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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 23196/2022 tra:
Parte_1
(p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Manfrino del
Foro di TO nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in TO al corso Vinzaglio n. 14 parte opponente
e ditta individuale _1
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona dell'omonimo titolare _1 rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Folino ed
Eugenia Delle Grottaglie del Foro di TO nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
TO al corso Monte Cucco n. 3 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di fornitura e posa;
lavori di falegnameria;
domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“In via istruttoria: ammettere i capi di prova per interpello del legale rappresentante pro tempore della e per Controparte_2 testi, premesso “vero che”, così come dedotti nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., senza inversione dell'onere della prova, con i testi ivi indicati;
rigettare le istanze istruttorie avversarie e non ammettere i capi di prova ex adverso formulati e le prove testimoniali richieste dalla difesa avversaria e, in caso di loro ammissione, ammettere la prova contraria con i testi indicati in atti;
disporre CTU volta ad accertare sia i vizi riscontrabili nell'opera eseguita dalla ditta che l'entità dei _1 danni causati da quest'ultima presso gli immobili oggetto di causa, al fine di confermare la congruità delle spese sostenute dal per porvi rimedio;
Parte_1 Nel merito:
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in mancanza dei presupposti di legge per la sua concessione, per i motivi esposti in atti, e conseguentemente in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 7694/2022 concesso dal Tribunale di TO in data 21/10/2022 e pubblicato in data 24/10/2022;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 alle obbligazioni nascenti dai contratti di appalto intercorsi con l'attrice opponente per la fornitura e posa di infissi presso gli immobili siti in TO - Via Cibrario 115, Camerana (CN) - Loc. Costabella 2, AL di TO (TO) - Via Oropa 3, per i motivi esposti in atti;
- conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è più dovuto alla in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, per le obbligazioni scaturenti dai contratti di appalto intercorsi con l'attrice opponente, per i motivi esposti in atti;
- conseguentemente e, in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 7649/22 concesso dal Tribunale di TO in data 21/10/2022 e pubblicato in data 24/10/2022, per i motivi esposti in atti. Nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la ditta _1 nell'esecuzione delle opere commissionatele dal Parte_1
presso gli immobili siti in TO – Via Cibrario
[...]
2 115, e AL di TO (TO) - Via Oropa 3, ha cagionato i danni descritti in atti che il ha dovuto, Parte_1 a proprie spese, ripristinare;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la ditta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 al pagamento in favore del in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 6.478,20, o somma veriore anche maggiore accertanda in corso di causa o indicata dal Giudice secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito. In subordine:
- nel caso in cui venisse accertato, anche solo in parte, il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 7649/22 concesso dal Tribunale di TO in data 21/10/2022 e pubblicato in data 24/10/2022, e dichiarare estinto ogni credito da esso portato a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone, per effetto della compensazione, dichiarando tenuta la ditta in _1 persona del legale rappresentante pro tempore, ad effettuare il pagamento nei confronti dell'attrice della somma di cui quest'ultima risulterà a credito a seguito della compensazione e per effetto della domanda riconvenzionale proposta. In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte opposta ditta Controparte_4
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Con il decreto ingiuntivo n. 7649/2022 (R.G. n.
19268/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di TO ha ingiunto all'opponente il pagamento Parte_1 della somma di € 23.000,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta ditta individuale _1
.
[...]
La parte opposta ditta individuale ha _1 dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente ditta ha eseguito _1 opere di falegnameria a favore del con Parte_1 sede in TO alla via M. Lessona n. 95/A per i quali ha emesso n. 3 (tre) fatture elettroniche in riferimento a n.
3 (tre) distinti cantieri:
a) fattura n. 148 di € 4.880,00 del 12 dicembre 2021
(cantiere di via Cibrario in TO) per la quale è stato versato solo un acconto di € 3.000,00, con residuo ancora dovuto pari ad € 1.880,00;
b) fattura n. 71 di € 6.100,00 del 18 luglio 2022
(cantiere di Camerana) per la quale sono stati versati due acconti di € 4.000,00 e di € 1.050,00, con residuo ancora dovuto pari ad € 1.050,00;
- fattura n. 87 di € 20.036,00 del 22 settembre 2022
(cantiere di AL di TO);
4 2) il credito complessivo vantato da essa ricorrente è pari ad € 23.714,36 comprensivo anche degli onorari dell'avv. Raffaele Folino per l'attività professionale di assistenza stragiudiziale prestata;
3) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo proposto in quanto parte opposta ha prodotto unitamente al ricorso solamente le fatture n. 148/2021 e n. 71/2022 e non già la fattura (di maggiore e preponderante importo) n.
87/2022 (v. pagg. da 12 a 16 dell'atto di citazione in opposizione);
2) infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata ex art. 1460 del codice civile a cagione dell'inadempimento di parte opposta che non ha eseguito correttamente le opere ad essa commissionate (v. pagg. da
16 a 20 dell'atto di citazione in opposizione);
3) sussistenza in capo ad essa parte opponente di un controcredito risarcitorio pari ad € 6.478,20 in ragione dell'inadempimento di parte opposta (v. da pag. 20 a pag.
22 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
4.1. Sulla mancata produzione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo della fattura n. 87/2022.
Una volta emesso il d.i. opposto è irrilevante verificare la correttezza o meno della sua emissione in relazione all'assenza o meno dei requisiti propri del procedimento monitorio.
Come è noto, infatti, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
4.2. In ordine al cantiere di via Cibrario.
La parte opposta individuale ha CP_3 _1 azionato – fra le altre - la fattura n. 148 di € 4.880,00 del 12 dicembre 2021 (relativa al cantiere di via Cibrario in TO) per la quale è stato versato dalla parte opponente l'acconto di € 3.000,00, con Parte_1 residuo asseritamente ancora dovuto pari ad € 1.880,00.
Le opere di falegnameria attengono alla fornitura e posa di infissi esterni (porte e finestre) nell'immobile di
TO alla via Cibrario n. 115 di proprietà del terzo per l'importo concordato – in via verbale Controparte_5
– di € 8.000,00 oltre i.v.a..
La somma di € 4.800,00 (di cui alla prima fattura n.
95/2021 di acconto) pari al 50% è stata pagata con bonifico bancario del 2 settembre 2021.
6 La seconda fattura n. 148/2021 qui azionata pari ad €
4.880,00 è stata saldata dalla parte opponente Parte_1
per la sola somma di € 3.000,00.
[...]
In riferimento alla pretesa qui azionata circa il saldo del residuo di € 1.880,00, parte opponente formula un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile.
L'eccezione è fondata e va accolta.
In particolare, la parte opponente ha versato Pt_1 in atti una mail di contestazione di vizi e difformità da parte del proprietario inviata in data 28 Controparte_5 marzo 2022 con documentazione fotografica allegata (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte opponente).
I vizi contestati e documentati mediante raffigurazione fotografica sono i seguenti: silicone visibile, mal messo e sporco su tutti i copri profilo;
alcuni copri profilo ancora mancanti;
copri profilo parzialmente scollati;
chiusure tutte da regolare (le ante strisciano sull'infisso); pannello porta ingresso piano inferiore già rigato, non correttamente fissato alla struttura della porta e con copri profilo già rotti e/o rigati;
porta di ingresso piano inferiore non completamente apribile causa interferenza con battiscopa;
palchetto vicino porta di ingresso piano inferiore rigato e bruciato da schegge metalliche (in fase di taglio della struttura della porta per installazione pannello); porta ingresso piano superiore tagliata nella parte inferiore per interferenza con livello pavimento (è più alta rispetto al piano finito di 2cm).
Ulteriore missiva di denuncia di difformità e vizi da parte del proprietario dell'immobile è stata stata prodotta in atti ad opera di parte opponente (v. la mail del 6 giungo 2022 del proprietario prodotta sub Controparte_5 doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
7 Sono state prodotte in atti anche le denunce dei vizi effettuate dalla parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opponente (v. i docc. 2, 4 e 5 del fascicolo di parte opponente recanti mail del 28 marzo
2022, del 7 giugno 2022 e 27 settembre 2022).
A fronte di tale contestazione, la parte opposta
[...] non ha dimostrato l'esecuzione a Controparte_6 regola d'arte dell'opera di posa e falegnameria di cui trattasi.
Sul punto, invero, parte opposta non ha offerto alcuna prova documentale e si è limitata ad affermare che le parti si sarebbero accordate per una mera decurtazione di €
250,00 sul maggior dovuto.
Tale deduzione è del tutto sfornita di prova ed è smentita documentalmente dalla successiva comunicazione del del 27 settembre 2022 che dimostra invece come Parte_1 nessun accordo era stato convenuto fra le parti.
La somma richiesta dalla parte opposta in relazione al cantiere dei via Cibrario non è pertanto dovuta in quanto è risultata fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile come formulata dalla parte opponente.
L'articolo 1460 del codice civile, rubricato
“Eccezione di inadempimento”, invero così recita:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti
o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
8 Dunque, la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 del cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto –
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere (v., ex multis, Cass., Sez. 2, sent. n. 9517/2002).
4.2. Sulla somma richiesta dalla parte opposta in relazione al cantiere di Camerana (CN) ed alla fattura n.
77/2022.
Il consorzio ha commissionato la fornitura e Pt_1 posa degli infissi esterni (porte e finestre) dell'immobile sito in Camerana (CN) alla località Costabella n. 2 (di proprietà di per l'importo di € 9.000,00 Persona_1 oltre i.v.a..
Il Consorzio opponente ha pagato la fattura di primo acconto n. 23/2022 di € 4.880,00.
La seconda fattura di saldo e acconto n. 71/2022 qui azionata reca l'importo di € 6.100,00.
Il Consorzio ha effettuato in relazione ad essa Pt_1 due versamenti di € 4.000,00 e di € 1.050,00.
La parte opposta qui richiede il pagamento del residuo asseritamente ancora dovuto pari ad € 1.050,00.
Ebbene, anche detta somma non risulta dovuta in forza dell'eccezione di inadempimento parimenti svolta dalla parte opponente ex art. 1460 del codice Parte_1 civile, stante la mancata consegna delle schede tecniche dei beni forniti e installati al fine della fruizione del beneficio fiscale c.d. superbonus 110%.
9 Va infatti osservato che l'applicazione al caso di specie del canone della buona fede, quale fonte integrativa del contratto, così come quale criterio esegetico cui ricorrere sia in sede di interpretazione del contenuto della convenzione intercorsa fra le parti sia in sede di esecuzione della stessa, comporta che il debitore nell'adempiere al patto contrattuale assunto deve effettuare, oltre alle prestazioni oggetto diretto dell'accordo, anche quelle prestazioni idonee ad assicurare al creditore l'utilità obiettiva che egli si pone con la stipulazione della convenzione contrattuale.
Nel caso in esame fra esse vi è certamente il fornire le specifiche tecniche mediante idonea documentazione illustrativa e descrittiva dei connotati del prodotto reso e posato al fine di beneficiare della contingenza nota e pacifica della fruizione dei vantaggi fiscali in essere al momento della definizione ed esecuzione del contratto.
Nel caso di specie risulta per tabulas (v. il doc. n.
13 del fascicolo di parte opponente), e non vi sono specifici motivi contrari evidenziati da parte opposta, che la documentazione fornita dalla parte opposta non è risultata idonea ad ottenere le certificazioni utili al conseguimento del cennato beneficio fiscale.
A ciò consegue l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nella presente sede processuale dalla parte opposta in ordine al residuo non pagato di € 1.050,00.
4.3. Sulla somma richiesta dalla parte opposta in relazione al cantiere di AL di TO (TO) ed alla fattura n. 87/2022.
Il consorzio ha commissionato la fornitura e Pt_1 posa degli infissi esterni ed interni (porte e finestre) dell'immobile sito in AL di TO (TO) alla via Oropa
n. 3 (di proprietà di per l'importo di € Parte_2
20.215,00 oltre i.v.a. poi ridotto consensualmente ad €
18.500,00 oltre i.v.a..
10 Il Consorzio ha versato in data 20 gennaio 2022 Pt_1 un acconto pari ad € 7.500,00 ed in data 2 maggio 2022 un ulteriore acconto di € 2.000,00.
La parte opposta ha quindi Controparte_6 azionato la fattura n. 87 di € 20.036,00 del 22 settembre
2022 prodotta sub doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta.
Parte opponente deduce anche in relazione a dette opere di falegnameria, fornitura e posa, l'inadempimento di controparte.
Tuttavia, in questo caso, nessuna missiva del committente – proprietario dell'immobile né alcuna documentazione fotografica è stata prodotta in atti a dimostrazione della sussistenza dei vizi o delle difformità.
La parte opponente, dal canto suo, non ha prodotto alcun ordine o contratto scritto intercorso fra le parti dal quale risulti la pattuizione del prezzo e l'esatta tipologia di opere e beni oggetto di accordo, né verbali di consegna o altra documentazione tecnica a sostegno della propria azione, dapprima avviata in via monitoria, e poi coltivata nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di ciò la domanda di parte opposta può essere accolta solamente nei limiti di quanto pacificamente ammesso dalle parti nella presente sede processuale.
La domanda dunque va accolta per il limitato importo di € 7.625,00 (v. quanto riportato a pagina 19 della comparsa conclusionale di parte opponente) oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda monitoria e sino all'effettivo esborso.
11
4.4. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
Parte opponente ha formulato la seguente domanda riconvenzionale:
“Nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la CP_3 nell'esecuzione delle opere commissionatele dal Parte_1
presso gli immobili siti in TO – Via Cibrario
[...] 115, e AL di TO (TO) - Via Oropa 3, ha cagionato i danni descritti in atti che il ha dovuto, Parte_1 a proprie spese, ripristinare;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la ditta , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, al pagamento in favore del in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 6.478,20, o somma veriore anche maggiore accertanda in corso di causa o indicata dal Giudice secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito”.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Sul punto, al di là di ogni altra considerazione, è sufficiente osservare come parte opposta non abbia depositato alcuna fattura (ad eccezione di quella prodotta sub doc. n. 24 del fascicolo di parte opposta per il limitato importo di € 322,08) né alcuna documentazione contabile attestante l'effettivo pagamento delle somme asseritamente sostenute per ovviare ai vizi riscontrati e quindi oggetto della domanda risarcitoria.
A fronte dell'assenza di prove circa l'avvenuto esborso di somme in conseguenza degli asseriti vizi e difetti, la domanda riconvenzionale qui delibata deve essere rigettata.
12
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
In punto di inammissibilità dei capitoli di prova articolati in atti si osserva come i capitoli di prova proposti dalle parti siano generici e valutativi, atteso che gli stessi risultano per lo più privi dei necessari riferimenti spazi - temporali nonché aventi ad oggetto circostanze tecniche il cui accertamento non è demandabile a testimoni.
Anche l'istanza di c.t.u. svolta in atti deve essere rigettata in quanto del tutto esplorativa, anche in considerazione del fatto che essa non è stata preceduta dal deposito di alcuna perizia di parte e che comunque le parti non hanno depositato alcun contratto scritto recante la puntuale individuazione delle prestazioni oggetto di accordo contrattuale.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
13 Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92 del c.p.c. in ragione dell'esito complessivo del giudizio, connotato peraltro da soccombenza reciproca.
La parte opponente è invero parzialmente soccombente in ordine alle domande di pagamento somme avanzate dalla parte opposta;
mentre la medesima parte opposta è soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale qui formulata (di portata quantitativa analoga all'importo riconosciuto come dovuto all'esito del presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di TO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c., revoca il decreto qui opposto n.
7649/2022.
2) Condanna la parte opponente al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta ditta individuale della somma di € 7.625,00 oltre interessi _1 legali ex D. Lgs. n. 231/2022 dalla data della domanda monitoria e sino all'effettivo esborso.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente . Parte_1
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in TO il giorno 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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