Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 4 della Convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 4 della Convenzione.