Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5777/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 12.06.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 5777/2025
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Petillo presso il cui studio è domiciliata. giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, C.F. in persona dei legali rappresentanti pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55, giusta procura in atti
RESISTENTI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 la ricorrente ha dedotto di essere docente precaria, destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 e di non avere percepito per tale annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui. La ricorrente, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della Docente ad ottenere la cd. carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e Parte_1
2024/2025, anche disapplicando qualsiasi atto e provvedimento contrario, e, per l'effetto,
o, comunque, a corrispondere il dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, o l'importo superiore o inferiore che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1218, 1453, 1223 e 1226 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento. Con ogni più ampia riserva, anche di tipo istruttorio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva tempestivamente il Controparte_1
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario a favore del giudice amministrativo e nel merito l'infondatezza della domanda. Concludeva nel modo seguente: “in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”
La causa veniva quindi rinviata per la discussione, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_1
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
(cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato nei termini di seguito spiegati.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde Controparte_1
in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista CP_1
dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere CP_1 la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. CP_1
il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa
… 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità
... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'
«acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1 L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del CP_1
docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) …4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”.
Orbene, calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non abbia fruito della carta docente, tuttavia, per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., la Suprema Corte non ha formulato nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, alcun principio di diritto in quanto esse risultavano estranee al giudizio a quo.
Sul punto, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
L'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico- educativa. Per tali ragioni, tale profilo non può essere ricostruito ex post e de facto (punti 7.4 e 8.2) con conseguente rischio di un'estensione a catena del beneficio in esame (punto 8.1) ma è possibile discorrere di programmazione solo ex ante e de iure, ancorandola alla differenza qualitativa tra le diverse tipologie di supplenza di cui all'art. 4 l. 124/1999 (punti 7.1, 7.2. e 7.3).
Per tali ragioni, appare difficile ritenere sussistente tale requisito per le ipotesi già indicate dal giudice a quo (punto 8) e, in particolare, “contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso”.
Nel caso in esame, con riferimento agli a.s. 2023/2024 e 2024/2025, non è possibile ritenere sussistente il requisito della connessione con l'annualità didattica in ragione sia della tipologia
(supplenze brevi di cui all'art. 4 co. 3 l. 124/1999) sia della durata di ciascuno di essi ( cfr. atti)
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Il ricorrente non ha allegato e fornito elementi probatori circa il danno cagionatagli dalla mancata erogazione del beneficio richiesto impedendo, così, a questo Giudice la valutazione equitativa dello stesso.
La domanda è, dunque, infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in liquidate in € 321,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia