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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 949/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Appalto:
nella causa iscritta al n. 949/2023 (a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1168/2023) promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Garfagnana il 10-08-1953, residente in [...]
(C.F. ) nato a [...] [...], residente in [...], piazza C.F._2
Castello n. 3, già soci della estinta società Controparte_1
, entrambi elettivamente domiciliati in Imperia, Piazza De Amicis 26,
[...]
nello studio delle Avvocatesse Basso Maria (C.F. - PEC C.F._3
e Acquarone Maria Grazia (C.F. Email_1 Email_2
– fax 0183-274339 – PEC C.F._4 Email_3 Email_4
, che li difendono e rappresentano giusta delega in calce all'atto di appelloappellante
[...]
contro
(C.F. nato ad [...] l'[...] e CP_2 C.F._5
residente in [...], elettivamente domiciliato in Imperia (IM) in Piazza Bianchi n. 5 presso lo studio dell'Avvocato CP_1
(C.F. - PEC: del
[...] C.F._6 Email_5 Email_6
Foro di Imperia, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e all'atto di appello del giudizio riunito appellante e appellato
e contro (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._7
residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Masina Giorgio (C.F.
- PEC e C.F._8 Email_7 [...]
(C.F. – PEC , CP_4 C.F._9 Email_8 entrambi del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato
Giorgio Masina in Siena, Via dei Termini n. 6, come da mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata il 19/2/2025 appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 10/4/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e hanno rassegnato le Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova Ecc.ma, contrariis reiectis, ferme e richiamate tutte le difese in atti, da intendersi qui trascritte e per i motivi in atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla decisione dell'appello per i gravi motivi già evidenziati, previa occorrendo ammissione delle prove per testi dedotte e non ammesse con tutti i testi indicati, come da istanze istruttorie infra ritrascritte, e ritenuta esaustiva la relazione di perizia dell'Ing.
, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia n. 608/2023; Controparte_5
-in principalità respingere la domanda attrice di risoluzione per inadempimento dell'Impresa agli accordi intercorsi tra le parti;
nonché la domanda di risarcimento danni e ogni altra domanda attrice conseguente;
-riconvenzionalmente giudicando, ritenuta la impossibilità oggettiva di portare a termine l'accordo originariamente intercorso tra le parti non per fatto dell'impresa ma per violazione da parte convenuta delle norme di cui agli artt. 1207, 1175 e 1375 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della committente, con la condanna di essa al pagamento di quanto risultasse ancora dovuto in base alle stime per l'opera prestata e al risarcimento danni per lucro cessante;
pag. 2/29 -in subordine risolvere il contratto per impossibilità oggettiva di esecuzione nei termini concordati, e/o per mancata collaborazione della committente, condannare al CP_3
pagamento di quanto risulterà dovuto in base alle stime redatte dal CTU per CP_5
l'opera utilmente eseguita;
o, in ulteriore subordine, per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 1660, secondo comma, c.c., con la condanna della committente a pagare un equo indennizzo, da valutarsi equitativamente;
-in ultimo subordine, condannare la attrice a pagare il valore dell'opera eseguita, quantomeno nei limiti dell'arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Vinte in ogni caso le spese, i diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio con accessori di legge, successive occorrende e rimborso spese C.T.U. e C.T.P.”.
* * *
-parte appellante -appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, ferme e richiamate tutte le difese in atti, da intendersi qui trascritte e per i motivi in atto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e previa eventuale convocazione della CTU Ing. in ordine alla richiesta di chiarimenti Controparte_5 formulata a verbale dalla difesa di all'udienza del 13/07/2022, da CP_2
intendersi qui integralmente riportata e trascritta – in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 608/2023 emessa dal Tribunale di Imperia in data 01/10/2023, pubblicata in data 02/10/2023, nella causa n. 1216/2012
R.G., respingere ogni avversaria domanda di risoluzione per inadempimento e/o di risarcimento danni e comunque rigettare integralmente ogni e qualsivoglia domanda proposta da nei confronti di poiché infondata in fatto e in Controparte_3 CP_2
diritto.
Vinti e rifusi le spese e gli onorari di causa, ivi incluse le spese di CTU, oltre contributo forfetario 15%, Iva e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”.
___* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello – contrariis reiectis – previ gli accertamenti e le declare meglio visti e ritenuti, preso atto delle risultanze delle svolte C.T.U dalle quali emerge che quanto finora eseguito dalla Impresa appaltatrice, oltre a non essere
pag. 3/29 completato, non è stato eseguito a regola d'arte né in conformità al progetto né in conformità alla DIA del 15.10.2007 prot. 1777 – 10- 9 (ns. prod. 7) assentita con comunicazione del Comune di Aurigo prot. 1810 (ns. doc. 8) e presenta gravi vizi e difetti, tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione e funzione e comunque tali da far venire meno l'equilibrio del sinallagma contrattuale ex art. 1455
c.c; dato atto che entrambe le CTU, in particolare, hanno verificato che l'orditura realizzata dall'Impresa convenuta non assolve alla sua funzione, neppure in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi;
altresì accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento del geom. sia come direttore lavori che CP_2 come progettista, al contratto d'opera intellettuale concluso con l'attrice CP_3 previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie dedotte dall'attrice e non ammesse in primo grado (segnatamente prove per interrogatorio e testi dedotte nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc depositata in data 18.09.2013 con i testi ivi indicati da sentirsi anche in controprova su eventuali capitolazioni avversarie che fossero ammesse), disattese e respinte tutte le istanze istruttorie avversarie,
1) in via preliminare ed in ogni caso respingere l'istanza di sospensione della esecutività e/o esecutorietà della sentenza del Tribunale di Imperia n. 608/2023 del
01.10.2023, mai notificata, difettandone i presupposti, confermando l'ordinanza di questa Ecc.ma Corte datata 5 giugno 2024;
2) in ogni caso respingere in toto l'appello e tutte le domande, eccezioni ed istanze da chiunque proposte nei confronti dell'attrice e confermare integralmente Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Imperia n. 608/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Imperia in composizione monocratica in persona del G.O.P. Avv.
Andrea Saccone nella causa iscritta al n. 1216/2012 R.G. del Tribunale di Imperia, mai notificata, e con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Imperia con sentenza 608/2023, pubblicata il 2/10/2023, così decideva:
“1) in accoglimento della domanda dell'attrice , dichiara la risoluzione Controparte_3 per grave inadempimento sia del contratto di appalto stipulato tra l'attrice e l'Impresa
pag. 4/29 e sia del contratto relativo alle Controparte_6 Parte_2
prestazioni professionali di competenza del progettista e direttore dei lavori Geom.
; CP_2
2) dichiara tenuti e condannati i convenuti e , in Parte_1 Parte_2 solido, all'immediato risarcimento, a favore dell'attrice , della somma di Controparte_3
euro 21.350,00 oltre gli interessi legali sul capitale rivalutato, anno per anno, in base agli indici Istat, a far data dal prezzario 2009 al saldo effettivo;
3) dichiara tenuto e condannato il convenuto Geom. all'immediato CP_2
risarcimento, sempre a favore di , di euro 12.000,00 senza accessori;
Controparte_3
4) dichiara tenuti e condannati i convenuti e , in Parte_1 Parte_2 solido, a rifondere all'attrice compensi per euro 4.400,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché gli esborsi anticipati, pari a 316,33 euro e i compensi di entrambe le C.T.U., in misura pari a 2/3 di quanto già liquidato in corso di causa;
5) dichiara tenuto e condannato il convenuto Geom. a rifondere CP_2 all'attrice compensi per euro 2.200,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché gli esborsi anticipati, pari a 158,17 euro
e i compensi di entrambe le C.T.U., in misura pari a 1/3 di quanto già liquidato in corso di causa”.
Risulta, dagli atti, che aveva chiesto alla Controparte_3 [...]
di eseguire dei lavori su un tetto di un edificio Controparte_7
della committente per i quali era stato incaricato come tecnico professionista il geometra
La committente, quando il tetto non era stato ultimato, aveva, poi, CP_2 lamentato l'inadempimento sia dell'impresa appaltatrice che del tecnico incaricato e li aveva citati a giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, − previ gli accertamenti e le declare meglio viste e ritenute, − dato atto che il CTU ha verificato che le lavorazioni eseguite dall'Impresa convenuta non sono state eseguite a regola d'arte e che ha altresì verificato che l'orditura realizzata dall'Impresa convenuta non assolve alla sua funzione neppure in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi;
− previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse (segnatamente
pag. 5/29 prove per interrogatorio e testi dedotte nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc datata 18.09.2013 con i testi ivi indicati da sentirsi anche in controprova su eventuali capitolazioni avversarie, − disattese e respinte tutte le istanze istruttorie avversarie, − preso atto delle risultanze della svolta C.T.U., − accertato e dichiarato che l'opera appaltata non è completata, − altresì accertato e dichiarato il grave inadempimento ex artt. 1453 – 1455 c.c. della “ Controparte_1
al contratto di appalto concluso con l'attrice poiché quanto
[...] CP_3 finora eseguito, oltre a non essere completato, non è stato eseguito a regola d'arte né in conformità al progetto ed alla DIA e presenta gravi vizi e difetti, tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione e funzione e comunque tali da far venire meno
l'equilibrio del sinallagma contrattuale ex art. 1455 c.c. − altresì accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento del geom. sia come CP_2 direttore lavori che come progettista, al contratto d'opera intellettuale concluso con
l'attrice 1) dichiarare la risoluzione ex art. 1453 – 1455 c.c. del contratto CP_3
d'appalto concluso tra l'esponente e la convenuta “ Controparte_3 CP_7 [...]
per grave inadempimento di Controparte_1 quest'ultima e, per l'effetto, condannare e (quali Parte_1 Parte_2 soci illimitatamente responsabili della estinta società convenuta “
[...]
, ad essa succeduti a seguito di riassunzione del Controparte_1 processo) a rimettere in favore della sig.ra l'importo di € 16.500,00, Controparte_3 quale restituzione delle somme ad oggi ricevute in esecuzione dell'appalto, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti (o, in subordine, a decorrere dalla domanda) fino al saldo, 2) altresì ed in ogni caso dichiarare tenuti e per l'effetto condannare e Parte_1 Pt_2
(quali soci illimitatamente responsabili della estinta società convenuta “
[...] [...]
e , ad essa succeduti a seguito di Controparte_1 Controparte_1
riassunzione del processo) ed il geom. in solido tra loro (e/o CP_2
singolarmente e/o alternativamente e/o pro quota e/o comunque come per legge e, comunque, ognuno per il titolo che gli compete) a risarcire alla conchiudente CP_3
tutti i danni, nessuno escluso, sia patrimoniali che non patrimoniali, dalla
[...]
stessa patiti e patiendi in conseguenza dei fatti per cui è causa e come indicati in atti,
pag. 6/29 nella misura di Euro 74.885,42 o in quella diversa, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e da determinarsi, se del caso, in tutto o in parte anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di dicembre 2007, o da altra data meglio vista e ritenuta, sino al giorno dell'effettivo pagamento con ogni altra conseguenza di legge;
3) in ogni caso respingere tutte le domande, istanze, eccezioni delle altre parti, comunque formulate;
IN OGNI CASO: vinte le spese e tutte le competenze professionali della presente causa, comprensive anche delle spese di CTU e di CTP e fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituivano davanti al Tribunale di Imperia la Controparte_1
ed anche il geometra contestando le responsabilità Controparte_1 CP_2
rispettivamente loro ascritte e chiedendo il rigetto delle domande della attrice. formulava anche domanda Controparte_1
riconvenzionale con la quale chiedeva: i) che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione per fatto e colpa della committente (per non aver integrato la pratica edilizia) con condanna al pagamento dell'opera prestata e del danno da lucro cessante;
ii) che, in subordine, fosse pronunciata la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva di esecuzione nei termini pattuiti;
iii) che, in via di ulteriore subordine, fosse pronunciato il recesso dell'impresa ai sensi dell'articolo 1660, comma secondo, c.c., con conseguente condanna della committente al pagamento di un equo indennizzo;
iv) che, in via di ulteriore subordine, la committente fosse condannata
“quanto meno nei limiti nell'arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.” (cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di primo grado . CP_1 CP_1
La società veniva poi sciolta e liquidata, motivo per cui il giudizio era interrotto e riassunto nei confronti dei due soci e Parte_1 Parte_2
Il Tribunale di Imperia concedeva termini istruttori, ammetteva ed assumeva diverse prove per testi e disponeva due CTU. Il giudizio, iscritto il 22/12/2012, era quindi definito con sentenza pubblicata il 2/10/2023.
Il Tribunale di Imperia esaminate le CTU, i documenti e le prove per testi, riteneva fondata la domanda di inadempimento contrattuale nei confronti sia di Parte_1
e che di Il Giudice di prime cure
[...] Parte_2 CP_2
condannava i primi, quali appaltatori, al risarcimento del danno indicato nel costo di pag. 7/29 ripristino dell'intero tetto a regola d'arte, dedotti gli importi già loro versati dalla committente all'impresa e condannava il professionista al risarcimento del danno indicato nel costo corrispondente a tutte le pratiche amministrative e tecniche da rifare ex novo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e impugnavano la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Imperia iscrivendo a ruolo il giudizio n. 949/2023 nel quale si costituivano tutte le controparti. impugnava del pari la pronuncia di primo grado e iscriveva a CP_2
ruolo il giudizio n. 1168/2023 nel quale si costituivano tutte le controparti.
e formulavano diverse censure di appello Parte_1 Parte_2
relative: i) alla violazione degli artt. 112, 115 cpc e 2697 c.c. per mancata corrispondenza tra le risultanze probatorie e la motivazione e mancanza di prova del contenuto contrattuale;
ii) alla violazione degli artt. 112 e 115 cpc e dell'art. 1660 c.c. per mancanza di cooperazione del committente, nonché dell'art. 1661 c.c. per inadeguatezza del compenso per la modifica del progetto e dell'art. 1207 c.c.; iii) alla violazione dell'art. 115 c.p.c. per difetto di motivazione quanto all'esistenza di un accordo sul dimensionamento strutturale dell'ordito ligneo;
vi) alla violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per inosservanza dei principi di correttezza e lealtà da parte di v) alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2687 Controparte_3
c.c. per mancanza di prova della destinazione abitativa dell'immobile e violazione dell'art 11 preleggi con riferimento alla normativa applicabile alla struttura;
vi) alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa valutazione dell'adempimento da parte dell'impresa alle opere concordate e contraddizione con le risultanze peritali;
vii) alla conseguente erroneità della pronuncia in punto spese. formulava diverse censure di appello relative: i) alla erroneità e/o CP_2
invalidità e/o illegittimità della pronuncia per averlo ritenuto Direttore dei Lavori e per aver affermato il proprio grave inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale, dichiarandone la risoluzione, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1453 1455 1458 2697 c.c.; ii) alla erroneità della pronuncia per avere ritenuto sussistente un proprio grave inadempimento e per avere dichiarato risolto il contratto di pag. 8/29 prestazione d'opera professionale con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt.
1453 1455, 1458, e 2697 c.c.; iii) alla erroneità e/o invalidità e/o illegittimità della pronuncia per averlo condannato al risarcimento della somma di 12.000,00 euro a favore della committente con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art.t 1453,
1455, 1458, 1218, 1223 e 2697 c.c.; iv) alla erroneità e/o invalidità e/o illegittimità della pronuncia per averlo condannato alla rifusione delle spese legali e delle spese di CTU con violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per inosservanza dei principi di correttezza e lealtà da parte della committente. si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva il rigetto delle Controparte_3
doglianze delle controparti con conferma della sentenza impugnata.
I due giudizi erano riuniti e la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata da tutti gli appellanti in entrambi i giudizi.
Veniva, quindi, fissata udienza di comparizione delle parti ed era formulata una proposta conciliativa che dava esito negativo. Le istanze istruttorie risultavano, invero, tutte superflue o inammissibili ai fini del decidere in quanto: i) erano già state disposte in primo grado due CTU del tutto esaustive;
ii) non erano contestate le circostanze poste a fondamento della sentenza impugnata;
iii) i capitoli di prova dedotti e non ammessi in primo grado erano irrilevanti;
iv) le prove dedotte e non ammesse erano superflue rispetto alle domande formulate e, comunque, non erano oggetto di puntuali censure
(quanto a erroneità per mancata ammissione e a decisività delle stesse).
Depositata una nuova istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, poi rinunciata, le parti precisavano le rispettive conclusioni in udienza ed era, quindi, fissata udienza per discussione orale innanzi al Collegio, con concessione del termine per il deposito delle note conclusive. Le parti discutevano la causa davanti al Collegio che la tratteneva in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura formulata da CP_2 con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per CP_2
averlo qualificato Direttore dei Lavori e per aver ritenuto la sussistenza di un grave inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale con la conseguente pronuncia di risoluzione, il tutto in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 1453,
pag. 9/29 1455, 1458 e 2697 c.c.. L'appellante sostiene di non aver mai concluso alcun contratto quale Direttore Lavori, afferma che non era stata pattuito alcun corrispettivo per tale attività e che l'unico documento richiamato dal Tribunale di Imperia, cioè la lettera
3/10/2010 sarebbe al più idonea a indicare un suo interessamento alla fase esecutiva solo successivamente alla avvenuta realizzazione del manufatto da parte dell'impresa costruttrice.
La censura è infondata.
Parte appellante, invero, ha predisposto e sottoscritto le due DIA (cfr. docc. 4 e 7
, ha tenuto i contatti con l'Ufficio Tecnico del Comune (cfr. doc. 6 CP_3 CP_3
ed è agli atti la lettera 3/10/2010 (cfr. doc. 13 con la quale il professionista CP_3 ribadisce all'impresa edile la necessità di rispettare i progetti e le indicazioni impartite in qualità di Direttore Lavori. nelle proprie difese, da un lato, nega di essere stato il Direttore Lavori CP_2 per l'opera di cui si discute e, dall'altro, ricostruisce i fatti in coerenza alle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Imperia, affermando di esserne il progettista e di aver contestato all'impresa la difformità tra realizzato e progetto. Invero, l'appellante afferma “… nel mese di agosto 2007 la predetta aveva direttamente preso CP_3
contatto ed incaricato l'impresa di eseguire lavori di Controparte_7 manutenzione ordinaria al tetto dell'immobile … come da comunicazione di inizio lavori in data 06/08/2007 … La suddetta impresa, nel mese di agosto 2007, aveva collocato i ponteggi, iniziando i lavori veri e propri in data 17/09/2007 … Durante
l'esecuzione dei lavori, la committente e l'impresa si erano però ben presto accorti che alcuni elementi lignei del tetto erano in pessimo stato di conservazione, circostanza che imponeva l'esecuzione di una serie di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo…. Per eseguire tali lavori, era però necessario presentare una apposita D.I.A.al Comune di Aurigo. … La decideva allora di rivolgersi, CP_3
per tale incombente, al Geom. che entra in questo momento per la prima volta in CP_2 scena. … In ottemperanza all'incarico ut supra appena ricevuto dalla il Geom. CP_3
in data 21/09/2007 depositava subito una prima D.I.A. al Comune di Aurigo (doc. CP_2
n. 4 di parte attrice). … veniva previsto un rifacimento del manto di copertura interamente in tegole marsigliesi, in sostituzione delle “ciappe” che, nello stato
pag. 10/29 originario del tetto… Il Comune di Aurigo, con missiva datata 26/09/2007 (doc. n. 5 di parte attrice), intimava di non iniziare i lavori, in quanto una modifica degli attuali materiali del tetto, … richiedeva il previo rilascio di una autorizzazione ambientale, essendosi in zona vincolata. A questo punto -giacché la committenza non aveva intenzione di affrontare i tempi ed i costi di una pratica di autorizzazione ambientale, né tantomeno di creare una copertura tutta con “ciappe” nuove (vista anche la difficile reperibilità ed i costi molto elevati delle stesse) -il Tecnico, ovviamente previo accordo con la committente che sottoscriveva congiuntamente gli atti, decideva … di presentare una seconda D.I.A. che prevedesse una copertura identica a quella esistente, così da evitare contestazioni da parte del Comune e consentire l'immediata ripresa dei lavori…. pochi giorni dopo il ricevimento della missiva del Comune di Aurigo di cui sopra, con missiva protocollata in data 04/10/2007 (doc. n. 6 di parte attrice), sottoscritta congiuntamente dalla e dal Geom. veniva precisato al CP_3 CP_2
Comune di Aurigo che, diversamente da quanto ipotizzato nella D.I.A. del 21/09/2007 si sarebbe provveduto “alla realizzazione di una copertura identica nelle forme, come indicato nella D.I.A., realizzandola con materiali identici a quelli attualmente in opera”. … in effetti il 15/10/2007 il Geom. depositava una seconda D.I.A., CP_2
integrativa e sostitutiva di quella precedente, con allegata relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritti anche dalla committente (doc. 7 di parte attrice). … veniva confermato che il c.d. ordito ligneo avrebbe dovuto avere la medesima sezione di quella preesistente (e cioè cm. 25), e dall'altro lato si precisava che la copertura del tetto sarebbe stata in parte in tegole marsigliesi ed in parte in “ciappe”, dunque esattamente con materiali identici a quelli attualmente in opera … A seguito di tale seconda D.I.A., il Comune di Aurigo in data 20/10/2007, dava il proprio benestare al rifacimento del tetto (doc. 8). All'inizio del mese di novembre 2007 … dunque prima che fosse trascorso il termine di 30 giorni dalla D.I.A, l'impresa riprendeva i lavori, che andranno avanti sino a circa al 19/11/2007 … senza attenersi al progetto del Geom. che era stato CP_2 assentito dal Comune …, tra l'altro, demoliva completamente il tetto esistente, buttava in discarica tutte le ciappe esistenti, sostituiva gli originali travi di sostegno con altri di sezione inferiore ed installava sull'orditura minore un tavolato con un pannello isolante” (cfr. pagg. 8 e ss. appello).
pag. 11/29 quindi sostiene di essere stato chiamato da a lavori CP_2 Controparte_8 eseguiti nel novembre del 2017, di essersi recato in loco, di aver riscontrato l'inidoneità dell'ordito e che era poi sopraggiunta la sospensione lavori nello stesso novembre 2017.
La lettura della lettera 3/10/2010 qualifica però il ruolo di in modo CP_2 diverso. Il professionista in tale lettera esordisce affermando “… con la presente si ribadiscono le indicazioni che a suo tempo … sono state impartite alla società … per i lavori di risanamento della copertura, che peraltro venivano commissionati e concordati dalla proprietà, precedentemente alle date di presentazione della prima
Denuncia di Attività edilizia come si evince dal Ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo. …” (cfr. doc. 13 . Si riporta per comodità, di seguito, copia CP_3
integrale della lettera 3/10/20210.
pag. 12/29 doc. 13 CP_3 La ricostruzione dei fatti proposta da e cioè l'asserita estraneità alla CP_2
direzione lavori, poi sospesi nel novembre 2017, sino alla avvenuta ultimazione è incompatibile con la comunicazione a firma del professionista del 3/10/2010 e al ruolo avuto a livello progettuale. con la lettera 3/10/2020, di fatto, ammette di essere stato il direttore CP_2 lavori per avere “impartito a suo tempo indicazioni” all'impresa per i lavori di risanamento del tetto. Il professionista dà indicazioni tecniche di dettaglio, ricorda di averle già impartire a più riprese e menziona anche il sopralluogo effettuato.
Si deve, quindi, concludere che è stato il Direttore Lavori per l'opera CP_2
di cui si discute, risultando a tale riguardo inconferente la circostanza che non sia stata prova diretta della pattuizione o che via stato il pagamento di un corrispettivo o la formale conclusione di un contratto scritto. Il tenore della lettera 3/10/2010 evidenzia poi come non sia possibile circoscrivere l'attività di direzione lavori solo ad un momento successivo alla integrale esecuzione del manufatto a cura dell'impresa costruttrice giacché il professionista nella sua missiva fa riferimento a indicazioni impartite per i lavori di risanamento e quindi proprio per l'iniziale attività di ristrutturazione del tetto di cui si discute.
La qualifica di Direttore Lavori comporta specifiche responsabilità e, tra le altre, quella di vigilare che l'esecuzione avvenga a regola d'arte (“Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” Cass. 27045/2024).
Provata la qualifica di quale Direttore Lavori questi avrebbe dovuto CP_2
dimostrare di aver seguito e vigilato la realizzazione del manufatto nel rispetto del progetto e della regola dell'arte e la ascrivibilità di eventuali vizi alla sola impresa esecutrice per aver assunto in modo del tutto autonomo iniziative difformi dal progetto e dalle istruzioni ricevute.
pag. 13/29 Il professionista non ha fornito tale prova, mentre dalle due CTU sono emersi evidenti errori in fase esecutiva che una adeguata e corretta vigilanza da parte del
Direttore Lavori avrebbe potuto evitare. È, quindi, provato il grave inadempimento riscontrato dal Tribunale di Imperia.
Va quindi rigetta la prima doglianza di appello formulata da CP_2
* * *
4. Sulla prima e seconda censura formulata da CP_1 CP_1
e con la prima censura lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità della pronuncia impugnata con violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c. per la mancata corrispondenza tra le risultanze probatorie e la motivazione, per carenza di prova sul contenuto contrattuale. Gli appellanti sostengono che “… poiché è l'attrice ad aver affermato che l'Impresa non avrebbe costruito secondo determinati criteri, è certo l'attrice che deve dimostrare quale fosse il contenuto del contratto, e starà all'Impresa dimostrare la correttezza del proprio adempimento (Cass. 3-10-2023 N. 27852)” (cfr. pag. 6 appello). Il Tribunale di Imperia avrebbe errato nel ritenere provata l'esistenza del contratto per la realizzazione di un tetto in ciappe di ardesia, o misto, perché sarebbe stato così autorizzato dal Comune sulla base della DIA e perché l'Ente Locale avrebbe inviato a tutte le parti, inclusa l'impresa, la comunicazione del 27/09/2007, ricevuta dall'appaltatrice solo il
20/10/2007. Gli appellanti sostengono che non era mai stato concordato il corrispettivo nella misura indicata da per realizzare il tetto indicato nella seconda Controparte_3
DIA del 15/10/2007 e che non era mai stata pattuita l'edificazione del tetto secondo le nuove disposizioni pervenute dal Comune.
e sostengono di aver ricevuto inizialmente Parte_1 Parte_2
l'incarico di eseguire solo l'ordinaria manutenzione del tetto e che in corso d'opera, atteso il pessimo stato di conservazione dell'orditura, la committente aveva depositato tramite il professionista una DIA per il rifacimento del tetto “con manto CP_2
di tegole marsigliesi con ripristino delle dimensioni (quote e pendenze) originarie;
posa di coronamento in ardesia;
installazione di lattonerie in rame” (cfr. pag. 8 appello), concordando il corrispettivo di 20.000,00 euro.
pag. 14/29 e affermano, quindi che il tetto in origine Parte_1 Parte_2
si sarebbe dovuto ricoprire con tecnica mista (tegole marsigliesi e coronamento con ciappe di ardesia). Gli appellanti adducono di aver eseguito l'intervento di smantellamento del tetto esistente e la predisposizione della nuova orditura “sulla base della relazione allegata alla DIA prima versione, senza controindicazioni né disegni o diverse istruzioni di alcuna specie da parte della direzione lavori, e senza rilievi da parte della sempre presente sul cantiere” (cfr. pagg. 8 e 9 appello). CP_3
e lamentano che, conclusi i lavori nello Parte_1 Parte_2
stato in cui sono stati esaminati poi dai CTU nel corso del giudizio di primo grado, era arrivata la comunicazione del Comune del settembre 2007, notificata all'impresa il
20/10/2007 con cui veniva richiesto un intervento completamente diverso, cioè o l'ottenimento della autorizzazione dalla Soprintendenza della Regione Liguria per realizzare un tetto a tecnica mista, o il rifacimento del tetto identico a come era in origine, cioè con la copertura in ciappe.
Gli appellanti, quindi, affermano che la sentenza sarebbe errata perché si fonderebbe sull'inesistente presupposto in fatto della prova della conclusione di un contratto di appalto per il rifacimento del tetto in conformità alla seconda DIA.
* * *
e con la seconda doglianza lamentano poi Parte_1 Parte_2 che l'esatta esecuzione, con le caratteristiche richieste dal Comune, non sarebbe mai stata concordata tra le parti, anche con riferimento all'adeguamento del prezzo. La pronuncia impugnata sarebbe quindi erronea per violazione degli articoli 112 e 115
c.p.c., e dell'articolo 1660 c.c. per mancanza di cooperazione del committente, e dell'articolo 1661 c.c. per inadeguatezza del compenso per la modifica del progetto.
* * *
Le cesure sono infondate.
Invero, è pacifico per ammissione degli stessi appellanti ( CP_1 CP_1
che le parti abbiano concluso un contratto per realizzare il nuovo tetto, dopo che l'intervento di semplice manutenzione ordinaria era risultato impraticabile per lo stato di conservazione dell'orditura preesistente. È, poi, pacifico che tale tetto si sarebbe dovuto realizzare in conformità alla prima DIA del 21/9/2007 (cfr. doc. 4 , CP_3
pag. 15/29 poi bloccata dal Comune con nota 26/9/2007 (cfr. doc. 5 . La Dia 21/9/2007 CP_3 prevede espressamente “sostituzione dell'ordito ligneo con altro di medesima sezione”, inciso presente anche nella seconda DIA del 15/10/2007 (cfr. doc. 7 . CP_3
L'inadempimento contestato dalla committente alla appaltatrice è legato alla inidoneità della nuova orditura del tetto e alla realizzazione di un tetto a pendenza unica e non a doppia pendenza. Si legge nell'atto di citazione di primo grado “i suddetti vizi da cui sono affetti i lavori ad oggi eseguiti … configurano un adempimento di non scarsa importanza … perché riguardano in maniera grave gli elementi strutturali essenziali dell'opera, incidendo sulla sua sicurezza e solidità e rendendola del tutto inadatta alla sua destinazione e funzione: come compiutamente esposto sopra,
l'orditura de qua non è idonea a sorreggere alcuna copertura …” (cfr. pag. 9 atto di citazione).
La pronuncia impugnata ha posto tale inadempimento a fondamento della risoluzione pronunciata, richiamando le due CTU dalle quali si evince l'inidoneità dell'orditura. Le conclusioni del CTU , fondate sull'analisi strutturale della grande e piccola Per_1 orditura (sezione delle travi e dei travetti e materiale degli stessi) sono inequivoche “per quanto all'orditura le verifiche attuate hanno consentito di accertare che la totalità della grossa orditura e la quasi totalità della media presentano delle dimensioni e/o delle caratteristiche tali da non assolvere alla sua funzione specifica anche in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi e tanto meno con materiali di peso maggiore quali ad esempio le “ciappe”” (cfr. CTU pag. 14). Risulta, quindi, Per_1 provato l'inadempimento contrattuale perché, anche con riferimento a quanto previsto nella prima DIA e, in relazione alle contestazioni avanzate dalla committenza, l'orditura realizzata dalla appaltatrice è del tutto inidonea a sorreggere anche solo le tegole marsigliesi.
Gli ulteriori profili di censura relativi al tipo di copertura da eseguire sono privi di pertinenza con le domande di risoluzione e di risarcimento formulate in primo grado e come tali inammissibili. Gli appellanti lamentano il mancato adeguamento del corrispettivo dell'appalto al contenuto della seconda DIA e la violazione degli articoli
112 e 115 c.p.c., dell'articolo 1660 c.c. per mancanza di cooperazione del committente,
e dell'articolo 1661 c.c. per inadeguatezza del compenso per la modifica del progetto.
pag. 16/29 Tali censure sono estranee alle domande formulate dalla committente e i profili legati al contenuto della pronuncia risarcitoria sono stati oggetto di autonome e diverse doglianze.
Gli ulteriori profili di doglianza degli appellanti relativi al fatto di non aver ricevuto indicazioni tecniche dal Direttore Lavori sono, poi, prive di rilievo nella misura in cui e non hanno formulato alcuna domanda nei Parte_1 Parte_2
confronti di CP_2
Vanno, quindi, rigettate la prima e la seconda censura di appello formulate da e Parte_1 Parte_2
* * *
5. Sulla seconda censura formulata da CP_2 con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata CP_2
per avere ritenuto sussistente un grave inadempimento a sé imputabile quale progettista e per avere dichiarato risolto il relativo contratto di prestazione d'opera professionale, violando così gli articoli 115 e 116 c.p.c., gli articoli 1453, 1455, 1458 e 2697 c.c.. Parte appellante sostiene di aver depositato due DIA e che con il deposito della seconda, sottoscritta dalla committenza, questa avrebbe ratificato e superato qualsiasi manchevolezza della prima (priva di autorizzazione ambientale). poi CP_2
sostiene che la progettazione della nuova orditura sarebbe stata corretta per essere compatibile per un manto in tegole, come poi deciso dalla committenza, con un integrale ripristino della pregressa copertura e, infine, sottolinea come l'ultima DIA prevedeva il rifacimento della copertura originaria con il recupero per quanto possibile delle ciappe di ardesia presenti.
La censura è infondata.
Invero, la committente ha agito chiedendo la risoluzione del contratto intercorso con il professionista per due distinti motivi, come si evince in modo chiaro leggendo l'atto di citazione di primo grado. La committente afferma che “deve ritenersi sussistente anche la responsabilità del geometra quale Direttore Lavori, poiché non CP_2 ha correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale concluso con l'esponente. … ha omesso di controllare la realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e non ha verificato se erano osservate le regole dell'arte,
pag. 17/29 se erano rispettati il progetto e la DIA, né ha controllato il materiale impiegato (le sie dimensioni, la sua essenza) e la sua corrispondenza a quanto era stato prescritto …[…] inoltre sussiste la responsabilità del geometra anche nella sua qualità di CP_2 progettista … per i seguenti motivi: a) … ha predisposto e presentato la prima DIA … nonostante la stessa già ab origine non fosse accoglibile, … b) la forma originaria del tetto è diversa da quella indicata nello stato di progetto nel senso che le falde del tetto avevano originariamente una doppia pendenza…” (cfr. pagg. 10-13 atto di citazione).
Il Tribunale di Imperia ha dichiarato “la risoluzione per grave inadempimento sia del contratto di appalto stipulato tra l'attrice e l' Controparte_7
e sia del contratto relativo alle prestazioni professionali di competenza Parte_2 del progettista e direttore dei lavori Geom. ”, pronunciandosi, quanto al CP_2 professionista, sia come progettista che come direttore lavori, mentre l'appellante ha censurato solo il primo profilo della pronuncia, risultando quindi la doglianza di per sé inidonea ad incidere sul pronunciato inadempimento e quindi inammissibile.
La censura risulta, peraltro, anche infondata. Infatti, è pacifico che la prima DIA non fosse corredata da autorizzazione dalla Soprintendenza della Regione Liguria, trovandosi il bene in zona sottoposta a vincolo ambientale. Tale omissione ha comportato la necessità di predisporre una seconda DIA con un nuovo progetto. La seconda DIA è stata quindi necessitata dalla carenza della prima, non corredata da tutti i necessari allegati, né la circostanza che la committenza abbia firmato la prima DIA (così come la seconda) significa che abbia “ratificato” o fatto proprio Controparte_3
l'operato del professionista. Invero, le diverse pratiche sono presentate dalla proprietà, ma dei relativi aspetti tecnici risponde comunque il professionista che le ha predisposte
(Cass. 18342/2019). Infatti, “il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento”
(Cass. 1214/2017).
pag. 18/29 Quanto agli errori di progettazione, il Tribunale di Imperia ha contestato “la progettazione della copertura con due manti diversi che necessitano di differenti sottostrutture” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata). Risulta, invero, del tutto carente il progetto strutturale delle orditure, predisposto solo in secondo tempo - come indicato dalla CTU - e il professionista non ha evidenziato tale carenza iniziale al proprio CP_2
committente (cfr. pag. 15 CTU , condotta che non costituisce un vizio in sé CP_5
del progetto, ma un grave inadempimento del professionista incaricato nella cura della pratica. ha indicato le medesime tipologie di orditure per due diversi tipi CP_2
di copertura senza curarsi della necessità di far allegare e predisporre da subito i relativi progetti strutturali, carenza a cui è seguita l'installazione di una orditura inadeguata, insufficiente e non vigilata in fase esecutiva dal professionista. (cfr. pag. 14 CTU
). Per_1
Quanto, infine, alla circostanza che il progetto non fosse chiaro, avendo proposto sia lo smaltimento, sia il recupero delle ciappe di ardesia, si osserva che tale indicazione di per sé è neutra rispetto all'attività di progettista svolta da ma del pari CP_2
irrilevante ai fini del decidere in presenza degli errori tecnici sopra indicati.
Va quindi rigettata la seconda doglianza di appello formulata da CP_2
* * *
6. Sulla terza censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la terza censura lamentano che la Parte_1 Parte_2 pronuncia impugnata ha ritenuto l'inadempimento dell'appaltatrice affermando che “la
CTU ha accertato che in relazione al dimensionamento strutturale dell'ordito ligneo lo stesso non risponde ai requisiti di progetto e non risulta essere stato sottoposto alle verifiche sismiche obbligatorie;
comunque il progetto prevedeva un uguale dimensionamento degli elementi strutturali che non è stato rispettato dall'impresa medesima” (cfr. pag. 11 sentenza impugnata). Gli appellanti sostengono che non avendo la committente appellata provato il contenuto del contratto intercorso tra le parti non sarebbe stato possibile per il CTU determinare le dimensioni delle travi dell'orditura, atteso anche il difetto di prova circa la misura delle travi preesistenti, non uniformi e ricavate da tronchi d'albero.
La censura è infondata.
pag. 19/29 Risulta, da quanto esposto nell'esame delle precedenti censure, che la committente ha provato di aver concluso un contratto volto al rifacimento del tetto con una prima
DIA 21/9/2007 che prevedeva espressamente la “sostituzione dell'ordito ligneo con altro di medesima sezione”. L'orditura originaria reggeva il peso di un tetto in “ciappe” di pietra, mentre quella realizzata da e non è Parte_1 Parte_2 in grado di sostenere neppure una copertura in tegole marsigliesi (“per quanto all'orditura le verifiche attuate hanno consentito di accertare che la totalità della grossa orditura e la quasi totalità della media presentano delle dimensioni e/o delle caratteristiche tali da non assolvere alla sua funzione specifica anche in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi e tanto meno con materiali di peso maggiore quali ad esempio le “ciappe””, cfr. CTU pag. 14). Per_1
È, quindi, immune da vizi la pronunciata risoluzione fondata sulla circostanza che l'ordito “non risponde ai requisiti di progetto” e che non è stato rispettato dall'impresa il progetto che “prevedeva un uguale dimensionamento degli elementi strutturali” rispetto a quello esistente e rimosso.
La terza censura risulta, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
7. Sulla quarta censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la quarta censura lamentano che la Parte_1 Parte_2
committente avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli
1175 e 1375 cc. perché, ricevuta dal Comune la comunicazione di sospensione lavori, avrebbe potuto attivarsi per ottenere la autorizzazione dalla Soprintendenza della
Regione Liguria, mantenendo così la copertura mista prevista dalla prima DIA.
La cesura è infondata.
Invero, come sopra indicato, la domanda di risoluzione del contratto è fondata sull'inidoneità dell'orditura realizzata ad assolvere la propria funzione strutturale.
Rispetto a tale inadempimento è del tutto irrilevante la circostanza che la committenza potesse chiedere e ottenere la autorizzazione dalla Soprintendenza della Regione
Liguria, giacché l'orditura è risultata inidonea a sostenere anche il peso della copertura mista (cfr. pag. 14 CTU ) che avrebbe potuto essere autorizzata dall'ente Per_1
proposto alla tutela del vincolo.
pag. 20/29 La scelta di di depositare una nuova DIA non è, quindi, Controparte_3
censurabile, né viola i principi di correttezza e buona fede. Invero, anche se la committente avesse integrato la DIA originaria, come prospettato dagli odierni appellanti, e i lavori fossero proseguiti, avrebbe potuto comunque CP_3
agire per la risoluzione attesa la provata inidoneità dei lavori eseguiti a sostenere il peso anche di una copertura mista, come indicata nella prima DIA.
Va, quindi, rigettata la quarta censura di appello formulata da Parte_1
e Parte_2
* * *
8. Sulla quinta censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la quinta censura lamentano la Parte_1 Parte_2
erroneità della sentenza impugnata con violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., dell'articolo 2687 c.c. e dell'articolo 11 delle preleggi in riferimento alla normativa applicabile all'immobile, perché l'appellata non avrebbe dimostrato la destinazione abitativa dell'immobile. Gli appellanti, in sostanza, lamentano che il Tribunale di
Imperia abbia ritenuto che l'utilità riconoscibile alla committente per l'intervento eseguito sull'immobile possa al più essere limitato alla funzione di protezione dalle intemperie perché “pur essendo incompleta, ma integra, la copertura non rispetta le normative vigenti in materia strutturale ed energetica, pertanto per rendere abitabile
l'immobile, la copertura dovrebbe esser ricostruita o adeguata atteso che le opere eseguite non possono essere fruite dall'attrice se non quale protezione”.
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale ha fatto riferimento non solo alle disposizioni in materia energetica, ma anche a quelle di natura strutturale. Risulta dalle CTU eseguite che la copertura come realizzata e, in particolare, l'orditura non è idonea, come già detto, neppure a sostenere una copertura mista in tegole marsigliesi con bordatura in ciappe di ardesia. È, quindi, evidente che l'unica funzione che può assolvere la copertura, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'abitabilità dell'immobile, è quella di proteggere la struttura sottostante dalle intemperie. L'immobile, in sostanza, a prescindere dalla sua destinazione d'uso non è fruibile nello stato in cui attualmente si trova, risultando, quindi, corretta la valutazione del Tribunale di Imperia in merito alla pag. 21/29 rilevanza dell'inadempimento. Il profilo legato al mancato rispetto della normativa energetica risulta ulteriore rispetto ai limiti strutturali che rendono il tetto non ultimabile e l'immobile non fruibile a prescindere dalla sua destinazione d'uso.
Risulta, poi, irrilevante la circostanza che il tetto, non ultimato e allo stato costituito da una orditura inidonea, da un tavolato e da uno strato di materiale impermeabile bituminoso e da uno strato isolante, stia svolgendo da oltre un decennio la funzione sopra indicata. Invero, la struttura, come esistente protegge dalle intemperie, ma non può essere rivestita né di tegole, né di ciappe di ardesia senza essere rinforzata o senza un intervento radicale sull'orditura, come indicato dalle due CTU che hanno esaminato il manufatto.
Va, quindi, rigettata la quinta censura di appello.
* * *
9. Sulla sesta censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la sesta censura lamentano la Parte_1 Parte_2
“mancata considerazione in sentenza dell'adempimento da parte dell'Impresa alle opere concordate” e la contraddizione tra la pronuncia e le risultanze delle CTU dalle quali emergerebbe l'esecuzione di parte del contratto con violazione degli articoli 112 e
115 c.p.c..
La censura è infondata.
Risulta, invero, da quanto esposto che non vi è stato alcun adempimento. Già la prima DIA, infatti, indicava espressamente la “sostituzione dell'ordito ligneo con altro di medesima sezione” e, come visto, e non Parte_1 Parte_2
hanno rispettato tale requisito, centrale ai fini del corretto adempimento.
La doglianza va quindi rigettata perché infondata anche a fronte della mancata censura relativa alla misura dell'importo posto in compensazione.
* * *
10. Sulla terza censura formulata da e sulla settima censura CP_2
formulata da e Parte_1 Parte_3
con la terza censura lamenta la erroneità della sentenza impugnata per
[...]
averlo condannato al risarcimento della somma di 12.000,00 euro a favore di CP_3
, con violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 1453, 1455, 1458,
[...]
pag. 22/29 1218, 1223 e 2697 c.c.. L'appellante afferma che il Tribunale di Imperia avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e nel ritenere provati i danni lamentati da Controparte_3 quale conseguenza dell'inadempimento del Progettista e Direttore dei Lavori.
e con la settima censura lamentano la Parte_1 Parte_2
erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati al risarcimento del danno. Gli appellanti sostengono che dovrà essere riformata la sentenza impugnata, avendo la committente chiesto le seguenti voci di danno:
a) costo di allestimento di un nuovo cantiere necessario per le successive lavorazioni;
b) costo di demolizione dell'attuale tetto e costo di conferimento in discarica;
c) costo di ripristino e rifacimento del tetto nelle sue forme originarie (inclusi materiali e ciappe di ardesia non recuperate dalla prima demolizione);
d) costo delle nuove pratiche edilizie e urbanistiche;
e) costi per i danni conseguenti al ritardo nella esecuzione dei lavori e al mancato godimento dell'immobile (inclusi i costi per il soggiorno in Italia della committente per il periodo di mancato uso);
f) costi per l'occupazione del suolo pubblico;
g) costi di deprezzamento del bene (richiesti in via subordinata in caso di possibilità di semplice adeguamento dell'orditura).
Il Tribunale di Imperia, quanto al risarcimento del danno imputato a Parte_1
e ha affermato “… all' e, per essa, agli
[...] Parte_2 CP_7
aventi causa e , vanno imputati euro 37.000,00 (per Parte_1 Parte_2
il rifacimento totale del tetto), nonché il valore a nuovo della fornitura di abbadini
40x40x1 (di foggia regolare), per una copertura di mq. 43 con incidenza di 9pz/mq, pari a euro 1.150,00 e, quindi, previa detrazione di euro 300,00 per lo smaltimento delle “ciappe”, euro 850,00” (cfr. pag. 14 sentenza impugnata). Il Tribunale di Imperia ha poi riconosciuto l'esecuzione da parte della appaltatrice di opere per 16.500,00 euro e ha quindi compensato 37.850,00 euro con 16.500,00 euro, condannando l'impresa appaltatrice a pagare la differenza pari a “21.350,00 euro oltre gli interessi legali sul capitale rivalutato, anno per anno, in base agli indici Istat (SS. UU. 1712/1995), a far data dal prezzario 2009 (utilizzato dal C.T.U. per quantificare i costi delle opere) al saldo effettivo” (cfr. pag. 15 sentenza impugnata).
pag. 23/29 Le censure sono fondate e vanno accolte, rideterminando il danno.
Invero, il Tribunale di Imperia non ha riconosciuto i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento, ma ha condannato al rifacimento del tetto, come se la domanda non fosse stata di risoluzione e risarcimento ma di corretto adempimento per vizi sull'immobile.
Il contratto di appalto di cui si discute, non qualificabile come contratto ad esecuzione continuata o periodica, non è stato ultimato. Il contratto di prestazione d'opera professionale, quanto alla progettazione, è stato ultimato, mentre era ancora in corso quanto alla direzione lavori. Risulta, da quanto esposto, che per entrambi i contratti sia applicabile la disciplina della risoluzione contrattuale con richiesta del risarcimento del danno come domandata dalla committente.
La risoluzione ha effetti retroattivi, il contratto si ha come se non fosse mai stato concluso, si generano gli effetti restitutori delle rispettive prestazioni pattuite o erogate con il contratto risolto e il danno risarcibile è solo quello che è conseguenza dell'inadempimento, cioè legato al fatto che, rispetto alla situazione esistente tra le parti prima di concludere il contratto, il successivo inadempimento può averle poste in una situazione deteriore o può aver cagionato maggiori oneri o costi.
Il risarcimento del danno non può, naturalmente, consistere nell'esatto adempimento o nei costi necessari ad un esatto adempimento perché, sia secondo la disciplina generale del contratto, sia in materia di appalto e di prestazione d'opera intellettuale, la domanda di corretto adempimento e quella di risoluzione sono tra loro alternative e azionata la seconda non è normalmente possibile agire per la prima.
L'opera non è stata conclusa e, quindi, non sono risarcibili i vizi in quanto tali ai sensi degli articoli 1667 e ss. c.c., come peraltro indicato dalla stessa appellata nel proprio atto di citazione nel quale ha invocato la disciplina di cui agli articoli 1453 e ss.
c.c. (cfr. pagg.
8-10 atto di citazione) mentre, quanto al professionista, va applicata la disciplina di cui agli articoli 2222 e ss. c.c..
Sono, invero, riconoscibili, ove provati, tutti i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento, come, ove necessari, i costi di ripristino dello stato dei luoghi ante asportazione del tetto, i danni conseguenti all'impossibilità di godere del bene ultimato se esistenti e provati, gli eventuali mancati guadagni derivanti dallo stesso, se provati, i pag. 24/29 costi inutilmente sostenuti per demolire il vecchio tetto o conferire in discarica il materiale, il valore dei materiali recuperabili dal tetto ormai demolito.
Occorre, quindi esaminare le singole domande risarcitorie formulate, la loro ammissibilità, la loro fondatezza, verificando altresì, ove nella sentenza impugnata vi sia stata una pronuncia di rigetto se la danneggiata abbia formulato un eventuale appello incidentale.
La committente ha chiesto in primo luogo di essere rifusa dei costi sostenuti, cioè la restituzione di quanto versato. Invero, gli obblighi restitutori conseguono alla risoluzione ma non ne sono un effetto automatico pronunciabile di ufficio. Occorre, infatti, una domanda di parte che, a fronte del lamentato inadempimento e della conseguente risoluzione, richieda al committente la restituzione del bene oggetto di appalto. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha affermato che “la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ.,
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado
d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova” (Cass. 28722/2022).
Va, quindi, disposta la restituzione a dell'importo di 16.500,00 Controparte_3 euro, pacificamente versato dalla stessa all'impresa appaltatrice, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, giacché la committente, esaminando le voci risarcitorie elencate, ha chiesto di essere rifusa dei costi sostenuti e ha dimostrato di aver consegnato tale importo alla appaltatrice (che non lo ha mai contestato). Vanno riconosciuti solo gli interessi legali perché l'importo restituito non costituisce un danno in senso proprio cioè un debito di valore soggetto alla rivalutazione. Si tratta di un importo da restituire, debito di valuta, sul quale maturano solo gli interessi legali.
Quanto alle ulteriori poste di danno richieste si osserva quanto segue:
i) il costo di allestimento di un nuovo cantiere necessario per le successive lavorazioni e il costo di demolizione dell'attuale tetto con il conferimento in discarica, non sono riconoscibili, non costituendo un danno conseguente alla risoluzione per pag. 25/29 inadempimento, giacché se il vecchio tetto fosse ancora esistente, Controparte_3
dovrebbe comunque installare un cantiere per rimuoverlo e per rifare il tetto;
inoltre lo smaltimento del tetto attuale non è più complesso o costoso di quanto lo sia stato lo smaltimento del precedente i cui oneri sono stati sopportati dall'appaltatore e che la committente non ha affrontato in conseguenza degli effetti restitutori della risoluzione
(invero la domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata da e come si vedrà è inammissibile Parte_1 Parte_2
attesa la sua natura sussidiaria ex art. 2042 c.c., in mancanza di una domanda restitutoria in senso proprio e in presenza di altre domande risarcitorie tutte rigettate in conseguenza del pronunciato inadempimento;
inoltre il principio del giudicato sul dedotto e sul deducibile vincola le parti alle domande in origine formulate);
ii) il costo di ripristino e rifacimento del tetto nelle sue forme originarie (inclusi materiali e “ciappe” non recuperate dalla prima demolizione) non è riconoscibile perché non è un danno conseguente alla risoluzione e all'inadempimento; la parte avrebbe al più potuto chiedere i maggiori costi legati all'aumento dei prezzi dei materiali o della manodopera rispetto all'epoca in cui aveva appaltato i lavori, ma tale domanda non è stata formulata e non è stata comunque fornita prova di aumento dei costi;
iii) il costo delle nuove pratiche edilizie e urbanistiche non è riconoscibile perché non
è un danno conseguente alla risoluzione e all'inadempimento; se il Controparte_3
vecchio tetto fosse ancora esistente dovrebbe comunque individuare un professionista e far predisporre le pratiche amministrative corredate da un progetto architettonico e strutturale, né risulta provato che la committente abbia pagato il proprio professionista per le prime due pratiche e l'importo di quanto eventualmente versatogli (l'appellata, attrice in primo grado non ha formulato alcuna domanda restitutoria nei confronti del professionista in relazione agli eventuali emolumenti versatigli); iv) i costi per i danni conseguenti al ritardo nella esecuzione dei lavori e al mancato godimento dell'immobile (inclusi i costi per il soggiorno in Italia della committente per il periodo di mancato uso) sarebbero risarcibili ove fossero provati e ove fossero oggetto di appello incidentale;
invero, l'appellata non ha impugnato la sentenza emessa dal
Tribunale di Imperia nella parte in cui non ha riconosciuto tale voce di danno e il rigetto della relativa domanda risulta passato in giudicato;
pag. 26/29 v) i costi per l'occupazione del suolo pubblico sono riconoscibili e provati per 966,86 euro (cfr. docc. 19-22 e rientrano tra quelli che sono conseguenza della CP_3
risoluzione, giacché sono stati sostenuti inutilmente dalla committenza, voce di danno e in quanto tale debito di valore, derivante da inadempimento contrattuale, motivo per cui
è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito contrattuale e il lucro cessante, costituito dagli interessi legali calcolato sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente (Cass. Su 1712/1995) dalla data del fatto (cioè del versamento) sino alla data della presente sentenza;
vi) i costi di deprezzamento del bene (richiesti in via subordinata in caso di possibilità di semplice adeguamento dell'orditura) non sono riconoscibili perché non diretta conseguenza della risoluzione, come già sopra indicato per i vizi di cui ai punti i)
e ii).
Vanno, quindi, condannati e alla Parte_1 Parte_2
restituzione di 16.500,00 euro, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
Vanno poi condannati in solido tra loro e Parte_1 Parte_2
quali appaltatori e quale progettista e direttore lavori al pagamento a CP_2
favore di di 966,86 euro oltre rivalutazione monetaria dalla data del Controparte_3 versamento e interessi legali calcolati sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente dal versamento sino alla data della presente sentenza.
* * *
11. Sulla settima censura di appello formulata da e CP_1 Pt_2
sulla quarta censura di appello formulata da e sulle spese di causa.
[...] CP_2
e con la settima censura hanno chiesto Parte_1 Parte_2
venisse riformata la sentenza di primo grado in punto spese. Identica censura ha sollevato con la quarta censura. L'accoglimento parziale dell'appello CP_2
formulato da entrambe le parti appellanti impone alla Corte di emettere una nuova pronuncia in punto spese. È, invero, necessario valutare il complessivo assetto delle domande formulate dalle parti e verificare se vi sia stata o meno una qualche eventuale soccombenza reciproca.
Risulta, all'esito del complessivo giudizio, che sono state accolte sia la domanda di inadempimento, sia la domanda restitutoria, mentre quanto alla domanda risarcitoria pag. 27/29 l'attrice, odierna appellata ha visto il rigetto di buona parte delle proprie richieste (ha domandato il pagamento di 74.885,42 euro e si è vista riconoscere 16.500,00 euro).
Si è, quindi verificata una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese dei due gradi nella misura del 50%.
Le spese vanno liquidate nei limiti del decisum (cioè complessivi 17.466,86 euro ovvero 16.500 euro + 966,86 euro), nei valori medi (valore della causa inferiore a
26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): primo grado: fase di studio 919,00 euro, fase introduttiva 777,00 euro, fase trattazione
1.680,00 euro, fase decisoria 1.701,00 euro (totale 5.077,00 euro); secondo grado: fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro). Effettuata la parziale compensazione risultano dovuti 2.538,50 euro per il primo grado e 2.904,50 euro per il presente grado.
Quanto alle spese di CTU le stesse vanno poste a carico delle parti per un terzo ciascuna ( e - - Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
), giacché gli accertamenti effettuati (in parte anche superflui al fine del
[...]
decidere) sono stati necessitati dalle domande formulate in giudizio e sono stati utili a tutte le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_3
1. ACCOGLIE in parte gli appelli proposti da entrambe le parti appellanti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza
2. NA
e in solido tra loro, alla restituzione a favore Parte_1 Parte_2
di di 16.500,00 euro, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al Controparte_3
saldo;
pag. 28/29
3. NA
e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 CP_2
pagamento a favore di di 966,86 euro, oltre rivalutazione monetaria Controparte_3 dalla data del versamento e interessi legali calcolati sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente dal versamento sino alla data della presente sentenza;
4. RIGETTA le ulteriori censure di appello e, per l'effetto,
5. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
6. COMPENSA tra le parti le spese dei due gradi nella misura della metà e
7. NA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a favore della parte appellata le spese legali per la restante metà che liquida, per il primo grado di giudizio, in 2.538,50 euro a titolo di compensi e in 334,00 euro per esposti e, per il presente grado, in 2.904,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
7. PONE definitivamente le spese di CTU di primo grado, come già liquidate, a carico di tutte le parti, ripartite, nei rapporti interni per un terzo a carico di e Parte_1
per un terzo a carico di e per un terzo a carico di Parte_2 CP_2
Controparte_3
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 949/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Appalto:
nella causa iscritta al n. 949/2023 (a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1168/2023) promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Garfagnana il 10-08-1953, residente in [...]
(C.F. ) nato a [...] [...], residente in [...], piazza C.F._2
Castello n. 3, già soci della estinta società Controparte_1
, entrambi elettivamente domiciliati in Imperia, Piazza De Amicis 26,
[...]
nello studio delle Avvocatesse Basso Maria (C.F. - PEC C.F._3
e Acquarone Maria Grazia (C.F. Email_1 Email_2
– fax 0183-274339 – PEC C.F._4 Email_3 Email_4
, che li difendono e rappresentano giusta delega in calce all'atto di appelloappellante
[...]
contro
(C.F. nato ad [...] l'[...] e CP_2 C.F._5
residente in [...], elettivamente domiciliato in Imperia (IM) in Piazza Bianchi n. 5 presso lo studio dell'Avvocato CP_1
(C.F. - PEC: del
[...] C.F._6 Email_5 Email_6
Foro di Imperia, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e all'atto di appello del giudizio riunito appellante e appellato
e contro (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._7
residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Masina Giorgio (C.F.
- PEC e C.F._8 Email_7 [...]
(C.F. – PEC , CP_4 C.F._9 Email_8 entrambi del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato
Giorgio Masina in Siena, Via dei Termini n. 6, come da mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata il 19/2/2025 appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 10/4/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e hanno rassegnato le Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova Ecc.ma, contrariis reiectis, ferme e richiamate tutte le difese in atti, da intendersi qui trascritte e per i motivi in atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla decisione dell'appello per i gravi motivi già evidenziati, previa occorrendo ammissione delle prove per testi dedotte e non ammesse con tutti i testi indicati, come da istanze istruttorie infra ritrascritte, e ritenuta esaustiva la relazione di perizia dell'Ing.
, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia n. 608/2023; Controparte_5
-in principalità respingere la domanda attrice di risoluzione per inadempimento dell'Impresa agli accordi intercorsi tra le parti;
nonché la domanda di risarcimento danni e ogni altra domanda attrice conseguente;
-riconvenzionalmente giudicando, ritenuta la impossibilità oggettiva di portare a termine l'accordo originariamente intercorso tra le parti non per fatto dell'impresa ma per violazione da parte convenuta delle norme di cui agli artt. 1207, 1175 e 1375 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della committente, con la condanna di essa al pagamento di quanto risultasse ancora dovuto in base alle stime per l'opera prestata e al risarcimento danni per lucro cessante;
pag. 2/29 -in subordine risolvere il contratto per impossibilità oggettiva di esecuzione nei termini concordati, e/o per mancata collaborazione della committente, condannare al CP_3
pagamento di quanto risulterà dovuto in base alle stime redatte dal CTU per CP_5
l'opera utilmente eseguita;
o, in ulteriore subordine, per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 1660, secondo comma, c.c., con la condanna della committente a pagare un equo indennizzo, da valutarsi equitativamente;
-in ultimo subordine, condannare la attrice a pagare il valore dell'opera eseguita, quantomeno nei limiti dell'arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Vinte in ogni caso le spese, i diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio con accessori di legge, successive occorrende e rimborso spese C.T.U. e C.T.P.”.
* * *
-parte appellante -appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, ferme e richiamate tutte le difese in atti, da intendersi qui trascritte e per i motivi in atto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e previa eventuale convocazione della CTU Ing. in ordine alla richiesta di chiarimenti Controparte_5 formulata a verbale dalla difesa di all'udienza del 13/07/2022, da CP_2
intendersi qui integralmente riportata e trascritta – in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 608/2023 emessa dal Tribunale di Imperia in data 01/10/2023, pubblicata in data 02/10/2023, nella causa n. 1216/2012
R.G., respingere ogni avversaria domanda di risoluzione per inadempimento e/o di risarcimento danni e comunque rigettare integralmente ogni e qualsivoglia domanda proposta da nei confronti di poiché infondata in fatto e in Controparte_3 CP_2
diritto.
Vinti e rifusi le spese e gli onorari di causa, ivi incluse le spese di CTU, oltre contributo forfetario 15%, Iva e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”.
___* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello – contrariis reiectis – previ gli accertamenti e le declare meglio visti e ritenuti, preso atto delle risultanze delle svolte C.T.U dalle quali emerge che quanto finora eseguito dalla Impresa appaltatrice, oltre a non essere
pag. 3/29 completato, non è stato eseguito a regola d'arte né in conformità al progetto né in conformità alla DIA del 15.10.2007 prot. 1777 – 10- 9 (ns. prod. 7) assentita con comunicazione del Comune di Aurigo prot. 1810 (ns. doc. 8) e presenta gravi vizi e difetti, tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione e funzione e comunque tali da far venire meno l'equilibrio del sinallagma contrattuale ex art. 1455
c.c; dato atto che entrambe le CTU, in particolare, hanno verificato che l'orditura realizzata dall'Impresa convenuta non assolve alla sua funzione, neppure in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi;
altresì accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento del geom. sia come direttore lavori che CP_2 come progettista, al contratto d'opera intellettuale concluso con l'attrice CP_3 previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie dedotte dall'attrice e non ammesse in primo grado (segnatamente prove per interrogatorio e testi dedotte nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc depositata in data 18.09.2013 con i testi ivi indicati da sentirsi anche in controprova su eventuali capitolazioni avversarie che fossero ammesse), disattese e respinte tutte le istanze istruttorie avversarie,
1) in via preliminare ed in ogni caso respingere l'istanza di sospensione della esecutività e/o esecutorietà della sentenza del Tribunale di Imperia n. 608/2023 del
01.10.2023, mai notificata, difettandone i presupposti, confermando l'ordinanza di questa Ecc.ma Corte datata 5 giugno 2024;
2) in ogni caso respingere in toto l'appello e tutte le domande, eccezioni ed istanze da chiunque proposte nei confronti dell'attrice e confermare integralmente Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Imperia n. 608/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Imperia in composizione monocratica in persona del G.O.P. Avv.
Andrea Saccone nella causa iscritta al n. 1216/2012 R.G. del Tribunale di Imperia, mai notificata, e con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Imperia con sentenza 608/2023, pubblicata il 2/10/2023, così decideva:
“1) in accoglimento della domanda dell'attrice , dichiara la risoluzione Controparte_3 per grave inadempimento sia del contratto di appalto stipulato tra l'attrice e l'Impresa
pag. 4/29 e sia del contratto relativo alle Controparte_6 Parte_2
prestazioni professionali di competenza del progettista e direttore dei lavori Geom.
; CP_2
2) dichiara tenuti e condannati i convenuti e , in Parte_1 Parte_2 solido, all'immediato risarcimento, a favore dell'attrice , della somma di Controparte_3
euro 21.350,00 oltre gli interessi legali sul capitale rivalutato, anno per anno, in base agli indici Istat, a far data dal prezzario 2009 al saldo effettivo;
3) dichiara tenuto e condannato il convenuto Geom. all'immediato CP_2
risarcimento, sempre a favore di , di euro 12.000,00 senza accessori;
Controparte_3
4) dichiara tenuti e condannati i convenuti e , in Parte_1 Parte_2 solido, a rifondere all'attrice compensi per euro 4.400,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché gli esborsi anticipati, pari a 316,33 euro e i compensi di entrambe le C.T.U., in misura pari a 2/3 di quanto già liquidato in corso di causa;
5) dichiara tenuto e condannato il convenuto Geom. a rifondere CP_2 all'attrice compensi per euro 2.200,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché gli esborsi anticipati, pari a 158,17 euro
e i compensi di entrambe le C.T.U., in misura pari a 1/3 di quanto già liquidato in corso di causa”.
Risulta, dagli atti, che aveva chiesto alla Controparte_3 [...]
di eseguire dei lavori su un tetto di un edificio Controparte_7
della committente per i quali era stato incaricato come tecnico professionista il geometra
La committente, quando il tetto non era stato ultimato, aveva, poi, CP_2 lamentato l'inadempimento sia dell'impresa appaltatrice che del tecnico incaricato e li aveva citati a giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, − previ gli accertamenti e le declare meglio viste e ritenute, − dato atto che il CTU ha verificato che le lavorazioni eseguite dall'Impresa convenuta non sono state eseguite a regola d'arte e che ha altresì verificato che l'orditura realizzata dall'Impresa convenuta non assolve alla sua funzione neppure in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi;
− previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse (segnatamente
pag. 5/29 prove per interrogatorio e testi dedotte nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc datata 18.09.2013 con i testi ivi indicati da sentirsi anche in controprova su eventuali capitolazioni avversarie, − disattese e respinte tutte le istanze istruttorie avversarie, − preso atto delle risultanze della svolta C.T.U., − accertato e dichiarato che l'opera appaltata non è completata, − altresì accertato e dichiarato il grave inadempimento ex artt. 1453 – 1455 c.c. della “ Controparte_1
al contratto di appalto concluso con l'attrice poiché quanto
[...] CP_3 finora eseguito, oltre a non essere completato, non è stato eseguito a regola d'arte né in conformità al progetto ed alla DIA e presenta gravi vizi e difetti, tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione e funzione e comunque tali da far venire meno
l'equilibrio del sinallagma contrattuale ex art. 1455 c.c. − altresì accertato e dichiarato, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento del geom. sia come CP_2 direttore lavori che come progettista, al contratto d'opera intellettuale concluso con
l'attrice 1) dichiarare la risoluzione ex art. 1453 – 1455 c.c. del contratto CP_3
d'appalto concluso tra l'esponente e la convenuta “ Controparte_3 CP_7 [...]
per grave inadempimento di Controparte_1 quest'ultima e, per l'effetto, condannare e (quali Parte_1 Parte_2 soci illimitatamente responsabili della estinta società convenuta “
[...]
, ad essa succeduti a seguito di riassunzione del Controparte_1 processo) a rimettere in favore della sig.ra l'importo di € 16.500,00, Controparte_3 quale restituzione delle somme ad oggi ricevute in esecuzione dell'appalto, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti (o, in subordine, a decorrere dalla domanda) fino al saldo, 2) altresì ed in ogni caso dichiarare tenuti e per l'effetto condannare e Parte_1 Pt_2
(quali soci illimitatamente responsabili della estinta società convenuta “
[...] [...]
e , ad essa succeduti a seguito di Controparte_1 Controparte_1
riassunzione del processo) ed il geom. in solido tra loro (e/o CP_2
singolarmente e/o alternativamente e/o pro quota e/o comunque come per legge e, comunque, ognuno per il titolo che gli compete) a risarcire alla conchiudente CP_3
tutti i danni, nessuno escluso, sia patrimoniali che non patrimoniali, dalla
[...]
stessa patiti e patiendi in conseguenza dei fatti per cui è causa e come indicati in atti,
pag. 6/29 nella misura di Euro 74.885,42 o in quella diversa, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e da determinarsi, se del caso, in tutto o in parte anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di dicembre 2007, o da altra data meglio vista e ritenuta, sino al giorno dell'effettivo pagamento con ogni altra conseguenza di legge;
3) in ogni caso respingere tutte le domande, istanze, eccezioni delle altre parti, comunque formulate;
IN OGNI CASO: vinte le spese e tutte le competenze professionali della presente causa, comprensive anche delle spese di CTU e di CTP e fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituivano davanti al Tribunale di Imperia la Controparte_1
ed anche il geometra contestando le responsabilità Controparte_1 CP_2
rispettivamente loro ascritte e chiedendo il rigetto delle domande della attrice. formulava anche domanda Controparte_1
riconvenzionale con la quale chiedeva: i) che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione per fatto e colpa della committente (per non aver integrato la pratica edilizia) con condanna al pagamento dell'opera prestata e del danno da lucro cessante;
ii) che, in subordine, fosse pronunciata la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva di esecuzione nei termini pattuiti;
iii) che, in via di ulteriore subordine, fosse pronunciato il recesso dell'impresa ai sensi dell'articolo 1660, comma secondo, c.c., con conseguente condanna della committente al pagamento di un equo indennizzo;
iv) che, in via di ulteriore subordine, la committente fosse condannata
“quanto meno nei limiti nell'arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.” (cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di primo grado . CP_1 CP_1
La società veniva poi sciolta e liquidata, motivo per cui il giudizio era interrotto e riassunto nei confronti dei due soci e Parte_1 Parte_2
Il Tribunale di Imperia concedeva termini istruttori, ammetteva ed assumeva diverse prove per testi e disponeva due CTU. Il giudizio, iscritto il 22/12/2012, era quindi definito con sentenza pubblicata il 2/10/2023.
Il Tribunale di Imperia esaminate le CTU, i documenti e le prove per testi, riteneva fondata la domanda di inadempimento contrattuale nei confronti sia di Parte_1
e che di Il Giudice di prime cure
[...] Parte_2 CP_2
condannava i primi, quali appaltatori, al risarcimento del danno indicato nel costo di pag. 7/29 ripristino dell'intero tetto a regola d'arte, dedotti gli importi già loro versati dalla committente all'impresa e condannava il professionista al risarcimento del danno indicato nel costo corrispondente a tutte le pratiche amministrative e tecniche da rifare ex novo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e impugnavano la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Imperia iscrivendo a ruolo il giudizio n. 949/2023 nel quale si costituivano tutte le controparti. impugnava del pari la pronuncia di primo grado e iscriveva a CP_2
ruolo il giudizio n. 1168/2023 nel quale si costituivano tutte le controparti.
e formulavano diverse censure di appello Parte_1 Parte_2
relative: i) alla violazione degli artt. 112, 115 cpc e 2697 c.c. per mancata corrispondenza tra le risultanze probatorie e la motivazione e mancanza di prova del contenuto contrattuale;
ii) alla violazione degli artt. 112 e 115 cpc e dell'art. 1660 c.c. per mancanza di cooperazione del committente, nonché dell'art. 1661 c.c. per inadeguatezza del compenso per la modifica del progetto e dell'art. 1207 c.c.; iii) alla violazione dell'art. 115 c.p.c. per difetto di motivazione quanto all'esistenza di un accordo sul dimensionamento strutturale dell'ordito ligneo;
vi) alla violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per inosservanza dei principi di correttezza e lealtà da parte di v) alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2687 Controparte_3
c.c. per mancanza di prova della destinazione abitativa dell'immobile e violazione dell'art 11 preleggi con riferimento alla normativa applicabile alla struttura;
vi) alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa valutazione dell'adempimento da parte dell'impresa alle opere concordate e contraddizione con le risultanze peritali;
vii) alla conseguente erroneità della pronuncia in punto spese. formulava diverse censure di appello relative: i) alla erroneità e/o CP_2
invalidità e/o illegittimità della pronuncia per averlo ritenuto Direttore dei Lavori e per aver affermato il proprio grave inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale, dichiarandone la risoluzione, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1453 1455 1458 2697 c.c.; ii) alla erroneità della pronuncia per avere ritenuto sussistente un proprio grave inadempimento e per avere dichiarato risolto il contratto di pag. 8/29 prestazione d'opera professionale con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt.
1453 1455, 1458, e 2697 c.c.; iii) alla erroneità e/o invalidità e/o illegittimità della pronuncia per averlo condannato al risarcimento della somma di 12.000,00 euro a favore della committente con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art.t 1453,
1455, 1458, 1218, 1223 e 2697 c.c.; iv) alla erroneità e/o invalidità e/o illegittimità della pronuncia per averlo condannato alla rifusione delle spese legali e delle spese di CTU con violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per inosservanza dei principi di correttezza e lealtà da parte della committente. si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva il rigetto delle Controparte_3
doglianze delle controparti con conferma della sentenza impugnata.
I due giudizi erano riuniti e la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata da tutti gli appellanti in entrambi i giudizi.
Veniva, quindi, fissata udienza di comparizione delle parti ed era formulata una proposta conciliativa che dava esito negativo. Le istanze istruttorie risultavano, invero, tutte superflue o inammissibili ai fini del decidere in quanto: i) erano già state disposte in primo grado due CTU del tutto esaustive;
ii) non erano contestate le circostanze poste a fondamento della sentenza impugnata;
iii) i capitoli di prova dedotti e non ammessi in primo grado erano irrilevanti;
iv) le prove dedotte e non ammesse erano superflue rispetto alle domande formulate e, comunque, non erano oggetto di puntuali censure
(quanto a erroneità per mancata ammissione e a decisività delle stesse).
Depositata una nuova istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, poi rinunciata, le parti precisavano le rispettive conclusioni in udienza ed era, quindi, fissata udienza per discussione orale innanzi al Collegio, con concessione del termine per il deposito delle note conclusive. Le parti discutevano la causa davanti al Collegio che la tratteneva in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura formulata da CP_2 con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per CP_2
averlo qualificato Direttore dei Lavori e per aver ritenuto la sussistenza di un grave inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale con la conseguente pronuncia di risoluzione, il tutto in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 1453,
pag. 9/29 1455, 1458 e 2697 c.c.. L'appellante sostiene di non aver mai concluso alcun contratto quale Direttore Lavori, afferma che non era stata pattuito alcun corrispettivo per tale attività e che l'unico documento richiamato dal Tribunale di Imperia, cioè la lettera
3/10/2010 sarebbe al più idonea a indicare un suo interessamento alla fase esecutiva solo successivamente alla avvenuta realizzazione del manufatto da parte dell'impresa costruttrice.
La censura è infondata.
Parte appellante, invero, ha predisposto e sottoscritto le due DIA (cfr. docc. 4 e 7
, ha tenuto i contatti con l'Ufficio Tecnico del Comune (cfr. doc. 6 CP_3 CP_3
ed è agli atti la lettera 3/10/2010 (cfr. doc. 13 con la quale il professionista CP_3 ribadisce all'impresa edile la necessità di rispettare i progetti e le indicazioni impartite in qualità di Direttore Lavori. nelle proprie difese, da un lato, nega di essere stato il Direttore Lavori CP_2 per l'opera di cui si discute e, dall'altro, ricostruisce i fatti in coerenza alle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Imperia, affermando di esserne il progettista e di aver contestato all'impresa la difformità tra realizzato e progetto. Invero, l'appellante afferma “… nel mese di agosto 2007 la predetta aveva direttamente preso CP_3
contatto ed incaricato l'impresa di eseguire lavori di Controparte_7 manutenzione ordinaria al tetto dell'immobile … come da comunicazione di inizio lavori in data 06/08/2007 … La suddetta impresa, nel mese di agosto 2007, aveva collocato i ponteggi, iniziando i lavori veri e propri in data 17/09/2007 … Durante
l'esecuzione dei lavori, la committente e l'impresa si erano però ben presto accorti che alcuni elementi lignei del tetto erano in pessimo stato di conservazione, circostanza che imponeva l'esecuzione di una serie di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo…. Per eseguire tali lavori, era però necessario presentare una apposita D.I.A.al Comune di Aurigo. … La decideva allora di rivolgersi, CP_3
per tale incombente, al Geom. che entra in questo momento per la prima volta in CP_2 scena. … In ottemperanza all'incarico ut supra appena ricevuto dalla il Geom. CP_3
in data 21/09/2007 depositava subito una prima D.I.A. al Comune di Aurigo (doc. CP_2
n. 4 di parte attrice). … veniva previsto un rifacimento del manto di copertura interamente in tegole marsigliesi, in sostituzione delle “ciappe” che, nello stato
pag. 10/29 originario del tetto… Il Comune di Aurigo, con missiva datata 26/09/2007 (doc. n. 5 di parte attrice), intimava di non iniziare i lavori, in quanto una modifica degli attuali materiali del tetto, … richiedeva il previo rilascio di una autorizzazione ambientale, essendosi in zona vincolata. A questo punto -giacché la committenza non aveva intenzione di affrontare i tempi ed i costi di una pratica di autorizzazione ambientale, né tantomeno di creare una copertura tutta con “ciappe” nuove (vista anche la difficile reperibilità ed i costi molto elevati delle stesse) -il Tecnico, ovviamente previo accordo con la committente che sottoscriveva congiuntamente gli atti, decideva … di presentare una seconda D.I.A. che prevedesse una copertura identica a quella esistente, così da evitare contestazioni da parte del Comune e consentire l'immediata ripresa dei lavori…. pochi giorni dopo il ricevimento della missiva del Comune di Aurigo di cui sopra, con missiva protocollata in data 04/10/2007 (doc. n. 6 di parte attrice), sottoscritta congiuntamente dalla e dal Geom. veniva precisato al CP_3 CP_2
Comune di Aurigo che, diversamente da quanto ipotizzato nella D.I.A. del 21/09/2007 si sarebbe provveduto “alla realizzazione di una copertura identica nelle forme, come indicato nella D.I.A., realizzandola con materiali identici a quelli attualmente in opera”. … in effetti il 15/10/2007 il Geom. depositava una seconda D.I.A., CP_2
integrativa e sostitutiva di quella precedente, con allegata relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritti anche dalla committente (doc. 7 di parte attrice). … veniva confermato che il c.d. ordito ligneo avrebbe dovuto avere la medesima sezione di quella preesistente (e cioè cm. 25), e dall'altro lato si precisava che la copertura del tetto sarebbe stata in parte in tegole marsigliesi ed in parte in “ciappe”, dunque esattamente con materiali identici a quelli attualmente in opera … A seguito di tale seconda D.I.A., il Comune di Aurigo in data 20/10/2007, dava il proprio benestare al rifacimento del tetto (doc. 8). All'inizio del mese di novembre 2007 … dunque prima che fosse trascorso il termine di 30 giorni dalla D.I.A, l'impresa riprendeva i lavori, che andranno avanti sino a circa al 19/11/2007 … senza attenersi al progetto del Geom. che era stato CP_2 assentito dal Comune …, tra l'altro, demoliva completamente il tetto esistente, buttava in discarica tutte le ciappe esistenti, sostituiva gli originali travi di sostegno con altri di sezione inferiore ed installava sull'orditura minore un tavolato con un pannello isolante” (cfr. pagg. 8 e ss. appello).
pag. 11/29 quindi sostiene di essere stato chiamato da a lavori CP_2 Controparte_8 eseguiti nel novembre del 2017, di essersi recato in loco, di aver riscontrato l'inidoneità dell'ordito e che era poi sopraggiunta la sospensione lavori nello stesso novembre 2017.
La lettura della lettera 3/10/2010 qualifica però il ruolo di in modo CP_2 diverso. Il professionista in tale lettera esordisce affermando “… con la presente si ribadiscono le indicazioni che a suo tempo … sono state impartite alla società … per i lavori di risanamento della copertura, che peraltro venivano commissionati e concordati dalla proprietà, precedentemente alle date di presentazione della prima
Denuncia di Attività edilizia come si evince dal Ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo. …” (cfr. doc. 13 . Si riporta per comodità, di seguito, copia CP_3
integrale della lettera 3/10/20210.
pag. 12/29 doc. 13 CP_3 La ricostruzione dei fatti proposta da e cioè l'asserita estraneità alla CP_2
direzione lavori, poi sospesi nel novembre 2017, sino alla avvenuta ultimazione è incompatibile con la comunicazione a firma del professionista del 3/10/2010 e al ruolo avuto a livello progettuale. con la lettera 3/10/2020, di fatto, ammette di essere stato il direttore CP_2 lavori per avere “impartito a suo tempo indicazioni” all'impresa per i lavori di risanamento del tetto. Il professionista dà indicazioni tecniche di dettaglio, ricorda di averle già impartire a più riprese e menziona anche il sopralluogo effettuato.
Si deve, quindi, concludere che è stato il Direttore Lavori per l'opera CP_2
di cui si discute, risultando a tale riguardo inconferente la circostanza che non sia stata prova diretta della pattuizione o che via stato il pagamento di un corrispettivo o la formale conclusione di un contratto scritto. Il tenore della lettera 3/10/2010 evidenzia poi come non sia possibile circoscrivere l'attività di direzione lavori solo ad un momento successivo alla integrale esecuzione del manufatto a cura dell'impresa costruttrice giacché il professionista nella sua missiva fa riferimento a indicazioni impartite per i lavori di risanamento e quindi proprio per l'iniziale attività di ristrutturazione del tetto di cui si discute.
La qualifica di Direttore Lavori comporta specifiche responsabilità e, tra le altre, quella di vigilare che l'esecuzione avvenga a regola d'arte (“Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” Cass. 27045/2024).
Provata la qualifica di quale Direttore Lavori questi avrebbe dovuto CP_2
dimostrare di aver seguito e vigilato la realizzazione del manufatto nel rispetto del progetto e della regola dell'arte e la ascrivibilità di eventuali vizi alla sola impresa esecutrice per aver assunto in modo del tutto autonomo iniziative difformi dal progetto e dalle istruzioni ricevute.
pag. 13/29 Il professionista non ha fornito tale prova, mentre dalle due CTU sono emersi evidenti errori in fase esecutiva che una adeguata e corretta vigilanza da parte del
Direttore Lavori avrebbe potuto evitare. È, quindi, provato il grave inadempimento riscontrato dal Tribunale di Imperia.
Va quindi rigetta la prima doglianza di appello formulata da CP_2
* * *
4. Sulla prima e seconda censura formulata da CP_1 CP_1
e con la prima censura lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità della pronuncia impugnata con violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c. per la mancata corrispondenza tra le risultanze probatorie e la motivazione, per carenza di prova sul contenuto contrattuale. Gli appellanti sostengono che “… poiché è l'attrice ad aver affermato che l'Impresa non avrebbe costruito secondo determinati criteri, è certo l'attrice che deve dimostrare quale fosse il contenuto del contratto, e starà all'Impresa dimostrare la correttezza del proprio adempimento (Cass. 3-10-2023 N. 27852)” (cfr. pag. 6 appello). Il Tribunale di Imperia avrebbe errato nel ritenere provata l'esistenza del contratto per la realizzazione di un tetto in ciappe di ardesia, o misto, perché sarebbe stato così autorizzato dal Comune sulla base della DIA e perché l'Ente Locale avrebbe inviato a tutte le parti, inclusa l'impresa, la comunicazione del 27/09/2007, ricevuta dall'appaltatrice solo il
20/10/2007. Gli appellanti sostengono che non era mai stato concordato il corrispettivo nella misura indicata da per realizzare il tetto indicato nella seconda Controparte_3
DIA del 15/10/2007 e che non era mai stata pattuita l'edificazione del tetto secondo le nuove disposizioni pervenute dal Comune.
e sostengono di aver ricevuto inizialmente Parte_1 Parte_2
l'incarico di eseguire solo l'ordinaria manutenzione del tetto e che in corso d'opera, atteso il pessimo stato di conservazione dell'orditura, la committente aveva depositato tramite il professionista una DIA per il rifacimento del tetto “con manto CP_2
di tegole marsigliesi con ripristino delle dimensioni (quote e pendenze) originarie;
posa di coronamento in ardesia;
installazione di lattonerie in rame” (cfr. pag. 8 appello), concordando il corrispettivo di 20.000,00 euro.
pag. 14/29 e affermano, quindi che il tetto in origine Parte_1 Parte_2
si sarebbe dovuto ricoprire con tecnica mista (tegole marsigliesi e coronamento con ciappe di ardesia). Gli appellanti adducono di aver eseguito l'intervento di smantellamento del tetto esistente e la predisposizione della nuova orditura “sulla base della relazione allegata alla DIA prima versione, senza controindicazioni né disegni o diverse istruzioni di alcuna specie da parte della direzione lavori, e senza rilievi da parte della sempre presente sul cantiere” (cfr. pagg. 8 e 9 appello). CP_3
e lamentano che, conclusi i lavori nello Parte_1 Parte_2
stato in cui sono stati esaminati poi dai CTU nel corso del giudizio di primo grado, era arrivata la comunicazione del Comune del settembre 2007, notificata all'impresa il
20/10/2007 con cui veniva richiesto un intervento completamente diverso, cioè o l'ottenimento della autorizzazione dalla Soprintendenza della Regione Liguria per realizzare un tetto a tecnica mista, o il rifacimento del tetto identico a come era in origine, cioè con la copertura in ciappe.
Gli appellanti, quindi, affermano che la sentenza sarebbe errata perché si fonderebbe sull'inesistente presupposto in fatto della prova della conclusione di un contratto di appalto per il rifacimento del tetto in conformità alla seconda DIA.
* * *
e con la seconda doglianza lamentano poi Parte_1 Parte_2 che l'esatta esecuzione, con le caratteristiche richieste dal Comune, non sarebbe mai stata concordata tra le parti, anche con riferimento all'adeguamento del prezzo. La pronuncia impugnata sarebbe quindi erronea per violazione degli articoli 112 e 115
c.p.c., e dell'articolo 1660 c.c. per mancanza di cooperazione del committente, e dell'articolo 1661 c.c. per inadeguatezza del compenso per la modifica del progetto.
* * *
Le cesure sono infondate.
Invero, è pacifico per ammissione degli stessi appellanti ( CP_1 CP_1
che le parti abbiano concluso un contratto per realizzare il nuovo tetto, dopo che l'intervento di semplice manutenzione ordinaria era risultato impraticabile per lo stato di conservazione dell'orditura preesistente. È, poi, pacifico che tale tetto si sarebbe dovuto realizzare in conformità alla prima DIA del 21/9/2007 (cfr. doc. 4 , CP_3
pag. 15/29 poi bloccata dal Comune con nota 26/9/2007 (cfr. doc. 5 . La Dia 21/9/2007 CP_3 prevede espressamente “sostituzione dell'ordito ligneo con altro di medesima sezione”, inciso presente anche nella seconda DIA del 15/10/2007 (cfr. doc. 7 . CP_3
L'inadempimento contestato dalla committente alla appaltatrice è legato alla inidoneità della nuova orditura del tetto e alla realizzazione di un tetto a pendenza unica e non a doppia pendenza. Si legge nell'atto di citazione di primo grado “i suddetti vizi da cui sono affetti i lavori ad oggi eseguiti … configurano un adempimento di non scarsa importanza … perché riguardano in maniera grave gli elementi strutturali essenziali dell'opera, incidendo sulla sua sicurezza e solidità e rendendola del tutto inadatta alla sua destinazione e funzione: come compiutamente esposto sopra,
l'orditura de qua non è idonea a sorreggere alcuna copertura …” (cfr. pag. 9 atto di citazione).
La pronuncia impugnata ha posto tale inadempimento a fondamento della risoluzione pronunciata, richiamando le due CTU dalle quali si evince l'inidoneità dell'orditura. Le conclusioni del CTU , fondate sull'analisi strutturale della grande e piccola Per_1 orditura (sezione delle travi e dei travetti e materiale degli stessi) sono inequivoche “per quanto all'orditura le verifiche attuate hanno consentito di accertare che la totalità della grossa orditura e la quasi totalità della media presentano delle dimensioni e/o delle caratteristiche tali da non assolvere alla sua funzione specifica anche in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi e tanto meno con materiali di peso maggiore quali ad esempio le “ciappe”” (cfr. CTU pag. 14). Risulta, quindi, Per_1 provato l'inadempimento contrattuale perché, anche con riferimento a quanto previsto nella prima DIA e, in relazione alle contestazioni avanzate dalla committenza, l'orditura realizzata dalla appaltatrice è del tutto inidonea a sorreggere anche solo le tegole marsigliesi.
Gli ulteriori profili di censura relativi al tipo di copertura da eseguire sono privi di pertinenza con le domande di risoluzione e di risarcimento formulate in primo grado e come tali inammissibili. Gli appellanti lamentano il mancato adeguamento del corrispettivo dell'appalto al contenuto della seconda DIA e la violazione degli articoli
112 e 115 c.p.c., dell'articolo 1660 c.c. per mancanza di cooperazione del committente,
e dell'articolo 1661 c.c. per inadeguatezza del compenso per la modifica del progetto.
pag. 16/29 Tali censure sono estranee alle domande formulate dalla committente e i profili legati al contenuto della pronuncia risarcitoria sono stati oggetto di autonome e diverse doglianze.
Gli ulteriori profili di doglianza degli appellanti relativi al fatto di non aver ricevuto indicazioni tecniche dal Direttore Lavori sono, poi, prive di rilievo nella misura in cui e non hanno formulato alcuna domanda nei Parte_1 Parte_2
confronti di CP_2
Vanno, quindi, rigettate la prima e la seconda censura di appello formulate da e Parte_1 Parte_2
* * *
5. Sulla seconda censura formulata da CP_2 con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata CP_2
per avere ritenuto sussistente un grave inadempimento a sé imputabile quale progettista e per avere dichiarato risolto il relativo contratto di prestazione d'opera professionale, violando così gli articoli 115 e 116 c.p.c., gli articoli 1453, 1455, 1458 e 2697 c.c.. Parte appellante sostiene di aver depositato due DIA e che con il deposito della seconda, sottoscritta dalla committenza, questa avrebbe ratificato e superato qualsiasi manchevolezza della prima (priva di autorizzazione ambientale). poi CP_2
sostiene che la progettazione della nuova orditura sarebbe stata corretta per essere compatibile per un manto in tegole, come poi deciso dalla committenza, con un integrale ripristino della pregressa copertura e, infine, sottolinea come l'ultima DIA prevedeva il rifacimento della copertura originaria con il recupero per quanto possibile delle ciappe di ardesia presenti.
La censura è infondata.
Invero, la committente ha agito chiedendo la risoluzione del contratto intercorso con il professionista per due distinti motivi, come si evince in modo chiaro leggendo l'atto di citazione di primo grado. La committente afferma che “deve ritenersi sussistente anche la responsabilità del geometra quale Direttore Lavori, poiché non CP_2 ha correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale concluso con l'esponente. … ha omesso di controllare la realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e non ha verificato se erano osservate le regole dell'arte,
pag. 17/29 se erano rispettati il progetto e la DIA, né ha controllato il materiale impiegato (le sie dimensioni, la sua essenza) e la sua corrispondenza a quanto era stato prescritto …[…] inoltre sussiste la responsabilità del geometra anche nella sua qualità di CP_2 progettista … per i seguenti motivi: a) … ha predisposto e presentato la prima DIA … nonostante la stessa già ab origine non fosse accoglibile, … b) la forma originaria del tetto è diversa da quella indicata nello stato di progetto nel senso che le falde del tetto avevano originariamente una doppia pendenza…” (cfr. pagg. 10-13 atto di citazione).
Il Tribunale di Imperia ha dichiarato “la risoluzione per grave inadempimento sia del contratto di appalto stipulato tra l'attrice e l' Controparte_7
e sia del contratto relativo alle prestazioni professionali di competenza Parte_2 del progettista e direttore dei lavori Geom. ”, pronunciandosi, quanto al CP_2 professionista, sia come progettista che come direttore lavori, mentre l'appellante ha censurato solo il primo profilo della pronuncia, risultando quindi la doglianza di per sé inidonea ad incidere sul pronunciato inadempimento e quindi inammissibile.
La censura risulta, peraltro, anche infondata. Infatti, è pacifico che la prima DIA non fosse corredata da autorizzazione dalla Soprintendenza della Regione Liguria, trovandosi il bene in zona sottoposta a vincolo ambientale. Tale omissione ha comportato la necessità di predisporre una seconda DIA con un nuovo progetto. La seconda DIA è stata quindi necessitata dalla carenza della prima, non corredata da tutti i necessari allegati, né la circostanza che la committenza abbia firmato la prima DIA (così come la seconda) significa che abbia “ratificato” o fatto proprio Controparte_3
l'operato del professionista. Invero, le diverse pratiche sono presentate dalla proprietà, ma dei relativi aspetti tecnici risponde comunque il professionista che le ha predisposte
(Cass. 18342/2019). Infatti, “il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento”
(Cass. 1214/2017).
pag. 18/29 Quanto agli errori di progettazione, il Tribunale di Imperia ha contestato “la progettazione della copertura con due manti diversi che necessitano di differenti sottostrutture” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata). Risulta, invero, del tutto carente il progetto strutturale delle orditure, predisposto solo in secondo tempo - come indicato dalla CTU - e il professionista non ha evidenziato tale carenza iniziale al proprio CP_2
committente (cfr. pag. 15 CTU , condotta che non costituisce un vizio in sé CP_5
del progetto, ma un grave inadempimento del professionista incaricato nella cura della pratica. ha indicato le medesime tipologie di orditure per due diversi tipi CP_2
di copertura senza curarsi della necessità di far allegare e predisporre da subito i relativi progetti strutturali, carenza a cui è seguita l'installazione di una orditura inadeguata, insufficiente e non vigilata in fase esecutiva dal professionista. (cfr. pag. 14 CTU
). Per_1
Quanto, infine, alla circostanza che il progetto non fosse chiaro, avendo proposto sia lo smaltimento, sia il recupero delle ciappe di ardesia, si osserva che tale indicazione di per sé è neutra rispetto all'attività di progettista svolta da ma del pari CP_2
irrilevante ai fini del decidere in presenza degli errori tecnici sopra indicati.
Va quindi rigettata la seconda doglianza di appello formulata da CP_2
* * *
6. Sulla terza censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la terza censura lamentano che la Parte_1 Parte_2 pronuncia impugnata ha ritenuto l'inadempimento dell'appaltatrice affermando che “la
CTU ha accertato che in relazione al dimensionamento strutturale dell'ordito ligneo lo stesso non risponde ai requisiti di progetto e non risulta essere stato sottoposto alle verifiche sismiche obbligatorie;
comunque il progetto prevedeva un uguale dimensionamento degli elementi strutturali che non è stato rispettato dall'impresa medesima” (cfr. pag. 11 sentenza impugnata). Gli appellanti sostengono che non avendo la committente appellata provato il contenuto del contratto intercorso tra le parti non sarebbe stato possibile per il CTU determinare le dimensioni delle travi dell'orditura, atteso anche il difetto di prova circa la misura delle travi preesistenti, non uniformi e ricavate da tronchi d'albero.
La censura è infondata.
pag. 19/29 Risulta, da quanto esposto nell'esame delle precedenti censure, che la committente ha provato di aver concluso un contratto volto al rifacimento del tetto con una prima
DIA 21/9/2007 che prevedeva espressamente la “sostituzione dell'ordito ligneo con altro di medesima sezione”. L'orditura originaria reggeva il peso di un tetto in “ciappe” di pietra, mentre quella realizzata da e non è Parte_1 Parte_2 in grado di sostenere neppure una copertura in tegole marsigliesi (“per quanto all'orditura le verifiche attuate hanno consentito di accertare che la totalità della grossa orditura e la quasi totalità della media presentano delle dimensioni e/o delle caratteristiche tali da non assolvere alla sua funzione specifica anche in relazione ad un tetto da realizzarsi con tegole marsigliesi e tanto meno con materiali di peso maggiore quali ad esempio le “ciappe””, cfr. CTU pag. 14). Per_1
È, quindi, immune da vizi la pronunciata risoluzione fondata sulla circostanza che l'ordito “non risponde ai requisiti di progetto” e che non è stato rispettato dall'impresa il progetto che “prevedeva un uguale dimensionamento degli elementi strutturali” rispetto a quello esistente e rimosso.
La terza censura risulta, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
7. Sulla quarta censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la quarta censura lamentano che la Parte_1 Parte_2
committente avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli
1175 e 1375 cc. perché, ricevuta dal Comune la comunicazione di sospensione lavori, avrebbe potuto attivarsi per ottenere la autorizzazione dalla Soprintendenza della
Regione Liguria, mantenendo così la copertura mista prevista dalla prima DIA.
La cesura è infondata.
Invero, come sopra indicato, la domanda di risoluzione del contratto è fondata sull'inidoneità dell'orditura realizzata ad assolvere la propria funzione strutturale.
Rispetto a tale inadempimento è del tutto irrilevante la circostanza che la committenza potesse chiedere e ottenere la autorizzazione dalla Soprintendenza della Regione
Liguria, giacché l'orditura è risultata inidonea a sostenere anche il peso della copertura mista (cfr. pag. 14 CTU ) che avrebbe potuto essere autorizzata dall'ente Per_1
proposto alla tutela del vincolo.
pag. 20/29 La scelta di di depositare una nuova DIA non è, quindi, Controparte_3
censurabile, né viola i principi di correttezza e buona fede. Invero, anche se la committente avesse integrato la DIA originaria, come prospettato dagli odierni appellanti, e i lavori fossero proseguiti, avrebbe potuto comunque CP_3
agire per la risoluzione attesa la provata inidoneità dei lavori eseguiti a sostenere il peso anche di una copertura mista, come indicata nella prima DIA.
Va, quindi, rigettata la quarta censura di appello formulata da Parte_1
e Parte_2
* * *
8. Sulla quinta censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la quinta censura lamentano la Parte_1 Parte_2
erroneità della sentenza impugnata con violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., dell'articolo 2687 c.c. e dell'articolo 11 delle preleggi in riferimento alla normativa applicabile all'immobile, perché l'appellata non avrebbe dimostrato la destinazione abitativa dell'immobile. Gli appellanti, in sostanza, lamentano che il Tribunale di
Imperia abbia ritenuto che l'utilità riconoscibile alla committente per l'intervento eseguito sull'immobile possa al più essere limitato alla funzione di protezione dalle intemperie perché “pur essendo incompleta, ma integra, la copertura non rispetta le normative vigenti in materia strutturale ed energetica, pertanto per rendere abitabile
l'immobile, la copertura dovrebbe esser ricostruita o adeguata atteso che le opere eseguite non possono essere fruite dall'attrice se non quale protezione”.
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale ha fatto riferimento non solo alle disposizioni in materia energetica, ma anche a quelle di natura strutturale. Risulta dalle CTU eseguite che la copertura come realizzata e, in particolare, l'orditura non è idonea, come già detto, neppure a sostenere una copertura mista in tegole marsigliesi con bordatura in ciappe di ardesia. È, quindi, evidente che l'unica funzione che può assolvere la copertura, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'abitabilità dell'immobile, è quella di proteggere la struttura sottostante dalle intemperie. L'immobile, in sostanza, a prescindere dalla sua destinazione d'uso non è fruibile nello stato in cui attualmente si trova, risultando, quindi, corretta la valutazione del Tribunale di Imperia in merito alla pag. 21/29 rilevanza dell'inadempimento. Il profilo legato al mancato rispetto della normativa energetica risulta ulteriore rispetto ai limiti strutturali che rendono il tetto non ultimabile e l'immobile non fruibile a prescindere dalla sua destinazione d'uso.
Risulta, poi, irrilevante la circostanza che il tetto, non ultimato e allo stato costituito da una orditura inidonea, da un tavolato e da uno strato di materiale impermeabile bituminoso e da uno strato isolante, stia svolgendo da oltre un decennio la funzione sopra indicata. Invero, la struttura, come esistente protegge dalle intemperie, ma non può essere rivestita né di tegole, né di ciappe di ardesia senza essere rinforzata o senza un intervento radicale sull'orditura, come indicato dalle due CTU che hanno esaminato il manufatto.
Va, quindi, rigettata la quinta censura di appello.
* * *
9. Sulla sesta censura formulata da e Parte_1 Parte_2
e con la sesta censura lamentano la Parte_1 Parte_2
“mancata considerazione in sentenza dell'adempimento da parte dell'Impresa alle opere concordate” e la contraddizione tra la pronuncia e le risultanze delle CTU dalle quali emergerebbe l'esecuzione di parte del contratto con violazione degli articoli 112 e
115 c.p.c..
La censura è infondata.
Risulta, invero, da quanto esposto che non vi è stato alcun adempimento. Già la prima DIA, infatti, indicava espressamente la “sostituzione dell'ordito ligneo con altro di medesima sezione” e, come visto, e non Parte_1 Parte_2
hanno rispettato tale requisito, centrale ai fini del corretto adempimento.
La doglianza va quindi rigettata perché infondata anche a fronte della mancata censura relativa alla misura dell'importo posto in compensazione.
* * *
10. Sulla terza censura formulata da e sulla settima censura CP_2
formulata da e Parte_1 Parte_3
con la terza censura lamenta la erroneità della sentenza impugnata per
[...]
averlo condannato al risarcimento della somma di 12.000,00 euro a favore di CP_3
, con violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 1453, 1455, 1458,
[...]
pag. 22/29 1218, 1223 e 2697 c.c.. L'appellante afferma che il Tribunale di Imperia avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e nel ritenere provati i danni lamentati da Controparte_3 quale conseguenza dell'inadempimento del Progettista e Direttore dei Lavori.
e con la settima censura lamentano la Parte_1 Parte_2
erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati al risarcimento del danno. Gli appellanti sostengono che dovrà essere riformata la sentenza impugnata, avendo la committente chiesto le seguenti voci di danno:
a) costo di allestimento di un nuovo cantiere necessario per le successive lavorazioni;
b) costo di demolizione dell'attuale tetto e costo di conferimento in discarica;
c) costo di ripristino e rifacimento del tetto nelle sue forme originarie (inclusi materiali e ciappe di ardesia non recuperate dalla prima demolizione);
d) costo delle nuove pratiche edilizie e urbanistiche;
e) costi per i danni conseguenti al ritardo nella esecuzione dei lavori e al mancato godimento dell'immobile (inclusi i costi per il soggiorno in Italia della committente per il periodo di mancato uso);
f) costi per l'occupazione del suolo pubblico;
g) costi di deprezzamento del bene (richiesti in via subordinata in caso di possibilità di semplice adeguamento dell'orditura).
Il Tribunale di Imperia, quanto al risarcimento del danno imputato a Parte_1
e ha affermato “… all' e, per essa, agli
[...] Parte_2 CP_7
aventi causa e , vanno imputati euro 37.000,00 (per Parte_1 Parte_2
il rifacimento totale del tetto), nonché il valore a nuovo della fornitura di abbadini
40x40x1 (di foggia regolare), per una copertura di mq. 43 con incidenza di 9pz/mq, pari a euro 1.150,00 e, quindi, previa detrazione di euro 300,00 per lo smaltimento delle “ciappe”, euro 850,00” (cfr. pag. 14 sentenza impugnata). Il Tribunale di Imperia ha poi riconosciuto l'esecuzione da parte della appaltatrice di opere per 16.500,00 euro e ha quindi compensato 37.850,00 euro con 16.500,00 euro, condannando l'impresa appaltatrice a pagare la differenza pari a “21.350,00 euro oltre gli interessi legali sul capitale rivalutato, anno per anno, in base agli indici Istat (SS. UU. 1712/1995), a far data dal prezzario 2009 (utilizzato dal C.T.U. per quantificare i costi delle opere) al saldo effettivo” (cfr. pag. 15 sentenza impugnata).
pag. 23/29 Le censure sono fondate e vanno accolte, rideterminando il danno.
Invero, il Tribunale di Imperia non ha riconosciuto i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento, ma ha condannato al rifacimento del tetto, come se la domanda non fosse stata di risoluzione e risarcimento ma di corretto adempimento per vizi sull'immobile.
Il contratto di appalto di cui si discute, non qualificabile come contratto ad esecuzione continuata o periodica, non è stato ultimato. Il contratto di prestazione d'opera professionale, quanto alla progettazione, è stato ultimato, mentre era ancora in corso quanto alla direzione lavori. Risulta, da quanto esposto, che per entrambi i contratti sia applicabile la disciplina della risoluzione contrattuale con richiesta del risarcimento del danno come domandata dalla committente.
La risoluzione ha effetti retroattivi, il contratto si ha come se non fosse mai stato concluso, si generano gli effetti restitutori delle rispettive prestazioni pattuite o erogate con il contratto risolto e il danno risarcibile è solo quello che è conseguenza dell'inadempimento, cioè legato al fatto che, rispetto alla situazione esistente tra le parti prima di concludere il contratto, il successivo inadempimento può averle poste in una situazione deteriore o può aver cagionato maggiori oneri o costi.
Il risarcimento del danno non può, naturalmente, consistere nell'esatto adempimento o nei costi necessari ad un esatto adempimento perché, sia secondo la disciplina generale del contratto, sia in materia di appalto e di prestazione d'opera intellettuale, la domanda di corretto adempimento e quella di risoluzione sono tra loro alternative e azionata la seconda non è normalmente possibile agire per la prima.
L'opera non è stata conclusa e, quindi, non sono risarcibili i vizi in quanto tali ai sensi degli articoli 1667 e ss. c.c., come peraltro indicato dalla stessa appellata nel proprio atto di citazione nel quale ha invocato la disciplina di cui agli articoli 1453 e ss.
c.c. (cfr. pagg.
8-10 atto di citazione) mentre, quanto al professionista, va applicata la disciplina di cui agli articoli 2222 e ss. c.c..
Sono, invero, riconoscibili, ove provati, tutti i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento, come, ove necessari, i costi di ripristino dello stato dei luoghi ante asportazione del tetto, i danni conseguenti all'impossibilità di godere del bene ultimato se esistenti e provati, gli eventuali mancati guadagni derivanti dallo stesso, se provati, i pag. 24/29 costi inutilmente sostenuti per demolire il vecchio tetto o conferire in discarica il materiale, il valore dei materiali recuperabili dal tetto ormai demolito.
Occorre, quindi esaminare le singole domande risarcitorie formulate, la loro ammissibilità, la loro fondatezza, verificando altresì, ove nella sentenza impugnata vi sia stata una pronuncia di rigetto se la danneggiata abbia formulato un eventuale appello incidentale.
La committente ha chiesto in primo luogo di essere rifusa dei costi sostenuti, cioè la restituzione di quanto versato. Invero, gli obblighi restitutori conseguono alla risoluzione ma non ne sono un effetto automatico pronunciabile di ufficio. Occorre, infatti, una domanda di parte che, a fronte del lamentato inadempimento e della conseguente risoluzione, richieda al committente la restituzione del bene oggetto di appalto. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha affermato che “la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ.,
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado
d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova” (Cass. 28722/2022).
Va, quindi, disposta la restituzione a dell'importo di 16.500,00 Controparte_3 euro, pacificamente versato dalla stessa all'impresa appaltatrice, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, giacché la committente, esaminando le voci risarcitorie elencate, ha chiesto di essere rifusa dei costi sostenuti e ha dimostrato di aver consegnato tale importo alla appaltatrice (che non lo ha mai contestato). Vanno riconosciuti solo gli interessi legali perché l'importo restituito non costituisce un danno in senso proprio cioè un debito di valore soggetto alla rivalutazione. Si tratta di un importo da restituire, debito di valuta, sul quale maturano solo gli interessi legali.
Quanto alle ulteriori poste di danno richieste si osserva quanto segue:
i) il costo di allestimento di un nuovo cantiere necessario per le successive lavorazioni e il costo di demolizione dell'attuale tetto con il conferimento in discarica, non sono riconoscibili, non costituendo un danno conseguente alla risoluzione per pag. 25/29 inadempimento, giacché se il vecchio tetto fosse ancora esistente, Controparte_3
dovrebbe comunque installare un cantiere per rimuoverlo e per rifare il tetto;
inoltre lo smaltimento del tetto attuale non è più complesso o costoso di quanto lo sia stato lo smaltimento del precedente i cui oneri sono stati sopportati dall'appaltatore e che la committente non ha affrontato in conseguenza degli effetti restitutori della risoluzione
(invero la domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata da e come si vedrà è inammissibile Parte_1 Parte_2
attesa la sua natura sussidiaria ex art. 2042 c.c., in mancanza di una domanda restitutoria in senso proprio e in presenza di altre domande risarcitorie tutte rigettate in conseguenza del pronunciato inadempimento;
inoltre il principio del giudicato sul dedotto e sul deducibile vincola le parti alle domande in origine formulate);
ii) il costo di ripristino e rifacimento del tetto nelle sue forme originarie (inclusi materiali e “ciappe” non recuperate dalla prima demolizione) non è riconoscibile perché non è un danno conseguente alla risoluzione e all'inadempimento; la parte avrebbe al più potuto chiedere i maggiori costi legati all'aumento dei prezzi dei materiali o della manodopera rispetto all'epoca in cui aveva appaltato i lavori, ma tale domanda non è stata formulata e non è stata comunque fornita prova di aumento dei costi;
iii) il costo delle nuove pratiche edilizie e urbanistiche non è riconoscibile perché non
è un danno conseguente alla risoluzione e all'inadempimento; se il Controparte_3
vecchio tetto fosse ancora esistente dovrebbe comunque individuare un professionista e far predisporre le pratiche amministrative corredate da un progetto architettonico e strutturale, né risulta provato che la committente abbia pagato il proprio professionista per le prime due pratiche e l'importo di quanto eventualmente versatogli (l'appellata, attrice in primo grado non ha formulato alcuna domanda restitutoria nei confronti del professionista in relazione agli eventuali emolumenti versatigli); iv) i costi per i danni conseguenti al ritardo nella esecuzione dei lavori e al mancato godimento dell'immobile (inclusi i costi per il soggiorno in Italia della committente per il periodo di mancato uso) sarebbero risarcibili ove fossero provati e ove fossero oggetto di appello incidentale;
invero, l'appellata non ha impugnato la sentenza emessa dal
Tribunale di Imperia nella parte in cui non ha riconosciuto tale voce di danno e il rigetto della relativa domanda risulta passato in giudicato;
pag. 26/29 v) i costi per l'occupazione del suolo pubblico sono riconoscibili e provati per 966,86 euro (cfr. docc. 19-22 e rientrano tra quelli che sono conseguenza della CP_3
risoluzione, giacché sono stati sostenuti inutilmente dalla committenza, voce di danno e in quanto tale debito di valore, derivante da inadempimento contrattuale, motivo per cui
è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito contrattuale e il lucro cessante, costituito dagli interessi legali calcolato sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente (Cass. Su 1712/1995) dalla data del fatto (cioè del versamento) sino alla data della presente sentenza;
vi) i costi di deprezzamento del bene (richiesti in via subordinata in caso di possibilità di semplice adeguamento dell'orditura) non sono riconoscibili perché non diretta conseguenza della risoluzione, come già sopra indicato per i vizi di cui ai punti i)
e ii).
Vanno, quindi, condannati e alla Parte_1 Parte_2
restituzione di 16.500,00 euro, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
Vanno poi condannati in solido tra loro e Parte_1 Parte_2
quali appaltatori e quale progettista e direttore lavori al pagamento a CP_2
favore di di 966,86 euro oltre rivalutazione monetaria dalla data del Controparte_3 versamento e interessi legali calcolati sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente dal versamento sino alla data della presente sentenza.
* * *
11. Sulla settima censura di appello formulata da e CP_1 Pt_2
sulla quarta censura di appello formulata da e sulle spese di causa.
[...] CP_2
e con la settima censura hanno chiesto Parte_1 Parte_2
venisse riformata la sentenza di primo grado in punto spese. Identica censura ha sollevato con la quarta censura. L'accoglimento parziale dell'appello CP_2
formulato da entrambe le parti appellanti impone alla Corte di emettere una nuova pronuncia in punto spese. È, invero, necessario valutare il complessivo assetto delle domande formulate dalle parti e verificare se vi sia stata o meno una qualche eventuale soccombenza reciproca.
Risulta, all'esito del complessivo giudizio, che sono state accolte sia la domanda di inadempimento, sia la domanda restitutoria, mentre quanto alla domanda risarcitoria pag. 27/29 l'attrice, odierna appellata ha visto il rigetto di buona parte delle proprie richieste (ha domandato il pagamento di 74.885,42 euro e si è vista riconoscere 16.500,00 euro).
Si è, quindi verificata una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese dei due gradi nella misura del 50%.
Le spese vanno liquidate nei limiti del decisum (cioè complessivi 17.466,86 euro ovvero 16.500 euro + 966,86 euro), nei valori medi (valore della causa inferiore a
26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): primo grado: fase di studio 919,00 euro, fase introduttiva 777,00 euro, fase trattazione
1.680,00 euro, fase decisoria 1.701,00 euro (totale 5.077,00 euro); secondo grado: fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro). Effettuata la parziale compensazione risultano dovuti 2.538,50 euro per il primo grado e 2.904,50 euro per il presente grado.
Quanto alle spese di CTU le stesse vanno poste a carico delle parti per un terzo ciascuna ( e - - Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
), giacché gli accertamenti effettuati (in parte anche superflui al fine del
[...]
decidere) sono stati necessitati dalle domande formulate in giudizio e sono stati utili a tutte le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_3
1. ACCOGLIE in parte gli appelli proposti da entrambe le parti appellanti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza
2. NA
e in solido tra loro, alla restituzione a favore Parte_1 Parte_2
di di 16.500,00 euro, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al Controparte_3
saldo;
pag. 28/29
3. NA
e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 CP_2
pagamento a favore di di 966,86 euro, oltre rivalutazione monetaria Controparte_3 dalla data del versamento e interessi legali calcolati sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente dal versamento sino alla data della presente sentenza;
4. RIGETTA le ulteriori censure di appello e, per l'effetto,
5. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
6. COMPENSA tra le parti le spese dei due gradi nella misura della metà e
7. NA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a favore della parte appellata le spese legali per la restante metà che liquida, per il primo grado di giudizio, in 2.538,50 euro a titolo di compensi e in 334,00 euro per esposti e, per il presente grado, in 2.904,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
7. PONE definitivamente le spese di CTU di primo grado, come già liquidate, a carico di tutte le parti, ripartite, nei rapporti interni per un terzo a carico di e Parte_1
per un terzo a carico di e per un terzo a carico di Parte_2 CP_2
Controparte_3
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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