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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 769/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IABICHINO Parte_1 C.F._1
FEDERICA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IEMMOLO Controparte_1 C.F._2
ANGELO
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Modica n. 460/2017 (RG 786/2017) resa inter partes e depositata in cancelleria il 20.11.2017, notificata il 18.1.2018, con la quale è stata rigettata l'opposizione a precetto ex art. 615 cpc di precetto fondato su decreto di omologa Parte_1 della separazione.
Atto di appello notificato il 16.2.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto di omologa della separazione, che ha fissato in € 450,00 l'assegno di mantenimento in favore dei figli. Omologa ottenuta a seguito di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale;
il ricorso per separazione giudiziale è stato presentato in data
3.10.2011, in data 5.12.2013 i coniugi presentano memoria congiunta ed istanza di trasformazione del rito;
in data 16.1.2014 il Tribunale emette decreto di omologa della separazione, che recepisce l'accordo con il quale, tra l'altro, il si impegna a versare alla controparte un assegno di € Pt_1
450,00 per il mantenimento dei figli.
pagina 1 di 2 È pacifico che l'obbligato, , ha versato il dovuto, ed anche la rivalutazione, a far data Parte_1 dall'accordo raggiunto ed omologato, e comunque non di questo si discute.
Si discute se sia dovuto, come pretende la e come emerge dall'atto di precetto, anche la CP_1 somma di € 1.000,00, dovuta a titolo di differenza (€ 50,00 mensili) tra la somma concordata tra i coniugi (€ 450,00) e l'assegno provvisorio fissato dal Presidente del Tribunale (all'udienza del 17.1.2012) a seguito della comparizione dei coniugi (€ 400,00 mensili), per il periodo precedente all'accordo stesso, ovvero dall'aprile 2012 al novembre 2013.
In difetto di previsione alcuna, in seno alla domanda congiunta dei coniugi ed all'accordo tra loro intercorso, su una diversa decorrenza, anche retroattiva, del contributo al mantenimento nella misura concordata, questa deve intendersi fissata a partire dal momento del deposito dell'accordo e della connessa domanda di omologa, restando salva la diversa determinazione dell'importo in precedenza fissato dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti provvisori e urgenti;
allo stesso modo, il Migliore non avrebbe potuto richiedere indietro la differenza se il Presidente avesse fissato una somma maggiore, ad esempio di € 500,00 al mese.
Si ritiene allora erronea la pronuncia del primo giudice, laddove pone a fondamento del rigetto dell'opposizione all'esecuzione il principio generale secondo il quale la decorrenza dell'assegno di mantenimento va fissata al momento della domanda, perché in questo caso la misura del mantenimento non risulta determinata all'esito della lite, bensì concordemente dalle parti all'interno del procedimento contenzioso, divenuto per tale motivo consensuale;
è quindi al momento dell'accordo intervenuto tra le parti, in difetto di alcuna pattuizione di segno diverso, che deve aversi riguardo, senza che lo stesso incida, retroattivamente, sulla misura dell'assegno fissata dal Presidente del Tribunale e in detta misura pacificamente corrisposta dal Pt_1
L'appello incidentale, promosso dalla sulla statuizione (in tesi erronea) delle spese di lite del CP_1 primo grado, resta assorbito.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 460/2017, dichiara inefficace il precetto notificato a da datato 9.3.2017 e notificato il 20.3.2017; Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida Controparte_1 Parte_1 per il primo grado in complessivi € 300,00 (comprensivi di esborsi), e per il secondo grado in complessivi € 450,00 (comprensivi di esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 02/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 769/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IABICHINO Parte_1 C.F._1
FEDERICA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IEMMOLO Controparte_1 C.F._2
ANGELO
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Modica n. 460/2017 (RG 786/2017) resa inter partes e depositata in cancelleria il 20.11.2017, notificata il 18.1.2018, con la quale è stata rigettata l'opposizione a precetto ex art. 615 cpc di precetto fondato su decreto di omologa Parte_1 della separazione.
Atto di appello notificato il 16.2.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto di omologa della separazione, che ha fissato in € 450,00 l'assegno di mantenimento in favore dei figli. Omologa ottenuta a seguito di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale;
il ricorso per separazione giudiziale è stato presentato in data
3.10.2011, in data 5.12.2013 i coniugi presentano memoria congiunta ed istanza di trasformazione del rito;
in data 16.1.2014 il Tribunale emette decreto di omologa della separazione, che recepisce l'accordo con il quale, tra l'altro, il si impegna a versare alla controparte un assegno di € Pt_1
450,00 per il mantenimento dei figli.
pagina 1 di 2 È pacifico che l'obbligato, , ha versato il dovuto, ed anche la rivalutazione, a far data Parte_1 dall'accordo raggiunto ed omologato, e comunque non di questo si discute.
Si discute se sia dovuto, come pretende la e come emerge dall'atto di precetto, anche la CP_1 somma di € 1.000,00, dovuta a titolo di differenza (€ 50,00 mensili) tra la somma concordata tra i coniugi (€ 450,00) e l'assegno provvisorio fissato dal Presidente del Tribunale (all'udienza del 17.1.2012) a seguito della comparizione dei coniugi (€ 400,00 mensili), per il periodo precedente all'accordo stesso, ovvero dall'aprile 2012 al novembre 2013.
In difetto di previsione alcuna, in seno alla domanda congiunta dei coniugi ed all'accordo tra loro intercorso, su una diversa decorrenza, anche retroattiva, del contributo al mantenimento nella misura concordata, questa deve intendersi fissata a partire dal momento del deposito dell'accordo e della connessa domanda di omologa, restando salva la diversa determinazione dell'importo in precedenza fissato dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti provvisori e urgenti;
allo stesso modo, il Migliore non avrebbe potuto richiedere indietro la differenza se il Presidente avesse fissato una somma maggiore, ad esempio di € 500,00 al mese.
Si ritiene allora erronea la pronuncia del primo giudice, laddove pone a fondamento del rigetto dell'opposizione all'esecuzione il principio generale secondo il quale la decorrenza dell'assegno di mantenimento va fissata al momento della domanda, perché in questo caso la misura del mantenimento non risulta determinata all'esito della lite, bensì concordemente dalle parti all'interno del procedimento contenzioso, divenuto per tale motivo consensuale;
è quindi al momento dell'accordo intervenuto tra le parti, in difetto di alcuna pattuizione di segno diverso, che deve aversi riguardo, senza che lo stesso incida, retroattivamente, sulla misura dell'assegno fissata dal Presidente del Tribunale e in detta misura pacificamente corrisposta dal Pt_1
L'appello incidentale, promosso dalla sulla statuizione (in tesi erronea) delle spese di lite del CP_1 primo grado, resta assorbito.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 460/2017, dichiara inefficace il precetto notificato a da datato 9.3.2017 e notificato il 20.3.2017; Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida Controparte_1 Parte_1 per il primo grado in complessivi € 300,00 (comprensivi di esborsi), e per il secondo grado in complessivi € 450,00 (comprensivi di esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 02/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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