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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7867/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORAMARCO GIOVANNI (C.F.
) – PARTE RICORRENTE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. DENORA ROSA (C.F. C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/07/2024 Parte_1
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con in Controparte_1
Altamura (BA) il 20/09/2002, dalla cui unione era nata la figlia il 17/04/2004, emettendo i consequenziali Persona_1
provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto del
08/01/2012, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, porsi a carico del marito un assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili ed un assegno di €
500,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del
08.07.2019, l'assegnazione della casa familiare a sé stessa nonché il suo diritto a percepire integralmente l'A.U.U.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data Controparte_1
21/01/2025 e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva porsi a suo carico un assegno mensile non superiore ad € 300,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo
2 del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
I coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta e depositata il 31/01/2025.
All'udienza figurata del 19/02/2025 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
Il P.M. interveniva con nota del
02/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del
3 matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione depositata il 31/01/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e ad Altamura Parte_1 Controparte_1
il 20/09/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Altamura al n. 270, parte II, serie A, anno 2002;
2. DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
4 dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 31.1.2025;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7867/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORAMARCO GIOVANNI (C.F.
) – PARTE RICORRENTE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. DENORA ROSA (C.F. C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/07/2024 Parte_1
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con in Controparte_1
Altamura (BA) il 20/09/2002, dalla cui unione era nata la figlia il 17/04/2004, emettendo i consequenziali Persona_1
provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto del
08/01/2012, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, porsi a carico del marito un assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili ed un assegno di €
500,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del
08.07.2019, l'assegnazione della casa familiare a sé stessa nonché il suo diritto a percepire integralmente l'A.U.U.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data Controparte_1
21/01/2025 e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva porsi a suo carico un assegno mensile non superiore ad € 300,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo
2 del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
I coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta e depositata il 31/01/2025.
All'udienza figurata del 19/02/2025 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
Il P.M. interveniva con nota del
02/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del
3 matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione depositata il 31/01/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e ad Altamura Parte_1 Controparte_1
il 20/09/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Altamura al n. 270, parte II, serie A, anno 2002;
2. DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
4 dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 31.1.2025;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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