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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 659/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 659 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del
20.01.2025, pendente
TRA
(C.F. - P.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, con sede in BA MB (PG), rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Picuti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. - P.I. ) in persona del Commissario Straordinario P.IVA_2 P.IVA_3
Avv. Prof. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Grieco Controparte_2
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
13409/19, pubblicata il 25.06.2019
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza RESPINGERE la domanda proposta da
[...]
[...
[...] in danno di Parte_2 [...]
. Parte_1
Tutto ciò con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
“1) Rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il proposto appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto:
2) Confermare quanto statuito dalla sentenza n. 13049/2019 emessa dal
Tribunale di Roma – Sez. 14ma – Fallimentare – G.U. Dott. Marco Genna in data
25.06.2019 nel procedimento R.G. 9535/2017 depositata in cancelleria il 25.06.2019;
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“1) dichiara inefficaci nei confronti dell'amministrazione straordinaria di
[...]
i pagamenti pari alla somma complessiva di Euro 25.502,70 Controparte_1 effettuati da in bonis il 30.07.2012 e il 25.09.2012; CP_1
2) condanna a pagare all'amministrazione straordinaria attrice Parte_1 la somma di Euro 25.502,70, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
3) condanna a rifondere all'amministrazione straordinaria attrice Parte_1 le spese di lite da questa sostenute, che liquida in Euro 2.738,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Nel giudizio di primo grado, la in amministrazione Controparte_1 straordinaria (di seguito solo ) aveva convenuto dinanzi al Tribunale di CP_1
Roma la , chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei Parte_1 confronti della massa dei creditori, e quindi revocati ai sensi dell'art. 67 co. 2 L. Fall., due pagamenti eseguiti da in bonis il 30.07.2012 e il 25.09.2012 per CP_1
l'importo complessivo di € 25.502,70 e che di conseguenza la fosse Parte_1 condannata a restituire alla procedura la somma di € 25.502,70 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
A sostegno della domanda, la società attrice aveva esposto che:
2 - in data 10.12.2012 aveva depositato domanda di ammissione al concordato preventivo con domanda di riserva di successiva presentazione della proposta e del piano;
- il 27.03.2013 il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso:
- il 29.04.2013, LD aveva depositato ricorso ex art. 161 comma primo 1. fall. con contestuale presentazione di un piano di concordato in continuità aziendale;
- il 20.10.2013 la società aveva richiesto di essere ammessa all'amministrazione straordinaria;
- con decreto del 04.12.2013 il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo;
- il 07.02.2014 1l Tribunale aveva dichiarato lo stato di insolvenza di e il CP_1
23.07.2014 l'apertura della procedura amministrazione straordinaria;
- i pagamenti in questione (del 30.07.2012 e 25.09.2012) dovevano essere quindi revocati, trattandosi di pagamenti effettuati nel periodo cd. sospetto (stante la consecuzione delle procedure e l'operatività dell'art. 69 bis 1. fall.) e con la consapevolezza da parte della dello stato di insolvenza in cui Parte_1 versava la CP_1
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda attorea.
Accertata la ricomprensione dei predetti pagamenti nel periodo c.d. sospetto in base alle regole normative, il Tribunale accertava la scientia decoctionis di Parte_1 con riferimento al momento della recezione dei pagamenti.
In dettaglio, ha fatto rilevare che:
1) la stessa convenuta aveva documentato di aver dovuto agire in sede monitoria per ottenere il pagamento delle fatture a saldo delle quali erano stati eseguiti i versamenti in questione;
2) la convenuta aveva allegato le comunicazioni intercorse nel dicembre
2010 e dicembre 2011 tra le due società e il sollecito di pagamento di di Parte_1 poco antecedenti la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo;
3) l'attrice aveva depositato le comunicazioni intercorse successivamente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento tra e il legale di che riguardavano una proposta di CP_1 Parte_1 piano di rientro dell'esposizione debitoria.
Emergeva, dunque, che i pagamenti oggetto della domanda erano stati eseguiti in esecuzione di un piano di rientro concordato con la convenuta che lamentava il
3 mancato pagamento delle fatture emesse da oltre due anni. Quindi, non solo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era indicativo della ricorrenza della scientia decoctionis, perché rivelatore della criticità del rapporto negoziale, ma, anche la proposta di un piano di rientro di una esposizione debitoria oggetto di un'ingiunzione di pagamento non ottemperata con previsione di un pagamento dilazionato rappresentava da parte del debitore un'implicita ammissione di attraversare una grave crisi di liquidità. A ciò si aggiungeva che non era CP_1 riuscita nemmeno a rispettare il termine previsto per il pagamento della prima rata del piano di rientro versando la relativa somma con un mese di ritardo rispetto ai termini convenuti.
Inoltre, la era abituale fornitore di da oltre un decennio e mai, Parte_1 CP_1 prima di allora, aveva dovuto agire giudizialmente per ottenere il pagamento dei piani di rientro, pur tollerando ritardi nei pagamenti, i quali però mai avevano toccato i tempi che avevano interessato le fatture saldate tra luglio e settembre 2012.
Ne derivava che era anche infondata l'eccezione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l. fall. prospettata da parte convenuta atteso che mai erano stati tollerati ritardi nei pagamenti superiori ai 23 mesi, mentre nel caso di specie i ritardi superavano i due anni.
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza articolando due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza del requisito normativo della scientia decoctionis in capo alla all'atto della ricezione dei due pagamenti di cui è causa. Parte_1
Sostiene l'appellante che, nel caso di specie, il materiale probatorio acquisito evidenziava l'indiscutibile rilevanza economica di . Infatti, era provato CP_1 che l'azienda fosse punto di riferimento della P.A. per l'erogazione di servizi rivolti al mondo dell'Agricoltura della Pubblica Istruzione e della Finanza e che l'ultimo bilancio disponibile al momento dei pagamenti oggetto di causa evidenziava un patrimonio netto aziendale più che triplicato rispetto all'anno precedente. Risultavano poi, per tabulas, sistematici e considerevoli ritardi nei pagamenti da parte di che, sin dall'anno 1999, erano stati in costante aumento passando dagli CP_1 oltre 12 mesi dell'anno 2003, ai 23 mesi dell'anno 2007 per poi giungere ai 34 mesi dell'anno 2012. Se ne evinceva che , di fatto, non soggiaceva ad alcun CP_1
4 termine di pagamento, e, di conseguenza, non era possibile individuare un momento a partire dal quale tale situazione, a differenza del passato, sarebbe stata indicativa di una condizione di sofferenza economica irreversibile della società debitrice.
Ne deriva che era plausibile che l'iniziativa monitoria assunta da nel Parte_1 mese di maggio 2012 fosse dettata non dalla consapevolezza dello stato di insolvenza di , ma dalla difficoltà di gestire la stratificazione delle partite aperte, il CP_1 cui ammontare (circa € 90.000,00) rendeva problematica, in assenza di termini certi di pagamento, la programmazione degli impegni finanziari della società creditrice.
Quanto al piano di rientro - concordato tra le parti nel mese di luglio 2012 e di cui la parte sostiene la irrilevanza - lo stesso riguardava l'intero credito, non contemplava particolari modalità di pagamento e non era assistito da alcuna garanzia, caratteristiche che lo rendevano incompatibile con la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore. Oltre a ciò, rilevava come i due pagamenti eseguiti da in forza di detto piano costituivano comunque la dimostrazione che i CP_1 problemi di liquidità della debitrice erano superabili. D'altronde, che questa fosse la Parte percezione di è confermato anche dal fatto che la stessa società, successivamente al perfezionamento dell'accordo e sino alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di “concordato in bianco” da parte di aveva continuato ad erogare regolarmente i propri servizi Parte_3 alla debitrice emettendo fatture per oltre € 28.000,00.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che, alla luce delle suddette circostanze, doveva quindi ritenersi provata la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 67, comma terzo, lettera a), L.F., atteso che i pagamenti censurati rientravano nei “termini d'uso” del rapporto in quanto perfettamente compatibili, quanto al tempo della loro esecuzione, con i consuetudinari ritardi in cui era incorsa nel rapporto CP_1
Parte con
L'appello è infondato.
Ad avviso del Collegio, nessuno dei rilievi svolti nel gravame, tendenti a sovvertire la condivisibile e argomentata conclusione del Tribunale, ha efficacia dirimente.
E' pacifico, infatti, che i due pagamenti di cui è causa, rispettivamente eseguiti dalla in data 30.07.2012 e 25.09.2012, sono stati effettuati in Parte_1 esecuzione di un piano di rientro concordato dalle parti all'esito della emissione, in
5 Parte data 21.05.2012, di un decreto ingiuntivo ad istanza della stessa per l'importo di
Euro 90.534,42.
Il predetto piano, conclusosi con scambio di missive il 18/07/2012, prevedeva il pagamento in sei rate dell'importo di fatture emesse tra il 30.09.2009 e il 31.08.2010,
e dunque ben oltre venti mesi prima della emissione del decreto ingiuntivo.
Stando alle scadenze ivi concordate, il pagamento doveva avvenire in sei rate progressive, dal 31.08.2012 al 31.01.2013, ciascuna dell'importo di euro 15.534,42 a condizione che, entro sette giorni dall'accordo, la parte provvedesse al pagamento dell'importo di Euro 9.968,28 (somma, in effetti, corrispondente al primo pagamento di cui è causa, avvenuto con bonifico del 30.07.2012).
Il secondo pagamento, per Euro 15.534,42, pari all'importo della prima delle sei rate, avveniva solo il 30.09.2012, e dunque già oltre un mese dopo la prima scadenza.
Tale essendo la ricostruzione diacronica dei fatti e la tempistica dei pagamenti, nell'odierno appello la parte tenta di minimizzare la rilevanza - nell'ottica della scientia decoctionis accertata dal primo giudice - del ricorso allo strumento monitorio, resosi necessario per arginare quello che la stessa parte definisce “il progressivo dilatarsi dei tempi di pagamento nell'arco temporale di oltre un decennio” .
Secondo l'appellante, la determinazione di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo non era altro che una modalità per evitare la “stratificazione delle partite aperte”.
Il rilievo convince poco, risolvendosi in un argomento boomerang sul piano logico: proprio nel diuturno svolgersi di modalità di pagamento anomale, improntate a patologici ritardi di quasi due anni, il ricorso al rimedio giudiziale più efficace per assicurarsi un recupero forzoso del credito, appare univocamente indicativo della piena consapevolezza della definitiva incapacità della debitrice di far fronte alle proprie pendenze. Consapevolezza che - come correttamente opinato dal Tribunale - trova ulteriore avallo nella accettazione, da parte della creditrice - resasi ulteriormente insolvente al pagamento della somma già oggetto di decreto ingiuntivo - di un piano di rientro rateizzato, pur di assicurarsi il pagamento, anche parziale, del credito.
Inoltre, non pare condivisibile il tentativo della parte appellante di minimizzare la situazione di insolvenza, come attestata nel bilancio di esercizio 2012 in termini di
6 “grave situazione di crisi aziendale” , dove si è constatata “l'insufficienza delle misure adottate”.
Non giova, in proposito, all'appellante evidenziare la posteriorità dell'approvazione del bilancio rispetto alla effettuazione dei pagamenti di cui è causa.
Rileva, infatti, il contenuto di quanto allegato - senza alcuna contestazione avversaria
- nell'atto di citazione dove si afferma “- dal bilancio d'esercizio di al CP_1
31/12/2011 (all.3) si evince una perdita d'esercizio come attestata, anche, dalla relazione del Collegio Sindacale di €. 12.818.955, ii) dal bilancio d'esercizio al
31/12/2012 (all.4) una perdita d'esercizio, come attestata, anche, dalla relazione del
Collegio Sindacale, di €. 12.898.008. Si evidenzia che, in tale ultima relazione, il
Collegio Sindacale specifica espressamente che “nel corso del 2012 la società
ha visto acuirsi profondamente la crisi finanziaria ed Controparte_1 economica emersa inizialmente con i risultati negativi della gestione degli esercizi
2010 e 2011: anche il bilancio d'esercizio 2012 chiude con una perdita di Euro
12.898.008””.
La allegazione conferma, dunque, il carattere risalente dello stato di dissesto, consolidatosi nel 2012 in uno squilibrio già conclamato negli anni di esercizio 2010 e
2011.
I rilievi svolti esauriscono l'oggetto della impugnativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e tengono conto del valore della domanda.
Va anche dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante soccombente di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione, ai sensi dell' 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione respinte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
13409/2019 del 25.06.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000 per compensi oltre
Iva, Cpa e spese generali;
7 - dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 659 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del
20.01.2025, pendente
TRA
(C.F. - P.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, con sede in BA MB (PG), rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Picuti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. - P.I. ) in persona del Commissario Straordinario P.IVA_2 P.IVA_3
Avv. Prof. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Grieco Controparte_2
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
13409/19, pubblicata il 25.06.2019
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza RESPINGERE la domanda proposta da
[...]
[...
[...] in danno di Parte_2 [...]
. Parte_1
Tutto ciò con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
“1) Rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il proposto appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto:
2) Confermare quanto statuito dalla sentenza n. 13049/2019 emessa dal
Tribunale di Roma – Sez. 14ma – Fallimentare – G.U. Dott. Marco Genna in data
25.06.2019 nel procedimento R.G. 9535/2017 depositata in cancelleria il 25.06.2019;
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“1) dichiara inefficaci nei confronti dell'amministrazione straordinaria di
[...]
i pagamenti pari alla somma complessiva di Euro 25.502,70 Controparte_1 effettuati da in bonis il 30.07.2012 e il 25.09.2012; CP_1
2) condanna a pagare all'amministrazione straordinaria attrice Parte_1 la somma di Euro 25.502,70, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
3) condanna a rifondere all'amministrazione straordinaria attrice Parte_1 le spese di lite da questa sostenute, che liquida in Euro 2.738,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Nel giudizio di primo grado, la in amministrazione Controparte_1 straordinaria (di seguito solo ) aveva convenuto dinanzi al Tribunale di CP_1
Roma la , chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei Parte_1 confronti della massa dei creditori, e quindi revocati ai sensi dell'art. 67 co. 2 L. Fall., due pagamenti eseguiti da in bonis il 30.07.2012 e il 25.09.2012 per CP_1
l'importo complessivo di € 25.502,70 e che di conseguenza la fosse Parte_1 condannata a restituire alla procedura la somma di € 25.502,70 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
A sostegno della domanda, la società attrice aveva esposto che:
2 - in data 10.12.2012 aveva depositato domanda di ammissione al concordato preventivo con domanda di riserva di successiva presentazione della proposta e del piano;
- il 27.03.2013 il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso:
- il 29.04.2013, LD aveva depositato ricorso ex art. 161 comma primo 1. fall. con contestuale presentazione di un piano di concordato in continuità aziendale;
- il 20.10.2013 la società aveva richiesto di essere ammessa all'amministrazione straordinaria;
- con decreto del 04.12.2013 il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo;
- il 07.02.2014 1l Tribunale aveva dichiarato lo stato di insolvenza di e il CP_1
23.07.2014 l'apertura della procedura amministrazione straordinaria;
- i pagamenti in questione (del 30.07.2012 e 25.09.2012) dovevano essere quindi revocati, trattandosi di pagamenti effettuati nel periodo cd. sospetto (stante la consecuzione delle procedure e l'operatività dell'art. 69 bis 1. fall.) e con la consapevolezza da parte della dello stato di insolvenza in cui Parte_1 versava la CP_1
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda attorea.
Accertata la ricomprensione dei predetti pagamenti nel periodo c.d. sospetto in base alle regole normative, il Tribunale accertava la scientia decoctionis di Parte_1 con riferimento al momento della recezione dei pagamenti.
In dettaglio, ha fatto rilevare che:
1) la stessa convenuta aveva documentato di aver dovuto agire in sede monitoria per ottenere il pagamento delle fatture a saldo delle quali erano stati eseguiti i versamenti in questione;
2) la convenuta aveva allegato le comunicazioni intercorse nel dicembre
2010 e dicembre 2011 tra le due società e il sollecito di pagamento di di Parte_1 poco antecedenti la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo;
3) l'attrice aveva depositato le comunicazioni intercorse successivamente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento tra e il legale di che riguardavano una proposta di CP_1 Parte_1 piano di rientro dell'esposizione debitoria.
Emergeva, dunque, che i pagamenti oggetto della domanda erano stati eseguiti in esecuzione di un piano di rientro concordato con la convenuta che lamentava il
3 mancato pagamento delle fatture emesse da oltre due anni. Quindi, non solo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era indicativo della ricorrenza della scientia decoctionis, perché rivelatore della criticità del rapporto negoziale, ma, anche la proposta di un piano di rientro di una esposizione debitoria oggetto di un'ingiunzione di pagamento non ottemperata con previsione di un pagamento dilazionato rappresentava da parte del debitore un'implicita ammissione di attraversare una grave crisi di liquidità. A ciò si aggiungeva che non era CP_1 riuscita nemmeno a rispettare il termine previsto per il pagamento della prima rata del piano di rientro versando la relativa somma con un mese di ritardo rispetto ai termini convenuti.
Inoltre, la era abituale fornitore di da oltre un decennio e mai, Parte_1 CP_1 prima di allora, aveva dovuto agire giudizialmente per ottenere il pagamento dei piani di rientro, pur tollerando ritardi nei pagamenti, i quali però mai avevano toccato i tempi che avevano interessato le fatture saldate tra luglio e settembre 2012.
Ne derivava che era anche infondata l'eccezione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l. fall. prospettata da parte convenuta atteso che mai erano stati tollerati ritardi nei pagamenti superiori ai 23 mesi, mentre nel caso di specie i ritardi superavano i due anni.
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza articolando due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza del requisito normativo della scientia decoctionis in capo alla all'atto della ricezione dei due pagamenti di cui è causa. Parte_1
Sostiene l'appellante che, nel caso di specie, il materiale probatorio acquisito evidenziava l'indiscutibile rilevanza economica di . Infatti, era provato CP_1 che l'azienda fosse punto di riferimento della P.A. per l'erogazione di servizi rivolti al mondo dell'Agricoltura della Pubblica Istruzione e della Finanza e che l'ultimo bilancio disponibile al momento dei pagamenti oggetto di causa evidenziava un patrimonio netto aziendale più che triplicato rispetto all'anno precedente. Risultavano poi, per tabulas, sistematici e considerevoli ritardi nei pagamenti da parte di che, sin dall'anno 1999, erano stati in costante aumento passando dagli CP_1 oltre 12 mesi dell'anno 2003, ai 23 mesi dell'anno 2007 per poi giungere ai 34 mesi dell'anno 2012. Se ne evinceva che , di fatto, non soggiaceva ad alcun CP_1
4 termine di pagamento, e, di conseguenza, non era possibile individuare un momento a partire dal quale tale situazione, a differenza del passato, sarebbe stata indicativa di una condizione di sofferenza economica irreversibile della società debitrice.
Ne deriva che era plausibile che l'iniziativa monitoria assunta da nel Parte_1 mese di maggio 2012 fosse dettata non dalla consapevolezza dello stato di insolvenza di , ma dalla difficoltà di gestire la stratificazione delle partite aperte, il CP_1 cui ammontare (circa € 90.000,00) rendeva problematica, in assenza di termini certi di pagamento, la programmazione degli impegni finanziari della società creditrice.
Quanto al piano di rientro - concordato tra le parti nel mese di luglio 2012 e di cui la parte sostiene la irrilevanza - lo stesso riguardava l'intero credito, non contemplava particolari modalità di pagamento e non era assistito da alcuna garanzia, caratteristiche che lo rendevano incompatibile con la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore. Oltre a ciò, rilevava come i due pagamenti eseguiti da in forza di detto piano costituivano comunque la dimostrazione che i CP_1 problemi di liquidità della debitrice erano superabili. D'altronde, che questa fosse la Parte percezione di è confermato anche dal fatto che la stessa società, successivamente al perfezionamento dell'accordo e sino alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di “concordato in bianco” da parte di aveva continuato ad erogare regolarmente i propri servizi Parte_3 alla debitrice emettendo fatture per oltre € 28.000,00.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che, alla luce delle suddette circostanze, doveva quindi ritenersi provata la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 67, comma terzo, lettera a), L.F., atteso che i pagamenti censurati rientravano nei “termini d'uso” del rapporto in quanto perfettamente compatibili, quanto al tempo della loro esecuzione, con i consuetudinari ritardi in cui era incorsa nel rapporto CP_1
Parte con
L'appello è infondato.
Ad avviso del Collegio, nessuno dei rilievi svolti nel gravame, tendenti a sovvertire la condivisibile e argomentata conclusione del Tribunale, ha efficacia dirimente.
E' pacifico, infatti, che i due pagamenti di cui è causa, rispettivamente eseguiti dalla in data 30.07.2012 e 25.09.2012, sono stati effettuati in Parte_1 esecuzione di un piano di rientro concordato dalle parti all'esito della emissione, in
5 Parte data 21.05.2012, di un decreto ingiuntivo ad istanza della stessa per l'importo di
Euro 90.534,42.
Il predetto piano, conclusosi con scambio di missive il 18/07/2012, prevedeva il pagamento in sei rate dell'importo di fatture emesse tra il 30.09.2009 e il 31.08.2010,
e dunque ben oltre venti mesi prima della emissione del decreto ingiuntivo.
Stando alle scadenze ivi concordate, il pagamento doveva avvenire in sei rate progressive, dal 31.08.2012 al 31.01.2013, ciascuna dell'importo di euro 15.534,42 a condizione che, entro sette giorni dall'accordo, la parte provvedesse al pagamento dell'importo di Euro 9.968,28 (somma, in effetti, corrispondente al primo pagamento di cui è causa, avvenuto con bonifico del 30.07.2012).
Il secondo pagamento, per Euro 15.534,42, pari all'importo della prima delle sei rate, avveniva solo il 30.09.2012, e dunque già oltre un mese dopo la prima scadenza.
Tale essendo la ricostruzione diacronica dei fatti e la tempistica dei pagamenti, nell'odierno appello la parte tenta di minimizzare la rilevanza - nell'ottica della scientia decoctionis accertata dal primo giudice - del ricorso allo strumento monitorio, resosi necessario per arginare quello che la stessa parte definisce “il progressivo dilatarsi dei tempi di pagamento nell'arco temporale di oltre un decennio” .
Secondo l'appellante, la determinazione di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo non era altro che una modalità per evitare la “stratificazione delle partite aperte”.
Il rilievo convince poco, risolvendosi in un argomento boomerang sul piano logico: proprio nel diuturno svolgersi di modalità di pagamento anomale, improntate a patologici ritardi di quasi due anni, il ricorso al rimedio giudiziale più efficace per assicurarsi un recupero forzoso del credito, appare univocamente indicativo della piena consapevolezza della definitiva incapacità della debitrice di far fronte alle proprie pendenze. Consapevolezza che - come correttamente opinato dal Tribunale - trova ulteriore avallo nella accettazione, da parte della creditrice - resasi ulteriormente insolvente al pagamento della somma già oggetto di decreto ingiuntivo - di un piano di rientro rateizzato, pur di assicurarsi il pagamento, anche parziale, del credito.
Inoltre, non pare condivisibile il tentativo della parte appellante di minimizzare la situazione di insolvenza, come attestata nel bilancio di esercizio 2012 in termini di
6 “grave situazione di crisi aziendale” , dove si è constatata “l'insufficienza delle misure adottate”.
Non giova, in proposito, all'appellante evidenziare la posteriorità dell'approvazione del bilancio rispetto alla effettuazione dei pagamenti di cui è causa.
Rileva, infatti, il contenuto di quanto allegato - senza alcuna contestazione avversaria
- nell'atto di citazione dove si afferma “- dal bilancio d'esercizio di al CP_1
31/12/2011 (all.3) si evince una perdita d'esercizio come attestata, anche, dalla relazione del Collegio Sindacale di €. 12.818.955, ii) dal bilancio d'esercizio al
31/12/2012 (all.4) una perdita d'esercizio, come attestata, anche, dalla relazione del
Collegio Sindacale, di €. 12.898.008. Si evidenzia che, in tale ultima relazione, il
Collegio Sindacale specifica espressamente che “nel corso del 2012 la società
ha visto acuirsi profondamente la crisi finanziaria ed Controparte_1 economica emersa inizialmente con i risultati negativi della gestione degli esercizi
2010 e 2011: anche il bilancio d'esercizio 2012 chiude con una perdita di Euro
12.898.008””.
La allegazione conferma, dunque, il carattere risalente dello stato di dissesto, consolidatosi nel 2012 in uno squilibrio già conclamato negli anni di esercizio 2010 e
2011.
I rilievi svolti esauriscono l'oggetto della impugnativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e tengono conto del valore della domanda.
Va anche dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante soccombente di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione, ai sensi dell' 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione respinte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
13409/2019 del 25.06.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000 per compensi oltre
Iva, Cpa e spese generali;
7 - dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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