Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4451/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.20204 la parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso che con due provvedimenti datati 22.09.2023 l CP_1 contestava al ricorrente due indebiti, dei quali il primo relativo all'anno
2012 per € 4.820,86 ed il secondo relativo all'anno 2013 per € 4.413,44, per un indebito complessivo di € 9.234,30; che tali somme, asseritamente percepite indebitamente dal ricorrente, sarebbero derivate, a detta dell'Istituto, dall'ingiusta percezione della disoccupazione agricola, poichè, in quegli anni, il ricorrente avrebbe percepito anche una pensione diretta erogata sempre dall incompatibile con la disoccupazione CP_1 agricola;
che, in effetti, nel periodo 2012 – 2013 contestato dall , il ricorrente aveva percepito l'assegno ordinario di CP_2 invalidità giusta art. 1 della legge n. 222/84; che, avverso i suddetti provvedimenti di indebito, il ricorrente promuoveva i prescritti ricorsi amministrativi, i quali, tuttavia, non sortivano l'esito sperato - agiva in
e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e, dunque, la nullità e/o annullabilità dei due provvedimenti dell datati CP_1
22/09/2023 e/o, comunque, l'irripetibilità e/o decadenza dell dalla CP_1 ripetizione e/o la prescrizione delle somme erogate dall a titolo di CP_1 disoccupazione agricola dal 01/01/2012 al 31/12/2013 in relazione agli indebiti contestati;
2. Per l'effetto annullare e dichiarare non dovuto dal ricorrente all CP_1
l'indebito di € 9.234,30;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso poiché CP_1 infondato.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
La parte ricorrente lamenta la decadenza per il recupero delle somme e la sanatoria di cui all'art. 52 L.n. 88/89, nonché la prescrizione quinquennale.
Ciò posto, la domanda infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, è pacifico che gli indebiti di cui alle comunicazioni del
22.09.2023 siano riconducibili al percepimento della indennità di disoccupazione agricola nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2013, stante la fruizione per il medesimo periodo da parte del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità.
In specie, la percezione da parte del ricorrente dell'assegno ordinario nel periodo 2012 – 2013 contestato dall' deve ritenersi pacifica, CP_2 essendo stata dedotta nello stesso ricorso (pag. 1 del ricorso) e risultando dal provvedimento di liquidazione della I.O. del 12/01/2015
(cfr. all. 3 fascicolo ricorrente). Ai fini della compatibilità tra i due trattamenti di natura contributiva
(assegno ordinario invalidità ex L. 222/84 e indennità di disoccupazione) deve richiamarsi il dato normativo di cui all'art. 6, comma 7, D.L. n.
148/1993, convertito in L. n. 236/1993, a mente del quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
Va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6 comma 7 del citato D.L. n. 148 del 1993, si estende anche all'assegno ordinario di invalidità, in ragione della sua natura di trattamento pensionistico (cfr.
Cass. 17/08/2023 n. 24751 e ivi le richiamate Cass. nn. 5544 e 8239 del
2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014).
Risulta quindi applicabile il D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7 sopra citato, in virtù del quale l'indennità di disoccupazione è incompatibile con i trattamenti pensionistici dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, n.5544).
Ebbene, a fronte della liquidazione dell'assegno ordinario, sarebbe stato onere del ricorrente procedere alla relativa opzione tra uno dei due trattamenti riconosciuti in suo favore. Deve evidenziarsi in proposito che, con sentenza n. 234 del 22.7.2011, n.
234, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto- legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto legge 12 febbraio 1993, n.
31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Pertanto, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni, la Corte
Costituzionale ha riconosciuto all'assicurato il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Nella specie, non risulta che la parte ricorrente abbia inteso esercitare tale facoltà, non avendo manifestato alcuna opzione anche in seguito alla comunicazione di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità.
Né tale opzione risulta oggetto di specifica domanda nel corso del presente giudizio.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la pretesa restitutoria avanzata dall mediante le comunicazioni del 22.09.2023 si ritiene CP_2 fondata.
Peraltro, le dette comunicazioni non risultano tardive, tenuto conto che l'invocata disciplina di cui all' art. 52, comma 2, l. n. 88/89, così come interpretato dall'art. 13 della l. 412/91, non risulta applicabile al caso di specie, il quale esula dalla particolare ipotesi della verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto o sulla misura dei trattamenti pensionistici, risultando in contestazione piuttosto la contestuale percezione dell'indennità di disoccupazione e del trattamento pensionistico diretto (assegno ordinario ex lege n. 222/1984).
Quanto alla prescrizione eccepita dalla parte ricorrente, va notato che è applicabile il termine decennale.
Con riferimento alla decorrenza, la S.C. ha stabilito che "In caso di indebito oggettivo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato inizia a decorrere dal giorno dell'effettivo accertamento dell'inesistenza della causa solvendi" (ex multis: Cass. civ.,
Sez. III, 12/07/2005, n. 14597).
Nel caso di specie, deve considerarsi che la corresponsione delle somme in questione ha assunto carattere di indebito soltanto nel corso dell'anno
2015, per effetto della liquidazione da parte dell dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità (12.01.2015) ed in ragione della conseguente, sopravvenuta incompatibilità fra le due prestazioni previdenziali, erogate in favore del ricorrente per il medesimo arco temporale. Dunque, il termine di prescrizione decennale non risultava compiuto alla data del 22.09.2023, cui risale la notifica dei provvedimenti di indebito in questa sede impugnati.
Le argomentazioni sinora esposte sono dirimenti ed escludono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Agnese Angiuli