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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 130 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 323/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, in punto:
risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gina Mauro per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
e già in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Pasqualino Stampanato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATE
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste: in via principale, nel merito, reiectis adversis, ritenuti sussistenti i motivi di appello tutti dedotti in narrativa, quindi in accoglimento del presente gravame e in riforma della impugnata sentenza n. 323/2024 dd.
5.03.2024 del Tribunale di Udine, condannarsi le parti convenute, in solido tra loro, per le causali tutte indicate in atti, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 29.667,20 (in aderenza alle risultanze della c.t.u.
medico legale del Dott. e alla luce dell'ultimo aggiornamento di cui al d.m. Per_1
dd. 16.10.2023), o, in ogni caso, in via graduata e solidale, nella misura non inferiore al 70% di essa, oltre alle spese giudiziali per c.t.p. (Dott. euro 732,00 e Ing. Per_2
euro 3.244,80), oltre al rimborso delle spese di c.t.u. medico legale (Dott. Per_3
euro 600,00) e dinamico-ricostruttiva (Ing. euro 3.234,91) per la Per_1 Per_4
quota parte dovuta all'attore, oltre alla rifusione delle spese legali stragiudiziali (euro
3.417,68), o ulteriormente quella diversa somma, minore o anche maggiore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre c.p.a. e iva;
condannarsi gli appellati alla restituzione delle somme spontaneamente pagate dall'attore in data
25.03.2024 in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria: a reiterazione delle istanze tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado,
anche a verbale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, in particolare, si chiede: A) ammettersi prova per testi sul capitolo di seguito indicato - eventualmente espunto delle parti non ritenute conferenti - e altresì fin d'ora prova contraria sui
2 capitoli eventualmente formulati da controparte e ammessi: 1 (già 6) vero che in occasione e conseguenza del sinistro dd. 31.12.2019 andavano distrutti e/o gravemente danneggiati, oltre agli occhiali da vista e all'abbigliamento (cappotto marca Fay,
pantaloni marca indossati al momento dell'occorso dal sig. Pt_2 Parte_1
, anche le lenti degli occhiali vista-sole e il tablet marca Samsung, di proprietà
[...]
del medesimo, pure contenuti a bordo del veicolo Audi, per complessivi euro 2.055,00
come da documentazione che si rammostra (cfr. doc.18 a, b, c fascicolo di primo grado)? Si indica a testimone il sig. , residente in 34071 Cormons Testimone_1
(GO), Viale Venezia Giulia n. 85/A; B) disporsi, laddove ritenuta opportuna, la chiamata a chiarimenti del già nominato c.t.u. Ing. in ordine al concorso Persona_5
causale e alla incidenza delle condotte dei sig.ri e in Parte_1 CP_1
relazione al sinistro dd. 31.12.2019 e, in ogni caso, a integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già resa, così come reiteratamente richiesto, sui costi tutti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riparazione - alias, in quanto antieconomica, valore,
trasporto, custodia, sostituzione, etc.) resisi necessari relativamente al veicolo di proprietà e condotto dal sig. ; C) ordinarsi l'acquisizione degli Parte_1
originali dei rilievi fotografici e video eseguiti dalla Pubblica Autorità intervenuta nell'immediatezza del sinistro stradale dd. 31.12.2019 per cui è causa;
D) ordinarsi l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado (n. 4368/2020 R.G.) del
Tribunale di Udine;
riservata ogni controdeduzione ex lege;
spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre c.p.a. e iva.”
Per le appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste: nel merito, respingere il proposto appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 323/2024
pronunciata dal Tribunale di Udine, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor,
3 depositata in cancelleria in data 7.3.2024 e notificata il 13.3.2024. In via istruttoria:
respingere le istanze istruttorie dell'appellante, quanto al richiamo del c.t.u. Ing.
a chiarimenti perché superfluo, quanto alla (nuova) consulenza per la stima dei Per_4
danni materiali, perché meramente esplorativa (in difetto dell'allegazione e prova degli elementi sui quali la valutazione dovrebbe essere effettuata), quanto alla prova testimoniale perché il relativo capitolo è genericamente formulato e si risolve in un inammissibile giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 aveva convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Udine e oggi CP_1 Controparte_3
chiedendo la condanna in solito delle convenute al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data
31.12.2019 in Buttrio (UD), alle ore 20:10 circa, allorché, mentre stava percorrendo in una situazione di traffico intenso a bordo del veicolo di proprietà Audi A6, assicurato con il rettilineo della via Nazionale SR 56 con direzione verso Udine, CP_3
giunto all'altezza del km 10+900 era andato a scontrarsi contro la parte posteriore della AT ND (parimenti assicurata con di proprietà Controparte_3
e condotta dalla che si era immessa sulla via Nazionale nello stesso senso di CP_1
marcia del veicolo attoreo provenendo dalla Via Beltrame, strada laterale con asse stradale inclinato rispetto alla via Nazionale (con direzione Udine), contrassegnata all'intersezione da segnale di stop, posta alla sinistra rispetto al senso di marcia dell' CP_4
Malgrado l'intervento dei sanitari, a causa della violenza dell'urto la signora PE
, trasportata sul sedile anteriore della ND, decedeva e le odierne parti in
[...]
4 causa rimanevano ferite.
Nei procedimenti penali seguiti all'incidente la conducente della ND rimaneva assolta dal reato di omicidio e lesioni stradali, mentre il conducente dell'Audi veniva sottoposto a giudizio abbreviato, non ancora definito al momento della decisione di primo grado.
Ciò premesso, l'attore aveva allegato che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva della conducente della AT ND, la quale nell'immettersi sulla via
Nazionale aveva omesso la dovuta precedenza e che si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto.
e si erano costituite con il medesimo CP_1 Controparte_3
difensore contestando la responsabilità della convenuta e rilevando che l'incidente si era verificato a causa della elevata velocità del veicolo attoreo, verosimilmente superiore ai 100 km/h oltre che inadeguata in relazione alla concreta situazione ambientale, considerato il limite di 50 km/h, l'ora notturna, l'area di intersezione, la situazione di traffico intenso e la presenza di un attraversamento pedonale.
Radicatosi il contraddittorio era stata disposta l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali ed erano stati espletati un accertamento medico legale e un accertamento dinamico ricostruttivo;
all'esito, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 7 marzo 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “1)
rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna al pagamento, in Parte_1
favore delle convenute e delle spese del CP_1 Controparte_3
presente giudizio, liquidate in euro 9.900,80 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nei limiti del 15% ed oltre a iva e c.p.a. come per legge;
3) pone definitivamente ed interamente a carico della parte attrice soccombente la
5 spesa della consulenza cinematica ricostruttiva affidata all'Ing. , già Persona_5
liquidata in corso di causa.”
Con tale decisione, premesso che nella fattispecie si era in presenza di un tamponamento e che il conducente del veicolo tamponante non aveva assolto all'onere della prova liberatoria, era stato rilevato: che l'attore stava effettuando (come riferito da testimoni oculari) ripetuti sorpassi e pertanto procedeva ad una velocità certamente superiore a 90 km/h (essendo questa la velocità stimata al momento dell'urto),
nonostante il limite di 50 km/h, la linea continua della carreggiata, la prossimità
dell'intersezione con la Via Beltrame, la presenza dell'attraversamento pedonale e l'ora notturna, non riuscendo a frenare unicamente a causa dell'elevatissima velocità;
che invece la convenuta dopo aver arrestato la propria marcia in prossimità
all'intersezione si era immessa sulla nazionale percorrendo 17,86 metri dal segnale di stop ad una velocità di 25.67 km/h prima di venire tamponata;
che l'impatto era avvenuto quando la ND aveva già quasi del tutto completato la manovra di immissione sulla strada principale;
che l'incidente non si sarebbe verificato qualora l'attore avesse mantenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, poiché in tal caso,
tenuto conto della distanza tra i due veicoli, lo stesso avrebbe potuto avvistare in tempo utile la manovra di immissione dalla strada laterale.
Era inoltre stato osservato che non vi era prova certa del fatto che, al momento della ripartenza, la convenuta potesse aver percepito il sopraggiungere del veicolo investitore (circostanza ritenuta possibile dal c.t.u., ma viceversa esclusa nella consulenza penale) e che in ogni caso la stessa non poteva concretamente rendersi conto della velocità con cui il veicolo antagonista avrebbe colmato la distanza di 110
metri (120 metri secondo i calcoli del consulente del Pubblico Ministero) che lo
6 separava dall'intersezione, tenuto conto delle ridette condizioni stradali e del fatto che lo stesso procedeva tenendosi in prossimità alla parte sinistra della propria corsia di marcia, perché impegnato nell'esecuzione di plurimi sorpassi vietati.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 11 aprile 2024 l'attore aveva interposto gravame,
chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe;
le parti convenute si erano costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando con il primo motivo che era stata erroneamente esclusa l'applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., essendo stati impropriamente applicati i principi in materia di tamponamento, in quanto al momento dell'urto la vettura della convenuta non aveva ancora completato la manovra di immissione.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che le modalità dell'incidente erano state erroneamente ricostruite in difformità rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; che in particolare non vi era prova che si trovava in fase di sorpasso;
che aveva tenuto una velocità non superiore a 90 km/h; che la propria vettura era visibile dalla conducente della AT ND, come emerso a seguito di specifica prova tecnica eseguita sul luogo del contesto;
che la manovra d'immissione di quest'ultima poteva essere percepita solo quando dopo il superamento della linea di stop, momento rispetto al quale egli si trovava ad una distanza insufficiente per poter evitare
7 l'impatto; che inoltre non si era tenuto conto del rilievo del c.t.u. secondo cui “la conducente del veicolo AT ND avrebbe potuto interrompere la propria manovra d'immissione con una manovra di frenata, evitando in tal modo il sinistro.”
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la decisione era stata assunta sulla base delle risultanze penali riferibili esclusivamente alla convenuta, senza considerare quelle, successivamente intervenute, riconducibili all'attore, da cui emergeva la sussistenza di un concorso di colpa.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che le doglianze proposte - che vanno esaminate congiuntamente, risultando tutte incentrate sul tema della ricostruzione dell'incidente ai fini dell'individuazione delle relative responsabilità - non consentono di pervenire a conclusioni differenti rispetto alla decisione di primo grado.
È innanzitutto provato che la vettura condotta dalla parte appellante stava eseguendo una serie di sorpassi vietati.
Tale circostanza risulta dalle sommarie informazioni assunte in occasione dell'incidente ( : “in data e luogo di cui sopra mi trovavo a bordo Testimone_2
della mia vettura su via Nazionale di Buttrio con direzione di marcia Manzano-Udine.
Mentre procedevo regolarmente, venivo sorpassato da un veicolo Audi nero, il quale posso affermare procedeva a velocità molto sostenuta. In seguito, osservavo come l'Audi nera compieva altri due sorpassi a velocità elevata. Dopo circa un minuto arrivavo ad un incrocio e constatavo che si era appena verificato un incidente tra l'Audi nera ed una AT ND”) e trova riscontro nella sintesi delle valutazioni relative alla cinematica del veicolo attoreo nella fase antecedente all'urto esposte a pag. 43
della relazione di c.t.u., in cui si evidenzia che “sicuramente l'autoveicolo Audi A6 al
8 momento dell'urto non manteneva la propria destra, il che parrebbe compatibile con una precedente manovra di sorpasso o un rientro da questa, così come indicato nelle testimonianze raccolte dai Carabinieri.”
Deve altresì ritenersi comprovato che la velocità del veicolo Audi fosse superiore a novanta chilometri orari, essendo tale valore riferito alla velocità del mezzo al momento dell'impatto, verosimilmente inferiore rispetto a quella tenuta nella fase antecedente all'avvistamento dell'ostacolo; a tal proposito anche nella c.t.u. si osserva che la velocità di percorrenza assunta per il veicolo Audi A6, pari a quella d'urto
(90km/h) è “da intendere assolutamente quale limite inferiore visto che, pur non essendo stati rinvenuti elementi oggettivi riconducibili alla presenza di una frenata pre-urto, non si esclude che nei 5.0s impiegati dallo stesso a percorrere i 110m che lo separavano dal punto d'urto, vi sia stata da parte del conducente del veicolo in parola la percezione del pericolo con l'istintiva attivazione di una manovra di frenata); nella fattispecie tale assunto trova conferma anche nel riferimento operato nelle sommarie informazioni sopra riportate alla cinematica del medesimo veicolo, riferita come
“molto sostenuta” e all'esecuzione da parte della stessa di ripetuti “sorpassi a velocità
elevata.”
Non può dunque fondatamente dubitarsi della responsabilità dell'odierno appellante,
ulteriormente comprovata dalle considerazioni esposte a pag. 53 della c.t.u., in cui si evidenzia che la morfologia dell'intersezione teatro del sinistro agevola i veicoli che dalla via Beltrame s'immettono in direzione Udine, rendendo la suddetta manovra percepibile dai primissimi istanti dall'avvio ai veicoli che circolano sulla via
Nazionale; che l'intersezione in oggetto, pur non segnalata, risulta ampiamente illuminata e visibile in orario notturno;
che negli istanti che precedettero il sinistro, la
9 presenza e l'intenzione di manovra del veicolo AT ND erano palesemente percepibili dai conducenti dei veicoli che transitavano sulla via Nazionale in entrambe le corsie di marcia;
che tale percepibilità era a disposizione anche del conducente del veicolo Audi A6, alla distanza di 110 metri dalla stessa intersezione quando la conducente del veicolo AT ND iniziava la manovra d'immissione nella via
Nazionale; che “se in quel frangente il conducente del veicolo Audi A6 avesse rispettato il limite di velocità vigente (50km/h), tenuto conto anche della presenza dell'intersezione stradale e dell'attraversamento pedonale opportunamente segnalato,
il sinistro non si sarebbe verificato, visto che in tali ipotesi l'autoveicolo sarebbe transitato sul punto d'urto con un ritardo di ben 4.0s rispetto al veicolo AT ND.”
Ferme tali considerazioni, deve a questo punto essere esaminata la condotta di guida della conducente della AT ND, al fine di verificare se possa ritenersi concretamente configurabile, da parte della stessa, il rispetto dell'obbligo di precedenza stabilito dall'art. 145 C.d.S., tenuto conto del fatto che l'imputazione della responsabilità a titolo di colpa non può prescindere dalla verifica del profilo soggettivo relativo alla esigibilità della condotta prescritta.
La presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., non ha infatti natura oggettiva ed è pertanto superabile in caso di assenza di concreti profili di colpa specifica o generica.
A tal fine, non essendo controverso che la AT ND si era immessa sulla via
Nazionale, con direzione Udine, dopo essersi arrestata allo “stop” di via Beltrame,
percorrendo circa quindici metri prima di essere violentemente tamponata dall'Audi
A6, si tratta pertanto di verificare se la conducente convenuta avesse o meno percepito
- o avesse in ogni caso potuto percepire - il sopraggiungere del veicolo investitore al
10 momento dell'immissione.
Tale evenienza era stata esclusa dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva a suo tempo osservato (pag. 33 della relazione tecnica) “che tra l'istante in cui la conducente della ND controllò per l'ultima volta la strada alla sua destra prima di decidere di ripartire e l'effettivo movimento della vettura (tempo psicotecnico di valutazione) sia trascorso circa T(pv)=0,5 s. Questo, sommato al tempo fisicamente impiegato per raggiungere il punto d'urto … porta a concludere che quando la CP_1
stabilì di poter ripartire senza costituire intralcio o pericolo per nessun altro utente della strada, l'Audi si trovare ad una distanza superiore a … 120m. Tale valore è il minore possibile, approssimato per difetto, perché calcolato sulla velocità dell'Audi
all'urto, senza tenere conto della sua decelerazione prima del punto d'urto. In caso contrario … si perverrebbe ad un valore di 165m. Si potrebbe tranquillamente concludere che l'Audi non era neppure visibile al momento della ripartenza della
ND.”
A diverse conclusioni è invece pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, sulla base di una ricostruzione della visibilità notturna dalla via Beltrame dei veicoli in arrivo dalla destr, effettuata mediante il posizionamento sul posto di un faro ad una distanza di 110 metri dall'intersezione.
Tali considerazioni non possono nondimeno ritenersi dirimenti, essendo la ricostruzione del c.t.u. basata su un'ipotesi “statica” non sovrapponibile alla concreta dinamica dell'incidente.
Tale ipotesi poggia, infatti, sull'assunto che la velocità di marcia del mezzo in questione corrispondesse a quella tenuta nel momento dell'impatto, nel quale tuttavia non viene irrealisticamente considerata né la decelerazione del veicolo Audi prima del
11 punto d'urto, né la peculiare cinematica di quest'ultimo nella fase anteriore all'avvistamento dell'ostacolo.
Sicché ad un velocità superiore non può che corrispondere un maggiore valore della distanza tra i due veicoli al momento della manovra di immissione della AT ND,
ragionevolmente non inferiore ai 120 metri calcolati nella prima consulenza.
Stante la situazione di traffico intenso e considerato che (come evidenziato nella stessa c.t.u. a pag. 43) l'autoveicolo Audi al momento dell'urto non manteneva la propria destra, trovandosi in fase di sorpasso o di rientro da questa, deve inoltre tenersi conto dell'impedimento alla percezione del veicolo investitore rappresentato dalla presenza delle altre vetture in transito nella corsia riservata ai mezzi provenienti dall'opposto senso di marcia.
Dalle planimetrie in atti emerge inoltre che l'asse stradale della via Beltrame era posto in senso obliquo (verso sinistra) rispetto alla via Nazionale, il che nel caso di specie,
data la particolare angolazione tra le due strade, riduceva notevolmente lo spazio di visuale alla destra della AT ND.
Tali considerazioni portano dunque a ritenere dimostrato, in applicazione delle regola della preponderanza dell'evidenza e in accordo con la ricostruzione effettuata nella relazione del consulente del Pubblico Ministero che momento della ripartenza della
AT ND il sopraggiungere del veicolo Audi non fosse concretamente percepibile mediante l'impiego delle necessarie cautele riconducibili all'ordinaria prudenza.
Lo stesso c.t.u. risulta inoltre aver evidenziato (pag. 52) di non poter escludere che la conducente dell'utilitaria potesse “non aver percepito la presenza dell'autoveicolo in arrivo dalla propria destra a causa della presenza delle altre auto in circolazione sulla via Nazionale che le oscuravano il veicolo antagonista ed anche per l'ostacolo
12 rappresentato dalla presenza della passeggera a bordo, accomodata sul sedile anteriore e per la presenza dell'ostacolo rappresentato dal montante centrale del laterale destro dello stesso veicolo.”
L'esclusione di profili colposi a carico della conducente della AT ND va del resto affermata anche in considerazione del fatto che l'operatività dell'obbligo di precedenza è da escludere quando all'inizio della manovra di immissione non sopraggiungano veicoli a distanza tale da far ragionevolmente presumere il felice compimento della stessa (come affermato da Cass. Sez. 3, n. 3731 del 10/04/1998).
Come inoltre affermato dalla S.C. (Sez. 3, n. 4402 del 04/03/2004) “l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”, il che esclude la fondatezza del rilievo relativo al mancato arresto della manovra d'immissione in esito alla possibilità di un successivo avvistamento del veicolo antagonista.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato, non potendo configurarsi, sulla base delle considerazioni che precedono, concorrenti profili di colpa specifica o generica a carico della parte appellata, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da , nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Udine CP_1 Controparte_2
n. 323/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore delle parti appellate, spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro
8.726,90 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 130 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 323/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, in punto:
risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gina Mauro per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
e già in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Pasqualino Stampanato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATE
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste: in via principale, nel merito, reiectis adversis, ritenuti sussistenti i motivi di appello tutti dedotti in narrativa, quindi in accoglimento del presente gravame e in riforma della impugnata sentenza n. 323/2024 dd.
5.03.2024 del Tribunale di Udine, condannarsi le parti convenute, in solido tra loro, per le causali tutte indicate in atti, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 29.667,20 (in aderenza alle risultanze della c.t.u.
medico legale del Dott. e alla luce dell'ultimo aggiornamento di cui al d.m. Per_1
dd. 16.10.2023), o, in ogni caso, in via graduata e solidale, nella misura non inferiore al 70% di essa, oltre alle spese giudiziali per c.t.p. (Dott. euro 732,00 e Ing. Per_2
euro 3.244,80), oltre al rimborso delle spese di c.t.u. medico legale (Dott. Per_3
euro 600,00) e dinamico-ricostruttiva (Ing. euro 3.234,91) per la Per_1 Per_4
quota parte dovuta all'attore, oltre alla rifusione delle spese legali stragiudiziali (euro
3.417,68), o ulteriormente quella diversa somma, minore o anche maggiore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre c.p.a. e iva;
condannarsi gli appellati alla restituzione delle somme spontaneamente pagate dall'attore in data
25.03.2024 in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria: a reiterazione delle istanze tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado,
anche a verbale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, in particolare, si chiede: A) ammettersi prova per testi sul capitolo di seguito indicato - eventualmente espunto delle parti non ritenute conferenti - e altresì fin d'ora prova contraria sui
2 capitoli eventualmente formulati da controparte e ammessi: 1 (già 6) vero che in occasione e conseguenza del sinistro dd. 31.12.2019 andavano distrutti e/o gravemente danneggiati, oltre agli occhiali da vista e all'abbigliamento (cappotto marca Fay,
pantaloni marca indossati al momento dell'occorso dal sig. Pt_2 Parte_1
, anche le lenti degli occhiali vista-sole e il tablet marca Samsung, di proprietà
[...]
del medesimo, pure contenuti a bordo del veicolo Audi, per complessivi euro 2.055,00
come da documentazione che si rammostra (cfr. doc.18 a, b, c fascicolo di primo grado)? Si indica a testimone il sig. , residente in 34071 Cormons Testimone_1
(GO), Viale Venezia Giulia n. 85/A; B) disporsi, laddove ritenuta opportuna, la chiamata a chiarimenti del già nominato c.t.u. Ing. in ordine al concorso Persona_5
causale e alla incidenza delle condotte dei sig.ri e in Parte_1 CP_1
relazione al sinistro dd. 31.12.2019 e, in ogni caso, a integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già resa, così come reiteratamente richiesto, sui costi tutti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riparazione - alias, in quanto antieconomica, valore,
trasporto, custodia, sostituzione, etc.) resisi necessari relativamente al veicolo di proprietà e condotto dal sig. ; C) ordinarsi l'acquisizione degli Parte_1
originali dei rilievi fotografici e video eseguiti dalla Pubblica Autorità intervenuta nell'immediatezza del sinistro stradale dd. 31.12.2019 per cui è causa;
D) ordinarsi l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado (n. 4368/2020 R.G.) del
Tribunale di Udine;
riservata ogni controdeduzione ex lege;
spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre c.p.a. e iva.”
Per le appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste: nel merito, respingere il proposto appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 323/2024
pronunciata dal Tribunale di Udine, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor,
3 depositata in cancelleria in data 7.3.2024 e notificata il 13.3.2024. In via istruttoria:
respingere le istanze istruttorie dell'appellante, quanto al richiamo del c.t.u. Ing.
a chiarimenti perché superfluo, quanto alla (nuova) consulenza per la stima dei Per_4
danni materiali, perché meramente esplorativa (in difetto dell'allegazione e prova degli elementi sui quali la valutazione dovrebbe essere effettuata), quanto alla prova testimoniale perché il relativo capitolo è genericamente formulato e si risolve in un inammissibile giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 aveva convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Udine e oggi CP_1 Controparte_3
chiedendo la condanna in solito delle convenute al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data
31.12.2019 in Buttrio (UD), alle ore 20:10 circa, allorché, mentre stava percorrendo in una situazione di traffico intenso a bordo del veicolo di proprietà Audi A6, assicurato con il rettilineo della via Nazionale SR 56 con direzione verso Udine, CP_3
giunto all'altezza del km 10+900 era andato a scontrarsi contro la parte posteriore della AT ND (parimenti assicurata con di proprietà Controparte_3
e condotta dalla che si era immessa sulla via Nazionale nello stesso senso di CP_1
marcia del veicolo attoreo provenendo dalla Via Beltrame, strada laterale con asse stradale inclinato rispetto alla via Nazionale (con direzione Udine), contrassegnata all'intersezione da segnale di stop, posta alla sinistra rispetto al senso di marcia dell' CP_4
Malgrado l'intervento dei sanitari, a causa della violenza dell'urto la signora PE
, trasportata sul sedile anteriore della ND, decedeva e le odierne parti in
[...]
4 causa rimanevano ferite.
Nei procedimenti penali seguiti all'incidente la conducente della ND rimaneva assolta dal reato di omicidio e lesioni stradali, mentre il conducente dell'Audi veniva sottoposto a giudizio abbreviato, non ancora definito al momento della decisione di primo grado.
Ciò premesso, l'attore aveva allegato che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva della conducente della AT ND, la quale nell'immettersi sulla via
Nazionale aveva omesso la dovuta precedenza e che si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto.
e si erano costituite con il medesimo CP_1 Controparte_3
difensore contestando la responsabilità della convenuta e rilevando che l'incidente si era verificato a causa della elevata velocità del veicolo attoreo, verosimilmente superiore ai 100 km/h oltre che inadeguata in relazione alla concreta situazione ambientale, considerato il limite di 50 km/h, l'ora notturna, l'area di intersezione, la situazione di traffico intenso e la presenza di un attraversamento pedonale.
Radicatosi il contraddittorio era stata disposta l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali ed erano stati espletati un accertamento medico legale e un accertamento dinamico ricostruttivo;
all'esito, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 7 marzo 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “1)
rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna al pagamento, in Parte_1
favore delle convenute e delle spese del CP_1 Controparte_3
presente giudizio, liquidate in euro 9.900,80 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nei limiti del 15% ed oltre a iva e c.p.a. come per legge;
3) pone definitivamente ed interamente a carico della parte attrice soccombente la
5 spesa della consulenza cinematica ricostruttiva affidata all'Ing. , già Persona_5
liquidata in corso di causa.”
Con tale decisione, premesso che nella fattispecie si era in presenza di un tamponamento e che il conducente del veicolo tamponante non aveva assolto all'onere della prova liberatoria, era stato rilevato: che l'attore stava effettuando (come riferito da testimoni oculari) ripetuti sorpassi e pertanto procedeva ad una velocità certamente superiore a 90 km/h (essendo questa la velocità stimata al momento dell'urto),
nonostante il limite di 50 km/h, la linea continua della carreggiata, la prossimità
dell'intersezione con la Via Beltrame, la presenza dell'attraversamento pedonale e l'ora notturna, non riuscendo a frenare unicamente a causa dell'elevatissima velocità;
che invece la convenuta dopo aver arrestato la propria marcia in prossimità
all'intersezione si era immessa sulla nazionale percorrendo 17,86 metri dal segnale di stop ad una velocità di 25.67 km/h prima di venire tamponata;
che l'impatto era avvenuto quando la ND aveva già quasi del tutto completato la manovra di immissione sulla strada principale;
che l'incidente non si sarebbe verificato qualora l'attore avesse mantenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, poiché in tal caso,
tenuto conto della distanza tra i due veicoli, lo stesso avrebbe potuto avvistare in tempo utile la manovra di immissione dalla strada laterale.
Era inoltre stato osservato che non vi era prova certa del fatto che, al momento della ripartenza, la convenuta potesse aver percepito il sopraggiungere del veicolo investitore (circostanza ritenuta possibile dal c.t.u., ma viceversa esclusa nella consulenza penale) e che in ogni caso la stessa non poteva concretamente rendersi conto della velocità con cui il veicolo antagonista avrebbe colmato la distanza di 110
metri (120 metri secondo i calcoli del consulente del Pubblico Ministero) che lo
6 separava dall'intersezione, tenuto conto delle ridette condizioni stradali e del fatto che lo stesso procedeva tenendosi in prossimità alla parte sinistra della propria corsia di marcia, perché impegnato nell'esecuzione di plurimi sorpassi vietati.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 11 aprile 2024 l'attore aveva interposto gravame,
chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe;
le parti convenute si erano costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando con il primo motivo che era stata erroneamente esclusa l'applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., essendo stati impropriamente applicati i principi in materia di tamponamento, in quanto al momento dell'urto la vettura della convenuta non aveva ancora completato la manovra di immissione.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che le modalità dell'incidente erano state erroneamente ricostruite in difformità rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; che in particolare non vi era prova che si trovava in fase di sorpasso;
che aveva tenuto una velocità non superiore a 90 km/h; che la propria vettura era visibile dalla conducente della AT ND, come emerso a seguito di specifica prova tecnica eseguita sul luogo del contesto;
che la manovra d'immissione di quest'ultima poteva essere percepita solo quando dopo il superamento della linea di stop, momento rispetto al quale egli si trovava ad una distanza insufficiente per poter evitare
7 l'impatto; che inoltre non si era tenuto conto del rilievo del c.t.u. secondo cui “la conducente del veicolo AT ND avrebbe potuto interrompere la propria manovra d'immissione con una manovra di frenata, evitando in tal modo il sinistro.”
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la decisione era stata assunta sulla base delle risultanze penali riferibili esclusivamente alla convenuta, senza considerare quelle, successivamente intervenute, riconducibili all'attore, da cui emergeva la sussistenza di un concorso di colpa.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che le doglianze proposte - che vanno esaminate congiuntamente, risultando tutte incentrate sul tema della ricostruzione dell'incidente ai fini dell'individuazione delle relative responsabilità - non consentono di pervenire a conclusioni differenti rispetto alla decisione di primo grado.
È innanzitutto provato che la vettura condotta dalla parte appellante stava eseguendo una serie di sorpassi vietati.
Tale circostanza risulta dalle sommarie informazioni assunte in occasione dell'incidente ( : “in data e luogo di cui sopra mi trovavo a bordo Testimone_2
della mia vettura su via Nazionale di Buttrio con direzione di marcia Manzano-Udine.
Mentre procedevo regolarmente, venivo sorpassato da un veicolo Audi nero, il quale posso affermare procedeva a velocità molto sostenuta. In seguito, osservavo come l'Audi nera compieva altri due sorpassi a velocità elevata. Dopo circa un minuto arrivavo ad un incrocio e constatavo che si era appena verificato un incidente tra l'Audi nera ed una AT ND”) e trova riscontro nella sintesi delle valutazioni relative alla cinematica del veicolo attoreo nella fase antecedente all'urto esposte a pag. 43
della relazione di c.t.u., in cui si evidenzia che “sicuramente l'autoveicolo Audi A6 al
8 momento dell'urto non manteneva la propria destra, il che parrebbe compatibile con una precedente manovra di sorpasso o un rientro da questa, così come indicato nelle testimonianze raccolte dai Carabinieri.”
Deve altresì ritenersi comprovato che la velocità del veicolo Audi fosse superiore a novanta chilometri orari, essendo tale valore riferito alla velocità del mezzo al momento dell'impatto, verosimilmente inferiore rispetto a quella tenuta nella fase antecedente all'avvistamento dell'ostacolo; a tal proposito anche nella c.t.u. si osserva che la velocità di percorrenza assunta per il veicolo Audi A6, pari a quella d'urto
(90km/h) è “da intendere assolutamente quale limite inferiore visto che, pur non essendo stati rinvenuti elementi oggettivi riconducibili alla presenza di una frenata pre-urto, non si esclude che nei 5.0s impiegati dallo stesso a percorrere i 110m che lo separavano dal punto d'urto, vi sia stata da parte del conducente del veicolo in parola la percezione del pericolo con l'istintiva attivazione di una manovra di frenata); nella fattispecie tale assunto trova conferma anche nel riferimento operato nelle sommarie informazioni sopra riportate alla cinematica del medesimo veicolo, riferita come
“molto sostenuta” e all'esecuzione da parte della stessa di ripetuti “sorpassi a velocità
elevata.”
Non può dunque fondatamente dubitarsi della responsabilità dell'odierno appellante,
ulteriormente comprovata dalle considerazioni esposte a pag. 53 della c.t.u., in cui si evidenzia che la morfologia dell'intersezione teatro del sinistro agevola i veicoli che dalla via Beltrame s'immettono in direzione Udine, rendendo la suddetta manovra percepibile dai primissimi istanti dall'avvio ai veicoli che circolano sulla via
Nazionale; che l'intersezione in oggetto, pur non segnalata, risulta ampiamente illuminata e visibile in orario notturno;
che negli istanti che precedettero il sinistro, la
9 presenza e l'intenzione di manovra del veicolo AT ND erano palesemente percepibili dai conducenti dei veicoli che transitavano sulla via Nazionale in entrambe le corsie di marcia;
che tale percepibilità era a disposizione anche del conducente del veicolo Audi A6, alla distanza di 110 metri dalla stessa intersezione quando la conducente del veicolo AT ND iniziava la manovra d'immissione nella via
Nazionale; che “se in quel frangente il conducente del veicolo Audi A6 avesse rispettato il limite di velocità vigente (50km/h), tenuto conto anche della presenza dell'intersezione stradale e dell'attraversamento pedonale opportunamente segnalato,
il sinistro non si sarebbe verificato, visto che in tali ipotesi l'autoveicolo sarebbe transitato sul punto d'urto con un ritardo di ben 4.0s rispetto al veicolo AT ND.”
Ferme tali considerazioni, deve a questo punto essere esaminata la condotta di guida della conducente della AT ND, al fine di verificare se possa ritenersi concretamente configurabile, da parte della stessa, il rispetto dell'obbligo di precedenza stabilito dall'art. 145 C.d.S., tenuto conto del fatto che l'imputazione della responsabilità a titolo di colpa non può prescindere dalla verifica del profilo soggettivo relativo alla esigibilità della condotta prescritta.
La presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., non ha infatti natura oggettiva ed è pertanto superabile in caso di assenza di concreti profili di colpa specifica o generica.
A tal fine, non essendo controverso che la AT ND si era immessa sulla via
Nazionale, con direzione Udine, dopo essersi arrestata allo “stop” di via Beltrame,
percorrendo circa quindici metri prima di essere violentemente tamponata dall'Audi
A6, si tratta pertanto di verificare se la conducente convenuta avesse o meno percepito
- o avesse in ogni caso potuto percepire - il sopraggiungere del veicolo investitore al
10 momento dell'immissione.
Tale evenienza era stata esclusa dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva a suo tempo osservato (pag. 33 della relazione tecnica) “che tra l'istante in cui la conducente della ND controllò per l'ultima volta la strada alla sua destra prima di decidere di ripartire e l'effettivo movimento della vettura (tempo psicotecnico di valutazione) sia trascorso circa T(pv)=0,5 s. Questo, sommato al tempo fisicamente impiegato per raggiungere il punto d'urto … porta a concludere che quando la CP_1
stabilì di poter ripartire senza costituire intralcio o pericolo per nessun altro utente della strada, l'Audi si trovare ad una distanza superiore a … 120m. Tale valore è il minore possibile, approssimato per difetto, perché calcolato sulla velocità dell'Audi
all'urto, senza tenere conto della sua decelerazione prima del punto d'urto. In caso contrario … si perverrebbe ad un valore di 165m. Si potrebbe tranquillamente concludere che l'Audi non era neppure visibile al momento della ripartenza della
ND.”
A diverse conclusioni è invece pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, sulla base di una ricostruzione della visibilità notturna dalla via Beltrame dei veicoli in arrivo dalla destr, effettuata mediante il posizionamento sul posto di un faro ad una distanza di 110 metri dall'intersezione.
Tali considerazioni non possono nondimeno ritenersi dirimenti, essendo la ricostruzione del c.t.u. basata su un'ipotesi “statica” non sovrapponibile alla concreta dinamica dell'incidente.
Tale ipotesi poggia, infatti, sull'assunto che la velocità di marcia del mezzo in questione corrispondesse a quella tenuta nel momento dell'impatto, nel quale tuttavia non viene irrealisticamente considerata né la decelerazione del veicolo Audi prima del
11 punto d'urto, né la peculiare cinematica di quest'ultimo nella fase anteriore all'avvistamento dell'ostacolo.
Sicché ad un velocità superiore non può che corrispondere un maggiore valore della distanza tra i due veicoli al momento della manovra di immissione della AT ND,
ragionevolmente non inferiore ai 120 metri calcolati nella prima consulenza.
Stante la situazione di traffico intenso e considerato che (come evidenziato nella stessa c.t.u. a pag. 43) l'autoveicolo Audi al momento dell'urto non manteneva la propria destra, trovandosi in fase di sorpasso o di rientro da questa, deve inoltre tenersi conto dell'impedimento alla percezione del veicolo investitore rappresentato dalla presenza delle altre vetture in transito nella corsia riservata ai mezzi provenienti dall'opposto senso di marcia.
Dalle planimetrie in atti emerge inoltre che l'asse stradale della via Beltrame era posto in senso obliquo (verso sinistra) rispetto alla via Nazionale, il che nel caso di specie,
data la particolare angolazione tra le due strade, riduceva notevolmente lo spazio di visuale alla destra della AT ND.
Tali considerazioni portano dunque a ritenere dimostrato, in applicazione delle regola della preponderanza dell'evidenza e in accordo con la ricostruzione effettuata nella relazione del consulente del Pubblico Ministero che momento della ripartenza della
AT ND il sopraggiungere del veicolo Audi non fosse concretamente percepibile mediante l'impiego delle necessarie cautele riconducibili all'ordinaria prudenza.
Lo stesso c.t.u. risulta inoltre aver evidenziato (pag. 52) di non poter escludere che la conducente dell'utilitaria potesse “non aver percepito la presenza dell'autoveicolo in arrivo dalla propria destra a causa della presenza delle altre auto in circolazione sulla via Nazionale che le oscuravano il veicolo antagonista ed anche per l'ostacolo
12 rappresentato dalla presenza della passeggera a bordo, accomodata sul sedile anteriore e per la presenza dell'ostacolo rappresentato dal montante centrale del laterale destro dello stesso veicolo.”
L'esclusione di profili colposi a carico della conducente della AT ND va del resto affermata anche in considerazione del fatto che l'operatività dell'obbligo di precedenza è da escludere quando all'inizio della manovra di immissione non sopraggiungano veicoli a distanza tale da far ragionevolmente presumere il felice compimento della stessa (come affermato da Cass. Sez. 3, n. 3731 del 10/04/1998).
Come inoltre affermato dalla S.C. (Sez. 3, n. 4402 del 04/03/2004) “l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”, il che esclude la fondatezza del rilievo relativo al mancato arresto della manovra d'immissione in esito alla possibilità di un successivo avvistamento del veicolo antagonista.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato, non potendo configurarsi, sulla base delle considerazioni che precedono, concorrenti profili di colpa specifica o generica a carico della parte appellata, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da , nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Udine CP_1 Controparte_2
n. 323/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore delle parti appellate, spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro
8.726,90 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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