Articolo 2687 del Codice civile
Articolo 2511Articolo 2513
Versione
19 aprile 1942
Art. 2687.

(Cessione dei beni ai creditori).

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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