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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18232/2024 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CAPILLO FABRIZIO, elettivamente domiciliati in
VIALE SAN MARTINO 261 MESSINA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), Controparte_1 C.F._3
(c. f. ), Controparte_2 C.F._4
entrambi con il patrocinio dell'avv. RADAELLI SONIA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in VIA FRANCESCO BIANCHI 20066 MELZO (MI) presso lo studio della difenditrice
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Ritenere e dichiarare che, in virtù delle prove documentali prodotte in atti, i concludenti sono creditori nei confronti della e del sig. Parte_3 Pt_4 della somma complessiva di € 19.600,00=, oltre interessi legali dalla data di
[...]
messa in mora sino al soddisfo.
pagina 1 di 13 2) Conseguentemente condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 15.100,00= ed in favore del sig. Parte_1 [...]
della somma di € 4.500,00=, il tutto oltre interessi legali dalla data di Parte_2
messa in mora sino al soddisfo.
3) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali 15%, l'IVA e la CPA, con distrazione delle stesse ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga deferito interrogatorio formale nei confronti della sig.ra e del sig. sui seguenti capitoli: Controparte_1 Parte_4
1) Vero che il sig. convivente more uxorio della sig.ra Parte_4 CP_1
, collabora e gestisce congiuntamente a quest'ultima l'esercizio bar
[...] Parte_3 con sede in Melzo (MI), Via Sant'Ambrogio n.10?
2) Vero che a causa delle difficoltà economiche in cui versava detto esercizio bar chiedevate alcuni prestiti in danaro ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
al fine di pagare i debiti della ?
[...] Parte_3
3) Vero che le somme ricevute in prestito, come risulta dai documenti che vi si offrono in visione (sub doc.1 e doc.2 produzione attorea), venivano utilizzate per pagare le utenze arretrate, i canoni di locazione e tutti i debiti elencati nella scrittura del 02/11/2022 che vi si offre in visione?
4) Vero che più volte sia la sig.ra che il sig. vi hanno invitato Pt_1 Parte_2
bonariamente alla restituzione delle somme da voi ricevute in prestito?
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che gli importi dovuti da in favore di Controparte_2 [...] ammontano ad € 2.700,00; Pt_1
- Accertare e dichiarare che gli importi dovuti da in favore di Parte_3 [...] ammontano ad € 4.299,60; Pt_1
- Accertare e dichiarare che gli importi dovuti da in favore di Parte_3 [...]
ammontano ad € 4.500,00; Parte_2
- Accertare e dichiarare che il presente giudizio è stato intrapreso con mala fede e colpa grave e conseguenzialmente condannare e ex Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 13 art. 96 c.p.c. in favore di e al pagamento della somma Controparte_2 Parte_3
ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare i convenuti al pagamento della diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice perché irrilevanti ed inconferenti e comunque di natura documentale;
- In subordine si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria;
In ogni caso: Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.5.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa esercitata individualmente da Controparte_1
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e affinché vengano Controparte_1 Parte_4
condannati solidalmente a pagare loro l'importo complessivo di € 19.600,00, dei quali € 15.100,00 a e € 4.500,00 a Parte_1 Parte_2
a titolo di esatto adempimento agli obblighi restitutori derivanti da
[...]
diversi mutui infruttiferi conclusi tra le parti tra il 2022 e il 2023 nei momenti in cui gli attori hanno consegnato gli stessi importi ai convenuti al fine di consentire loro di far fronte alle spese necessarie per la gestione del bar Parte_3
, situato accanto al negozio dove lavora l'attrice
[...] [...]
Pt_1
2. A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta nel presente giudizio gli attori hanno prodotto, in un unico file denominato “AllegatiDoc1Doc2Doc.3”:
a. copia di una scrittura privata datata 2.11.2022 nella quale
[...]
ha indicato di aver prestato momentaneamente come favore Pt_1 personale 2.500 euro a “ ”, da restituire entro e non Pt_4 Pt_4
oltre il 30.1.2021, dichiarazione è stata firmata anche da quest'ultimo. Alla scrittura risulta aggiunta l'indicazione “+ 300/00 (duecento) 16.11.2022” sotto l'importo del prestito originario;
inoltre, dopo la firma di e Pt_1
del mutuatario risultano aggiunte indicazioni riferite a 3 ulteriori prestiti per pagina 3 di 13 “€ 1.000,00 (sanatoria bar)”, “€ 2600,00 (personale per pagamento utenze)”
e 4,500,00 (affitto scad. avv.) x negozio”, e, in un secondo foglio risultano elencati due prestiti eseguiti 4.9.2023 per 2.500,00 e il 15.12.2023 per
1.799,60; risulta inoltre prodotta b. la copia di distinta di un bonifico di € 2.500,00 inviato a l Parte_3
4.9.2023 da conto riferibile a nonchè Parte_1
c. la copia di distinta di un pagamento tramite POS di € 1.799,60 disposto il
14.12.2023 dal medesimo conto del precedente movimento documentato, che non riporta tuttavia alcuna indicazione del beneficiario del pagamento, salvo per l'aggiunta manoscritta e non firmata “pagamento pelettricititta negozio;
Pt_4
d. la copia di un ordine di bonifico eseguito il 21.6.2023 da conto riferibile a al conto dell'impresa di Parte_2 [...] el valore di € 2.000,00 con causale “auguri” (con aggiunta CP_1
manoscritta alla copia dell'ordine di bonifico “prestito Giuseppe bar”);
e. la copia della disposizione di un bonifico istantaneo di € 2.500,00 eseguito il
3.9.2023 in favore dell'impresa di senza indicazione Controparte_1 dell'ordinante;
f. oltre a diffida ad adempiere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'impresa di con la quale il difensore Controparte_1 degli attori ha chiesto a e ” di Controparte_1 Pt_4 Pt_4
pagare 15.100,00 a 4.500,00 a a Pt_1 Parte_2
titolo di restituzione dei prestiti ricevuti, oltre al rimborso delle spese di assistenza legale entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione avvenuto il 3.4.2024.
3. Nel corso delle verifiche preliminari, dopo tre solleciti al deposito della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione, è stata rilevata d'ufficio la nullità della citazione nei confronti di , erroneamente individuato in Controparte_2
tutti gli atti e documenti del processo prodotti da parte attrice come Parte_4
, siccome eseguita ad indirizzo riferibile esclusivamente a
[...] [...]
ossia quello di posta elettronica certificata dell'impresa da lei CP_1
esercitata individualmente, di tal che è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di per l'udienza del _2
pagina 4 di 13 30.1.2025, assegnando termine sino al 30.9.2024 per l'esecuzione della notificazione, contestualmente dichiarando la contumacia di Controparte_1
non costituita benché tempestivamente e ritualmente convenuta in giudizio.
4. Successivamente il 30.10.2024 si sono costituiti e Controparte_1 _2
.
[...]
Con la comparsa di costituzione e risposta ha riconosciuto aver _2
ricevuto complessivamente € 2.700,00 da a titolo di mutuo, Parte_1
erogato in due tranches da 2.500 euro l'una, oggetto della scrittura privata prodotta da parte attrice come originariamente formata dalle parti che l'hanno sottoscritta, e da 200 euro l'altra, indicata nell'aggiunta a penna contenuta sulla medesima scrittura. Il convenuto ha chiesto quindi di accertare che il debito _2
restitutorio maturato nei confronti di è limitato a tale importo. Parte_5
Anche la convenuta nella comparsa di costituzione ha Controparte_1 riconosciuto di aver ricevuto € 4.299,60 da (corrispondente al Parte_1 valore dell'ordine di bonifico oggetto del doc. 1, pag. 3 di parte attrice ed al pagamento tramite POS pag. 4 del medesimo documento) e € 4.500,00 da
[...]
(corrispondenti agli importi oggetto del bonifico Parte_2
istantaneo prodotto a pag. 6 del documento unico prodotto da parte attrice e al bonifico a pag. 5 del medesimo documento) e di aver assunto l'obbligo di restituire quanto ricevuto, senza interessi, contestando di aver ricevuto importi ulteriori dall'attrice ed evidenziando che manchi la prova dell'effettiva dazione di tali somme dagli attori alla convenuta, prova che non sarebbe evincibile né dalle interpolazioni compiute dopo le firme oggetto della scrittura privata del 2.11.2022, da lei non sottoscritta, né dalla documentazione bancaria prodotta a dimostrazione della fondatezza delle domande di parte attrice, dalla quale può invece evincersi il tentativo di malafede degli attori di pretendere due volte la restituzione degli stessi importi, sia in forza della scrittura sia in forza dei movimenti bancari che rappresentano le stesse movimentazioni di denaro.
Le parti convenute hanno quindi dedotto che parte attrice avrebbe in malafede preteso a titoli diversi la restituzione delle stesse somme, chiedendo la restituzione di importi superiori a quelli effettivamente prestati, ossia di 19.600 euro piuttosto che di 11.500 euro effettivamente dovuti. I convenuti hanno riconosciuto il loro debito per il minor importo indicato e hanno chiesto di poterlo restituire pagina 5 di 13 ratealmente, chiedendo di condannare gli attori al risarcimento dei danni da lite temeraria per aver agito chiedendo la restituzione di importi in parte non dovuti facendoli apparire come prestati più volte in forza delle aggiunte manoscritte alla scrittura privata del 2.11.2022 e delle disposizioni bancarie documentate.
5. Con decreto del 27.11.2025 è stata revocata la dichiarazione di contumacia di che si è costituita in giudizio, confermando l'udienza di Controparte_1
trattazione.
6. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. parte attrice ha chiesto la disposizione di ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. per il pagamento delle somme non contestate dai convenuti, insistendo tuttavia anche per l'accoglimento delle domande originariamente proposte, senza tuttavia contestare le allegazioni di parte convenuta in ordine alla duplicazione da parte degli attori delle richieste restitutorie compiute per gli stessi mutui, che ha tuttavia successivamente qualificato come calunniose nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2
c.p.c.
7. A fini istruttori parte attrice ha insistito nell'assunzione di interrogatorio formale e libero dei convenuti sui capitoli di prova articolati nell'atto di citazione, mentre le parti convenute hanno chiesto di assumere a prova contraria due testimoni sugli stessi capitoli articolati da parte attrice, senza chiarire le ragioni per le quali sarebbero a conoscenza dei fatti oggetto di tali capitoli.
8. All'udienza di trattazione del 30.1.2025 la giudice procedente ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita prima dell'instaurazione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.lgs. 132/2014 ed ha assegnato agli attori termine di 15 giorni per inviare ai convenuti invito alla negoziazione assistita. Nonostante il successivo invito compiuto da parte attrice alla convenuta il 3.2.2025, la negoziazione ha avuto esito negativo per mancato accordo.
9. La causa è stata quindi istruita solo documentalmente, rigettando le istanze istruttorie di parte attrice siccome superflue ai fini della decisione della controversia tenuto conto di come nessuno dei capitoli di interrogatorio formale articolati dalla difesa di parte attrice faccia riferimento a fatti specifici, quanto piuttosto a valutazioni di fatti che avrebbero dovuto essere altrimenti provati (cfr. cap. 1 “vero che il sig. (…) gestisce (…) l'esercizio bar (…)?) o a circostanze Parte_4
pagina 6 di 13 irrilevanti ai fini della decisione (come la convivenza tra i due convenuti oggetto del capitolo 1 o la ripetuta richiesta da parte degli attori di restituzione dei prestiti ai convenuti, oggetto del capitolo 4; così come la richiesta di chiarire come sarebbero stati impiegati prestiti ricevuti dagli attori oggetto del capitolo n. 3 con il quale non
è stato chiesto invece ai convenuti di confermare l'effettiva ricezione di tali prestiti nè che vi fosse un accordo per la restituzione di ciascuna e tutte le somme allegate come consegnate dagli attori ai convenuti ,né di indicare quale fosse il valore dei prestiti ricevuti o di confermare specifiche circostanze di tempo e luogo della consegna di tali prestiti). Sono state, di conseguenza, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta, articolate solo a prova contraria sugli stessi capitoli oggetto delle istanze istruttorie di parte attrice.
10. Le parti sono state quindi invitate a precisare le conclusioni, fatto che ha comportato l'assorbimento della richiesta di parte attrice di adozione di ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c.
11. Le domande di parte attrice si sono rivelate parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
12. Gli attori e hanno promosso Parte_1 Parte_2
il presente giudizio per ottenere la condanna di e Controparte_1 _2
al pagamento di complessivi 19.100 euro, dei quali 15.100 dovuti a
[...]
4.500 dovuti a , a titolo di restituzione degli importi Pt_1 Parte_2
ricevuti nel tempo a titolo di mutuo infruttifero. Gli attori hanno dedotto che alla restituzione a ciascuno di loro di tali importi sarebbero tenuti entrambi i convenuti solidalmente, essendo stati erogati i mutui l'intenzione di sostenere i mutuatari nell'esercizio della loro comune attività di impresa.
13. Benché gli attori abbiano dedotto che sarebbe tenuto a rimborsare loro _2 anche gli importi consegnati, e quindi mutuati, a per l'esercizio Parte_3 dell'attività di impresa, gli attori non si sono offerti di provare in alcun modo né che abbia assunto personalmente l'obbligo di restituire le somme da loro _2 prestate a né che l'attività di impresa individuale esercitata da Parte_3
osse, in realtà, una società di fatto per le cui obbligazioni sarebbe Parte_3
tenuto a rispondere anche e ciò nonostante gli attori abbiano _2
espressamente indicato di non comprendere le ragioni per le quali gli attori li pagina 7 di 13 considerano tenuti in solido al rimborso di tali mutui, essendo due soggetti che
“nulla hanno in comune” rispetto alle domande di parte attrice.
Come già evidenziato, la prova dell'assunzione da parte di dell'obbligo _2
di restituire i mutui ricevuti da non avrebbe potuto essere desunto Parte_3
dalla richiesta di interrogatorio formale compiuta da parte attrice e con la quale parte attrice si è offerta di provare sia che i due convenuti siano stati conviventi legati da vincoli affettivi, fatto dal quale non deriva tuttavia l'obbligo giuridico di rispondere dei debiti contratti dal proprio compagno o dalla propria compagna, nonché che fosse impegnato nella “gestione” del bar, valutazione _2
insuscettibile di essere provata tramite interrogatorio formale, che può avere ad oggetto solo fatti specifici, in ogni caso inidonea a dimostrare l'esistenza effettiva di una società di fatto tra i convenuti, poiché la collaborazione anche nell'esercizio di un'attività di impresa essere fornita da diversi soggetti a diversi titoli non necessariamente comportanti l'assunzione in proprio delle obbligazioni dell'impresa.
Gli attori non hanno, quindi, fornito la prova dell'assunzione da parte dei convenuti, in solido, dell'obbligo di restituire gli importi da ciascuno di loro mutuati di tal che ciascuno dei convenuti dovrà essere ritenuto obbligato a restituire solo gli importi direttamente ricevuti da ciascuno degli attori.
14. A dimostrazione della dazione di tutte le somme oggetto dei contratti di mutuo conclusi nel tempo tra le parti, gli attori hanno prodotto una scrittura privata datata
2.11.2022 e copia di documentazione bancaria.
15. Con riguardo alla scrittura privata del 2.11.2022 deve rilevarsi che l'unica dichiarazione obiettivamente e giuridicamente riferibile al mutuatario _2
contenuta in tale documento è quella relativa alla ricezione di un prestito di €
2.500,00 da che si è impegnato a restituire entro il Pt_1 _2
30.1.2021.
Dall'esame del documento emerge immediatamente infatti che l'indicazione contenuta nel documento di consegna di ulteriori “€ 300 (duecento)” è stata apposta solo dopo la firma del documento da parte di , essendo espressamente _2
indicato che la consegna dell'ulteriore importo mutuato sarebbe avvenuta il
16.11.2022, ossia dopo la data di apparente sottoscrizione della scrittura privata,
pagina 8 di 13 come allegata dagli stessi attori e l'aggiunta non risulta sottoscritta dall'apparente debitore.
La prova che tale elemento sia aggiunto è quindi desumibile dallo stesso contenuto del documento fornito dall'attrice, che risulta documentalmente interpolato dopo la sottoscrizione da parte di . _2
Analogamente l'elenco degli ulteriori prestiti asseritamente eseguiti in favore del convenuto non costituisce una dichiarazione riferibile a , che non ha _2 sottoscritto tale elencazione per gli effetti di cui all'art. 2702 c.c., risultando dallo stesso documento che l'elenco è stato aggiunto dopo la sua firma, poiché tutti i prestiti elencati sono stati eseguiti dopo la firma del convenuto, come espressamente indicato da parte attrice.
Con il documento prodotto, quindi, a provato esclusivamente di aver Pt_1 consegnato a € 2.500,00 e che quest'ultimo ha riconosciuto il _2
2.11.2022 di essersi impegnato a restituire tale importo entro il 30.1.2021. Risulta, quindi, pacifico e documentato l'inadempimento di all'obbligo di _2
restituire tale mutuo nel termine concordato, fatto che rende pienamente provata la domanda di i condanna di alla restituzione di € 2.500,00 Pt_1 _2 oltre interessi di mora da calcolare al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione eseguita nei confronti di e sino _2 al saldo effettivo, dovendosi individuare nella notificazione dell'atto di citazione il primo atto effettivamente inviato a tale debitore al fine di costituirlo in mora per gli effetti di cui all'art. 1224 c.c. Infatti la diffida ad adempiere compiuta il 3.4.2022 dal difensore di parte attrice è stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile esclusivamente a per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 1335, essendo l'indirizzo dell'impresa da lei esercitata in forma individuale.
Di conseguenza il primo atto di costituzione in mora del convenuto _2
documentato è stato l'atto di citazione nel presente giudizio e solo dalla ricezione di tale atto è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 c.c., al pagamento degli _2
interessi moratori.
16. ha inoltre riconosciuto con la comparsa di costituzione e risposta di _2
aver ricevuto da l 16.11.2022 l'ulteriore importo di € 200,00 a titolo Pt_1
di mutuo e di non aver restituito tale importo. Benché l'attrice non abbia né allegato né provato che le parti hanno convenuto un termine per la restituzione dell'importo pagina 9 di 13 mutuato, essendo trascorsi più di due anni dalla stipulazione del mutuo, di valore contenuto, deve ritenersi possibile assegnare un termine immediato al convenuto per la restituzione di tale somma ai sensi dell'art. 1817, comma 1, c.c. _2
dalla pubblicazione della presente sentenza, data dalla quale saranno dovuti altresì gli interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo effettivo.
17. Le domande di ei confronti di si sono rivelate quindi Pt_1 _2
solo parzialmente fondate, risultando dimostrato nel presente giudizio solo che
è tenuto a pagare € 2.700,00 a oltre interessi di mora da _2 Pt_1
calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo di € 2.500,00 dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo e sull'importo di € 200,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
18. Non risultando inoltre documentata la dazione di alcun importo da Parte_2
e , tutte le domande proposte da
[...] Controparte_2
nei confronti di si sono rivelate viceversa infondate, Parte_2 _2
non essendo stato dimostrato dagli attori che ha assunto l'obbligo di _2
restituire le somme ricevute da er le ragioni già chiarite al punto 13 Parte_3
della motivazione della presente sentenza e non avendo alcun valore probatorio dell'assunzione dell'obbligo da parte di di restituire i prestiti erogati a _2
l'elenco aggiunto alla scrittura privata del 2.11.2022, siccome non Parte_3
sottoscritto dal convenuto.
19. A dimostrazione della fondatezza delle domande proposte nei confronti di
[...]
gli attori hanno prodotto copia di una serie di operazioni bancarie CP_1 disposte in favore dell'attrice, che la stessa ha riconosciuto di aver effettivamente ricevuto. Solo così, e quindi anche grazie al riconoscimento compiuto dalla debitrice, ha provato di aver consegnato a Parte_1 Parte_3
2.500 euro il 4.9.2023 tramite bonifico, 1.799,60 euro il 14.12.2023 tramite pagamento disposto con l'uso di un POS, nonché 2.500 euro tramite bonifico istantaneo;
allo stesso modo ha provato di aver Parte_2
consegnato a .000 euro tramite bonifico eseguito il 22.6.2023. Parte_3
La convenuta ha inoltre riconosciuto che tali importi le sono stati consegnati a titolo di mutuo infruttifero, con ciò consentendo agli attori di provare il titolo della loro domanda per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
pagina 10 di 13 20. Gli attori non hanno tuttavia provato, né si sono offerti di provare, se e quale fosse il termine convenuto per la restituzione degli importi mutuati, del valore complessivo di € 6.799,60 quanto ai mutui prestati da e di € 2.000,00 quanto a Pt_1
quello prestato da . Parte_2
La giurisprudenza di merito e legittimità hanno tuttavia da tempo riconosciuto che dall'art. 1186 c.c. possa desumersi un principio generale in forza del quale, nel caso di insolvenza del debitore, il creditore ha in ogni caso il diritto di esigere immediatamente la prestazione dovuta dal debitore, senza necessità di ottenere precedentemente una pronuncia giudiziale costitutiva di fissazione del termine per la restituzione o formulazione di espressa domanda sul punto (così Cass. civile Sez.
III, 8 maggio 2003, n. 6984, Trib. Bologna, 22 maggio 2007, n. 1194).
Nel caso oggetto del presente giudizio l'insolvenza della debitrice è stata da lei stessa riconosciuta (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, terz'ultimo capoverso, nel quale i convenuti hanno riconosciuto di non avere la possibilità materiale di provvedere al pagamento in un'unica soluzione) e si è resa manifesta sin dal momento nel quale la creditrice a diffidato d Pt_1 Parte_3
adempiere agli obblighi restitutori derivanti dai mutui conclusi dalle parti, senza ottenere il pagamento di quando dovuto, ossia dal 3.4.2024. dovrà, quindi, essere condannata al pagamento di € 6.799,60 Controparte_1
a e di € 2.000,00 a , oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dovuti, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dal 3.4.2024, da calcolare sull'importo del solo debito capitale al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal
3.4.2024 al 9.5.2024 e dal 10.5.2024 (data di notificazione dell'atto di citazione a al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Pt_1
21. Le spese di lite vengono ripartite tra le parti tenuto conto del principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. e del valore delle autonome domande cumulativamente proposte dai due attori nel presente giudizio.
I convenuti e devono quindi essere Controparte_1 Controparte_2
condannati solidalmente, come hanno ritenuto di svolgere le proprie difese, al pagamento delle spese di lite sostenute, del pari in solido, da e Parte_1
che vengono quantificate tenuto conto del valore Parte_2
della domanda proposte rivelatesi fondate, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione a tale valore, considerata la non particolare pagina 11 di 13 complessità della controversia, il carattere documentale dell'istruttoria svolta e la decisione a seguito di discussione orale, così per un totale di € 2.540,00.
Di tali spese viene disposta inoltre la compensazione parziale per il 50% tento conto della infondatezza di tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_2
, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. _2
22. Di conseguenza le spese di lite sostenute dagli attori in solido vengono poste a carico dei convenuti, in solido, per € 1.290,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per spese esenti, da pagare direttamente al difensore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario.
23. La domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni da lite temeraria, non appare fondata, non essendo stati specificamente allegati e provati danni patiti dai convenuti in relazione per effetto delle difese degli attori considerate abusive.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento di € 6.799,60 a Controparte_1 Parte_1
e di € 2.000,00 a , oltre interessi legali dovuti su Parte_2
entrambi i debiti per capitale dal 3.4.2024 al 9.5.2024 al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. e dal 10.5.2024 al saldo effettivo al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
2) condanna al pagamento di € 2.700,00 a Controparte_2 Parte_1
oltre interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo di € 2.500,00 dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e sull'importo di € 200,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_2
; Controparte_2
4) condanna e , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute in solido da e Parte_1 Parte_2
che liquida in € 1.290,00 per compensi, € 264,00 per spese esenti,
[...] oltre al 15% dell'importo indicato per compensi dovuto a titolo di rimborso spese,
pagina 12 di 13 CPA ed IVA da pagare direttamente al difensore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario.
Milano, 27 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18232/2024 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CAPILLO FABRIZIO, elettivamente domiciliati in
VIALE SAN MARTINO 261 MESSINA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), Controparte_1 C.F._3
(c. f. ), Controparte_2 C.F._4
entrambi con il patrocinio dell'avv. RADAELLI SONIA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in VIA FRANCESCO BIANCHI 20066 MELZO (MI) presso lo studio della difenditrice
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Ritenere e dichiarare che, in virtù delle prove documentali prodotte in atti, i concludenti sono creditori nei confronti della e del sig. Parte_3 Pt_4 della somma complessiva di € 19.600,00=, oltre interessi legali dalla data di
[...]
messa in mora sino al soddisfo.
pagina 1 di 13 2) Conseguentemente condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 15.100,00= ed in favore del sig. Parte_1 [...]
della somma di € 4.500,00=, il tutto oltre interessi legali dalla data di Parte_2
messa in mora sino al soddisfo.
3) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali 15%, l'IVA e la CPA, con distrazione delle stesse ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga deferito interrogatorio formale nei confronti della sig.ra e del sig. sui seguenti capitoli: Controparte_1 Parte_4
1) Vero che il sig. convivente more uxorio della sig.ra Parte_4 CP_1
, collabora e gestisce congiuntamente a quest'ultima l'esercizio bar
[...] Parte_3 con sede in Melzo (MI), Via Sant'Ambrogio n.10?
2) Vero che a causa delle difficoltà economiche in cui versava detto esercizio bar chiedevate alcuni prestiti in danaro ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
al fine di pagare i debiti della ?
[...] Parte_3
3) Vero che le somme ricevute in prestito, come risulta dai documenti che vi si offrono in visione (sub doc.1 e doc.2 produzione attorea), venivano utilizzate per pagare le utenze arretrate, i canoni di locazione e tutti i debiti elencati nella scrittura del 02/11/2022 che vi si offre in visione?
4) Vero che più volte sia la sig.ra che il sig. vi hanno invitato Pt_1 Parte_2
bonariamente alla restituzione delle somme da voi ricevute in prestito?
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che gli importi dovuti da in favore di Controparte_2 [...] ammontano ad € 2.700,00; Pt_1
- Accertare e dichiarare che gli importi dovuti da in favore di Parte_3 [...] ammontano ad € 4.299,60; Pt_1
- Accertare e dichiarare che gli importi dovuti da in favore di Parte_3 [...]
ammontano ad € 4.500,00; Parte_2
- Accertare e dichiarare che il presente giudizio è stato intrapreso con mala fede e colpa grave e conseguenzialmente condannare e ex Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 13 art. 96 c.p.c. in favore di e al pagamento della somma Controparte_2 Parte_3
ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare i convenuti al pagamento della diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice perché irrilevanti ed inconferenti e comunque di natura documentale;
- In subordine si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria;
In ogni caso: Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.5.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa esercitata individualmente da Controparte_1
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e affinché vengano Controparte_1 Parte_4
condannati solidalmente a pagare loro l'importo complessivo di € 19.600,00, dei quali € 15.100,00 a e € 4.500,00 a Parte_1 Parte_2
a titolo di esatto adempimento agli obblighi restitutori derivanti da
[...]
diversi mutui infruttiferi conclusi tra le parti tra il 2022 e il 2023 nei momenti in cui gli attori hanno consegnato gli stessi importi ai convenuti al fine di consentire loro di far fronte alle spese necessarie per la gestione del bar Parte_3
, situato accanto al negozio dove lavora l'attrice
[...] [...]
Pt_1
2. A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta nel presente giudizio gli attori hanno prodotto, in un unico file denominato “AllegatiDoc1Doc2Doc.3”:
a. copia di una scrittura privata datata 2.11.2022 nella quale
[...]
ha indicato di aver prestato momentaneamente come favore Pt_1 personale 2.500 euro a “ ”, da restituire entro e non Pt_4 Pt_4
oltre il 30.1.2021, dichiarazione è stata firmata anche da quest'ultimo. Alla scrittura risulta aggiunta l'indicazione “+ 300/00 (duecento) 16.11.2022” sotto l'importo del prestito originario;
inoltre, dopo la firma di e Pt_1
del mutuatario risultano aggiunte indicazioni riferite a 3 ulteriori prestiti per pagina 3 di 13 “€ 1.000,00 (sanatoria bar)”, “€ 2600,00 (personale per pagamento utenze)”
e 4,500,00 (affitto scad. avv.) x negozio”, e, in un secondo foglio risultano elencati due prestiti eseguiti 4.9.2023 per 2.500,00 e il 15.12.2023 per
1.799,60; risulta inoltre prodotta b. la copia di distinta di un bonifico di € 2.500,00 inviato a l Parte_3
4.9.2023 da conto riferibile a nonchè Parte_1
c. la copia di distinta di un pagamento tramite POS di € 1.799,60 disposto il
14.12.2023 dal medesimo conto del precedente movimento documentato, che non riporta tuttavia alcuna indicazione del beneficiario del pagamento, salvo per l'aggiunta manoscritta e non firmata “pagamento pelettricititta negozio;
Pt_4
d. la copia di un ordine di bonifico eseguito il 21.6.2023 da conto riferibile a al conto dell'impresa di Parte_2 [...] el valore di € 2.000,00 con causale “auguri” (con aggiunta CP_1
manoscritta alla copia dell'ordine di bonifico “prestito Giuseppe bar”);
e. la copia della disposizione di un bonifico istantaneo di € 2.500,00 eseguito il
3.9.2023 in favore dell'impresa di senza indicazione Controparte_1 dell'ordinante;
f. oltre a diffida ad adempiere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'impresa di con la quale il difensore Controparte_1 degli attori ha chiesto a e ” di Controparte_1 Pt_4 Pt_4
pagare 15.100,00 a 4.500,00 a a Pt_1 Parte_2
titolo di restituzione dei prestiti ricevuti, oltre al rimborso delle spese di assistenza legale entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione avvenuto il 3.4.2024.
3. Nel corso delle verifiche preliminari, dopo tre solleciti al deposito della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione, è stata rilevata d'ufficio la nullità della citazione nei confronti di , erroneamente individuato in Controparte_2
tutti gli atti e documenti del processo prodotti da parte attrice come Parte_4
, siccome eseguita ad indirizzo riferibile esclusivamente a
[...] [...]
ossia quello di posta elettronica certificata dell'impresa da lei CP_1
esercitata individualmente, di tal che è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di per l'udienza del _2
pagina 4 di 13 30.1.2025, assegnando termine sino al 30.9.2024 per l'esecuzione della notificazione, contestualmente dichiarando la contumacia di Controparte_1
non costituita benché tempestivamente e ritualmente convenuta in giudizio.
4. Successivamente il 30.10.2024 si sono costituiti e Controparte_1 _2
.
[...]
Con la comparsa di costituzione e risposta ha riconosciuto aver _2
ricevuto complessivamente € 2.700,00 da a titolo di mutuo, Parte_1
erogato in due tranches da 2.500 euro l'una, oggetto della scrittura privata prodotta da parte attrice come originariamente formata dalle parti che l'hanno sottoscritta, e da 200 euro l'altra, indicata nell'aggiunta a penna contenuta sulla medesima scrittura. Il convenuto ha chiesto quindi di accertare che il debito _2
restitutorio maturato nei confronti di è limitato a tale importo. Parte_5
Anche la convenuta nella comparsa di costituzione ha Controparte_1 riconosciuto di aver ricevuto € 4.299,60 da (corrispondente al Parte_1 valore dell'ordine di bonifico oggetto del doc. 1, pag. 3 di parte attrice ed al pagamento tramite POS pag. 4 del medesimo documento) e € 4.500,00 da
[...]
(corrispondenti agli importi oggetto del bonifico Parte_2
istantaneo prodotto a pag. 6 del documento unico prodotto da parte attrice e al bonifico a pag. 5 del medesimo documento) e di aver assunto l'obbligo di restituire quanto ricevuto, senza interessi, contestando di aver ricevuto importi ulteriori dall'attrice ed evidenziando che manchi la prova dell'effettiva dazione di tali somme dagli attori alla convenuta, prova che non sarebbe evincibile né dalle interpolazioni compiute dopo le firme oggetto della scrittura privata del 2.11.2022, da lei non sottoscritta, né dalla documentazione bancaria prodotta a dimostrazione della fondatezza delle domande di parte attrice, dalla quale può invece evincersi il tentativo di malafede degli attori di pretendere due volte la restituzione degli stessi importi, sia in forza della scrittura sia in forza dei movimenti bancari che rappresentano le stesse movimentazioni di denaro.
Le parti convenute hanno quindi dedotto che parte attrice avrebbe in malafede preteso a titoli diversi la restituzione delle stesse somme, chiedendo la restituzione di importi superiori a quelli effettivamente prestati, ossia di 19.600 euro piuttosto che di 11.500 euro effettivamente dovuti. I convenuti hanno riconosciuto il loro debito per il minor importo indicato e hanno chiesto di poterlo restituire pagina 5 di 13 ratealmente, chiedendo di condannare gli attori al risarcimento dei danni da lite temeraria per aver agito chiedendo la restituzione di importi in parte non dovuti facendoli apparire come prestati più volte in forza delle aggiunte manoscritte alla scrittura privata del 2.11.2022 e delle disposizioni bancarie documentate.
5. Con decreto del 27.11.2025 è stata revocata la dichiarazione di contumacia di che si è costituita in giudizio, confermando l'udienza di Controparte_1
trattazione.
6. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. parte attrice ha chiesto la disposizione di ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. per il pagamento delle somme non contestate dai convenuti, insistendo tuttavia anche per l'accoglimento delle domande originariamente proposte, senza tuttavia contestare le allegazioni di parte convenuta in ordine alla duplicazione da parte degli attori delle richieste restitutorie compiute per gli stessi mutui, che ha tuttavia successivamente qualificato come calunniose nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2
c.p.c.
7. A fini istruttori parte attrice ha insistito nell'assunzione di interrogatorio formale e libero dei convenuti sui capitoli di prova articolati nell'atto di citazione, mentre le parti convenute hanno chiesto di assumere a prova contraria due testimoni sugli stessi capitoli articolati da parte attrice, senza chiarire le ragioni per le quali sarebbero a conoscenza dei fatti oggetto di tali capitoli.
8. All'udienza di trattazione del 30.1.2025 la giudice procedente ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita prima dell'instaurazione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.lgs. 132/2014 ed ha assegnato agli attori termine di 15 giorni per inviare ai convenuti invito alla negoziazione assistita. Nonostante il successivo invito compiuto da parte attrice alla convenuta il 3.2.2025, la negoziazione ha avuto esito negativo per mancato accordo.
9. La causa è stata quindi istruita solo documentalmente, rigettando le istanze istruttorie di parte attrice siccome superflue ai fini della decisione della controversia tenuto conto di come nessuno dei capitoli di interrogatorio formale articolati dalla difesa di parte attrice faccia riferimento a fatti specifici, quanto piuttosto a valutazioni di fatti che avrebbero dovuto essere altrimenti provati (cfr. cap. 1 “vero che il sig. (…) gestisce (…) l'esercizio bar (…)?) o a circostanze Parte_4
pagina 6 di 13 irrilevanti ai fini della decisione (come la convivenza tra i due convenuti oggetto del capitolo 1 o la ripetuta richiesta da parte degli attori di restituzione dei prestiti ai convenuti, oggetto del capitolo 4; così come la richiesta di chiarire come sarebbero stati impiegati prestiti ricevuti dagli attori oggetto del capitolo n. 3 con il quale non
è stato chiesto invece ai convenuti di confermare l'effettiva ricezione di tali prestiti nè che vi fosse un accordo per la restituzione di ciascuna e tutte le somme allegate come consegnate dagli attori ai convenuti ,né di indicare quale fosse il valore dei prestiti ricevuti o di confermare specifiche circostanze di tempo e luogo della consegna di tali prestiti). Sono state, di conseguenza, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta, articolate solo a prova contraria sugli stessi capitoli oggetto delle istanze istruttorie di parte attrice.
10. Le parti sono state quindi invitate a precisare le conclusioni, fatto che ha comportato l'assorbimento della richiesta di parte attrice di adozione di ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c.
11. Le domande di parte attrice si sono rivelate parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
12. Gli attori e hanno promosso Parte_1 Parte_2
il presente giudizio per ottenere la condanna di e Controparte_1 _2
al pagamento di complessivi 19.100 euro, dei quali 15.100 dovuti a
[...]
4.500 dovuti a , a titolo di restituzione degli importi Pt_1 Parte_2
ricevuti nel tempo a titolo di mutuo infruttifero. Gli attori hanno dedotto che alla restituzione a ciascuno di loro di tali importi sarebbero tenuti entrambi i convenuti solidalmente, essendo stati erogati i mutui l'intenzione di sostenere i mutuatari nell'esercizio della loro comune attività di impresa.
13. Benché gli attori abbiano dedotto che sarebbe tenuto a rimborsare loro _2 anche gli importi consegnati, e quindi mutuati, a per l'esercizio Parte_3 dell'attività di impresa, gli attori non si sono offerti di provare in alcun modo né che abbia assunto personalmente l'obbligo di restituire le somme da loro _2 prestate a né che l'attività di impresa individuale esercitata da Parte_3
osse, in realtà, una società di fatto per le cui obbligazioni sarebbe Parte_3
tenuto a rispondere anche e ciò nonostante gli attori abbiano _2
espressamente indicato di non comprendere le ragioni per le quali gli attori li pagina 7 di 13 considerano tenuti in solido al rimborso di tali mutui, essendo due soggetti che
“nulla hanno in comune” rispetto alle domande di parte attrice.
Come già evidenziato, la prova dell'assunzione da parte di dell'obbligo _2
di restituire i mutui ricevuti da non avrebbe potuto essere desunto Parte_3
dalla richiesta di interrogatorio formale compiuta da parte attrice e con la quale parte attrice si è offerta di provare sia che i due convenuti siano stati conviventi legati da vincoli affettivi, fatto dal quale non deriva tuttavia l'obbligo giuridico di rispondere dei debiti contratti dal proprio compagno o dalla propria compagna, nonché che fosse impegnato nella “gestione” del bar, valutazione _2
insuscettibile di essere provata tramite interrogatorio formale, che può avere ad oggetto solo fatti specifici, in ogni caso inidonea a dimostrare l'esistenza effettiva di una società di fatto tra i convenuti, poiché la collaborazione anche nell'esercizio di un'attività di impresa essere fornita da diversi soggetti a diversi titoli non necessariamente comportanti l'assunzione in proprio delle obbligazioni dell'impresa.
Gli attori non hanno, quindi, fornito la prova dell'assunzione da parte dei convenuti, in solido, dell'obbligo di restituire gli importi da ciascuno di loro mutuati di tal che ciascuno dei convenuti dovrà essere ritenuto obbligato a restituire solo gli importi direttamente ricevuti da ciascuno degli attori.
14. A dimostrazione della dazione di tutte le somme oggetto dei contratti di mutuo conclusi nel tempo tra le parti, gli attori hanno prodotto una scrittura privata datata
2.11.2022 e copia di documentazione bancaria.
15. Con riguardo alla scrittura privata del 2.11.2022 deve rilevarsi che l'unica dichiarazione obiettivamente e giuridicamente riferibile al mutuatario _2
contenuta in tale documento è quella relativa alla ricezione di un prestito di €
2.500,00 da che si è impegnato a restituire entro il Pt_1 _2
30.1.2021.
Dall'esame del documento emerge immediatamente infatti che l'indicazione contenuta nel documento di consegna di ulteriori “€ 300 (duecento)” è stata apposta solo dopo la firma del documento da parte di , essendo espressamente _2
indicato che la consegna dell'ulteriore importo mutuato sarebbe avvenuta il
16.11.2022, ossia dopo la data di apparente sottoscrizione della scrittura privata,
pagina 8 di 13 come allegata dagli stessi attori e l'aggiunta non risulta sottoscritta dall'apparente debitore.
La prova che tale elemento sia aggiunto è quindi desumibile dallo stesso contenuto del documento fornito dall'attrice, che risulta documentalmente interpolato dopo la sottoscrizione da parte di . _2
Analogamente l'elenco degli ulteriori prestiti asseritamente eseguiti in favore del convenuto non costituisce una dichiarazione riferibile a , che non ha _2 sottoscritto tale elencazione per gli effetti di cui all'art. 2702 c.c., risultando dallo stesso documento che l'elenco è stato aggiunto dopo la sua firma, poiché tutti i prestiti elencati sono stati eseguiti dopo la firma del convenuto, come espressamente indicato da parte attrice.
Con il documento prodotto, quindi, a provato esclusivamente di aver Pt_1 consegnato a € 2.500,00 e che quest'ultimo ha riconosciuto il _2
2.11.2022 di essersi impegnato a restituire tale importo entro il 30.1.2021. Risulta, quindi, pacifico e documentato l'inadempimento di all'obbligo di _2
restituire tale mutuo nel termine concordato, fatto che rende pienamente provata la domanda di i condanna di alla restituzione di € 2.500,00 Pt_1 _2 oltre interessi di mora da calcolare al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione eseguita nei confronti di e sino _2 al saldo effettivo, dovendosi individuare nella notificazione dell'atto di citazione il primo atto effettivamente inviato a tale debitore al fine di costituirlo in mora per gli effetti di cui all'art. 1224 c.c. Infatti la diffida ad adempiere compiuta il 3.4.2022 dal difensore di parte attrice è stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile esclusivamente a per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 1335, essendo l'indirizzo dell'impresa da lei esercitata in forma individuale.
Di conseguenza il primo atto di costituzione in mora del convenuto _2
documentato è stato l'atto di citazione nel presente giudizio e solo dalla ricezione di tale atto è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 c.c., al pagamento degli _2
interessi moratori.
16. ha inoltre riconosciuto con la comparsa di costituzione e risposta di _2
aver ricevuto da l 16.11.2022 l'ulteriore importo di € 200,00 a titolo Pt_1
di mutuo e di non aver restituito tale importo. Benché l'attrice non abbia né allegato né provato che le parti hanno convenuto un termine per la restituzione dell'importo pagina 9 di 13 mutuato, essendo trascorsi più di due anni dalla stipulazione del mutuo, di valore contenuto, deve ritenersi possibile assegnare un termine immediato al convenuto per la restituzione di tale somma ai sensi dell'art. 1817, comma 1, c.c. _2
dalla pubblicazione della presente sentenza, data dalla quale saranno dovuti altresì gli interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo effettivo.
17. Le domande di ei confronti di si sono rivelate quindi Pt_1 _2
solo parzialmente fondate, risultando dimostrato nel presente giudizio solo che
è tenuto a pagare € 2.700,00 a oltre interessi di mora da _2 Pt_1
calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo di € 2.500,00 dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo e sull'importo di € 200,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
18. Non risultando inoltre documentata la dazione di alcun importo da Parte_2
e , tutte le domande proposte da
[...] Controparte_2
nei confronti di si sono rivelate viceversa infondate, Parte_2 _2
non essendo stato dimostrato dagli attori che ha assunto l'obbligo di _2
restituire le somme ricevute da er le ragioni già chiarite al punto 13 Parte_3
della motivazione della presente sentenza e non avendo alcun valore probatorio dell'assunzione dell'obbligo da parte di di restituire i prestiti erogati a _2
l'elenco aggiunto alla scrittura privata del 2.11.2022, siccome non Parte_3
sottoscritto dal convenuto.
19. A dimostrazione della fondatezza delle domande proposte nei confronti di
[...]
gli attori hanno prodotto copia di una serie di operazioni bancarie CP_1 disposte in favore dell'attrice, che la stessa ha riconosciuto di aver effettivamente ricevuto. Solo così, e quindi anche grazie al riconoscimento compiuto dalla debitrice, ha provato di aver consegnato a Parte_1 Parte_3
2.500 euro il 4.9.2023 tramite bonifico, 1.799,60 euro il 14.12.2023 tramite pagamento disposto con l'uso di un POS, nonché 2.500 euro tramite bonifico istantaneo;
allo stesso modo ha provato di aver Parte_2
consegnato a .000 euro tramite bonifico eseguito il 22.6.2023. Parte_3
La convenuta ha inoltre riconosciuto che tali importi le sono stati consegnati a titolo di mutuo infruttifero, con ciò consentendo agli attori di provare il titolo della loro domanda per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
pagina 10 di 13 20. Gli attori non hanno tuttavia provato, né si sono offerti di provare, se e quale fosse il termine convenuto per la restituzione degli importi mutuati, del valore complessivo di € 6.799,60 quanto ai mutui prestati da e di € 2.000,00 quanto a Pt_1
quello prestato da . Parte_2
La giurisprudenza di merito e legittimità hanno tuttavia da tempo riconosciuto che dall'art. 1186 c.c. possa desumersi un principio generale in forza del quale, nel caso di insolvenza del debitore, il creditore ha in ogni caso il diritto di esigere immediatamente la prestazione dovuta dal debitore, senza necessità di ottenere precedentemente una pronuncia giudiziale costitutiva di fissazione del termine per la restituzione o formulazione di espressa domanda sul punto (così Cass. civile Sez.
III, 8 maggio 2003, n. 6984, Trib. Bologna, 22 maggio 2007, n. 1194).
Nel caso oggetto del presente giudizio l'insolvenza della debitrice è stata da lei stessa riconosciuta (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, terz'ultimo capoverso, nel quale i convenuti hanno riconosciuto di non avere la possibilità materiale di provvedere al pagamento in un'unica soluzione) e si è resa manifesta sin dal momento nel quale la creditrice a diffidato d Pt_1 Parte_3
adempiere agli obblighi restitutori derivanti dai mutui conclusi dalle parti, senza ottenere il pagamento di quando dovuto, ossia dal 3.4.2024. dovrà, quindi, essere condannata al pagamento di € 6.799,60 Controparte_1
a e di € 2.000,00 a , oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dovuti, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dal 3.4.2024, da calcolare sull'importo del solo debito capitale al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal
3.4.2024 al 9.5.2024 e dal 10.5.2024 (data di notificazione dell'atto di citazione a al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Pt_1
21. Le spese di lite vengono ripartite tra le parti tenuto conto del principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. e del valore delle autonome domande cumulativamente proposte dai due attori nel presente giudizio.
I convenuti e devono quindi essere Controparte_1 Controparte_2
condannati solidalmente, come hanno ritenuto di svolgere le proprie difese, al pagamento delle spese di lite sostenute, del pari in solido, da e Parte_1
che vengono quantificate tenuto conto del valore Parte_2
della domanda proposte rivelatesi fondate, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione a tale valore, considerata la non particolare pagina 11 di 13 complessità della controversia, il carattere documentale dell'istruttoria svolta e la decisione a seguito di discussione orale, così per un totale di € 2.540,00.
Di tali spese viene disposta inoltre la compensazione parziale per il 50% tento conto della infondatezza di tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_2
, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. _2
22. Di conseguenza le spese di lite sostenute dagli attori in solido vengono poste a carico dei convenuti, in solido, per € 1.290,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per spese esenti, da pagare direttamente al difensore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario.
23. La domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni da lite temeraria, non appare fondata, non essendo stati specificamente allegati e provati danni patiti dai convenuti in relazione per effetto delle difese degli attori considerate abusive.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento di € 6.799,60 a Controparte_1 Parte_1
e di € 2.000,00 a , oltre interessi legali dovuti su Parte_2
entrambi i debiti per capitale dal 3.4.2024 al 9.5.2024 al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. e dal 10.5.2024 al saldo effettivo al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
2) condanna al pagamento di € 2.700,00 a Controparte_2 Parte_1
oltre interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo di € 2.500,00 dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e sull'importo di € 200,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_2
; Controparte_2
4) condanna e , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute in solido da e Parte_1 Parte_2
che liquida in € 1.290,00 per compensi, € 264,00 per spese esenti,
[...] oltre al 15% dell'importo indicato per compensi dovuto a titolo di rimborso spese,
pagina 12 di 13 CPA ed IVA da pagare direttamente al difensore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario.
Milano, 27 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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