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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1522 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via G. Marconi 62/A, presso lo studio dell'avv. Serena Falvo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._2
(CZ), via Indipendenza n.93, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Parisi, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Donazione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme la figlia per Parte_1 Controparte_1 sentir dichiarare la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta di cui all'atto di compravendita immobiliare stipulato il 2 novembre 2017. A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva: di aver vissuto e lavorato in Canada per 56 anni e di aver deciso, alla morte della moglie, nel 2017, di fare rientro nel proprio paese di origine;
di aver abitato, per il primo periodo dopo il suo rientro, presso la figlia , che la stessa aveva preso in locazione per viverci con la Controparte_1 propria famiglia;
che aveva provveduto a versare € 200.000,00 in favore della figlia , per CP_1 consentirle di acquistare un appartamento, in cui lo stesso attore aveva vissuto fino al 20.12.2020, data in cui era stato improvvisamente allontanato;
che il comportamento della figlia, a cui aveva consegnato tutti i suoi risparmi per l'acquisto della casa, integrava senz'altro gli estremi dell'ingiuria grave per procedere alla revoca della donazione ai sensi dell'art. 801 c.c..
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore chiedeva di dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., la revocazione della donazione indiretta di cui all'atto di compravendita immobiliare stipulato il 2.11.2017, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava integralmente la domanda attorea, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza, dal momento che il termine di un anno sarebbe decorso da quando il donante avesse acquisito la consapevolezza del compimento, da parte del donatario, di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto.
Pertanto, avendo l'attore sostenuto di aver avuto problemi subito dopo la stipula dell'atto di compravendita, e non essendosi mai lamentato degli asseriti maltrattamenti, il termine di decadenza sarebbe inutilmente spirato. Sosteneva poi che l'allontanamento del sig. si era reso Parte_1 necessario per ragioni di sicurezza, per l'incolumità di tutti i residenti della casa, dal momento che negli ultimi tempi era diventato manesco e offensivo ed aveva reso la convivenza Parte_1 intollerabile. Sosteneva poi la convenuta che non vi era stata alcuna donazione indiretta, dal momento che l'importo corrisposto dal padre per l'acquisto della casa era in realtà anche frutto dei risparmi di e del marito, dopo che anch'essi erano stati per diversi anni in Canada. Ancora, Controparte_1 riteneva che il singolo episodio del 20.12.2020 non potesse integrare una seria e concreta ipotesi di ingiuria grave, ma solo la giusta conseguenza del comportamento dell'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, con vittorie di spese ed onorari di giudizio.
La causa, istruita con la produzione documentale, nonché attraverso l'escussione dei testimoni indicati da entrambe le parti e, all'udienza dell'8.10.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
L'attore, infatti, ha allegato:
1) di aver donato alla figlia e odierna convenuta la somma di € 200.000,00, per l'acquisto di un appartamento sito in Lamezia Terme, c.da Talarico n. 6, di cui al contratto di compravendita stipulato in data 2 novembre 2017 a rogito OT , rep. n.1981, racc. n.1607 Persona_1
(cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte attrice);
2) che in data 20 dicembre 2020, dopo una serie di comportamenti discutibili, la figlia lo aveva improvvisamente fatto uscire di casa, senza preavviso e senza possibilità di farvi rientro ma, soprattutto, senza mai più preoccuparsi del padre e delle sue condizioni.
Da tali elementi faceva discendere la richiesta di revocazione della donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c..
Sul punto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di intervenuta decadenza formulata dalla convenuta;
invero, il termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento, da parte del donatario, di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto (Cass., 1090/2007). Nel caso di specie, secondo l'assunto della convenuta, avrebbe avuto consapevolezza del comportamento Parte_1 della figlia subito dopo l'acquisto dell'immobile e, pertanto, al momento della proposizione della domanda il termine decadenziale era ormai inutilmente decorso. L'eccezione è infondata in quanto l'attore ha chiaramente evidenziato la vicenda che, a suo dire, integra gli estremi dell'ingiuria grave e rilevante ai fini della presente azione, e si tratta dell'episodio verificatosi il 20 dicembre 2020, data da cui sarebbe poi decorso il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione. Invece, le condotte precedenti – poste in essere sin dall'inizio della coabitazione - secondo la ricostruzione dell'attore, non avevano ancora raggiunto gli estremi dell'ingiuria tale da rendere esperibile l'azione di cui all'art. 801 c.c. e, in ogni caso, l'episodio ritenuto dal irreversibile ai fini dell'esperimento dell'azione Pt_1
è quello del 20.12.2020, con conseguente tempestività dell'azione.
Nel merito, l'esito dell'istruttoria processuale ha dimostrato pienamente sussistenti le condizioni per la revocatoria della donazione per ingratitudine: invero, l'art. 801 c.c. prevede, tra le ipotesi in cui è possibile chiedere la revocazione della donazione, l'ingiuria grave, che “si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario” (Cass. 13544/2022). Ancora, la giurisprudenza ha sostenuto che “l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva” (Cass., 7487/2011).
In definitiva, il comportamento richiesto perché possa dirsi integrato il presupposto di cui all'art. 801
c.c. consiste in un comportamento posto in essere dal donatario che sia pubblicamente e clamorosamente riprovevole, connotato da un disvalore sociale oggettivo e perdurante.
Orbene, i principi sin qui indicati possono essere senz'altro applicati al caso di specie.
Ed infatti, l'attore ha allegato e dimostrato, innanzitutto, di aver dato alla figlia la somma di €
200.000,00 per l'acquisto della casa, come emerge chiaramente dall'atto notarile del 2.11.2017.
Nessun pregio, quindi, può avere l'assunto che non si sia trattato di una donazione indiretta e che le somme fossero anche frutto dei risparmi di : nell'atto notarile, infatti, si legge Controparte_1 testualmente che il pagamento è stato effettuato dal padre di lei come adempimento di terzo. La presunzione ex art. 1854 c.c., di appartenenza delle somme ad entrambi gli intestatari del conto corrente, quindi, può senz'altro ritenersi superata dall'affermazione contenuta nell'atto notarile a cui ha partecipato proprio in prima persona. In quella sede, invero, proprio Controparte_1 [...]
avrebbe potuto e dovuto precisare che soltanto metà dell'importo per l'acquisto della casa CP_1 era fornito dal padre, mentre l'altra metà apparteneva a lei stessa. Ed invece l'inserimento nell'atto della totale provenienza della somma necessaria all'acquisto da parte del padre dell'acquirente conferma definitivamente che si sia trattato di una donazione indiretta finalizzata all'acquisto della casa.
L'attore ha dimostrato, poi, di essere stato letteralmente messo fuori casa dalla figlia nel pomeriggio del 20 dicembre 2020: tale circostanza, oltre a non essere stata contestata dalla convenuta, è stata anche dimostrata dall'attore, innanzitutto attraverso la produzione dell'annotazione della polizia giudiziaria redatta il 20.12.2020 dall'assistente capo e dagli agenti scelti Controparte_2 Tes_1
e . In tale relazione si legge che il pomeriggio del 20.12.2020 era stato
[...] Testimone_2 richiesto l'intervento di una pattuglia in Lamezia Terme, C.da Talarico, loc. Case Sparse n. 6, presso la famiglia Masi-Curcio, in quanto era stata segnalata una lite in famiglia, causata, secondo l'odierna convenuta, dal comportamento di andato in escandescenze per futili motivi;
i Parte_1 verbalizzanti davano atto che si allontanava dall'abitazione alle ore 19,30, dopo aver Parte_1 prelevato i suoi effetti personali. Infine, le circostanze allegate dall'attore sono state confermate dai testi escussi: innanzitutto da , fratello di , che ha confermato di essere stato Testimone_3 Parte_2 contattato telefonicamente dal fratello, che gli aveva passato un poliziotto, il quale gli aveva chiesto di passare a ritirare gli effetti personali di . Ha affermato poi di aver effettivamente Parte_1 provveduto a ritirare quanto gli era stato richiesto;
in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio, il teste ha confermato l'accaduto, e cioè che era stato costretto a lasciare l'abitazione Parte_1 della figlia, trascorrendo dapprima un paio di giorni in un b&b (dove lo aveva accompagnato personalmente in quanto il non sapeva dove andare) e poi trovando ospitalità presso una vicina Pt_1 di sua madre. In seguito, dopo essere stato male, è stato ospitato presso la madre del Il teste ha Tes_3 altresì precisato che non era a conoscenza di episodi clamorosi né di contrasti importanti all'interno della famiglia e che, per quello che vedeva, il sig. era tranquillo a casa della figlia, ed era Pt_1 sicuro di poterlo affermare perché si vedevano di frequente. Anche la teste ha Tes_4 confermato le circostanze di cui alla citazione, pur non essendo mai intervenuta in prima persona;
ha tuttavia saputo degli avvenimenti e si è prodigata per aiutare in quanto vive da solo e Parte_1 non ha nessuno che si occupi di lui;
inoltre, lo ospita a casa sua per le feste comandate, in quanto è sempre da solo. Anche , figlia della convenuta e nipote di , escussa su Persona_2 Controparte_1 Parte_1 indicazione della convenuta, ha in effetti confermato ulteriormente la dinamica dei fatti indicata dall'attore. Invero, ha riferito episodi del tutto irrilevanti rispetto all'intento di fornire una valida e convincente motivazione per la condotta posta in essere dalla donataria: in particolare, ha detto che il nonno, tre giorni prima di essere messo fuori casa, aveva espresso la volontà di cercare un'altra sistemazione perché era “stufo”; tale circostanza, se letta unitamente a tutte le altre emerse nel corso del giudizio, non fa altro che confermare ulteriormente lo stato di disagio in cui si trovava Pt_1
a casa della figlia. Ancora, il giorno successivo, 18 dicembre 2020, sempre secondo il racconto
[...] della teste, il nonno era andato a chiederle la sua carta, che lei custodiva in quanto cointestataria del conto, e lei gliela aveva negata. Analoga richiesta era stata formulata dal il 19 dicembre, Pt_1 ottenendo sempre un riscontro negativo;
nella medesima giornata, il nonno le aveva chiesto di sistemarle il telefono e aveva domandato alla nipote come mai non le rivolgesse la parola: a tale domanda la veva risposto di essere stanca delle tensioni in famiglia, causate, a suo dire, proprio Tes_3 dal nonno, che borbottava e non si sedeva sempre a tavola con loro. In ordine ad eventuali tentativi, da parte della convenuta, di riavvicinarsi al padre, ha affermato di non aver preso parte alle discussioni in ordine all'eventualità di un riavvicinamento e che personalmente non avrebbe voluto che rientrasse in casa, “a causa degli episodi precedenti”. A domanda del giudice di fare un esempio in ordine a tali eventi, la teste ha citato un episodio del 26.1.2019, quando suo padre era partito per il Canada e il
, avendo appreso della partenza, si era lamentato di non essere mai reso partecipe degli eventi Pt_1 familiari: a tale affermazione e gli avevano risposto che la partenza era Controparte_1 Persona_2 stata motivata da esigenze lavorative e che tali ragioni erano di tutta evidenza, se solo ci avesse voluto fare caso. Quindi, dalla deposizione della teste di parte convenuta, gli episodi cruciali che hanno determinato l'allontanamento brutale, plateale e clamoroso del , si sono verificati il 26 gennaio Pt_1
2019, e nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 2020, nonché il 20 dicembre 2020, data in cui il è Pt_1 stato irrimediabilmente mandato via e poi abbandonato al suo destino. Le ragioni di tale condotta appaiono, a ben vedere, risibili ed inconsistenti rispetto alla gravità del gesto posto in essere dalla donataria, che si è mostrata irriconoscente ed ingrata – peraltro in modo pubblico – nei confronti del donante.
Anche l'altra teste sentita su indicazione della convenuta – madre di un amico di , non Persona_2 ha fornito un contributo idoneo a scalfire il quadro probatorio emerso: invero, la teste ha riferito che la ragazza era spesso triste a causa di liti in famiglia, senza fornire peraltro riscontri univoci rispetto a tale dato generico.
Di contro, quanto emerso a carico della convenuta/donataria, nonché figlia dell'attore, consente di desumere che sia stato allontanato senza preavviso e in tutta fretta dall'appartamento Parte_1 che aveva provveduto ad acquistare con i risparmi di una vita e che aveva donato amorevolmente alla figlia.
In definitiva, dall'esame dell'istruttoria, si può affermare che la convenuta, dopo aver ricevuto dal padre l'intero importo per acquistare il suo appartamento, abbia deliberatamente deciso di privarlo dell'ospitalità, di metterlo fuori casa senza preavviso, di fatto abbandonandolo nonostante l'età avanzata e la consapevolezza dell'assenza di soluzioni abitative alternative. Il , infatti, è Pt_1 riuscito e riesce ad andare avanti grazie all'ospitalità e all'aiuto di soggetti che non hanno con lui alcun vincolo di parentela. Peraltro, gli episodi riferiti dalla nipote, anziché chiarire le ragioni del comportamento ingiurioso della figlia, hanno ulteriormente confermato la volontarietà della condotta e la volontà di persistere nell'assenza di contatti e di lasciare un anziano in condizioni di totale abbandono.
Alla luce delle superiori evidenze probatorie - ed acclarato che alcuna prova è stata offerta dalla convenuta della ripresa di qualsivoglia contatto tra le parti - può pertanto dirsi sussistente la fattispecie di revocazione per ingratitudine prevista dall'art. 801 c.c.: deve pertanto revocarsi, ai sensi degli artt.
800 e 801 c.c., la donazione indiretta del 2 novembre 2017, contenuta nel contratto di compravendita stipulato in pari data a rogito OT , rep. n.1981, racc. n.1607. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria
Grieco, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- revoca la donazione contenuta nel contratto di compravendita stipulato il 2 novembre 2017 a rogito OT , rep. n.1981, racc. n.1607; Persona_1
- condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Manda in cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme, 6 marzo 2025.
Il giudice
Teresa Valeria Grieco