Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5323 del 2022, proposto da GI IO e ES IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Carbone e Mariachiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San GI Vesuviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 127 del 9 agosto 2022 ritualmente notificata ai ricorrenti in data 22 agosto 2022 a mezzo della quale il Comune di San GI Vesuviano intimava loro la demolizione ed il ripristino delle opere abusivamente eseguite presso la loro proprietà;
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San GI Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa LE GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 ottobre 2022 e depositato il successivo 14 novembre 2022 i signori GI e ES IO hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 127 del 9 agosto 2022 con cui il Comune di San GI Vesuviano ha intimato la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo presso l’immobile di loro proprietà, in zona agricola, consistenti in:
“ 1) Ampliamento lato Nord ed Est del corpo di fabbrica sito al piano terra, realizzato con struttura portante in metallo, chiusure laterali e copertura in lamiere coibentate, munito di pavimentazione, impianti, avente un volume complessivo di circa 471,00 mc. Il locale è adibito alla lavorazione di tessuti.
2) Cambio di destinazione d'uso da "locale agricolo a conduzione del fondo" a "locale attività Produttive”;
3) Tettoia con struttura portante in ferro e copertura in lamiera grecata, libera sui 4 lati, con una superficie di circa 22,00 mq e con un'altezza media di 2,70 m. ”
Gli esponenti deducono che le opere contestate sarebbero legittimate dalla licenza edilizia per la realizzazione del fabbricato n. 78 del 17 dicembre 1990, ottenuta dal loro padre, nonché dalle istanze di condono dagli stessi presentate in data 27 febbraio 1995 (relative al piano interrato e piano terra, al piano primo e al piano secondo) nonché in data 6 febbraio 2004, relative al solo piano terra, tuttora inevase.
Con riferimento alla tettoia (opera sub. 3) essi precisano di aver già depositato in Comune apposita CILA al fine di provvedere alla sua demolizione.
Tanto premesso essi deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione dei capi IV e V della L. 47/85 così come richiamati dall’art. 32 della L. 724/94 e dell’art. 39 della L. n. 326/03 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 dpr 380/01 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/01 e ss., in particolare art. 31, comma 4 bis – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Manifesta ingiustizia – Intrinseca illogicità – Contraddittorietà – Violazione degli artt. 97 e 111 Cost. – Violazione dei principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa – Sviamento ”.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo la pendenza di pratiche di condono sospende, fino alla loro definizione, ogni attività repressiva nei confronti degli abusi edilizi.
II. Violazione artt. 3 e 7 della L. 241/1990 e ss. mm. – Violazione del corretto procedimento di legge e del principio di partecipazione – Violazione dell’art. 97 Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Carenza dei presupposti, – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Contraddittorietà – Violazione degli artt. 97 e 111 Cost. – Violazione dei principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa – Sviamento .
L’adozione del provvedimento sanzionatorio in pendenza dei procedimenti di sanatoria costituisce indice sintomatico del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione che affliggono il provvedimento impugnato.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di San GI Vesuviano.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’opera descritta nell’ordine di demolizione sub. 3 (tettoia), come da dichiarazione degli stessi ricorrenti, atteso che il manufatto -in pendenza di giudizio- è stato rimosso.
Per quanto riguarda le altre due opere, i deducenti sostengono che tali interventi sarebbero legittimati dalla originaria licenza edilizia n. 78/1990 e dalle successive istanze di condono dagli stessi presentate e allo stato inevase.
In particolare l’ampliamento indicato nel provvedimento in 471 mc sarebbe stato sanato con l’istanza di condono ai sensi della legge 724/1994 del 27 febbraio 1995 prot. 4173 presentata dal signor MA IO; quest’ultimo con nota prot. 4671 del 20 marzo 2000 avrebbe poi integrato tale istanza comunicando di essere incorso in un errore nel calcolo dell’oblazione, che avrebbe contestualmente versato, proprio in ragione del cambio di destinazione d’uso da agricolo ad artigianale del piano interrato e del piano terra.
Va premesso che costituisce principio consolidato quello invocato dai ricorrenti, secondo il quale la pendenza dell’istruttoria di domande di condono “paralizza” l’attività repressiva del Comune.
Peraltro altrettanto pacifico è che la presentazione di una domanda di condono non legittima l’istante all’esecuzione di ulteriori opere sull’immobile da sanare e che gli interventi realizzati su un immobile abusivo oggetto di una domanda di condono non esitata risultano anch’essi abusivi e sanzionabili.
La normativa sul condono postula infatti il mantenimento dell’immobile da regolarizzare, senza ammettere opere aggiuntive (Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 1492).
Nel caso di specie, come evidenziato dalle difese comunali, gli interventi abusivi contestati non risultano legittimati né dal titolo edilizio originario (la licenza edilizia n. 178/90 è relativa alla realizzazione di un fabbricato uso agricolo) né dalle successive istanze di condono, tra l’altro pendenti.
La domanda di condono del 27 febbraio 1995, presentata ai sensi della legge 724/1994, riguarda l’ampliamento del piano terra da adibire a conduzione del fondo, come testualmente indicato nell’istanza. I ricorrenti sostengono che nella relazione tecnica alla stessa allegata risulterebbe che tale domanda mirava a sanare anche il cambio di destinazione d’uso; si tratta peraltro di un’affermazione indimostrata, atteso che la relazione menzionata non è stata dagli stessi depositata in atti e che risulta invero contraddetta dalla successiva produzione al Comune.
Infatti solo con l’integrazione tardiva (le domande di condono edilizio ai sensi della normativa indicata dovevano essere presentate entro il 31 marzo 1995) e mai istruita, datata 20 marzo 2000, il signor MA IO rappresentava di essere incorso in un errore nel calcolo dell’oblazione, non avendo tenuto conto del “ cambio di destinazione d’uso del piano terra e del piano cantinato da uso agricolo a laboratorio artigianale ”, che nell’istanza originaria non risultava menzionato.
L’onere di provare la data di realizzazione dell’abuso è a carico di colui che ne è l’autore o responsabile; in difetto di prova certa l’amministrazione non può che negare la sanatoria.
Infatti per costante giurisprudenza va affermato come " nel caso di domande di condono edilizio, ricada sull'istante l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell'abuso e, nel caso di specie, l'effettivo intervenuto cambio di destinazione d'uso e la sua data" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7583; nei medesimi sensi, 17 marzo 2022, n. 1956) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8290).
Sulla scorta dei principi ora menzionati quest’ultimo intervento non è legittimato né legittimabile in base all’istanza di condono, riguardando un immobile per il quale la sanatoria non era stata ancora rilasciata. L’illegittimità del cambio di destinazione d’uso si propaga anche all’ampliamento.
Va parimenti disattesa la seconda censura, atteso che per granitico orientamento interpretativo l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica indicazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. L’ordinanza di demolizione è infatti sufficientemente motivata con la descrizione della accertata abusività dell'opera. Né i ricorrenti hanno dimostrato che l’istruttoria del Comune sia stata carente, non avendo dato prova idonea a confermare che le opere oggetto dell’ordinanza fossero oggetto delle istanze di condono pendenti.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (con riferimento all’opera indicata nel provvedimento impugnato sub. 3 – tettoia), in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
LE GA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE GA | OL ER |
IL SEGRETARIO