Provvedimento: […] Invero, stante l'eccezione formulata dal ricorrente circa l'infondatezza della pretesa nei suoi confronti (asseritamente non proprietario nel 2021 dell'immobile de quo e comunque non titolare di diritto reale di godimento), non costituitosi il Comune di Augusta, deve ritenersi non provata la sussistenza dell'obbligazione tributaria in capo al contribuente. Spettava invero al Comune, ex art. 2687 c.c., dare dimostrazione del fatto costitutivo dell'obbligazione. All'accoglimento del ricorso segue la condanna del Comune, contumace, al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 300.00, oltre Iva e Cassa. P.Q.M.
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