Parere definitivo 6 febbraio 2026
Inammissibile
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01713/2026REG.PROV.COLL.
N. 00022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2024, proposto dall’AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader – Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DE F.LI s.s. Società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 483/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società agricola DE F.LI s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. IL LL e udita per parte appellata l’avvocato Angela Palmisano per delega dell'avvocato Ester Ermondi.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società agricola ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento inviata in data 21 settembre 2021, con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro 1.419.165,26, a titolo di prelievo supplementare, interessi ed oneri di riscossione, per le campagne lattiere 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
Il Tar Lombardia – sezione distaccata di Brescia, relativamente alle annate 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, ha accolto solamente il motivo relativo al contrasto con il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, respingendo tutti gli altri motivi. Per quanto attiene invece all’annata 2008-2009, il Tar ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che l’interpretazione della normativa europea fornita dalla Corte di Giustizia non si potesse estendere anche a tale annata.
Tale sentenza è stata impugnata, con separati atti di appello, sia dalle amministrazioni sia dalla società agricola.
Con sentenza non definitiva n. 6687 del 28 luglio 2025 questa sezione ha riunito i due appeLI, ha respinto l’appello proposto dalla società agricola e ha disposto la prosecuzione del giudizio per decidere sull’appello proposto dalle amministrazioni.
In particolare il collegio – atteso che la società agricola appellante ha rappresentato che sui prelievi delle annate in contestazione sono intervenute sentenze di annullamento a sé favorevoli relative agli atti presupposti di imputazione del prelievo e che le stesse amministrazioni appellanti hanno chiesto di dichiarare l’improcedibilità parziale del ricorso introduttivo di primo grado in ragione di due sentenze con cui il Consiglio di Stato ha annullato gli atti di imputazione del prelievo relativi alle annualità 2005/2006 e 2006/2007 – ha disposto “che la parte più diligente depositi in giudizio copia di tali intimazioni di pagamento disposte dall’Amministrazione nei confronti della Società appellata (oggetto dei giudizi definiti con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3597 del 2022 e 973 del 2023, nonché del giudizio di cui alla sentenza del Tar Lazio n. 13387 del 2023 e del ricorso pendente presso il Tar Lazio con R.G. n. 7808 del 2002)” e che “l’AG depositi in giudizio una documentata relazione riepilogativa in merito”.
L’ordinanza istruttoria è stata adempiuta da AG con nota depositata in data 16 ottobre 2025.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il collegio rileva preliminarmente che dalla documentazione in atti, così come ricostruita dalla stessa AG, emerge che le imputazioni di prelievo relative alle annate 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, che costituiscono atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, sono già state annullate con sentenze passate in giudicato emesse in giudizi instaurati dal produttore nei confronti di AG.
In particolare:
- con sentenza n. 10933 del 30 giugno 2023 il Tar Lazio ha annullato l’imputazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2000/2001, per contrasto con il diritto europeo;
- con sentenza n. 3597 del 9 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha annullato l’imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2005/2006, per contrasto con il diritto europeo;
- con sentenza n. 973 del 27 gennaio 2023 il Consiglio di Stato ha annullato l’imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2006/2007, per contrasto con il diritto europeo;
- con sentenza n. 13387 del 22 agosto 2023 il Tar Lazio ha annullato l’imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2007/2008, per contrasto con il diritto europeo.
L’annullamento definitivo delle imputazioni di prelievo supplementare, cui è riferita la cartella di pagamento impugnata, priva di interesse l’appello delle amministrazioni.
Infatti, AG è comunque tenuta a rideterminare le somme dovute dalla società agricola in conformità ai criteri previsti dalla disciplina europea, così come disposto dalle sentenze sopra citate che hanno annullato gli atti di imputazione di prelievo, in accoglimento di un motivo di illegittimità analogo a quello accolto dalla sentenza in questa sede appellata (sia le sentenze relative alle imputazioni di prelievo sia la sentenza appellata hanno ritenuto illegittimi gli atti impugnati per contrasto con il diritto europeo).
Non è invece possibile ritenere, come fa parte appellante, che i giudicati di annullamento delle imputazioni di prelievo relative alle annualità 2005/2006 e 2006/2007 (Cons. Stato, n. 3597 del 9 maggio 2022 e n. 973 del 27 gennaio 2023) abbiano comportato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto intervenute già nel corso del giudizio davanti al Tar.
Al riguardo il collegio osserva, infatti, che:
- non risulta in atti che la sentenza del Consiglio di Stato n. 973 del 27 gennaio 2023 fosse stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione; pertanto, deve ritenersi che alla data della pronuncia della sentenza di primo grado in questa sede appellata (30 maggio 2023), la sentenza del Consiglio di Stato non era ancora passata in giudicato in quanto era ancora pendente il termine di sei mesi per la proposizione della revocazione ordinaria (art. 92, comma 3, c.p.a.); conseguentemente la società agricola, relativamente all’annata 2006/2007, manteneva il proprio interesse alla decisione del ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento impugnata anche per vizi propri;
- in ogni caso, in capo alla società agricola permaneva un interesse alla rimozione giuridica della cartella impugnata dal momento che quest’ultima non era stata ancora oggetto di discarico da parte dell’amministrazione (circostanza non contestata).
3. In ragione di quanto sopra esposto, l’appello deve essere quindi dichiarato:
- inammissibile per originario difetto di interesse con riguardo alle annate 2005/2006 e 2006/2007, per le quali le sentenze di annullamento delle imputazioni di prelievo sono passate in giudicato prima della notifica del ricorso in appello;
- improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo alle annate 2000/2001 e 2007/2008, per le quali le sentenze di annullamento delle imputazioni di prelievo, in mancanza della prova della loro notifica ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, sono presumibilmente passate in giudicato dopo la notifica dell’atto di appello.
4. La complessità della controversia, connessa all’esistenza di numerosi giudizi tra le stesse parti, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
IL LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LL | CA ON |
IL SEGRETARIO