Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2065/2022
Avente ad oggetto: Solo danni a cose
Parte 1 attore
Rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Genovesi
Contro
Controparte_1 convenuta
Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mosa
E contro
CP_2 convenuta contumace
E contro
Controparte_3 convenuta contumace
Conclusioni
Per l'attore:
""""Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversiis rejectis",
1) accertata e dichiarata la responsabilità del conducente (dipendente della Controparte_4
[...] ) del mezzo con rimorchio tg. CS883KN- rimorchio BS29543 di proprietà della [...] CP 2 per aver urtato e fatto cadere dai tacchi di sosta l'imbarcazione di proprietà del Sig. Parte 1 , danneggiandola gravemente (danni tutti come occorsi ed indicati nella perizia del CTU);
2) per l'effetto, condannare la Controparte 2 e la Controparte_5 nonché la و Controparte_3 insieme ed in solido tra loro al pagamento delle somme (specificate dal CTU Ing. Per_1
[...] in sede di ATP) di € 35.000 per il valore, dell'imbarcazione ante sinistro, di € 17.000,00 Iva compresa per i costi di smaltimento della stessa,
Per la convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis: IN TESI, rimettere la causa in istruttoria al fine di provvedere alla rinnovazione della CTU tecnica, da affidarsi ad un qualificato Consulente, anche al fine di eseguire i necessari rilievi altimetrici e morfologici, affinché si possa accertare l'effettiva compatibilità e riferibilità o meno dei danni richiesti con la dinamica paventata dall'attore. IN IPOTESI NEL MERITO, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale dei sigg.ri Testimone_2 respingere la domanda attrice, in quantoTestimone 1 e
,
infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata.
Con vittoria di spese e competenze di causa".
FATTO E DIRITTO Parte 1 introduceva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna in solido delle parti convenute al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno subito dalla propria imbarcazione a seguito di un sinistro verificatosi mentre si trovava in rimessaggio presso il cantiere nautico della società CP 6 Si costituiva in giudizio la sola convenuta [...] CP 1 ), chiedendo il rigetto della domanda, le altre SocietàControparte 1 (di seguito solo convenute rimanevano contumaci.
Il presente giudizio era preceduto da procedimento per ATP ex artt. 696 e 696 bis cpc, introdotto da Parte 1 e notificato alle attuali parti convenute, ivi resistenti, con il quale il ricorrente esponeva di essere proprietario di un'imbarcazione "Cantieri CP 7 sigla 1 IM591D" in rimessaggio presso il cantiere nautico CP 6 sito in Sarzana e che la stessa subiva un sinistro in data 05.03.2019, venendo colpita da un mezzo con rimorchio tg. CS883KN - rimorchio tg.
BS29543 di proprietà della Controparte 2 a noleggio alla Controparte_4 (doc.1);
CP_1 quale-in tale procedimento si costituivano le Società resistenti e la terza chiamata compagnia assicuratrice della CP_2
-detto procedimento si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale nel quale il CTU concludeva: "1) descrizione dell'imbarcazione ed in particolare dei danni riscontrati: per quanto riguarda questa parte si può dire brevemente che i danni hanno interessato principalmente tre zone: un'area a poppa nella carena a diritta ed a sinistra, un'area a prora nella chiglia poco prima della ruota di prora ed una lesione nella falchetta di destra in corrispondenza del mascone. Per maggiori dettagli vedi il paragrafo 4"; 2) Verifica della compatibilità di tali danni con la dinamica del sinistro: i danni riportati all'imbarcazione e riferibili all'evento sono compatibili con la dinamica esposta da parte attrice (vedi paragrafo 5); 3) Descrizione delle opere necessarie al ripristino dei danni causalmente riferibili all'evento dedotto, relativi costi indicando se la riparazione sia o meno antieconomica, in caso di antieconomicità della riparazione indicare anche i costi di smaltimento: per quanto riguarda questa parte del quesito si può dire che i costi delle opere necessarie per la riparazione, stanti i gravi danni subiti a seguito del sinistro pari a € 69.418,00superano il valore dell'imbarcazione all'atto del sinistro, (35.000 euro). Pertanto si dovrà procedere alla demolizione della stessa con un costo di smaltimento di 17.000 € comprensivi di IVA";
-nessun accordo era raggiunto in fase stragiudiziale in quanto la Compagnia Assicurativa del rimorchio non formulava alcuna offerta;
nel presente giudizio l'attore affermava la sussistenza della responsabilità del conducente del mezzo con rimorchio di proprietà della Controparte_8 noleggio a Controparte 4 nella causazione del sinistro, atteso che l'imbarcazione, a causa di un'incauta manovra di retromarcia urtava l'imbarcazione facendola cadere a terra dai “tacchi" sui quali era posizionata;
CP_1 riteneva non dimostrata la responsabilità del veicolo assicurato, in ogni caso non C operativa la garanzia prevista dalla polizza RC Auto e non dimostrata la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'attore.
Sull'operatività della polizza RC Auto
Preliminarmente occorre affermare l'operatività della polizza RC Auto nel caso di specie, in quanto il sinistro si è verificato in un'area privata accessibile al pubblico anche mediante mezzi a motore e poiché il veicolo danneggiante è stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale;
ciò in conformità con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che “l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro e il relativo danno occorrono da uso dell'auto in zone private", sul presupposto che “la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale" (Cass. Civ. SS.UU. N. 21983/2021
).
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Sulla legittimazione attiva di Parte 1
La proprietà dell'imbarcazione per cui è causa è stata contestata solo nel presente giudizio di merito, pur essendo stato preceduto da procedimento per ATP e dopo che la stessa era stata demolita nell'anno 2021, come risulta dalla documentazione depositata da parte attrice, in luogo della dichiarazione di vendita, che non è stata dalla stessa reperita. Parte attrice ha depositato licenza di navigazione ed estratto del registro delle imbarcazioni, nonché il certificato di demolizione, da cui risulta il suo nominativo quale proprietario (docc. 8 e 9), sebbene ciò sia avvenuto nel termine concesso per l'adempimento all'ordine di esibizione della dichiarazione di vendita e non entro i termini di cui all'art. 183 VI co. cpc.
A prescindere dall'eccepita tardività del deposito, si deve concordare con la difesa di parte attrice nel ritenere che, per le imbarcazioni quale quella oggetto del presente giudizio, non sono previste particolari formalità ai fini del trasferimento della proprietà, che viene unicamente annotata sulla licenza di navigazione. Parte attrice ha inoltre sostenuto che la dichiarazione di vendita era stata consegnata alla Capitaneria di Porto in occasione della demolizione, con conseguente rilascio - a proprio nome del certificato di cancellazione dai registri marittimi, per tale motivo ha provveduto
-
al deposito della relativa documentazione nei termini assegnati per l'adempimento all'ordine di esibizione.
Parte 1 fosse proprietario Alla luce di quanto esposto si deve ritenere dimostrato che dell'imbarcazione alla data del sinistro.
L'eccezione riguardante il difetto di legittimazione attiva deve pertanto essere rigettata. Sull'an.
Le testimonianze assunte nel corso del presente giudizio hanno confermato che in data 5/3/2019 all'interno del piazzale di proprietà della CP 10 sito in Sarzana, si trovava in rimessaggio l'imbarcazione cantieri CP 7 sigla 1 IM591D e che quest'ultima subiva un sinistro venendo colpita da un mezzo con rimorchio tg. CS883KN - rimorchio tg. BS29543 di proprietà della [...] CP 2 concessa a noleggio alla Controparte_4 ed assicurato con [...]
Controparte 1 . I testi hanno in particolare confermato le proprie dichiarazioni scritte ( doc. 5 fascicolo convenuta ). I testimoni hanno dichiarato di non avere assistito direttamente al sinistro, ma di avere sentito un forte rumore mentre si trovavano rispettivamente: nel capannone di proprietà della CP_6 ( teste Tes 3 ), in altra parte del cantiere ( testi Tes_4 e Tes 1 di essere '
accorsi per verificare cosa fosse successo e di avere visto l'imbarcazione oggetto del giudizio a terra ed accanto il rimorchio ed il suo conducente, da loro non conosciuto prima dei fatti oggetto del presente giudizio.
Ciò a prescindere dalla testimonianza resa dallo stesso Tes_2 che parte convenuta ha chiesto fosse ritenuto incapace in quanto conducente del veicolo danneggiante, sebbene quest'ultimo sia stato assunto unicamente a conferma delle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale ad un incaricato della CP 1 e proprio dalla difesa di quest'ultima depositate. Il Tes_2 peraltro, essendo dipendente della che risponde pertanto del suo operato ex art. 2049 cc, Parte 2 '
neppure è stato citato quale parte nel presente giudizio.
Nessuna incapacità si ravvisa invece nella posizione del teste Tes 1 non essendo portatore di alcun interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al presente giudizio.
Il fatto che le testimonianze di cui al documento 5 depositato da parte convenuta, siano state dattiloscritte da altro soggetto a ciò incaricato, anziché da ciascun dichiarante, ma da ognuno sottoscritta ed espressamente riconosciuta come propria nel presente giudizio, non costituisce elemento sufficiente a porne in dubbio la genuinità del contenuto, ben potendo essere state espressamente richieste dal Parte 1 al fine di inviarle, come effettivamente accaduto, alla
Compagnia Assicurativa nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro.
La circostanza che i testi indotti dal Parte 1 fossero suoi dipendenti e/o conoscenti appare inoltre plausibile conseguenza legata al fatto che in detta area si trovasse anche la sede dell'attività dell'attore e non è quindi sufficiente a decretarne l'inattendibilità, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi e contraddizioni nelle dichiarazioni rese. Il fatto che il Tes 2 nella dichiarazione allegata dalla Compagnia abbia dichiarato che il sinistro si era verificato il 6/3/2019 ed in tale senso fosse la denuncia dell'assicurato, non è sufficiente a ritenere dimostrato che tale evento non si sia effettivamente verificato in quel luogo e con quelle modalità, dovendosi peraltro osservare che tali dichiarazioni sono state rilasciate e sottoscritte dal Tes 2 in data 15/3/2021 a distanza di ben due anni dai fatti e che quelle dei testimoni sono state sottoscritte a due mesi di distanza dall'evento rispettivamente nelle date 27/28/5/2019, pertanto il giorno potrebbe essere stato indicato in data 5 anziché 6 marzo, come indicato nella denuncia dell'assicurato, effettuata invece nell'immediatezza ( 7/3/2019). Allo stesso modo non appaiono dirimenti le generiche conferme del capitolo di prova contenente il giorno del sinistro, rese nel presente giudizio, a distanza di anni dall'evento, senza che sia stato richiesto al teste di specificare se intendesse confermare anche il giorno ( peraltro il teste Testimone_5 ha dichiarato di non poter essere preciso sulla data ). CP 4 edSi deve inoltre osservare che la comunicazione mail inviata dal Parte 1 alla allegata al ricorso introduttivo del procedimento per ATP, era stata inviata il 5 marzo e riferiva che l'evento si fosse verificato in tale giorno.
Si deve in ogni caso ribadire come lo svolgimento del sinistro dichiarato dal Tes 2 ed allegato da parte convenuta, sia confermato dalle dichiarazioni dei testimoni assunti nel corso del presente giudizio, tanto da doversi ritenere accertato che il rimorchio dallo stesso condotto, in fase di manovra abbia urtato l'imbarcazione di proprietà del Parte 1 che si trovava nel piazzale in '
quanto in rimessaggio annuale e regolarmente appoggiata sugli appositi tacchi, facendola cadere.
Il fatto che l'imbarcazione si trovasse in rimessaggio è stata confermata dal teste Testimone 6
( dipendente della CP_6 e cugino del Parte_1 ) il quale dichiarava che “...l'imbarcazione era in rimessaggio forse dal 2014/2015/2016 non posso essere più preciso. L'imbarcazione faceva la stagione estiva poi veniva messa in rimessaggio per i normali lavori di manutenzione".
Sul quantum
La CTU svolta nel procedimento per ATP di cui alla parte in fatto, il cui contenuto e conclusioni sono interamente condivisi e fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamata, ha accertato la compatibilità dei danni riportati dall'imbarcazione con la dinamica del sinistro ed in considerazione dell'antieconomicità delle riparazioni, ha indicato in circa € 35.000,00 il valore della medesima al momento del sinistro e nella somma di € 17.000,00 omnicomprensiva, i costi per la sua demolizione.
Il CTU, in particolare, ha fornito esaustiva risposta alle osservazioni del CT di parte convenuta circa la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, così come affermata, specificando di avere visionato la foto del rimorchio, verificandone l'altezza nel punto d'urto, compatibile con il danno riportato dall'imbarcazione, precisamente “della falchetta di dritta in corrispondenza del mascone" ed avuto riguardo al contestato valore dell'imbarcazione, il CTU ha precisato che se fosse stata in buone condizioni il suo valore sarebbe stato doppio.
Parte attrice ha dichiarato di avere sostenuto nell'anno 2021 la spesa di € 20.000,00 per la demolizione, senza tuttavia depositare le relative fatture, pertanto tale importo - peraltro non espressamente richiesto - non potrebbe in ogni caso essere riconosciuto in quanto non documentato.
Alla luce di quanto esposto il danno deve essere quantificato nell'importo di € 35.000,00 pari al valore dell'imbarcazione al momento del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di quest'ultimo al saldo effettivo e di € 17.000,00 per la sua demolizione, oltre interessi nella misura legale dalla data dell'effettivo esborso al saldo.
Parte convenuta dovrà altresì essere condannata alla refusione dei costi sostenuti per il CTU nel procedimento per ATP ed alle spese legali relative, che saranno liquidate in dispositivo nei valori medi, nonché alle spese per il CTp di parte ricorrente, che si stimano congrue nella misura di €
1500,00 oltre accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando Parte 2 e conducente del
-accerta e dichiara la responsabilità del dipendente della per i danni cagionati all'imbarcazione di veicolo con rimorchio di proprietà della CP 2 proprietà di Parte 1
-accerta e dichiara l'antieconomicità delle riparazioni e che il valore dell'imbarcazione fosse pari ad
€ 35.000,00, quantifica in € 17.000,00 i costi necessari per la demolizione;
-accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal proprietario del veicolo con
Controparte_1 per l'effetto
Parte_2 CP 2 in solido, al condanna Controparte_1 pagamento a favore di della somma di € 35.000,00 pari al valore Parte 1 dell'imbarcazione e di € 17.000,00 pari ai costi di demolizione, oltre accessori come in parte motiva;
Parte 2 CP 2 in solido, al
-condanna Controparte_1 pagamento a favore di delle spese del procedimento per ATP che liquida Parte 1 in complessivi € 3000,00 per compenso professionale, € 386,00 per spese, € 1500,00 oltre accessori per spese di CTp ed € 4225,10 per compenso del CTU;
Parte 2 CP 2 in solido, al
-condanna Controparte_1 pagamento a favore di delle spese del presente procedimento che liquida Parte 1 in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, € 518,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 28/2/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi