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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2970/2018
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2970/2018
All'udienza del 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice, in sostituzione avv. MORANI, l'avv. MARCO TIDEI per parte convenuta, in sostituzione avv. ARSENI, l'avv. FIDALMA CHIACCHIERINI la dott.ssa MONICA GUERRA ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2970/2018 R.G. tra cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Federico Orfei e Parte_1 C.F._1
Simone Morani, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
C.F. . , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Renato Arseni, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per parte opponente:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito in accoglimento delle suesposte motivazioni e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previo rigetto dell'eventuale avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 652/2018, siccome ingiusto, ingiustificato ed in ogni caso illegittimo. In via gradata, e previa eventuale ammissione di C.T.U., accertato e dichiarato l'addebito d'importi esorbitanti le pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, in accoglimento della presente opposizione ridurre il credito in favore della in CP_1 misura quantomeno pari ad € 1.142,99 o alla diversa somma anche superiore che risulterà secondo giustizia.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis reiectis, per le ragioni dedotte, dichiarare la tardività dell'opposizione e, quindi, l'esecutorietà del decreto opposto ed, in ogni caso, rigettare l'opposizione e la svolta domanda giudiziale poichè infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata pagina 2 di 5 ipotesi di revoca del decreto impugnato, dichiarare l'opponente tenuto al pagamento della somma di euro 16.527,97 per le causali di cui al procedimento monitorio, oltre interessi come richiesti ed ottenuti nel D.I. stesso e, per l'effetto, condannare
l'opponente stesso al pagamento, in favore della Banca opposta, della suddetta somma, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi come sopra indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato in data 03.09.2018, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 652/2018, emesso in data 20 maggio 2018 e ritualmente notificato il 22 giugno 2018, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 16.527,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...]
Il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto dalla Controparte_1 rappresentando di essere creditrice del saldo passivo inerente al rapporto di mutuo
[...] chirografario per consumatori n. 325947 di euro 30.000,00 sottoscritto in data 08.07.2010 in favore di da rimborsare con piano di ammortamento di n. 60 rate d'importo pari ad euro 588,48 e Parte_1 in aggiunta una rata di euro 130,19.
Dedotto nel ricorso monitorio che in relazione al contratto fosse maturata un'esposizione debitoria di € 16.527,97, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito ed ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) l'erroneità del quantum ingiunto, tenuto conto che “dalla semplice lettura del Piano di
Ammortamento allegato al Contratto di Mutuo Chirografario si può agevolmente leggere che il Sig. Parte_1 sarebbe inadempiente nel pagamento di n. 22 rate d'importo fisso pari ad € 588,48 e così un totale di €
12.946,56” e che, in ragione dei conteggi effettuati, risulterebbero addebitati importi non dovuti pari ad € 481,66 a titolo di quota capitale, ad € 106,81 a titolo di interessi ed € 265,86 a titolo di interessi moratori;
b) l'infondatezza della pretesa “di ulteriori € 288,66 a titolo di non meglio qualificate “spese pag. rata”.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 21 febbraio 2019 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) la tardività dell'opposizione;
b) l'infondatezza nel merito dell'opposizione, dal momento che risultavano non pagate dal debitore non 22 ma 23 rate;
infatti, l'ultimo pagamento risultava quello in data 01.09.2013 pagina 3 di 5 riferibile alla rata n. 38.
c) che gli interessi di mora vanno calcolati “dalla scadenza di ogni singola rata e non globalmente”;
d) che le spese erano state addebitate in base a quanto previsto contrattualmente.
Con ordinanza del 2 aprile 2019 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo di € 15.348,93
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
2. Motivi
Va dato atto che in sede di prima udienza del 28.2.2019 il difensore di parte convenuta ha rinunciato all'eccezione di tardività dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale bensì soltanto il quantum del credito preteso.
In particolare, ha sostenuto che l'importo recato dal decreto ingiuntivo (€ 16.527,97) sarebbe non dovuto limitatamente all'importo di € 1142,99.
E' stato incaricato di svolgere una CTU contabile il dott. al quale è stato Persona_1 conferito il compito di quantificare “il credito relativo al mancato pagamento delle rate del mutuo oggetto di causa, dalla
n 39 ( compresa) alla n 61, tenendo conto degli interessi convenzionali e di mora indicati nel contratto e della risoluzione del contratto avvenuta in data 3.4.2014 ( data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine), nonché di ulteriori spese previste dal contratto”.
A seguito delle indagini svolte, logicamente e coerentemente argomentate e pertanto suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, il CTU: premesso che “con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 27 marzo 2014, ricevuta dal Sig. in data 3 aprile 2014, la comunica la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza Parte_1 CP_1 del beneficio del termine”; verificato che “Il finanziamento sarà rimborsato in 60 mesi mediante pagamento di n.60 rate posticipate, costanti e consecutive, con cadenza mensile, a decorrere dal 1/09/2010, per un importo di euro 588,48 ciascuna. Al mutuo così descritto è applicato un tasso nominale annuo del 6,60% e un tasso di mora pari al tasso nominale maggiorato di tre punti percentuali ovvero pari al 9,60%”; escluse dal computo “le spese per quietanza in quanto nel medesimo contratto si specificava che la spesa veniva ricompresa con l'avviso alla clientela”; ha ricalcolato nel complessivo ammontare di € 16.438,07 il credito spettante alla banca alla data del
7.10.2016, come dettagliatamente riepilogato nel prospetto a p.
7-8 della perizia.
Si condivide pertanto la conclusione del CTU laddove afferma che “Sul debito, determinato secondo i criteri sopra riportati, sono stati applicati gli interessi di mora contrattualmente stabiliti pari al tasso nominale annuo del pagina 4 di 5 9,60% con riferimento a diversi istanti. … In tal modo si ottiene un debito ricalcolato alla data del passaggio a sofferenza di euro 16.438,07 a fronte del saldo banca di euro 16.527,97.”
Ogni altra deduzione ed istanza svolta dall'attore deve essere disattesa, siccome genericamente allegata e comunque non provata.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di € 16.438,07 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal 8.10.2016 al saggio del 6,6% fino al saldo effettivo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite, valutata la minima entità della porzione di credito non dovuta, possono essere parzialmente compensate in misura di un decimo. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte attrice, liquidate nella misura di nove decimi della complessiva somma di € 2.700,00 per onorari, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi ex DM
55/14 (tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva), scaglione corrispondente al valore della causa, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2970/2018 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 16.438,07, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal
8.10.2016 al saggio del 6,6% fino al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/10;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite per la residua quota di 9/10, liquidata in complessivi € 2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
4) pone le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 06/02/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2970/2018
All'udienza del 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice, in sostituzione avv. MORANI, l'avv. MARCO TIDEI per parte convenuta, in sostituzione avv. ARSENI, l'avv. FIDALMA CHIACCHIERINI la dott.ssa MONICA GUERRA ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2970/2018 R.G. tra cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Federico Orfei e Parte_1 C.F._1
Simone Morani, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
C.F. . , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Renato Arseni, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per parte opponente:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito in accoglimento delle suesposte motivazioni e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previo rigetto dell'eventuale avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 652/2018, siccome ingiusto, ingiustificato ed in ogni caso illegittimo. In via gradata, e previa eventuale ammissione di C.T.U., accertato e dichiarato l'addebito d'importi esorbitanti le pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, in accoglimento della presente opposizione ridurre il credito in favore della in CP_1 misura quantomeno pari ad € 1.142,99 o alla diversa somma anche superiore che risulterà secondo giustizia.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis reiectis, per le ragioni dedotte, dichiarare la tardività dell'opposizione e, quindi, l'esecutorietà del decreto opposto ed, in ogni caso, rigettare l'opposizione e la svolta domanda giudiziale poichè infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata pagina 2 di 5 ipotesi di revoca del decreto impugnato, dichiarare l'opponente tenuto al pagamento della somma di euro 16.527,97 per le causali di cui al procedimento monitorio, oltre interessi come richiesti ed ottenuti nel D.I. stesso e, per l'effetto, condannare
l'opponente stesso al pagamento, in favore della Banca opposta, della suddetta somma, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi come sopra indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato in data 03.09.2018, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 652/2018, emesso in data 20 maggio 2018 e ritualmente notificato il 22 giugno 2018, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 16.527,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...]
Il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto dalla Controparte_1 rappresentando di essere creditrice del saldo passivo inerente al rapporto di mutuo
[...] chirografario per consumatori n. 325947 di euro 30.000,00 sottoscritto in data 08.07.2010 in favore di da rimborsare con piano di ammortamento di n. 60 rate d'importo pari ad euro 588,48 e Parte_1 in aggiunta una rata di euro 130,19.
Dedotto nel ricorso monitorio che in relazione al contratto fosse maturata un'esposizione debitoria di € 16.527,97, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito ed ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) l'erroneità del quantum ingiunto, tenuto conto che “dalla semplice lettura del Piano di
Ammortamento allegato al Contratto di Mutuo Chirografario si può agevolmente leggere che il Sig. Parte_1 sarebbe inadempiente nel pagamento di n. 22 rate d'importo fisso pari ad € 588,48 e così un totale di €
12.946,56” e che, in ragione dei conteggi effettuati, risulterebbero addebitati importi non dovuti pari ad € 481,66 a titolo di quota capitale, ad € 106,81 a titolo di interessi ed € 265,86 a titolo di interessi moratori;
b) l'infondatezza della pretesa “di ulteriori € 288,66 a titolo di non meglio qualificate “spese pag. rata”.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 21 febbraio 2019 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) la tardività dell'opposizione;
b) l'infondatezza nel merito dell'opposizione, dal momento che risultavano non pagate dal debitore non 22 ma 23 rate;
infatti, l'ultimo pagamento risultava quello in data 01.09.2013 pagina 3 di 5 riferibile alla rata n. 38.
c) che gli interessi di mora vanno calcolati “dalla scadenza di ogni singola rata e non globalmente”;
d) che le spese erano state addebitate in base a quanto previsto contrattualmente.
Con ordinanza del 2 aprile 2019 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo di € 15.348,93
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
2. Motivi
Va dato atto che in sede di prima udienza del 28.2.2019 il difensore di parte convenuta ha rinunciato all'eccezione di tardività dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale bensì soltanto il quantum del credito preteso.
In particolare, ha sostenuto che l'importo recato dal decreto ingiuntivo (€ 16.527,97) sarebbe non dovuto limitatamente all'importo di € 1142,99.
E' stato incaricato di svolgere una CTU contabile il dott. al quale è stato Persona_1 conferito il compito di quantificare “il credito relativo al mancato pagamento delle rate del mutuo oggetto di causa, dalla
n 39 ( compresa) alla n 61, tenendo conto degli interessi convenzionali e di mora indicati nel contratto e della risoluzione del contratto avvenuta in data 3.4.2014 ( data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine), nonché di ulteriori spese previste dal contratto”.
A seguito delle indagini svolte, logicamente e coerentemente argomentate e pertanto suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, il CTU: premesso che “con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 27 marzo 2014, ricevuta dal Sig. in data 3 aprile 2014, la comunica la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza Parte_1 CP_1 del beneficio del termine”; verificato che “Il finanziamento sarà rimborsato in 60 mesi mediante pagamento di n.60 rate posticipate, costanti e consecutive, con cadenza mensile, a decorrere dal 1/09/2010, per un importo di euro 588,48 ciascuna. Al mutuo così descritto è applicato un tasso nominale annuo del 6,60% e un tasso di mora pari al tasso nominale maggiorato di tre punti percentuali ovvero pari al 9,60%”; escluse dal computo “le spese per quietanza in quanto nel medesimo contratto si specificava che la spesa veniva ricompresa con l'avviso alla clientela”; ha ricalcolato nel complessivo ammontare di € 16.438,07 il credito spettante alla banca alla data del
7.10.2016, come dettagliatamente riepilogato nel prospetto a p.
7-8 della perizia.
Si condivide pertanto la conclusione del CTU laddove afferma che “Sul debito, determinato secondo i criteri sopra riportati, sono stati applicati gli interessi di mora contrattualmente stabiliti pari al tasso nominale annuo del pagina 4 di 5 9,60% con riferimento a diversi istanti. … In tal modo si ottiene un debito ricalcolato alla data del passaggio a sofferenza di euro 16.438,07 a fronte del saldo banca di euro 16.527,97.”
Ogni altra deduzione ed istanza svolta dall'attore deve essere disattesa, siccome genericamente allegata e comunque non provata.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di € 16.438,07 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal 8.10.2016 al saggio del 6,6% fino al saldo effettivo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite, valutata la minima entità della porzione di credito non dovuta, possono essere parzialmente compensate in misura di un decimo. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte attrice, liquidate nella misura di nove decimi della complessiva somma di € 2.700,00 per onorari, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi ex DM
55/14 (tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva), scaglione corrispondente al valore della causa, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2970/2018 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 16.438,07, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal
8.10.2016 al saggio del 6,6% fino al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/10;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite per la residua quota di 9/10, liquidata in complessivi € 2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
4) pone le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 06/02/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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