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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14481 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., e per essa la sua mandataria con rappresentanza (C.F. e Partita Controparte_1
IVA ), giusta procura notarile in atti (doc. 1), rappresentata da P.IVA_2 Controparte_2
, in forza di procura speciale notarile in atti (doc. 2) in persona del legale rappresentante p.t. (recte
[...] suo procuratore speciale), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Davide
IL e OV RI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata in via digitale agli indirizzi PEC e Email_1
giusta procura in calce (collazionata telematicamente) Email_2 all'atto di citazione;
ATTORE E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._1 CP_4
) entrambi residenti in [...] – C.F._2 interno 11,
CONVENUTI (contumaci)
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: “Parte attrice precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo e memorie ex art. 171 ter e 189 c.p.c. e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.” (cfr. verbale dell'udienza del 04.11.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato alle controparti in data 15.10.2024, la società in epigrafe ha convenuto in giudizio i sig.ri (debitore/donante) e (coniuge/donataria) CP_3 CP_4 per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione del
1 30.11.2022 a rogito Notaio rep. 97103, racc. 12354, trascritto in data 06.12.2022 Persona_1 ai numeri 45348/63875, posto in essere dal proprio debitore (cfr. infra) in favore della coniuge CP_3
e avente ad oggetto la quota di ¼ (un quarto) degli immobili ad uso abitazione e autorimessa siti in
Casalecchio di Reno (BO), via Calza Vecchio, n. 15, distinti al Catasto dei Fabbricati del predetto
Comune al foglio 24, mappale 241, sub 22 (appartamento e cantina) e sub 7 (l'autorimessa).
A fondamento della domanda revocatoria la società in epigrafe ha allegato:
- di aver acquistato da , nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco Parte_2
e pro soluto ex art. 58 TUB di cui all'estratto in G.U. dell'11.12.2021 (doc. 4), il credito di €
179.848,19 oltre interessi, da questa vantato nei confronti della Controparte_5 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna n. 106/2020 del 15.12.2020, e correlate garanzie, tra le quali fideiussioni rilasciate tra il 2016 ed il 2019 (doc. 14,15 e 16) dall'allora socio
; CP_3
- sulla base delle suddette fideiussioni, fallita la società debitrice principale, aveva ottenuto nei confronti del garante decreto ingiuntivo n. 2099/2023 in data 20.04.2023, per il pagamento Pt_3 del credito di € 179.848,19 oltre interessi, notificato al in data 31.05.2023, opposto avanti CP_3 all'intestato Tribunale (RG 8972/2023), e munito di provvisoria esecutività con ordinanza ex art. 648
c.p.c. del Giudice dell'opposizione a D.I. resa in data 13.01.2024 (doc. 20-21);
- indi, rimaste infruttuose le diffide (doc. 16, 17, 18), aveva notificato pignoramento immobiliare ai danni di quest'ultimo in data 02/03/2024 avente ad oggetto “gli immobili per la quota di un quarto –
e di proprietà della di lui madre per la restante quota di tre quarti - siti nel Controparte_6
Comune di CASALECCHIO DI RENO(BO) e più precisamente: - alla Via Calza Vecchio n. 15, piano
T-4, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24, Particella 241, Subalterno 22,
Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita euro 464,81 (appartamento e cantina); - alla Via Calza
Vecchio n. 15, piano T, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24, Particella 241,
Subalterno 7, Categoria C/6, classe 3, 16 mq., rendita euro 104,12 (autorimessa) (doc. 22); 10)”, ma “al momento di trascrivere l'atto di pignoramento, .. apprendeva che il signor CP_3 aveva donato alla moglie la propria quota di proprietà, pari a un quarto, degli CP_4 immobili di cui sopra”, con ciò arrecando grave pregiudizio alla fruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa.
Sulla base di tali premesse, richiamati ed argomentati diffusamente i presupposti di legge, parte attrice ha concluso, chiedendo al Tribunale adito di: “dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di donazione 30/11/2022 a rogito Notaio rep. Parte_1 Persona_1
97103, racc. 12354, trascritto in data 06/12/2022 ai numeri 45348/63875 presso l'Agenzia del
Territorio di Bologna, da a della quota di 1/4 di piena proprietà dei CP_3 CP_7
2 seguenti immobili siti nel Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO): - alla Via Calza Vecchio n.
15, piano T-4, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24, Particella 241,
Subalterno 22, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita euro 464,81 (appartamento e cantina); - alla Via Calza Vecchio n. 15, piano T, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24,
Particella 241, Subalterno 7, Categoria C/6, classe 3, 16 mq., rendita euro 104,12 (autorimessa).
Con ogni conseguente ordine del Giudice al Conservatore competente. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, CPA e IVA come per legge”.
Non si sono costituite in giudizio le parti convenute, pur ritualmente evocate in giudizio, di cui è stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 03.02.2025.
Indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 04.11.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
DIRITTO
1. In limine, sugli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria.
In limine appare opportuno rammentare che il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare (o rendere più gravose) le concrete possibilità di soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria ordinaria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia (relativa) dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
1.1 Sull'eventus damni
Ulteriore requisito, sotto il versante oggettivo, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è il cd. eventus damni, sub specie di idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, da valutarsi (ex ante) con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901,
l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, “in
3 termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, (Cass., 9 marzo
2006, n. 5105, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001), considerato che “non solo il danno effettivo, ma anche il pericolo di danno integra i presupposti per agire ex art. 2901 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n.
20312 del 23/7/2024, in termini Cass. Sez. 3, ord. 18.04. 2025 n. 10298).
Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n. 25433/07)
e può essere sufficiente una 'modificazione qualitativa' del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. sentenze nn. 25490/08, n. 2792/02, n. 16221 del 2019, n. 26151 del 2014, n. 1902 del 2015 ; Cass. ord. n. 20232 del 14/07/2023).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo - in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
15527/2004; conf. Cass. Civ., 11471/2003).
1.3 Sull'elemento soggettivo
L'utile esercizio dell'azione revocatoria è, poi, subordinato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto prima o dopo la nascita del credito.
In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
4 Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Ed ancora, come sopra accennato, solo nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, il creditore ha l'onere di provare non solo che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ma anche l'elemento soggettivo in capo al terzo contraente, ovvero:
- nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) (cfr. Cass. civ.,
Sez. lav., Ord., 24 dicembre 2024, n. 34306; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 dicembre 2024, n.
30984; Cass. civ., Sez. II, 17 luglio 2024, n. 19716; Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 marzo 2023, n. 8378);
- nel caso in cui il credito sia posteriore, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
Con l'ulteriore precisazione, quanto alla scientia damni, che “tale consapevolezza non richiede la prova del dolo né della conoscenza dello stato di decozione, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto dispositivo compromette o riduce la garanzia patrimoniale generica del creditore. La scientia damni può essere dimostrata per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c., trattandosi di fatto soggettivo di difficile prova diretta. È compito del giudice di merito individuare gli indizi rilevanti e valutarne, nel caso concreto, la gravità, precisione e concordanza, come richiesto dalla legge” (cfr. da ultimo, nel solco di principi ormai consolidati, Cass. 21/07/2025,
n.20549).
2- Nella fattispecie in esame.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda revocatoria in esame è all'evidenza fondata e come tale merita accoglimento.
Risultano, in primo luogo, sufficientemente circostanziate e documentate le ragioni di credito (al momento sub iudice) in favore di parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1 CP_3
, scaturenti dalle fideiussioni rilasciate tra il 2016 ed il 2019 (doc. 14,15 e 16) in favore della
[...] società debitrice principale, dichiarata fallita nel dicembre del 2020.
Il credito (pur litigioso) in esame risulta corroborato dall'avvenuta emissione in favore di parte attrice ed ai danni del di decreto ingiuntivo n. 2099/2023 del 21.04.2023 del Parte_1 Pt_3
5 Tribunale di Bologna, avverso il quale quest'ultimo ha proposto opposizione (RG 8972/2023), e dall'avvenuta concessione della provvisoria esecutività del suddetto D.I. con ordinanza ex art. 648
c.p.c. del Giudice dell'opposizione a D.I. resa in data 13.01.2024 (doc. 20-21).
Parimenti documentale è la prova dell'anteriorità del predetto credito (pari ad € 179.848,19, oltre interessi e spese processuali) , scaturente da fideiussioni rilasciate tra il 2016-2019 (e con intervenuto fallimento della società debitrice principale nel 2020) rispetto alla stipulazione dell'atto dispositivo in esame del 2022.
Ciò posto, quanto all'eventus damni, è indubbio che con l'atto di donazione CP_3 impugnato abbia reso quanto meno “più gravosa” l'eventuale soddisfazione coatta del credito sul suo patrimonio, riducendo la propria garanzia patrimoniale generica, non solo sotto il versante quantitativo, ma anche qualitativo e senza alcun corrispettivo.
La consapevolezza di detto pregiudizio in capo al donante sotto il versante soggettivo CP_3
(scientia damni), risulta provata, in via presuntiva, dal contesto temporale, natura e contenuto dell'atto dispositivo in esame (donazione), in assenza di elementi probatori di segno contrario (non offerti dalle parti convenute, rimaste contumaci).
Non risulta, peraltro, superata l'allegazione di parte attrice secondo cui attraverso l'atto di donazione in esame non solo il ha diminuito la consistenza delle garanzie patrimoniali spettanti ai CP_3 creditori ma addirittura l'avrebbe “azzerata” , “non avendo il debitore altri immobili di proprietà”.
Ininfluente, come sopra precisato, trattandosi di atto a titolo gratuito (e credito sorto anteriormente),
è la verifica dell'elemento soggettivo in capo alla moglie/donataria.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'accoglimento della domanda revocatoria in esame.
3 - Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 (cfr. valore dichiarato in citazione) ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima e natura documentale della causa, esclusa la fase istruttoria nella contumacia dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA ex art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti della società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., dell'atto di donazione del 30.11.2022 a rogito del notaio dott. Per_1
Repertorio n. 97103 e Raccolta n. 12354 , trascritto in Bologna in data
6.12.2022 Registro
[...]
Particolare 45348, avente ad oggetto la quota di ¼ di piena proprietà degli immobili ad uso abitazione e autorimessa siti in Casalecchio di Reno (BO), via Calza Vecchio, n. 15, distinti al Catasto
6 Fabbricati del detto Comune al foglio 24, mappale 241, sub 22 (appartamento e cantina) e sub 7
(autorimessa);
2) CONDANNA i convenuti e in solido tra loro, al CP_3 CP_4 pagamento in favore della parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, accessori
(IVA e CPA) come per legge, ed € 264,00 per esborsi
Così deciso in Bologna, il 14.11.2025 Il Giudice Roberta Vaccaro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14481 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., e per essa la sua mandataria con rappresentanza (C.F. e Partita Controparte_1
IVA ), giusta procura notarile in atti (doc. 1), rappresentata da P.IVA_2 Controparte_2
, in forza di procura speciale notarile in atti (doc. 2) in persona del legale rappresentante p.t. (recte
[...] suo procuratore speciale), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Davide
IL e OV RI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata in via digitale agli indirizzi PEC e Email_1
giusta procura in calce (collazionata telematicamente) Email_2 all'atto di citazione;
ATTORE E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._1 CP_4
) entrambi residenti in [...] – C.F._2 interno 11,
CONVENUTI (contumaci)
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: “Parte attrice precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo e memorie ex art. 171 ter e 189 c.p.c. e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.” (cfr. verbale dell'udienza del 04.11.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato alle controparti in data 15.10.2024, la società in epigrafe ha convenuto in giudizio i sig.ri (debitore/donante) e (coniuge/donataria) CP_3 CP_4 per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione del
1 30.11.2022 a rogito Notaio rep. 97103, racc. 12354, trascritto in data 06.12.2022 Persona_1 ai numeri 45348/63875, posto in essere dal proprio debitore (cfr. infra) in favore della coniuge CP_3
e avente ad oggetto la quota di ¼ (un quarto) degli immobili ad uso abitazione e autorimessa siti in
Casalecchio di Reno (BO), via Calza Vecchio, n. 15, distinti al Catasto dei Fabbricati del predetto
Comune al foglio 24, mappale 241, sub 22 (appartamento e cantina) e sub 7 (l'autorimessa).
A fondamento della domanda revocatoria la società in epigrafe ha allegato:
- di aver acquistato da , nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco Parte_2
e pro soluto ex art. 58 TUB di cui all'estratto in G.U. dell'11.12.2021 (doc. 4), il credito di €
179.848,19 oltre interessi, da questa vantato nei confronti della Controparte_5 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna n. 106/2020 del 15.12.2020, e correlate garanzie, tra le quali fideiussioni rilasciate tra il 2016 ed il 2019 (doc. 14,15 e 16) dall'allora socio
; CP_3
- sulla base delle suddette fideiussioni, fallita la società debitrice principale, aveva ottenuto nei confronti del garante decreto ingiuntivo n. 2099/2023 in data 20.04.2023, per il pagamento Pt_3 del credito di € 179.848,19 oltre interessi, notificato al in data 31.05.2023, opposto avanti CP_3 all'intestato Tribunale (RG 8972/2023), e munito di provvisoria esecutività con ordinanza ex art. 648
c.p.c. del Giudice dell'opposizione a D.I. resa in data 13.01.2024 (doc. 20-21);
- indi, rimaste infruttuose le diffide (doc. 16, 17, 18), aveva notificato pignoramento immobiliare ai danni di quest'ultimo in data 02/03/2024 avente ad oggetto “gli immobili per la quota di un quarto –
e di proprietà della di lui madre per la restante quota di tre quarti - siti nel Controparte_6
Comune di CASALECCHIO DI RENO(BO) e più precisamente: - alla Via Calza Vecchio n. 15, piano
T-4, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24, Particella 241, Subalterno 22,
Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita euro 464,81 (appartamento e cantina); - alla Via Calza
Vecchio n. 15, piano T, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24, Particella 241,
Subalterno 7, Categoria C/6, classe 3, 16 mq., rendita euro 104,12 (autorimessa) (doc. 22); 10)”, ma “al momento di trascrivere l'atto di pignoramento, .. apprendeva che il signor CP_3 aveva donato alla moglie la propria quota di proprietà, pari a un quarto, degli CP_4 immobili di cui sopra”, con ciò arrecando grave pregiudizio alla fruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa.
Sulla base di tali premesse, richiamati ed argomentati diffusamente i presupposti di legge, parte attrice ha concluso, chiedendo al Tribunale adito di: “dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di donazione 30/11/2022 a rogito Notaio rep. Parte_1 Persona_1
97103, racc. 12354, trascritto in data 06/12/2022 ai numeri 45348/63875 presso l'Agenzia del
Territorio di Bologna, da a della quota di 1/4 di piena proprietà dei CP_3 CP_7
2 seguenti immobili siti nel Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO): - alla Via Calza Vecchio n.
15, piano T-4, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24, Particella 241,
Subalterno 22, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita euro 464,81 (appartamento e cantina); - alla Via Calza Vecchio n. 15, piano T, unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio 24,
Particella 241, Subalterno 7, Categoria C/6, classe 3, 16 mq., rendita euro 104,12 (autorimessa).
Con ogni conseguente ordine del Giudice al Conservatore competente. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, CPA e IVA come per legge”.
Non si sono costituite in giudizio le parti convenute, pur ritualmente evocate in giudizio, di cui è stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 03.02.2025.
Indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 04.11.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
DIRITTO
1. In limine, sugli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria.
In limine appare opportuno rammentare che il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare (o rendere più gravose) le concrete possibilità di soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria ordinaria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia (relativa) dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
1.1 Sull'eventus damni
Ulteriore requisito, sotto il versante oggettivo, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è il cd. eventus damni, sub specie di idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, da valutarsi (ex ante) con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901,
l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, “in
3 termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, (Cass., 9 marzo
2006, n. 5105, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001), considerato che “non solo il danno effettivo, ma anche il pericolo di danno integra i presupposti per agire ex art. 2901 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n.
20312 del 23/7/2024, in termini Cass. Sez. 3, ord. 18.04. 2025 n. 10298).
Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n. 25433/07)
e può essere sufficiente una 'modificazione qualitativa' del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. sentenze nn. 25490/08, n. 2792/02, n. 16221 del 2019, n. 26151 del 2014, n. 1902 del 2015 ; Cass. ord. n. 20232 del 14/07/2023).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo - in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
15527/2004; conf. Cass. Civ., 11471/2003).
1.3 Sull'elemento soggettivo
L'utile esercizio dell'azione revocatoria è, poi, subordinato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto prima o dopo la nascita del credito.
In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
4 Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Ed ancora, come sopra accennato, solo nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, il creditore ha l'onere di provare non solo che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ma anche l'elemento soggettivo in capo al terzo contraente, ovvero:
- nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) (cfr. Cass. civ.,
Sez. lav., Ord., 24 dicembre 2024, n. 34306; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 dicembre 2024, n.
30984; Cass. civ., Sez. II, 17 luglio 2024, n. 19716; Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 marzo 2023, n. 8378);
- nel caso in cui il credito sia posteriore, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
Con l'ulteriore precisazione, quanto alla scientia damni, che “tale consapevolezza non richiede la prova del dolo né della conoscenza dello stato di decozione, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto dispositivo compromette o riduce la garanzia patrimoniale generica del creditore. La scientia damni può essere dimostrata per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c., trattandosi di fatto soggettivo di difficile prova diretta. È compito del giudice di merito individuare gli indizi rilevanti e valutarne, nel caso concreto, la gravità, precisione e concordanza, come richiesto dalla legge” (cfr. da ultimo, nel solco di principi ormai consolidati, Cass. 21/07/2025,
n.20549).
2- Nella fattispecie in esame.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda revocatoria in esame è all'evidenza fondata e come tale merita accoglimento.
Risultano, in primo luogo, sufficientemente circostanziate e documentate le ragioni di credito (al momento sub iudice) in favore di parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1 CP_3
, scaturenti dalle fideiussioni rilasciate tra il 2016 ed il 2019 (doc. 14,15 e 16) in favore della
[...] società debitrice principale, dichiarata fallita nel dicembre del 2020.
Il credito (pur litigioso) in esame risulta corroborato dall'avvenuta emissione in favore di parte attrice ed ai danni del di decreto ingiuntivo n. 2099/2023 del 21.04.2023 del Parte_1 Pt_3
5 Tribunale di Bologna, avverso il quale quest'ultimo ha proposto opposizione (RG 8972/2023), e dall'avvenuta concessione della provvisoria esecutività del suddetto D.I. con ordinanza ex art. 648
c.p.c. del Giudice dell'opposizione a D.I. resa in data 13.01.2024 (doc. 20-21).
Parimenti documentale è la prova dell'anteriorità del predetto credito (pari ad € 179.848,19, oltre interessi e spese processuali) , scaturente da fideiussioni rilasciate tra il 2016-2019 (e con intervenuto fallimento della società debitrice principale nel 2020) rispetto alla stipulazione dell'atto dispositivo in esame del 2022.
Ciò posto, quanto all'eventus damni, è indubbio che con l'atto di donazione CP_3 impugnato abbia reso quanto meno “più gravosa” l'eventuale soddisfazione coatta del credito sul suo patrimonio, riducendo la propria garanzia patrimoniale generica, non solo sotto il versante quantitativo, ma anche qualitativo e senza alcun corrispettivo.
La consapevolezza di detto pregiudizio in capo al donante sotto il versante soggettivo CP_3
(scientia damni), risulta provata, in via presuntiva, dal contesto temporale, natura e contenuto dell'atto dispositivo in esame (donazione), in assenza di elementi probatori di segno contrario (non offerti dalle parti convenute, rimaste contumaci).
Non risulta, peraltro, superata l'allegazione di parte attrice secondo cui attraverso l'atto di donazione in esame non solo il ha diminuito la consistenza delle garanzie patrimoniali spettanti ai CP_3 creditori ma addirittura l'avrebbe “azzerata” , “non avendo il debitore altri immobili di proprietà”.
Ininfluente, come sopra precisato, trattandosi di atto a titolo gratuito (e credito sorto anteriormente),
è la verifica dell'elemento soggettivo in capo alla moglie/donataria.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'accoglimento della domanda revocatoria in esame.
3 - Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 (cfr. valore dichiarato in citazione) ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima e natura documentale della causa, esclusa la fase istruttoria nella contumacia dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA ex art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti della società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., dell'atto di donazione del 30.11.2022 a rogito del notaio dott. Per_1
Repertorio n. 97103 e Raccolta n. 12354 , trascritto in Bologna in data
6.12.2022 Registro
[...]
Particolare 45348, avente ad oggetto la quota di ¼ di piena proprietà degli immobili ad uso abitazione e autorimessa siti in Casalecchio di Reno (BO), via Calza Vecchio, n. 15, distinti al Catasto
6 Fabbricati del detto Comune al foglio 24, mappale 241, sub 22 (appartamento e cantina) e sub 7
(autorimessa);
2) CONDANNA i convenuti e in solido tra loro, al CP_3 CP_4 pagamento in favore della parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, accessori
(IVA e CPA) come per legge, ed € 264,00 per esborsi
Così deciso in Bologna, il 14.11.2025 Il Giudice Roberta Vaccaro
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