, per me la disciplina andrebbe bene eliminando solo il pernottamento del martedì non tutte le settimane ma solo in quella successiva al weekend col papà perché per i miei figli, avendo già passato il fine settimana col padre, sarebbe complicato passare una sola notte con me il lunedì sera e poi andare di nuovo dal padre il martedì sera, come del resto accade anche il mercoledì e il giovedì”; la S.V. mi chiede di indicare un'alternativa alla disciplina in atto e io suggerisco di indicare come giorni durante la settimana nella settimana in cui non c'è il weekend il mercoledì e il giovedì con due pernottamenti e nell'altra settimana - in cui c'è il weekend - il martedì con pernottamento”.
Alla stessa udienza, il ricorrente dichiarava la propria disponibilità – sia pur con qualche sforzo – a rimodulare la propria organizzazione alla luce delle modifiche proposte dalla resistente;
il procuratore della resistente chiedeva decidersi la causa recependo l'accordo raggiunto tra le parti in ordine ai tempi di frequentazione e l'ulteriore modifica concordata, chiedeva confermarsi, altresì, la disciplina economica in atto;
il procuratore del ricorrente rassegnava conclusioni conformi.
Si rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed i figli minori e concludeva per il recepimento dell'accordo.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo in ordine ai tempi di frequentazione del padre con i figli:
“il padre starà con i figli tutti i martedì dall'uscita da scuola o dalla mattina, se c'è vacanza da scuola, con pernottamento nonché nella settimana in cui non starà coi figli nel fine settimana anche il giovedì dall'uscita dalla scuola fino al venerdì mattina (in caso di vacanza scolastica dalla mattina), nonché a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina in caso di vacanza scolastica), fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con pernottamento. Ad anni alterni, per le feste di Natale la madre terrà con sé i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso, per Pasqua dal Venerdì
Santo alla domenica con il padre e dal lunedì in Albis al Mercoledì delle Ceneri con la madre. Per le vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, ad anni alterni, la prima metà o la seconda metà, da concordarsi. Per l'estate 2024 la prima metà del mese i figli staranno con la madre
e la seconda con il padre, e così via. I genitori valuteranno la possibilità di ulteriore vacanza invernale, cd. settimana bianca purché non determini un numero eccessivo di vacanza scolastica”.
All'udienza del 22.04.2025, le parti, a parziale modifica degli accordi precedentemente raggiunti, rimodulavano il calendario dei tempi di frequentazione del padre con i figli pattuendo le seguenti modalità:
“eliminando solo il pernottamento del martedì non tutte le settimane ma solo in quella successiva al weekend col papà perché per i miei figli, avendo già passato il fine settimana col padre, sarebbe complicato passare una sola notte con me il lunedì sera e poi andare di nuovo dal padre il martedì sera, come del resto accade anche il mercoledì e il giovedì”
Le parti, alla luce delle suesposte modiche, introducevano delle visite infrasettimanali “il mercoledì e il giovedì con due pernottamenti” nelle settimane in cui non era previsto il weekend di spettanza del padre;
e “il martedì con pernottamento” nell'altra settimana in cui era previsto il weekend di spettanza del padre.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
Quanto agli aspetti economici, va confermata la disciplina adottata dal
Tribunale di Napoli con decreto n. cron. 8261/2016 del 15.12.2016 – e confermata con decreto del 19.02.2021, conformemente alle conclusioni rassegnate dal procuratore della resistente all'udienza del 22.04.2025 attese le conclusioni conformi rassegnate alla stessa udienza dal procuratore del ricorrente.
Di conseguenza, va riconosciuto a carico del padre un assegno che va quantificato nella misura di € 2.500,00 a titolo di mantenimento, oltre alla contribuzione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.11.2016 omologa gli accordi delle parti in ordine al calendario dei tempi di frequentazione del padre con i figli;
• conferma la disciplina economica in atti adottata dal Tribunale di Napoli con decreto emesso in data 18.11.2016;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella Cameria di Consiglio del 02/05/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino