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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13655/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lelio Mancino, in virtù di procura allegata in atti
-attore opponente-
E
, C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Valeria Tramontano, C.F. , in virtù di procura allegata agli atti C.F._3
-convenuta opposta-
E di Napoli, in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via Diaz n. 11-convenuta opposta
-convenuta opposta-
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. Controparte_4
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219002308674000, relativamente alle cartelle nn. 0712006008747543000, 07120060279055026000,
07120100139227834000, 07120120033539764000, 07120120121956985000,
07120150075063708000 e 07120160057777516000, attinenti a crediti di varia natura, e chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo al giudice adito di provvedere Controparte_1 come segue:“- in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 07120060087475430000, 07120060087475430000 (rectius
07120060279055026000), 071201000139227834000, 07120150075063708000; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza in relazione alle cartelle nn.
07120120033539764000, 07120120121956985000 in favore del Giudice di Pace di Napoli;
- nel merito, in subordine, rigettare le domande di parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi innanzi esposti;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.”. Si costituiva altresì l' di Napoli, Controparte_3 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, e deducendo, inoltre, il mancato decorso del termine di prescrizione decennale dei crediti. Non si costituiva il CP_4 che, sebbene ritualmente citato nel presente giudizio, rimaneva contumace.
[...]
Con ordinanza del 13/02/2025 la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminare ad ogni altra valutazione è quella relativa alla questione di giurisdizione. A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base delle cartelle di pagamento in esame.
Sono sicuramente tributari i crediti sottesi alle seguenti cartelle:
1) cartella n.07120060087475430000 (IVA);
2) cartella n. 07120060279055026000 (IRAP; IVA);
3) cartella n.071201000139227834000 (IVA; IREP;
IRPEF);
4) cartella n.07120150075063708000 (IRPEF);
5) cartella n.07120160057777516000 (IRPEF).
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In altri termini le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n.
34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Successivamente la Cassazione, a sezioni unite, n. 16986/22 ha precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr in tal senso anche Cass 4227/2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto un'intimazione di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, va affermata la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati.
3. Inoltre occorre affrontare la questione di competenza rilevata da questo Giudice alla prima udienza tenutasi il 6.12.2022. In proposito giova rimarcare come le cartelle esattoriali nn.
07120120033539764000 e 07120120121956985000 sottese all'impugnata intimazione attengono a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ex L. n. 689/81.
In base al regime derivante dal combinato disposto dell'art. 204 bis Codice della Strada con l' art. 7 dlgs n. 150/11, entrato in vigore il 6.10.11, deve affermarsi la competenza esclusiva per materia del
Giudice di Pace, senza limiti di valore.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (Cass. 3156/17; Cass. 3283/15; Cassazione civile sez. VI 16/10/2014 n. 21914 Giustizia Civile Massimario 2014; Cass. 24753/11). Inoltre le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (Cass. ord. n. 5803/2015; Cass. ord. 3582/2022).
Va ancora sottolineato che la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata o come azione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 dlgs 150/2011, spetta alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice (cfr Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014 n.11; Cassazione civile sez. VI 23/11/2011 n. 24753 Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1668).
Solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, la competenza è del Tribunale (Cass. n.4022/2008;
Cass. 22782/15; Cass, ordinanza n. 3582 del 4.02.2022).
Alla luce, dunque, dei principi appena richiamati deve affermarsi la competenza per materia del
Giudice di Pace territorialmente competente quanto alle cartelle nn. 07120120033539764000 e
07120120121956985000.
4. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in euro 1500,00 per compensi in favore di ciascuna parte.
In proposito va osservato che il compenso professionale è stato liquidato, discostandosi dai parametri tabellari di cui al DM 147/2022, dovendosi tener conto della natura in rito della decisione (questione di giurisdizione e di competenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in relazione alla intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle nn. 07120060087475430000,
07120060279055026000, 071201000139227834000, 07120150075063708000,
n.07120160057777516000; concede termine di 90 gg per la riassunzione del presente giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli nei limiti sopra indicati;
b) dichiara la propria incompetenza per materia per essere competente il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione in relazione alla intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle nn. 07120120033539764000 e 07120120121956985000 e concede termine di 90 gg per la riassunzione del presente giudizio innanzi a tale Giudice;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1500,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti opposte costituitesi ( e ). Controparte_1 Controparte_1
Così deciso in Napoli il 6.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale