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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13112 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 24.9.2025, ha pronunciato in data 25.9.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 10018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RT C.F._1
Roma alla via di Villa Ada n. 57, presso lo studio dell'avv. Paolo Gamberale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE -
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Roma alla via Gino Funaioli n. 54, presso lo studio dell'avv. Valerio De Santi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO -
1 CONCLUSIONI:
- per l'attore, “In via principale: 1) previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 401 c.p.c., come richiesta in citazione, dato atto del dolo revocatorio consistito (nella causa promossa con ricorso ex art. 447-bis depositato il 1°/2/2023 e concluso con sentenza del 25/1/24
n. 1459/24), nella falsa rappresentazione dei fatti, da parte del sig. dichiarando CP_1
l'inesistenza di contratto di locazione scritto, invece da lui redatto e sottoscritto, (che prevedeva il solo pagamento del canone del box), e la falsa pattuizione di oneri condominiali, mai concordati, producendo a supporto estratti conti condominiali, non riferibili né al box locato, né tanto meno al sig. accertare che il convenuto ha confezionato un processo consapevolmente falso, facendo PT ritenere sussistente l'ipotesi dell'occupazione abusiva e del mancato pagamento di oneri condominiali, con tutte le relative conseguenze, e ritenuta la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 395 c.p.c. n.
1, revocare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n. 1459/2024 pubblicata il 25/1/24,
R.G: n. 6613/2023, nella parte in cui “1) accerta che è occupante senza titolo del RT box auto di proprietà di sito in Roma, Via Igino DA SN (oggi Via Igino CP_1
DA n. 42/44), piano S1, interno 39, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 2170381, foglio 607, particella 989, subalterno 43 e lo condanna a rilasciarlo immediatamente in favore di 2) condanna a corrispondere a CP_1 RT CP_1
l'importo di € 1.885,79 a titolo di oneri accessori afferenti al sopra descritto box e accerta
[...] il diritto del ricorrente di trattenere le somme già corrispostegli da per la detenzione RT dell'immobile; 3) condanna al pagamento, in favore di delle spese RT CP_1 di lite, liquidate in euro 1.618, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa”, danneggiando in tal modo il sig. e rigettare tutte le domande proposte, disponendo la restituzione di ciò che il sig. PT CP_1 ha conseguito, con la sentenza revocanda, ripristinando il contratto di locazione, con condanna alla restituzione di tutte le somme pretese e conseguenti, qualora proseguisse con l'esecuzione, senza rinunciare al pignoramento;
2) con condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nonché per trasgressione al dovere di lealtà, - per aver fatto uso di fatti e documenti non rispondenti al vero, concretanti un comportamento processuale fraudolentemente preordinato a sviare con artifizi e raggiri la difesa avversaria e la controparte sig. – nonché per PT aver continuato a negare le sue responsabilità anche in questa sede, nonostante l'evidenza delle prove, per l'importo di €. 7.000,00 (o per quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia), oltre
2 interessi legali dalla domanda, ex art. 1284 c.c.; e con condanna altresì al pagamento di spese e compensi di giudizio, sia del procedimento ex art. 447-bis che del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Gamberale difensore antistatario;
con sentenza esecutiva.”
- per il convenuto, “in via preliminare: non concedere, anche inaudita altera parte, la richiesta sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 1459/2024; nel merito: rigettare la domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. […] Con vittoria di compensi e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio RT
, esponendo: CP_1
- che, con sentenza n. 1459/2024, emessa in data 25.1.2024 dal Tribunale di Roma, veniva accertato “che è occupante senza titolo del box auto di proprietà di RT CP_1 sito in Roma, Via Igino DA SN (oggi Via Igino DA n. 42/44), piano S1,
[...] interno 39, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 2170381, foglio
607, particella 989, subalterno 43”, pronunciata condanna a rilasciare immediatamente l'immobile in favore di e a corrispondere al predetto l'importo di € CP_1
1.885,79 a titolo di oneri accessori afferenti al sopra descritto box, nonché accertato il diritto del ricorrente di trattenere le somme già corrispostegli da per RT la detenzione dell'immobile e condannato al pagamento delle spese di RT lite;
- che, passata la sentenza alla notifica a mezzo posta il 30.1.2024, unitamente all'atto di precetto, il sig. procedeva a pignoramento in danno di CP_1 RT
- di vivere solo, essere titolare di attività commerciali in Italia e di svolgere attività di agente di commercio e rappresentante in Francia, ove si recava frequentemente durante l'anno;
- che, ricevuta la notifica della sentenza e del pignoramento dei propri conti correnti, cercava in tutti i modi di ritrovare il contratto scritto di locazione del box in contesa;
3 - di avere rinvenuto solo in data 19.1.2025, in modo del tutto casuale e alla presenza di una testimone, il contratto del 19.1.2002 sottoscritto dalle parti ed avente ad oggetto la locazione del box auto di proprietà di;
CP_1
- che il testo del contratto non prevedeva la corresponsione di oneri condominiali, ma unicamente di un canone di locazione;
- che, pertanto, dal predetto documento era riscontrabile il dolo revocatorio, consistito nell'aver l'attuale convenuto (nella causa promossa e poi definita con la sentenza n.
1459/2024) fornito una falsa rappresentazione dei fatti, avendo in quella sede dichiarato l'inesistenza del contratto scritto di locazione e la pattuizione di oneri condominiali (che invece non sarebbero mai stati concordati), con l'effetto di instaurare un processo consapevolmente falso,
instando, previa sospensione ex art. 401 c.p.c., per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, commi I e III, c.p.c. e per la condanna della controparte, oltre che alla refusione delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio il sig. , negando di aver mai sottoscritto il CP_1 contratto di locazione asseritamente rinvenuto e affermando la non veridicità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte;
eccependo in ogni caso l'inammissibilità dell'azione esperita per tardività (con riferimento al motivo di cui al n. 1 dell'art. 395) e per insussistenza della causa di forza maggiore (con riferimento al motivo di cui al n. 3); chiedendo il rigetto dell'azione e della richiesta di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
Con decreto inaudita altera parte del 25.3.2025, l'istanza di sospensione veniva respinta per assenza del fumus boni juris.
A seguito del mutamento del rito disposto con decreto del 18.3.2025, le parti depositavano memorie integrative.
Nella propria memoria, l'attore ribadiva che gli obblighi contrattuali dell'attore in Francia costituivano la causa di forza maggiore che gli aveva impedito di ritirare le notifiche e di produrre in giudizio il documento decisivo, ossia il contratto di locazione scritto;
precisava di avere ricevuto solo in data 12.12.2024 la notifica
4 dell'avviso ex art. 543 c.p.c. e di avere appreso solo in tale data dell'esistenza del pignoramento e del titolo esecutivo alla sua base;
articolava, inoltre, le proprie richieste di prova testimoniale.
Nella memoria integrativa del convenuto, questi deduceva l'inammissibilità e l'irrilevanza ai fini probatori del contratto di lavoro prodotto, che non dimostrava la lontananza dall'Italia nei periodi di interesse;
lontananza, comunque, priva di effetti, dovendo comunque l'attore curarsi di ricevere le notifiche a lui regolarmente destinate. Il convenuto rappresentava, altresì, che le ricerche eseguite ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. non avevano rivelato l'esistenza di redditi di lavoro prodotti all'estero, e deduceva che, ove effettivamente il contratto fosse stato sottoscritto tra le parti, allora il sig. già a partire dall'azione giudiziaria avviata dal sig. sarebbe stato PT CP_1
a conoscenza della relativa esistenza e, pertanto, già all'epoca dell'instaurazione del giudizio sarebbe stato consapevole dell'asserito dolo commesso in suo danno.
All'udienza di comparizione del 21.5.2025, l'attore formulava istanza di verificazione del contratto disconosciuto da controparte;
il convenuto ne contestava l'ammissibilità e la rilevanza, alla luce dei motivi di impugnazione.
Ritenuta tempestiva l'istanza di verificazione, ma rigettata la stessa – così come le ulteriori istanze istruttorie dell'attore – per le ragioni esposte nell'ordinanza del 19.6.2025, la causa era rinviata all'udienza del 24.9.2025 per la decisione, nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte).
****
L'impugnazione esperita è inammissibile.
Come già osservato nell'ordinanza del 19.6.2025, con la quale è stata delibata, in senso sfavorevole all'attore, l'istanza di sospensione da questi proposta ai sensi dell'art. 401 c.p.c., il presente giudizio ha ad oggetto la revocazione, per i motivi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 395 c.p.c., della sentenza n. 1459/2024, emessa in data 25.1.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha adottato il seguente decisuum: “1) accerta che PT
è occupante senza titolo del box auto di proprietà di sito in Roma, Via Igino
[...] CP_1
DA SN (oggi Via Igino DA n. 42/44), piano S1, interno 39, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 2170381, foglio 607, particella 989, subalterno 43 e
5 lo condanna a rilasciarlo immediatamente in favore di 2) condanna CP_1 RT
a corrispondere a l'importo di € 1.885,79 a titolo di oneri accessori afferenti al CP_1 sopra descritto box e accerta il diritto del ricorrente di trattenere le somme già corrispostegli da PT per la detenzione dell'immobile; 3) condanna al pagamento, in favore di
[...] RT CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 1.618, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa”.
[...]
Come noto, l'art. 395 c.p.c. prevede che “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; […] 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
L'art. 396, I comma, c.p.c. stabilisce poi che “Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”.
Ebbene, con riferimento a entrambi i motivi di revocazione di cui all'art. 395
c.p.c., appare fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto.
Con riferimento al primo motivo di revocazione, si osserva quanto segue.
L'art. 325 c.p.c. fissa in trenta giorni il termine perentorio per la revocazione, termine che decorre, giusto il disposto dell'art. 326 c.p.c, dalla scoperta del dolo o della falsità.
Orbene, risulta dagli atti di causa che l'azione è stata proposta il 14.2.2025, data di avvio del procedimento notificatorio. Posto che la scoperta del preteso dolo nel caso di specie coincide, al più tardi, con il momento in cui l'attore ha avuto contezza del contenuto della sentenza a lui notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
24.2.2024 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto), tra la data di scoperta del dolo e la proposizione della domanda risulta trascorso quasi un anno, con conseguente tardività dell'impugnazione sperimentata in relazione a tale vizio.
Non colgono nel segno, sul punto, le difese dell'attore, che deduce di non avere ritirato le notifiche a lui destinate perché assente dall'Italia per motivi di lavoro: in disparte l'assenza di prova che egli fosse effettivamente in Francia negli specifici
6 periodi in cui le notifiche venivano eseguite, costituiva onere del sig. curare di PT ritirare le comunicazioni effettuate nel suo luogo di residenza.
Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale l'assenza dal luogo di residenza o di domicilio non integra causa di forza maggiore ai fini di ritenere la notifica non validamente perfezionata (cfr. Cass. 15.3.2001, n. 3769:
“L'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ. presuppone che l'intimato cui sia stato notificato il decreto provi le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”; conformi ex multis Cass. 24.10.2008, n. 25737 e
4.7.2019, n. 17922).
Anche con riferimento al motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., si osserva che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito;
incombe sulla stessa l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo in cui esso si trovava non era dipesa da sua colpa o negligenza ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (cfr. Cass.
12162/2014; 22246/2016; 885/2018).
Tali fatti, ad avviso del Tribunale, non possono di certo identificarsi nella circostanza che l'attore avesse impegni lavorativi in Francia, dove egli afferma di passare lunghi periodi nel corso dell'anno, non avendo l'impugnante fornito prova della circostanza che all'epoca del giudizio di merito egli si trovasse effettivamente all'estero (e, ripetesi, quand'anche tale prova fosse fornita, egli avrebbe dovuto curare di ricevere le comunicazioni a lui indirizzate).
In virtù delle superiori considerazioni, l'impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.
7 Dal mancato accoglimento della domanda di revocazione deriva, altresì, il necessario rigetto della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per effetto della soccombenza, infine, l'attore va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
Ai sensi dell'art. 4, VIII comma, d.m. 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), si ritiene congruo applicare l'aumento nella misura massima indicata dalla previsione.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 1-quater, d.p.r. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. rigetta la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €
3.394,16 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1-quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma, 25.9.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 24.9.2025, ha pronunciato in data 25.9.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 10018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RT C.F._1
Roma alla via di Villa Ada n. 57, presso lo studio dell'avv. Paolo Gamberale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE -
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Roma alla via Gino Funaioli n. 54, presso lo studio dell'avv. Valerio De Santi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO -
1 CONCLUSIONI:
- per l'attore, “In via principale: 1) previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 401 c.p.c., come richiesta in citazione, dato atto del dolo revocatorio consistito (nella causa promossa con ricorso ex art. 447-bis depositato il 1°/2/2023 e concluso con sentenza del 25/1/24
n. 1459/24), nella falsa rappresentazione dei fatti, da parte del sig. dichiarando CP_1
l'inesistenza di contratto di locazione scritto, invece da lui redatto e sottoscritto, (che prevedeva il solo pagamento del canone del box), e la falsa pattuizione di oneri condominiali, mai concordati, producendo a supporto estratti conti condominiali, non riferibili né al box locato, né tanto meno al sig. accertare che il convenuto ha confezionato un processo consapevolmente falso, facendo PT ritenere sussistente l'ipotesi dell'occupazione abusiva e del mancato pagamento di oneri condominiali, con tutte le relative conseguenze, e ritenuta la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 395 c.p.c. n.
1, revocare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n. 1459/2024 pubblicata il 25/1/24,
R.G: n. 6613/2023, nella parte in cui “1) accerta che è occupante senza titolo del RT box auto di proprietà di sito in Roma, Via Igino DA SN (oggi Via Igino CP_1
DA n. 42/44), piano S1, interno 39, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 2170381, foglio 607, particella 989, subalterno 43 e lo condanna a rilasciarlo immediatamente in favore di 2) condanna a corrispondere a CP_1 RT CP_1
l'importo di € 1.885,79 a titolo di oneri accessori afferenti al sopra descritto box e accerta
[...] il diritto del ricorrente di trattenere le somme già corrispostegli da per la detenzione RT dell'immobile; 3) condanna al pagamento, in favore di delle spese RT CP_1 di lite, liquidate in euro 1.618, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa”, danneggiando in tal modo il sig. e rigettare tutte le domande proposte, disponendo la restituzione di ciò che il sig. PT CP_1 ha conseguito, con la sentenza revocanda, ripristinando il contratto di locazione, con condanna alla restituzione di tutte le somme pretese e conseguenti, qualora proseguisse con l'esecuzione, senza rinunciare al pignoramento;
2) con condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nonché per trasgressione al dovere di lealtà, - per aver fatto uso di fatti e documenti non rispondenti al vero, concretanti un comportamento processuale fraudolentemente preordinato a sviare con artifizi e raggiri la difesa avversaria e la controparte sig. – nonché per PT aver continuato a negare le sue responsabilità anche in questa sede, nonostante l'evidenza delle prove, per l'importo di €. 7.000,00 (o per quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia), oltre
2 interessi legali dalla domanda, ex art. 1284 c.c.; e con condanna altresì al pagamento di spese e compensi di giudizio, sia del procedimento ex art. 447-bis che del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Gamberale difensore antistatario;
con sentenza esecutiva.”
- per il convenuto, “in via preliminare: non concedere, anche inaudita altera parte, la richiesta sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 1459/2024; nel merito: rigettare la domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. […] Con vittoria di compensi e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio RT
, esponendo: CP_1
- che, con sentenza n. 1459/2024, emessa in data 25.1.2024 dal Tribunale di Roma, veniva accertato “che è occupante senza titolo del box auto di proprietà di RT CP_1 sito in Roma, Via Igino DA SN (oggi Via Igino DA n. 42/44), piano S1,
[...] interno 39, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 2170381, foglio
607, particella 989, subalterno 43”, pronunciata condanna a rilasciare immediatamente l'immobile in favore di e a corrispondere al predetto l'importo di € CP_1
1.885,79 a titolo di oneri accessori afferenti al sopra descritto box, nonché accertato il diritto del ricorrente di trattenere le somme già corrispostegli da per RT la detenzione dell'immobile e condannato al pagamento delle spese di RT lite;
- che, passata la sentenza alla notifica a mezzo posta il 30.1.2024, unitamente all'atto di precetto, il sig. procedeva a pignoramento in danno di CP_1 RT
- di vivere solo, essere titolare di attività commerciali in Italia e di svolgere attività di agente di commercio e rappresentante in Francia, ove si recava frequentemente durante l'anno;
- che, ricevuta la notifica della sentenza e del pignoramento dei propri conti correnti, cercava in tutti i modi di ritrovare il contratto scritto di locazione del box in contesa;
3 - di avere rinvenuto solo in data 19.1.2025, in modo del tutto casuale e alla presenza di una testimone, il contratto del 19.1.2002 sottoscritto dalle parti ed avente ad oggetto la locazione del box auto di proprietà di;
CP_1
- che il testo del contratto non prevedeva la corresponsione di oneri condominiali, ma unicamente di un canone di locazione;
- che, pertanto, dal predetto documento era riscontrabile il dolo revocatorio, consistito nell'aver l'attuale convenuto (nella causa promossa e poi definita con la sentenza n.
1459/2024) fornito una falsa rappresentazione dei fatti, avendo in quella sede dichiarato l'inesistenza del contratto scritto di locazione e la pattuizione di oneri condominiali (che invece non sarebbero mai stati concordati), con l'effetto di instaurare un processo consapevolmente falso,
instando, previa sospensione ex art. 401 c.p.c., per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, commi I e III, c.p.c. e per la condanna della controparte, oltre che alla refusione delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio il sig. , negando di aver mai sottoscritto il CP_1 contratto di locazione asseritamente rinvenuto e affermando la non veridicità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte;
eccependo in ogni caso l'inammissibilità dell'azione esperita per tardività (con riferimento al motivo di cui al n. 1 dell'art. 395) e per insussistenza della causa di forza maggiore (con riferimento al motivo di cui al n. 3); chiedendo il rigetto dell'azione e della richiesta di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
Con decreto inaudita altera parte del 25.3.2025, l'istanza di sospensione veniva respinta per assenza del fumus boni juris.
A seguito del mutamento del rito disposto con decreto del 18.3.2025, le parti depositavano memorie integrative.
Nella propria memoria, l'attore ribadiva che gli obblighi contrattuali dell'attore in Francia costituivano la causa di forza maggiore che gli aveva impedito di ritirare le notifiche e di produrre in giudizio il documento decisivo, ossia il contratto di locazione scritto;
precisava di avere ricevuto solo in data 12.12.2024 la notifica
4 dell'avviso ex art. 543 c.p.c. e di avere appreso solo in tale data dell'esistenza del pignoramento e del titolo esecutivo alla sua base;
articolava, inoltre, le proprie richieste di prova testimoniale.
Nella memoria integrativa del convenuto, questi deduceva l'inammissibilità e l'irrilevanza ai fini probatori del contratto di lavoro prodotto, che non dimostrava la lontananza dall'Italia nei periodi di interesse;
lontananza, comunque, priva di effetti, dovendo comunque l'attore curarsi di ricevere le notifiche a lui regolarmente destinate. Il convenuto rappresentava, altresì, che le ricerche eseguite ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. non avevano rivelato l'esistenza di redditi di lavoro prodotti all'estero, e deduceva che, ove effettivamente il contratto fosse stato sottoscritto tra le parti, allora il sig. già a partire dall'azione giudiziaria avviata dal sig. sarebbe stato PT CP_1
a conoscenza della relativa esistenza e, pertanto, già all'epoca dell'instaurazione del giudizio sarebbe stato consapevole dell'asserito dolo commesso in suo danno.
All'udienza di comparizione del 21.5.2025, l'attore formulava istanza di verificazione del contratto disconosciuto da controparte;
il convenuto ne contestava l'ammissibilità e la rilevanza, alla luce dei motivi di impugnazione.
Ritenuta tempestiva l'istanza di verificazione, ma rigettata la stessa – così come le ulteriori istanze istruttorie dell'attore – per le ragioni esposte nell'ordinanza del 19.6.2025, la causa era rinviata all'udienza del 24.9.2025 per la decisione, nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte).
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L'impugnazione esperita è inammissibile.
Come già osservato nell'ordinanza del 19.6.2025, con la quale è stata delibata, in senso sfavorevole all'attore, l'istanza di sospensione da questi proposta ai sensi dell'art. 401 c.p.c., il presente giudizio ha ad oggetto la revocazione, per i motivi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 395 c.p.c., della sentenza n. 1459/2024, emessa in data 25.1.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha adottato il seguente decisuum: “1) accerta che PT
è occupante senza titolo del box auto di proprietà di sito in Roma, Via Igino
[...] CP_1
DA SN (oggi Via Igino DA n. 42/44), piano S1, interno 39, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 2170381, foglio 607, particella 989, subalterno 43 e
5 lo condanna a rilasciarlo immediatamente in favore di 2) condanna CP_1 RT
a corrispondere a l'importo di € 1.885,79 a titolo di oneri accessori afferenti al CP_1 sopra descritto box e accerta il diritto del ricorrente di trattenere le somme già corrispostegli da PT per la detenzione dell'immobile; 3) condanna al pagamento, in favore di
[...] RT CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 1.618, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa”.
[...]
Come noto, l'art. 395 c.p.c. prevede che “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; […] 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
L'art. 396, I comma, c.p.c. stabilisce poi che “Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”.
Ebbene, con riferimento a entrambi i motivi di revocazione di cui all'art. 395
c.p.c., appare fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto.
Con riferimento al primo motivo di revocazione, si osserva quanto segue.
L'art. 325 c.p.c. fissa in trenta giorni il termine perentorio per la revocazione, termine che decorre, giusto il disposto dell'art. 326 c.p.c, dalla scoperta del dolo o della falsità.
Orbene, risulta dagli atti di causa che l'azione è stata proposta il 14.2.2025, data di avvio del procedimento notificatorio. Posto che la scoperta del preteso dolo nel caso di specie coincide, al più tardi, con il momento in cui l'attore ha avuto contezza del contenuto della sentenza a lui notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
24.2.2024 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto), tra la data di scoperta del dolo e la proposizione della domanda risulta trascorso quasi un anno, con conseguente tardività dell'impugnazione sperimentata in relazione a tale vizio.
Non colgono nel segno, sul punto, le difese dell'attore, che deduce di non avere ritirato le notifiche a lui destinate perché assente dall'Italia per motivi di lavoro: in disparte l'assenza di prova che egli fosse effettivamente in Francia negli specifici
6 periodi in cui le notifiche venivano eseguite, costituiva onere del sig. curare di PT ritirare le comunicazioni effettuate nel suo luogo di residenza.
Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale l'assenza dal luogo di residenza o di domicilio non integra causa di forza maggiore ai fini di ritenere la notifica non validamente perfezionata (cfr. Cass. 15.3.2001, n. 3769:
“L'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ. presuppone che l'intimato cui sia stato notificato il decreto provi le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”; conformi ex multis Cass. 24.10.2008, n. 25737 e
4.7.2019, n. 17922).
Anche con riferimento al motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., si osserva che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito;
incombe sulla stessa l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo in cui esso si trovava non era dipesa da sua colpa o negligenza ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (cfr. Cass.
12162/2014; 22246/2016; 885/2018).
Tali fatti, ad avviso del Tribunale, non possono di certo identificarsi nella circostanza che l'attore avesse impegni lavorativi in Francia, dove egli afferma di passare lunghi periodi nel corso dell'anno, non avendo l'impugnante fornito prova della circostanza che all'epoca del giudizio di merito egli si trovasse effettivamente all'estero (e, ripetesi, quand'anche tale prova fosse fornita, egli avrebbe dovuto curare di ricevere le comunicazioni a lui indirizzate).
In virtù delle superiori considerazioni, l'impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.
7 Dal mancato accoglimento della domanda di revocazione deriva, altresì, il necessario rigetto della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per effetto della soccombenza, infine, l'attore va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
Ai sensi dell'art. 4, VIII comma, d.m. 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), si ritiene congruo applicare l'aumento nella misura massima indicata dalla previsione.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 1-quater, d.p.r. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. rigetta la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €
3.394,16 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1-quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma, 25.9.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
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