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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 3071/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3071 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Carlo Stancampiano che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/ATTORE
E
(di seguito , subentrata Controparte_1 CP_2
a titolo universale a in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marcello Fazio, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
E
Controparte_4
(P.I. e C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sirolli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore giusta procura alle liti in calce al presente atto.
OPPOSTA/ CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 1° comma c.p.c.
Udienza: 13 settembre 2024, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento n. Parte_1
29520190013464438000 emessa da limitatamente alla Controparte_3
pretesa contributiva di cui è ente impositore, per i seguenti motivi: Controparte_4
1) difetto di motivazione, 2) omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione che ne costituisce titolo esecutivo;
3) inesistenza della suddetta cartella in quanto
“proveniente da indirizzo pec diverso da quello proveniente da pubblici registri, 4) inesistenza della cartella “in quanto non viene specificato ed evidenziato il criterio di modalità di calcolo degli interessi di mora”, chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato per i suddetti motivi nonché per la prescrizione del credito, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Costituitasi in giudizio la chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per CP_4
l'effetto, la conferma della cartella di pagamento opposta, ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente alla minore o maggiore somma di cui risulterà debitore, in subordine, rilevare che alcuna impugnazione è stata effettuata dal debitore all'ingiunzione di pagamento del 2.11.2017 e dunque condannare il sig.
[...]
al pagamento della somma di € 14.747,87 per le ragioni dedotte in atto, Pt_1
ovvero qualunque altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori come determinati in contratto, con vittoria di spese e competenze legali. Costituitasi anche chiedeva che venisse dichiarata la mancanza Controparte_3
di legittimazione passiva della stessa per quanto attiene ai motivi di CP_3
opposizione riguardanti esclusivamente la legittimità dell'iscrizione a ruolo,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione, di cui chiedeva il rigetto , con la condanna dell'attore alle spese di giudizio.
Su richiesta delle parti la causa è stata trattenuta per la decisione, su base documentale, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e dunque, va rigettata.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio degli opposti tramite avvocato del libero Foro formulata in sede di comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c.
Giova preliminarmente evidenziare che l'eccezione formulata soltanto in comparsa conclusionale è inammissibile in quanto le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte nel corso del giudizio e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum. Quanto detto vale anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio, se tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo.
In ogni caso l'eccezione è priva di fondamento.
Il cd. decreto crescita (d.l. 34/2019) convertito con modificazioni in legge, ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell'
[...]
a mezzo di avvocati del libero foro e sul conferimento ai Controparte_1
medesimi dello ius postulandi, in particolare, contiene una norma di interpretazione autentica, secondo cui l'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ma può anche avvalersi di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016.
Ne deriva di conseguenza che, nel caso che occupa, l' Controparte_1
deve considerarsi ritualmente costituita in giudizio.
[...] La forma societaria dell – società per azioni – esclude di per sé l'obbligo CP_4
di assistenza con l'Avvocatura dello Stato.
In primo luogo va esaminata l'eccepita inesistenza della cartella impugnata in quanto sarebbe stata notificata da indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello proveniente da pubblici registri.
L'eccezione va disattesa.
Sul tema si è consolidato in giurisprudenza il principio, pienamente condiviso dal
Giudicante, secondo cui in caso di “notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cfr. Cass.
n. 18684/2023; Cass. n. 982/2023; Cass. SS.UU. n. 15979/2022 e, più di recente,
Cass. n. 1250/2024).
Alla luce dei principi appena richiamati, dunque, non v'è dubbio che l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica debba essere disattesa, essendosi il procedimento notificatorio correttamente e validamente perfezionato, senza neppure rendere necessario il richiamo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c.; l'opponente infatti, nulla ha dedotto in ordine a eventuali pregiudizi che sarebbero derivati dal ricevimento della notifica da un indirizzo che, comunque, appare chiaramente riconducibile alla , né può dubitarsi che gli Controparte_3
ordinari canoni della buona fede rendessero esigibile e opportuno, anche in caso di dubbio, un semplice accesso presso l'Ente, al fine di appurare la sicura provenienza dell'atto e della relativa pretesa.
In relazione al primo motivo e al quarto motivo, l'azione va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dunque andava proposta a pena di inammissibilità entro giorni venti dalla conoscenza dell'atto impugnato.
Si riconducono, infatti, all'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi le doglianze relative alla regolarità formale della cartella di pagamento (motivazione) e la dedotta nullità della cartella di pagamento stante l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Orbene, tenuto conto che l'opponente è venuto a conoscenza della cartella di pagamento in data 12.12.2019 l'azione, proposta in data 30.7.2020 non può che ritenersi tardivamente proposta.
L'opposta ha dimostrato in via documentale la regolare notifica CP_4
dell'ordinanza ingiunzione che costituisce il titolo esecutivo dell'intimata esecuzione.
Dalla disamina del documento prodotto risulta in maniera agevole che l'ordinanza
è stata notificata all'opponente in data 11.20.2017 con consegna del plico al destinatario che ha sottoscritto la relata di notifica.
Pertanto il secondo motivo va disatteso.
L'eccepita prescrizione è priva di fondamento.
Premesso che nel caso di specie non si applica il termine di prescrizione breve quinquennale ma il termine ordinario decennale, giacchè la prestazione di restituzione del finanziamento non è una prestazione periodica, ma è una prestazione unitaria ad esecuzione frazionata nel tempo, in relazione alla quale deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto in genere per le azioni contrattuali, è di palese evidenza che il termine, interrotto con la notifica dell'ordinanza nell'anno 2017 e poi nell'anno 2019 con l'impugnata cartella, non è decorso. Pertanto, l'opposizione va disattesa e dunque va dichiarata la legittimità dell'impugnata cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Va rigettata la domanda di ex art. 96 c.p.c. in carenza di alcuna allegazione e prova in CP_4
ordine alla mala fede o colpa grave dell'attore e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma
1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3071/2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di ciascuna parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 3.397,00 nei valori medi, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Messina, 2 gennaio 2025.
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio