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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Napoli recante il n. 972/2022 e pubblicata il 31 gennaio 2022, iscritto al n.
2849/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 e pendente
TRA
l'AS CENTRO (c.f.: ), costituitasi in persona del direttore Parte_1 P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito per Notaio di Frattamaggiore del 5.9.2019 (rep. 42728, racc. Persona_1
n. 16316), dall'avv. Annalisa Intorcia (c.f.: e dall'avv. C.F._1
NC LE (c.f.: ) APPELLANTE C.F._2
E Co la RE CREDIT FACTO (già (c.f.: CP_2 Controparte_3
), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo CO (c.f.: ) C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con una citazione notificata il 23.2.2018 l' proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1077/2017, emesso dal Tribunale di Napoli il
29.12.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della CP_3
, nella qualità di società cessionaria dei crediti vantati dal Laboratorio di
[...] Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Analisi Toledo di per l'esercizio di prestazioni sanitarie Controparte_4
rese in qualità di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.R. – giusta atto di cessione del 22.4.2016, recante n. rep. 134251 e racc. n. 28416 per Notaio
[...]
notificato all' il 22.4.2016 - dell'importo di € 28.822,47, Per_2 Parte_2
“oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza dei termini di pagamento, come indicati in contratto, fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento”
a titolo di saldo impagato delle suddette prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale riferite alle branche di diabetologia, cardiologia, altre branche a visita, patologia clinica, radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia, rese dal Laboratorio cedente negli esercizi 2016 e 2017, per cui aveva emesso le fatture n. 1322 dell'1.8.2016, n. 1374 del 2.9.2016, n. 1575 del
4.10.2016, n. 136 del 3.2.2017 e n. 266 del 2.3.2017.
A tal proposito eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente per non essere stata la cessione accettata dalla sicché tale mancata accettazione rendeva inefficace ed inopponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto;
- la mancata prova della corrispondenza delle prestazioni effettuate dal a quelle rientranti nel regime di convenzionamento, nonché del Parte_3
mancato superamento della c.o.m. e del superamento del tetto di spesa;
- con riferimento alla fattura n. 136 del 3.2.2017: il pagamento per €
1.112,05 con ORS 2794451/17 e per € 4.968,67 con ORS n. 279221/17; la compensazione per € 456,48 come da verbale di recupero del 23.10.2017 n. prot.
69093 sottoscritto dall' e dalla cedente il credito;
l'accantonamento di
8.200,00 € per pignoramento presso terzi notificato il 18.10.2017 ad istanza della società Biolab;
l'accantonamento di € 3.374,90 per pignoramento presso terzi notificato il 12.09.2017 ad istanza della Ditta Trasporti Ecologici di Guarino
Franca;
- la compensazione integrale degli importi della fattura n. 266 del 21.3.2017 con il verbale di recupero suddetto.
Pertanto, chiedeva: “Dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca”.
2. Si costituiva l'opposta con una comparsa depositata il 22 giugno 2018 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione stante la sua infondatezza.
Pa N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 2 di 13 Pt_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
In particolare, eccepiva:
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto la cessione era da considerarsi pienamente efficace ed opponibile al debitore ceduto sulla scorta dei d.lgs. nn. 163/2006 e 50/2016, che stabilivano un termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione affinché il debitore ceduto comunicasse il proprio dissenso, ciò che nella specie l' on aveva fatto, con la conseguenza che si era attivato il meccanismo di silenzio assenso e la cessione doveva intendersi come accettata;
- l'infondatezza delle eccezioni relative al mancato superamento della c.o.m. in quanto “in alcuna delle fatture poste a base del ricorso risulta superata tale COM mensile”;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa al (mancato) superamento del tetto di spesa, non trattandosi di un fatto costitutivo del credito bensì di un suo fatto impeditivo con onere gravante sul debitore e non sul creditore;
- infine, l'inopponibilità alla parte cessionaria sia dei pagamenti, sia delle compensazioni non adeguatamente provate, sia dei pignoramenti presso terzi, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c., in quanto notificati in epoca molto posteriore alla notifica dell'atto di cessione. Quanto al verbale citato dall'opponente, sosteneva la sua inopponibilità alla cessionaria in quanto accordo fraudolento.
3. Con la prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il
12 settembre 2018 l' con riferimento alle eccepite compensazioni e pagamenti, precisava che:
- la fattura n. 1322/2016 era stata pagata per € 9.140,95 con ORS n.
5174/16 e il rimanente importo di € 1.015,66 era stato oggetto di compensazione con il “verbale di recupero di doppi incassi prot. 69093 del 23.10.2017”;
- la fattura n. 1374/2016 era stata interamente compensata come emergeva dal predetto verbale;
- la fattura n. 1575 del 4.10.2016 era stata pagata per € 2.992,17, nonché per € 2.566,77 pagati con ORS n. 2799221/2017 e compensata per € 6.106,02 con il richiamato verbale di recupero. Il residuo importo di € 4.634,93 non risultava pagato per superamento del tetto di spesa verificatosi in data 25.9.2016 come da nota prot. n. 1209/ds del 5.2.2018 e comunicazione del D.G. recante n. prot.
55685 del 21.10.2016;
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
- la fattura n. 136/2017 era stata pagata per € 1.112,05 con ORS n.
2794451/17 e per € 4.968,67 con ORS 279221/17, compensata per € 456,48 con il verbale di recupero suddetto, mentre, come già in precedenza affermato, €
8.200,00 ed € 3.374,90 risultavano accantonati per due pignoramenti presso terzi notificati il 18.10.2017 e il 12.9.2017 rispettivamente da Biolab e dalla Ditta
Trasporti Ecologici di Guarino Franca;
- la fattura n. 266/2017 era stata interamente compensata con il suddetto verbale di recupero.
4. Con la comparsa conclusionale depositata il 2 dicembre 2021 l' ulteriormente eccepiva che il Centro aveva svolto le prestazioni senza la sottoscrizione del contratto, essendo quest'ultimo stato sottoscritto solo nel
24.1.2018, sicché nulla era dovuto. Inoltre, sosteneva altresì che la sottoscrizione tardiva del contratto, avvenuta anche dopo la concessione del decreto ingiuntivo, aveva comportato il mancato rispetto della clausola di salvaguardia “che suggellava, con una seconda firma, l'impegno all'accettazione, completa ed incondizionata, del contenuto del contratto, dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di ogni atto collegato o presupposto, per il periodo di efficacia dell'accordo” nonché “l'ulteriore impegno a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avvero i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro quelli già adottati e conoscibili”.
5. Con la sentenza appellata, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n.
10770/2017, stante il parziale pagamento intervenuto in pendenza della lite, e condannava l' l pagamento in favore della della somma di Controparte_3
€ 25.830,30, oltre interessi al tasso ex D.lgs. n. 231/02 “a far data dal 28.12.2017 fino al soddisfo” e oltre spese di lite del processo di primo grado con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Più nello specifico, il primo Giudice:
- precisava che la aveva chiesto ingiungersi il Controparte_3 pagamento del maggior importo di 51.638,16 €, ma il decreto ingiuntivo era stato emesso per il minore importo di 28.822,47 €, relativo ai soli crediti dell'anno 2017, non anche per quelli maturati nel 2016 per i quali “emergeva il superamento del tetto di spesa per l'anno 2016”;
- rigettava l'eccezione dell' relativa all'assenza di legittimazione attiva della derivante dalla mancata accettazione della cessione da parte CP_3
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
della prima. A tal riguardo, il Giudice di prime cure sosteneva che l'art. 9 della legge n. 2248/865, All. E, che richiedeva l'accettazione del debitore ceduto, era applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, non anche alle aziende sanitarie locali alle quali si applicava “per le caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali [...] pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che, una volta notificata alla Asl debitrice, dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti della stessa”. Precisava, inoltre, che l'atto di cessione prevedeva la cessione dei crediti anche futuri del
Laboratorio, fino a dodici mesi dalla data di stipulazione della cessione risalente all'aprile del 2016 e notificata all' il 27 aprile 2016, sicché rientravano in essa anche i crediti relativi alle due fatture del 3 febbraio e del 2 marzo 2017;
- riteneva infondata anche l'eccezione dell'opponente di superamento del tetto di spesa, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa con conseguente onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico della debitrice che nella specie, non aveva fornito prova dello sforamento del tetto dedotto con riferimento alle prestazioni del 2007, per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo;
- riteneva che i pignoramenti da terzi notificati sui crediti ceduti alla
[...]
e dalla debitrice eccepiti, poiché successivi alla notificazione a CP_3 quest'ultima della cessione, non erano opponibili al cessionario. A tal proposito, richiamando giurisprudenza della S.C., precisava che “perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza
e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti
l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi”. Per lo stesso motivo le compensazioni stabilite con il verbale del 23.10.2017, stipulato tra il Laboratorio e la non erano opponibili alla cessionaria in quanto successive alla notificazione della cessione;
- riteneva invece che dovesse tenersi conto del parziale pagamento della fattura n. 136 del 3.12.2017, eseguito dalla in favore della cessionaria
[...] il 18 maggio 2018 per un importo di 2.992,17 €, sicché riconosceva quale CP_3 dovuto sulle due fatture del 2017 il minor importo di 25.830,30 €.
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 5 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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6. Con una citazione notificata alla il 27 giugno 2022, Controparte_3
l' ha proposto appello avverso la citata sentenza, criticandola Parte_2 perché:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che la cessione effettuata alla società era efficace ed opponibile alla affermando che essa Controparte_5 era subordinata a specifici requisiti di forma e contenuto, andava notificata all'amministrazione ceduta, e, riguardando un contratto ancora in esecuzione, richiedeva anche, in applicazione della L. 2248/1865, All. E, l'adesione dell'amministrazione interessata, come previsto anche dalla normativa sulla contabilità di Stato e dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, adesione nella specie mancante;
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa, in quanto fatto impeditivo, incombeva sul debitore.
Sul punto ha richiamato giurisprudenza di merito, secondo cui “il mancato superamento del tetto di spesa, con conseguente determinazione del tavolo tecnico e regressione tariffaria, costituisce elemento integrativo della fattispecie costitutiva del credito azionato dalla struttura, da cui, pertanto, deve essere fornita la relativa prova”.
A tal riguardo, l'appellante ha anche riproposto la censura, su cui il primo
Giudice nulla aveva detto, sulla sottoscrizione tardiva del contratto relativo a prestazioni del 2017, da cui derivava che, in assenza di tale atto, l'attività sanitaria svolta non poteva essere considerata come esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, sostenendo nuovamente che la stipula tardiva del contratto, intervenuta dopo la richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto di spesa, implicava, sulla base dell'art. 11 del contratto, contenente la cd. clausola di salvaguardia, “la rinunzia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese ed in ogni caso osta(va) all'eventuale riconoscimento del diritto a detto pagamento”;
- il Tribunale aveva errato non riconoscendo, sull'importo della fattura n.
136 del 3.2.2017: a) i pagamenti di 1.112,05 € intervenuti con ORS 2794451/17 e di 4.968,67 € con ORS 279221/17, nonché, b) sulla medesima fattura, la compensazione per 456,48 € in virtù del verbale di recupero del 23.10.2017 e c) gli accantonamenti per i pignoramenti presso terzi, e, infine, sull'importo della
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Pag. 6 di 13 Parte_4 Corte d'Appello di Napoli
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fattura n. 266 del 2.3.2017: d) l'intera compensazione sempre in applicazione del detto verbale., nel quale “il centro, aveva pienamente riconosciuto il credito vantato dalla non facendo menzione alcuna di cessioni, aveva accettato di compensare volontariamente il credito sulle fatture “sospese e da pagare” e tra queste vi erano le fatture oggetto della presente procedura monitoria”.
- il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, poiché, a suo dire, nonostante la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti, gli interessi non potevano essere riconosciuti, in presenza di una concessione di pubblico servizio, quale era quella esistente con i centri accreditati, e non di una transazione commerciale prevista dal d.lgs. n. 231/02. In via subordinata, ha chiesto comunque l'applicazione dell'art. 7 del contratto, in cui era prevista una modalità di conteggio degli interessi diversa dal d.lgs. n. 231/02, eccependo che nella specie non era stata neppure emessa regolare fattura, a cui era subordinato il pagamento degli interessi da parte dell' che decorrevano dalla sottoscrizione del contratto.
L' ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “-revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea. -condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
7. Con comparsa di costituzione del 10 novembre 2022 si è costituita in giudizio la contestando integralmente i motivi di Controparte_5 gravame così come formulati dall'appellante e chiedendo: “1) nel merito rigettarsi
l'appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi con attribuzione”.
8. All'udienza del 24 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il processo è stato quindi introitato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. 1. È infondato il primo motivo sul difetto di legittimazione passiva dell'
e sulla non opponibilità ad essa della cessione dei crediti oggetto del giudizio.
A tal proposito, infatti, si rileva che secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, le norme sulla Contabilità di Stato in materia di cessione dei
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Pag. 7 di 13 Parte_4 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
crediti, ivi comprese le prescrizioni di forma per esse previste (cioè, l'adesione della pubblica amministrazione alla cessione, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923), si applicano soltanto alle Amministrazioni dello Stato, non anche agli altri enti pubblici, e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (così, Cass.
22315/2020; Cass. 29420/2023 e Cass. 30658/2017, con specifico riferimento alle cessioni di crediti vantati verso le aziende sanitarie locali).
Ne consegue che l' on aveva il potere di opporsi, in forza degli artt. 69 e ss.. del r.d. 2440/1923, alla cessione dei crediti in esame, per cui, ricevuta la comunicazione di tale cessione, era tenuta - secondo l'art. 1264 c.c. - a pagare tali crediti alla società cessionaria. In definitiva, alla luce di quanto esposto, la cessione era valida, efficace ed opponibile all'
II.2. È altresì infondata la censura sull'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa. All'uopo, l'appellante sostiene che il mancato superamento del tetto di spesa costituisce elemento integrativo del fatto costitutivo del credito della struttura. Tale assunto non può essere accolto in quanto è oramai ius receptum che il superamento del tetto di spesa è un fatto impeditivo e come tale deve essere provato da chi lo eccepisce (cfr. Cass.
17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
II.3. Infondata è anche la critica - invero proposta solo in sede di comparsa conclusionale ma su cui il primo Giudice nulla dice, pur attenendo essa ad un fatto rilevabile d'ufficio - per cui i pagamenti richiesti non sarebbero dovuti perché relativi a prestazioni erogate senza la sottoscrizione del contratto, che risulterebbe concluso solo il 28 gennaio 2018.
In primo luogo, occorre precisare che la data della sottoscrizione del contratto è il 14 marzo 2017 e non il 28 gennaio 2018, come indicato dall'appellante; tuttavia, anche in questo caso, le prestazioni sarebbero state effettuate in assenza di contratto in quanto le fatture oggetto di controversia sono state emesse il 3 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017.
Quanto al merito della censura, questa Corte ha già in diverse occasioni affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia
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retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. per tutte, App. Napoli, n. 2254/2023; App. Napoli, n. 2887/2025).
Sul punto, è intervenuta in seguito anche la Suprema Corte, che, condividendo quanto affermato da questa Corte, ha stabilito il seguente principio di diritto, cui s'intende dare continuità «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (così, Cass 16221/2025; Cass. 23498/2025).
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l' ed il Centro cedente e che sono dovuti gli importi richiesti con le fatture di febbraio e marzo 2017.
II.3. Priva di pregio è anche la doglianza relativa al mancato rispetto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto.
La clausola di salvaguardia, infatti, riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai
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“contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto.
II.4. È invece inammissibile, oltreché infondato, il motivo inerente al quantum degli importi richiesti, con cui l' deduce che non erano dovuti gli importi già pagati, compensati e accantonati in virtù dei pignoramenti presso terzi eseguiti sui crediti vantati dal Laboratorio cedente nei confronti dell'
Il motivo manca della necessaria congruenza logico-giuridica delle critiche rispetto alla motivazione appellata. L'appellante, invero, piuttosto che censurare la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, reitera le difese formulate in primo grado a sostegno dei propri fatti estintivi sollevati, non offrendo rilievi critici alla motivazione del primo Giudice. Quest'ultimo, infatti, sul punto così si era espresso: “Quanto alle dedotte compensazioni ed ai pignoramenti notificati alla sui crediti ceduti dal predetto laboratorio, si rileva che, essendo tali pignoramenti tutti successivi alla notificazione alla ella cessione dei crediti in questione, non sono opponibili al cessionario. in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto.
Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi;
d'altra parte, il factor, cessionario di un credito anche futuro, può opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza (Cass. 28/07/2014, n. 17054). Parimenti, le compensazioni stabilite con verbale del 23.10.2017 stipulato tra il laboratorio e la non sono opponibili alla creditrice cessionaria, in quanto successive alla notificazione della cessione”.
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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A fronte di ciò, l' ha semplicemente elencato i fatti estintivi sopra menzionati nati nell'ambito del rapporto con il cedente, ossia i pagamenti effettuati in favore del Laboratorio Toledo, gli importi compensati in applicazione del verbale n. prot. 69903 del 23.10.2017 e gli importi accantonati in ragione dei pignoramenti presso terzi notificati. Dunque, alla luce della pronuncia del
Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto fornire degli argomenti che legittimassero il riconoscimento di tali fatti estintivi nei confronti del cessionario, ancorché successivi alla cessione, ovvero dimostrare che tali fatti estintivi fossero tutti successivi alla cessione, così da poter paralizzare il credito vantato dalla odierna appellata.
A tal proposito, la Suprema Corte in un caso analogo, ossia un'eccezione di compensazione sollevata dal debitore ceduto nei confronti del cessionario nell'ambito di un'operazione di factoring, ha ribadito che “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (cfr. Cass. 24657/2016; nello stesso senso, sia pure in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, Cass. 21843/2019).
In ogni caso, le eccezioni estintive sarebbero comunque infondate in quanto- come correttamente sottolineato dal Tribunale - sono inerenti a fatti relativi al rapporto con il cedente verificatisi dopo la notifica della Parte_3 cessione del credito, avvenuta il 27 aprile 2016, e, pertanto, non opponibili alla cessionaria Controparte_6
. 4. Inammissibile è anche la critica relativa agli interessi concessi ai sensi del d. lgs 231/2002 perché formulata per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
La censura sarebbe comunque infondata in quanto l'applicabilità di tali interessi (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
[...]
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è Controparte_7 stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione (Cass. sez.un. 35092/2023).
Quanto poi alla domanda subordinata di applicazione degli interessi moratori secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto e previa emissione di regolare fattura, tale domanda oltre che inammissibile, secondo quanto sopra detto, sarebbe anche contrario ai principi secondo cui in sede d'impugnazione, in assenza di appello incidentale della parte vittoriosa, il Giudice non può effettuare una reformatio in peius (per l'appellante), ciò che si verificherebbe qualora si applicassero gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal citato art. 7 (cfr.
Cass. 21504/2020).
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal decreto dello stesso Ministro n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, nel complessivo importo di 3.450,00
€ per i compensi e 517,50 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, da distrarre in favore dell'avv. Leonardo CO, per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
C N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Pag. 12 di 13 Parte_4 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 972/2022, Parte_2 pubblicata il 31 gennaio 2022, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_2
controparte, delle spese del processo d'appello che liquida in 3.450,00 € per compenso professionale e 517,50 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione in favore del difensore, avv.
Leonardo CO, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Pag. 13 di 13 Parte_4 Controparte_5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Napoli recante il n. 972/2022 e pubblicata il 31 gennaio 2022, iscritto al n.
2849/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 e pendente
TRA
l'AS CENTRO (c.f.: ), costituitasi in persona del direttore Parte_1 P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito per Notaio di Frattamaggiore del 5.9.2019 (rep. 42728, racc. Persona_1
n. 16316), dall'avv. Annalisa Intorcia (c.f.: e dall'avv. C.F._1
NC LE (c.f.: ) APPELLANTE C.F._2
E Co la RE CREDIT FACTO (già (c.f.: CP_2 Controparte_3
), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo CO (c.f.: ) C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con una citazione notificata il 23.2.2018 l' proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1077/2017, emesso dal Tribunale di Napoli il
29.12.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della CP_3
, nella qualità di società cessionaria dei crediti vantati dal Laboratorio di
[...] Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Analisi Toledo di per l'esercizio di prestazioni sanitarie Controparte_4
rese in qualità di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.R. – giusta atto di cessione del 22.4.2016, recante n. rep. 134251 e racc. n. 28416 per Notaio
[...]
notificato all' il 22.4.2016 - dell'importo di € 28.822,47, Per_2 Parte_2
“oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza dei termini di pagamento, come indicati in contratto, fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento”
a titolo di saldo impagato delle suddette prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale riferite alle branche di diabetologia, cardiologia, altre branche a visita, patologia clinica, radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia, rese dal Laboratorio cedente negli esercizi 2016 e 2017, per cui aveva emesso le fatture n. 1322 dell'1.8.2016, n. 1374 del 2.9.2016, n. 1575 del
4.10.2016, n. 136 del 3.2.2017 e n. 266 del 2.3.2017.
A tal proposito eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente per non essere stata la cessione accettata dalla sicché tale mancata accettazione rendeva inefficace ed inopponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto;
- la mancata prova della corrispondenza delle prestazioni effettuate dal a quelle rientranti nel regime di convenzionamento, nonché del Parte_3
mancato superamento della c.o.m. e del superamento del tetto di spesa;
- con riferimento alla fattura n. 136 del 3.2.2017: il pagamento per €
1.112,05 con ORS 2794451/17 e per € 4.968,67 con ORS n. 279221/17; la compensazione per € 456,48 come da verbale di recupero del 23.10.2017 n. prot.
69093 sottoscritto dall' e dalla cedente il credito;
l'accantonamento di
8.200,00 € per pignoramento presso terzi notificato il 18.10.2017 ad istanza della società Biolab;
l'accantonamento di € 3.374,90 per pignoramento presso terzi notificato il 12.09.2017 ad istanza della Ditta Trasporti Ecologici di Guarino
Franca;
- la compensazione integrale degli importi della fattura n. 266 del 21.3.2017 con il verbale di recupero suddetto.
Pertanto, chiedeva: “Dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca”.
2. Si costituiva l'opposta con una comparsa depositata il 22 giugno 2018 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione stante la sua infondatezza.
Pa N. 2849/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 2 di 13 Pt_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
In particolare, eccepiva:
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto la cessione era da considerarsi pienamente efficace ed opponibile al debitore ceduto sulla scorta dei d.lgs. nn. 163/2006 e 50/2016, che stabilivano un termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione affinché il debitore ceduto comunicasse il proprio dissenso, ciò che nella specie l' on aveva fatto, con la conseguenza che si era attivato il meccanismo di silenzio assenso e la cessione doveva intendersi come accettata;
- l'infondatezza delle eccezioni relative al mancato superamento della c.o.m. in quanto “in alcuna delle fatture poste a base del ricorso risulta superata tale COM mensile”;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa al (mancato) superamento del tetto di spesa, non trattandosi di un fatto costitutivo del credito bensì di un suo fatto impeditivo con onere gravante sul debitore e non sul creditore;
- infine, l'inopponibilità alla parte cessionaria sia dei pagamenti, sia delle compensazioni non adeguatamente provate, sia dei pignoramenti presso terzi, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c., in quanto notificati in epoca molto posteriore alla notifica dell'atto di cessione. Quanto al verbale citato dall'opponente, sosteneva la sua inopponibilità alla cessionaria in quanto accordo fraudolento.
3. Con la prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il
12 settembre 2018 l' con riferimento alle eccepite compensazioni e pagamenti, precisava che:
- la fattura n. 1322/2016 era stata pagata per € 9.140,95 con ORS n.
5174/16 e il rimanente importo di € 1.015,66 era stato oggetto di compensazione con il “verbale di recupero di doppi incassi prot. 69093 del 23.10.2017”;
- la fattura n. 1374/2016 era stata interamente compensata come emergeva dal predetto verbale;
- la fattura n. 1575 del 4.10.2016 era stata pagata per € 2.992,17, nonché per € 2.566,77 pagati con ORS n. 2799221/2017 e compensata per € 6.106,02 con il richiamato verbale di recupero. Il residuo importo di € 4.634,93 non risultava pagato per superamento del tetto di spesa verificatosi in data 25.9.2016 come da nota prot. n. 1209/ds del 5.2.2018 e comunicazione del D.G. recante n. prot.
55685 del 21.10.2016;
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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- la fattura n. 136/2017 era stata pagata per € 1.112,05 con ORS n.
2794451/17 e per € 4.968,67 con ORS 279221/17, compensata per € 456,48 con il verbale di recupero suddetto, mentre, come già in precedenza affermato, €
8.200,00 ed € 3.374,90 risultavano accantonati per due pignoramenti presso terzi notificati il 18.10.2017 e il 12.9.2017 rispettivamente da Biolab e dalla Ditta
Trasporti Ecologici di Guarino Franca;
- la fattura n. 266/2017 era stata interamente compensata con il suddetto verbale di recupero.
4. Con la comparsa conclusionale depositata il 2 dicembre 2021 l' ulteriormente eccepiva che il Centro aveva svolto le prestazioni senza la sottoscrizione del contratto, essendo quest'ultimo stato sottoscritto solo nel
24.1.2018, sicché nulla era dovuto. Inoltre, sosteneva altresì che la sottoscrizione tardiva del contratto, avvenuta anche dopo la concessione del decreto ingiuntivo, aveva comportato il mancato rispetto della clausola di salvaguardia “che suggellava, con una seconda firma, l'impegno all'accettazione, completa ed incondizionata, del contenuto del contratto, dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di ogni atto collegato o presupposto, per il periodo di efficacia dell'accordo” nonché “l'ulteriore impegno a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avvero i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro quelli già adottati e conoscibili”.
5. Con la sentenza appellata, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n.
10770/2017, stante il parziale pagamento intervenuto in pendenza della lite, e condannava l' l pagamento in favore della della somma di Controparte_3
€ 25.830,30, oltre interessi al tasso ex D.lgs. n. 231/02 “a far data dal 28.12.2017 fino al soddisfo” e oltre spese di lite del processo di primo grado con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Più nello specifico, il primo Giudice:
- precisava che la aveva chiesto ingiungersi il Controparte_3 pagamento del maggior importo di 51.638,16 €, ma il decreto ingiuntivo era stato emesso per il minore importo di 28.822,47 €, relativo ai soli crediti dell'anno 2017, non anche per quelli maturati nel 2016 per i quali “emergeva il superamento del tetto di spesa per l'anno 2016”;
- rigettava l'eccezione dell' relativa all'assenza di legittimazione attiva della derivante dalla mancata accettazione della cessione da parte CP_3
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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della prima. A tal riguardo, il Giudice di prime cure sosteneva che l'art. 9 della legge n. 2248/865, All. E, che richiedeva l'accettazione del debitore ceduto, era applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, non anche alle aziende sanitarie locali alle quali si applicava “per le caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali [...] pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che, una volta notificata alla Asl debitrice, dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti della stessa”. Precisava, inoltre, che l'atto di cessione prevedeva la cessione dei crediti anche futuri del
Laboratorio, fino a dodici mesi dalla data di stipulazione della cessione risalente all'aprile del 2016 e notificata all' il 27 aprile 2016, sicché rientravano in essa anche i crediti relativi alle due fatture del 3 febbraio e del 2 marzo 2017;
- riteneva infondata anche l'eccezione dell'opponente di superamento del tetto di spesa, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa con conseguente onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico della debitrice che nella specie, non aveva fornito prova dello sforamento del tetto dedotto con riferimento alle prestazioni del 2007, per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo;
- riteneva che i pignoramenti da terzi notificati sui crediti ceduti alla
[...]
e dalla debitrice eccepiti, poiché successivi alla notificazione a CP_3 quest'ultima della cessione, non erano opponibili al cessionario. A tal proposito, richiamando giurisprudenza della S.C., precisava che “perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza
e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti
l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi”. Per lo stesso motivo le compensazioni stabilite con il verbale del 23.10.2017, stipulato tra il Laboratorio e la non erano opponibili alla cessionaria in quanto successive alla notificazione della cessione;
- riteneva invece che dovesse tenersi conto del parziale pagamento della fattura n. 136 del 3.12.2017, eseguito dalla in favore della cessionaria
[...] il 18 maggio 2018 per un importo di 2.992,17 €, sicché riconosceva quale CP_3 dovuto sulle due fatture del 2017 il minor importo di 25.830,30 €.
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6. Con una citazione notificata alla il 27 giugno 2022, Controparte_3
l' ha proposto appello avverso la citata sentenza, criticandola Parte_2 perché:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che la cessione effettuata alla società era efficace ed opponibile alla affermando che essa Controparte_5 era subordinata a specifici requisiti di forma e contenuto, andava notificata all'amministrazione ceduta, e, riguardando un contratto ancora in esecuzione, richiedeva anche, in applicazione della L. 2248/1865, All. E, l'adesione dell'amministrazione interessata, come previsto anche dalla normativa sulla contabilità di Stato e dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, adesione nella specie mancante;
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa, in quanto fatto impeditivo, incombeva sul debitore.
Sul punto ha richiamato giurisprudenza di merito, secondo cui “il mancato superamento del tetto di spesa, con conseguente determinazione del tavolo tecnico e regressione tariffaria, costituisce elemento integrativo della fattispecie costitutiva del credito azionato dalla struttura, da cui, pertanto, deve essere fornita la relativa prova”.
A tal riguardo, l'appellante ha anche riproposto la censura, su cui il primo
Giudice nulla aveva detto, sulla sottoscrizione tardiva del contratto relativo a prestazioni del 2017, da cui derivava che, in assenza di tale atto, l'attività sanitaria svolta non poteva essere considerata come esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, sostenendo nuovamente che la stipula tardiva del contratto, intervenuta dopo la richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto di spesa, implicava, sulla base dell'art. 11 del contratto, contenente la cd. clausola di salvaguardia, “la rinunzia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese ed in ogni caso osta(va) all'eventuale riconoscimento del diritto a detto pagamento”;
- il Tribunale aveva errato non riconoscendo, sull'importo della fattura n.
136 del 3.2.2017: a) i pagamenti di 1.112,05 € intervenuti con ORS 2794451/17 e di 4.968,67 € con ORS 279221/17, nonché, b) sulla medesima fattura, la compensazione per 456,48 € in virtù del verbale di recupero del 23.10.2017 e c) gli accantonamenti per i pignoramenti presso terzi, e, infine, sull'importo della
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fattura n. 266 del 2.3.2017: d) l'intera compensazione sempre in applicazione del detto verbale., nel quale “il centro, aveva pienamente riconosciuto il credito vantato dalla non facendo menzione alcuna di cessioni, aveva accettato di compensare volontariamente il credito sulle fatture “sospese e da pagare” e tra queste vi erano le fatture oggetto della presente procedura monitoria”.
- il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, poiché, a suo dire, nonostante la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti, gli interessi non potevano essere riconosciuti, in presenza di una concessione di pubblico servizio, quale era quella esistente con i centri accreditati, e non di una transazione commerciale prevista dal d.lgs. n. 231/02. In via subordinata, ha chiesto comunque l'applicazione dell'art. 7 del contratto, in cui era prevista una modalità di conteggio degli interessi diversa dal d.lgs. n. 231/02, eccependo che nella specie non era stata neppure emessa regolare fattura, a cui era subordinato il pagamento degli interessi da parte dell' che decorrevano dalla sottoscrizione del contratto.
L' ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “-revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea. -condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
7. Con comparsa di costituzione del 10 novembre 2022 si è costituita in giudizio la contestando integralmente i motivi di Controparte_5 gravame così come formulati dall'appellante e chiedendo: “1) nel merito rigettarsi
l'appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi con attribuzione”.
8. All'udienza del 24 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il processo è stato quindi introitato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. 1. È infondato il primo motivo sul difetto di legittimazione passiva dell'
e sulla non opponibilità ad essa della cessione dei crediti oggetto del giudizio.
A tal proposito, infatti, si rileva che secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, le norme sulla Contabilità di Stato in materia di cessione dei
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crediti, ivi comprese le prescrizioni di forma per esse previste (cioè, l'adesione della pubblica amministrazione alla cessione, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923), si applicano soltanto alle Amministrazioni dello Stato, non anche agli altri enti pubblici, e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (così, Cass.
22315/2020; Cass. 29420/2023 e Cass. 30658/2017, con specifico riferimento alle cessioni di crediti vantati verso le aziende sanitarie locali).
Ne consegue che l' on aveva il potere di opporsi, in forza degli artt. 69 e ss.. del r.d. 2440/1923, alla cessione dei crediti in esame, per cui, ricevuta la comunicazione di tale cessione, era tenuta - secondo l'art. 1264 c.c. - a pagare tali crediti alla società cessionaria. In definitiva, alla luce di quanto esposto, la cessione era valida, efficace ed opponibile all'
II.2. È altresì infondata la censura sull'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa. All'uopo, l'appellante sostiene che il mancato superamento del tetto di spesa costituisce elemento integrativo del fatto costitutivo del credito della struttura. Tale assunto non può essere accolto in quanto è oramai ius receptum che il superamento del tetto di spesa è un fatto impeditivo e come tale deve essere provato da chi lo eccepisce (cfr. Cass.
17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
II.3. Infondata è anche la critica - invero proposta solo in sede di comparsa conclusionale ma su cui il primo Giudice nulla dice, pur attenendo essa ad un fatto rilevabile d'ufficio - per cui i pagamenti richiesti non sarebbero dovuti perché relativi a prestazioni erogate senza la sottoscrizione del contratto, che risulterebbe concluso solo il 28 gennaio 2018.
In primo luogo, occorre precisare che la data della sottoscrizione del contratto è il 14 marzo 2017 e non il 28 gennaio 2018, come indicato dall'appellante; tuttavia, anche in questo caso, le prestazioni sarebbero state effettuate in assenza di contratto in quanto le fatture oggetto di controversia sono state emesse il 3 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017.
Quanto al merito della censura, questa Corte ha già in diverse occasioni affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia
N. 2849/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 13 Parte_2 Controparte_5 Corte d'Appello di Napoli
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retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. per tutte, App. Napoli, n. 2254/2023; App. Napoli, n. 2887/2025).
Sul punto, è intervenuta in seguito anche la Suprema Corte, che, condividendo quanto affermato da questa Corte, ha stabilito il seguente principio di diritto, cui s'intende dare continuità «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (così, Cass 16221/2025; Cass. 23498/2025).
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l' ed il Centro cedente e che sono dovuti gli importi richiesti con le fatture di febbraio e marzo 2017.
II.3. Priva di pregio è anche la doglianza relativa al mancato rispetto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto.
La clausola di salvaguardia, infatti, riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai
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“contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto.
II.4. È invece inammissibile, oltreché infondato, il motivo inerente al quantum degli importi richiesti, con cui l' deduce che non erano dovuti gli importi già pagati, compensati e accantonati in virtù dei pignoramenti presso terzi eseguiti sui crediti vantati dal Laboratorio cedente nei confronti dell'
Il motivo manca della necessaria congruenza logico-giuridica delle critiche rispetto alla motivazione appellata. L'appellante, invero, piuttosto che censurare la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, reitera le difese formulate in primo grado a sostegno dei propri fatti estintivi sollevati, non offrendo rilievi critici alla motivazione del primo Giudice. Quest'ultimo, infatti, sul punto così si era espresso: “Quanto alle dedotte compensazioni ed ai pignoramenti notificati alla sui crediti ceduti dal predetto laboratorio, si rileva che, essendo tali pignoramenti tutti successivi alla notificazione alla ella cessione dei crediti in questione, non sono opponibili al cessionario. in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto.
Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi;
d'altra parte, il factor, cessionario di un credito anche futuro, può opporre il suo acquisto al creditore pignorante anche prima che il credito ceduto venga ad esistenza (Cass. 28/07/2014, n. 17054). Parimenti, le compensazioni stabilite con verbale del 23.10.2017 stipulato tra il laboratorio e la non sono opponibili alla creditrice cessionaria, in quanto successive alla notificazione della cessione”.
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A fronte di ciò, l' ha semplicemente elencato i fatti estintivi sopra menzionati nati nell'ambito del rapporto con il cedente, ossia i pagamenti effettuati in favore del Laboratorio Toledo, gli importi compensati in applicazione del verbale n. prot. 69903 del 23.10.2017 e gli importi accantonati in ragione dei pignoramenti presso terzi notificati. Dunque, alla luce della pronuncia del
Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto fornire degli argomenti che legittimassero il riconoscimento di tali fatti estintivi nei confronti del cessionario, ancorché successivi alla cessione, ovvero dimostrare che tali fatti estintivi fossero tutti successivi alla cessione, così da poter paralizzare il credito vantato dalla odierna appellata.
A tal proposito, la Suprema Corte in un caso analogo, ossia un'eccezione di compensazione sollevata dal debitore ceduto nei confronti del cessionario nell'ambito di un'operazione di factoring, ha ribadito che “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (cfr. Cass. 24657/2016; nello stesso senso, sia pure in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, Cass. 21843/2019).
In ogni caso, le eccezioni estintive sarebbero comunque infondate in quanto- come correttamente sottolineato dal Tribunale - sono inerenti a fatti relativi al rapporto con il cedente verificatisi dopo la notifica della Parte_3 cessione del credito, avvenuta il 27 aprile 2016, e, pertanto, non opponibili alla cessionaria Controparte_6
. 4. Inammissibile è anche la critica relativa agli interessi concessi ai sensi del d. lgs 231/2002 perché formulata per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
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La censura sarebbe comunque infondata in quanto l'applicabilità di tali interessi (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
[...]
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è Controparte_7 stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione (Cass. sez.un. 35092/2023).
Quanto poi alla domanda subordinata di applicazione degli interessi moratori secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto e previa emissione di regolare fattura, tale domanda oltre che inammissibile, secondo quanto sopra detto, sarebbe anche contrario ai principi secondo cui in sede d'impugnazione, in assenza di appello incidentale della parte vittoriosa, il Giudice non può effettuare una reformatio in peius (per l'appellante), ciò che si verificherebbe qualora si applicassero gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal citato art. 7 (cfr.
Cass. 21504/2020).
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal decreto dello stesso Ministro n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, nel complessivo importo di 3.450,00
€ per i compensi e 517,50 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, da distrarre in favore dell'avv. Leonardo CO, per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 972/2022, Parte_2 pubblicata il 31 gennaio 2022, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_2
controparte, delle spese del processo d'appello che liquida in 3.450,00 € per compenso professionale e 517,50 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione in favore del difensore, avv.
Leonardo CO, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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