TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1783/2022
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. r.g. 1783/2022 tra
Parte_1 appellante e
Controparte_1
[...] appellato
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12.00, innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:
Per l'avv. PAOLA BISAIL e l'avv. Benelli. Parte_1
Per Controparte_1
St.V. CP per delega dell'Avvocatura
[...] CP_2
Distrettuale dello Stato di Cagliari.
L'avv. Benelli precisa le conclusioni come in atti.
Il ST. V. precisa le conclusioni come in atti. CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
L'avv. Benelli rileva in particolare che l'art. 2 comma 4 Cod. naut. si applica esclusivamente agli imprenditori professionali e non ai privati e che, in ogni caso, l'attività contestata all'appellante è da ricondurre al c.d. “boat and breakfast” che viene espressamente autorizzato dalla legge regionale sul turismo.
Il si oppone a quanto dedotto da parte avversa e si riporta agli scritti difensivi. CP_3
In particolare, si oppone a quanto dedotto nelle note conclusive, rilevando che dai documenti in atti si evince lo svolgimento di attività commerciale dietro il pagamento di un corrispettivo sul sito Booking. Richiama altresì le fatture commerciali acquisite nell'istruttoria e precisa che l'illecito contestato è punito dall'art. 55 Cod. naut., che sanziona l'esercizio abusivo dell'attività commerciale mediante unità da diporto secondo le regole dell'art. 2 medesimo codice.
pagina 1 di 11 L'avv. Benelli e l'avv. Bisail eccepiscono la tardività di queste eccezioni, su cui non accettano il contraddittorio, non essendo stata prima contestata la violazione dell'art. 55.
I procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 1783/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BISAIL PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Carlo Alberto n. 33 appellante e
Controparte_1
in persona del
[...] CP_4 pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, domiciliata presso i suoi Uffici in Cagliari, via Dante n. 23 appellato
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da note conclusionali autorizzate:
“perché il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia, totalmente riformando la sentenza gravata: 1) disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata, nonché la sospensione dei provvedimenti impugnati
pagina 3 di 11 con i ricorsi di primo grado e dei termini per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, con ogni conseguenza di legge;
2) nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare le ordinanze-ingiunzione n. 83 del 18.01.2019 e n. 84 del 18.01.2019 della ed ogni altro atto Controparte_1 presupposto e/o conseguente, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l'annullamento delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario;
3) in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, contenere la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, anche in considerazione della complessità delle questioni trattate e della novità del caso, con compensazione delle spese di giudizio.”
Per parte appellata, come da memoria di costituzione in appello:
“Rigettare le avverse pretese perché infondate. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con ricorso in appello depositato il 30.5.2022, ha Parte_1 tempestivamente impugnato la sentenza n. 543/2021, con cui il Giudice di Pace di Sassari ha confermato le due ordinanze ingiunzione n.ri 83 e 84, notificate dalla in data 11.2.2019, per Controparte_1
l'importo di € 2.770,00 ciascuna, limitando la sanzione al minimo edittale. Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha errato nel ritenere provata l'infrazione addebitatagli, relativa all'esercizio abusivo di attività commerciale mediante locazione dell'unità da diporto di sua proprietà. Lo stesso contesta, infatti, che i documenti prodotti (copia di una fattura fiscale emessa da Booking.com e comunicazione e-mail contenente una prenotazione sul sito Booking.com) siano idonei a provare l'intervenuta conclusione di contratti per l'utilizzo dell'imbarcazione, aggiungendo che, in ogni caso, i verbali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, da cui sono scaturite le sanzioni de quibus, non possono godere di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., avendo ad oggetto valutazioni e deduzioni soggettive degli agenti accertatori.
pagina 4 di 11 In secondo luogo, l'appellante censura la qualificazione delle condotte sanzionate, rilevando che, qualora provate, le stesse sarebbero da inquadrare non come locazione nautica, bensì come prestazioni di boat and breakfast, attività riconosciuta dalla L.R. 16/2017 e da ricondurre al contratto di noleggio da fermo di cui all'art. 47 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), consentito ai sensi dell'art. 49 bis del medesimo Codice in quanto “noleggio occasionale”. rileva, inoltre, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 2, Parte_1 comma 4 Cod. naut., stante l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da tale norma, riferita esclusivamente a condotte realizzate da imprenditori professionali mediante unità da diporto adibite a locazione o noleggio. Infine, censura l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace sui motivi del ricorso relativi ai seguenti vizi degli atti di accertamento della GdF e delle ordinanze ingiunzione opposte: illegittimità dei processi verbali di accertamento e contestazione per la mancata – e non altrimenti giustificata
– contestazione immediata della violazione al momento di accertamento dei fatti e per la tardiva notifica degli estremi della violazione (art. 14 commi 1 e 2 L. 689/1981); violazione del principio del ne bis in idem, determinata dall'illegittima duplicazione del procedimento sanzionatorio a fronte di un'unica violazione o, in subordine, violazione dell'art. 8 bis L. 689/1981; nullità e/o inesistenza del processo verbale di accertamento, in quanto le date delle violazioni contestate (dal 1/6/2018 al 31/6/2016) sono contraddittorie, incerte e generiche e si riferiscono ad un periodo in cui l'imbarcazione non era ancora di sua proprietà. Per tali motivi, chiede, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza ed in riforma della stessa, nonché previa sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado e dei relativi termini di pagamento, l'annullamento e/o la revoca delle ordinanze ingiunzione opposte o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 30.12.2022, il
[...]
di , nel Controparte_1 CP_1 ribadire la piena valenza probatoria dei documenti prodotti ed utilizzati dall'Amministrazione, ha sostenuto la correttezza della sentenza appellata, avendo quest'ultima giustamente riconosciuto la natura abusiva dell'attività di locazione a fini commerciali da parte di Parte_1
pagina 5 di 11 dell'imbarcazione targata GA1633D, la quale era invece adibita a soli fini privati. In secondo luogo, il ribadisce la legittimità dell'iter CP_1 procedimentale seguito dagli agenti accertatori, atteso che l'obbligo di contestazione immediata è derogabile nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia necessario svolgere ulteriori verifiche e che, in ogni caso, l'accertamento si è perfezionato il 13.11.2018 con la conclusione dell'istruttoria. Infine, l'appellato deduce l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione del ne bis in idem, essendo le condotte sanzionate autonome dal punto di vista temporale, oggettivo e soggettivo. Parimenti infondate sono, secondo l'appellato, le censure relative alle date indicate nei verbali, in quanto, dai documenti prodotti, risulta che ha avuto la Pt_1 disponibilità dell'imbarcazione anche prima della data dell'acquisto della stessa, essendo peraltro evidente che l'indicazione dell'anno 2016 in luogo del 2018 costituisce un mero refuso, che non inficia la validità del verbale. Pertanto, il Controparte_1 chiede il rigetto dell'appello e la conferma della
[...] sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali. All'odierna udienza la causa è discussa oralmente e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'appello è infondato e, quindi, deve essere integralmente rigettato.
2.1. Il primo motivo di gravame, ad avviso del Tribunale, risulta infondato, così che la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto provata l'infrazione addebitata all'appellante. In proposito, occorre anzitutto rilevare che è stato Parte_1 sanzionato dalla Capitaneria di Porto di a seguito di attività di CP_1 accertamento, svolte dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, come da verbali in data 13.11.2018, in cui si contesta che lo stesso, nel periodo giugno-luglio 2018, abbia utilizzato, per fini commerciali (mediante locazione), la propria imbarcazione da diporto pagina 6 di 11 targata GA1633D, ancorché la stessa, in base alla licenza di abilitazione alla navigazione, fosse adibita esclusivamente a fini turistico-ricreativi privati. Orbene, risulta non contestato, oltre che provato per tabulas (cfr. licenza di abilitazione prodotta dalla resistente sub 6 – all. 3 in primo grado), che l'uso legittimo dell'unità da diporto in questione fosse quello meramente privatistico, stante l'assenza sulla licenza di abilitazione alla navigazione delle prescritte annotazioni in relazione all'utilizzo commerciale (in base al disposto degli artt. 2, comma II e 23 Cod. Nautica da diporto). Ciò posto, quanto invece alla prova della condotta contestata, il Tribunale osserva che è lo stesso ad ammettere espressamente, come da Pt_1 verbale in data 11.7.2018 (doc. 6 fasc. primo grado parte appellata), di aver utilizzato l'imbarcazione di cui trattasi “per attività di noleggio occasionale”, come, del resto, è anche confermato a pagina 8) del ricorso in primo grado, laddove si afferma “il ricorrente nel corso dell'estate 2018 si è limitato ad impiegare saltuariamente l'imbarcazione oggetto dell'accertamento in attività di noleggio occasionale”. È, quindi, lo stesso appellante a confermare di aver tenuto la condotta contestata di abusivo utilizzo dell'imbarcazione per attività commerciale. Ciò peraltro risulta anche provato in via documentale, in particolare attraverso: copia dell'inserzione pubblicitaria sul sito internet booking.com, relativa alla “struttura” denominata “Boat & Breakfast Alghero”, con tanto di descrizione e fotografie della imbarcazione in questione (inserzione e riconducibilità alla imbarcazione de qua, peraltro, non contestate da;
copia della prenotazione, effettuata mediante Pt_1 il medesimo sito da parte di tale ed avente ad oggetto Persona_1 una camera per due persone per il 2-3/7/2018 presso “Boat & Breakfast Alghero”, che risulta essere stata trasmessa all'indirizzo e-mail di Parte_1
come non è contestato dal medesimo;
recensione da parte di tale
[...] in data 6.7.2018 e quindi in data successiva a quella del Per_1 pernottamento di cui alla predetta prenotazione (il che priva di pregio anche l'eccezione dell'appellante relativa alla pretesa carenza di prova circa l'esito della prenotazione in questione); recensione da parte di altro cliente in data 22.6.2018, in relazione a soggiorno avvenuto nel mese di giugno 2018; fattura in data 3/7/2018 emessa da Booking.com nei confronti dell'“imprenditore individuale per Controparte_5 commissione di € 9,00, a fronte di “camere vendute” nel periodo 1- 30/6/2018 per l'importo di € 60,00. Quanto al valore probatorio di tale pagina 7 di 11 fattura – rilevato che l'indicazione “ ” corrisponde esattamente al CP_5 nome del modello dell'imbarcazione in questione, come risulta dalla licenza in atti – si osserva che l'appellante si è limitato a contestare che tale fattura non sarebbe sufficiente a dimostrare la conclusione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzo dell'imbarcazione de qua, senza tuttavia nemmeno allegare di svolgere altre attività che avrebbero potuto giustificare l'emissione della citata fattura da parte di Booking.com. Valutando complessivamente le risultanze di cui sopra, può allora ritenersi provato che, come contestato con le ordinanze ingiunzione impugnate, nel periodo giugno-luglio 2018, abbia messo a disposizione Parte_1 di ospiti l'unità da diporto in questione dietro corrispettivo, così ponendo in essere una non consentita attività commerciale, a scopo di lucro.
2.2 Ad avviso del Tribunale, non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di appello, riguardante, in sostanza, la qualificazione giuridica dei contratti aventi ad oggetto il pernottamento di turisti a bordo dell'imbarcazione in termini di locazione nautica (art. 42 D.lgs. 171/2005), di boat and breakfast (L.R. 16/2017) oppure di noleggio (art. 47 D.lgs. 171/2005). In proposito – pur ricordato che “Il codice della nautica da diporto prevede due contratti alternativi di utilizzazione delle unità da diporto, ossia la locazione (art. 42) ed il noleggio (art. 47), che si differenziano perché mentre nella locazione una parte concede all'altra, dietro compenso, il godimento della sola barca senza equipaggio - con conseguente assunzione di responsabilità a carico del conduttore - nel noleggio una parte si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo per sé la disponibilità e la conduzione tecnica dell'unità da diporto” (Trib. Grosseto 24/09/2024, n. 776) - deve, infatti, rilevarsi che, nel caso di specie, anche accogliendo la tesi dell'appellante secondo cui le condotte contestate andrebbero ricondotte al noleggio e in particolare al noleggio occasionale, permarrebbe in ogni caso l'abusività dell'utilizzo a fini commerciali dell'imbarcazione. Ciò in quanto, anzitutto, ai sensi dell'art. 2, comma I Cod. della nautica da diporto, “L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”, così che in entrambi i casi si configurerebbe il contestato utilizzo a fini commerciali. Appare poi inapplicabile alla fattispecie de qua la disciplina - invocata dall'appellante - di cui all'art. 49 bis Cod. naut., ai sensi del quale, con il pagina 8 di 11 dichiarato fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, è autorizzato il noleggio occasionale delle unità diportistiche anche da parte di soggetti non imprenditori, essendo espressamente esclusa la natura commerciale di tale attività. Tale autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al comma 3, consistenti, per quel che qui rileva, nella previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Controparte_1
territorialmente competente, pena l'applicazione delle sanzioni di cui
[...] all'art. 55 comma 1 del medesimo Codice. Previe comunicazioni mancanti nel caso di specie, atteso che quelle prodotte da sono relative a Pt_1 noleggi effettuati in periodi successivi a quelli oggetto di contestazione, risultando quindi irrilevanti ai fini del decidere (doc. 6 ricorrente in primo grado). I menzionati oneri di comunicazione previsti per l'ammissibilità del noleggio occasionale non sono peraltro derogati nemmeno dalla legge regionale n.16/2017 citata da parte appellante, così che anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
2.3. Quanto poi alla pretesa erronea applicazione dell'art. 2, comma IV del codice della nautica da diporto, si rileva che, in base a tale norma, le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a (e cioè quelle utilizzate a fini commerciali, oggetto di contratti di locazione e noleggio) possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite, sancendo quindi un generale divieto di utilizzo promiscuo, atteso che un'unità da diporto può essere adibita o ad uso commerciale o ad uso privato. Peraltro, come ben si evince dai verbali di accertamento e dalle ordinanze ingiunzione impugnati, le violazioni contestate riguardano chiaramente l'esercizio di attività commerciale, attraverso la messa a disposizione di ospiti dell'imbarcazione dietro corrispettivo, avvenuto “omettendo di ottemperare alle formalità prescritte dal codice della nautica da diporto”. Ciò che è contestato è pertanto proprio l'esercizio abusivo di attività commerciale da parte di un privato, in assenza delle prescritte annotazioni e formalità, così che le censure sul punto devono ritenersi infondate. Occorre, inoltre, rilevare che le sanzioni comminate con le ordinanze ingiunzione impugnate trovano fondamento, come espressamente indicato nelle stesse, nell'art. 55, comma I del medesimo Codice, applicabile proprio a “Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1 del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
pagina 9 di 11 articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite”. Da ciò deriva l'infondatezza del terzo motivo di appello.
2.4 Parimenti deve concludersi anche con riferimento all'ultimo motivo di appello, attinente agli ulteriori pretesi vizi delle ordinanze ingiunzione impugnate.
- Quanto alla lamentata violazione dell'art. 14 l. 689/1981, deve osservarsi che ai sensi della detta norma, quando non è possibile la contestazione immediata, il termine di novanta giorni per la contestazione delle violazioni amministrative decorre dall' “accertamento” e non dalla commissione del fatto. Peraltro, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita” (così, ex multis, Cass. 9/02/2024, n. 3712). Ebbene, nel caso de quo, emerge dagli atti che gli accertamenti da parte dell'Autorità si sono esauriti in data 13.11.2018 e che i verbali di contestazione sono stati notificati il 22.11.2018, nel pieno rispetto, dunque, del termine decadenziale previsto.
- In ordine alla pretesa illegittima duplicazione del procedimento sanzionatorio, il Tribunale osserva che i plurimi utilizzi dell'unità da diporto rappresentano più azioni, autonome le une dalle altre, in quanto commesse in tempi diversi (1-30 giugno 2018 e 2-3 luglio 2018). Da ciò deriva altresì l'inapplicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8 l. 689/1981.
- Infondata appare anche la doglianza relativa alla contraddittorietà ed incertezza delle date di commissione dei fatti oggetto di contestazione. Posto infatti che l'indicazione dell'anno 2016, in luogo di 2018, è certamente un mero ed ininfluente refuso, deve anche rilevarsi che, per quanto emerso dalla documentazione sopra richiamata, Parte_1 aveva la disponibilità dell'imbarcazione de qua anche prima dell'acquisto pagina 10 di 11 della proprietà che risulterebbe essere avvenuto il 29.6.2018, con conseguente irrilevanza della censura sul punto.
In definitiva, l'appello proposto deve allora essere rigettato, con integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata, considerato altresì che le ordinanze ingiunzione impugnate già prevedevano l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi, considerati il valore della controversia (di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento), le fasi processuali svolte (con esclusione quindi della fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese (tenuto conto che parte appellata non ha depositato note conclusive). Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 543/2021,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello, integralmente confermando la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, imposta e contributi, se dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 06/03/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. r.g. 1783/2022 tra
Parte_1 appellante e
Controparte_1
[...] appellato
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12.00, innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:
Per l'avv. PAOLA BISAIL e l'avv. Benelli. Parte_1
Per Controparte_1
St.V. CP per delega dell'Avvocatura
[...] CP_2
Distrettuale dello Stato di Cagliari.
L'avv. Benelli precisa le conclusioni come in atti.
Il ST. V. precisa le conclusioni come in atti. CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
L'avv. Benelli rileva in particolare che l'art. 2 comma 4 Cod. naut. si applica esclusivamente agli imprenditori professionali e non ai privati e che, in ogni caso, l'attività contestata all'appellante è da ricondurre al c.d. “boat and breakfast” che viene espressamente autorizzato dalla legge regionale sul turismo.
Il si oppone a quanto dedotto da parte avversa e si riporta agli scritti difensivi. CP_3
In particolare, si oppone a quanto dedotto nelle note conclusive, rilevando che dai documenti in atti si evince lo svolgimento di attività commerciale dietro il pagamento di un corrispettivo sul sito Booking. Richiama altresì le fatture commerciali acquisite nell'istruttoria e precisa che l'illecito contestato è punito dall'art. 55 Cod. naut., che sanziona l'esercizio abusivo dell'attività commerciale mediante unità da diporto secondo le regole dell'art. 2 medesimo codice.
pagina 1 di 11 L'avv. Benelli e l'avv. Bisail eccepiscono la tardività di queste eccezioni, su cui non accettano il contraddittorio, non essendo stata prima contestata la violazione dell'art. 55.
I procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 1783/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BISAIL PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Carlo Alberto n. 33 appellante e
Controparte_1
in persona del
[...] CP_4 pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, domiciliata presso i suoi Uffici in Cagliari, via Dante n. 23 appellato
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da note conclusionali autorizzate:
“perché il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia, totalmente riformando la sentenza gravata: 1) disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata, nonché la sospensione dei provvedimenti impugnati
pagina 3 di 11 con i ricorsi di primo grado e dei termini per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, con ogni conseguenza di legge;
2) nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare le ordinanze-ingiunzione n. 83 del 18.01.2019 e n. 84 del 18.01.2019 della ed ogni altro atto Controparte_1 presupposto e/o conseguente, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l'annullamento delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario;
3) in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, contenere la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, anche in considerazione della complessità delle questioni trattate e della novità del caso, con compensazione delle spese di giudizio.”
Per parte appellata, come da memoria di costituzione in appello:
“Rigettare le avverse pretese perché infondate. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con ricorso in appello depositato il 30.5.2022, ha Parte_1 tempestivamente impugnato la sentenza n. 543/2021, con cui il Giudice di Pace di Sassari ha confermato le due ordinanze ingiunzione n.ri 83 e 84, notificate dalla in data 11.2.2019, per Controparte_1
l'importo di € 2.770,00 ciascuna, limitando la sanzione al minimo edittale. Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha errato nel ritenere provata l'infrazione addebitatagli, relativa all'esercizio abusivo di attività commerciale mediante locazione dell'unità da diporto di sua proprietà. Lo stesso contesta, infatti, che i documenti prodotti (copia di una fattura fiscale emessa da Booking.com e comunicazione e-mail contenente una prenotazione sul sito Booking.com) siano idonei a provare l'intervenuta conclusione di contratti per l'utilizzo dell'imbarcazione, aggiungendo che, in ogni caso, i verbali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, da cui sono scaturite le sanzioni de quibus, non possono godere di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., avendo ad oggetto valutazioni e deduzioni soggettive degli agenti accertatori.
pagina 4 di 11 In secondo luogo, l'appellante censura la qualificazione delle condotte sanzionate, rilevando che, qualora provate, le stesse sarebbero da inquadrare non come locazione nautica, bensì come prestazioni di boat and breakfast, attività riconosciuta dalla L.R. 16/2017 e da ricondurre al contratto di noleggio da fermo di cui all'art. 47 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), consentito ai sensi dell'art. 49 bis del medesimo Codice in quanto “noleggio occasionale”. rileva, inoltre, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 2, Parte_1 comma 4 Cod. naut., stante l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da tale norma, riferita esclusivamente a condotte realizzate da imprenditori professionali mediante unità da diporto adibite a locazione o noleggio. Infine, censura l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace sui motivi del ricorso relativi ai seguenti vizi degli atti di accertamento della GdF e delle ordinanze ingiunzione opposte: illegittimità dei processi verbali di accertamento e contestazione per la mancata – e non altrimenti giustificata
– contestazione immediata della violazione al momento di accertamento dei fatti e per la tardiva notifica degli estremi della violazione (art. 14 commi 1 e 2 L. 689/1981); violazione del principio del ne bis in idem, determinata dall'illegittima duplicazione del procedimento sanzionatorio a fronte di un'unica violazione o, in subordine, violazione dell'art. 8 bis L. 689/1981; nullità e/o inesistenza del processo verbale di accertamento, in quanto le date delle violazioni contestate (dal 1/6/2018 al 31/6/2016) sono contraddittorie, incerte e generiche e si riferiscono ad un periodo in cui l'imbarcazione non era ancora di sua proprietà. Per tali motivi, chiede, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza ed in riforma della stessa, nonché previa sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado e dei relativi termini di pagamento, l'annullamento e/o la revoca delle ordinanze ingiunzione opposte o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 30.12.2022, il
[...]
di , nel Controparte_1 CP_1 ribadire la piena valenza probatoria dei documenti prodotti ed utilizzati dall'Amministrazione, ha sostenuto la correttezza della sentenza appellata, avendo quest'ultima giustamente riconosciuto la natura abusiva dell'attività di locazione a fini commerciali da parte di Parte_1
pagina 5 di 11 dell'imbarcazione targata GA1633D, la quale era invece adibita a soli fini privati. In secondo luogo, il ribadisce la legittimità dell'iter CP_1 procedimentale seguito dagli agenti accertatori, atteso che l'obbligo di contestazione immediata è derogabile nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia necessario svolgere ulteriori verifiche e che, in ogni caso, l'accertamento si è perfezionato il 13.11.2018 con la conclusione dell'istruttoria. Infine, l'appellato deduce l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione del ne bis in idem, essendo le condotte sanzionate autonome dal punto di vista temporale, oggettivo e soggettivo. Parimenti infondate sono, secondo l'appellato, le censure relative alle date indicate nei verbali, in quanto, dai documenti prodotti, risulta che ha avuto la Pt_1 disponibilità dell'imbarcazione anche prima della data dell'acquisto della stessa, essendo peraltro evidente che l'indicazione dell'anno 2016 in luogo del 2018 costituisce un mero refuso, che non inficia la validità del verbale. Pertanto, il Controparte_1 chiede il rigetto dell'appello e la conferma della
[...] sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali. All'odierna udienza la causa è discussa oralmente e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'appello è infondato e, quindi, deve essere integralmente rigettato.
2.1. Il primo motivo di gravame, ad avviso del Tribunale, risulta infondato, così che la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto provata l'infrazione addebitata all'appellante. In proposito, occorre anzitutto rilevare che è stato Parte_1 sanzionato dalla Capitaneria di Porto di a seguito di attività di CP_1 accertamento, svolte dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, come da verbali in data 13.11.2018, in cui si contesta che lo stesso, nel periodo giugno-luglio 2018, abbia utilizzato, per fini commerciali (mediante locazione), la propria imbarcazione da diporto pagina 6 di 11 targata GA1633D, ancorché la stessa, in base alla licenza di abilitazione alla navigazione, fosse adibita esclusivamente a fini turistico-ricreativi privati. Orbene, risulta non contestato, oltre che provato per tabulas (cfr. licenza di abilitazione prodotta dalla resistente sub 6 – all. 3 in primo grado), che l'uso legittimo dell'unità da diporto in questione fosse quello meramente privatistico, stante l'assenza sulla licenza di abilitazione alla navigazione delle prescritte annotazioni in relazione all'utilizzo commerciale (in base al disposto degli artt. 2, comma II e 23 Cod. Nautica da diporto). Ciò posto, quanto invece alla prova della condotta contestata, il Tribunale osserva che è lo stesso ad ammettere espressamente, come da Pt_1 verbale in data 11.7.2018 (doc. 6 fasc. primo grado parte appellata), di aver utilizzato l'imbarcazione di cui trattasi “per attività di noleggio occasionale”, come, del resto, è anche confermato a pagina 8) del ricorso in primo grado, laddove si afferma “il ricorrente nel corso dell'estate 2018 si è limitato ad impiegare saltuariamente l'imbarcazione oggetto dell'accertamento in attività di noleggio occasionale”. È, quindi, lo stesso appellante a confermare di aver tenuto la condotta contestata di abusivo utilizzo dell'imbarcazione per attività commerciale. Ciò peraltro risulta anche provato in via documentale, in particolare attraverso: copia dell'inserzione pubblicitaria sul sito internet booking.com, relativa alla “struttura” denominata “Boat & Breakfast Alghero”, con tanto di descrizione e fotografie della imbarcazione in questione (inserzione e riconducibilità alla imbarcazione de qua, peraltro, non contestate da;
copia della prenotazione, effettuata mediante Pt_1 il medesimo sito da parte di tale ed avente ad oggetto Persona_1 una camera per due persone per il 2-3/7/2018 presso “Boat & Breakfast Alghero”, che risulta essere stata trasmessa all'indirizzo e-mail di Parte_1
come non è contestato dal medesimo;
recensione da parte di tale
[...] in data 6.7.2018 e quindi in data successiva a quella del Per_1 pernottamento di cui alla predetta prenotazione (il che priva di pregio anche l'eccezione dell'appellante relativa alla pretesa carenza di prova circa l'esito della prenotazione in questione); recensione da parte di altro cliente in data 22.6.2018, in relazione a soggiorno avvenuto nel mese di giugno 2018; fattura in data 3/7/2018 emessa da Booking.com nei confronti dell'“imprenditore individuale per Controparte_5 commissione di € 9,00, a fronte di “camere vendute” nel periodo 1- 30/6/2018 per l'importo di € 60,00. Quanto al valore probatorio di tale pagina 7 di 11 fattura – rilevato che l'indicazione “ ” corrisponde esattamente al CP_5 nome del modello dell'imbarcazione in questione, come risulta dalla licenza in atti – si osserva che l'appellante si è limitato a contestare che tale fattura non sarebbe sufficiente a dimostrare la conclusione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzo dell'imbarcazione de qua, senza tuttavia nemmeno allegare di svolgere altre attività che avrebbero potuto giustificare l'emissione della citata fattura da parte di Booking.com. Valutando complessivamente le risultanze di cui sopra, può allora ritenersi provato che, come contestato con le ordinanze ingiunzione impugnate, nel periodo giugno-luglio 2018, abbia messo a disposizione Parte_1 di ospiti l'unità da diporto in questione dietro corrispettivo, così ponendo in essere una non consentita attività commerciale, a scopo di lucro.
2.2 Ad avviso del Tribunale, non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di appello, riguardante, in sostanza, la qualificazione giuridica dei contratti aventi ad oggetto il pernottamento di turisti a bordo dell'imbarcazione in termini di locazione nautica (art. 42 D.lgs. 171/2005), di boat and breakfast (L.R. 16/2017) oppure di noleggio (art. 47 D.lgs. 171/2005). In proposito – pur ricordato che “Il codice della nautica da diporto prevede due contratti alternativi di utilizzazione delle unità da diporto, ossia la locazione (art. 42) ed il noleggio (art. 47), che si differenziano perché mentre nella locazione una parte concede all'altra, dietro compenso, il godimento della sola barca senza equipaggio - con conseguente assunzione di responsabilità a carico del conduttore - nel noleggio una parte si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo per sé la disponibilità e la conduzione tecnica dell'unità da diporto” (Trib. Grosseto 24/09/2024, n. 776) - deve, infatti, rilevarsi che, nel caso di specie, anche accogliendo la tesi dell'appellante secondo cui le condotte contestate andrebbero ricondotte al noleggio e in particolare al noleggio occasionale, permarrebbe in ogni caso l'abusività dell'utilizzo a fini commerciali dell'imbarcazione. Ciò in quanto, anzitutto, ai sensi dell'art. 2, comma I Cod. della nautica da diporto, “L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”, così che in entrambi i casi si configurerebbe il contestato utilizzo a fini commerciali. Appare poi inapplicabile alla fattispecie de qua la disciplina - invocata dall'appellante - di cui all'art. 49 bis Cod. naut., ai sensi del quale, con il pagina 8 di 11 dichiarato fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, è autorizzato il noleggio occasionale delle unità diportistiche anche da parte di soggetti non imprenditori, essendo espressamente esclusa la natura commerciale di tale attività. Tale autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al comma 3, consistenti, per quel che qui rileva, nella previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Controparte_1
territorialmente competente, pena l'applicazione delle sanzioni di cui
[...] all'art. 55 comma 1 del medesimo Codice. Previe comunicazioni mancanti nel caso di specie, atteso che quelle prodotte da sono relative a Pt_1 noleggi effettuati in periodi successivi a quelli oggetto di contestazione, risultando quindi irrilevanti ai fini del decidere (doc. 6 ricorrente in primo grado). I menzionati oneri di comunicazione previsti per l'ammissibilità del noleggio occasionale non sono peraltro derogati nemmeno dalla legge regionale n.16/2017 citata da parte appellante, così che anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
2.3. Quanto poi alla pretesa erronea applicazione dell'art. 2, comma IV del codice della nautica da diporto, si rileva che, in base a tale norma, le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a (e cioè quelle utilizzate a fini commerciali, oggetto di contratti di locazione e noleggio) possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite, sancendo quindi un generale divieto di utilizzo promiscuo, atteso che un'unità da diporto può essere adibita o ad uso commerciale o ad uso privato. Peraltro, come ben si evince dai verbali di accertamento e dalle ordinanze ingiunzione impugnati, le violazioni contestate riguardano chiaramente l'esercizio di attività commerciale, attraverso la messa a disposizione di ospiti dell'imbarcazione dietro corrispettivo, avvenuto “omettendo di ottemperare alle formalità prescritte dal codice della nautica da diporto”. Ciò che è contestato è pertanto proprio l'esercizio abusivo di attività commerciale da parte di un privato, in assenza delle prescritte annotazioni e formalità, così che le censure sul punto devono ritenersi infondate. Occorre, inoltre, rilevare che le sanzioni comminate con le ordinanze ingiunzione impugnate trovano fondamento, come espressamente indicato nelle stesse, nell'art. 55, comma I del medesimo Codice, applicabile proprio a “Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1 del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
pagina 9 di 11 articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite”. Da ciò deriva l'infondatezza del terzo motivo di appello.
2.4 Parimenti deve concludersi anche con riferimento all'ultimo motivo di appello, attinente agli ulteriori pretesi vizi delle ordinanze ingiunzione impugnate.
- Quanto alla lamentata violazione dell'art. 14 l. 689/1981, deve osservarsi che ai sensi della detta norma, quando non è possibile la contestazione immediata, il termine di novanta giorni per la contestazione delle violazioni amministrative decorre dall' “accertamento” e non dalla commissione del fatto. Peraltro, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita” (così, ex multis, Cass. 9/02/2024, n. 3712). Ebbene, nel caso de quo, emerge dagli atti che gli accertamenti da parte dell'Autorità si sono esauriti in data 13.11.2018 e che i verbali di contestazione sono stati notificati il 22.11.2018, nel pieno rispetto, dunque, del termine decadenziale previsto.
- In ordine alla pretesa illegittima duplicazione del procedimento sanzionatorio, il Tribunale osserva che i plurimi utilizzi dell'unità da diporto rappresentano più azioni, autonome le une dalle altre, in quanto commesse in tempi diversi (1-30 giugno 2018 e 2-3 luglio 2018). Da ciò deriva altresì l'inapplicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8 l. 689/1981.
- Infondata appare anche la doglianza relativa alla contraddittorietà ed incertezza delle date di commissione dei fatti oggetto di contestazione. Posto infatti che l'indicazione dell'anno 2016, in luogo di 2018, è certamente un mero ed ininfluente refuso, deve anche rilevarsi che, per quanto emerso dalla documentazione sopra richiamata, Parte_1 aveva la disponibilità dell'imbarcazione de qua anche prima dell'acquisto pagina 10 di 11 della proprietà che risulterebbe essere avvenuto il 29.6.2018, con conseguente irrilevanza della censura sul punto.
In definitiva, l'appello proposto deve allora essere rigettato, con integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata, considerato altresì che le ordinanze ingiunzione impugnate già prevedevano l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi, considerati il valore della controversia (di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento), le fasi processuali svolte (con esclusione quindi della fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese (tenuto conto che parte appellata non ha depositato note conclusive). Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 543/2021,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello, integralmente confermando la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, imposta e contributi, se dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 06/03/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 11 di 11