Articolo 45 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 44Articolo 46
Versione
13 aprile 1963
Art. 45.
Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione la firma.
Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facolta' di inoltrare ricorso in piego chiuso.
Il ricorso deve pervenire alla Direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.
La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali e' provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963