Articolo 2 della Legge 24 luglio 1951, n. 1740
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 marzo 1952
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 4 della Convenzione.
Entrata in vigore il 6 marzo 1952