Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
7998 2023
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Manuela montuori, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7998 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Di Pietro, Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11. RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere dipendente del convenuto con qualifica Area/Fascia Economica CP_1
TA/F5; che, con disposizione prot. N. 0025543 del 17.10.2022, il Direttore Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio pubblicava l'avvio della procedura per l'attribuzione selettiva degli sviluppi economici all'interno delle aree, riservata al personale del Ministero;
che all'interno dell'Area III erano messi a concorso n. 29 posti per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6; che, destinatario della procedura, era esclusivamente il personale di ruolo dal 1.01.2022 con almeno due anni di permanenza nella fascia economica posseduta;
che, per la formazione della graduatoria, l'art. 5 bando prevedeva i criteri per l'assegnazione del punteggio per esperienza professionale maturata, per valorizzazione della qualità della prestazione resa, per titoli di studio;
che in data 20.10.22 presentava la domanda di partecipazione alla selezione;
che all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione apprendeva che gli era stato attribuito un punteggio inferiore a quello ad egli spettante, essendo stato escluso dalla valutazione della anzianità di servizio alle dipendenze di una Pubblica
1
[...]
, poi;
che Parte_2 Pt_3 nonostante i reclami presentati, il punteggio e la collocazione erano confermati con la graduatoria definitiva. Tanto premesso ,il ricorrente concludeva: “A) accertare l'anzianità di servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione a far data dal 01/07/1986, anno di assunzione nell'allora Parte_2
B) accertare e dichiarare l'inesattezza della
[...] graduatoria definitiva per l'attribuzione di sviluppi economici finanziati col Fondo risorse decentrate 2022, indetta con l'avviso di “Avvio della procedura per l'attribuzione selettiva degli sviluppi economici all'interno delle aree riservata al personale del con decorrenza 1 gennaio 2022.” prot. N. CP_1
0025543, pubblicato in data 17.10.2022, dal Direttore Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Servizi Informativi e il Bilancio del Controparte_1 del , nella parte in cui esclude dal computo per la valutazione CP_1 dell'anzianità di servizio senza demerito effettivamente prestato nella pubblica amministrazione (lett.
1.a), e commisurato in 0,35 punti per ogni anno, il periodo dal 01/07/1986 al 13/10/1993 e per l'effetto, dichiarare il diritto di Pt_1
a vedersi riconosciuti, rispettivamente, i punteggi complessivi di
[...]
46,808 in luogo di 44,688 e ai fini dell'attribuzione della progressione economica valida al passaggio orizzontale, nella III Area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6. C) Condannare il , Controparte_1 in persona del in carica e/o del suo legale rappresentate pro tempore, CP_2 alla rettifica di tale graduatoria e quindi alla ricollocazione al suo interno dei ricorrenti nella posizione corrispondente al punteggio spettante e, per l'effetto, al pagamento delle differenze retributive pari a euro 154,44 € lordi mensili a far data dal 1 gennaio 2022 ( ad oggi quindi pari a € 2.081,10), come da tabellari stipendiali ministeriali allegati, fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed al risarcimento, anche in via equitativa, del danno da mancata disponibilità delle somme;
D) Condannare il
[...]
alla rifusione delle spese diritti e onorari di Controparte_1 giudizio, attesa l'interlocuzione avuta con le parti e l'assenza di considerazione delle argomentazioni portate all'attenzione dello stesso”. Si costituiva il convenuto che con diverse argomentazioni contestava la CP_1 fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
2 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
3 Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli -Sez. Lavoroe dalla Corte d'Appello di Napoli considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. Il ricorso è fondato per la motivazione che segue.
Questione controversa è l'interpretazione delle norme che hanno disciplinato l'assunzione del ricorrente presso il convenuto, già dipendente della CP_1 OP SU e segnatamente gli artt. 9 e 10 del decreto-legge n.35/ 1995 (conv in legge n. 104/ 1995) onde affermare la asserita continuità della relazione lavorativa, al fine della valorizzazione dell'anzianità professionale acquisita nonché l'inquadramento dell'ente soppresso nell'ambito della Pubblica Amministrazione. L' articolo n.9 della citata disposizione relativo al personale della OP
, per la parte Controparte_3
d'interesse, sancisce:<
1. L'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi).
1. Il personale della OP
, in servizio alla data Controparte_3 del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad e della programmazione economica, Controparte_1
è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti princìpi in materia di mobilità,
4 a quelle statali. (Trattamento economico del personale ) 1. Il personale di cui all'art. 14, comma 1.... può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:a)...b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la OP Controparte_3
, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde
[...] mensili".
Il dato testuale della normativa di riferimento non lascia dubbi interpretativi circa la 'cesura' del rapporto di lavoro, giacché non vi è previsione espressa del passaggio diretto e senza soluzione di continuità nelle disposizioni di legge riportate, che di contro prevedono la cessazione del rapporto di lavoro presso l'SU e la riassunzione solo eventuale presso altra amministrazione dello Stato”. Né può prescindersi dalla pronunzia della Corte Costituzionale, chiamata al vaglio di legittimità della norma in esame, anche sotto il profilo del divieto della reformatio in peius, ex art. 36 Cost, del trattamento economico degli ex dipendenti dell'Agenzia, che ne ha escluso l'incostituzionalità con la sentenza n. 219/1998 ove testualmente si legge :"...non si é in presenza d'un semplice passaggio tra carriere presso diverse amministrazioni, bensì di rapporti che nascono ex novo, ovvero del solo ricongiungimento di servizi a seguito di nuovi inquadramenti. Trattasi, infatti, di posizioni che trovano la loro fonte nell'originario disposto dell'art. 14 del decreto legislativo n. 96 del 1993 ed il loro assetto definitivo, come si é visto, soltanto nella legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 1995. Non è dato quindi far derivare dal trattenimento in servizio previsto dai primi tre decreti legge l'effetto di quell'irreversibile incorporazione nelle Amministrazioni, che, secondo i rimettenti, avrebbe precluso al legislatore ogni ulteriore statuizione in senso peggiorativo del trattamento..."
Si legge ancora nelle motivazioni della Consulta: ... In vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilità che vanno -come si é visto -dalla cessazione del rapporto, con deroga all'allora vigente regime di sospensione dei pensionamenti, sino
5 all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto d'impiego a livello iniziale della qualifica (con pagamento del trattamento di fine rapporto e computo della pregressa posizione assicurativa nella futura determinazione della pensione) e il ricongiungimento dei servizi (pregressi presso l'SU e presso l'amministrazione di destinazione) con un nuovo inquadramento (accompagnato dal riconoscimento, sia pure in dati limiti, dell'anzianità maturata).
6 La Corte Costituzionale ha così stabilito la legittimità delle norme che hanno determinato il trattamento economico dei dipendenti dell presso Controparte_4 il Ministero interessato, ove il ricongiungimento (una delle opzioni) è stato previsto al solo fine della determinazione del trattamento retributivo inziale, anche mediante l'attribuzione di un assegno ad personam assorbibile. Se, da un canto, va escluso che il rapporto di lavoro in essere con il convenuto CP_1 possa formalmente, ossia ex lege, retroagire alla data di assunzione presso i due diversi Enti alle dipendenze dei quali i ricorrenti hanno lavorato prima di essere assunti dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Min Italy), ossia dall'1.7.1986, non si può, tuttavia, a giudizio dell'odierno giudicante, ritenere che l'SU non fosse una Pubblica Amministrazione, secondo la definizione di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs 165/ 2001. Quest'ultima disposizione, infatti, è stata richiamata dalla circolare sulle progressioni economiche, la quale si limita ad attribuire 0,35 punti per ogni anno di servizio effettivamente prestato “nella pubblica amministrazione”, senza affatto richiedere l'eventuale continuità del rapporto, richiamando unicamente l'articolo 1 comma 2 citato, che individua le amministrazioni pubbliche ai fini dell'applicazione della nuova disciplina privatistica. Non sembra corretto sostenere che, pur riconoscendo (correttamente) la natura pubblicistica del rapporto di impiego intercorso tra la parte ricorrente e e poi ciò Per_1 Pt_3 che conta, invece, sarebbe la qualità del datore di lavoro (con riferimento alla definizione di legge) al quale non si riconosce, poi, la natura di ente pubblico. Occorre ribadire che la circolare per le valutazioni, più volte richiamata, prevede al punto 5), nell'ambito del criterio dell'esperienza professionale maturata: “0,35 punti di servizio per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella pubblica amministrazione(come definita dall'art. 1 comma 2 del D.Lvo 30-3-2001 N°165), per un massimo di 12 punti”. La nozione di P.A. evidenziata dalla disposizione di legge poc'anzi richiamata è chiaramente riferita alle Amministrazioni operanti all'epoca di entrata in vigore della legge stessa e nessun riferimento è contenuto agli enti pubblici soppressi (come possono qualificarsi, come si vedrà, EZ ed SU). Tuttavia, nell'ambito dell'ampia classificazione contenuta nel citato art. 1 comma 2 figurano (oltre a tutte le amministrazioni dello Stato, Province, Regioni, Comuni, e loro consorzi, ecc.) anche “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le Aziende e gli enti del SSN ecc…”. Appare evidente che la legge ha utilizzato un'ampia nozione di P.A. (si è parlato in dottrina di “carattere universale della riforma”) e, pertanto, a sommesso avviso dello scrivente, nel caso di specie, occorre accertare, alla luce di tale ampia definizione, la natura di pubblica amministrazione (ovvero di ente pubblico) rivestita da SU e prima ancora da Ciò che si richiede, infatti, per Per_1
7 applicare il punteggio aggiuntivo previsto dalla più volte richiamata circolare del
è l'appartenenza, attuale CP_1
8 o pregressa, in qualità di dipendente pubblico, alla “pubblica amministrazione” ovvero, come rileva nel caso di specie, ad Enti Pubblici non economici. Altrimenti, interpretando restrittivamente tali disposizioni, anche l'aver lavorato all'inizio della carriera alle dipendenze di un Ministero soppresso ex lege all'epoca della formazione della graduatoria, potrebbe condurre alla paradossale conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo.
Va ricordato, al riguardo, che SU fu istituita con la legge 1° marzo 1986 n° 64, dopo la soppressione della Cassa del Mezzogiorno, destinata a sostituirla negli obiettivi e nelle funzioni e fu OP a sua volta con la legge 19 dicembre 1992 n° 488, a decorrere dal 1° maggio 1993, lasciando al CP_1
il compito di coordinare e programmare l'azione di Controparte_5 intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. La natura di pubblica amministrazione non fu mai disconosciuta alla Cassa del Mezzogiorno (Cass. S.U. N° 4164\1975) rilevando come (con riferimento proprio alla debbano essere comprese nel concetto di amministrazione statale Per_1 anche le strutture decentrate, munite in vario senso di un certo grado di autonomia, ma pur sempre operanti per il raggiungimento di fini statali, quali i cosiddetti 'organi-persone giuridiche', non sussistendo, per esse, alcuna ragione che giustifichi un trattamento differenziato rispetto ai rimanenti settori dell'apparato amministrativo statale. In tal senso si veda anche Cass. n. 2670\1989 che definisce la EZ ente pubblico non economico e organo -persona giuridica pubblica. Nel caso in esame, poi, anche la disciplina previdenziale dei dipendenti conferma la natura di Ente Pubblico, ovvero pubblica amministrazione di SU. In particolare, l'art. 14 bis della legge (D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, artt. 14 e 14 bis, inseriti dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella L. 7 aprile 1995, n.
104) consente al personale di optare tra due "trattamenti economici": a) cessazione del rapporto di impiego con l'SU, con corresponsione del trattamento di fine rapporto e definizione della posizione pensionistica alla stessa data;
b) ricongiungimento del servizio prestato alle dipendenze dell'SU con quello presso la amministrazione di destinazione, con differimento del trattamento di fine rapporto alla cessazione del servizio, e ricongiunzione della posizione pensionistica, con espresso richiamo alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6, la quale prevede, proprio in caso di soppressione di enti pubblici, la ricongiunzione d'ufficio dei periodi assicurativi presso l'ente di destinazione, senza oneri per il lavoratore, ed il trasferimento obbligatorio dei relativi contributi, nella specie dall all' (cfr. sul punto Cass. N° 10457\2008 in CP_6 CP_7 motivazione e soprattutto Cass. N° 2438\2012). Tenuto conto poi che, in considerazione delle finalità degli Enti in questione, delle disposizioni statutarie, del chiaro riconoscimento legislativo, del regime
9 pubblicistico dei propri dipendenti, della gestione contabile e del sovvenzionamento statale, ecc., gli stessi non possano non essere considerati Enti Pubblici, non si vede per quale ragione AgenSud non debba essere ricompresa tra le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge N° 165\2001, in relazione alle problematiche che qui interessano. Alricorrente, quindi, va riconosciuto il periodo di lavoro svolto presso tale Ente ai fini della progressione economica con tutte le conseguenze che ne derivano. In particolare, l'Amministrazione convenuta dovrà riformulare la graduatoria inserendo il corretto punteggio da assegnare, come meglio indicato in dispositivo ed all'esito, provvedere al riconoscimento dei benefici economici. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente, Pt_1
, ad ottenere il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera,
[...] del periodo di servizio alle dipendenze della
[...]
, poi come precisato in Parte_2 Pt_3 ricorso, ed a veder computato tale periodo nell'ambito della graduatoria per l'attribuzione di sviluppi economici e passaggio orizzontale nella Terza Area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6 con attribuzione del punteggio complessivo di 46,808 (in luogo di 44,688); condanna il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive per l'ammontare di € 154,44 lordi mensili, a far data dal 1.01.2022, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_8
1900,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Napoli, il 19.12.2024 IL GIUDICE dr.ssa Manuela Montuori
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